CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: F020
Titolo CCNL: CCNL dei materiali da costruzione
Titolo accordo: CCNL per i lavoratori delle piccola e media industria del settore dei materiali da costruzione: lapidei, laterizi, cemento
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO
Sottosettori: produzione di laterizi e manufatti in cemento; escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti; produzione di cemento, calce, gesso e malte
Parti datoriali: CONFAPI ANIEM
Parti sindacali: FENEAL UIL; FILLEA CGIL; FILCA CISL
Decorrenza: 2022-07-01
Scadenza: 2025-06-30
Stipula: 2025-09-09
Stato: Acquisito
Identificativo: 20923
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=238343
--- Testo contratto ---
CONFAPI – ANIEM
UNIONE NAZIONALE PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA EDILE E AFFINI
FILLEA – CGIL FILCA – CISL FENEAL - UIL
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
per i lavoratori della piccola e media industria
del settore materiali da costruzione:
lapidei
laterizi
cemento
CODICE CONTRATTO – F020
25 gennaio 2024
stampato con il contributo di
ENFEA
Ente bilaterale nazionale CONFAPI e CGIL-CISL-UIL
INDICE
PREMESSA POLITICA 11
Art. 1 - Sfera di applicazione 15
RELAZIONI INDUSTRIALI 17
Art. 2 - Commissione bilaterale dei materiali da costruzione 17
Art. 3 - Sistema di relazioni sindacali e contrattuali 19
Art. 4 - Diritto alle prestazioni della bilateralità 22
Art. 5 - Sviluppo sostenibile e responsabilità di impresa 23
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 25
Art. 6 - Assunzioni 25
Art. 7 - Periodo di prova 26
Art. 8 - Apprendistato 28
Art. 9 - Classificazione del personale 35
Art. 10 - Regolamentazione per i quadri 61
Art. 11 - Percorsi professionali formativi 63
Art. 11bis - Formazione continua 65
Art. 12 - Lavoro a tempo determinato e somministrazione
di lavoro a tempo determinato 66
Art. 13 - Rapporto di lavoro a tempo parziale 71
Art. 13bis - Lavoro agile 73
Art. 14 - Azioni positive per le pari opportunità 73
Art. 15 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all’art. 25,
comma secondo, legge 23.7.1991, n. 223 73
Art. 16 - Orario di lavoro 73
Art. 16bis - Riduzione orario di lavoro 74
Art. 17 - Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro 76
Art. 18 - Banca ore 78
Art. 19 - Lavoro straordinario, festivo e notturno 79
Art. 20 - Riposo settimanale 83
Art. 21 - Giorni festivi 83
Art. 22 - Trattamento festività soppresse 85
Art. 23 - Ferie 85
TRATTAMENTO ECONOMICO 89
Art. 24 - Corresponsione della retribuzione 89
Art. 25 - Minimi contrattuali 93
Art. 26 - Aumenti periodici 95
Art. 27 - Premio di risultato 99
Art. 28 - Tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) 101
Art. 29 - Lavoro a turni 102
Art. 30 - Lavori speciali e disagiati 105
Art. 31 - Indennità 108
Art. 32 - Premio di anzianità 110
Art. 33 - Lavori usuranti 112
Art. 34 - Mensa 112
Art. 35 - Trasferimenti 113
Art. 36 - Missioni temporanee e trasferte 114
Art. 37 - Alloggio 116
Art. 38 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice
attesa e custodia 117
Art. 39 - Previdenza complementare 121
Art. 40 - Assistenza Sanitaria Integrativa 123
Art. 41 - Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari 127
Art. 42 - Categorie dello svantaggio sociale 128
Art. 43 - Lavoratori immigrati 128
Art. 44 - Diritto allo studio 129
Art. 45 - Interruzione e sospensione del lavoro 133
Art. 46 - Permessi di entrata e di uscita 134
Art. 47 - Interruzioni - Sospensioni - Riduzione del lavoro - Congedi 135
Art. 48 - Assenze 140
Art. 49 - Recuperi 140
Art. 50 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali 140
Art. 51 - Malattia e infortunio non sul lavoro 143
Art. 52 - Genitorialità 148
Art. 53 - Congedo matrimoniale 149
Art. 54 - Chiamata e richiamo alle armi - Cooperazione internazionale 150
Art. 55 - Ambiente e Rappresentante lavoratori sicurezza 150
Art. 55bis - Ambiente di lavoro, salute, igiene e sicurezza 156
Art. 56 - Visite mediche 159
Art. 57 - Formazione e informazione dei lavoratori 159
Art. 58 - Prevenzione infortuni - quasi infortuni - mezzi protettivi 160
Art. 59 - Indumenti di lavoro 160
Art. 60 - Inizio e fine lavori 161
Art. 61 - Rapporti in azienda 162
Art. 62 - Risarcimento danni 163
Art. 63 - Visite di inventario e personali 164
Art. 64 - Provvedimenti disciplinari 164
Art. 65 - Multe e sospensioni 164
Art. 66 - Licenziamento per mancanze 165
Art. 67 - Divieti del lavoratore 166
Art. 68 - Regolamento aziendale 166
Art. 69 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni 167
Art. 70 - T.F.R. 173
Art. 71 - Certificato di Lavoro 179
Art. 72 - Indennità in caso di morte 179
Art. 73 - Gestione delle crisi occupazionali 180
Art. 74 - Cessione, trasformazione e fallimento dell’azienda 181
Art. 75 - Diritti sindacali: Accordo per la costituzione delle RSU 181
Art. 76 - Assemblea sindacale 181
Art. 77 - Permessi per cariche sindacali 183
Art. 78 - Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali 184
Art. 79 - Affissioni 186
Art. 80 - Patronati 186
Art. 81 - Versamento di contributi sindacali 187
Art. 82 - Reclami e controversie 187
Art. 83 - Composizione delle controversie 188
Art. 84 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e
condizioni di miglior favore 193
Art. 85 - Estensioni di contratti stipulanti con altre organizzazioni 193
Art. 86 - Appalti 194
Art. 87 - Normalizzazione dei rapporti sindacali 195
Art. 88 - Accordi interconfederali 195
Art. 89 - Decorrenza e durata 195
ALLEGATO I Accordo interconfederale apprendistato 197
ALLEGATO II Modello di registrazione individuale della
formazione continua 201
ALLEGATO III Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile 203
ALLEGATO IV Quadro sinottico orario di lavoro 211
ALLEGATO V Quadro sinottico minimi tabellari 217
ALLEGATO VI Quadro sinottico previdenza complementare 235
ALLEGATO VII Quadro sinottico di referenziazione delle
qualificazioni pubbliche nazionali 241
ALLEGATO VIII Accordo interconfederale RLS in ambito
lavorativo e pariteticità 243
ALLEGATO IX Accordo interconfederale in materia
di rappresentanza 259
ALLEGATO X Accordo interconfederale modello contrattazione 273
ALLEGATO XI Linee guida per il contrasto delle
molestie sessuali e del mobbing 283
ALLEGATO XII Protocollo di intesa per favorire
l’inserimento socio-lavorativo 285
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Costituzione delle Parti
Addì 9 settembre 2025
l’Unione Nazionale di Categoria CONFAPI ANIEM rappresentata dal
Presidente Giorgio Delpiano, supportata dalla Segreteria Nazionale e dalla
Commissione Tecnica rappresentata da Manuele D’Alessandro, Raimondo
Giglio, Juri Sbrana, con l’assistenza della Confederazione Italiana della
Piccola e Media Industria Privata – CONFAPI
e
la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Affini ed estrattive –
FILLEA Costruzioni e Legno aderente alla CGIL, rappresentata dal
Segretario Generale Di Franco Antonio; dai Segretari Nazionali: Bartoli
Giulia, Fazi Tatiana, Maurizzi Maurizio, Senesi Paola, Sposato Angelo; dai
responsabili del settore: Tatiana Fazi e Serena Morello; dai component i
dell’Assemblea Generale: Di Paola Rosa, Muccino Antonio, Pili Luciano,
Valentini Michela, Zelinotti Riccardo, Nardini Marco, Ties Reinhard, Ielpo
Rossella, Santarsiero Salvatore, Vaccaro Angelo, Braile Giuseppe, Celebre
Simone, Guido Salvatore, Minervino Endrio, Califano Amelia, Cardone
Vincenzo, Genovese Manlio, Grieco Vito, Maio Vincenzo, Mele Giuseppe,
Pedicini Mariateresa, Velotti Irene, Aliberti Sabatino, Cisneros Ana Laura,
Ferrari Susi, Ferraro Rodolfo, Fiocchi Aldo, Ledda Giuseppe, Mazzesi
Roberto, Moretti Ivan, Palli Paola, Poggi Cristina, Scalzi Salvatore,
Simonazzi Luca, Faidutti Elisabetta, Santarossa Alessandro, Srebo Natasa,
Alberti Francesca, B ehri Ermira, De Luca Mauro, Fiorini Carla, Islamaj
Agim, Lombardo Giovanni, Luciani Anna, Picchetti Luana, Piccoli Diego,
Scorrano Anna, Amoretti William, Ceccarelli Chiara, Genco Stella, Pezzoli
Federico, Adami Sara, Barcellesi Fabio Maria, Bruzzise Jenni , Calabretta
Katiuscia, Chinetti Elisa, Ciociola Libera Maria, Coco Stefania, Colombo
Paolo, Cristini Beniamino, Domanico Lorena, Ferrari Adelaide, Lorandi
Ada, Mabrouk Mohamed, Minelli Linda, Molinese Daniela, Niane
Ibrahima, Novelli Paola, Piacentini Ric cardo, Rasano Tony, Rizzi Stefano,
Santini Luca, Sghirinzetti Giuliano, Vaccaro Luca, De Martino Antonio,
Gorla Graziano, Lograno Giuseppe, Piangatello Daniele, Raffaeli Daria,
Cavallini Manola, Monchieri Antonella, Truppa Benedetto, Bello Mariella,
Cogliandro Massimo, Dordolo Mariagrazia, Duo Elvis, Marangoni
Giuliana, Marocchi Maurizio, Politi Rocco, Rinaudo Franco, Bardinella
Francesco, Di Fonzo Giuseppe, Ferrara Antonella, Savino Ignazio, Toma
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Luca, Tristano Matteo, Collu Erika, Puddu Veronica, Sanna Stefano, Simile
Alex, Spiga Jessica, Anghiari Silvia, Baboo Cristina, Bonuccelli Fabio,
Buricca Michele, Capecchi Marco, Carletti Marco, Ferrari Giovanni,
Gambassi Alessia, Giugni Enrica, Mattei Michele, Poli Fabio, Tuci Davide,
Adamo Antonino, Mastrogiuseppe Giampaolo, Bazzucchi Enrico, Costanzi
Cristiano, Masciarri Elisabetta, Piergentili Ilaria, Billotti Roberto, Domaine
Stefano, Andrisani Francesco, Antonelli Andrea, Berradi Abdelaziz,
Caccaro Chiara, Dal Farra Rodolfo, Dalla Pozza Cristian, Pastrello Laura,
Porzia Anna, Seye Oumar, Sperandio Ilaria, Veronesi Mariagrazia;
La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – F.I.L.C.A.
aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L.
rappresentata dal Segretario Generale Enzo Pelle, dal segretario generale
aggiunto Ottavio De Luca, dai Segretari Nazionali : Angelo Ribelli, Claudio
Sottile, Cristina Raghitta, dagli op eratori nazionali: Fabio Del Carro,
Gaetana La Rosa e dai componenti l’Esecutivo Nazionale: Alberto Franzo,
Alem Gracic, Andrea Tafaria, Angelo Casorelli, , Antonio Delle Noci,
Attilio Va llocchia, Christian Demasi, Cinzia Zaniboni, Emanuele Petrini,
Ferdinando Paragliola, Francesco Agostini, Francesco Danese, Giancarlo
De Sanctis, Gianni Pasian, Giovanni D’Antuono, Giovanni Lo Russo,
Giuseppe Famiano, Giuseppe Marchesano, Giuseppe Mauri, Giustino Gatti,
Luigi Sideri, Marco Ambu, Marco Potente, Mario De Lellis, Massimo
Sannino, Mauro Venulejo, Nicola Capobianco, Paolo D’Anca, Rosolino
Coniglio, Salvatore Teresi, Sara Piazza, Serafino Marino, Simona Riccio,
Sylvia Gall, Tonino Passaretti, Vi ttorio di Vito; dai componenti della
Consulta nazionale Lapidei: Carmelo Pintaudi, Fabiano Medea, Gianni
Marani, Giustino Gatti, Luca Grilli, Lucio Girinelli, Marco Rossitto,
Massimo Bellini, Michela Benati, Mohamed Alì, Nedzmi Mati, Nunzio
Ardito, Paolo O rsetto, Rossano Ricchini, Valentino Bertossi, Vincenzo
Tursi; dai componenti della Consulta nazionale Laterizi : Alessandro Fabris,
Angelo Cafaro, Carlo Del Nero Pier, Corrado Pola, Franco Maurizio,
Gaetano Lombardo, GianMarco Passiatore, Giorgio Lampis, Giovanni
D’Antuono, Giuseppe Villani, Gusmano Bruschini, Marco Antinelli, Marco
Fazioli, Marco Rossitto, Mario Benvenuto, Massimiliano Rapone, Pino
Nunzio, Pier Carlo Del Nero, Ricchini Rossano, Rosario Di Mauro, Stefano
Benedetti, Stefano Stocco; dai comp onenti della Consulta nazionale
Cemento: Albino Ruggero, Alessandro Biasini, Alessandro Rinaldi,
Benedetto Strignano, Carlo Rivellino, Cesare Spagnolo, Emanuele Petrini,
Flavio Cervellino, Francesco Garritano, Giuseppe Tricoli, Ivan Porcu, Lino
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Priolo, Lorenzo Scalia, Marco Rossitto, Mario Benvenuto, Massimiliano
Rapone, Massimo Rimoldi, Pietro Di Natale, Raffaele Galisai, Rosolino
Coniglio, Santo Senneca, Sara Piazza, Sonia Quatrida.
La Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno –
FENEAL aderente alla UIL, Federazione Nazionale Lavoratori Edili e
Affini del Legno, rappresentata dal Segretario Generale Vito Panzarella; dai
componenti la Segreteria Nazionale: Stefano Costa, Mauro Franzolini,
Pierpaolo Frisenna, Francesco Sannino; il Tesorier e Vincenzo Mudaro; dai
componenti dell’ Esecutivo Nazionale: Marco Anelli, Giovanni Angileri,
Daniele Battistini, Giovanni Calcagno, Antonio Cirillo, Antonio Cuppone,
Riccardo Cutaia, Sa lvatore Cutaia, Roberto D’Aloia, Pietro De Angelis,
Pasquale De Vardo, Tiziana Del Bello, Flavio Fareta, Christian Fioretti,
Massimo Fiorucci, Marco Foddai, Riccardo Galasso, Ersilia Galiero, Andrea
Lanzetta, Annunziato Larosa, Giovanni Librando, Salvatore Listinge,
Saverio Loiudice, Francesca Lonardi, Giacomo Maccarone, Daniele Magri,
Giuseppe Mancin, Giuseppe Manta, Enrico Marconi, Valerio Medici,
Giuseppe Meglio, Raffaele Merigo, Andrea Merli, Massimo Minen,
Francesco Mudaro, Gianni Olla, Francesco Pales e, Alessio Panfili, Louis
Panza, Cosimo Paolicelli, Francesco Pappolla, Antonino Potenza, Vincenzo
Presutti, Alessandro Rusci, Matteo Salvetti, Donato Scutaro, Mariaelena
Senese, Angelo Spampinato, Patrizia Spinelli, Mirko Trapasso, Remo
Vernile, Enrico Vizza.
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro unificato
a valere per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie operanti
nel settore dei materiali da costruzione, comprendente escavazione e
lavorazione dei materiali lapidei; produzione del cemento, della calce e dei
suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di
base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce,
gesso e malte; elementi e componenti in laterizio e prefa bbricati in latero -
cemento; manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e
piastrelle.
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PREMESSA POLITICA
PARTE COMUNE
Gli effetti della pandemia Covid -19 sulla già provata economia nazionale
rappresentano una sfida senza precedenti e senza facili soluzioni. L'impatto
su intere filiere produttive mette a dura prova i sistemi di welfare ed impone
un ripensamento radicale dei modelli organizzativi e del mercato del lavoro.
In un simile contesto, il rafforzamento della coesione economica, sociale e
territoriale non può che rappresentare il comune obiettivo da perseguire per
consolidare lo spirito di unità e solidarietà già esi stente tra le Parti sociali:
l'utilizzo di risorse per le politiche comunitarie, nazionali e regionali a
sostegno del tessuto produttivo, in sinergia con adeguati ed efficaci
provvedimenti di modifica del quadro normativo, devono essere opportunità
di rafforzamento della coesione sociale e tabella di marcia per la ripresa del
sistema produttivo del Paese. Gioverebbe a questa causa il miglioramento
del contesto imprenditoriale attraverso la riforma della fiscalità, il
rafforzamento del sistema bancario (a fronte di un bass o livello dei costi di
finanziamento il credito del settore privato non decolla a sostegno delle
Imprese) e del mercato del lavoro.
I limiti strutturali e le disparità regionali, sia nelle prospettive economiche
che nella crescita dell'occupazione, continuano a pesare sul potenziale di
crescita delle aziende influenzando il Pil reale che cresce più lentamente
rispetto alle economie comparabili della zona euro.
Crescita che continua ad essere frenata dalla esiguità di risorse impiegate per
l'istruzione e le attività immateriali e, in generale, da una spesa pubblica
poco equilibrata caratterizzata da scarsa attenzione per le dimensioni delle
P.M.I. nello stanziamento di risorse finanziarie a tal fine destinate.
Nonostante la proroga degli incentivi per promuovere l'occupazione e gli
investimenti, l'onere fiscale sul lavoro e sul capitale rimane tra i più elevati
dell'U.E.
L'imposizione di vincoli di carattere finanziario connessi a un mercato dei
capitali sottosviluppato, di condizioni restrittive per i crediti bancari e la
carenza di lavoratori altamente qualificati non stimolano investimenti in
attività immateriali (R&S, innovazione e formazione dei lavoratori) che
rimangono al di sotto della media UE, poco accessibili alle P.M.I. e motivo
di un basso livello di specializzazione in settori ad alta intensità di
conoscenza e di competenze digitali. L'eccessiva burocrazia del le
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amministrazioni pubbliche e la grande disparità regionale nella loro risposta
alle esigenze delle imprese hanno un impatto negativo sul contesto
imprenditoriale e ne limitano la capacità di sfruttare le opportunità di
innovazione.
La disoccupazione di lunga durata è componente di incertezza per la
coesione sociale e la crescita: ostacolando l'acquisizione di competenze e
professionalità dei giovani non si sostengono processi di ricambio
generazionale nelle aziende con rilevanti effe tti di contrazione sulla
competitività. Alla soppressione dei voucher non sono seguite misure di
contrasto al lavoro sommerso, origine di concorrenza sleale. Deve essere
sviluppato un piano strategico per il lavoro che veda anche la contrattazione
di secon do livello attivamente coinvolta nella necessaria riforma del
mercato: bisogna costruire un percorso di attiva interazione tra regole e
condizioni economiche locali a vantaggio dello sviluppo e della
competitività.
Le tematiche del rilancio occupazionale, dello sviluppo e della crescita
economica del sistema delle P.M.I. ripartono dall'impegno e dal
protagonismo delle Parti sociali che, in uno scenario di evoluzione del
sistema bilaterale e necessario riconoscimento della reciproca
rappresentanza, definiscano un modello di contrattazione collettiva efficace
ed al passo col contesto socioeconomico.
Le Parti concordano che la rappresentanza è principio essenziale della
bilateralità e, allo stesso tempo, garanzia e trasparenza delle regole condivise
nelle relazioni industriali per valorizzare pattuizioni contrattuali
nell'interesse del comparto produttivo, del lavoro, della crescita economica
e sociale.
A tal riguardo, con gli Accordi Interconfederali del 20.4.2012 e del
26.7.2016, la Convenzione sulla rappresentanza del 27.9.2019 tra Confapi,
Inps, Inl, Cgil, Cisl e Uil e con l'Accordo tra Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea
Cgil e Confapi Aniem del 5.3.2015 , sono state definite modalità condivise
per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei
C.C.N.L. A tali Accordi Interconfederali si richiamano le Parti nella
prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole c ondivise e
vincolanti per tutte le Parti.
Gli Accordi Interconfederali e la Convenzione sulla rappresentanza
sottoscritti da Confapi con Cgil, Cisl e Uil vengono integralmente recepiti
nel presente C.C.N.L. Eventuali Accordi Interconfederali e/o Intese che
dovessero intervenire tra le rispettive C onfederazioni nazionali
successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale saranno oggetto di
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esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi,
le pattuizioni qui definite.
Con questo intento le Parti ribadiscono che il contratto nazionale,
conservando la natura di strumento funzionale alla regolamentazione degli
aspetti normativi tradizionali, deve essere di incentivo alle relazioni
sindacali per meglio conciliare le esigenze del settore con quelle de i
lavoratori dettate dalla evoluzione legislativa e dai conseguenti effetti sul
mondo delle P.M.I. e sul mercato del lavoro.
Un modello contrattuale agile ed efficiente, improntato a regole chiare e
condivise, incentrato su una contrattazione di alto profilo qualitativo capace
di incidere ed orientare - ove possibile - le decisioni legislative, di
sburocratizzare le procedure am ministrative che non corrispondono alle
esigenze di produttività e competitività delle P.M.I. e coniugare le esigenze
dei lavoratori e delle aziende.
Per meglio adattare il C.C.N.L. alle esigenze delle P.M.I., le Parti
riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di cui il primo
nazionale di categoria e il secondo alternativamente aziendale o territoriale
(regionale/provinciale).
Inoltre, le Parti considerano la dimensione aziendale quale elemento di
riferimento per meglio adattare il C.C.N.L. alle esigenze reali delle imprese.
Ritengono sia fondamentale per le P.M.I. sostenere la loro aggregazione
attraverso l'introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile
strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate
di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.
Ritengono altresì di grande importanza, in linea con gli indirizzi europei e
nazionali, interventi tesi a migliorare la qualità dei servizi attraverso la
liberalizzazione dei mercati, a garantire la riduzione del costo del lavoro a
favore delle aree deboli del Mezzogiorno, a sviluppare le aree a forte
vocazione industriale, puntando sulla formazione dei lavoratori e sulle
politiche attive nel mercato dei lavoro, con particolare attenzione ai giovani,
alla innovazione di processi e prodotti, alla responsabil ità sociale, allo
sviluppo sostenibile.
Per questa ragione, le Parti ritengono che l'articolato contrattuale debba
essere confacente alle peculiarità delle dimensioni aziendali e quindi
rispettivamente proporzionato per le aziende fino a 15 addetti, da 16 a 50
addetti e con oltre i 50 addetti.
Con la stipula del presente C.C.N.L., le Parti intendono conciliare le
esigenze produttive delle imprese ed i bisogni di tutela dei lavoratori,
affiancando ad istituti già esistenti nuovi contenuti negoziali che in maniera
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significativa contribuiscano all'equilibrio contrattuale, e nello specifico:
- la concertazione quale elemento partecipativo ad ogni livello di
contrattazione;
- la bilateralità funzionale agli obiettivi individuati nel C.C.N.L. dalle Parti
sociali;
- la semplificazione dell'articolato contrattuale incentrato su norme aventi
carattere generale di regolazione aderenti alle disposizioni legislative per
tutte le materie oggetto di contrattazione (lavoro, sicurezza, welfare,
responsabilità sociale, codice etico);
- incentivare contrattazione di secondo livello alla quale è affidata la
possibilità di integrare le norme quadro del C.C.N.L. per la disciplina di
materie specifiche legate alle peculiarità ed esigenze del settore su base
territoriale e declinarle in modo più aderente al contesto produttivo locale ed
alla sua organizzazione del lavoro;
- l'adeguamento dell'offerta formativa alle priorità dettate dalle politiche
occupazionali e dalle esigenze di innovazione ed integrazione digitale dei
processi aziendali orientate all'acquisizione e/o all'innalzamento, da parte
del personale, delle competen ze nelle tecnologie abilitanti, con il duplice
obiettivo di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con
elevata professionalità ed assicurarne la permanenza ai senior impiegati;
- un sistema di welfare contrattuale condiviso dalle Parti che, oltre alla
sanità integrativa, contempli prestazioni e servizi che i datori di lavoro
possono offrire ai dipendenti, volti in generale a un miglioramento della
qualità e degli stili di vita per il dipendente (agevolazioni economiche per
chi ha famili ari disabili, anziani e figli a carico; aiuti diretti come corsi di
specializzazione per acquisire competenze; formazione legata alla
prevenzione e alla sicurezza in azienda);
- sviluppare, con il contributo delle Parti sociali ed il supporto economico
e di indirizzo dell'Inail, sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
(SGLS) adeguati alle P.M.I. di settore;
- aumentare la cultura della responsabilità sociale delle P.M.I. a vantaggio
della competitività delle imprese, valorizzando le buone pratiche e puntando
sull'approccio strategico alla R.S.I. nella gestione aziendale in sinergia con
le OO.SS., sostenendo le imprese che investono ed adottano la R.S.I. con
incentivi, premialità, semplificazioni amministrative e il miglioramento
dell'accesso ai capitali e al credito;
- promuovere la definizione di una legge quadro delle materie prime, della
coltivazione e ripristino ambientale delle cave che garantisca un accesso alle
materie prime equo, privo di distorsioni nell'ambito delle politiche di
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sviluppo, e una gestione delle risorse naturali in un'ottica di sostenibilità e
responsabilità sociale.
Il quadro normativo attuale, interessato anche dal recepimento delle
Direttive Europee sul “pacchetto economia circolare”, è caratterizzato da
processi di pianificazione e norme di protezione in materia di ambiente,
salute e sicurezza non omogeneo che, sommato all'assenza in molti territori
regionali di legislazione e regolamenti in materia di Piano cave, provocano
una limitazione alle attività estrattive con conseguente aumenti di costi di
gestione e, spesso, riduzione o blocco delle stesse. È quindi auspi cabile
sollecitare una puntuale legislazione nazionale di riordino in materia, anche
in termini di semplificazione e accelerazione degli iter amministrativi
autorizzativi e di rinnovo, che sia di concreto e valido supporto per lo
sviluppo sostenibile del s ettore e sappia dare un impulso allo sviluppo di
tutta la filiera, estrattiva e di lavorazione, per garantire un rilancio
economico dei territori.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, nell'intento di favorire una razionalizzazione e semplificazione
degli accordi contrattuali nei comparti affini a quello edile, con questo
rinnovo che unifica i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori
Lapideo/Estrattivo (cod. 096), M anufatti in Cemento e Laterizi (cod. 98),
Cemento/Calce/Gesso (cod. 189), definiscono un nuovo C.C.N.L. unico per
il settore dei “Materiali da Costruzione”.
Le Parti stipulanti considerano la riforma del modello contrattuale delle
P.M.I. di importanza strategica per le future relazioni sindacali e si
impegnano ad un confronto costante e proficuo per individuare strategie e
soluzioni coerenti con le opportunità di sviluppo, le esigenze occupazionali
del settore e adeguate dinamiche ai mutamenti del mercato.
In tale processo di armonizzazione dei tre comparti, le Parti considerano
strategica la valorizzazione, l'estensione ed il rafforzamento della
Previdenza Complementare gestita dal FONDAPI, a partire dal rendere
strutturale l'adesione contrattuale al Fondo, già inserita in via sperimentale
nell'ultimo rinnovo del C.C.N.L. Lapideo.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Dichiarazione comune
Le Parti si danno reciprocamente atto che le norme riportate nel presente
CCNL devono intendersi quale normativa comune per tutti i settori, salvo
che le norme stesse non riportino per i vari istituti contrattuali la specifica
normativa di settore.
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Disciplina Lapidei
Aziende esercenti le attività di:
1) escavazione del marmo;
escavazione dell'alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi, ecc.;
escavazione delle ardesie;
escavazione del travertino;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione della pomice;
escavazione dell'argilla;
escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia;
7) lavorazione di marmi composti.
Disciplina Laterizi e Manufatti
Aziende esercenti la produzione di:
a. elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento;
b. manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
Disciplina Cemento
Aziende esercenti la produzione del cemento, del fibrocemento, della calce
e del gesso, nonché la produzione promiscua di cemento, calce e gesso;
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RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 2 - Commissione bilaterale dei materiali da costruzione
Parte comune
Le Parti convengono sull'utilità di procedere a un ulteriore rafforzamento del
sistema di relazioni sindacali ed intersettoriale dei materiali da costruzione,
sulla base di quanto enunciato in Premessa, con la costituzione di una
Commissione Bilaterale del settore dei materiali da costruzione normato dal
presente contratto (industria del cemento, dei lapidei e dei laterizi e
manufatti in cemento), denominata CBMC che assorba anche le funzioni
tecnico, politiche e di indirizzo a suo tempo affidate ai Comitat i Paritetici
Nazionali (CPN) ed all'Osservatorio presenti nei distinti tre C.C.N.L.
Tale Commissione Bilaterale dovrà essere formalmente costituita entro un
mese dalla sottoscrizione del presente C.C.N.L. prevedendo:
a. i presupposti contrattuali, gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali,
gli eventuali adempimenti propedeutici all'operatività della stessa;
b. i compiti e l'individuazione delle materie di attribuzione
Le Parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le
rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni datoriali e delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza
dell'importanza di relazioni industriali par tecipate e continuative, indicano
fin da ora che nella CBMC dovrà potersi concretizzare il confronto su
conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere
sulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratt o,
sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei
settori stessi.
La CBMC, al momento della costituzione, sarà composta da 6 membri, tre
rappresentanti le Organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil
e tre rappresentanti Confapi. La CBMC si riunirà, in via ordinaria, due volte
l'anno e, in via straordinar ia, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su
richiesta di una delle due componenti.
Come sopra menzionato, i compiti e le attività il programma dei lavori della
CBMC riguarderanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ed in linea
con quanto disposto dagli istituti contrattuali precedenti, i seguenti temi:
- il mercato del lavoro (in relazione alle normative introdotte a partire dalla
Legge 28.6.2012 n. 92 e successive) e il sistema degli ammortizzatori
sociali;
- il welfare integrativo/generativo, il benessere organizzativo e la
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responsabilità sociale d'impresa, la partecipazione dei lavoratori (al fine di
determinare possibili posizioni condivise);
- l'andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle
importazioni e alle esportazioni dei prodotti;
- l'approvvigionamento della materia prima e la normativa sulle cave e
l'attività estrattiva;
- l'utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico con
riguardo alla stima degli effetti indotti sull'occupazione;
- le possibilità di sviluppo del settore sia in termini di modalità di
produzione che di possibilità di impiego del prodotto;
- la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all'art. 3
(Formazione e crescita professionale -FAPI) e l'occupabilità nel settore
anche nel contesto di Impresa 4.0;
- le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente esterno,
anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche
eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive dell'unione
europea in materia;
- le pari opportunità e discriminazione di genere;
- il monitoraggio degli andamenti occupazionali e delle tipologie
contrattuali presenti nelle Aziende;
- monitoraggio sull'andamento e copertura del secondo livello di
contrattazione.
- monitoraggio dell'evoluzione tecnologica (Impresa 4.0), del settore e sue
ricadute su riconversione, formazione, riqualificazione e occupazione;
- alfabetizzazione digitale di lavoratori ed imprese;
- avvicendamento generazionale, attività di tutoraggio formativo,
alternanza scuola lavoro;
- lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale e le relazioni con il territorio
nel quale gravitano le attività industriali dei settori rappresentati;
- linee di indirizzo e monitoraggio codici etici aziendali;
- linee guida Banca Ore solidale per secondo livello di contrattazione.
Al fine di valorizzare nel più breve tempo possibile il contributo della
costituenda CBMC, le Parti affidano alla Commissione - quali primi
argomenti di studio:
- il Dossier sui fabbisogni formativi;
- la riparametrazione per 12 Aree dei livelli professionali dei tre settori;
- l'analisi e l'aggiornamento degli inquadramenti professionali e delle
declaratorie dei settori ai quali si applica il presente C.C.N.L., con
particolare riferimento all'adeguatezza della descrizione dei profili, al
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rispetto parità uomo/donna, alla mutata struttura produttiva dei settori
rappresentati e alle innovazioni tecnologiche;
- gli indirizzi per “Codici Etici Aziendali”.
La Commissione, una volta insediata, provvederà ad individuare un
calendario di temi e di appuntamenti per realizzare le analisi suddette e
proporne alle Parti stipulanti gli esiti secondo i tempi che le Parti stesse
stabiliscono nel presente C.C.N.L.
Le Parti potranno inoltre esprimere autonome valutazioni sulle iniziative di
politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro.
La CBMC, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle Parti stipulanti
o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da organismi specializzati
sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà esprimere
indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.
Alle riunioni della CBMC, in relazione alle materie all'esame, potranno
prendere parte tecnici esterni (es. funzionari o tecnici di servizi pubblici,
docenti universitari, ecc.) preventivamente scelti dalle Parti stipulanti il
presente C.C.N.L.
Art. 3 - Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
Parte comune
Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali
funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere
dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle Parti di una funzione
primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni
sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti
del metodo partecipativo.
In quest'ottica le Parti si impegnano in nome proprio e per conto degli
organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle
R.S.U., a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e
contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure
specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale
applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni
sindacali nelle sedi previste dal presente Contratto, entro le regole fissate.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di
rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il
contratto generale, le norme integrative di settore o quelle aziendali da esso
previste. A tal fine, gli Organismi Territoriali riconosciuti da Confapi Aniem
e le Organizzazioni territoriali dei lavoratori si impegnano ad adoperarsi per
l'osservanza da parte delle aziende associate e dei lavoratori delle condizioni
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pattuite e ad implementare ogni utile intervento per evitare azioni o
rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato
oggetto di accordo ai vari livelli. Per meglio adattare il C.C.N.L. alle
esigenze delle P.M.I. le Parti riconoscono il modello contrattuale strutturato
su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo
alternativamente aziendale o territoriale o di altra natura.
La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e
non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal C.C.N.L. e avrà per oggetto le
materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo
nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati.
Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico
rinvio da parte del presente C.C.N.L., ha la funzione di negoziare erogazioni
economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
concordati tra le Parti come, ad esempio: incrementi di produttività,
miglioramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza
organizzativa, efficacia, qualità, redditività, innovazione e valorizzazione
dei processi di digitalizzazione, tutti risultati legati all'andamento economico
delle imprese. La relativa disciplina è contenuta nell'art. 27 (Premio di
Risultato) del presente C.C.N.L
Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere
disciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi
provinciali o territoriali in base alla prassi vigente.
Nelle Aree territoriali nelle quali si svolgerà la contrattazione territoriale non
potrà avere luogo quella aziendale.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i
livelli il rispetto delle regole di cui sopra, anche attraverso il ricorso alla
procedura di cui all'ultimo comma del successivo paragrafo “Procedura di
rinnovo degli accordi di se condo livello”, che prevede l'intervento delle
Associazioni nazionali contraenti al fine di dirimere la controversia.
La contrattazione di secondo livello è prevista nello spirito dell'attuale prassi
negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
Sono titolari della negoziazione di secondo livello negli ambiti, per le
materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le
strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le R.S.U.
costituite, da una parte, e le Aziende e gli Organismi territoriali riconosciuti
da Confapi Aniem, dall'altra.
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a
livello nazionale, le direzioni degli stabilimenti che occupano almeno 20
dipendenti, determinati a norma dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 25/2007,
21
forniranno annualmente alla R.S.U., su richiesta della stessa, con l'eventuale
assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali
riguardanti:
a) programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti
e trasformazioni degli insediamenti esistenti, nuovi insediamenti e loro
localizzazione;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino
significative modificazioni alla organizzazione del lavoro e alla
occupazione;
c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio
processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
d) distribuzione del personale per categoria, per gruppi professionali di
classificazione, per tipologia di impiego e per sesso, andamento complessivo
degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e
straordinaria;
e) progetti ed iniziative tesi al risparmio energetico e tutela ambientale;
f) implicazioni derivanti dall'attività produttiva da specifiche normative
regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva ed ai
relativi riflessi sulle attività di cava e produzione.
g) l'andamento dei parametri aziendali in riferimento al premio di
risultato;
h) indici di sicurezza e infortuni sul lavoro e attività formativa in materia
di sicurezza.
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli
investimenti predetti sull'occupazione, sulle prospettive produttive e
sull'ambiente di lavoro.
Nelle aziende che occupano almeno 80 dipendenti e nelle quali non siano
costituite le RSU saranno fornite alle OO.SS. provinciali stipulanti e
firmatarie il presente CCNL, se richieste per il tramite della Confapi/ Api
Territoriale, le informazioni di cui alla precedente informativa in presenza
di RSU.
Le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 25/2007 si applicano alle
informazioni ivi previste. Le informazioni che siano fornite espressamente
in via riservata sono soggette alla disciplina contenuta nell'art. 5 della legge
medesima.
I processi di delocalizzazione, di acquisizione e partecipazione a società
diverse dello stesso settore saranno oggetto di informazione tempestiva tra
le Parti.
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Dichiarazione comune sulla lotta alle discriminazioni - Parte Comune
Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono l'importanza che nei
luoghi di lavoro i rapporti tra azienda e dipendenti e tra i dipendenti
medesimi siano ispirati ai principi di comune convivenza civile e di rispetto
reciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei diritti della persona.
Le Parti considerano inaccettabili ed intollerabili discriminazioni per ragioni
di razza, religione, lingua e genere.
A tal fine, nell'ambito delle attività della CBMC, previste all'art.2 viene
affidato alla Commissione il compito di orientare la definizione e la
declinazione del “codice etico aziendale” e di monitorarne sviluppo ed
applicazione, nonché di valorizzare nel l'ambito intersettoriale le buone
pratiche.
Art. 4 - Diritto alle prestazioni della bilateralità
Parte comune
La bilateralità prevista dagli Accordi Interconfederali e dai contratti
collettivi nazionali e regionali di categoria del Sistema di rappresentanza
Confapi è un sistema a cui devono aderire tutte le imprese che applicano il
presente C.C.N.L., aderenti e no n aderenti alle associazioni di categoria, in
quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad
integrare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore
prevista all'interno dei contratti collettivi di categoria.
1. Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un
diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei
confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla
erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro;
2. i trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte
le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli Accordi e contratti
collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le P.M.I.
del sistema Confapi, laddove sottoscritti;
3. a far data dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo,
le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere
a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari
ad euro 25,00 lordi, per ciascuna mensilità mensili per tredici mensilità. Tale
importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento
aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti
retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso
il T.F.R. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene
carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo
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lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2. In caso di
lavoratori assunti con contratto part -time, tale importo è corrisposto
proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si
ottiene utilizzando il divisore previsto dal C.C.N.L. Per gli apprendisti,
l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta;
4. per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i
versamenti, l'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al precedente
punto 3 è forfetariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto non
va versato;
5. a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno
conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base
degli Accordi e dei C.C.N.L. rinnovati ed in corso di rinnovo i cui contributi
rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito
indicato: Sono fatti salvi eventuali accordi, o regolamenti aziendali, senza
oneri a carico dei lavoratori concordati e operativi alla data del 12.10.2016
che assicurino a tutti i lavoratori dell'azienda una copertura comportante una
contribuzione pari o superiore a quella prevista dal sistema bilaterale
Enfea/Confapi e che garantisca prestazioni analoghe e/o equivalenti a quelle
previste da Enfea.
6. Così come già previsto dagli accordi di rinnovo del C.C.N.L. del
27.2.2019, 24.1.2017 e 23.6.2017, le aziende che applicano il C.C.N.L.
verseranno, secondo le modalità previste dall'Accordo Interconfederale del
23.7.2012 e dall'Intesa Applicativa dello ste sso e successive modifiche e
integrazioni, nonché secondo le disposizioni previste nell'ambito degli enti
stessi, i contributi rispettivamente all'OPNC e all'Enfea tramite Modello F24
con i codici di versamento predisposti dall'Agenzia delle Entrate.
I contributi dovuti ad Enfea e Opnc rappresentano una quota a carico delle
aziende come di seguito indicato:
Enfea:
Euro 4,5/mese x lavoratore a tempo pieno, x 12 mensilità
Euro 4,25/mese x lavoratore part time fino a 20 ore, x 12 mensilità
Opnc:
Euro 1,5/mese x lavoratore di azienda priva di R.L.S., x 12 mensilità
Euro 0,5/mese x lavoratore di azienda con R.L.S. interno, x 12 mensilità
Art. 5 - Sviluppo sostenibile e responsabilità di impresa
1) Le Parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come
integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita
economica, al rispetto dell'ambiente ed alla responsabilità sociale d'impresa,
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costituisca il modello cui ispirarsi per l'avvio di azioni in grado di perseguire
evoluzioni positive.
2) Le Parti convengono di perseguire l'obiettivo della sostenibilità dello
sviluppo, delle capacità produttive, dell'occupazione e di una adeguata
strategia ambientale attivandosi nei confronti delle istituzioni affinché siano
poste in essere politiche eco nomiche adeguate e ponendo una particolare
attenzione al contenimento e riutilizzo degli scarti, anche in vista degli
obiettivi europei per il 2030. Convengono, altresì, di adottare una metodologia
partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi
di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un
positivo clima aziendale sperimentando dei modelli di partecipazione dei
lavoratori all'organizzazione del lavoro.
3) Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, imprese e
lavoratori, realizzino comportamenti coerenti, sia nel diritto che nei doveri,
per confermare la validità di percorsi condivisi in essere e di quelli futuri,
relativamente ai temi:
- Salute e sicurezza del personale;
- Monitoraggio e reporting delle emissioni e dei residui di lavorazione;
- Impatto sulle comunità locali;
- Monitoraggio delle attività di rischio ad elevato impatto ambientale;
- Valorizzazione delle politiche industriali e di filiera;
- Orientamento verso le lavorazioni di qualità;
- Rispetto delle norme di legge e dei regolamenti applicabili allo
svolgimento del proprio lavoro;
- Rispetto della normativa vigente in materia di fiscalità, in Italia e nei
paesi esteri promuovendo impegno nella lotta al fenomeno dell'evasione
fiscale e norme antiriciclaggio.
4) Le Parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa
come qualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i
lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.
5) Le Parti, quindi, si danno atto che il percorso verso la responsabilità
sociale d'impresa costituisce un miglioramento dell'osservanza degli obblighi
di legge e di contratto, soprattutto quando esso sia attuato con effettività,
trasparenza e verificabilità dei contenuti.
Per consentire la miglior realizzazione ed efficacia della responsabilità
sociale di impresa, le Parti demandano alla CBMC l’elaborazione di un modello
per la definizione di un “Codice Etico Aziendale” da promuovere a livello
territoriale, provinciale e aziendale. La CBMC avrà il compito di indirizzare in
modo condiviso tali contenuti principali e seguirne gli effetti e l'efficacia.
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COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 6 - Assunzioni
L'assunzione dei lavoratori verrà effettuata in conformità alle norme di legge
e agli eventuali accordi interconfederali.
All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà per iscritto:
1) la data di inizio rapporto e la sua durata se si tratta di lavoro a tempo
determinato
2) la tipologia del contratto di assunzione;
3) la categoria attribuita e le mansioni a cui normalmente il lavoratore
deve attendere;
4) il trattamento economico;
5) la località dove potrà prestare servizio.
6) l'indicazione dell'applicazione del presente C.C.N.L.
All'atto dell'assunzione sarà fornita al lavoratore:
- la necessaria informativa sull'iscrizione a FONDAPI e al Fondo di
assistenza sanitaria integrativa Altea;
- i moduli relativi al trattamento dei dati personali, ed ogni altra
modulistica prevista dagli obblighi di legge;
- una copia del C.C.N.L., anche in formato digitale.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
1) carta d'identità o documento equipollente;
2) stato di famiglia, per il lavoratore capo famiglia, agli effetti degli
assegni familiari;
3) eventuale titolo di studio, se richiesto;
4) altri documenti richiesti da eventuali disposizioni contrattuali e di
legge.
Inoltre, è facoltà dell'azienda richiedere al lavoratore il certificato penale di
data non anteriore a tre mesi. Il lavoratore dovrà dichiarare la sua residenza
e comunicare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti. L'azienda
rilascerà al lavoratore r icevuta dei documenti che essa trattiene e che
dovranno essergli restituiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, il lavoratore, dopo dell'assunzione, dovrà essere sottoposto a visita
medica preventiva, come previsto dall'art.41 del D.Lgs. 81/2008, effettuata
dal medico competente aziendale ove previsto, atta ad accertare l'idoneità
fisica alla mansione o le eventuali prescrizioni cui il datore di lavoro dovrà
tener conto nel D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi aziendale).
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Art. 7 - Periodo di prova
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova di durata non superiore
ai seguenti termini:
Per i dipendenti delle imprese lapidee
- livello 8° - 20 giorni di effettiva prestazione lavorativa;
- livello 7° - 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa;
- livello 6° - 40 giorni di effettiva prestazione lavorativa;
- livello 5° - 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa;
- livello 4° - 70 giorni di effettiva prestazione lavorativa;
- livello 3° - 80 giorni di effettiva prestazione lavorativa;
- livello 2° - 130 giorni di effettiva prestazione lavorativa;
- livello 1° - 130 giorni di effettiva prestazione lavorativa.
In caso di contratto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il
periodo di prova sarà ridotto del 50%. Tale periodo potrà essere prorogato
fino a sei mesi per i quadri e gli impiegati della I Area direzionale.
Per i dipendenti delle imprese dei laterizi e manufatti
Lavoratori con qualifica impiegatizia:
- 6 mesi per la categoria AS;
- 5 mesi per la categoria A;
- 3 mesi per la categoria B1;
- 2 mesi per la categoria CS;
- 2 mesi per le categorie C1, D1;
- 1 mese per la categoria E1.
Lavoratori con qualifica operaia:
- 2 mesi per la categoria B2;
- 1 mese per le categorie C2, D2, E2;
- 2 settimane per la categoria F.
Limitatamente ai lavoratori con qualifica impiegatizia qualora la risoluzione
avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i
primi tre mesi di prova per i quadri, nonché per gli impiegati di categoria AS
e A e durante il primo mese per gli impiegati delle altre categorie, la
retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; qualora
invece, il licenziamento avvenga oltre il termine predetto, verrà corrisposta
all'impiegato la retribuzione fino alla metà o alla f ine del mese in corso a
seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o la seconda quindicina
del mese stesso.
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Per i lavoratori delle imprese del cemento
- 6 mesi per i lavoratori appartenenti all'area direttiva;
- 3 mesi per quelli appartenenti all'area concettuale;
- 2 mesi per quelli appartenenti all'area specialistica;
- 1 mese per quelli appartenenti all'area qualificata ed esecutiva.
A partire dal 1° dicembre 2014 i periodi di prova sono i seguenti:
- 6 mesi per i lavoratori appartenenti all'area direttiva;
- 3/4 mesi per quelli appartenenti all'area concettuale;
- 2/3 mesi per quelli appartenenti all'area specialistica;
- 1 mese per quelli appartenenti all'area qualificata ed esecutiva.
Disciplina comune
I lavoratori assunti a tempo determinato e successivamente confermati a
tempo indeterminato, sempreché svolgano attività e mansioni equivalenti,
saranno esonerati dal prestare il previsto periodo di prova.
Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
Il lavoratore in prova avrà diritto in ogni caso al trattamento economico
minimo contrattuale della categoria alla quale viene assegnato.
Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può risolvere il rapporto
senza l'obbligo di preavviso e di indennità con il riconoscimento della
retribuzione relativa al solo periodo di servizio prestato. Il lavoratore che
non viene confermato lascerà l'azienda ed avrà diritto al pagamento delle ore
di lavoro compiute.
Terminato il periodo di prova, l'anzianità del lavoratore decorrerà dal primo
giorno dell'assunzione in prova, a tutti gli effetti del presente Contratto.
I termini della prova potranno essere ridotti della metà per i lavoratori che
abbiano già superato, presso la stessa azienda e per le stesse mansioni, nel
biennio precedente.
Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla
disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in
servizio.
Nei casi di licenziamento o di dimissioni che avvengono dopo il primo mese
del periodo di prova, saranno corrisposti i ratei della 13ª mensilità,
ovviamente commisurati all'effettivo periodo di servizio prestato.
Il lavoratore in prova avrà diritto in ogni caso al trattamento economico
minimo contrattuale della categoria alla quale viene assegnato.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o
infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso
qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un mese.
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Art. 8 – Apprendistato
Per tutto quanto non previsto in questo articolo, si rinvia all’allegato I del
presente accordo, del quale costituisce parte integrante.
Apprendistato professionalizzante
Parte comune
Le Parti, con la seguente normativa che ha validità a decorrere dal presente
accordo, completano ed integrano la disciplina di legge dell'apprendistato
professionalizzante per tutte le imprese che applicano il presente C.C.N.L.
regolando tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva ai sensi di
quanto previsto dalle normative vigenti.
Fermo restando che l'apprendistato professionalizzante è un contratto di
lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione
dei giovani, in attuazione delle disposizioni vigenti, esso può essere
instaurato con i giovani di età non i nferiore ai 18 anni ovvero a partire dal
compimento dei 17 anni, se in possesso di una qualifica professionale
conseguita ai sensi del D.lgs n. 226/2005, e non superiore ai 29 anni ed è
finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di
formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico -
professionali
Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi del vigente C.C.N.L. di
durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore
a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai,
intermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il conseguimento di
qualifiche inquadrate dal 6° livello in su e tutte le relative mansioni.
La durata minima del contratto di apprendistato è di sei mesi.
È fatto divieto di adibire i lavoratori apprendisti a lavoro a cottimo.
La durata complessiva del contratto di apprendistato professionalizzante non
potrà essere superiore a 36 mesi (18 mesi per il conseguimento delle
qualifiche inquadrate al 6° livello).
L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:
1) nel primo periodo di apprendistato professionalizzante, non superiore
a 12 mesi: fino a due livelli sotto quello di destinazione finale con
retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale del livello iniziale
di inquadramento;
2) nel secondo periodo, non superiore a 12 mesi: un livello sotto quello
di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima
contrattuale prevista per tale livello inferiore. Per il C.C.N.L. Lapidei, fa
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eccezione per la Categoria 6ª, la cui retribuzione sarà quella prevista per il
livello di destinazione finale (categoria 6ª);
3) nel terzo ed ultimo periodo, per la durata residua: fermo
l'inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione
sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale.
Nel caso di erogazione del premio di risultato, sotto qualsiasi forma, per gli
apprendisti sarà riconosciuto il 90% di quanto previsto per il lavoratore di
analogo livello.
Lapidei
Livelli Durata
Complessiva
Mesi
Primo
Periodo
Mesi
Secondo
Periodo
Mesi
Terzo
Periodo
Mesi
1 36 12 12 12
2 36 12 12 12
3 36 12 12 12
4 36 12 12 12
5 36 12 12 12
6 18 6 6 6
7 /
Laterizi
Cat. Durata
complessiva
Primo
Periodo
Secondo
Periodo
Terzo
Periodo
Mesi
AS-ASQ 36 12 12 12
A 36 12 12 12
B 36 12 12 12
CS 30 10 10 10
C 30 10 10 10
D 24 8 8 8
E (*) 12 6 6 -
(*) Per la Cat. E la retribuzione si riferirà alla Cat. F.
Le Parti convengono che la nuova normativa prevista nell'accordo di
rinnovo del 10.11.2020 si applica alle assunzioni avvenute
successivamente alla data di stipula del suddetto accordo.
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Cemento
Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai
seguenti principi:
a) forma scritta del contratto stipulato tra le Parti contraenti, indicante la
durata del periodo di apprendistato e l'eventuale periodo di prova, contenente
l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo
individuale, nonché dell'eventuale qualifica che potrà essere acquisita al
termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione
aziendale od extra-aziendale;
b) possibilità per le Parti contraenti di recedere dal rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato, con un preavviso in forma scritta di 15
giorni dal termine del contratto medesimo, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2118 c.c.;
c) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del
diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato
professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata prevista per
l'apprendistato professionalizzante;
d) i periodi di apprendistato professionalizzante prestati presso più datori
di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo
di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e
si riferiscano alle stesse a ttività e mansioni nel rispetto del limite massimo
di durata prevista per l'apprendistato professionalizzante. L'apprendista, al
fine del riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato
precedentemente prestati presso altre aziende, dovrà documentar e, all'atto
dell'assunzione, i periodi di apprendistato già compiuti e le ore e le modalità
della formazione effettuata. Nel caso di risoluzione del rapporto prima della
Livelli Durata
complessiva
Mesi
Primo
periodo
Mesi
Secondo
periodo
Mesi
Terzo
periodo
Mesi
Area qualificata 2ª livello
Area specialistica 1° livello 24 12 12 -
Area specialistica 2ª e 3°
livello 30 12 12 6
Area concettuale 1ª livello 36 12 12 12
Area concettuale 2ª e 3°
livello 36 12 12 12
Area direttiva 1ª e 2°
livello 36 12 12 12
31
scadenza del contratto, il datore di lavoro dovrà registrare l'esperienza di
apprendistato su idonea documentazione (Libretto formativo del
cittadino/Dichiarazione di Percorso Formativo) secondo quanto previsto
dalla normativa vigente;
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato
in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Il numero complessivo di apprendisti che possono essere assunti,
direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di
somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di tre a due
rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore
di lavoro; tale rapporto non può superare il 100% per in datori di lavoro che
occupano un numero di lavoratori inferiori a dieci unità.
È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di
somministrazione a tempo determinato.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori
qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre
può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
L'assunzione di nuovi apprendisti, come previsto dall'art. 2 commi 3 bis e 3
ter del D.Lgs. 167/2012, come integrati da quanto disposto dall'art. 1,
comma 16, lett. d e comma 19 della legge 92/2012, è subordinata alla
prosecuzione del rapporto di lavoro co n contratto di lavoro a tempo
indeterminato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno
il 51% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per
recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per
giusta causa.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale è consentita l'assunzione
di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un
apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui ai commi precedenti
sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data
di costituzione del rapporto.
Il periodo di prova degli apprendisti sarà al massimo di durata uguale a
quella prevista dal C.C.N.L. per la categoria a cui l'apprendista è destinato.
Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti contraenti potrà recedere dal
contratto senza obbligo di preavviso e di indennità, con il solo pagamento
all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Il periodo di prova sarà computato agli effetti sia del periodo di
apprendistato, sia dell'anzianità presso l'azienda.
32
Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del
contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di
recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato con attribuzione della qualifica professionale oggetto
del contratto di apprendistato.
La retribuzione dell'apprendista non potrà comunque superare, per effetto
delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non
apprendista di analogo livello. Anche la retribuzione del lavoratore il cui
rapporto di lavoro sia stato convertito da apprendistato in rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, continuando godere per un periodo successivo alla
data di conversione di un diverso e più favorevole regime contributivo, non
potrà superare, per tutto il periodo agevolato, la retr ibuzione netta del
lavoratore non apprendista di analogo livello.
Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che abbia conseguito
la qualificazione, l'anzianità di servizio maturata durante il periodo stesso
sarà considerata utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di
anzianità nella categoria conseguita.
Pertanto, dal conseguimento di tale categoria il lavoratore percepirà gli
aumenti periodici di anzianità biennali maturati. La frazione di biennio sarà
considerata utile per la maturazione di quello successivo.
Al lavoratore mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà
computato nell'anzianità di servizio oltre che per i fini degli istituti previsti
dalla legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati dal C.C.N.L. Il
preavviso di dimissioni o licenziamento è quello previsto per la categoria di
destinazione.
L'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della ricorrenza
natalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata a 174 ore della retribuzione
globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro
durante il corso dell'anno, l' apprendista ha diritto a tanti dodicesimi
dell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio
prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene
considerata a questi effetti come mese intero.
L'apprendista ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo con
decorrenza della retribuzione pari a quattro settimane. La risoluzione del
rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto delle ferie maturate.
In caso di risoluzione in caso del corso dell'anno il lavoratore non in prova
ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestati, considerando
come mese intero la frazione dei mesi superiori ai 15 giorni. Per quanto
riguarda il trattamento economico in caso di mal attia e infortuni degli
33
apprendisti si applicano le disposizioni contenute nell'art. 51 del presente
C.C.N.L. in relazione alla categoria di appartenenza dell'apprendista.
In caso di assenza in caso di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio
superiore a 45 giorni, il contratto sarà prolungato per un periodo pari alla
durata dell'assenza. I lavoratori con contratto di apprendistato sono esclusi
dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dal presente C.C.N.L.
per l'applicazione di particolari normative ed istituti.
L'istituto dell'apprendistato trova applicazione ed è pertanto agibile dalla
data di stipula del presente accordo. Per quanto non previsto espressamente
valgono le norme del presente C.C.N.L. in quanto applicabili.
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme
applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione
dell'apprendistato professionalizzante.
La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso,
integrato nell'attività lavorativa, personalizzato sulla base delle conoscenze
di partenza dell'apprendista e delle competenze tecnico -professionali e
specialistiche da conseguire (standard professionali di riferimento).
Le Parti concordano che gli standard professionali di riferimento sono quelli
risultanti dai sistemi di classificazione e di inquadramento del personale e/o
delle competenze professionali individuate dal presente C.C.N.L.
La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore annue, come
regolamentato dalla normativa vigente in materia e dall'accordo stato regioni
del 21.12.2011, comprensive della formazione teorica dedicate al piano
formativo individuale del lavorat ore in coerenza del profilo formativo
relativa alla qualificazione da conseguire.
Il monte ore dedicato alla formazione sulla sicurezza sul lavoro sarà di 40
ore, comprensivo delle 16 ore di formazione in ingresso di cui all'art.60,
modulato come segue:
- 24 ore sicurezza da effettuarsi nella fase iniziale del rapporto di lavoro
- 8 ore da effettuarsi nel secondo anno
- 8 ore da effettuarsi nel terzo anno.
La formazione in materia di sicurezza sul lavoro sarà erogata e certificata
dall'Ente Bilaterale OPNC, anche attraverso appositi accordi con le scuole
edili o altri Enti di formazione territoriali competenti in materia.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del T.U., le Parti si riservano di
verificare la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli
apprendisti per il tramite del fondo Paritetico Interprofessionale - FAPI.
34
Tutor
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza del
tutor/ referente aziendale nominativamente indicato nel P.F.I., in possesso
di adeguata professionalità ed esperienza.
Il tutor/referente aziendale gestisce l'accoglienza nel contesto lavorativo e
favorisce l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista in azienda,
contribuisce alla definizione del P.F.I., verifica la progressione
dell'apprendimento e attesta, anche ai fi ni dell'art. 7, comma 1, del D.lgs n.
167/2011, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione
dell'attività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà
firmata anche dall'apprendista per presa visione.
Il tutor potrà essere lo stesso datore di lavoro nelle aziende fino a 10
dipendenti.
Piano Formativo Individuale
Come disposto dall'art. 2, comma 2, lett. a) D.L. 76/2013, convertito in L.
99/2013, il P.F.I. è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione
per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
Le Parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel P.F.I. definito
dall'A.I. del 20.4.2013 il percorso formativo del lavoratore in coerenza con gli
standard professionali di riferimento relativi alla qualifica a fini contrattuali
da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Il P.F.I. potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde
valutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor aziendale.
In questo caso il lavoratore sarà assistito dalle R.S.U. o dalle OO.SS. dei
lavoratori competenti per territorio.
Le Parti firmatarie del presente C.C.N.L. si danno reciprocamente atto che,
qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per
l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno
tempestivamente per una valutazione congiunta e per i conseguenti
adempimenti.
In caso di imprese multi-localizzate, la formazione avviene nel rispetto della
disciplina della Regione ove l'impresa ha la propria sede legale (art. 2,
comma 2, lett. c) D.L. 76/2013, convertito in L. 99/2013).
Informazione Enti Paritetici
Il servizio inerente alle iniziative per lo sviluppo dell'apprendistato - “Diritto
alle prestazioni della bilateralità”, previsto dall'Accordo Interconfederale del
23.7.2012 e dalla relativa Intesa Applicativa del 28.12.2012, è gestito tramite
35
l'Enfea che è chiamato ad operare per la raccolta dei Piani Formativi
Individuali e la validazione degli stessi rispetto alla coerenza con i modelli
previsti dal C.C.N.L. nonché per la formazione sia dell'apprendista che del
tutor aziendale.
Nota a verbale
Ferme restando le attuali disposizioni contrattuali, si rimanda alle norme di
legge in vigore.
Eventuali modifiche della legislazione vigente, che non prevedano una fase
di contrattazione, verranno automaticamente recepite nella presente parte
che si intenderà conformemente adeguata.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica e apprendistato di alta formazione e ricerca Parte comune
Gli istituti di cui sopra sono regolamentati dagli artt. 41 - 42 - 42 e 45 del
D.lgs 81/2015 s.m.i. ed all'Accordo Interconfederale tra Confapi - Cgil, Cisl
e Uil del 22.12.2016, che qui si intende espressamente richiamato e a cui
integralmente si rimanda e che viene inserito in allegato al presente C.C.N.L.
Art. 9 - Classificazione del personale
Riforma Inquadramento Contrattuale
Nel processo di unificazione e semplificazione del sistema contrattuale, le
Parti convengono sulla necessità di unificare i sistemi di inquadramento e di
affidare alla commissione bilaterale la definizione di un inquadramento
unico per Aree professionali di tutti i 3 Contratti.
I lavori dovranno concludersi entro i 6 mesi antecedenti alla scadenza del
presente C.C.N.L.
Le Parti concordano e si impegnano altresì ad aggiornare le declaratorie
vigenti già nel presente rinnovo.
Disciplina comune
I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria articolata sulle aree
professionali o categorie indicate nei prospetti specifici di ogni settore,
nell'ambito di ciascuna delle quali sono previsti uno o più livelli
professionali distribuiti complessivamente su 12 livelli retributivi con valori
minimi tabellari mensili.
L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole aree professionali e, in
quest'ambito, nei diversi livelli per ciascuna area previsti, è effettuato sulla
36
base delle relative declaratorie e profili, come sottoindicato.
La declaratoria determina, per ciascuna area o categoria, le caratteristiche ed
i requisiti indispensabili per l'inquadramento della mansione nell'area stessa.
I profili, distribuiti nell'ambito dei livelli, rappresentano le caratteristiche
essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed
hanno valore esemplificativo minimo.
Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto
professionale superiore a quello del relativo profilo, l'inquadramento sarà
effettuato - nell'ambito della stessa categoria - sulla base delle declaratorie e
utilizzando per analogia i profili esistenti.
Resta fermo che nessun lavoratore, svolgente mansioni rappresentate dal
profilo, potrà essere inquadrato in un livello inferiore a quello a cui il profilo
si riferisce.
La nuova classificazione può determinare dei passaggi di area o di livello;
le variazioni retributive conseguenti possono essere realizzate utilizzando
superminimi riconosciuti al dipendente dalle aziende per motivi strettamente
connessi alla professionalità.
Il presente sistema di classificazione del personale, unitamente alla scala
parametrale di cui al presente articolo individua lo strumento idoneo a
cogliere il valore professionale del lavoro svolto e, nell'attuare la
corrispondenza tra il livello retribut ivo e tale valore, coglie l'evoluzione
verificatasi nelle posizioni di lavoro presenti nelle aziende, consente un
ampliamento delle ipotesi di mobilità, accorpamento e arricchimento delle
mansioni e realizza la certezza dell'inquadramento per le figure
professionali, sia presenti che nuove.
La classificazione unica, mentre determina comuni livelli di retribuzione
minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli
lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che
continuano ad essere previsti differenziat i per i quadri, gli impiegati, le
categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo
interconfederale, di contratto collettivo e di accordo aziendale che si
intendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il
presente contratto.
In relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che
per il collegamento tra classificazione e le diverse categorie si rinvia alle
declaratorie delle aree professionali e, in questo ambito, ai livelli previsti per
area nonché, per i quadri, al successivo punto B.
Eventuali contestazioni riguardanti l'applicazione delle norme del presente
articolo saranno esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e la R.S.U.
37
Disciplina Lapidei
I Area direzione Livello 1° Super (quadri)
Livello 1°
Livello 2°
II Area coordinamento Livello 3°
Livello 4°
III Area specialistica Livello 5°
IV Area Qualificata Livello 6°
V Area esecutiva Livello 7°
Livello 8°
I Area professionale
Declaratorie
Appartengono a questa Area i lavoratori del 1° e 2° Livello che svolgono
funzioni direttive.
1° Livello
Lavoratori che dipendono unicamente dalla direzione aziendale e potendo
loro essere affidata la rappresentanza dell'azienda con poteri decisionali
mediante deleghe speciali, partecipando con carattere di continuità ai
processi di definizione degli obiettivi, delle strategie aziendali, alla gestione
delle risorse aziendali in condizioni di autonomia decisionale.
Nota a verbale
Ai lavoratori appartenenti a tale livello può essere riconosciuta la qualifica
di Quadro (L. 190/85).
2° Livello
Lavoratori che, in attuazione delle disposizioni generali aziendali, svolgono
funzioni che implicano la responsabilità, il controllo di unità organizzativa
di notevole importanza nonché lavoratori con mansioni specialistiche di alto
livello per ampiezza e natura:
- responsabile dell'amministrazione;
- responsabile della produzione.
II Area professionale
Declaratorie
Appartengono a questa Area i lavoratori, impiegati ed operai, del 3° e 4°
livello in grado di svolgere funzioni di concetto e di coordinamento.
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3° Livello
Lavoratori amministrativi e tecnici che autonomamente svolgono mansioni
di concetto nell'attività affidata:
- responsabile ufficio acquisti;
- responsabile ufficio contabile;
- responsabile ufficio personale;
- responsabile ufficio commerciale;
- responsabile di laboratorio e sala prove.
Lavoratori che esplichino mansioni di guida e controllo di un gruppo di
operai con apporto di competenza tecnico pratica e con l'esercizio di un certo
potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione:
- capo impianto;
- capo reparto.
4° Livello
Lavoratori che svolgono in piena autonomia e/o con specifica collaborazione
mansioni per le quali è richiesta una rilevante preparazione tecnico
amministrativa acquisita con prolungata e comprovata esperienza:
- traduttore simultaneo.
Lavoratori che esplichino mansioni di fiducia e responsabilità che non siano
normalmente attribuite agli operai o che siano preposti alla guida o al
controllo di un gruppo di operai, con apporto di competenza tecnico pratica
ma con iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione:
- responsabile di linea di produzione.
Lavoratori che, in piena autonomia, svolgono mansioni per le quali siano
richieste una personale e rilevante competenza tecnico -pratica, una
conoscenza specifica ed approfondita del lavoro, della tecnologia e del
funzionamento degli impianti lavorativi, no nché una prolungata e
comprovata esperienza:
- elettricista e/o meccanico "altamente" specializzato;
- programmatore di macchine a guida computerizzata;
- riproduttore modellista;
- sorvegliante di cava (D.P.R. 128/59);
- operatore di mezzo semovente che sia provvisto di adeguata patente e
provveda alla manutenzione del mezzo (solo per il comparto delle pietre
ornamentali).
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III Area professionale
Declaratorie
Appartengono a questa Area i lavoratori inquadrati nel 5° livello sia
impiegati, che hanno acquisito una propria autonomia nell'ambito delle
mansioni affidate, che operai che per esperienza acquisita siano in grado di
svolgere e completare, anche sulla base di disegni, ogni operazione inerente
la produzione.
5° Livello
Lavoratori che svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare
preparazione tecnico-amministrativa specialmente rilevante rispetto a quelle
previste per i livelli successivi.
Lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella IV
Area compiono con l'apporto di personale competente lavori che
presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del
funzionamento degli apparati produttivi:
- operaio caposquadra-sottocapo;
- autista di autoarticolati e di cava di montagna;
- fuochino minatore;
- escavatorista e ruspista provetti di macchine di tipo idraulico e drag-line;
- scalpellino per lavorazioni artistiche ed ornamentali;
- miscelatore blocchi agglomerato;
- meccanico e/o elettricista;
- fresatore sagomatore per le lavorazioni ornamentali.
IV Area professionale
Declaratorie
Appartengono a questa Area i lavoratori inquadrati nel 6° livello sia
impiegati esecutivi sia operai in grado di svolgere funzioni qualificate.
6° Livello
Lavoratori sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni esecutive:
- disegnatore;
- contabile;
- impiegato con conoscenza lingue straniere.
