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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 00569/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorson. 11202/2023 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall' Avv . [OSCURATO:PERSONA] del F oro di Catanzaro, come da procuraspeciale su foglio separato in calce al ricorso ; -ricorrente - contro Ministero della Giustizia,in persona del legale rappresentante Ministro p.t., rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – Agenzia delle Entrate; -intimata - -avverso l’ordinanza emessa d a l Tribunale di Catanzar o in data 2 1 / 0 4 /20 2 3 ecomunicata a mezzo pec in pari data ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] avanzava richiesta di ammissione al patrocinio a spese Gratuito patrocinio – Liquidazione compenso dello Statoin seguito alla notifica di “Provvedimento di esecuzione di pene concorrenti – Ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale provvedimento di sospensione” e di presentazione, ex art. 656 c.p.p., di richiesta di misura alternativa alla detenzione.

2. Il Tribunale di Sorveglianza dichiarava inammissibile la richiesta “atteso che non contiene l’indicazione del numero del procedimento cui ricollegarla”.

3. Il Tribunale di Catanzaro accolseil ricorso del Jallow , revocando il decreto di inammissibilità, e liquidògli onorari per il giudizio di sorveglianza svoltosi dinanzi al competente tribunale, per un totale complessivo di euro 630,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

A seguito della formulazione, a cura del consigliere all’uopo delegato, di una proposta di definizione accelerata per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, il ricorrente ha chiesto la decisione della causa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver il tribunale liquidato gli onorari secondo le tariffe minime, pretermettendo del tutto la motivazione per una tale scelta.

1.1. Il motivo è infondato.

Invero, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, determinazione che non è soggettaa sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella.

Del resto, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31404 del 02/12/2019).

L’importo liquidato, pari ad euro 630,00, è la risultante della congiunta applicazione dei minimi tabellari e della riduzione di un terzo previsto per la difesa d’ufficio ai sensi dell’art. 106-bis d.P.R. 115/2002.

La possibilità di operare detta riduzione sul compenso quantificato nei minimi è espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte.

Come si è detto, la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. 4759/2022; Cass. 31404/2019; Cass.26643/2011).

Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, non integra violazione del minimo tariffari o: la norma costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generalealla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 130, in tema di gratuito patrocinio (Cass.9808/2013, Corte cost. 350/2005, Corte cost. 201/2006 e 270/2012).

Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Cass. 4759/2022; conf.

Cass., Sez. 6 -2, Ordinanza n. 22257 del 2022).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, in combinato disposto con l’art. 12 del d.m. n. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver il tribunale liquidato gli onorari in misura diversa dai valori medi e, comunque, inferiore ai minimi tariffari, dapprima abbattendo immotivatamente gli stessi fino al minimo e poi applicando una ulteriore riduzione del 30% per “assenza di questioni di fatto e di diritto”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Fermo restando quanto chiarito in relazione al primo motivo in ordine alla legittima riduzione di un terzo dei minimi tabellari, la parte che intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima o in difetto rispetto a quella minima (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017; conf.

Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021).

Ciò è necessario al fine di porre il giudice nelle condizioni di verificare con puntualità e precisione la corrispondenza o meno delle richieste alle risultanze di causa, traendo anche argomento dalla mancata contestazione della controparte.

Orbene, il ricorrente ha omesso una tale specifica indicazione esi è limitato a riportare il calcolo eseguito dal tribunale (pagg. 2-3 del ricorso) e a indicare quali sarebbero stati gli importi per l’ipotesi in cui fossero state applicate le tariffe medie (pag. 6 del ricorso).

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 702 ter c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver il tribunale liquidato gli onorari della fase decisionale del giudizio presupposto in assenza dell’acquisizione, espressamente richiesta, dell’ordinanza n. 320/2023 del Tribunale di sorveglianza di rigetto dell’istanzadi applicazione di misura alternativa alla detenzione.

3.1. Il motivo è inammissibile.

L'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte, la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2961 del 06/02/2025).

Ebbene, il fatto il cui esame sarebbe stato omesso (peraltro, con riferimento a un documento che, in ipotesi, non era stato acquisito agli atti del processo) è privo del connotato della decisività, non avendo il ricorrente neppure dedotto in che termini la conoscenza dell’esito specifico di rigetto del giudizio presupposto avrebbe inciso sulla liquidazione finale del compenso.

A tal fine non può valorizzarsi l’apodittica affermazione (contenuta a pag. 7 del ricorso) secondo cui il tribunale, non acquisendo l’anzidetta ordinanza di rigetto, non sarebbe stato in grado di verificare l’esito specifico del rigetto “e, dunque, di meglio liquidare i relativi compensi”.

In ogni caso, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità e/o manifesta infondatezza, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c.

La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro daiscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.

Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna della ricorrente al pagamento in favore della controparte e della cassa delle ammende, delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo.