Lavoratori che compiono a regola d'arte lavori ed operazioni la cui corretta
esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico -pratiche
conseguite con adeguato tirocinio:
- minatore;
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- scalpellino;
- conduttore di telaio granito;
- fresatore;
- lucidatore a mano a regola d'arte;
- conduttore di impianto di selezione e frantumazione;
- addetto controllo qualità;
- gruista;
- autista (minimo patente C);
- palista;
- mulettista spedizioniere;
- stuccatore, riparatore a regola d'arte.
V Area professionale
Declaratorie
Appartengono a questa Area i lavoratori impiegati ed operai inquadrati nel
7° e 8° livello che svolgono funzioni di supporto o di aiuto ad altre unità.
7° Livello
Lavoratori amministrativi che svolgono mansioni d'ordine per le quali siano
richieste una generica conoscenza professionale e pratica d'ufficio;
- mansioni di segreteria;
- controllo fatture;
- inserimento dati in computer;
- centralino.
Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di
normali capacità conseguite con adeguato tirocinio;
- cavatore;
- operaio di cantiere - piazzalista - addetto al carico e scarico telai sul piazzale;
- addetto ai tagliablocchi;
- addetto alla lucidatrice;
- imballatore;
- addetto alle linee di produzione;
- addetto alla intestatrice;
- bocciardore;
- stuccatore;
- addetti al magazzino;
- addetti alle casseformi degli impianti di miscelazione agglomerati;
- addetto frantumazione sassi;
- fattorino.
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8° Livello
Lavoratori che compiono lavori ed operazioni nelle quali può prevalere lo
sforzo fisico e che non richiedono specifiche capacità:
- addetto alle pulizie;
- addetto carico-scarico materiali con mansioni di manovalanza.
Lavoratori di prima assunzione nel settore che non abbiano ancora acquisito
pratica di mestiere; trascorsi 12 mesi di addestramento accederanno al livello
corrispondente alle mansioni svolte.
Passaggi di qualifica lapidei
Il passaggio dalla qualifica operaia a quella intermedia o a quella
impiegatizia non costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'anzianità di servizio prestata come operaio o intermedio è utile agli effetti
dei singoli istituti della presente regolamentazione, secondo le norme
previste per ciascuno degli istituti stessi.
Ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ferme restando le situazioni già
regolate sulla base delle norme dei precedenti contratti collettivi nazionali di
lavoro, per i passaggi che interverranno successivamente al 19 luglio 1979,
dalla qualifica operaia a quella intermedia il lavoratore manterrà in cifra gli
aumenti di anzianità già maturati. Il lavoratore avrà, quindi, diritto a
maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per la categoria di
acquisizione fino al raggiungimento della per centuale massima del 70% di
cui all'art. 24 lettera B.
Dichiarazione a verbale
Il riconoscimento di cui sopra avrà luogo soltanto per i passaggi alla
qualifica impiegatizia che interverranno dopo il 1.1.1973.
Per i passaggi intervenuti precedentemente a tale data restano ferme le
situazioni già regolate in base all'art. 6 del C.C.N.L. 15.11.1969 che qui di
seguito si riportano: in caso di passaggio dell'operaio intermedio alla
categoria impiegatizia nella stess a azienda, il lavoratore avrà diritto
all'indennità, che, come tale, gli sarebbe spettata in caso di licenziamento e
si considererà assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento
inoltre, agli effetti delle ferie, del preavviso e dell'indenn ità di anzianità, e
sempreché abbia un'anzianità come operaio od intermedio superiore ai 6
anni compiuti, di un'anzianità convenzionale nella nuova qualifica, pari a 8
mesi ogni due anni di anzianità con la qualifica di operaio o di intermedio.
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Polifunzionalità
Nell'ottica delle piccole e medie aziende cui il contratto si riferisce, è
ammessa la mobilità interna per normali sostituzioni di assenti e per coprire
le differenti esigenze di lavorazioni di reparto.
Per polifunzionalità si intende l'utilizzo di lavoratori in mansioni
tecnicamente diverse svolte su più fasi dell'intero ciclo di produzione
presente in azienda; in tale ipotesi l'inquadramento verrà determinato sulla
base delle mansioni prevalenti, tenendo conto delle maggiori responsabilità.
Ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alla esplicazione
di mansioni di diverse categorie, saranno attribuite la categoria e la
retribuzione corrispondenti alla mansione superiore, sempre che
quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo.
Di casi particolari fra quelli che non rientrano nei sopraindicati si terrà conto
nella retribuzione.
Disciplina Laterizi
Ai fini del rapporto tra disciplina applicabile all’inquadramento e
trattamento retributivo, le qualifiche del settore laterizi e manufatti seguono
il seguente schema:
1) qualifica quadri: declaratoria e normativa di cui al presente articolo;
2) qualifica impiegatizia; categorie: AS, A, B -1a declaratoria, C -1a
declaratoria, D-1a declaratoria; E-1a declaratoria;
3) Qualifica operaia: categoria: B -2a; C -2a declaratoria, D -2a
declaratoria; E-2a declaratoria; F.
Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il
comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica.
Categoria A super
Appartengono alla categoria A super i lavoratori, sia amministrativi che
tecnici, che svolgono funzioni direttive con discrezionalità di poteri e con
facoltà di decisione ed autonomia d'iniziativa nei limiti delle sole direttive
generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'azienda.
1) Responsabile di importante centro di produzione con responsabilità
sull'andamento tecnico e funzionale degli impianti.
2) Responsabile di importante ufficio amministrativo tecnico e/o
commerciale con responsabilità sull'andamento funzionale ed organizzativo,
nell'attuazione delle direttive generali.
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Categoria A
Appartengono alla categoria A i lavoratori sia amministrativi che tecnici che
hanno autonome funzioni di guida e di coordinamento per l'attuazione delle
direttive aziendali o che svolgono mansioni specialistiche equivalenti per
importanza, autonomia e responsabilità.
1) Lavoratore, che in possesso di pertinente preparazione teorica e
professionale e adeguata esperienza pratica, è preposto alla conduzione di
unità organizzativa, commerciale, tecnica amministrativa, e/o uffici acquisti,
con responsabilità funzionale della stessa.
2) Progettista di elementi strutturali, progettista di gruppi componenti
gli impianti e/o macchinati che, sulla base delle direttive di massima,
coordina la progettazione di dettaglio e/o ne segue la costruzione e
l'avviamento.
3) Analista: addetto all'analisi e/o all'esame delle necessità aziendali,
alla loro integrazione ed alla predisposizione degli schemi procedurali per i
programmatori.
Categoria B1
Appartengono a questa categoria i lavoratori sia tecnici che amministrativi
che svolgono mansioni di concetto.
Categoria B2 (mansioni Tassative)
Lavoratori che organizzano e sovraintendono alle operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, coordinando, con
l'eventuale apporto esecutivo diretto, il lavoro del personale addetto.
Lavoratori preposti all'attività di montaggio di manufatti prefabbricati
pesanti che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva ed in base alle
direttive generali del proprio superiore, con facoltà decisionale e
responsabilità anche in ordine alla sicurezza, guidano e coordinano il lavoro
di squadre composte di addetti al montaggio con apporto esecutivo diretto.
Categoria CS
Appartengono a questo livello tassativamente i seguenti lavoratori con
mansioni operaie:
1) Lavoratori specializzati che eseguono, con particolare autonomia di
iniziativa, qualsiasi intervento di natura elettrica ed elettronica di elevato
grado di difficoltà ed inoltre modifichino ed elaborino i programmi delle
apparecchiature elettroniche inserite nel ciclo produttivo.
2) Lavoratori specializzati in meccanica e/o elettronica che
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intervengano sugli impianti e macchine dello stabilimento, apportando, in
piena autonomia, miglioramenti e modifiche al fine di ottimizzare il ciclo
produttivo e/o la qualità del prodotto finito.
3) Lavoratori che, nella produzione dei laterizi, pur partecipando
normalmente al lavoro, per incarico della Direzione aziendale, guidano
l'attività esecutiva di almeno 5 lavoratori tra i quali vi siano lavoratori della
categoria C2.
4) Lavoratori con funzioni di controllo e coordinamento nell'andamento
delle lavorazioni, e/o della messa in opera dei manufatti, che richiedono
iniziativa ed autonomia nell'ambito dei compiti ad essi affidati.
5) Lavoratori con particolare specifica competenza nella contabilità
generale o industriale, nell'amministrazione del personale, o nello
svolgimento di pratiche commerciali.
6) Venditori che, in possesso delle necessarie conoscenze tecniche,
prestano consulenza alla clientela per la corretta scelta ed utilizzazione dei
prodotti.
7) Programmatore: addetto alla stesura, in linguaggio appropriato, di
programmi atti alla elaborazione dei dati e finalizzati al raggiungimento di
specifici obiettivi.
Categoria C1
Appartengono alla categoria C1 i lavoratori che, in condizioni di autonomia
esecutiva, svolgono complesse attività d'ordine, la cui esecuzione richiede
conoscenze professionali specifiche accompagnate da adeguata esperienza
di lavoro nell'ambito della mansione.
1) Disegnatori che, sulla base di una comprovata esperienza
professionale, sono in grado di sviluppare in autonomia operativa, schemi di
progettazione.
2) Operatore CED: addetto all'elaborazione ed alla archiviazione dei
dati interpretando e utilizzando programmi e macchine (Hardware).
3) Addetti a mansioni di segreteria che su indicazioni di massima
redigono avvalendosi anche di appunti stenografici, corrispondenze,
documenti e prospetti.
Categoria C2
Appartengono alla categoria C2 i lavoratori che compiono in autonomia
esecutiva lavori per la realizzazione dei quali sono necessari una
preparazione tecnica approfondita ed una specializzazione pratica acquisita
attraverso scuole professionali ed un'adegu ata pratica di mestiere e che
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compiono a regola d'arte i lavori inerenti alla loro specializzazione.
1) Lavoratori in grado di interpretare ed eseguire schemi elettrici,
nonché di realizzare impianti elettrici a bassa ed alta tensione, con perfetta
conoscenza di tutte le apparecchiature elettriche, compresi gli automatismi.
2) Lavoratori addetti alla realizzazione di modelli per pezzi di foggia
particolare.
3) Lavoratori che partecipano normalmente all'esecuzione del lavoro e
guidano, per incarico della Direzione aziendale o del rappresentante di essa,
l'attività di almeno 5 lavoratori di categoria inferiore.
4) Lavoratori preposti alla produzione e/o montaggio di manufatti in
cemento che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva e in base alle
direttive del proprio superiore, partecipano all'esecuzione del lavoro
coordinando e guidando il lavoro degli addetti al montaggio o a tutte le fasi
che compongono un singolo ciclo produttivo.
5) Lavoratori addetti alla manutenzione, revisione, riparazione degli
impianti, delle macchine ed attrezzature della fornace, compreso il
rifacimento ed il montaggio di Parti meccaniche e la loro eventuale
modifica, che compiono tali lavori anche con l'impiego di macchine
operatrici idonee se disponibili in azienda.
6) Lavoratori preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti che controllano nella loro funzionalità complicate attrezzature
meccaniche e/o elettriche e/o idrauliche e/o pneumatiche e/o elettroniche per
le quali è necessaria l'interpretaz ione di complessi schemi funzionali,
effettuando interventi necessari per assicurare la piena efficienza degli
impianti stessi.
7) Addetti alla conduzione di autogrù semoventi per il montaggio e/o
stoccaggio di manufatti pesanti e/o conduttori di escavatori a benna.
8) Lavoratori addetti alla conduzione dei forni e degli essiccatoi, con
responsabilità della somministrazione del combustibile per i forni della
regolazione delle apparecchiature e del controllo dell'andamento
dell'impianto ai fini del suo perfetto funzionamento e della buona qualità del
prodotto.
Categoria D1
Appartengono a questa categoria i lavoratori tecnici e amministrativi che
assolvono mansioni d'ordine.
1) Lavoratori addetti ad uffici amministrativi che, nel rispetto delle
procedure prestabilite, compiono operazioni ricorrenti quali: registrazioni
contabili, emissione di note di credito ed addebito, compilazione fatture,
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coadiutori alle varie operazioni inerenti alla contabilizzazione di paghe,
stipendi, contributi e movimento cassa.
2) Operatori meccanografici, disegnatori.
Categoria D2
Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono a regola d'arte
tutti i lavori inerenti alla loro specializzazione e la cui corretta esecuzione
richiede cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro o alla
interpretazione del disegno.
1) Conduttori di mezzi semoventi quali ad esempio autogrù, gru a
braccio o cavalletto o a ponte, carrelli semoventi a pinza o a forca, bulldozer,
pale meccaniche, automezzi per i quali sia richiesta la patente di grado E,
che - conoscendo le caratteristiche s trutturali, funzionali ed operative del
mezzo loro affidato - siano in grado di effettuare il montaggio dei pezzi di
ricambio del mezzo stesso.
2) Lavoratori che eseguono con macchine utensili o manualmente
operazioni o lavori di precisione rispettando tolleranze ristrette, operando su
disegno o schemi predeterminati.
3) Conduttori di macchine complesse di produzione per le quali è
necessaria un'appropriata conoscenza del processo tecnologico.
4) Lavoratori addetti alla manutenzione, revisione e ripetizione delle
macchine ed attrezzature per la produzione ed il trasporto, compreso il
montaggio dei pezzi di ricambio; addetti alla costruzione di attrezzature
speciali per macchine operatrici e/o alla costruzione delle filiere. I lavoratori
devono compiere i lavori loro affidati anche con l'impiego di macchine
operatrici idonee se disponibili in azienda.
5) Lavoratori addetti al controllo e al buon funzionamento dei forni ed
essiccatoi automatici.
6) Lavoratori addetti all'officina o alla falegnameria, che compiono
lavori complessi ed impegnativi con preparazione delle macchine operatrici
e delle attrezzature.
7) Lavoratori addetti esclusivamente al collocamento a mano del
materiale crudo nel forno e che compiono in autonomia detto lavoro.
8) Lavoratori addetti alla preparazione dell'argilla ed alla successiva
confezione a mano o al tornio di mattoni, pianelle, canali, vasi ecc.
9) Lavoratori capaci di eseguire lavori di muratura, quali: pilastri, archi
in rottura, arcate, volte dei forni, muratura a faccia vista, ecc.
10) Lavoratori che partecipano normalmente all'esecuzione del lavoro e
guidano, per incarico della direzione aziendale o del rappresentante di essa,
l'attività esecutiva di almeno 5 lavoratori di categoria inferiore.
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11) Addetti alla conduzione di generatori di vapore per i quali è richiesta
l'abilitazione a norma di legge.
12) Lavoratori addetti alla confezione manuale di prefabbricati in laterizio
armato che, interpretando il disegno, danno applicazione a modulo esecutivo.
13) Lavoratori responsabili della conduzione di centrali di betonaggio
complesse.
Categoria E1
Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni esecutive che
richiedono generiche conoscenze professionali.
1) Addetti a mansioni semplici di ufficio.
2) Addetti alla perforazione e/o verifica di schede meccanografiche.
3) Centralinisti telefonici.
4) Dattilografe.
5) Addetti al controllo di documenti contabili relativi al movimento
del materiale.
6) Addetti al controllo fatture.
7) Archivisti.
8) Schedaristi.
Categoria E2
Appartengono alla categoria E2 i lavoratori che eseguono lavori per i quali
sono richieste una specifica capacità professionale e pratica mestiere.
1) Lavoratori addetti alla preparazione della trafila, della taglierina ed al
loro funzionamento e controllo.
2) Lavoratori addetti alla conduzione, al funzionamento ed alla sola
manutenzione ordinaria di mezzi meccanici, compresi gli automezzi, per i
quali sia richiesta la patente non superiore al grado D.
3) Lavoratori addetti all'officina od alla falegnameria, che eseguono lavori
con le necessarie capacità e pratica di mestiere e conoscenza dei materiali e dei
mezzi di lavoro, seppure inferiori al grado richiesto per i lavoratori classificato
nella categoria D2. Operano su macchine mezzi attrezzati e predisposti.
4) Lavoratori addetti alla confezione dei pacchi di materiale essiccatoio
a cotto.
5) Lavoratori addetti a lavori di muratura che non rientrano tra quelli
della categoria superiore.
6) Manovratori di macchine o macchinari di produzione per il cui
funzionamento sono richieste specifiche capacità pratiche.
7) Preparatori, dosatori di miscele secche del legante superficiale per
48
materiali da pavimentazione, con o senza colorante.
8) Lavoratori addetti: alla confezione dei prefabbricati in laterizio
armato: all'esecuzione delle armature in ferro per manufatti; alla conduzione
di centraline di betonaggio.
9) Lavoratori addetti alla confezione di stampi in gesso per tegole.
10) Lavoratori addetti alla confezione di generatori di vapore.
11) Distributori di magazzino in possesso di adeguata conoscenza delle
macchine, dei loro pezzi e dei materiali.
12) Personale di vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli
accessi relativi.
Categoria F
Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono lavori ed
operazioni che richiedono semplici conoscenze conseguibili con breve
periodo di pratica.
1) Lavoratori addetti ai bancali, alla reggiatura o imballo dei pacchi.
2) Lavoratori addetti all'impignonamento nei depositi, alla stivatura di
materiali su mezzi di trasporto o nelle gabbie o su pianali.
I lavoratori addetti alla produzione verranno inquadrati in categoria E dopo
un periodo di permanenza in categoria F non superiore a mesi 12.
Passaggi di mansioni
Operai
Il lavoratore in relazione alle esigenze aziendali, può essere
temporaneamente adibito a mansioni diverse da quelle normalmente svolte,
purché ciò non comporti una diminuzione della sua retribuzione, secondo
quanto previsto dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Al lavoratore che sia adibito a mansioni rientranti nella categoria superiore
alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla
differenza fra la retribuzione individuale di fatto ed il minimo della predetta
categoria superiore. Qualora il suddetto passaggio di mansione superi i 30
giorni lavorativi in un periodo di due mesi e mezzo, il lavoratore acquista il
diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni salvo che l'esplicazione di
tali mansioni avvenga per sostituzione di u n altro lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, ferie, chiamata o
richiamo alle armi, gravidanza, puerperio, ecc.) nel caso non avrà luogo il
passaggio di categoria per tutta la durata della sostituzione, pur spet tando
nello stesso periodo di tempo, ma con decorrenza del secondo giorno, il
diritto al compenso di cui al capoverso precedente.
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Impiegati
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato
temporaneamente a mansioni diverse dalle proprie purché rientranti
nell'ambito della stessa categoria e della stessa qualifica di appartenenza e
purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né un mutamento
sostanziale alla sua posizione.
Al lavoratore che sia chiamato a compiere mansioni rientranti nella categoria
superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso, in aggiunta alla
sua retribuzione di fatto pari alla differenza tra la retribuzione stessa e la
retribuzione che verrebb e a percepire se venisse promosso alla categoria
superiore.
Salvo quanto specificatamente previsto per la categoria dei quadri, trascorso
un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni di categoria superiore,
avverrà il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti nella categoria superiore.
Tuttavia, agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma
precedente, il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso
la medesima azienda può essere effettuato anche non continuativamente. In
tal caso la somma dei singoli periodi , agli effetti del passaggio di categoria
salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore costituito nelle sue
precedenti mansioni.
Ogni passaggio di categoria sarà comunicato per iscritto al lavoratore.
Qualora si rendessero vacanti dei posti che non debbano essere soppressi le
aziende esamineranno la possibilità di riservare la precedenza nell'occuparli
a quei dipendenti che ritengano idonei e che abbiano precedentemente
sostituito il lavoratore titolare del posto resosi vacante.
Il passaggio dalla qualifica operai a quella impiegatizia nella stessa azienda
non costituisce di per sé un motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Mansioni promiscue
Il lavoratore che sia adibito con carattere di continuità a mansioni relative a
diverse categorie sarà classificato nella categoria superiore e ne percepirà la
retribuzione quando le mansioni inerenti a tale categoria abbiano carattere
di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo rispetto al complesso delle
altre mansioni.
In caso diverso se ne dovrà tenere obiettivamente conto nella determinazione
della retribuzione.
50
Disciplina Cemento
Area Direttiva
Appartengono all'area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni direttive
che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con autonomia
organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi
aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica
accompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di
rilevante responsabilità economica/gestionale o di elevata professionalità
nell'ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coord inamento
direttivo di uffici o servizi.
III Livello - Profili
Impiegati
- appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive o che
svolgono mansioni di particolare rilevanza e responsabilità con facoltà
decisionale e di iniziativa nella organizzazione del lavoro e per il buon
andamento di attività aziendali con no tevole esperienza acquisita a seguito
di prolungato esercizio delle funzioni e adeguata preparazione teorica, che
sono preposti alla attività di coordinamento di più servizi o uffici di rilevante
importanza, anche produttivi, fondamentali ai fini dello svi luppo e della
realizzazione degli obiettivi aziendali ovvero svolgono attività di alta
professionalità e importanza per il perseguimento degli stessi fini.
II Livello - Profili
Impiegati
- addetti al coordinamento di più servizi, reparti o settori di attività con
approfondite conoscenze teorico-pratiche con responsabilità organizzativa e
di indirizzo per la migliore efficacia tecnico-gestionale
- specialisti di processo e/o di servizio con comprovate conoscenze
teorico-pratiche con competenza per la soluzione dei problemi sia nell'area
produttiva che in quella tecnologica o amministrativa.
I Livello - Profili
Impiegati
- tecnici di sala centralizzata di cementeria con responsabilità di
coordinamento e controllo gestionale di cicli tecnologici completi in
stabilimenti di particolare complessità per l'ottimizzazione dell'efficienza e
dei risultati di esercizio;
- addetti a funzioni commerciali con approfondita conoscenza del
51
mercato che offrano un contributo significativo alla migliore gestione delle
attività di vendita e di assistenza alla clientela;
- addetti al coordinamento dei servizi amministrativi di centri di
macinazione;
- tecnici con compiti di coordinamento e controllo di singoli servizi di
manutenzione e di servizio alla produzione finalizzati alla ottimizzazione dei
risultati funzionali e operativi;
- programmatore che, nelle specifiche aree di intervento assegnate,
sviluppa e realizza programmi per il trattamento dei dati avvalendosi di
tecniche e metodologie avanzate, definendo i documenti di input e output,
flussi e che sia in possesso di specifica p reparazione scolastica e
professionale e di comprovata e prolungata esperienza;
- addetti a funzioni amministrative, tecniche, commerciali o di acquisto
di enti centrali in possesso di approfondita conoscenza specifica e prolungata
esperienza che svolgono compiti di indirizzo, coordinamento e raccordo
interfunzionale.
Area Concettuale
Appartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi ed operai
che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata
autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più
complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori;
il tutto nell'ambito delle direttive ed obiettivi specifici definiti dall'Azienda per
il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione
teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata.
III Livello - Profili
Impiegati
- addetti a mansioni tecniche con compiti di controllo di singoli servizi
amministrativi, di manutenzione o di attività di nuovi impianti.
Intermedi
- preposti alla programmazione, distribuzione e organizzazione operativa
degli interventi di manutenzione meccanica o elettroapparecchista sia per la
conservazione di impianti e macchine che dei nuovi impianti; provvedono
ai collaudi dei lavori affidati a terzi.
II Livello - Profili
Impiegati
- disegnatore progettista che sviluppa schizzi o schemi di massima con
52
eventuale utilizzo di sistemi CAD CAM;
- addetti a mansioni amministrative con specifica competenza nelle varie
branchie della contabilità o di processi di trattamento dati del ciclo attivo e
passivo;
- acquisitore di ordini con adeguata esperienza.
Intermedi
- preposti al coordinamento di diverse attività di manutenzione in cicli
tecnologici di elevata complessità;
- preposti alla conduzione dell'intero ciclo tecnologico di cementeria a
ciclo completo tradizionale di elevata complessità;
- preposti alla conduzione ed al controllo dell'intero ciclo tecnologico
operanti in sala centralizzata di cementeria a medio-bassa potenzialità.
Operai
- specialisti che interpretando schemi e disegni montano e riparano
circuiti elettronici di regolazione automatica di elevata complessità,
provvedendo alla diagnosi dei guasti, individuando le modalità più efficaci
di intervento provvedendo direttamente o con l'ausilio di altri lavoratori alle
operazioni necessarie per il ripristino della efficienza; compie le verifiche
tecniche di lavori affidati a terzi provvedendo ai relativi collaudi.
I Livello - Profili
Impiegati
- addetti alle operazioni amministrative connesse con la consegna dei
prodotti finiti avvalendosi di videoterminali o p.c.;
- addetti ai vari servizi amministrativi di stabilimento o unità
commerciali.
Intermedi
- preposti al coordinamento di lavoratori addetti ai reparti di produzione
in unità produttive a ciclo completo tradizionale;
- preposti alle attività di cava o miniera con compiti di sorveglianza ai fini
della legge su miniere e cave;
- capi squadra di montatori e manutentori (edili, meccanici, elettrici,
elettronici etc.) di attrezzature, macchine ed impianti del ciclo produttivo
completo;
- assistenti di laboratorio con prolungata e comprovata esperienza,
operanti in unità produttive a ciclo completo, con compiti di supervisione di
tutte le attività, compresa la taratura delle attrezzature, di controllo
qualitativo per il rispetto degli stand ards prefissati, compresi quelli previsti
dalla certificazione di qualità.
53
Operai
- conduttori dell'intero ciclo tecnologico di cementeria con sala
centralizzata, che conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e i
parametri controllo di tutti gli impianti e che ne assicurano la normale
efficienza anche attraverso ispezioni ed interventi a reparto;
- specialista provetto di manutenzione meccanica in possesso di
prolungata e comprovata esperienza che utilizzando anche apparecchiature
ad alta precisione, effettua le ispezioni e le rilevazioni necessarie per la
programmazione della manutenzione su impiant i e macchine di elevata
complessità; compie le verifiche tecniche di lavori affidati a terzi
partecipando ai relativi collaudi;
- specialista di processo con specifiche conoscenze teorico -pratiche
acquisite mediante prolungata esperienza che compiono interventi periodici
di controllo delle condizioni di esercizio di macchine ed impianti di elevata
complessità secondo procedure predet erminate al fine di evidenziare
eventuali anomalie di funzionamento per la prevenzione di guasti,
provvedono alle verifiche tecniche di lavori di manutenzione e montaggi
affidati a terzi partecipando ai relativi collaudi.
Area Specialistica
Appartengono all'area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai
che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze
professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con
consolidata esperienza pratica nella posizione, a utonomia organizzativa
della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale
appartenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite
dai responsabili di funzione/settore di competenza.
III Livello - Profili
Impiegati
- disegnatori d'ordine;
- addetti uffici o servizi che, oltre alle caratteristiche di cui al precedente
livello, abbiano maturato significativa esperienza nella area di competenza;
- segretarie con adeguata esperienza.
Intermedi
- preposti ai reparti dei centri di macinazione;
- capi squadra di lavoratori di singoli reparti di ciclo produttivo completo.
Operai
- lavoratori inseriti strutturalmente con continuità nei turni di lavoro di
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diversi reparti del ciclo produttivo completo che conducono più macchine
principali;
- lavoratori addetti alle sostituzioni nei turni di lavoro di diversi reparti
del ciclo produttivo completo che conducono più macchine principali;
- conduttori di più macchine operatrici di cava e di mezzi di trasporto
complessi che ne conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e
operative e che curano la manutenzione conservativa delle migliori
performances;
- conduttori, a reparto, di più forni rotanti, che siano equipaggiati di
impianto/i macinazione essiccazione carbone, di cui curano pure il
funzionamento;
- conduttori, a reparto, di più molini del crudo, che curano pure il processo
di omogeneizzazione ed eseguono i controlli di ordine chimico e fisico
intervenendo per le correzioni;
- conduttori, a reparto, di più molini cemento, in circuito chiuso,
unitamente a più essiccatoi di cui curano il funzionamento ed eseguono
controlli relativi alle caratteristiche chimico - fisiche del cemento ed
all'umidità residua dei semiprodotti essicca ti intervenendo per le dovute
correzioni;
- conduttori, a reparto, di molini del crudo e cemento, in circuito chiuso,
che curano pure il processo di omogeneizzazione ed eseguono i controlli di
ordine chimico - fisico intervenendo per le dovute correzioni;
- specialisti di processo con adeguate conoscenze teoriche che, per i fini
della manutenzione ordinaria programmata, compiono operazioni
periodiche di controllo sugli impianti secondo un piano preordinato inteso
ad accertarne lo stato di efficienza;
- specialisti di manutenzione meccanica, elettrica e/o elettronica, che
provvedono, se del caso, alla diagnosi dei guasti su macchine,
apparecchiature elettriche, attrezzature ed impianti di particolare
complessità individuando le modalità di intervento pe r il ripristino
dell'efficienza e provvedendo direttamente, o con l'ausilio di altri lavoratori,
alle operazioni necessarie anche di elevata complessità e delicatezza;
- addetti alla conduzione di centrali termoelettriche in possesso di patente
di 1° grado per conduttori di generatori a vapore che provvedono anche alla
manutenzione ordinaria;
- analisti che eseguono le varie determinazioni e/o analisti chimiche o
chimico-fisiche correnti nell'industria del cemento, su materie prime,
combustibili, semilavorati e prodotti finiti, con l'uso di apparecchiatura di
complesso e delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e
55
relative registrazioni;
- addetti operativi ad attività di cava o miniera, compreso l'utilizzo di
mezzi di trasporto e macchine operatrici con compiti di sorveglianza ai fini
della legge su miniere e cave;
- addetti a processi strutturali su linee automatiche di avanzata tecnologia
per la produzione di lastre in gesso polifunzionali sulle varie posizioni di
lavoro in grado di assicurare la sostituzione del team-leader (gesso);
- conduttori di cicli tecnologici con sala centralizzata, che conoscono le
caratteristiche strutturali, funzionali e i parametri di controllo di più impianti
e ne assicurano la normale efficienza anche attraverso ispezioni ed interventi
a reparto (calce e gesso).
II Livello - Profili
Impiegati
- addetti videoterminali o p.c. su cui operano in base a programmi
riproducenti attività di contenuto semplice e ripetitivo (videoscrittura, posta
elettronica, ecc.).
Operai
- specialisti di mestiere che effettuano manutenzioni, riparazioni e
montaggi meccanici, per lo più a reparto, impostando il lavoro seguendolo
nelle fasi operative fino alla sua conclusione avvalendosi anche di altri
collaboratori;
- specialisti di macchine utensili con esperienza e con capacità autonoma
di operare su schizzi e con correzione/adattamento pezzi;
- specialisti di mestiere che compiono operazioni di manutenzione,
riparazione e montaggio di apparecchiature elettriche o componenti
elettronici sia in officina che nei reparti, ovvero, per il settore delle malte,
nei cantieri dei clienti;
- minatori - fuochini che prendono in carico e utilizzano a regola d'arte
gli esplosivi, fissando la posizione dei fori da mina e la relativa carica; sono
in possesso della patente prevista dalla legge;
- analisti che applicando formule predefinite effettuano determinazioni o
analisi chimiche o chimico fisiche, che abbiano influenza sulla produzione;
- addetto alla sistemazione, controllo, codifica e distribuzione dei
materiali di magazzino con comprovata esperienza e aggiornata conoscenza
di tutti i materiali movimentati;
- coordinatore operativo del personale addetto al reparto carico e
consegna prodotti;
- conduttori a reparto di molini cemento che eseguono i controlli chimico-
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fisici per la qualità dei prodotti;
- addetti impianti di miscelazione per intonaci (malte);
- addetti impianti di miscelazione/preparazione impasti per lastre (gesso).
I Livello
Impiegati
- addetti ad operazioni ricorrenti seguendo modalità e procedure
prestabilite.
Operai
- specialisti di macchine utensili e specialisti di mestiere che effettuano
operazioni di manutenzione, riparazione e montaggio meccanico di
attrezzature, macchine ed impianti, sia in officina che nei reparti ovvero, per
il settore delle malte, nei cantieri dei clienti;
- conduttori mezzi di trasporto o di macchine operatrici di cava in
possesso di patente, ove richiesta dalla legge, che ne curano la manutenzione
conservativa;
- conduttore di carroponte che ne curi la manutenzione conservativa;
- sondatori che curino la manutenzione conservativa;
- portieri pesatori;
- conduttori di macchine principali (forni, molini, essiccatori) che
operano sia in sala quadri che a reparto;
- conduttori di macchine principali (forni da calce, molini, idratatori e
separatori, batteria di oltre 2 forni da gesso, molini per sabbie) che operano
sia in sala quadri che a reparto (calce e gesso);
- addetti alla manovra, eseguita da bordo, di macchine di sollevamento,
carico e trasporto e di aspirazione semoventi, che ne curino la manutenzione
conservativa;
- operatori reparto consegna prodotti finiti che svolge tutte le operazioni
richieste per il più efficace servizio alla clientela;
- addetti alla disincrostazione di scivoli, griglie, cicloni con utilizzo di
pompe o attrezzature ad alta pressione;
- addetti ricevimento e macinazione materiali (calce, gesso e malte);
- addetti lavorazioni malte (malte);
- analisti che eseguono determinazioni o analisi chimiche o chimico-fisiche,
anche con l'uso di attrezzature di delicato funzionamento, effettuando i calcoli
di analisi e relative registrazioni e calcimetristi (settore cemento);
- operatori esterni di cicli tecnologici con sala centralizzata che,
conoscendo le caratteristiche strutturali e funzionali di tutti gli impianti, ne
assicurano la normale efficienza attraverso ispezioni ed interventi a reparto.
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Area Qualificata
Appartengono all'area qualificata i lavoratori impiegati e operai che
svolgono mansioni richiedenti conoscenze professionali specifiche,
adeguata esperienza nonché limitata autonomia esecutiva nell'ambito delle
indicazioni fornite dal diretto superiore.
II Livello - Profili
Impiegati
- addetti a semplici mansioni di segreteria;
- archivisti con utilizzo di strumenti complessi.
Operai
- addetti linee carico silos e estrazione cemento;
- addetti al carico dello sfuso con compiti di controllo della tipologia
richiesta;
- addetti insaccatrice o infilasacchi e stivaggio di prodotti in sacchi;
- addetti controlli qualità che eseguono solo alcune determinazioni non
configurabili come analisi complete;
- addetti alla confezione e rottura dei provini di controllo dei cementi o
addetti alla preparazione dei campioni nel settore calce;
- conduttori di mezzi semoventi semplici che ne curino la manutenzione
conservativa;
- conduttori di una o più macchine secondarie (granulatori, sistemi di
omogeneizzazione, griglie, sistemi di carico automatico, infilasacchi,
insaccatrici, frantoi, teleferiche ecc.) che assicurano su istruzioni operative
il loro regolare funzionamento;
- addetti a operazioni, con macchine utensili semplici e su istruzione
esecutive ricevute, di smontaggio, rimontaggio e riparazione di macchine
attrezzature o impianti sia in officina che nei reparti ovvero, per il settore
delle malte, nei cantieri di clienti;
- addetti alla vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli accessi
relativi;
- distributori di magazzino in possesso di adeguata conoscenza di pezzi e
materiali.