P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.200,00, oltre alle spese prenotate a debito; condanna il ricorrent e , ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento, in favore d el controricorrent e, dell'ulteriore somma di euro 600,00; condanna il ricorrent e , ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 600,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorson. 11202/2023 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall' Avv . [OSCURATO:PERSONA] del F oro di Catanzaro, come da procuraspeciale su foglio separato in calce al ricorso ; -ricorrente - contro Ministero della Giustizia,in persona del legale rappresentante Ministro p.t., rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – Agenzia delle Entrate; -intimata - -avverso l’ordinanza emessa d a l Tribunale di Catanzar o in data 2 1 / 0 4 /20 2 3 ecomunicata a mezzo pec in pari data ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] avanzava richiesta di ammissione al patrocinio a spese Gratuito patrocinio – Liquidazione compenso dello Statoin seguito alla notifica di “Provvedimento di esecuzione di pene concorrenti – Ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale provvedimento di sospensione” e di presentazione, ex art. 656 c.p.p., di richiesta di misura alternativa alla detenzione. 2. Il Tribunale di Sorveglianza dichiarava inammissibile la richiesta “atteso che non contiene l’indicazione del numero del procedimento cui ricollegarla”. 3. Il Tribunale di Catanzaro accolseil ricorso del Jallow , revocando il decreto di inammissibilità, e liquidògli onorari per il giudizio di sorveglianza svoltosi dinanzi al competente tribunale, per un totale complessivo di euro 630,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. 4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi illustrati da memoria. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. A seguito della formulazione, a cura del consigliere all’uopo delegato, di una proposta di definizione accelerata per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, il ricorrente ha chiesto la decisione della causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver il tribunale liquidato gli onorari secondo le tariffe minime, pretermettendo del tutto la motivazione per una tale scelta. 1.1. Il motivo è infondato. Invero, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, determinazione che non è soggettaa sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella. Del resto, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31404 del 02/12/2019). L’importo liquidato, pari ad euro 630,00, è la risultante della congiunta applicazione dei minimi tabellari e della riduzione di un terzo previsto per la difesa d’ufficio ai sensi dell’art. 106-bis d.P.R. 115/2002. La possibilità di operare detta riduzione sul compenso quantificato nei minimi è espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte. Come si è detto, la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. 4759/2022; Cass. 31404/2019; Cass.26643/2011). Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, non integra violazione del minimo tariffari o: la norma costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generalealla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 130, in tema di gratuito patrocinio (Cass.9808/2013, Corte cost. 350/2005, Corte cost. 201/2006 e 270/2012). Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Cass. 4759/2022; conf. Cass., Sez. 6 -2, Ordinanza n. 22257 del 2022). 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, in combinato disposto con l’art. 12 del d.m. n. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver il tribunale liquidato gli onorari in misura diversa dai valori medi e, comunque, inferiore ai minimi tariffari, dapprima abbattendo immotivatamente gli stessi fino al minimo e poi applicando una ulteriore riduzione del 30% per “assenza di questioni di fatto e di diritto”. 2.1. Il motivo è inammissibile. Fermo restando quanto chiarito in relazione al primo motivo in ordine alla legittima riduzione di un terzo dei minimi tabellari, la parte che intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima o in difetto rispetto a quella minima (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021). Ciò è necessario al fine di porre il giudice nelle condizioni di verificare con puntualità e precisione la corrispondenza o meno delle richieste alle risultanze di causa, traendo anche argomento dalla mancata contestazione della controparte. Orbene, il ricorrente ha omesso una tale specifica indicazione esi è limitato a riportare il calcolo eseguito dal tribunale (pagg. 2-3 del ricorso) e a indicare quali sarebbero stati gli importi per l’ipotesi in cui fossero state applicate le tariffe medie (pag. 6 del ricorso). 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 702 ter c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver il tribunale liquidato gli onorari della fase decisionale del giudizio presupposto in assenza dell’acquisizione, espressamente richiesta, dell’ordinanza n. 320/2023 del Tribunale di sorveglianza di rigetto dell’istanzadi applicazione di misura alternativa alla detenzione. 3.1. Il motivo è inammissibile. L'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte, la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2961 del 06/02/2025). Ebbene, il fatto il cui esame sarebbe stato omesso (peraltro, con riferimento a un documento che, in ipotesi, non era stato acquisito agli atti del processo) è privo del connotato della decisività, non avendo il ricorrente neppure dedotto in che termini la conoscenza dell’esito specifico di rigetto del giudizio presupposto avrebbe inciso sulla liquidazione finale del compenso. A tal fine non può valorizzarsi l’apodittica affermazione (contenuta a pag. 7 del ricorso) secondo cui il tribunale, non acquisendo l’anzidetta ordinanza di rigetto, non sarebbe stato in grado di verificare l’esito specifico del rigetto “e, dunque, di meglio liquidare i relativi compensi”. In ogni caso, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità e/o manifesta infondatezza, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro daiscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale. Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna della ricorrente al pagamento in favore della controparte e della cassa delle ammende, delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.200,00, oltre alle spese prenotate a debito; condanna il ricorrent e , ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento, in favore d el controricorrent e, dell'ulteriore somma di euro 600,00; condanna il ricorrent e , ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 600,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
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