I Livello - Profili
Impiegati
- centralinisti telefonici;
- archivisti con sistemi tradizionali.
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Operai
- addetti infilasacchi o insaccatori;
- addetti stivaggio sacchi - addetti alle operazioni di carico dello sfuso;
- aiutanti sistemazione materiali a magazzino;
- aiutanti in genere di manutentori o addetti ai reparti produttivi.
Area Esecutiva
Appartengono all'area esecutiva i lavoratori operai che svolgono mansioni
per le quali sono richieste generiche capacità operative comunque acquisite
nonché i lavoratori non qualificati avviati a processi formativi teorico -
pratici.
Profili
Operai
- lavoratori che svolgono attività semplici o di pura manualità;
- addetti a lavori manuali o, con l'uso di attrezzi semplici, di
movimentazione e di carico e scarico prodotti e materiali;
- lavoratori che eseguono lavori manuali di pulizia;
- lavoratori di primo inserimento avviati a processi formativi teorico-
pratici.
Tabella scala parametrale
Area professionale Livelli Parametri
Area direttiva 3° 210
2° 188
1° 172
Area concettuale 3° 163
2° 157
1° 149
Area specialistica 3° 140
2° 134
1° 129
Area qualificata 2° 121
1° 116
Area esecutiva 1° 100
Passaggi di categoria
Nel caso di passaggio dalla categoria operaia a quella intermedia o
impiegatizia o dei quadri ovvero dalla categoria intermedia a quella
59
impiegatizia o dei quadri, l'anzianità di servizio prestato nella categoria di
provenienza è utile agli effetti dei sottoelencati istituti secondo le norme di
seguito indicate:
A) Ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso, dimissioni
Ai soli effetti della commisurazione degli istituti contrattuali riguardanti:
ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso di licenziamento e di
dimissioni, agli appartenenti alla categoria intermedia o impiegatizia o dei
quadri, provenienti dalla c ategoria operaia ovvero intermedia, sarà
considerata come anzianità utile quella conseguita nella qualifica di
provenienza presso la stessa Azienda.
B) Aumenti periodici di anzianità
Ferme restando le situazioni già regolate in base alle norme dei precedenti
contratti collettivi nazionali di lavoro, per i passaggi di categoria avvenuti
dal 21 luglio 1979 in poi, gli aumenti periodici di anzianità maturati nella
categoria di provenienza saranno riportati in cifra. Il lavoratore avrà quindi
diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per il
gruppo (dopo l'1.10.2006: livello) di acquisizione fino al raggiungimento di
un importo massimo maturabile (ivi compreso il riporto in cifra), a titolo di
aumenti periodici di anzianità, pari a 5 volte l'importo unitario previsto per
il gruppo (dopo l'1.10.2006: livello) di appartenenza indicato al 2° comma
dell'art. 48 (Aumenti periodici di anzianità).
L'eventuale frazione di biennio in corso di maturazione all'atto del passaggio
di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del
successivo aumento periodico.
Per il caso di passaggio di categoria che comporti contemporaneo passaggio
di gruppo (dopo 1.10.2006: livello) si fa riferimento ai commi 4 e successivi
dell'art. 48 (Aumenti periodici di anzianità).
Per i passaggi dalla categoria intermedia a quella impiegatizia o dei quadri
avvenuti anteriormente al 21.7.1979 si fa riferimento a quanto disposto
dall'art. 15, punto 2, lett. B, del C.C.N.L. 30.9.1994 il cui testo è riportato in
allegato al n. 1.
Mutamento di mansioni
Nell'ambito dell'area di appartenenza il lavoratore può, in relazioni ad
esigenze organizzative, tecniche e produttive, essere adibito anche a
mansioni relative ad altri livelli della stessa area senza alcun peggioramento
economico in caso di mansioni prop rie di un livello inferiore ovvero
percependo la differenza retributiva in caso di mansioni di un livello
superiore.
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Trascorso un periodo di due mesi consecutivi nel disimpegno di mansioni
superiori avverrà a tutti gli effetti il passaggio al livello superiore sempreché
non si tratti di sostituzione di lavoratore assente, con diritto alla
conservazione del posto (malatti a o infortunio, ferie, chiamata o richiamo
alle armi, aspettativa, gravidanza o puerperio, permesso o trasferta) che non
dà diritto a passaggio di livello per tutta la durata dell'assenza. Il passaggio
avverrà qualora il lavoratore sostituito non sia rient rato in servizio entro il
termine dovuto.
Ogni passaggio di livello sarà comunicato per iscritto al lavoratore.
Qualora si rendessero vacanti dei posti che non debbano essere soppressi, le
Aziende procureranno di riservare la precedenza nell'occuparli a quei
dipendenti che ne siano idonei per qualità, capacità, anzianità e che abbiano
precedentemente sostituito il titolare del posto che si è reso vacante.
Chiarimento a verbale
Fermo restando che le indennità di cui agli artt. 30 -31 (Lavori pesanti e
disagiati) competono soltanto in quanto si svolgano le mansioni e si
verifichino le condizioni di lavoro per le quali sono state istituite, si chiarisce
che nei casi in cui esista la consuetudine di mantenere temporaneamente le
indennità in questione, quando siano effettuati passaggi non definitivi a
mansioni che non le comportino, tale trattamento di miglior favore sarà
conservato.
In caso di mutamento di mansioni a un livello inferiore, si dovrà svolgere tra
direzione aziendale e RSU un incontro in via preventiva a livello aziendale
o/e di unità produttiva per valutare le possibili implicazioni anche in
relazione alla eventuale atti vità di formazione professionale legata allo
svolgimento delle nuove mansioni richieste.
Trascorso un periodo di cinque mesi consecutivi nel disimpegno delle
mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli
effetti, al nuovo gruppo della propria qualifica salvo che si tratti di
sostituzione di altro lavoratore co n diritto alla conservazione del posto
(malattia o infortunio, ferie, chiamata o richiamo alle armi, aspettativa,
gravidanza o puerperio, permesso o trasferta), nel qual caso il compenso di
cui sopra spetterà per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il
passaggio di gruppo nella propria qualifica.
Mansioni promiscue
Il lavoratore che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative
a diversi livelli, sarà classificato nel gruppo livello superiore e ne percepirà
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la retribuzione, quando le mansioni inerenti al livello superiore abbiano
rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività svolta
dal lavoratore.
Art. 10 - Regolamentazione per i quadri
Qualifica di Quadro
In ottemperanza al disposto della L. 190 del 13.5.1985 la qualifica di Quadro
potrà essere attribuita ai lavoratori inquadrati:
- Al livello 1 Super per i dipendenti delle imprese lapidee
- Al livello AS per imprese già sub CCNL laterizi e manufatti
- Al livello III Area direttiva per le imprese del cemento
Periodo di prova
L'assunzione del Quadro può avvenire con un periodo di prova non superiore
a sei mesi di effettiva prestazione lavorativa.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di
cui all'art. 1 e non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego può
avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due Parti e
non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né relativa indennità
sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione
del Quadro diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno
dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le Parti gli obblighi e i diritti
previsti dalla presente regolamentazione. Per quanto concerne il compenso
afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, l'azienda
è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione
sia avvenuta per dimissione o qualora essa sia avvenuta per il licenziamento
durante i primi due mesi. In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a
corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla f ine del mese in corso, a
seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o
entro la seconda quindicina del mese stesso.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di
infortunio non sul lavoro e di malattia professionale o di infortunio sul
lavoro il Quadro sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia
in grado di riprendere il s ervizio entro quaranta giorni dall'inizio
dell'assenza.
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Passaggio alla qualifica di Quadro
In caso di passaggio nella stessa azienda nell'operaio intermedio -impiegato
al livello di Quadro, decorrerà nuovamente l'anzianità ai fini della
maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Agli effetti del preavviso di dimissioni l'anzianità di servizio maturata come
operaio sarà computata per il 50%.
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna
delle due Parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a
seconda dell'anzianità:
Anni di servizio Preavviso
Fino a 5 anni 3 mesi di calendario
Oltre i 5 anni e fino a 10 anni 4 mesi di calendario
Oltre i 10 anni 5 mesi di calendario
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di
preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della
normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni saranno normalmente
comunicati per iscritto.
Obbligo assicurativo
In applicazione della legge n. 190 del 13.5.1985 le aziende stipuleranno, a
favore dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri, una polizza
assicurativa che preveda una copertura contro il rischio della responsabilità
civile verso terzi conseguen te a colpa nello svolgimento delle proprie
mansioni contrattuali con esclusione del caso di colpa gravo o di dolo.
Norma di coordinamento
Salvo quanto previsto nella presente parte troveranno applicazione per i
lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri le norme contrattuali e di
legge previste per gli impiegati.
Disciplina Laterizi
Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta una indennità di funzione pari ad un
importo mensile di euro 51.65.
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L'importo di cui sopra potrà essere assorbito per il 50% dai superminimi
individuali e da altri trattamenti aggiuntivi analoghi eventualmente percepiti
dai lavoratori interessati.
Iniziative di formazione
In relazione alle loro esigenze, le aziende, di norma, promuoveranno la
partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al
miglioramento delle capacità professionali.
Assistenza legale
Ai quadri si riconosce la copertura delle spese, l'assistenza legale in caso di
procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo
e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Svolgimento di fatto delle mansioni di quadro
In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della legge 190/85, si conviene, in
caso di svolgimento di mansioni di livello superiore che non sia determinato
dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un
periodo continuativo di 6 mesi.
Disciplina Cemento
A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori
interessati, in aggiunta al trattamento economico previsto per il Gruppo A
Super, viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di cui al
successivo art.25. Tale ind ennità è utile ai fini del computo degli istituti
determinati sulla base della retribuzione di fatto.
Art. 11 - Percorsi professionali formativi
Formazione Professionale FAPI
Parte comune
Le Parti stipulanti riconoscono concordemente l'importanza della
formazione professionale quale strumento essenziale per la valorizzazione
del capitale umano nelle imprese, per la crescita a livello personale, per
l'adeguamento delle professionalità alle m utate esigenze del mercato del
lavoro e alle necessità delle imprese.
Le Parti individuano, nel rispetto delle reciproche competenze e
responsabilità, l'opportunità di indicare linee di indirizzo per le esigenze
formative del settore da armonizzarsi con le esigenze individuali:
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- sensibilizzare ed incentivare le imprese alla valorizzazione delle risorse
umane come strumento di competitività delle imprese;
- promuovere e valorizzare la professionalità attraverso l'acquisizione di
conoscenze specifiche in grado di rispondere alle esigenze di innovazione
tecnologica di processo produttivo e di prodotto, di organizzazione del
lavoro, legislative e di salute e sicurezza;
- incentivare i lavoratori nell'accrescimento delle competenze
professionali, relazionali e trasversali al fine di rispondere alle esigenze del
settore e prevenire l'obsolescenza delle competenze professionali possedute;
- predisporre adeguati moduli formativi per il coinvolgimento dei giovani
nel percorso propedeutico all'inserimento nel settore utilizzando anche forme
di apprendimento attraverso l'apprendistato e alternanza scuola lavoro;
- predisporre appositi progetti che si prefiggano di avvicinare la domanda
e l'offerta sul mercato del lavoro anche con riferimento ai lavoratori stranieri;
- predisporre linee guida che favoriscano l'intreccio fra le varie possibilità
formative sia a domanda individuale sia quella derivante da piani formativi
aziendali, attraverso la definizione del catalogo dell'offerta formativa di
settore;
- riqualificare il personale per contribuire al superamento di situazioni di
difficoltà di mercato e al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di
inadeguatezza professionale.
Le Parti, riferendosi alle previsioni di leggi e degli accordi interconfederali
in materia di formazione professionale, intendono concordemente delineare
le modalità di rapporto con il fondo FAPI per la formazione continua
interprofessionale.
I piani formativi concordati con le Parti sociali dovranno essere predisposti
in sede aziendale concordemente con le R.S.U. o ove assenti con le Parti
firmatarie del presente C.C.N.L. a livello territoriale e particolare attenzione
dovrà essere posta alla materia di igiene, salute, sicurezza e ambiente,
secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale in
materia.
Nota a verbale
A tal fine, in coerenza con le materie ed i compiti previsti per la CBMC,
viene affidato alla commissione il compito di costituire il “Dossier sulla
formazione nei settori rappresentati”, raccogliendo dalle aziende copia dei
piani di formazione concordati, anche al fine di proporre alle realtà di
impresa meno strutturate le esperienze acquisite, se del caso rimodulate alle
specifiche esigenze formative.
65
Il Dossier sulla formazione sarà realizzato nel rispetto delle normative
nazionali e comunitarie in materia di tutela della “privacy”, e non potrà
essere oggetto di diffusione, nemmeno parziale, al di fuori dei settori a cui
si applica il presente Contratto.
È altresì affidato alla commissione il compito di monitorare l'evoluzione
della normativa in materia di formazione professionale, a livello
comunitario, nazionale e regionale, al fine di tenere aggiornate le Parti sulle
opportunità di finanziamento, e l'eventuale introduzione e sviluppo di nuovi
strumenti di formazione.
Acquisita la normale operatività, la commissione tecnica potrà essere
investita dalle Parti di ulteriori compiti in materia di formazione
professionale, quali ad esempio lo studio di linee guida per un piano di
formazione di base destinato agli addetti dei settori a cui si applica il presente
Contratto.
I piani formativi, oltre a prevedere percorsi e metodologie funzionali agli
obiettivi formativi sopra citati, devono includere moduli specifici finalizzati
allo sviluppo della responsabilità sociale dell'impresa. Dovranno inoltre
prevedere nelle modalità d i svolgimento le forme della partecipazione dei
lavoratori e contemperare l'utilizzazione di tutti gli strumenti legislativi e
contrattuali a partire dai congedi formativi e ai permessi connessi al diritto
allo studio.
Art. 11bis - Formazione continua
Le Parti stabiliscono un diritto soggettivo triennale di ciascun singolo
lavoratore dipendente a svolgere 24 ore di formazione in aggiunta alla
formazione obbligatoria per Legge. L’azienda avrà il compito di
programmare e svolgere, per tutti i lavoratori dipendent i in forza, percorsi
formativi della durata di almeno 24 ore, durante l’orario di lavoro, nell’arco
del ciclo triennale a decorrere dal 1°gennaio 2026.
Le ore di formazione continua per dipendente sui processi produttivi,
distribuite uniformemente tra i vari profili professionali, al fine di aumentare
le competenze dei lavoratori, anche sulle nuove tecnologie, innovazione del
processo produttivo e dell’or ganizzazione e sostenibilità ambientali
rafforzando e implementando le capacità relazionali e le competenze
trasversali per promuovere il lavoro in squadra e modelli organizzativi
migliori.
Per i lavoratori che per le esigenze tecnico-organizzative non completeranno
le 24 ore di formazione nell’arco del ciclo triennale, le ore residue potranno
essere recuperate nei 6 mesi successivi.
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La suddetta formazione potrà svolgersi con modalità tradizionale oppure in
tutto o in parte con modalità on the job. La formazione on the job è
un’esperienza di apprendimento sul campo, che di svolge durante l’orario di
lavoro e potrà essere tenuta anche da personale interno.
Al termine della formazione on the job l’azienda potrà certificare le
competenze raggiunte. A tal fine, in coerenza con le materie ed i compiti
previsti per la CBMC, viene affidato alla commissione il compito di
costituire un modulo standard per la certificazione delle competenze.
Le Parti, riferendosi alle previsioni di leggi e degli accordi interconfederali
in materia di formazione professionale, intendono concordemente delineare
le modalità di rapporto con il fondo FAPI per la formazione continua
interprofessionale affinché venga no assunti moduli formativi in relazione
alle esigenze formative dell’Azienda.
Le iniziative formative svolte saranno debitamente documentate dall'ente
erogatore e/o dall'azienda attraverso le modalità definite dalla commissione
CBMC. Fino alla data di definizione delle modalità da parte della CMBC,
le aziende potranno utilizzare, p er le attività svolte, la modulistica
congiuntamente definita e riportata nell’ALLEGATO II.
Art. 12 - Lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro a
tempo determinato
Parte comune
A) Lavoro a tempo determinato
Apposizione del termine
Le Parti stipulanti si richiamano all'art. 19, comma 1, del D.lgs. 81/2015
s.m.i., che prevede la possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro
subordinato.
Quindi, come previsto dal comma 1 lettera a) dell'art. 19 del D.lgs. 81/2015
e s.s.m.al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di
durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata
superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza
di almeno una delle seguenti condizioni anche alternative tra loro:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero per
esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non
programmabili dell'attività ordinaria.
In caso di sottoscrizione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in
assenza delle condizioni di cui sopra, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
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Limiti quantitativi - Esenzioni
Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero
con contratto di somministrazione a tempo determinato e indeterminato non
può eccedere complessivamente il 20 per cento della media del numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio
dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del
decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel
caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa
sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della
stipulazione del contratto di lavoro. È in ogni caso esente da limiti
quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui
all'articolo 8, comma 2, della legge 23.7.1991, n. 223, di soggetti disoccupati
che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola
o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati
ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articol o 2 del regolamento (U.E.) n.
651/2014 della Commissione, del 17.6.2014, come individuati con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Eventuali deroghe alle percentuali quantitative saranno definite tra le Parti
in sede di secondo livello di contrattazione.
Durata massima - Deroghe
In applicazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 81/2015,
si conviene che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di
una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari
livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra
un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro (24) mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di
missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti
tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limi te dei ventiquattro (24) mesi sia superato, per
effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Disciplina del rapporto
In applicazione del principio di non discriminazione, stabilito dall'art. 25 del
D.Lgs. n. 81/2015, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato
spettano tutti gli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita -
proporzionati alla durata del contratto medesimo - in atto nell'Azienda per i
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lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello di
classificazione professionale.
Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con
contratto a tempo determinato spettano tutti i trattamenti previsti dal
presente contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto in azienda, che
siano compatibili con la natura del contratto a termine, in proporzione al
periodo lavorativo prestato.
I lavoratori con contratto a tempo determinato saranno formati in modo
sufficiente ed adeguato in materia di salute e sicurezza, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
In caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del
posto, previa informativa alla R.S.U., la stipula del contratto può avvenire
con il necessario anticipo per consentire il passaggio delle consegne.
L'assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in
congedo di maternità, paternità o parentale può essere anticipata fino a due
mesi prima dell'inizio del congedo, secondo quanto previsto dall'art. 4,
comma 2, del D.lgs. n. 151/2001 s.m.i.
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro, la conservazione del posto
per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata a tutta
la durata del periodo di malattia sino alla programmata scadenza del termine;
lo stato morboso, infatt i, non comporta una proroga dello stesso.
L'integrazione economica a carico dell'Azienda cessa con l'esaurimento del
periodo di conservazione del posto ai sensi del comma precedente ovvero
con il cessare dell'indennità economica da parte dell'Inps”.
La Direzione Aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà
la R.S.U. o, in mancanza, le OO.SS. territoriali, sull'andamento delle
assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato nell'arco del periodo
considerato, con particolare riferimento alle dimensioni quantitative ed alle
tipologie di attività interessate rispetto ai fabbisogni.
Le imprese informeranno i lavoratori operanti a tempo determinato dei posti
vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell'ambito
dell'unità produttiva di appartenenza. Tali informazioni possono essere
fornite anche mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato, o di successiva
assunzione a tempo indeterminato di lavoratore già impiegato a termine, si
terrà conto complessivamente di tutti i periodi di lavoro effettuati dal
lavoratore presso il medesimo datore di la voro, per lo svolgimento di
mansioni equivalenti, ai fini dell'applicazione delle discipline di cui agli
aumenti periodici d'anzianità e alla mobilità professionale, purché non
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interrotti da periodi di non lavoro superiori a 12 mesi.
Le Parti convengono, in attuazione della deroga accordata dall'art. 21,
comma 2, del D.lgs. n. 81/2015 s.m.i. di applicare a tutti i contratti a termine,
intervalli temporali di 5 giorni per i rapporti a termine con durata fino a 6
mesi e di 10 giorni per i rapporti a termine con durata superiore a 6 mesi.
Inoltre, le Parti convengono l'assenza di intervalli temporali nei casi di
contratti a termine stipulati per ragioni di carattere sostitutivo (quali ad
esempio, a mero titolo esemplificativo, di lavoratrici in maternità, ferie,
malattia, ecc.).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015 s.m.i.
oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7.10.1963 n. 1525 e
successive modifiche e integrazioni, le Parti concordano che sono attività
stagionali le attività caratter izzate dalla necessità ricorrente di
intensificazione dell'attività lavorativa in determinati e limitati periodi
dell'anno.
L'individuazione della stagionalità così definita, nonché la determinazione
dei periodi di intensificazione dell'attività produttiva, che non possono in
ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell'arco dell'anno solare,
saranno concordate dalla Direz ione aziendale con la Rappresentanza
sindacale unitaria d'intesa con le strutture territoriali delle Organizzazioni
sindacali stipulanti.
Diritti di precedenza
Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la
stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6
mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal datore di lav oro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del
contralto a termine con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione
dei rapporti a termine.
Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del D.lgs. n.
151/2001 s.m.i. e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un
contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a
determinare il periodo di a ttività lavorativa utile a conseguire il diritto di
precedenza. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, il diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di
lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già
espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività
stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo
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determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività
stagionali.
Il diritto di precedenza deve essere obbligatoriamente richiamato nel
contratto di assunzione.
Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di
cessazione del rapporto.
B) Contratto di somministrazione a tempo determinato
Il contratto di somministrazione a tempo determinato è disciplinato dalla
legge e dalle seguenti disposizioni.
Il termine inizialmente posto può essere prorogato con il consenso del
lavoratore e per atto scritto nei casi e per la durata prevista dal contratto
collettivo applicato dal somministratore.
In sede aziendale, tra Direzione e R.S.U. verranno individuati criteri e
modalità per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai
lavoratori con contratto di somministrazione.
Come previsto dall'art. 36, comma 3, del D.lgs. n. 81/2015 ogni 12 mesi
l'azienda utilizzatrice, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale
alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alla R.S.U. o, in
mancanza, agli organismi territoria li di categoria firmatari del C.C.N.L. il
numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il
numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
In caso di sostituzione di lavoratori assenti per congedi parentali, aspettative,
la stipula del contratto può avvenire con il necessario anticipo per consentire
il passaggio delle consegne, previa informazione alla R.S.U.
Limiti numerici (normativa comune alle lettere A) e B) di cui sopra.
La Direzione Aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà
la R.S.U. dell'andamento delle assunzioni effettuate con contratto a termine
e dei contratti di lavoro di somministrazione a tempo determinato utilizzati
nell'arco del periodo considerato.
La Direzione Aziendale periodicamente informerà la R.S.U. dei contratti a
termine stipulati.
Nota a verbale
Ovunque ricorra nel testo del presente articolo la citazione del D.lgs. n.
81/2015 il riferimento si intende al testo vigente dopo le modifiche apportate
dalla L. 9.8.2018, n. 96 (conversione in legge del c.d. Decreto Dignità).
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Nota a verbale
In caso di modifiche normative che necessitino di eventuali armonizzazioni
alla presente disciplina le Parti si incontreranno tempestivamente.
Art. 13 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Il rapporto a tempo parziale (part time) è disciplinato dal D.lgs. 81/2015
s.m.i. e successive modifiche e comporta lo svolgimento di attività
lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario stabilito dal presente
Contratto e può essere di tipo orizzontale, verticale o misto.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a part-time avverrà con atto scritto, nel
quale saranno precisati l'orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese, all'anno - e gli altri elementi previsti dal presente Contratto
per il rapport o a tempo pieno; il periodo di prova eventuale potrà essere
prolungato in proporzione alla minore durata dell'orario di lavoro concordata.
La retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti contrattuali, extra
contrattuali e di legge saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato.
Secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4 del D.lgs. 81/2015 s.m.i., i
lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta
capacità lavorativa, anche a causa delle terapie salvavita, certificata secondo
le vigenti norme di le gge, hanno diritto, a richiesta, alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (verticale, orizzontale o
misto). Nella stessa ipotesi il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
trasformato nuovamente in rapporto di lavo ro a tempo pieno a richiesta del
lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il
prestatore di lavoro.
In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del
lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la
lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità
lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della legge 5.2.1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale
di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in
quanto non in grado di compiere gli atti quoti diani della vita, ai sensi di
quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5
febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 47 del
26.2.1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di
età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente affetto da gravi
disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5.2.1992, n. 104, è riconosciuta la
72
priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
Agli stessi soggetti dei due commi precedenti, inoltre, sarà concessa su
richiesta la trasformazione a lavoro parziale per la durata di un anno.
In caso di richiesta della lavoratrice madre e del lavoratore padre, fino a tre
anni di età del bambino, sarà concesso un part time reversibile della durata
di un anno, prorogabile fino a un massimo di tre, a condizione che l'altro
genitore non goda già delle medesime agevolazioni.
La trasformazione da tempo pieno a part -time, o viceversa, dei rapporti di
lavoro in atto deve avvenire con il consenso delle Parti, le quali possono
stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario che comunque
deve avvenire qualora il lavoratore lo richieda.
Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di
lavoro.
Ai lavoratori in forza con rapporto a part-time che ne facciano richiesta sarà
data la priorità rispetto ai nuovi rapporti che si costituiscano a tempo pieno per
lo svolgimento delle loro stesse mansioni; ciò vale anche per il caso contrario.
A livello aziendale, tra Direzione aziendale e R.S.U., potrà essere stabilito il
numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo
parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno.
Con riferimento alla possibilità di richiedere la trasformazione da tempo
pieno a tempo parziale, e viceversa, l'azienda consulterà preventivamente la
R.S.U. o, in mancanza, le OO.SS. territoriali.
Previo accordo scritto tra azienda e lavoratore possono essere previste
clausole elastiche (relative alla variazione della collocazione temporale della
prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della prestazione
lavorativa). Per la sottoscri zione delle clausole elastiche il lavoratore potrà
farsi assistere da un componente della R.S.U., indicato dal lavoratore
medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi
del giustificato motivo di licenziamento.
Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa e della
collocazione temporale devono essere comunicate con un preavviso di
almeno 5 giorni lavorativi e comportano una maggiorazione del 10% dello
stipendio o salario relativa alle ore prestate in più.
Le clausole di cui al comma precedente possono essere modificate o
temporaneamente sospese, a richiesta di una delle Parti, con il consenso di
entrambe e per atto scritto, ferma restando la facoltà per il lavoratore di farsi
assistere da un componente della R.S.U. da egli indicato e/o dalle OO.SS.
territoriali.
73
Art.13bis - Lavoro agile
Per quanto previsto in materia di lavoro agile le Parti richiamano il
protocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021 e la regolamentazione ivi
sottoscritta (Allegato III).
Art. 14 - Azioni positive per le pari opportunità
Le Parti convengono sulla opportunità di dare realizzazione alle disposizioni
legislative in tema di parità uomo -donna, attività di studio e di ricerca
finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale
femminile.
In relazione a quanto sopra, le Parti delegano alla Commissione Bilaterale
di cui all’art. 2 la verifica dei presupposti di fattibilità di schemi di progetti
ed azioni positive a favore del personale femminile con l'obiettivo di
valorizzarne l'impiego, eventualmente con appositi incontri fina lizzati
all’applicazione in tal senso della normativa nazionale.
Art. 15 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25,
comma secondo, legge 23.7.1991, n. 223
In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23
luglio 1991, n. 223, le Parti convengono che al fine del calcolo della
percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei
seguenti lavoratori:
- per settore lapideo: assunti nella I, II e III area;
- per settore laterizi e manufatti: assunti nelle Cat. A/super, ivi compresi
i Quadri, A, B1 e B2, C/super, C1, C2 limitatamente al profilo 3;
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di
custodia, fiducia e sicurezza.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma,
dell'art. 25 legge 223/91 saranno computati ai fini della copertura
dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando
vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Il presente articolo sarà trasmesso a cura delle Parti stipulanti al Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale affinché provveda agli adempimenti
conseguenti.
Art. 16 - Orario di lavoro
La durata settimanale del lavoro ordinario viene fissato in 40 ore.
Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 66/2003 l'orario di lavoro medio
prestato sarà riferito ad un periodo di 4 mesi.
74
Qualora a livello Aziendale e/o territoriale si manifestassero esigenze
tecniche, organizzative e produttive legate anche a problemi stagionali,
previo accordo tra le Parti, il periodo di cui al comma precedente potrà essere
modificato in riferimento a quanto previsto all'art. 4 comma 4, del D.Lgs. n.
66/2003.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da affiggersi
secondo norme di legge. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio di
stabilimento o reparto o regolari segnalatori.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale
viene stabilita dalla direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo
esame con le rappresentanze sindacali unitarie.
L'orario settimanale di lavoro è normalmente distribuito su cinque giornate,
con riposo cadente di norma di sabato, o in un giorno diverso della settimana,
da individuare in accordo con le R.S.U.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di
massimo alle ore 13,00 del sabato.
Le Parti non hanno inteso, con il presente articolo, modificare o comunque
alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudini o accordi
regionali, provinciali o locali. In presenza di particolari esigenze produttive
connesse alla utilizzazione maggiore di impianti, l'Azienda e le R.S.U.
potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro
settimanale con scorrimento dei giorni di riposo, in deroga a quanto stabilito
dai precedenti commi.
Nota a verbale
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento per i
singoli comparti all’Allegato IV.
Art. 16bis - Riduzione orario di lavoro
Il regime di utilizzo della riduzione dell'orario di lavoro, come previsto nelle
tabelle sotto riportate, è stabilito dalla direzione aziendale che lo sceglie,
anche in modo non uniforme, tra quelli di seguito previsti. Tale scelta sarà
preceduta da un esame con le rappresentanze sindacali unitarie.
a) Godimento di permessi individuali retribuiti a gruppi di 8 ore.
b) Riduzione giornaliera pari a 10 minuti, che potrà essere elevata a 15,
da collocarsi, di norma, all'inizio o alla fine del turno.
c) Riduzione settimanale pari a 60 minuti, collocata, di norma, al termine
della settimana.
d) Gruppi di ore individuali e/o collettivi per un totale di 64 ore annue.
75
Le modalità di cui alle lettere a) e b) potranno essere applicate anche ai
turnisti non a ciclo continuo. Le ore di riduzione di orario di lavoro che
residueranno dall'applicazione delle lettere a) e b) verranno fruite in forma
individuale o collettiva, secondo le disposizioni aziendali, compatibilmente
con le esigenze tecnico-produttive.
Le Aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame con la R.S.U.,
diverse modalità di utilizzazione in relazione alle specifiche esigenze
produttive e per la salvaguardia dell'efficienza aziendale, nonché alle
fluttuazioni di mercato, alla stagional ità della domanda e/o in presenza di
processi di ristrutturazione o riorganizzazione.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di
calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi per
ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà
considerata a questo effet to come mese intero, mentre la frazione di mese
inferiore a 16 giorni non sarà tenuta in alcun conto.
Resta convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra assorbono, fino
a concorrenza, eventuali riduzioni definite da accordi aziendali nonché
eventuali trattamenti extracontrattuali in materia di permessi e ferie, salvo
quelli concessi a titolo di nocività del lavoro.
Le riduzioni di orario di lavoro sopra previste saranno assorbite fino a
concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o comunitari.
Fermo restando quanto definito nei punti precedenti le Parti, in sede
aziendale, procederanno di norma nel mese di settembre di ciascun anno, ad
una verifica dell'attuazione delle suddette fruizioni finalizzate al
raggiungimento delle 39 ore settimanali in base media annua anche mediante
cicli plurisettimanali.
Lapidei Laterizi Cemento
64 ore 64 ore 60 per tutti i lavoratori
72 per lavoratori su 3 turni
avvicendati per 5 o 6 gg
64 per i
lavoratori giornalieri e su
due turni
76 per lavoratori su 3 turni
avvicendati per 7 gg
80 per i lavoratori
turnisti su tre turni
avvicendati
80 per i
lavoratori turnisti su tre
turni
riduzione giornaliera pari a
10 minuti, che potrà essere
elevata a 15, da collocarsi, di
norma, all'inizio o alla fine
del turno
godimento di permessi
individuali retribuiti a
gruppi di 8 ore
76
riduzione settimanale pari a
60 minuti, collocata, di
norma, al termine della
settimana
gruppi di ore individuali e/o
collettivi
Al fine di ridurre l'utilizzo di ammortizzatori sociali, viste le vigenti
normative che hanno introdotto una sostanziale rigidità nell'accesso alla
cassa integrazione, si ritiene necessaria una migliore e concordata gestione
degli orari di lavoro, che teng a conto dei picchi e dei flessi produttivi, nei
periodi dell'anno in cui l'esercizio produttivo risente di fluttuazioni di
mercato e/o di caratteristiche di stagionalità della domanda.
È affidata alla contrattazione collettiva di secondo livello l'individuazione
delle modalità operative per le riduzioni sopra riportate e di eventuali
riduzioni aggiuntive.
Art. 17 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
La durata dell'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali.
L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con
riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l'Azienda di far
usufruire la seconda giornata, non lavorata, o nel giorno precedente o
susseguente le domeniche e tutte l e altre festività, compatibilmente con le
esigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate con la R.S.U.
A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità
lavorativa dell'azienda o di Parti di essa o per corrispondere a specifiche
esigenze produttive, l'orario normale di lavoro del presente articolo può
essere realizzato come media nell'arco temporale annuo.
In questi casi la direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro,
prospetterà alla R.S.U. le necessità obiettive che giustificano l'eventuale
ricorso ai regimi di orario flessibile, concordando in tempo utile le modalità
di attuazione di regimi di orario comprendenti settimane con prestazioni
lavorative superiore all'orario settimanale contrattuale e settimane con
prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale di
corrispondente entità.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario
settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno
dar luogo, una volta esaurito il periodo di ferie spettante, all'attribuzione entro
77
il predetto arco temporale annuo, di corrispondenti giornate di riposo
retribuito ai singoli lavoratori che ne abbiano maturato il diritto.
Per i lavoratori turnisti su tre turni, le 40 ore settimanali dell'orario
contrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 8 settimane.
Entro i limiti consentiti dalla legge e dalle norme di cui sopra, il lavoratore
non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo
giustificati motivi individuali di impedimento.
Non è riconosciuto, né compensato, il lavoro straordinario, festivo e
notturno, eseguito senza la preventiva disposizione dell'Azienda. Non
possono essere adibiti al lavoro notturno i minori.
L'inizio e la fine del lavoro sono regolati dalle disposizioni aziendali. La
tolleranza sull'entrata sarà di 5 minuti con un massimo di 15 minuti settimanali.
Ai soli effetti della corresponsione delle maggiorazioni per lavoro
straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e
infrasettimanali, per assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e
puerperio - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per
riduzione di orario - e quelle non lavorate per ferie e permessi retribuiti
saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
Le Parti si danno altresì atto che eventuali prestazioni straordinarie, o per i
discontinui eccedenti le 48 ore settimanali, potranno essere soddisfatte, con
il consenso del lavoratore, mediante l'attribuzione di correlati riposi
compensativi da godere nell'anno di riferimento ovvero da accantonare nella
banca ore individuale ferma restando la corresponsione della maggiorazione.
Le Parti, con le norme di cui sopra, non hanno inteso modificare condizioni
di miglior favore di fatto esistenti.
Dichiarazione a verbale
Ferme restando le disposizioni di legge e di contratto in materia di orario di
lavoro con riferimento agli accordi in essere sulle strutture di orario di lavoro
presenti in azienda per i lavoratori a turno, le Parti convengono, ai sensi
dell'art. 17, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 66/2003, che la gestione della
compatibilità delle esigenze tecnico - produttive e dei lavoratori interessati,
e quanto disposto dagli artt. 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003, potrà avvenire con
accordi conclusi al secondo livello di cont rattazione tra Direzione
Aziendale, RSU congiuntamente alle OO.SS. territoriali, ai sensi dell'art. 1,
comma b), vigente C.C.N.L., da depositarsi presso il C.P.N.
Resta comunque inteso che le casistiche eventualmente individuate non
potranno essere utilizzate per sopperire a carenze di organico e/o
organizzative.
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Le Parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme
di legge e contrattuali che regolano il lavoro straordinario e si impegnano ad
adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali
ostacoli o comportamenti contrastanti con l'osservanza delle norme suddette.
A fronte di particolari esigenze programmatiche, in relazione alla necessità
di una più economica utilizzazione degli impianti e dell'energia, l'Azienda
potrà disporre prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro,
nelle ore notturne e ne lle giornate di sabato e di domenica. Le modalità di
attuazione verranno esaminate con la R.S.U.
Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle
macchine che, eccezionalmente, in base ad oggettive necessità tecnico -
produttive devono effettuarsi oltre l'orario normale di lavoro, è data facoltà
all'Azienda di superare l'orario contrattuale settimanale, nel rispetto delle
norme di legge. Per tali lavori l'Azienda farà periodiche comunicazioni alla
R.S.U.
In presenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che richiedono,
per l'intera Azienda o per Parti di essa, articolazioni dell'orario di lavoro
settimanale diverse da quella contrattuale, le relative modalità attuative
saranno concordate con la R.S.U. La procedura dovrà esaurirsi entro 20
giorni dalla comunicazione del nuovo regime di orario, anche con l'eventuale
intervento delle strutture sindacali territoriali.
L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo
indicato.
Resta convenuto che le prestazioni attuate oltre l'orario normale settimanale,
in regime di flessibilità, non costituiscono prestazioni straordinarie. Esse
sono soddisfatte con compensazioni nell'ambito del programma di lavoro
definito e con la corresponsione della maggiorazione del 10%. A far data dal
01/07/2026 la suddetta maggiorazione è elevata al 15%.
Art. 18 - Banca ore
Si conviene la istituzione di una Banca Ore individuale operante dal
1.1.2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno:
a) i permessi di R.O.L. eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione;
b) le ore a fronte delle ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus
Domini, SS. Pietro e Paolo).
I permessi confluiti nella Banca Ore individuale saranno fruiti da parte del
lavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di almeno 48 ore e
compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.
Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che
79
risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a
quel momento (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di
contingenza, E.D.R., eventuali aumenti periodici di anzianità, ex premio di
produzione e, per i cottimisti, la percentuale minima di cottimo). Su richiesta
del singolo lavoratore le predette ore potranno essere fruite entro i sei mesi
dell'anno successivo.
L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso
gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo
contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento
della loro effettiva liquidazione.
Vengono fatti salvi eventuali accordi aziendali e territoriali di miglior
favore.
Art. 19 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni contrattuali è considerato
lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, salvo
deroghe ed eccezioni previste dalla legge e salvo quanto previsto per i
lavoratori discontinui.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali
consuetudini o accordi locali. È considerato lavoro notturno, ai soli fini
legali ed in conformità con il D.Lgs. n. 66/2003 - e delle maggiorazioni
contrattuali, quello effettuato tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del mattino.
In riferimento al D.Lgs. n. 66/2003 si considera lavoro notturno ai fini legali
quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22.00 e le
ore 5.00 alle condizioni richiamate dal decreto stesso, ferme restando le
esclusioni indicate dal l'art. 11, comma 2, del citato Decreto (donne
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno
di età del bambino, la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni
o, in alternativa, il lavoratore padre convivente di età stessa, la lavoratrice o
il lavoratore che sia affidataria di un figlio convivente di età inferiore ai
dodici anni, la lavoratrice che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai
sensi della legge 5.2.1992, n. 104, e successive.
È considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nei
giorni compensativi di riposo settimanale o nelle ricorrenze festive previste
dall'articolo sui giorni festivi.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e dovrà
essere motivato da esigenze indifferibili, di durata temporanea e tali da non
consentire un correlativo ampliamento degli organici.
Al di là dei casi previsti dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro
80
straordinario saranno concordate preventivamente tra l'azienda e la R.S.U.
L'azienda comunicherà periodicamente e comunque non oltre il semestre
alla R.S.U. i dati consuntivi del complesso delle ore di lavoro straordinario
effettuate.
Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si effettuano nei
limiti previsti dalla legge.
Le sottoindicate percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla
retribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore
- intesa come paga base minimo tabellare eventuale superminimo, ex
indennità di contingenza, eventuali aumen ti periodici di anzianità) per il
numero fisso 175 e 174 e, per i cottimisti, anche sulla percentuale minima
contrattuale di cottimo.
Le percentuali di seguito riportate non sono cumulabili, intendendosi che la
maggiore assorbe la minore.
La retribuzione oraria si determina secondo il disposto dell'art.24.
Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi variabili
(provvigioni, interessenza, ecc.) si prenderà per base la parte fissa.
Lapidei
Lavoro straordinario 30%
Lavoro straordinario effettuato nel 6° giorno 40%
Lavoro festivo, lavoro straordinario festivo 50%
Lavoro notturno in turni avvicendati 25%
Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 50%
Lavoro straordinario notturno 50%
Lavoro festivo con riposo compensativo 12%
Laterizi
Tabella operai
Lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 30%
Lavoro notturno in turni avvicendati 20%
Lavoro diurno in turni avvicendati 4%
Lavoro notturno non in turni 35%
Lavoro notturno straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 50%
Lavoro festivo ordinario 45%
Lavoro festivo straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 50%
Lavoro festivo notturno non in turni 50%
Lavoro festivo notturno straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 60%
81
Lavoro notturno per gli addetti al lavoro notturno (guardian notturni) 6%
Lavoro straordinario (fino a 48 ore settimanali) 27%
Lavoro straordinario festivo (fino a 48 ore settimanali) 47%
Lavoro straordinario notturno (fino a 48 ore settimanali) 37%
Lavoro straordinario festivo notturno (fino a 48 ore settimanali) 57%
Lavoro domenicale con riposo compensativo 23%
Nell’industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori,
carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano,
previo accordo con la R.S.U., le aziende hanno la facoltà di determinare, agli
effetti della maggioraz ione, l’inizio ed il termine dell’orario notturno,
anticipandolo, al massimo alle ore 20 e fino alle ore 4.
Tabella impiegati
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle ore 6.
Le percentuali di maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario,
notturno e festivo sono le seguenti:
Lavoro straordinario 30%
Lavoro notturno in turni avvicendati 20%
Lavoro diurno in turni avvicendati 4%
Lavoro notturno non in turni 35%
Lavoro notturno straordinario 50%
Lavoro festivo 50%
Lavoro festivo straordinario 55%
Lavoro festivo notturno non a turni 67%
Lavoro festivo notturno straordinario 75%
Lavoro supplementare 27%
Lavoro supplementare festivo 52%
Lavoro supplementare notturno 47%
Lavoro supplementare festivo notturno 72%
Lavoro domenicale con riposo compensativo 23%
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Cemento
Straordinari (limiti e maggiorazioni)
Operai Intermedi Impiegati
Lavoro straordinario feriale diurno 23% 30% 30%
Lavoro notturno non compreso in
turni avvicendati
30% 50% 55%
Lavoro notturno a carattere
continuativo non compreso in turni
avvicendati
25% - -
Lavoro straordinario notturno 40% 60% 75%
Lavoro festivo 40% 50% 55%
Lavoro straordinario festivo 50% 60% 75%
Lavoro straordinario festivo notturno 50% 70% 100%
Lavoro festivo notturno 40% 60% 75%
Maggiorazioni per turni
- 42% (dal 1.1.2018): lavoro notturno
- 5%: lavoro diurno (sia nel caso di 3 turni sia nel caso di 2 turni)
- 40%: lavoro diurno domenicale (da 1.7.2018)
Dichiarazione a verbale
Le Parti, nell’ambito del lavoro di semplificazione ed armonizzazione del
presente CCNL unificato, attribuiscono alla Commissione bilaterale dei
materiali di costruzione il compito di uniformare la disciplina del lavoro
straordinario, festivo e notturno, i vi inclusa l’unificazione delle percentuali
di maggiorazione e ogni altro elemento utile all’armonizzazione e
all’aggiornamento dell’istituto.
Disciplina Cemento
Per i lavoratori discontinui, il lavoro effettuato oltre l'orario giornaliero
assegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla precedente tabella
dell'art.19 verrà compensato con la maggiorazione: del 18 per cento se
diurno, del 35 per cento se notturn o, del 45 per cento se festivo o festivo
notturno.
Per le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro
giorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di
domenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per
lavoro festivo calcolata come sopra indicato sempreché l'Azienda abbia
comunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo,
83
assegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo,
assegnato in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Le eventuali prestazioni, effettuate anche nel giorno del riposo assegnato in
sostituzione della domenica, daranno luogo alla corresponsione della
retribuzione globale di fatto con la maggiorazione di straordinario festivo
calcolata come sopra indicato.
Al lavoratore che venga occasionalmente ed improvvisamente richiesto di
una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo
stabilimento, avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre
la retribuzione per la durata della presta zione stessa con la relativa
maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di
retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di
contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la
percentuale minima contrattuale di cottimo), se la prestazione viene
effettuata nelle ore diurne (dalle 6 alle 22), e di quattro ore, se la prestazione
viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22.00 alle 6.00).
La suddetta indennità sarà corrisposta nella misura indicata, tenendo come
punto di riferimento l'ora in cui è richiesto l'inizio della prestazione.
Art. 20 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le
eccezioni derivanti dall'applicazione dell'art. 14 in materia di orario di lavoro
e delle vigenti norme di legge.
Il giorno di riposo settimanale compensativo deve essere in ogni caso
prefissato con un congruo anticipo: dell'eventuale spostamento di esso deve
essere data comunicazione al lavoratore almeno 24 ore prima, in di difetto
di che, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro
festivo.
Art. 21 - Giorni festivi
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche ed i giorni festivi prestabiliti per il riposo
compensativo settimanale; per i lavoratori per i quali è previsto tale riposo;
b) le festività nazionali del:
- 25 aprile
- 1° maggio
- 2 giugno
c) le seguenti festività infrasettimanali:
- Capodanno (1° gennaio)
84
- Epifania (6 gennaio)
- lunedì successivo alla Pasqua
- Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto)
- Ognissanti (1° novembre)
- Immacolata Concezione (8 dicembre)
- S. Natale (25 dicembre)
- S. Stefano (26 dicembre)
d) il giorno del Santo Patrono della località dove ha sede il luogo di
lavoro.
Qualora la festività del Santo Patrono coincida con altra festività, esclusa la
domenica, sarà concordata, tra le Associazioni territoriali dei Datori di
Lavoro e dei Lavoratori, un giorno sostitutivo.
Qualora non vi sia prestazione di lavoro nelle festività sopra elencate, non si
farà luogo ad alcuna variazione del normale trattamento del lavoratore,
intendendosi tale trattamento comprensivo anche delle festività stesse.
Nel caso di prestazione di lavoro in una delle suddette festività, spetterà al
lavoratore il pagamento della retribuzione oraria globale di fatto per le ore
di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo
calcolata, quest'ultima, sui seguenti elementi: minimo tabellare, eventuale
superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di
anzianità, e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo.
In caso di coincidenza di una di dette festività con il sabato, o con la
equivalente giornata di riposo, il relativo trattamento economico si intende
compreso nella retribuzione globale di fatto mensile.
Per il lavoratore a turno prefissato, per il quale è ammesso a norma di legge
il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere stabilito in un altro
giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno
lavorativo, mentre il giorno st abilito per il riposo compensativo viene
considerato giorno festivo.
Nel caso che una delle festività di cui ai punti b) c) e d) coincida con la
domenica - oppure con il giorno di riposo compensativo per i lavoratori che,
per i casi previsti dalla legge e dal contratto, prestino la loro opera di
domenica - verrà corrisposto 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Nota a verbale
La percentuale della retribuzione globale di fatto mensile perla disciplina
lapidei è pari a 1/25.
Per le festività cadenti in periodo di sospensione del lavoro, si fa riferimento
alle norme di legge in materia.
85
Ai lavoratori di categoria impiegatizia saranno lasciate libere, nelle vigilie
delle festività di Capodanno e di Natale, le ore pomeridiane.
Art. 22 - Trattamento festività soppresse
In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5.3.1977,
n. 54 e successive integrazioni e modificazioni, verranno concessi, a tutti i
lavoratori, quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito.
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia i
gruppi di ore saranno proporzionali al loro effettivo orario di lavoro. I
lavoratori adibiti a mansioni discontinue con orario settimanale superiore a
40 ore, detti permessi in dividuali retribuiti si intendono riferiti all'orario
giornaliero contrattuale ad essi assegnato.
I permessi dovranno essere goduti individualmente e mediante rotazione che
non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività
produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive
e organizzativi delle Aziende.
Le Aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con
la R.S.U., diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le
specifiche esigenze aziendali.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di
calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui
al primo comma del presente punto per ogni mese intero di anzianità. La
frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come
mese intero.
Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione ha luogo nella prima
domenica del mese di novembre (4 novembre), il lavoratore beneficerà del
trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
I permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno
pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
Il trattamento stabilito nel presente articolo non sarà corrisposto qualora il
lavoratore risulti assente dal lavoro per chiamata e richiamo alle armi,
puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, aspettativa
per motivi privati.
Art. 23 - Ferie
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda,
ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto,
nelle seguenti misure:
86
Per i dipendenti delle imprese lapidee e dei laterizi
- 4 settimane in caso di anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti;
- 4 settimane più 1 giorno in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni
fino a 16 anni compiuti;
- 5 settimane in caso di anzianità di servizio oltre i 16 anni compiuti.
Per i dipendenti delle imprese del cemento
- per anzianità fino a 15 anni: 4 settimane;
- per anzianità oltre i 15 anni: 4 settimane e 2 giorni.
Parte comune
In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono
ad una settimana.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo.
Nel fissare l'epoca del riposo annuale, sarà tenuto conto, da parte
dell'azienda, compatibile con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri
del lavoratore.
Le ferie maturate dai singoli lavoratori dovranno essere concesse di norma
nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Per le ferie superiori
alle 2 settimane l'eccedenza può essere concessa in epoca diversa. Il piano
ferie verrà comunicato al la R.S.U. L'azienda e la RSU potranno stabilire
l'epoca delle ferie in un periodo diversa da quello indicato.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle
ferie maturate.
Trascorso il periodo di prova, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi delle
ferie quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando la frazione
superiore a 15 giorni come mese intero.
L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono
computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente
prolungamento del periodo feriale.
Non è ammessa, da parte del lavoratore, la rinuncia al godimento delle ferie.
Qualora il lavoratore non possa usufruire in tutto o in parte delle ferie, avrà
diritto all'indennità sostitutiva: questa sarà pari, per ogni giornata di ferie
non goduta, ad 8/174 della retribuzione mensile globale di fatto.
Quando il lavoratore venga chiamato in servizio durante il periodo delle
ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute,
sia per il rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella località ove stava
godendo le ferie stesse.
87
Qualora, per esigenze di servizio, il lavoratore non possa godere delle ferie
nel periodo già concordato con l'azienda, egli ha diritto al rimborso
dell'eventuale anticipo non recuperabile corrisposto per l'alloggio prenotato
in altre località il periodo d i ferie. Il lavoratore dovrà però fornire precisa
documentazione.
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d'origine dei
lavoratori migranti, le aziende accoglieranno, salve diverse esigenze
tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli
lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso
l'utilizzo cumulativo delle ferie, dei permessi retribuiti previsti dal vigente
contratto e dei permessi accantonati in Banca Ore.
Se il lavoratore, per riconosciute esigenze di servizio, non è autorizzato ad
usufruire interamente o in parte delle ferie nell'anno feriale a cui esse si
riferiscono, avrà diritto di usufruirne nell'anno successivo.
Se il lavoratore viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie,
l'Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per
il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle
ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio
non verrà computato come ferie.
Nel caso in cui per esigenze di servizio le ferie non potessero essere godute
nel periodo di tempo precedentemente stabilito dall'Azienda, il lavoratore ha
diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per prefissato alloggio
in altra località, previa documentazione del pagamento.
L'assenza dal servizio per aspettativa non è utile ai fini del computo del
periodo feriale, in conformità a quanto disposto per l’aspettativa ed i
permessi per cariche sindacali-aspettativa per cariche pubbliche elettive.
89
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 24 - Corresponsione della retribuzione
Disciplina Lapidei
La corresponsione della retribuzione sarà effettuata a periodo mensile. Al
lavoratore verrà rilasciata, all'atto del pagamento, una busta o prospetto
contenente l'indicazione degli elementi che compongono la retribuzione e
delle trattenute effettuate su di essa.
Eventuali reclami sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata
sulla busta o sul prospetto di cui al comma precedente saranno ammessi solo
all'atto del pagamento. Nel caso di errori contabili, essi dovranno essere
contestati dal lavoratore all'azienda entro cinque giorni da quello della paga,
in modo che l'azienda possa ovviare immediatamente l'errore regolando le
eventuali differenze. Trascorso tale periodo le differenze segnalate in ritardo
saranno regolate all'atto della corresponsione della retribuzione del mese
successivo.
Resta fermo in ogni caso l'obbligo per l'azienda, in caso di contestazione su
alcuno degli elementi costitutivi della retribuzione, di corrispondere la parte
di retribuzione non contestata.
Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno
di pieno diritto gli interessi nella misura del 5 per cento, a partire dalla
scadenza dei 10 giorni di ritardo; inoltre, il lavoratore avrà facoltà di
risolvere il rapporto di lav oro con diritto alla corresponsione dell'indennità
di anzianità e di mancato preavviso.
Per l'eventuale corresponsione di acconti restano ferme le consuetudini in
atto nelle singole aziende.
Le quote orarie degli elementi mensilizzati della retribuzione si ottengono
dividendo gli elementi stessi per 174.
Laddove sono in atto, per accordi provinciali o locali aziendali, orari di
lavoro inferiori alle 40 ore settimanali, il divisore verrà determinato secondo
la seguente formula:
(174 x orario settimanale in atto / 40)
Disciplina Laterizi
La retribuzione normale sarà corrisposta in misura mensile, fermo restando
che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva
prestazione, e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.
Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
90
a) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per
l'intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per
ferie, per festività o per altre cause che comportino il diritto alla retribuzione,
a parte quanto previsto dagli artt. 66 e 67 verrà liquidata l'intera retribuzione
mensile. In tal modo si intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario,
le ferie, le altre assenze retribuibili e le festività di cui all'art. 21, escluse solo
quelle coincidenti la domenica, oppure per i lavoratori che nei casi previsti
dalla legge prestano la loro opera la domenica, quelle coincidenti con il
giorno di riposo compensativo della domenica stessa;
b) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per
un periodo inferiore all'intero orario contrattuale per cause che non
comportano il diritto alla retribuzione, verrà detratta una quota di
retribuzione proporzionale alle ore non lavor ate. Le quote relative alle
normali ore già lavorate, comunque non retribuibili, nell'ambito dell'orario
contrattuale, saranno calcolate applicando al suddetto numero di ore il
coefficiente risultante dal seguente rapporto (riferito al singolo lavoratore):
174
-------------------------
ore contrattuali del mese
Per ore contrattuali si intendono quelle lavorative e retribuibili secondo
l'intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere.
Pagamento della retribuzione
Operai
La retribuzione sarà corrisposta secondo le consuetudini aziendali mediante
buste o prospetti equivalenti su cui saranno specificati i singoli elementi che
la compongono, nonché le eventuali trattenute che gravano su di essa.
Su richiesta dell'operaio, secondo le consuetudini aziendali dovranno essere
corrisposti congrui acconti non superiori al 90% della retribuzione maturata.
La retribuzione dovrà essere materialmente liquidata ai singoli periodi non
oltre 14 giorni di calendario dalla data di scadenza dei periodi a cui si
riferisce.
Nel caso in cui l'operaio presti la sua opera fuori dello stabilimento, l'azienda
provvederà a che la retribuzione gli venga corrisposta regolarmente come
agli altri operai, senza perdita di ore lavorative. Qualsiasi reclamo sulla
corrispondenza della somm a ricevuta con quella indicata sulla busta paga,
nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento.
91
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'operaio entro 3
giorni da quello del pagamento affinché l'azienda possa provvedere al più
presto al regolamento dell'eventuale differenza.
Impiegati
Il lavoratore può anche essere remunerato, in tutto o in parte, con
provvigioni, con compartecipazione agli utili nonché con premi di
produzione ed in tali casi sarà garantito, come media annuale, il minimo di
retribuzione e della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la
retribuzione da corrispondersi mensilmente al lavoratore non potrà essere
comunque inferiore alla dodicesima parte dell'ammontare globale degli
elementi retributivi corrisposti, di fatto o comunque spettanti all'impiegato
nel corso dell'anno.
Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese; al lavoratore
deve essere consegnata all'atto del pagamento una busta paga, o un prospetto
equivalente con le indicazioni previste dalla legge.
Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, il lavoratore ha
facoltà di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione della indennità
di mancato preavviso, come in caso di licenziamento.
In caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione,
l'azienda deve comunque corrispondere le Parti di retribuzione non
contestata.
Determinazione delle quote orarie
A tutti i fini contrattuali, la quota oraria della retribuzione mensile si ottiene
dividendo l'importo per 174.
Per quanto concerne gli addetti ai lavoratori discontinui con 50 ore
settimanali di lavoro la quota oraria si ottiene dividendo l'importo mensile
per 217,5. Per i lavoratori con orario inferiore alle 50 ore settimanali il
coefficiente 217,5, sarà proporzionalmente ridotto.
Disciplina Cemento
Corresponsione delle competenze
La contabilizzazione delle competenze sarà effettuata mensilmente, con
stampati individuali su cui saranno specificati i singoli elementi che le
compongono e le eventuali ritenute che le gravano, secondo quanto
previsto dalla legge 5.1.1953, n. 4.
Su richiesta dei singoli lavoratori dovranno essere corrisposti acconti
secondo le consuetudini aziendali, di norma corrispondenti a circa il 90%
92
della retribuzione spettante per il periodo trascorso dopo la liquidazione
delle competenze relative al mese precedente.
Per i cottimisti l'acconto sarà calcolato anche sul presunto utile di cottimo.
Le competenze saranno corrisposte secondo le prassi aziendali in atto.
Le competenze dovranno essere corrisposte ai singoli lavoratori al più presto
e comunque non oltre 15 giorni di calendario dalla fine del mese di
competenza.
Nel caso che l'Azienda ritardi di oltre 15 giorni il pagamento, decorreranno
di pieno diritto gli interessi nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di
sconto e con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto essere corrisposta
la retribuzione; inolt re, il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di
lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e
dell'indennità di mancato preavviso.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovrà essere ripartita in un
numero di rate che non comporti una ritenuta mensile superiore al 10% della
retribuzione, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di contestazione sulle competenze e sui relativi elementi costitutivi,
al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte non contestata.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella
indicata sulla busta paga, dovrà essere fatta entro dieci giorni dal pagamento.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro
10 giorni da quello della liquidazione affinché il competente ufficio
dell'Azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze nel
mese successivo.
Operai
La mensilizzazione, attuata per i seguenti elementi:
- minimo tabellare;
- aumenti periodici di anzianità;
- ex indennità di contingenza;
- superminimi;
- ex premio di produzione (1) compensa tutte le ore lavorative e
retribuibili comprese nell'ambito dell'orario contrattuale di ogni singolo
mese, indipendentemente dal numero di tali ore cadenti nel mese stesso.
Pertanto, vengono dedotte le ore non lavorate e vengono corrisposte le ore
eventualmente prestate oltre l'orario normale.
Per quanto riguarda le modalità di corresponsione, valgono le seguenti
norme.
93
a) Ai lavoratori che, nel corso del mese, hanno prestato la loro opera per
l'intero orario contrattuale di lavoro o che si sono assentati soltanto per ferie,
per festività, per congedo matrimoniale, per permessi retribuiti o per altre
cause che comportano il diritto alla retribuzione, viene liquidato l'intero
importo come sopra mensilizzato. In tal modo si intendono compensati, oltre
al lavoro ordinario, le ferie, il congedo matrimoniale, i permessi retribuiti, le
altre assenze che comportano il diritto all a retribuzione e le festività di cui
all'art. 47 (Giorni festivi), escluse solo quelle coincidenti con la domenica,
oppure, per i lavoratori che, nei casi previsti dalla legge, prestano la loro
opera la domenica, quelle coincidenti con il giorno di riposo compensativo
della domenica stessa.
b) Ai lavoratori, invece, che nel corso del mese hanno prestato la loro
opera per un periodo inferiore all'orario contrattuale per assenze non
retribuibili, viene detratta una quota oraria degli elementi mensilizzati di cui
sopra per ogni ora non lavorata.
Per la determinazione di detta quota si moltiplica 1/175 degli elementi come
sopra mensilizzati per il coefficiente risultante dal seguente rapporto:
174
-------------------------------------
ore contrattuali del mese
Per ore contrattuali del mese si intendono quelle lavorative e quelle
retribuibili secondo l'intero orario contrattuale. Per i lavoratori discontinui si
considerano, a questi fini, le stesse "ore contrattuali del mese" del lavoratore
continuo.
Art. 25 - Minimi contrattuali
I minimi tabellari mensili vigenti sono indicati per settore nelle tabelle sotto
riportate. Per una migliore fruizione del presente contratto, viene allegato
anche il prospetto con l’indicazione delle maggiorazioni retributive a
decorrere dal settembre 202 0, dal febbraio 2021 e dal gennaio 2022
(Allegato V).
L’indennità di contingenza, che le Parti hanno confermato essere congelata
in quota fissa, è conglobata nei minimi indicati nel prospetto sottostante.
94
Lapidei dal 1.1.2025
Livelli Minimo EDR Supermin. coll Totale
1 2.795,46 10,33 2.805,79
2 2.587,54 10,33 2.597,87
3 2.202,40 10,33 2.212,73
4 2.096,25 10,33 2.106,58
5 2.014,85 10,33 2.025,18
6 1.925,43 10,33 1.935,76
7 1.813,41 10,33 1.823,74
8 1.613,14 10,33 7,75 1.631,22
Laterizi e manufatti dal 1.1.2025
Livelli Minimo Conting. EDR Ind. Funz,
Quadri Totale
ASQ 2.243,29 534,84 10,33 51,65 2.840,11
AS 2.243,29 534,84 10,33 2.788,46
A 1.886,39 528,01 10,33 2.424,73
B 1.539,71 521,40 10,33 2.071,44
C S 1.456,57 517,58 10,33 1.984,48
C 1.385,73 517,52 10,33 1.913,58
D 1.287,87 515,99 10,33 1.814,19
E 1193,99 514,04 10,33 1.718,36
F* 1021,58 511,74 10,33 1.543,65
*Ai lavoratori della categoria F, oltre ai minimi tabellare, sono dovute a
titolo di superminimo collettivo, euro4,14 mensili che sono utili ai fini del
calcolo dell’indennità di contingenza
95
Cemento dal 1.1.2025
Livelli Minimo Conting. EDR Supermin.
COLL Totale
Area direttiva - 3 2.266,08 533,43 51,65 2.851,16
Area direttiva - 2 2.028,54 530,24 10,33 2.569,11
Area direttiva - 1 1.856,59 523,11 10,33 2.390,03
Area concettuale - 3 1.759,21 523,11 10,33 2.292,65
Area concettuale - 2 1.694,61 523,11 10,33 2.228,05
Area concettuale - 1 1.608,14 519,55 10,33 2.138,02
Area specialistica - 3 1.510,72 519,46 10,33 2.040,51
Area specialistica - 2 1.447,12 517,65 10,33 1.975,10
Area specialistica - 1 1.392,46 517,65 10,33 1.920,44
Area qualificata - 2 1.304,99 515,49 10,33 1.830,81
Area qualificata - 1 1.251,30 515,49 10,33 1.777,12
Area esecutiva* - 1 1.079,93 513,24 10,33 7,75 1.611,25
Nota: Per gli appartenenti alla categoria dei quadri, in aggiunta al
trattamento economico previsto per il 3° livello dell'area direttiva, è
stabilita la corresponsione di una indennità di funzione il cui importo è pari
a euro 41,32 lorde mensili.
*Agli appartenenti dell'area esecutiva viene confermato l'importo, istituito
con il C.C.N.L. 21.7.1979, di euro 7,75 lorde mensili, corrisposto quale
"superminimo collettivo di gruppo" da valere agli effetti di tutti gli istituti
contrattuali come paga base.
Art. 26 - Aumenti periodici
Tutti i lavoratori (apprendisti - operai - intermedi - impiegati) assunti a
decorrere dal 1° gennaio 1980 usufruiranno di 5 scatti biennali di anzianità
del valore del 5% da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, riparametrati
e trasformati in cifra fissa al 1° gennaio 1980 come da tabella sottoindicata:
96
Lapidei
Livello Euro
1 liv. 12,76
2 liv. 11,83
3 liv. 10,14
4 liv. 9,60
5 liv. 8,99
6 liv. 8,31
7 liv. 7,57
8 liv. 6,76
Laterizi e Manufatti
Categorie Euro
AS 14,72
A 11,71
B 9,60
CS 8,70
C 8,32
D 7,87
E 7,23
F 6,79
Cemento
Area professionale Livelli Aumenti periodici di anzianità
Area direttiva 3° 14,80
2° 13,00
1° 11,50
Area concettuale 3° 11,00
2° 10,70
1° 9,80
Area specialistica 3° 9,30
2° 9,10
1° 8,90
Area qualificata 2° 8,50
1° 8,30
Arca esecutiva 1° 7,70
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Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da
precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono
essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici di anzianità agli apprendisti verranno corrisposti in
percentuale.
Operai
Per gli operai già in forza alla data del 1° gennaio 1980 e che abbiano già
maturato scatti di anzianità, gli aumenti periodici maturati saranno calcolati
in cifra fissa e costituiranno elemento retributivo ad personam. Inoltre, gli
importi così ottenuti saranno maggiorati, per effetto dell'introduzione del
nuovo sistema, di euro 1.29 mensili per ogni scatto già maturato.
Impiegati - intermedi
L'importo degli aumenti periodici di anzianità maturati dopo il 1° gennaio
1980 verrà aumentato di euro 2,06 per ogni scatto. Per i passaggi dalla
qualifica operaia o intermedia a quella impiegatizia che sono intervenuti
successivamente al 1° gennaio 1973, ex. art. 89, gli aumenti periodici
maturati nelle categorie di provenienze (operai o intermedi) verranno
riportati in cifra fissa, fino al raggiungimento della percentuale massima del
70% di cui al terzo comma.
L'erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si
compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio di categoria, il lavoratore manterrà l'importo degli
aumenti periodici maturati ed avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti
periodici nella misura fissate per la nuova categoria di appartenenza fino al
raggiungimento dell'importo massimo previsto per la nuova categoria, ivi
compreso l'importo maturato precedentemente.
La differenza che si determina in conseguenza del passaggio di categoria tra
il valore massimo maturatale stabilito per la categoria di acquisizione e
quanto già maturato e percepito allo stesso titolo sarà corrisposta alla data di
maturazione del 5° aumento periodico, ovvero al momento del passaggio di
categoria qualora il lavoratore abbia già maturato tutti e cinque gli aumenti
periodici di anzianità.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria verrà
considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento
periodico. La cifra massima che il lavoratore può raggiungere a titolo di
98
aumenti periodici di anzianità è pari a cinque volte l'importo unitario
stabilito per la categoria di appartenenza.
Disciplina Cemento
Lavoratori laureati e diplomati
Dopo il compimento del periodo di prova, e intervenuta la conferma in
servizio, i lavoratori in possesso di laurea universitaria o titolo equipollente,
attinente alle mansioni svolte, anche se di primo impiego, saranno assegnati
all'area concettuale 2° livello.
I lavoratori in possesso di laurea universitaria o di titolo equipollente, non
attinente alle mansioni svolte, saranno assegnati all'area specialistica 3°
livello e nel caso di attribuzione a questo livello sarà ad essi corrisposta una
indennità mensile di importo pari al 4,15 per cento del minimo tabellare per
tale livello previsto. I lavoratori in possesso di diploma di scuola media
superiore, attinente alle mansioni svolte, saranno assegnati, dopo il
compimento del periodo di prova, e intervenuta la conf erma in servizio
all'area specialistica 3° livello senza corresponsione di alcuna indennità.
Le norme del presente articolo avranno applicazione anche se il titolo venga
conseguito durante il rapporto di lavoro e saranno estese ai rapporti in atto.
Lavoratori con funzioni direttive
Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive, per l'attuazione delle
disposizioni generali aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle
spese e l'assistenza legale, concordata con l'Azienda, in caso di procedimenti
civili o penali per cause no n dipendenti da colpa o dolo e relative a fatti
direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Nei confronti dei predetti lavoratori le Aziende riconoscono l'opportunità di
favorire interventi formativi e di aggiornamento professionale finalizzati al
perfezionamento dei livelli di preparazione ed esperienza professionali in
connessione con le esigenze aziendali.
Disciplina Laterizi
Ai lavoratori che, in dipendenza della stagionalità, vengano licenziati e
successivamente riassunti dalla stessa azienda entro 95 giorni dalla data del
licenziamento stagionale, viene riconosciuto, a tutti gli effetti contrattuali,
ivi compreso il premio f edeltà, il cumulo dell'anzianità per il servizio
effettivamente prestato.
A tali lavoratori, a ogni licenziamento stagionale, verrà corrisposto il
trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 83.
99
Art. 27 - Premio di risultato
Parte comune
Nelle aziende e nei territori di cui a punti 5 e 6 del sistema di relazioni
sindacali la contrattazione di secondo livello con contenuti economici è
consentita per l'istituzione di un Premio di norma annuale calcolato solo con
riferimento ai risultati cons eguiti nella realizzazione di programmi,
concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di
qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento
della competitività aziendale nonché ai risultati legati al l'andamento
economico dell'impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli
obiettivi della contrattazione di secondo livello, le strutture territoriali o/e
aziendali delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni imprenditoriali
aderenti alle Parti nazionali firmatarie del C.C.N.L., esamineranno
preventivamente, in un incontro, le condizioni produttive ed occupazionali
e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e
delle condizioni essenziali di redditività al livello territoriale e/o aziendale.
Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione
quantitativa dell'erogazione connessa al Premio di risultato saranno definiti
contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi
di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di
riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma.
Gli importi eventualmente erogabili saranno calcolati con riferimento ai
risultati conseguiti e comunicati alle R.S.U. di norma entro il mese di luglio
(per il settore degli inerti di norma entro il mese di settembre) dell'anno
successivo a quello cui si r iferiscono i risultati; avranno diritto alla
corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data.
L'erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori
e, a seconda dell'assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo
comma, di totale variabilità in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà
secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle Parti.
Ove l'erogazione del Premio avente le caratteristiche di cui sopra sia
concordabile a livello territoriale, fermo restando quanto sopra premesso, gli
obiettivi e i programmi di cui al primo capoverso, gli importi, i parametri ed
i meccanismi di cui al terzo capoverso, i criteri e le modalità di cui al quinto
capoverso saranno individuati a livello territoriale tra le Organizzazioni
Sindacali e le Associazioni Territoriali aderenti all'ANIEM -CONFAPI;
sempre a tale livello si svolgerà l'incontro preventivo di cui al secondo
capoverso.
100
Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno
di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle
Parti quali parametro di definizione per individuarne l'ammontare.
Ove il provvedimento di cui sopra non sia applicabile agli accordi conclusi
a livello territoriale, le Parti si incontreranno per valutare le relative
conseguenze anche al fine di una modifica del sistema di contrattazione
stabilito e per individuare in ogni caso interventi che attenuino i pregiudizi
per le imprese.
Le Parti recepiscono integralmente l'Accordo Interconfederale sottoscritto
in data 9 maggio 2013 tra CONFAPI e CGIL, CISL e UIL, per la
"detassazione del salario di produttività" e la disciplina determinata dalla l.
232/2016 s.m.i. in merito ad accordi per la defi scalizzazione di elementi
della retribuzione.
Premio di risultato: elemento di garanzia retributiva
Lapidei – Laterizi
Le Parti considerano la contrattazione di secondo livello uno strumento
moderno e appropriato per dare risposte alle esigenze delle imprese e dei
lavoratori; quindi, ritengono indispensabile diffonderla e renderla esigibile,
in tutte le aziende, nei termini e nell e modalità specificate e regolate dal
C.C.N.L.
A favore dei lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione di
secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici
individuali o collettivi di pari natura, oltre a quanto spettante per C.C.N.L.,
viene istituito un elemento di garan zia retributiva pari a 6,00 euro mensili
dal gennaio 2012.
Cemento
A decorrere dal 2012, ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1°
gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello
riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti
a contribuzione e che n el corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31
dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o
collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal
presente C.C.N.L., sarà riconosciuto un importo annuo pari a euro 120 lordi,
ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un
trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal C.C.N.L.
A decorrere dall’1.1.2017, l'importo dell'elemento di garanzia retributiva
sarà di 150 euro lordi annui.
101
A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere
l'elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato
di durata superiore a sei mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato.
Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese
di giugno ed è corrisposto pro - quota con riferimento a tanti dodicesimi
quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non
consecutivo, nell'anno prec edente. La prestazione di lavoro superiore a 15
giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà
riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale
orario di lavoro. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento
di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi
sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o
contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento
di corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di
maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della
liquidazione delle competenze.
Dall'adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in
comprovate situazioni di difficoltà economico - produttiva con ricorso ad
ammortizzatori sociali.
L'elemento di garanzia, come sopra definito, sarà ad ogni effetto di
competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti
retributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai
fini del riconoscimento dell'istituto.
Art. 28 - Tredicesima mensilità (o gratifica natalizia)
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione
mensile percepita dal lavoratore; la corresponsione di tale mensilità avverrà
alla Vigilia di Natale. A tale effetto la retribuzione mensile sarà costituita
da: minimo di paga (comprensivo dell'ex indennità di contingenza) eventuali
aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, altre eventuali eccedenze
sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento.
Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime
quindicine o delle quattro ultime settimane.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell'anno,
l'impiegato avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima
mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti
come mese intero. Il periodo di prova seguita da conferma è considerato utile
102
per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Qualora un lavoratore abbia prestato servizio durante il corso dell'anno in
lavori retribuiti a cottimo e ad economia, il computo della tredicesima
mensilità sarà fatto per dodicesimi in base alla retribuzione mensile globale
percepite per i mesi nei quali ha lavorato a cottimo, ed in base alla
retribuzione mensile globale percepita per i mesi nei quali ha lavorato ad
economia.
I periodi di assenza per malattia o infortunio, entro i limiti contrattuali della
conservazione del posto, non si detrarranno dal computo della gratifica
natalizia.
Art. 29 - Lavoro a turni
Disciplina Lapidei
Potranno essere organizzate lavorazioni in più turni giornalieri.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti.
In apposito incontro l'azienda prospetterà alle R.S.U. le cause che richiedono
il ricorso al lavoro e turno e verificheranno le motivazioni e si concorderanno
le modalità di attuazione.
In tale caso ai lavoratori addetti a turni avvicendati, tenuto contro delle
particolari caratteristiche delle prestazioni, è riconosciuta una pausa
retribuita per la refezione di 30 minuti per 8 ore di lavoro. Sono fatte salve
le condizioni di migliore favore. L’eventuale l’introduzione di turni diversi
da quelli in atto in azienda sarà preceduta da un’informazione preventiva e
per un esame delle rispettive esigenze tra le Parti.
La mezz’ora di pausa, se non goduta, sarà retribuita in aggiunta alla
retribuzione giornaliera. I lavoratori partecipanti ai turni dovranno essere
alternati nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare
la sua opera esclusiva nelle ore notturne.
Retribuzione lavoro a turno
20% per le ore lavorate di notte;
2% per le ore lavorate di giorno (sia su due che su tre turni);
20% per le ore lavorate nei giorni festivi.
Disciplina Laterizi
La direzione dell'azienda potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro,
fermo restando che l'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali per
gli addetti a lavori discontinui.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito;
103
dovranno essere avvicendati nei turni onde evitare che le stesse persone
siano addette permanentemente ai turni di notte o di domenica.
Il lavoro eseguito nei giorni feriali, di domenica e/o nelle ore notturne,
quando sia compreso di regolari turni periodici, gode delle percentuali di
maggiorazione indicate nell'art. 19.
I turnisti addetti ai lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal loro
posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dar loro il cambio. In
tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro
straordinario.
I lavoratori interessati debbono essere preavvisati nel turno a cui sono stati
assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza
maggiore.
L’eventuale l’introduzione di turni diversi da quelli in atto in azienda sarà
preceduta da un’informazione preventiva e per un esame delle rispettive
esigenze tra le Parti.
Per il settore dei laterizi le percentuali di maggiorazione assorbono, fino a
concorrenza, ogni altro trattamento economico che venga corrisposto per
l'esecuzione del lavoro a turni, salvo a mantenere, in alternativa, i riposi
retribuiti nelle aziende dove questi sono già in atto.
Per il settore dei laterizi viene convenuto che la prescrizione di cui all'art. 8
del D.Lgs. n. 66/03 è considerata assolta qualora in azienda esista un regime
di pause concordato o di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10
minuti giornalieri; t ale pausa si intende retribuita ove non comporti
modifiche all'assetto organizzativo e alla continuità della normale attività
produttiva.
La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previsti a
livello aziendale fermo restando, ove esistenti, le condizioni di miglior
favore in essere.
Disciplina Cemento
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito.
I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse
persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore notturne
comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti
percentuali di maggiorazione previste dall’art. 19 del presente accordo
(Lavoro straordinario, festivo e notturno).
Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici, sarà applicata sulla
104
retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di
contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la
percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del:
- 39% per le ore lavorate di notte a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- 42% per le ore lavorate di notte a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di
due turni);
- 37% per le ore lavorate di giorno nella domenica a decorrere dal 1°
gennaio 2017;
- 40% per le ore lavorate di giorno nella domenica a decorrere dal 1°
luglio 2018.
Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di
miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso
titolo.
Le maggiorazioni di cui al 3° comma del presente articolo saranno
computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ma
mensilità, delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali, della
malattia ed infortunio non sul lavoro e dell'infortunio sul lavoro e malattie
professionali nonché delle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla
base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi.
I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati
assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza
maggiore.
Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di
riposo compensativo avrà diritto:
a) in caso di assegnazione a lavori compresi in normali turni avvicendati:
retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro
straordinario festivo calcolata come indicato nell’art. 19 (Lavoro
straordinario, festivo e notturno) conservando inoltre le maggiorazioni
stabilite per il lavoro a turni fatta eccezione per i lavoratori di categoria
impiegatizia per i quali sono confermate le disposizioni di cui all'art. 103,
C.C.N.L. 30.9.1994 secondo le quali le percentuali di lavoro straordinar io,
festivo e notturno non sono cumulabili con le percentuali di lavoro a turni e
la maggiore assorbe la minore;
b) in caso di assegnazione a lavori non compresi in normali turni
avvicendati: retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per
lavoro straordinario festivo, calcolata come indicato nell’art. 19 (Lavoro
straordinario, festivo e notturno).
In ogni caso, però, l'Azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovrà comunicare
105
al lavoratore il giorno assegnatoli per il riposo compensativo in sostituzione
di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno
compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della
settimana successiva. Nel caso di sostituzioni temporanee ed occasionali di
lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno
compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.
Nel caso di sostituzioni ricorrenti e continuative di lavoratori a turno con altri
lavoratori, ai lavoratori interessati sarà riconosciuta la maggiorazione di turno del
5% anche per i periodi lavorativi prestati con orario a giornata, non cumulabile
con qu anto eventualmente esistente a livello aziendale allo stesso titolo.
L'individuazione dei destinatari della presente disposizione sarà effettuata
preventivamente a livello di unità produttiva tra Direzione aziendale ed R.S.U.
L’eventuale l’introduzione di turni diversi da quelli in atto in azienda sarà
preceduta da un’informazione preventiva e per un esame delle rispettive
esigenze tra le Parti.
Art. 30 - Lavori speciali e disagiati
Disciplina Lapidei - Lavori Speciali
Per i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà quali lavori su
scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o
zattere, saranno corrisposti particolari compensi la cui misura verrà
determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio, quali lo spurgo di
canali e pozzi, l'ammantellamento od altri lavori effettuati in soggezione
particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale di aumento del 20% sulla
retribuzione globale di fatto e sulle tariffe di cottimo per i cottimisti. Per i
lavori di cui sopra, l'azienda dovrà munire i lavoratori di idonei mezzi
protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).
Disciplina Cemento - Lavori disagiati
Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali, ad es., i lavori
sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio continuo o
con i piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e pozzi di scolo delle acque
delle lavorazioni, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle
condizioni predette un compenso la cui misura verrà determinata con accordi
territoriali o in mancanza aziendali.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti
dall'ambiente di lavoro, le Parti, ferme restando le disposizioni di legge per
la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo
106
di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la
gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che
potranno rendersi necessari.
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, le Parti si danno atto della volontà di operare per
migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi
interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il
numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti
i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono
considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori
per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo
tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sottoindicate.
Operai
A) Cemento e lavorazioni promiscue (cemento, calce, gesso e malte)
1) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri,
caldaie e tubazioni
9,60%
2) recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge 17,85%
3) riparazioni all'interno di forni (non ad elevata temperatura) 6,90%
4) riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura 15,10%
5) interventi eseguiti su ciminiere, ponti mobili, scale tipo
Porta in condizioni di particolare disagio
5,50%
6) interventi all'interno di vasche, elevatori, mulini cotto e
crudo in presenza di melma, olio combustibile, ecc.
4,15%
7) stivaggio manuale di sacchi di cemento 5,50%
8) operazione manuale di infilasacchi 5,50%
9) montaggio di ponti ad altezza elevata, con canne innocenti e
simili
3,40%
10) interventi in reparti pompe-Cera o simili in caso di
difettoso funzionamento che richieda l'intervento sul corpo
macchina
3,40%
11) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di funi eseguiti
su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori vengano
eseguiti in condizioni di particolare disagio
5,50%
12) trasporto clinker, in uscita dai forni, in galleria, in locali
chiusi
4,15%
13) manovra di tramogge dei silos in galleria per lo scarico del
pietrame
4,15%
107
14) interventi in sospensione in condizioni di particolare
disagio ad altezza elevata su fronti di cava
6,85%
15) lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per
l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano
condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio o per
condizioni di areazioni per le quali siano prescritte dalla legge
misure di correzione
5,50%
16) manovra della bocca di scarico nelle cave ad imbuto, che
presenta le condizioni di cui al punto precedente
5,50%
17) lavori di scarico (cavata) da forni verticali 4,15%
18) lavori di disincrostazione degli scivoli dei forni Lepol e dei
forni a sospensione di farina
4,60%
19) lavori all'ingrassaggio e alla lubrificazione dei supporti e
dei rulli di rotolamento dei forni
3,40%
20) guardalinee di elettrodotti e di teleferiche 5,50%
Operai
B) Calce, Gesso e Malte
a) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri,
caldaie e tubazioni
8,15%
b) recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge 12,85%
c) riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura 4,75%
d) operazione manuale di infilasacchi 4,75%
e) lavori eseguiti su teleferiche o su ponti mobili o su scale
tipo Porta, in condizioni di particolare disagio
4,05%
f) lavori in sospensione in condizioni di particolare disagio ad
altezza elevata su fronti di cava
6,75%
g) trasporto del cotto in uscita dai forni in galleria locali chiusi 3,40%
h) lavori in sottosuolo:
1) nel caso in cui tali lavori si effettuino in condizioni di
particolare disagio, come, soggezione eccezionale di acqua
e profondità notevole, l'indennità è fissata in ragione del
8,15%
2) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle
sopra descritte, l'indennità a partire dal 4,05% della paga
base verrà fissata dalle Associazioni locali con l'intervento
dell'Ispettorato del lavoro dal 4,05% al massimo del
8,15%
i) scarico (cavata) forni verticali non automatici 3,40%
108
Intermedi
C) Lavori pesanti e disagiati solo per lavoratori
a) riparazioni eseguite all'interno di caldaie in opera 7,50%
b) riparazioni all'interno dei forni 4,80%
c) sorveglianza all'insaccamento 4,15%
d) interventi all'interno di vasche, fosse di elevatori, molini cotto
e crudo in presenza di melma, olio combustibile, ecc.
3,45%
e) sorveglianza su ponti di altezza elevata, montati con canne
Innocenti e simili
2,70%
f) riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o
carriponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in
condizioni di particolare disagio
4,15%
g) lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per
l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano
condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per
condizioni di areazioni per le quali siano prescritte dalla legge
misure di correzione
4,80%
Le maggiorazioni di cui al presente punto saranno computate nella
retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilità, delle
ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché della riduzione di
orario e delle festività so ppresse, sulla base della maggiorazione media
realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i
compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per
i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali esistano
eventuali percentuali d i maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e
diverse da quelle sopra menzionate, le Parti s'impegnano a che la materia
venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati
a livello nazionale per addivenire ad una razionalizzazione e ad una
sistemazione della materia stessa.
Art. 31 - Indennità
Disciplina Lapidei
Indennità speciale cavatori
Agli operai addetti alle cave (da intendere quali cavatori, filisti, filisti
armatori, palisti, escavatoristi, ruspasti, che prestano la propria opera in cava
109
in modo continuativo), in considerazione del fatto che gli stessi nel ciclo
annuale sono soggetti a perdite di giornate lavorative in conseguenza di
condizioni metereologiche, verrà corrisposta una speciale indennità pari al
4% della retribuzione globale d i fatto, in aggiunta al trattamento ad essi
eventualmente spettante a carico della Cassa integrazione guadagni.
In considerazione delle finalità della indennità speciale, della stessa non sarà
tenuto conto del computo della tredicesima mensilità.
Indennità speciale per lavori in galleria
Agli operai addetti al lavoro in galleria, in miniera, alla coltivazione in
sotterraneo dei marmi, in considerazione delle gravose condizioni
lavorative, verrà corrisposta una speciale indennità pari al 10% della
retribuzione globale di fatto.
Disciplina Laterizi
Indennità maneggio denaro
Il lavoratore la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per
riscossioni e pagamenti ha diritto ad una particolare indennità pari all' 8%
del minimo contrattuale della categoria di appartenenza e della contingenza,
sempreché gli sia attribu ita per iscritto dall'azienda la responsabilità anche
per errori finanziari.
Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione
dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito
presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell’industria
dei laterizi
Le condizioni per la fabbricazione dei mattoni a mano vengono definite con
i lavoratori interessati assistiti dalla R.S.U.; dovranno essere precisate le
tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme
relative affinché il lavoro si svolga nelle migliori condizioni consentite dalle
necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle Parti, nel rispetto del
presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di
ogni altra legge sociale.
Indennità per uso di mezzi di trasporto
Al lavoratore che, a richiesta dell'azienda, usi in via continuativa un mezzo
di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli,
110
verrà corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di
indennizzo per l'usura del mezzo, un congruo compenso da concordarsi
direttamente fra le Parti interessate.
Disciplina Cemento
Indennità di cassa (impiegati)
Al lavoratore che ha mansioni di cassa che comportino normalmente
materiale maneggio di denaro con le responsabilità inerenti, intese come
reintegrazione in proprio delle somme mancanti o di denaro non buono,
verrà corrisposta una indennità pari al 3,45% del minimo tabellare del livello
al quale è assegnato.
Indennità di sottosuolo (intermedi)
Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una indennità
mensile nella misura di:
- euro 1,19 per gli impiegati appartenenti all'area direttiva 2° e 1°
livello;
- euro 0,98 per gli impiegati appartenenti all'area concettuale;
- euro 0,77 per gli: impiegati appartenenti all'area specialistica.
Art. 32 - Premio di anzianità
Disciplina Cemento
Operai
Ai lavoratori appartenenti alla categoria di operaio che abbiano maturato
complessivamente, anche in livelli e aree professionali diverse, presso la
stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 35
(Trasferimenti) - i quindici anni d i anzianità di servizio è riconosciuto un
premio di anzianità.
Tale premio sarà corrisposto il mese successivo al compimento del 15° anno
di anzianità e sarà pari alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale
superminimo, ex indennità di contingenza ed eventuali scatti periodici di
anzianità). A scelta del lavoratore, da rendere nota all'azienda entro il mese
di compimento della maturazione del diritto, potrà essere, sarà versato al
Fondo Pensione Fondapi.
Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è
computabile, agli effetti della maturazione al diritto al premio di anzianità,
anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda
prima della detta risoluzione, sem pre che l'interruzione sia dovuta o al
servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo
111
utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad un anno
se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del
suddetto periodo di assenza dal lavoro.
Dichiarazione comune
Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui sopra non si
cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello
aziendale ferme restando, ove esistenti, eventuali condizioni di miglior
favore.
Intermedi
Al lavoratore che ha conseguito complessivamente, anche in livelli e
categorie diversi, presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal
penultimo comma dell'art. 35 (Trasferimenti) - i periodi di anzianità di
servizio sottoindicati, compete un premio di anzianità.
Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del 15°
anno di anzianità di servizio e l'altra al compimento del 23° anno di anzianità
di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari ai cinque sesti della
retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex
indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita
all'atto della maturazione del diritto al premio.
Il suddetto premio assorbe fino a concorrenza ogni altra provvidenza
similare compreso il premio "fedeli alla miniera".
Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è
computabile, agli effetti della maturazione al diritto al premio di anzianità,
anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda
prima della detta risoluzione, sem pre che l'interruzione sia dovuta o al
servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo
utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad un anno
se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computab ilità del
suddetto periodo di assenza dal lavoro.
Chiarimento a verbale
Il lavoratore che, provenendo dalla qualifica di cui alla parte I, abbia già
percepito il premio di anzianità avrà diritto a usufruire della sola seconda
quota di premio prevista dal presente articolo.
Impiegati e quadri
Al lavoratore che abbia conseguito complessivamente, anche in aree, livelli
112
e categorie diversi, presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal
penultimo comma dell'art. 35 (Trasferimenti) - i periodi di anzianità
sottoindicati, compete un premio di anzianità.
Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del
quindicesimo anno di anzianità di servizio e l'altra al compimento del
ventitreesimo anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un
importo pari alla retribuzione mensil e (minimo tabellare, eventuale
superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di
anzianità) percepita in ciascuna di dette scadenze.
Nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, è
computabile, agli effetti della percezione delle quote di premio, anche il
periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda - salvo
quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 35 (Trasferimenti) - prima
della detta risoluzione sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio
militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo
il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore a un anno , se dovuta
ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo
di assenza dal lavoro.
Chiarimento a verbale
Il lavoratore che, provenendo dalla qualifica di cui alla parte Operai ovvero
parte Impiegati, abbia già percepito la prima quota del premio di anzianità
in base alle disposizioni relative a dette categorie, avrà diritto a usufruire
della sola seconda quota di premio prevista dal presente articolo.
Qualora il lavoratore abbia già percepito, ambedue le quote di premio, sarà
considerato estinto il suo diritto al premio di anzianità come lavoratore
appartenente alla qualifica cui si applica la presente parte.
Disposizioni per particolari categorie di lavoratori (articoli da 33 a 38)
Art. 33 - Lavori usuranti
In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le Parti
convengono di costituire una Commissione che, con operatività immediata,
approfondisca, di concerto con le Confederazioni e con i competenti Organi
della Pubblica Amministrazione i contenuti dei compiti attribuiti alle Parti
dalla legislazione vigente e fornisca alle Parti medesime indicazioni e
proposte per l'attuazione dei compiti stessi.
Art. 34 - Mensa
Le Parti convengono di promuovere le opportune iniziative a livello
113
territoriale, con incontri da tenersi tra le rispettive Associazioni, atte a
consentire la costituzione di mense per i lavoratori a livello aziendale,
interaziendale o territoriale.
Compatibilmente all’organizzazione del lavoro e alla sua struttura, le
aziende agevoleranno, nel limite del possibile, l’introduzione di un servizio
mensa e, in subordine, la previsione di un’indennità sostitutiva anche
attraverso strumenti di welfare.
Nota a verbale
Fermo restando che con la realizzazione delle mense o delle forniture dei
pasti caldi non potrà aversi corresponsione di alcuna indennità sostitutiva, le
Parti si danno atto che la realizzazione di mense per i lavoratori comunque
organizzate comporterà l'assorbimento fino a concorrenza delle somme,
comunque, fino ad allora corrisposte a questo titolo ai lavoratori.
Art. 35 - Trasferimenti
Fermo restando quanto previsto in materia di trasferimenti dall'art. 13 della
legge 20.5.1970 n. 300, il lavoratore trasferito da uno stabilimento all'altro,
posto in località diversa, della stessa azienda conserva il trattamento
economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze
che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni
effettuate presso la cava o lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella
nuova destinazione. Presso la cava o lo stabilimento di nuova destinazione
il lavoratore acquisisce naturalmente quelle indennità e competenze che
siano in atto per la categoria di appartenenza o siano inerenti alle sue
specifiche prestazioni.
Al lavoratore trasferito, e purché il trasferimento porti come conseguenze
l'effettivo cambio di residenza e di stabile dimora, verrà rimborsato l'importo
delle spese di viaggio per sé e per i familiari conviventi e per i quali
percepisce gli assegni famil iari, e delle spese di trasporto per gli effetti
familiari, previ opportuni accordi da prendere con l'azienda.
Al lavoratore trasferito verrà inoltre corrisposto:
- se privo di carichi familiari una diaria commisurata a mezza mensilità
di retribuzione;
- se con carichi familiari una diaria commisurata ad una mensilità di
retribuzione.
Qualora il lavoratore, a causa di trasferimento, debba corrispondere
indennizzi per anticipata risoluzione del contratto di affitto - regolarmente
registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla
114
comunicazione del trasferimento - e dei singoli contratti di fornitura
domestica (energia elettrica, gas, ecc.) questi restano a carico dell'azienda.
Il trasferimento verrà comunicato per iscritto al lavoratore interessato,
osservandosi, nei casi normali, un congruo preavviso.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, al
normale trattamento previsto dal presente contratto in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro.
Al lavoratore che venga trasferito su sua domanda compete solo il rimborso
delle spese di viaggio e di trasporto di cui al secondo comma del presente
articolo.
Art. 36 - Missioni temporanee e trasferte
Il lavoratore può essere inviato in missione temporanea, per esigenza di
servizio al di fuori della circoscrizione comunale, ovvero oltre 5 Km dalla
sede dello stabilimento presso cui sono in forza. Al lavoratore in
missione/trasferta spetta:
a) il rimborso delle spese di viaggio effettuate su mezzi normali di
trasporto, liquidate in base a nota documentata, salvo accordi forfettari tra le
Parti interessate. Il rimborso delle spese pagate per trasporti su mezzi di
noleggio sarà ammesso nei casi in cui la missione in zone sprovviste di
comunicazioni normali o in giorni in cui i mezzi normali non risultino fare
servizio, o altri casi di forza maggiore o di urgenza nell'interesse dell'azienda;
b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio e di tutte le altre spese
sostenute dal lavoratore per l'espletamento della missione, liquidate in base
a nota documentata, salvo accordi forfettari tra le Parti interessate. In
sostituzione delle spese di vitto e alloggio potrà essere concordata
direttamente tra l'azienda e il lavoratore una diaria giornaliera;
c) nella missione che comporti il pernottamento, un anticipo di entità pari
alle spese ipotizzabili di cui ai punti a) e b), salvo successivo conguaglio,
con obbligo di puntuale rendiconto e relative responsabilità.
Aziendalmente verrà anche stabilito il rimborso forfettario della spesa del
pasto per gli autisti che, per esigenze di servizio non possano rientrare in
sede nelle ore normali dei pasti, nonché l'ammontare della diaria nel caso di
pernottamento fuori sede.
Le ore di effettivo viaggio saranno considerate alla stregua di ore di effettiva
prestazione e saranno compensate come la normale retribuzione fino ad un
massimo di 8 ore giornaliere, comprensiva di tutte le voci e indennità previste.
Nei casi di trasferte di lunga durata norme diverse e particolari potranno
essere concordate direttamente tra l'azienda e il lavoratore.
115
In caso di trasferte di lunga durata eccedenti i 30 giorni di calendario,
l'Azienda si impegna ad esaminare le condizioni possibili al fine di garantire
rientri del lavoratore compatibilmente con le esigenze produttive.
La comunicazione dell'invio in missione gli sarà recapitata con un anticipo
di almeno 7 giorni, salvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte che
consentano il rientro in sede nella stessa giornata.
Il lavoratore in trasferta ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro all'ora
stabilita per l'inizio del lavoro stesso.
Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel
periodo di permanenza fuori sede. Nel caso di sospensione dal lavoro che si
verifichi nello stabilimento ove il lavoratore è in trasferta, l'Azienda gli
corrisponderà la differenza tr a il trattamento di integrazione a carico della
Cassa integrazione guadagni e la retribuzione come sopra indicata.
Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta
non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.
Disciplina Lapidei
Al lavoratore in missione, qualora questa superi le 24 ore, deve essere
corrisposta una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera per tutto
il periodo della trasferta.
Tale indennità, che non fa parte della retribuzione a nessun effetto del
rapporto di lavoro, serve a compensare il maggior disagio e gli eventuali
prolungamenti o anticipazioni di orario.
Tuttavia, se il lavoratore, nella sede dove si svolge la sua missione espleta
un'attività controllabile dall'azienda e che comporti la effettuazione di lavoro
straordinario, questo sarà compensato a parte con l'aggiunta della
maggiorazione di cui all'art.19 (Lavoro straordinario, festivo, notturno).
Disciplina Laterizi - solo impiegati
Oltre a quanto sopra previsto, al lavoratore deve essere corrisposto:
a) un'indennità pari al 35% della retribuzione oraria normale calcolata ai
sensi dell'art. 25 per le ore di viaggio effettivamente compiute oltre l'orario
di lavoro contrattuale;
b) un'indennità pari al 15% della normale retribuzione giornaliera nel
caso che la missione si protragga oltre le 12 ore.
Le indennità di cui ai punti a) e b) assorbono eventuali compensi per
anticipazione e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione; esse
non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore
116
delle prestazioni di lavoro effettive oltre la durata dell'orario normale
giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario.
I trattamenti previsti dai punti a) e b) non competono al lavoratore
comandato a prestare la propria opera entro i confini territoriali del Comune
in cui ha sede lo stabilimento o l'azienda.
Nei casi di missione di lunga durata potranno essere concordate direttamente
tra l'azienda e il lavoratore, le indennità di cui ai punti a) e b).
Disciplina Cemento
Qualora la detta distanza superi i 5 km, fermo restando il rimborso delle
spese di viaggio e il pagamento delle ore impiegate per il percorso fino ad
un massimo di 8 ore giornaliere nei termini sopra indicati, si corrisponderà
a piè di lista il rimborso de lle eventuali spese di vitto e alloggio nei limiti
normali, nonché una indennità di euro 0,52 in caso di pernottamento e di
euro 0,155 in caso contrario.
È in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria,
comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e
alloggio in misura adeguata al costo della vita nella località di trasferta.
Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse
protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle Parti di
concordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra, un trattamento
forfettario per tutto il periodo di trasferta.
Art. 37 - Alloggio
Disciplina cemento
Intermedi
Nei casi di concessione dell'alloggio da parte dell'Azienda, la concessione
stessa verrà effettuata contro pagamento di un limitato canone di affitto, il
cui importo è in facoltà dell'Azienda di trattenere sul trattamento economico
mensile del lavoratore.
Le spese relative ai servizi accessori dell'alloggio (gas, acqua, illuminazione,
ecc.) saranno a carico del lavoratore.
La concessione dell'alloggio avrà termine in ogni caso, senza che sia all'uopo
necessaria formale disdetta, all'atto della cessazione del rapporto - per
qualsiasi causa - o all'atto del trasferimento del lavoratore ad altra sede.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro non ai sensi dell'art. 66
(Licenziamento per mancanze) e non per dimissioni, sarà concesso un
termine improrogabile di mesi tre per il rilascio dei locali. Tale termine
decorre dalla data di risoluzione del rapporto.
117
Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività
non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto
che colleghino la località stessa con i centri abitati e il perimetro del più
vicino centro abitato disti oltre 3 chilometri, l'Azienda, che non provveda in
modo idoneo al trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo.
Impiegati e quadri
Nei casi di concessione dell'alloggio da parte dell'Azienda, la concessione
stessa verrà effettuata contro pagamento di un limitato canone di affitto, il
cui importo è in facoltà dell'Azienda di trattenere sul trattamento economico
del lavoratore.
Le spese relative ai servizi accessori dell'alloggio (gas, acqua, illuminazione,
ecc.) saranno a carico del lavoratore, salvo condizioni di miglior favore in atto.
La concessione dell'alloggio avrà termine in ogni caso, senza che a tale
scopo sia necessaria formale disdetta, all'atto della cessazione del rapporto -
per qualsiasi causa - o all'atto del trasferimento del lavoratore in altra sede.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro non ai sensi dell'art. 66
(Licenziamento per mancanze) e non per dimissioni, sarà concesso un
termine improrogabile di mesi tre per il rilascio dei locali. Tale termine
decorre dalla data della disdetta o, in m ancanza di questa, dalla data di
risoluzione del rapporto.
Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività
non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto
che colleghino la località stessa con i centri abitati e il perimetro del più
vicino centro abitato disti oltre km. 3, l'Azienda, che non provveda in modo
idoneo al trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo.
Art. 38 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia
Disciplina Lapidei
L'orario normale contrattuale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o
di semplice attesa e custodia per la cui individuazione si fa riferimento ai
criteri fissati dal R.D. 15 marzo 1923, n. 692 e successivi provvedimenti
aggiuntivi o modifiche come richiamati dal D.lgs. n. 66/2003 ed alle vigenti
disposizioni degli accordi interconfederali disciplinanti la materia, non può
superare le 50 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere.
Ai soli fini retributivi è considerato lavoro straordinario quello effettuato
oltre le 50 ore e sino alle 60 ore settimanali quello effettuato oltre le 10 ore
giornaliere.
118
Per i discontinui assunti per un orario settimanale di 50 ore, la retribuzione
mensile sarà rapportata a 217,5/174 della paga tabellare e dell'indennità di
contingenza previste per le corrispondenti categorie degli operai di
produzione.
Per i discontinui assunti invece per orari inferiori alle 50 ore il valore 217,5
verrà ridotto in misura proporzionale.
Per il personale discontinuo, ai sensi dell'art. 4 comma 4, del D.lgs. n.
66/2003, la durata media dell'orario di lavoro effettivamente prestato, ai fini
del D.lgs. citato, viene calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.
La media in questione è calcolata sulla base delle ore effettivamente
lavorate, escludendosi, ai soli fini del computo medio e non anche della
retribuzione e di altri trattamenti, tutte le ore non effettivamente prestate a
qualsiasi titolo (ferie, festivit à, permessi per ex festività e riduzione orario,
che devono essere effettivamente goduti nell'anno di riferimento, ecc.).
A decorrere dal 1° gennaio 1984, agli autisti, appartenenti al settore degli
inerti, che, svolgendo mansioni discontinue, siano adibiti al trasporto per la
consegna di tutti i prodotti, sarà corrisposta, in aggiunta alle relative quote
orarie di cui sopra, per le ore comprese tra le quaranta e le cinquanta ore
settimanali, una maggiorazione del 4%, calcolata sulla paga globale di fatto.
Tale maggioranza assorbirà, sino a concorrenza, l'indennità cavatori
eventualmente corrisposta.
Chiarimento a verbale
Le Parti si danno atto che gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di
semplice attesa e custodia sono considerati alla stregua degli operai addetti
a mansioni continue, ai fini della determinazione del limite dell'orario
normale settimanale di lavoro, qualor a il cumulo delle mansioni da essi
normalmente espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del
lavoro.
Le Parti si incontreranno alla luce di eventuali nuove disposizioni legislative.
Disciplina Laterizi
Ferme restando le norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi
interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, per
i lavoratori discontinui l'orario normale di lavoro non dovrà superare le 50
ore settimanali.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia la
retribuzione mensile sarà pari a quella del lavoratore continuo della
corrispondente qualifica (40 ore).
119
A tale importo verranno aggiunte tante quote orarie quante sono le ore
retribuibili oltre le 40 e fino all'orario settimanale assegnato.
Le ore prestate oltre le 50 e fino alle 60 settimanali sono retribuite con la
maggiorazione del 27%. Le ore prestate oltre le 60 settimanali sono
retribuite con la maggiorazione del 30%.
Ai lavoratori che svolgono mansioni collegate col ciclo produttivo, per le
ore prestate oltre le 40 e fino alle 50 settimanali, sarà corrisposta, in aggiunta
alle relative quote orarie di cui sopra, una maggiorazione pari al 5% del
minimo tabellare e dell'indennità di contingenza.
La suddetta maggiorazione assorbirà fino a concorrenza analoghi trattamenti
aziendalmente in atto.
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e tredicesima mensilità,
sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in
relazione al proprio orario.
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di
semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6
dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o
modificativi come richiamati dall'art. 16, lett. d), del D.lgs. n. 66/03.
Gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia
saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue,
qualora il complesso delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di
fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Disciplina Cemento
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di
semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D.
6.12.1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi
richiamati dall'art. 16, lett. d) del D.lgs. n. 66/2003.
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno
considerati alla stregua dei lavoratori addetti a mansioni continue qualora il
complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere
della discontinuità.
Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
l'orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50
settimanali. salvo per i discontinui con alloggio nella sede di lavoro o nelle
immediate adiacenze, per i q uali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere e
60 settimanali, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi
interconfederali di perequazione Nord e Centro -Sud, rispettivamente del
6.12.1945 e del 23.5.1946.
120
Pertanto, per il lavoro effettuato entro i limiti di cui sopra non si farà luogo
all'applicazione delle norme previste all’art. 19 (Lavoro straordinario, festivo e
notturno) riguardanti la regolamentazione degli operai, intermedi ed impiegati.
Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia,
con orario di 40 ore, la retribuzione mensile sarà pari a quella del lavoratore
continuo della corrispondente qualifica.
Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia,
con orario settimanale superiore a 40 ore, la retribuzione mensile sarà pari a
quella sopra indicata, aumentata di tante quote orarie - ottenute dividendo
per 175 la retribuzione mensile di cui sopra - quante sono le ore retribuibili
oltre le 40, per ogni settimana, secondo l'orario settimanale assegnato.
Il trattamento dei suddetti lavoratori è regolato come segue:
Orario
contrattuale
settimanale e
giornaliero
Retribuzione Lavoro
Supplementare
Lavoro
Straordinario
40 ore settimanali
8 ore giornaliere
Mensile pari al
lavoratore continuo
Dopo le 40 ore
settimanali
Dopo le 48 ore
settimanali
45 ore settimanali
9 ore giornaliere
Mensile pari al
lavoratore continuo
più 1/175 per le ore da
41 a 45 settimanali
Dopo le 45 ore
settimanali
Dopo le 54 ore
settimanali
50 ore settimanali
10 ore giornaliere
Mensile pari al
lavoratore continuo
più 1/175 per le ore da
41 a 50 settimanali
Dopo le 50 ore
settimanali
Dopo le 60 ore
settimanali
60 ore settimanali
10 ore giornaliere
per 6 giorni oppure
12 ore giornaliere
per 5 giorni
Mensile pari al
lavoratore continuo
più 1/175 per le ore da
41 a 60 settimanali
Dopo le 60 ore
settimanali
Dopo le 72 ore
settimanali
Per la determinazione del trattamento economico concernente le ferie e le
festività si fa riferimento all'orario giornaliero contrattuale singolarmente
assegnato. Per quanto riguarda la determinazione della gratifica natalizia o
13ª mensilità e dei trentes imi relativi all'indennità sostitutiva del preavviso
e al trattamento di fine rapporto, si fa riferimento ad una media retributiva
mensile pari a 22 giornate calcolate in base all'orario giornaliero contrattuale
singolarmente assegnato.
121
Chiarimento a verbale
1) Ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, per
i lavoratori con orario di 60 ore settimanali, l'orario giornaliero sarà
ragguagliato a 12 ore anche nel caso di distribuzione dell'orario settimanale
su 6 giorni.
2) La indicazione della durata della prestazione giornaliera è stata
concordata, ai soli fini contrattuali, per la corresponsione, oltre le ore
giornaliere assegnate, delle relative maggiorazioni.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, con riferimento all'orario di lavoro dei lavoratori discontinui,
convengono che, in presenza di norme applicative che dovessero essere
emanate sulla materia, si incontreranno per le necessarie armonizzazioni.
Art. 39 - Previdenza complementare
Le Parti concordano di istituire a partire dall’1.1.2022, a carico del datore di
lavoro un contributo mensile di euro 5 (riparametrati su base 100) da versare
al Fondo Fondapi per ogni lavoratore in forza alla data dell’1.1.2022. Per i
lavoratori iscritti al Fondapi all’1.1.2022, tale contributo è aggiuntivo
rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria. Per i lavoratori che alla
stessa data non risultino iscritti al Fondapi, il suddetto contributo comporta
l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore
obbligo a loro carico. Si riportano qui di seguito i relativi valori.
Fondapi Contributo mensile
Lapidei
Livello Parametro
1 210 10,50 € 2,1
2 189 9,45 € 1,89
3 154 7,70 € 1,54
4 146 7,30 € 1,46
5 136 6,80 € 1,36
6 128 6,40 € 1,28
7 118 5,90 € 1,18
8 100 5,00 € 1,00
122
Laterizi
Livello parametro
AS 220 11,00 € 2,20
A 185 9,25 € 1,85
B 151 7,55 € 1,51
CS 143 7,15 € 1,43
C 136 6,80 € 1,36
D 126 6,30 € 1,26
E 117 5,85 € 1,17
F 100 5,00 € 1,00
Cemento, calce
Livello
Area direttiva - 3 210 10,50 € 2,1
Area direttiva - 2 188 9,40 € 1,88
Area direttiva - 1 172 8,60 € 1,72
Area concettuale - 3 163 8,15 € 1,63
Area concettuale - 2 157 7,85 € 1,57
Area concettuale - 1 149 7,45 € 1,49
Area specialistica - 3 140 7,00 € 1,4
Area specialistica - 2 134 6,70 € 1,34
Area specialistica - 1 129 6,45 € 1,29
Area qualificata - 2 121 6,05 € 1,21
Area qualificata - 1 116 5,80 € 1,16
Area esecutiva - 1 100 5,00 € 1,00
Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente
la contribuzione Inps di solidarietà.
Le aliquote contributive a carico dell'azienda vengono incrementate per
ciascun comparto come di seguito indicato:
Lapidei: + 0,25% dall’1.6.2021 e +0,25% dall’1.1.2022 (tot. 2,40%)
Cemento: - (tot. 1,90%)
Laterizi: + 0,10% dall’1.6.2021 (tot. 1,80%)
Nota a verbale
I valori degli anni precedenti sono riportati nel quadro sinottica allegato VI.
123
Art. 40 - Assistenza Sanitaria Integrativa
A partire dalla mensilità di gennaio 2022 il contributo a favore del Fondo
Altea per ogni dipendente in forza è stabilito per ciascun comparto come di
seguito indicato:
Lapidei: + 3 euro (Tot. 13 euro/mese)
Cemento: - (tot. 13 euro/mese)
Laterizi: - (tot. 10 euro/mese)
Dichiarazione a verbale
Le Parti firmatarie del presente C.C.N.L. hanno ritenuto di mantenere, su
richiesta di parte sindacale, Altea quale fondo di riferimento per la sanità
integrativa.
Su possibili evoluzioni in materia le Parti convengono di incontrarsi almeno
tre mesi prima della scadenza del C.C.N.L.
Si riporta il quadro sinottico relativo ai precedenti accordi in materia per i
singoli settori.
Disciplina Lapidei
Ex Articolo 37 bis
Assistenza Sanitaria
Integrativa
Le Parti convengono di
dare attuazione a
quanto già convenuto
nel precedente
C.C.N.L. Lapidei PMI
CONFAPI-ANIEM,
attraverso
l'individuazione di un
fondo di assistenza
sanitaria integrativa,
che risponde ai
requisiti previsti dal
D.Lgs. 2.9.97, n. 394 e
successive modifiche.
Le Parti concordano
che il Fondo
Disciplina laterizi
Ex Articolo 48
Assistenza Sanitaria
Integrativa
Le Parti stipulanti il
presente C.C.N.L. si
danno atto che
l'assistenza sanitaria
integrativa non
sostitutiva del Servizio
Sanitario Nazionale,
definita dal C.C.N.L.,
costituisce uno dei punti
qualificanti dello stesso.
Le Parti convengono di
istituire, una
commissione tecnica
paritetica formata da 3
rappresentanti delle
Organizzazioni sindacali
Disciplina cemento
Ex Articolo 62
Assistenza Sanitaria
Integrativa
ANIEM e Feneal - Uil,
Filca - Cisl e Fillea -
Cgil, in qualità di Parti
stipulanti, si danno atto
che l'assistenza sanitaria
integrativa non
sostitutiva del Servizio
Sanitario Nazionale
definita dal C.C.N.L.
costituisce uno dei punti
qualificanti del presente
rinnovo.
Le Parti convengono di
istituire, entro 3 mesi
dalla sottoscrizione del
C.C.N.L. stesso, una
124
individuato per la
Sanità integrativa è
ALTEA fondo
intersettoriale costituito
fra Feneal/Uil,
Filca/Cisl e Fillea/Cgil.
La quota di
contribuzione al fondo
è definita come segue:
- A decorrere dall’1
Marzo 2014, 5 euro
mensili per ogni
dipendente in forza.
- A decorrere dall’1
Gennaio 2015, 8 euro
mensili per ogni
dipendente in forza.
La quota di
contribuzione al Fondo
viene fissata a 10,00
euro mensili a partire
dalla mensilità di
ottobre 2018 a favore
di Fondo Altea per
ogni dipendente in
forza.
Il contributo è
obbligatorio ed è a
totale carico delle
aziende.
I lavoratori dipendenti
individuati nel presente
articolo hanno diritto
da parte del fondo
individuato
all'erogazione delle
prestazioni sanitarie in
dipendenza del
rapporto di lavoro. I
contributi al fondo
e da 3 rappresentanti
dell'ANIEM al fine di
approfondire le
tematiche relative alla
costituzione e/o adesione
ad un fondo nazionale di
assistenza sanitaria
integrativa settoriale o
intersettoriale per la
erogazione ai lavoratori
dipendenti di prestazioni
sanitarie integrative di
quelle assicurate dal
SSN.
L'approfondimento
riguarderà anche le
iniziative confederali
finalizzate alla
costituzione di un fondo
generale avente gli stessi
scopi.
L'adesione al Fondo per i
lavoratori avrà carattere
volontario; in tal caso è
prevista una quota di
contribuzione a carico
dell'impresa pari a euro
5,00 mensili pro capite.
La decorrenza della
suddetta contribuzione è
vincolata e subordinata
alla costituzione,
regolamentazione ed
avvio del Fondo, che le
Parti concordano di
realizzare entro la data
del 1° aprile 2012.
Nell'ambito della
gestione del Fondo, al
fine di garantire
"Commissione
operativa" Tecnica
Paritetica composta da 6
componenti, 3 per la
parte datoriale e 3 per le
organizzazioni sindacali
stipulanti il presente
C.C.N.L. che - ai fini di
approfondire le
tematiche relative alla
costituzione e/o adesione
ad un fondo nazionale di
assistenza sanitaria
integrativa settoriale o
intersettoriale per la
erogazione ai lavoratori
dipendenti di prestazioni
sanitarie integrative di
quelle assicurate dal SSN
- formuli alle Parti, entro
il 30 giugno 2011, una
proposta per l'avvio, a
partire dal 1° gennaio
2012, di un fondo di
assistenza sanitaria
integrativa ad adesione
volontaria da valere per
tutti i lavoratori delle
Aziende cui si applica il
presente C.C.N.L..
Anche in considerazione
della complessità della
materia, la citata
"Commissione
operativa" dovrà
acquisire una idonea
conoscenza del quadro di
riferimento normativo
con particolare riguardo
alla disciplina fiscale dei
contributi ai fondi
sanitari integrativi (art. 1,
125
sanitario beneficiano
delle relative
agevolazioni fiscali.
l'equilibrio economico-
finanziario, le Parti
stabiliscono, fin d'ora,
che le attività che
saranno previste in
regime di assistenza
sanitaria integrativa, non
potranno eccedere,
esercizio per esercizio, le
effettive disponibilità
finanziarie.
La commissione,
comunque, consegnerà
alle Parti stipulanti una
dettagliata relazione
entro il 31.12.2011.
Nel caso in cui il
lavoratore iscritto al
Fondo manifesti la
volontà di non rinnovare
o rescindere la sua
partecipazione decadrà
automaticamente anche
la contribuzione da parte
dell'azienda.
Analoga decadenza della
contribuzione avverrà in
caso di risoluzione del
rapporto di lavoro.
Sono fatti salvi gli
accordi aziendali e/o
territoriali in atto aventi
medesime finalità.
Comunque, fino alla
individuazione del
Fondo, le singole aziende
procederanno ad
commi 197 - 199, legge
24 dicembre 2007, n.
244; Decreto del
Ministero della Salute 31
marzo 2008, già noto
come "Decreto Turco") e
successive
modificazioni.
L'approfondimento
riguarderà anche le
iniziative confederali
finalizzate alla
costituzione di un fondo
generale dell'industria
avente gli stessi scopi.
La Commissione
consegnerà alle Parti
stipulanti una dettagliata
relazione entro il 31
dicembre 2009.
Le Parti convengono fin
d'ora che i riflessi
economici che
deriveranno dalla
istituzione del fondo di
assistenza integrativa
avranno effetto a partire
dal prossimo C.C.N.L.
1.1.2012.
Le Parti definiscono fin
d'ora che il contributo a
carico delle aziende sarà
pari ad euro 5,00
(cinque/00) euro 8,00
mensili per ogni
lavoratore dipendente
che fornirà al predetto
Fondo i propri dati
anagrafici aderirà al
predetto Fondo. Il
126
accantonare l'importo di
cui sopra.
Le Parti concordano che
il Fondo individuato per
la Sanità integrativa è
ALTEA fondo
intersettoriale costituito
fra Feneal/Uil, Filca/Cisl
e Fillea/Cgil. La quota di
contribuzione al fondo è
definita come segue:
- A decorrere dal 1°
aprile 2014, 6 euro
mensili per ogni
dipendente in forza.
Il contributo è
obbligatorio ed è a totale
carico delle aziende.
I lavoratori dipendenti
individuati nel presente
articolo hanno diritto da
parte del fondo
individuato
all'erogazione delle
prestazioni sanitarie in
dipendenza del rapporto
di lavoro.
I contributi al fondo
sanitario beneficiano
delle relative
agevolazioni fiscali
Il contributo a carico
delle aziende viene
incrementato di 4 euro
mensili a decorrere
dall’1.10.2018.
contributo del lavoratore
sarà pari ad euro 2,00. A
partire dal 1° gennaio
2013 i predetti contributi
saranno pari ad euro
10,00 a carico
dell'azienda ed euro 3,00
a carico del lavoratore.
Ove un lavoratore
iscritto al fondo
manifesti la volontà di
non rinnovare o
rescindere la sua
partecipazione al fondo,
decadrà automaticamente
anche la contribuzione
da parte della azienda.
Le Parti individuano
quale fondo per
l'assistenza sanitaria
integrativa "ALTEA",
Fondo intersettoriale
costituito tra Feneal-Uil,
Filca-Cisl, Fillea-Cgil.
La contribuzione al
Fondo ALTEA sarà di
13,00 euro mensili, per
dodici mensilità, a carico
dell'azienda, per ciascun
lavoratore iscritto.
La contribuzione
decorrerà dal 1°
settembre 2014.
Tutti i lavoratori ai quali
si applica il presente
C.C.N.L. hanno diritto
alle erogazioni delle
prestazioni sanitarie
definite dallo statuto e
127
Nota a verbale
Nel caso in cui
intervengano accordi
interconfederali in
materia di sanità
integrativa, le Parti si
impegnano ad integrare
la presente disposizione,
ai fini del recepimento di
tali accordi
interconfederali nella
disciplina contrattuale.
dal regolamento del
fondo Altea, in
dipendenza del rapporto
di lavoro.
Le Parti si danno
reciprocamente atto che
si incontreranno qualora
venga reso operativo il
fondo ENFEA ovvero
intervengano nuovi
accordi interconfederali
in materia di sanità
integrativa.
Sono fatte salve le
condizioni di miglior
favore.
Ove un lavoratore
iscritto al Fondo cessi la
sua partecipazione al
Fondo, decadrà
automaticamente la
contribuzione da parte
dell'azienda.
Art. 41 - Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari
Le Parti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990 n. 162
s.m.i., convengono quanto segue:
- i lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato
di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e
riabilitativi presso i servizi sanitari delle Unità Sanitarie Locali o di altre
strutture terapeutic o-riabilitative e socio -assistenziali, se assunti a tempo
indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in
aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo
in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del
trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre
anni. Il lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovrà
avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 gio rni
prima dell'inizio del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata
128
documentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata;
- i lavoratori familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta, essere
posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di
contratto per concorrere al programma terapeutico e socioriabilitativo del
tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la
necessità. Gli interessati dovranno avanzare la relativa richiesta alla
Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'aspettativa,
fornendo adeguata documentazione circa lo stato di to ssicodipendenza del
familiare, il programma cui questi partecipa, nonché l'attestazione di cui
sopra.
I lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa la
prosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo.
Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono
frazionabili.
Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa, l'azienda potrà ricorrere ad
assunzioni a tempo determinato.
Art. 42 - Categorie dello svantaggio sociale
Le Parti, nella premessa delle particolari tipologie di lavorazioni esistenti
nelle aziende del settore, nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal
sistema di relazioni industriali, rilevati i fabbisogni occupazionali e
formativi, potranno promuovere e/o sostenere specifiche iniziative
finalizzate all'inserimento lavorativo mirato, in particolare per il
collocamento obbligatorio (492/68) e l'inserimento dei disabili (104/92).
Le Parti inoltre verificheranno nel caso di processi di ristrutturazione, il
rispetto della quota per i lavoratori invalidi.
Le aziende riconosceranno ai lavoratori donatori d'organi, in particolare di
midollo osseo, dei periodi non retribuiti per le fasi documentate di cura
collegata alla donazione.
Art. 43 - Lavoratori immigrati
Premesso che la materia relativa alle festività è regolata con legge dello
Stato; che il presente C.C.N.L. regolamenta gli istituti delle ferie e dei
permessi per riduzione di orario di lavoro o ex festività; che la
determinazione del momento di fruizione delle ferie o degli altri istituti resta
prerogativa dell'organizzazione della singola impresa; considerato che nei
settori dei laterizi e manufatti in calcestruzzo si registra un progressivo
aumento della presenza di lavoratori immigrati extracomunitari; le Parti
convengono che, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e
129
produttive aziendali, possano favorevolmente essere prese in considerazione
le richieste avanzate dai suddetti lavoratori, anche per il tramite delle R.S.U.,
per il godimento, anche in forma accorpata, di riposi o ferie legato alla loro
specifica condizione ed alle conseguenti esigenze.
Le Parti si danno altresì atto che i permessi di cui all'art. 57 potranno essere
richiesti anche al fine di migliorare il livello di alfabetizzazione, nonché per
le iniziative legate alle attività degli Enti c.d. del Terzo Settore, ai sensi di
quanto dispo sto dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i. al quale le Parti
rinviano per tutto quanto qui non previsto.
Art. 44 - Diritto allo studio
Disciplina Lapidei
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione
professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono
obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
In attuazione dell'art, 10 della legge 20.5.1970, n. 300, si conviene:
a) lavoratori studenti universitari
A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni
esame sostenuto.
Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso
retribuito sono elevati a quattro.
Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere esami potranno
essere concessi a richiesta permessi non retribuiti sino a un massimo di 20
gg. l'anno.
b) lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali
A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti
sono i giorni degli esami di diploma.
Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad
un massimo di 15 gg. nel corso dell'anno.
Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbano sostenere gli esami di diploma,
potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un
massimo di 30 giorni.
Le aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei
lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai
130
commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che
intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico
e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, permessi,
comunque, non cumulabili con quelli non r etribuiti di cui ai precedenti
commi.
I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata
inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore
in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Nell'arco di ogni anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei
lavoratori occupati dall'azienda nell'unità produttiva, compatibilmente con
l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività produttiva. Potrà,
comunque, usufruire dei permessi retribuiti almeno un lavoratore nelle unità
produttive che occupano fino a 25 dipendenti.
Potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al precedente comma,
ferme restando tutte le altre disposizioni, anche i lavoratori che frequentino
corsi di recupero della scuola d'obbligo ivi compresi i corsi di livello
elementare, nonché i lavoratori extracomunitari per i corsi di
alfabetizzazione. Per tali lavoratori le ore di permesso retribuite sono elevate
fino ad un massimo di 200 in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'azienda almeno un mese
prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto
organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e
successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore
relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato,
sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande ferma restando la
valutazione delle esigenze di cui al comma 4° del presente protocollo.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o
riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali
a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente
articolo.
Disciplina Laterizi
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei
lavoratori, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai
commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che
intendono frequentare corsi di studio compr esi nell'ordinamento scolastico
131
e svolti presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata
inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore
in un triennio, usufruibile anche in un solo anno.
Nell'arco di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei
lavoratori occupati nell'unità produttiva, compatibilmente con l'esigenza del
regolare svolgimento dell'attività produttiva dello stabilimento.
Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità
produttive che occupino almeno 25 dipendenti.
Oltre ai destinatari della presente norma così come individuati al 1° comma,
potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al 3° comma, ferme
restando tutte le altre disposizioni, i lavoratori che frequentino i corsi
sperimentali di recupero della sc uola dell'obbligo. Per tali lavoratori le ore
di permesso retribuito sono elevate fino ad un massimo di 200 ore in un
triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta alla Direzione aziendale
almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la
durata, l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'Azienda un certificato di iscrizione al corso e
successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore
relative.
Ai lavoratori stranieri che si iscrivano e frequentino, durante il primo anno
di presenza in azienda, corsi di apprendimento della lingua italiana
organizzati da enti formalmente riconosciuti dai competenti organi della
Pubblica Amministrazione, saranno co ncessi permessi fino ad un massimo
di 50 ore. Su richiesta dell'azienda, i lavoratori stranieri dovranno presentare
un attestato che dimostri la regolare partecipazione alle lezioni durante il
godimento dei permessi retribuiti.
Nel corso il cui numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato,
sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande, ferma restando la
valutazione delle esigenze di cui al comma quattro.
Nel caso in cui la frequenza ai corsi cada in ore di sospensione o riduzione
di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma
di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Disciplina Cemento
Lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
132
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali,
parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli
legali di studio, saranno immessi in turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Saranno altresì esonerati dal prestare lavoro straordinario durante i riposi
settimanali.
Ai lavoratori studenti universitari sarà concesso, a richiesta, un giorno di
permesso retribuito per ogni prova di esame sostenuta. Per gli esami di diploma
universitario e di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati a tre.
Ai lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali
saranno concessi, a richiesta, tanti giorni di permesso retribuito quanti sono
i giorni degli esami di diploma.
Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i
congedi per la formazione di cui all'art . 47 lettera C), ai lavoratori di cui al
3° e 4° comma del presente articolo, con meno di 5 anni di anzianità di
servizio, che nel corso dell'anno debbono sostenere gli esami di diploma,
potranno essere concessi, a richiesta, permessi non retribuiti fino ad un
massimo di 10 giorni.
Ad altri lavoratori studenti saranno concesse le facilitazioni previste dall'art.
10 della legge 20.5.1970, n. 300.
Il lavoratore interessato dovrà produrre all'Azienda le certificazioni
necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente punto.
Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei
lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai
commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che
intendono frequentare corsi di studio compr esi nell'ordinamento scolastico
e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, nonché, ferma
restando la previsione di cui al terzo comma del precedente punto 1), corsi
di studio universitari la cui finalità sia quella del raggiungimento del titolo
di studio di primo grado (laurea breve), di secondo grado (laurea magistrale)
o corsi di laurea unici (5/6 anni), impartiti esclusivamente presso Università
pubbliche o private parificate italiane.
I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata
inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore
per la durata normale del corso di studio, usufruibili anche in un solo anno.
Ai lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di formazione
133
professionale correlati alle mansioni svolte saranno concessi permessi
retribuiti commisurati ad un numero di ore pari alla metà delle ore di durata
del corso e, in ogni caso, non superiori a 80 ore complessive. Tali permessi,
usufruibili anche in un solo anno, saranno concessi per non più di una volta
al singolo lavoratore Nell'arco di un anno potrà usufruire dei permessi
retribuiti il 3 per cento dei lavoratori occupati dall'Azienda nell'unità
produttiva, compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgi mento
dell'attività produttiva. Potrà, comunque, usufruire dei permessi retribuiti un
lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 25 lavoratori. Tale
ultimo limite tiene conto del fatto che la produzione dei settori si svolge
prevalentemente su tre turni.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'Azienda almeno un mese
prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso. la durata, l'istituto
organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'Azienda un certificato di iscrizione al corso e
successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore
relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato,
sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande, ferma restando la
valutazione delle esigenze di cui al comma quarto.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o
riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali
a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente
articolo.
Nota a verbale comune a tutti i comparti
Per quanto concerne i percorsi formativi riconosciuti le Parti fanno
riferimento al quadro sinottico riportato nell’allegato VII.
Art. 45 - Interruzione e sospensione del lavoro
In caso di brevi interruzioni di lavoro dovute a cause di forza maggiore
(mancanza di energia elettrica, frane, venuta d'acqua o simili), nel conteggio
della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro
complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.
In caso di interruzioni di lavoro che superino nel loro complesso i 60 minuti
nella giornata, all'operaio che venga trattenuto verrà corrisposta la paga per
tutte le ore di presenza, sia nel caso in cui sia rimasto inoperoso, sia nel caso
sia stato addetto a lavori vari.
Nel caso di sospensione o riduzione di orario dovute a cause meteorologiche,
134
le aziende provvederanno a presentare all'Inps le domande di ricorso alla
Cassa integrazione guadagni, Sezione Lapidei, di norma nella settimana
successiva a quelli in cui si è verificato l'evento che ha dato origine al ricorso
stesso.
Qualora la Cassa integrazione guadagni non possa operare per mancato o
ritardo inoltro o inesatta compilazione della domanda, il datore di lavoro è
tenuto a sostituirsi alla Cassa nella corresponsione della integrazione
salariale.
In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione
Provinciale o Centrale dell'Inps, l'Azienda procederà al conguaglio delle
somme, erogate a titolo di acconto, sui trattamenti retributivi a qualsiasi
titolo spettanti all'operaio.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 14 giorni, salvo eventuale
accordo fra le Organizzazioni sindacali territoriali per il prolungamento di
tale termine, l'operaio può richiedere il licenziamento con diritto a tutte le
indennità compreso il preavviso.
I periodi di forzata interruzione del lavoro e retribuiti possono essere
recuperati con permessi, purché nei 30 giorni successivi la fine
dell’interruzione.
Art. 46 - Permessi di entrata e di uscita
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto di lavoro
senza giustificato motivo, e non può lasciare lo stabilimento o cava se non
debitamente autorizzato. Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare
nello stabilimento o cav a. Salvo speciale permesso del proprio superiore,
non è consentito all'operaio sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento
o cava in ore fuori dal suo turno. Il permesso di uscita deve essere richiesto
dall'operaio al proprio superiore diretto nella prima ora di lavoro, salvo casi
eccezionali.
L'assenza deve essere comunicata all'Azienda all'inizio dell'orario di lavoro
della stessa giornata in cui si verifica, e comunque - in caso di giustificato
motivo - entro il giorno successivo.
La stessa deve essere giustificata entro le 48 ore successive all'inizio
dell'assenza salvo comprovati motivi di impedimento. Salvo quanto disposto
per Permessi per cariche sindacali, aspettativa per cariche pubbliche elettive
e sindacali e RSU, potranno essere accordati brevi permessi ai lavoratori che
ne facciano richiesta per giustificati motivi, con facoltà per l'Azienda di non
corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro, allorché il
permesso superi i 60 minuti.
135
Art. 47 - Interruzioni - Sospensioni - Riduzione del lavoro – Congedi
A) Permessi per eventi e cause particolari
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della legge 8.3.2000, n. 53 e
degli artt. 1 e 3 del Regolamento d'attuazione di cui al D.I. 21.7.2000, n. 278,
la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di
permesso retribuito ad evento in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il
secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la
famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
La lavoratrice e/o il lavoratore che dovesse recarsi nel suo paese di origine
per i casi di cui al primo comma avrà diritto a 2 giorni aggiuntivi di permesso
retribuito (esibendo documentazione di viaggio)
Il diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito mdi cui al comma 1,
è riconosciuto anche al lavoratore che si assenti per assistere familiari in
dialisi o sottoposti a gravi interventi chirurgici e/o alle eventuali terapie ad
essi connesse.
Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro
dell'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà
utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e
quelli non lavorativi.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati,
il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla
ripresa dell'attività lavorativa, idonea documentazione del medico
specialista del Servizio sanitar io nazionale o con esso convenzionato o del
medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura
sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a
documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi
consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o
dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di
provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore
ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni
di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa
comportanti una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non
inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della
lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che
136
sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di
produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a
documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui
venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a
riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il
corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per
altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni
previste dalle presenti disposizioni.
La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità
concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento
dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli
interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per
l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della legge 5.2.1992, n.
104, e successive modificazioni.
Alla lavoratrice e/o al lavoratore vengono riconosciuti, qualora esauriti i
permessi per riduzione di orario e/o ex festività ancora a disposizione, 16
ore complessive di permesso retribuito annuo frazionabili per le seguenti
causali:
- inserimento dei figli all’asilo nido e/o scuola d’infanzia (ex scuola
materna);
- per visite mediche per i figli fino all’età di 14 anni o per assistenza a
genitori anziani con età superiore ai 75 anni.
Alla fine dell’anno solare i permessi di cui sopra non fruiti decadono.
Il lavoratore padre, in occasione della nascita del figlio, entro il quinto mese
di vita del bambino, o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o
affidamenti nazionali/internazionali, o in caso di decesso perinatale, fruirà
di dieci giorni di congedo obbligatorio (comprensivo del congedo di
paternità obbligatorio di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n.151/2001) e potrà
fruire di un ulteriore giorno facoltativo in alternativa alla madre che si trovi
in astensione obbligatoria
Il relativo trattamento economico è a carico dell'Inps. Per gli anni successivi,
le Parti si danno reciprocamente atto che si incontreranno laddove dovessero
intervenire modifiche al quadro legislativo di riferimento del presente
articolo contrattuale a una armonizzazione dello stesso alla nuova disciplina
legale.
Nel caso di monogenitorialità il lavoratore potrà rifiutarsi di compiere trasferte
di durata continuativa superiore a un mese entro il primo anno di vita del
bambino, di due mesi entro il secondo anno di vita del bambino e di tre mesi
137
entro il terzo anno di vita del bambino, con un intervallo di almeno dieci giorni
tra una trasferta e l'altra, fermo restando le tutele previste dalla legge.
B) Congedi per gravi motivi familiari
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della
legge n. 53 del 2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al
D.I. 21.7.2000 n. 278, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i
gravi motivi fami liari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni
di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica
e dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei
parenti o affini entro il terzo grad o, anche se non conviventi in condizione
di grave disabilità.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà
essere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la
durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello
stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi
consentiti, il legame di parent ela, affinità o di famiglia anagrafica con i
soggetti sopra indicati.
Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti
dall'art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.
Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad
esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. L'eventuale non
accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato,
la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle
condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative
e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta
del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo
può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto
in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già
concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine
nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di
altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.
Il congedo di cui alla presente lettera B) può essere altresì richiesto per il
decesso di uno dei soggetti di cui all'art.1 D.M. 21.7.2000, n. 278, per il
quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti
nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni. Nel caso in cui la
richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a
138
tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa
e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni
organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque
entro i successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata
nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del
termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni.
Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo, il lavoratore
conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza
dell'anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività
lavorativa.
C) Congedi per la formazione
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, legge 8.3.2000, n. 53, i lavoratori con
almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per
un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco
dell'intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola dell'obbligo,
conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o
di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste
in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30
giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima
per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della
richiesta ed allegando la relativa documentazione.
L'azienda valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico
organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo informerà
l'interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. Ferma restando
la compatibilità dei congedi co n lo svolgimento della normale attività
produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi
dall'unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l'1,5% del totale
della forza occupata. I valori frazionari risultanti dall'applicazione della
suddetta percentuale pari o superiori a 0,50 saranno arrotondati all'unità
superiore.
Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non
ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di
servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
Ai lavoratori che rientrano nella concessione dei congedi di cui ai punti A),
B) e C) del presente articolo, al fine di elevare la capacità di bilanciare in
139
modo equilibrato il lavoro e gli impegni della vita privata sarà concesso,
compatibilmente con le esigenze tecnico -organizzative, la riduzione
dell'orario di lavoro - part time reversibile - per un periodo di 1 anno con
possibilità di proroga.
Ai lavoratori che rientrano nella concessione dei congedi di cui ai punti A),
B) e C) del presente articolo, al fine di elevare la capacità di bilanciare in modo
equilibrato il lavoro e gli impegni della vita privata sarà concesso,
compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, la riduzione dell'orario di
lavoro - part time reversibile - per un periodo di 1 anno con possibilità di proroga.
D) Congedo per violenza di genere
Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi
sociali comunali, da Case Rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto ad
un congedo (in base all'art. 24 del D.lgs. n. 80 del 15.6.2015) non superiore
a tre mesi (fruibile anche a giorni o ad ore) utilizzabile nell'arco temporale
di tre anni.
Ai fini dell'esercizio del diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva
impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di
preavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine
del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 24 D.lgs. n. 80/2015.
Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire
un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci
fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da
contribuzione figurativa. L'indenni tà è corrisposta dal datore di lavoro
secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici
di maternità. I datori di lavoro, nella denuncia contributiva, detraggono
l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenzial i dovuti
all'Ente previdenziale competente.
Il periodo di congedo non è considerato utile ai fini della maturazione del
periodo di comporto per malattia.
Alle lavoratrici interessate il periodo retribuito di cui al primo comma viene
elevato a 6 mesi fermo restando quanto stabilito per i primi 3 mesi di
astensione dalla normativa di legge richiamata e dagli interventi di sostegno
previsti dal Fondo ENFEA.
Le lavoratrici di cui al comma precedente saranno agevolate nell’utilizzo di
forme di flessibilità oraria e/o di modalità agile della prestazione lavorativa,
laddove compatibile con le mansioni prestate.
140
Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contrattuali di cui
alle lettere A), B), C), D) del presente articolo non si cumulano con diversi
trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale ferme restando,
ove esistenti, condizioni di miglior favore.
La fruizione dei suddetti permessi sarà comunque garantita in modo da
consentire la minima programmazione aziendale e nel rispetto dei diritti dei
singoli lavoratori.
Con riferimento alla lett. C) del presente articolo e alla misura dell'1,5% ivi
definita per la contemporanea fruibilità dei congedi, le Parti convengono di
assumere la detta percentuale in via sperimentale riservandosi di verificarne
l'adeguatezza anche alla luce dei Fondi pubblici per il rafforzamento della
formazione e delle nuove competenze.
Normativa comune e decorrenza
Quanto previsto dal presente articolo alle lettere A, B, C e D avrà decorrenza
dal 01/07/2025
Art. 48 - Assenze
L'assenza deve essere comunicata all'azienda di norma all'inizio del normale
orario di lavoro nella stessa giornata in cui essa si verifica e comunque, in
caso di giustificato motivo, non oltre il giorno successivo. Essa deve essere
giustificata dal dipendente entro le 48 ore successive al momento in cui si
verifica salvo giustificati motivi di impedimento.
Art. 49 - Recuperi
È ammesso il recupero, a regime normale, di ore perdute per la sospensione
di lavoro, purché concordato tra l'azienda e la R.S.U. o tra le Organizzazioni
Sindacali competenti e purché sia contenuto nel limite di un'ora al giorno
oltre le 8 ore e si effettui entro 15 giorni immediatamente successivi a quello
in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 50 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,
previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto
dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio
superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto
soccorso ed effettuate le denunce di legge.
141
Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori
stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso,
procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale, l'operaio dovrà attenersi alle
disposizioni dell'art. 53.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale
egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge;
b) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio
del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di
assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più
adatte alla propria capacità lavorativa.
Inoltre, gli operai assenti dal lavoro per infortunio o malattia professionale,
le aziende corrisponderanno un'integrazione di quanto il lavoratore
percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al
raggiungimento dell'intera retri buzione globale netta di fatto che il
lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato, per un periodo
massimo di assenza dal lavoro di 12 mesi per il settore lapideo, 18 mesi per
il settore dei laterizi e del cemento.
Ove richiesto saranno erogati proporzionali acconti.
Il trattamento di cui sopra non è cumulabile con eventuali altri analoghi
trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o
future con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
L'integrazione di cui trattasi verrà erogata soltanto in quanto l'infortunio sul
lavoro o malattia professionale sarà stato riconosciuto dall'Inail.
Qualora, per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le
mansioni precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più
adatta alla nuova capacità lavorativa, compatibilmente con le necessità
dell'azienda.
L’assenza per infortunio sul lavoro o per malattia professionale nei limiti
della conservazione del posto di lavoro non interrompe l'anzianità a tutti gli
effetti (tredicesima mensilità, ferie, indennità di anzianità, ecc.).
L'azienda corrisponderà alla scadenza dei singoli periodi di paga l'indennità
di infortunio a carico dell'INAIL a condizione che dette anticipazioni non
siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito
dall'Istituto medesimo i l loro sollecito rimborso, in ogni caso non oltre 60
giorni dalla chiusura della pratica, tramite accordi con le aziende interessate.
Il trattamento economico di cui ai precedenti commi, verrà corrisposto ai
142
lavoratori sempreché l'infortunio o la malattia professionale siano
riconosciuti dall'INAIL.
L'azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel
caso in cui l'erogazione dell'indennità da parte dell'INAIL non abbia avuto
luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso.
Per l'eventuale periodo d'infortunio e di malattia professionale eccedente la
scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento
assicurativo.
Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza
o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del
certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore
deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.
Qualora la prosecuzione della infermità oltre i termini di conservazione del
posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio,
il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non provveda al licenziamento il rapporto
rimane sospeso a tutti gli effetti.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di
assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere
retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
Chiarimenti a verbale
1) I ratei della tredicesima mensilità corrisposti dall'Istituto assicuratore
saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del
trattamento economico di cui al presente articolo.
Pertanto, dalla tredicesima mensilità di cui all'art 32 non saranno effettuate
detrazioni per i periodi di assenza dal lavoro per infortunio o per malattia
professionale.
2) L'integrazione dovuta dall'Azienda si ricava per differenza tra la
retribuzione lorda mensile e l'indennità corrisposta dall'Istituto
opportunamente lordizzata dei contributi assicurativi e previdenziali a carico
del lavoratore.
Disciplina Cemento
Nel caso in cui ciò non sia possibile è lasciata facoltà al lavoratore di
richiedere un periodo di aspettativa non superiore a 1 anno.
Superato il suddetto periodo massimo di tempo, è in facoltà di ambo le Parti
di risolvere il rapporto di lavoro.
Ove la risoluzione del rapporto di lavoro dovesse verificarsi per licenziamento
143
da parte dell'Azienda al lavoratore sarà corrisposto il normale trattamento di
anzianità di cui all'art. 70 (Trattamento di fine rapporto), integrato dalla
indennità sostitutiva del preavviso. Ove invece la risoluzione del rapporto
dovesse avvenire per dimissioni del lavoratore, allo stesso verrà corrisposto il
solo trattamento previsto dall'art. 70 (Trattamento di fine rapporto).
Qualora l'Azienda abbia provveduto ad un trattamento assicurativo
volontario per il caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali dei
propri dipendenti, si applicherà al lavoratore il trattamento più favorevole
derivante, nel suo complesso, o dalla applicazione delle norme del presente
articolo o dall'attuazione delle provvidenze assicurative aziendali.
Nell'ambito della conservazione del posto, per il periodo eccedente quello
relativo al trattamento economico previsto dal presente articolo, il rapporto
di lavoro rimarrà sospeso salva la computabilità del trattamento di fine
rapporto ai sensi del 3° comma dell'art. 2120 c.c.
Art. 51 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Conservazione del posto di lavoro
Parte Comune
Per il periodo di assenza per malattia, sempreché non sia causata da eventi
gravemente colposi a lui imputabili, il lavoratore non in prova avrà diritto
alla conservazione del posto per un periodo pari a 14 mesi. Il diritto alla
conservazione del posto viene a cessare qualora il lavoratore, anche con più
periodi di infermità, raggiunga in complesso 14 mesi di assenza nell'arco di
30 mesi consecutivi. I lavoratori affetti da gravi malattie, neoplasie o
sottoposti al trattamento di emodialisi, al superamento dei limiti di
conservazione del posto, potranno usufruire, previa richiesta scritta, del
prolungamento del periodo di comporto fino ad un massimo di 12 mesi.
Le aziende considereranno con la massima attenzione la situazione dei
lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi o dei lavoratori affetti da
neoplasie, ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie. Al superamento dei
limiti di conservazione del posto di cui ai precedenti paragrafi, il lavoratore
che rientra nelle patologie indicate, potrà usufruire - se preventivamente
richiesto in forma scritta - dell'aspettativa per malattia, per un periodo
prolungabile fino ad un massimo di dodici mesi. Tale period o non sarà
retribuito né computato agli effetti dell'anzianità di servizio, né di alcun
istituto contrattuale.
Scaduti i termini della conservazione del posto senza che il lavoratore abbia
ripreso servizio, l'Azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al
lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso.
144
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta
al lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso può risolvere il
rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove superato il periodo di conservazione del posto il rapporto non sia risolto,
né ad iniziativa dell'azienda, né ad iniziativa del lavoratore, il rapporto di
lavoro stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti. Nel caso di preavviso di
licenziamento o di di missioni, il lavoratore usufruirà del trattamento
economico a carico dell'Azienda per i casi di malattia fino alla scadenza del
periodo di preavviso stesso.
Trattamento economico
Disciplina Lapidei
Per quanto concerne il trattamento di malattia valgono le norme di carattere
generale. Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per
malattia un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di
disposizioni legislative e/o di altre norme fino a raggiungere i seguenti limiti:
a) Operai ed intermedi
Al lavoratore, non in prova, assente per malattia o infortunio non sul lavoro,
sarà corrisposta una indennità del 100% della retribuzione globale di fatto
percepita per i primi tre giorni di assenza; dal 4° al 180° giorno il 100% della
retribuzione di fatt o percepita, comprendenti nella retribuzione anche la
quota parte a carico dell'Istituto preposto; dal 181° giorno e fino al 365° di
malattia, il trattamento economico di cui sopra sarà pari al 50% della
retribuzione.
b) Impiegati
100% della retribuzione per i primi 6 mesi di malattia;
50% della retribuzione per i successivi 6 mesi di malattia.
Si precisa che per retribuzione si intende quella globale netta di fatto che il
lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato.
Il trattamento economico di cui al capoverso precedente non potrà,
comunque, superare, in caso di più eventi morbosi 180 giorni di calendario
con retribuzione globale e 180 giorni di calendario a metà retribuzione
globale, in un arco di 18 mesi.
Ai fini di cui sopra, la cumulabilità degli eventi morbosi è esclusa nel caso
di malattia intervenuta dopo un periodo di 5 mesi di effettivo lavoro, nel qual
caso il trattamento economico su indicato ricomincia ex novo.
L'integrazione di cui trattasi verrà riconosciuta soltanto in quanto il
lavoratore ammalato certifichi la propria assenza nei termini e nei modi
previsti dalle disposizioni di legge vigenti e subordinatamente al
145
riconoscimento della malattia da parte delle competenti strutture pubbliche.
Il trattamento di cui sopra non è cumulabile con eventuali altri analoghi
trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o
future o da risarcimento danni derivanti da fatto di terzi.
Trattamenti particolari
A tutti i lavoratori in caso di malattie oncologiche, emodialisi, infarto con
esiti in cardiopatia ischemica instabile e trapianto di organi, i periodi di cui
al presente articolo sono aumentati del 50%.
Nelle predette ipotesi è aumentata del 50% anche la durata dei periodi di
trattamento economico.
Disciplina Laterizi
Il trattamento economico dovuto al lavoratore in caso di malattia o infortunio
non sul lavoro è il seguente:
Operai
In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non
in prova ha diritto ad un'integrazione dell'indennità a carico dell'INPS sino
a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe
percepito se avesse normalmente lavorato:
- per 6 mesi di calendario (compresa la carenza) il 100% della
retribuzione netta;
- per ulteriori 6 mesi di calendario (compresa la carenza) il 50% della
retribuzione netta).
Il suddetto trattamento economico sarà corrisposto al lavoratore sempreché
la malattia o l'infortunio non sul lavoro siano riconosciuti dall'INPS e
vengano presentate nei termini previsti dal presente articolo le prescritte
certificazioni mediche.
L'azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel
caso in cui l'erogazione dell'indennità da parte dell'Inps, non abbia avuto
luogo o venga a marcare per inadempienze del lavoratore stesso.
Il trattamento integrativo di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto
eventualmente erogato aziendalmente allo stesso titolo.
Il lavoratore che sia stato risarcito da un terzo responsabile di un sinistro per
il quale sia rimasto assente dal lavoro e abbia ricevuto l'integrazione del
trattamento Inps da parte dell'azienda è tenuto a rimborsare all'azienda stessa
l'importo dell'integrazione già percepita.
Per gli operai:
1) I ratei della 13ª mensilità corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno
146
considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento
economico di cui al presente articolo. Pertanto, dalla tredicesima mensilità
non sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per
malattia o infortunio non sul lavoro.
2) L'integrazione dovuta dall'Azienda si ricava per differenza tra la
retribuzione lorda mensile e l'indennità corrisposta dall'Istituto,
opportunamente lordizzata dei contributi assicurativi e previdenziali a
carico del lavoratore.
Impiegati
In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro l'impiegato non
in prova ha diritto al seguente trattamento economico:
- per 6 mesi di calendario il 100% della retribuzione;
- per ulteriori 6 mesi di calendario il 50% della retribuzione.
Il trattamento economico di cui sopra sarà corrisposto al lavoratore
sempreché vengano presentate nei termini esposti nel presente articolo le
prescritte certificazioni mediche.
Il lavoratore che sia stato risarcito da un terzo responsabile di un sinistro per
il quale sia rimasto assente, è tenuto a rimborsare all'azienda quanto da essa
percepito nei limiti del risarcimento ottenuto.
Dalla retribuzione, come sopra indicata, sarà dedotto fino a concorrenza,
quanto il lavoratore abbia percepito eventualmente, sia a titolo di assegni che
di indennità, per atti previdenziali assistenziali, assicurativi, conseguenti da
disposizioni di legge, di contratto o da iniziative aziendali.
Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di
assenza per malattia verificatasi nell'arco temporale degli ultimi 30 mesi
consecutivi che precedono l'ultimo giorno di malattia.
Il trattamento economico suddetto sarà corrisposto ex novo in caso di
malattia o infortunio non sul lavoro intervenuti dopo un periodo di 6 mesi
senza alcuna assenza per tali titoli o comunque dopo 12 mesi dal giorno in
cui è cessato il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico al
100%.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica per un
massimo di 12 mesi, anche in caso di tbc. In tale caso il trattamento ha
carattere integrativo di quanto erogato dall'Inps.
Disciplina Cemento
Durante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di malattia
o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte dell'Azienda,
147
nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un
trattamento economico fino al raggiungimento delle seguenti misure della
retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di
contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, il
guadagno medio di cottimo), aumentata dell'ex premio di produzione,
nonché della maggiorazione media per lavoro a turno, per coloro che
lavorano a turni avvicendati in via continuativa:
a) per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti:
- 100 % per i primi 6 mesi;
- 50 % per ulteriori 6 mesi;
b) per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti:
- 100 % per i primi 8 mesi;
- 50 % per ulteriori 4 mesi.
Ai fini del computo dei diversi scaglioni temporali a cui è commisurato il
sopraddetto trattamento economico, l'Azienda cumulerà le assenze dovute a
più eventi morbosi.
Per il lavoratore cui si applica la parte Operai ovvero la parte Impiegati del
presente Contratto, il trattamento economico è corrisposto dall'Azienda con
deduzione di tutte le somme cui il lavoratore ha diritto da parte dell'Istituto
assicuratore ed è sub ordinato al riconoscimento delle malattie da parte
dell'Istituto stesso. Resta inteso che per eventuali periodi di assenza,
compresi nei limiti della conservazione del posto ma eccedenti i periodi cui
è commisurato il trattamento economico contrattuale e p er i quali il
lavoratore dovesse aver diritto alle prestazioni economiche dell'Inps, le dette
prestazioni verranno corrisposte al lavoratore stesso fermo restando che
l'Azienda, in occasione dell'erogazione della gratifica natalizia o 13ª
mensilità, dedurr à i ratei di gratifica natalizia o 13ª mensilità relativi ai
periodi di assenza di cui trattasi.
L'Azienda recupererà nei confronti dei predetti lavoratori quanto corrisposto
loro nel caso in cui l'erogazione dell'indennità di malattia da parte
dell'Istituto assicuratore non abbia avuto luogo o venga a mancare per
inadempienze del lavoratore stesso.
Fermi restando i succitati limiti per la conservazione del posto, il trattamento
economico di cui sopra ricomincia ex novo: in caso di malattia intervenuta
dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna assenza per malattia, dal 30° giorno
di ricovero ospedaliero e per le assenze per malattia iniziate dopo 12 mesi
dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%. Nei
predetti casi resta comunque stabilito che il trattamento economico al 100%
non potrà eccedere i sei mesi nell'anno di calendario per gli appartenenti allo
148
scaglione a) e gli 8 mesi nell'anno di calendario per gli appartenenti allo
scaglione b).
Il trattamento economico previsto dal presente articolo non è cumulabile con
eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, provinciali, regionali o,
comunque, derivanti da norme generali in atto o future, e assorbe fino a
concorrenza le erogazioni eventu almente corrisposte dall'Azienda per detti
trattamenti.
Chiarimenti a verbale
1. Per i lavoratori cui si applica la parte I e II del presente contratto, i
ratei della gratifica natalizia corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno
considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento
economico di cui al presente articolo. Pertanto, dalla gratifica natalizia di cui
all'art. 49 (13ª mensilità o gratifica natalizia) non sarà effettuata alcuna
detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per malattia od infortunio non
sul lavoro.
2. Al fine di consentire una più puntuale organizzazione dei turni di
lavoro nel rispetto delle esigenze dell'impresa e dei singoli lavoratori, il
lavoratore turnista assente per malattia avvertirà la Direzione del rientro in
servizio o dell'eventuale prosecuzione dello stato di malattia, entro il giorno
precedente il termine di rientro previsto nella certificazione medica.
Art. 52 - Genitorialità
Per quanto attiene alla tutela della maternità e della paternità, si fa
riferimento alle norme di legge in materia.
Alla lavoratrice assente in congedo obbligatorio di maternità, nei due mesi
prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, o, in caso di diversa
opzione, per il mese precedente il parto e per i quattro mesi successivi, sarà
corrisposta l'intera retribuzione globale.
In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza
obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra
quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla legge.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali
con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di
assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal
presente articolo.
La fruizione del congedo parentale facoltativo può essere frazionata anche in
unità orarie, rispettando le necessità organizzative aziendali, programmandone
preferibilmente l'utilizzo a inizio o fine turno o pausa pranzo.
149
Nel caso in cui nel corso del periodo d'interruzione del servizio per
gravidanza o puerperio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di
cui alla relativa regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la
malattia stessa, sempre ché det te disposizioni risultino più favorevoli alla
lavoratrice. L'assenza per gravidanza e puerperio, nei limiti del periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro, non interrompe la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, festività, t redicesima
mensilità, trattamento di fine rapporto).
A far data dal 01/07/2025 per il periodo di congedo parentale di cui all’art.
32 D.lgs. n.151/2001 lett. a) e b), l’indennità prevista nella misura del 30 %
della retribuzione è integrata fino al 50% della retribuzione stessa per un
periodo non superiore a tre mesi nell’arco del periodo di assenza, esclusi i
periodi in cui è prevista dalla legge un’indennità superiore al 30%.
Congedi - Riposi e permessi per i figli in condizione di grave disabilità
Parte comune
In applicazione di quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs. n. 151/2001, fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino in condizione di grave
disabilità, in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale,
la lavoratrice madre ovvero i l lavoratore padre può richiedere di fruire di
permessi orari retribuiti, con trattamento a carico Inps (art. 33 comma 2
legge n. 104/1992).
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino in
condizione di grave disabilità, il diritto di fruire dei permessi di cui all'art.
33, comma3 della legge 104/1992 e successive modificazioni (tre giorni di
permesso retribuito al mese, con trattamento a carico Inps coperti da
contribuzione figurativa), è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera
continuativa nell'ambito del mese.
Si fa comunque rinvio alle previsioni dell'art. 42 del D.lgs. 151/2001 e
successive modificazioni.
Art. 53 - Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio il lavoratore non in prova fruirà di un periodo di
congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza del trattamento economico
che avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato.
Tale congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali, né
potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dall'avente diritto con un
150
preavviso di almeno quindici giorni dal suo inizio salvo casi eccezionali.
Per gli operai e gli intermedi il trattamento economico di cui sopra è
corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha
diritto di riscuotere da parte dell'Inps ed è subordinato al riconoscimento del
diritto da parte dell'Istituto stesso.
Per gli operai e gli intermedi il trattamento di cui sopra assorbe quello
previsto dal contratto collettivo per l'industria del 31.5.1941.
Le disposizioni sul congedo matrimoniale sono applicabili anche in caso di
unioni civili in base alla legge n. 76/2016.
Le norme di cui sopra si considerano senz'altro integrate o sostituite da
eventuali future norme interconfederali o legislative.
Art. 54 - Chiamata e richiamo alle armi - Cooperazione internazionale
In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli
obblighi di leva, è disciplinato dalla normativa di legge pro tempore vigente.
Il rapporto di lavoro rimane sospeso durante tutto il periodo di servizio
militare e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso l'azienda
ai soli effetti dell'indennità di anzianità, per il lavoratore che abbia
un'anzianità oltre tre mesi e sempreché egli non si dimetta prima dello
scadere di sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge.
Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo il lavoratore
è tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del
servizio militare, in difetto di che può essere considerato dimissionario. Ai
lavoratori cui, ai se nsi della L. n. 38, del 9.2.1979, sia riconosciuta la
qualifica di volontari in servizio civile, spetta la conservazione del proprio
posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13.9.46, n. 303, e succes sive norme integrative
qualora beneficino del rinvio del servizio militare di leva, ai sensi dell'art.
40 della citata L. n. 38 del 1979.
Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria
risolve il rapporto di lavoro, senza diritto al riconoscimento dell'anzianità
relativa al periodo di tempo trascorso sotto le armi.
Art. 55 - Ambiente e Rappresentante lavoratori sicurezza
Le Parti richiamano e recepiscono l’accordo interconfederale CONFAPI e
CGIL, CISL, UIL relativo ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
di data 20/09/2011.
151
Per l'espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.Lgs n. 81/2008 e
s.m.i., ad ogni RLS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore per
anno per tutte le aziende fino a 30 dipendenti.
Per le aziende con numero pari o superiore a 31 dipendenti, le ore di
permessi retribuiti passano a 50 ore per anno.
Le Parti convengono che la realizzazione della formazione è una delle
condizioni fondamentali per la piena applicazione delle norme di sicurezza
come previsto dall’A.I. del 20/09/2011.
Il datore di lavoro assicura che ogni lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata come stabilito dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008
ad integrazione di quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994, con
riferimento al proprio posto di lavoro e alla propria mansione.
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure
e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto
di appartenenza dell'azienda.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti
dall'art. 37, 2° comma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e dall’A.I. del
20/09/2011.
Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva, una
formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici previsti dalle
norme di legge in materia.
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in
occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione
qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
La formazione dei lavoratori e dei loro Rappresentanti deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza
di nuovi rischi.
152
I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
formazione di cui al precedente periodo comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione.
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato,
di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
devono ricevere un'adegu ata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico.
Ai lavoratori che prestino la loro opera in cantieri verrà erogata la seguente
formazione aggiuntiva:
- 16 ore "una tantum" qualora operino per la prima volta in un cantiere;
- 8 ore annuali di formazione aggiuntive a quelle previste dall'art. 37 del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ad integrazione di quanto previsto dall'art. 22 del
D.Lgs. n. 626/1994. Le suddette ore dovranno essere specificatamente
dedicate alla sicurezza in cantiere e potranno svolgersi di norma in occasione
della Giornata mondiale della sicurezza.
Le ore verranno effettuate da istituti di formazione accreditati dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
Disciplina Lapidei
R.L.S.T.
Le Parti concordano di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 48 del T.U.
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in materia di R.L.S.T.
Assemblee
Al fine di garantire una sempre maggior diffusione e pratica della cultura
della sicurezza, le Parti si impegnano ad organizzare congiuntamente un
programma di informazione che coinvolga tutti i lavorati delle aziende che
applicano il presente contratto. Le Parti, pertanto organizzeranno un'ora di
assemblea retribuita, aggiuntiva alle ore di assemblea previste che affronti
le tematiche proprie della sicurezza. A tali assemblee potranno partecipare
esperti individuati dalle Parti.
153
Disciplina Laterizi
In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. e dall'accordo
interconfederale 20 settembre 2011 (ALLEGATO VIII), si concorda la
seguente disciplina in merito ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
1) Numero dei rappresentanti
a) All'atto della costituzione della R.S.U., in tutte le aziende o unità
produttive i lavoratori eleggono, all'interno della R.S.U., il rappresentante
per la sicurezza nei seguenti numeri:
n. 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a
200 dipendenti;
n. 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a
1.000 dipendenti.
Norma transitoria
Nelle aziende o unità produttive in cui si è già costituita la RSU, la stessa
designa al proprio interno il rappresentante per la sicurezza, la cui nomina
sarà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e
nelle unità produttive dove operino le RSA delle Organizzazioni sindacali
aderenti alle confederazioni firmatarie dell'accordo interconfederale 20
settembre 2011, il rappresent ante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al
loro interno secondo le procedure da tale accordo richiamate per le aziende
con un numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle
Organizzazioni sindacali.
In assenza delle rappresentanze sindacali di cui sopra, il rappresentante per
la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno a suffragio
universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Risulterà eletto il lav oratore che ha ottenuto il maggior numero di voti
espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere
il verbale dell'elezione.
Il verbale deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono
essere eletti tutti i lavoratori non in prova che prestano la propria attività
nell'azienda o unità produttiva.
b) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si
applicheranno le specifiche norme dell'accordo interconfederale 20
settembre 2011.
154
2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del rappresentante
per la sicurezza
Per quanto concerne le modalità e le procedure per l'elezione o designazione
del rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le
disposizioni sulla materia di cui all'accordo interconfederale 20 settembre
2011e del relativo regolamento d'attuazione.
3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono quelle previste
dall'art. 50 del D.lgs. n. 81/2008, come integrate dall'accordo
interconfederale 20 settembre 2011.
Inoltre, è dato obbligo all'Azienda, nei confronti del rappresentante per la
sicurezza di:
- consultarlo sulle iniziative aziendali che riguardano i programmi di
informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute;
- fornirgli informazioni sulle innovazioni tecnologiche che hanno riflessi
sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- fornirgli informazioni sui mezzi e sulle procedure di prevenzione da
adottare nel caso di impiego di una nuova sostanza che comporti potenziali
rischi per la salute dei lavoratori;
- fornirgli informazioni sui programmi di prevenzione e di sicurezza
predisposti dall'azienda;
- fornirgli informazioni sul Documento sulla Sicurezza e sulle rilevazioni
ambientali dei fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4) Modalità di consultazione - informazioni e documentazione aziendale
Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la
documentazione aziendale, si richiama all'accordo interconfederale 20
settembre 2011.
5) Permessi
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, i
rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le R.S.U.,
utilizzano permessi retribuiti pari a 56 ore annue per l'espletamento delle
attribuzioni di cui all'art. 50 del D.lgs. n. 81/2008.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si fa
riferimento a quanto previsto dall'accordo interconfederale 20 settembre 2011.
155
A seconda delle esigenze derivanti dall'espletamento dei propri compiti i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno richiedere all'azienda
l'anticipo all'anno in corso del 30% massimo delle ore di permesso previste
per l'anno successivo e, ne gli stessi limiti, l'utilizzo dei permessi per l'anno
in corso all'anno successivo.
6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza
Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun
rappresentante per la sicurezza di cui all'accordo interconfederale 20
settembre 2011, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15
dipendenti, dovranno trovare equilibrato, co nsensuale soddisfacimento, le
esigenze sia della formazione di base che di quella specifica. L'azienda
provvede che la formazione del rappresentante per la sicurezza sia
periodicamente aggiornata in conseguenza della evoluzione dei rischi negli
ambienti di lavoro.
7) Riunioni periodiche
In applicazione del comma 1 dell'art. 35 del D.lgs. n. 81/2008, le riunioni
periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su
ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della
riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di
significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della
riunione viene redatto verbale.
Nota a verbale
Le Parti si danno atto che il rappresentante per la sicurezza è l'interlocutore
istituzionale della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto
a fare uso delle notizie e della documentazione ricevute, in relazione alla sua
funzione, nel rispetto del segreto industriale.
La Commissione paritetica, fermo restando il numero dei componenti già
precisato - e ferme restando le previsioni dell'accordo interconfederale 20
settembre 2011e le competenze degli organismi da questo previsti -avrà le
funzioni ed i compiti illustrati dall'art. 51 del D.L. n. 81/2008 e si occuperà
delle sue modalità applicative in modo da limitare il più possibile disarmonie
o conflittualità.
Le Parti si danno atto che i diritti derivanti ai rappresentanti per la sicurezza
dalla presente regolamentazione realizzano le finalità previste dall'art. 9
156
della legge n. 300/1970, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione
delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Le
Parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di legge
e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro,
convengono sull'opportunità di esaminare a livello nazionale, in occasione
di uno dei due incontri dell'Osser vatorio, l'andamento del fenomeno
infortunistico nei settori coperti dal presente contratto. In tale occasione allo
scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento
utili, ai fini della prevenzione saranno congiuntamente valutate le risultanze
delle rilevazioni statistiche, su dati che l'Osservatorio raccoglierà ed
elaborerà in forma aggregata, atti a rilevare la frequenza, la gravità e la
durata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali.
Con cadenza biennale le Parti esamineranno la possibilità di estendere le
rilevazioni dell'Osservatorio alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio
con l'obiettivo di individuare eventuali iniziative di informazione,
sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoria le, ove
necessario, si farà carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il
rafforzamento della prevenzione.
Art. 55bis - Ambiente di lavoro, salute, igiene e sicurezza
Le Parti nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia
di ambiente e sicurezza del lavoro, esamineranno nell'ambito delle attività
della Commissione Bilaterale dei materiali da costruzione (CBMC) prevista
dal vigente C.C.N.L., le proposte di legge e le iniziative di carattere
normativo di interesse dei settori oggetto del presente contratto che
venissero avanzate in Italia e nell'ambito della U.E.
Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo
comune che servano da orientamento per gli organismi legislativi o
amministrativi per tutte le attività oggetto del presente contratto. Analoghe
linee di indirizzo comune saran no ricercate nei confronti degli Enti Locali
(Regioni, Provincie, ecc.).
La CBMC seguirà le problematiche relative all'ambiente, alla salute e
sicurezza. Le regolamentazioni e le procedure di sicurezza dovranno
coinvolgere tutti i lavoratori operanti nell'unità produttiva. Particolare
attenzione dovrà essere posta nella fase di inserimento dei lavoratori di
prima assunzione e per quelli dipendenti da ditte esterne, attraverso specifici
interventi formativi preventivi.
La Commissione avrà il compito di:
- raccogliere ed esaminare i dati sull'andamento infortunistico e sulla
157
tipologia degli stessi ed ogni altro elemento utile, proveniente direttamente
dalle Parti o dalle fonti istituzionali (Inail, Asl, Enti di ricerca, comitati
paritetici territoriali);
- promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo
di lavoro orientando le imprese, le R.L.S./R.L.S.S.A., e le R.S.U.
sull'adozione dei modelli di gestione della sicurezza e relative procedure di
lavoro sicuro;
- monitorare le iniziative di formazione in materia di sicurezza realizzate
dalle imprese sia con riferimento ai R.L.S./R.L.S.S.A. che ai lavoratori
neoassunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base poter
esprimere eventuali indirizzi;
- seguire l'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sui temi
della sicurezza dei settori rappresentati nel presente C.C.N.L. prendendo a
confronto i reciproci orientamenti sull'evoluzione della normativa nazionale
e comunitaria;
- esaminare eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero
essere portate all'attenzione delle Parti stipulanti;
- esaminare specifiche tematiche connesse alla sicurezza sul lavoro anche
per le attività affidate in appalto;
- implementare le procedure di pronto soccorso;
- raccogliere dati dagli Enti Paritetici esistenti.
In presenza di modifiche dell'assetto produttivo ed entro 15 giorni dall'inizio
di ogni nuovo rapporto di lavoro, la direzione aziendale procederà ad una
informativa sui temi di ambiente e sicurezza con iniziative anche di tipo
formativo.
La CMBC studierà opportune indicazioni in materia di nuove nocività, con
particolare riferimento ai rischi chimici ed elaborerà progetti formativi e
informativi sulla sicurezza.
In tale ambito verrà anche esaminato il Protocollo Nepsi e le relative
implicazioni.
La CMBC avrà anche il compito di raccogliere dati degli infortuni, malattie
professionali e relative tipologie, nonché su ogni altro elemento utile
disponibile, provenienti direttamente dalle Parti (ivi compresi i Comitati
paritetici territoriali) o dalle varie fonti istituzionalmente preposte a tali compiti
(Inail, Asl, Enti di ricerca o studio operanti a livello nazionale o nei territori).
La CMBC potrà inoltre valutare sistemi di soccorso studiati o adottati a
livello territoriale o aziendale al fine di una loro diffusione.
Tali dati saranno successivamente elaborati e formeranno oggetto di esame in
apposito incontro tra le Parti a livello nazionale nel quale verranno individuate
158
ed elaborate eventuali proposte da proporre sul piano normativo.
Inoltre, per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche
di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale e
comprensoriale, le Parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali
problematiche vengano rappresentate alla Commissione per attivare le
indicazioni ed i suggerimenti che possano essere utilizzati nelle singole sedi
periferiche quali basi di supporto nei confronti delle Istituzioni.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o
l'impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le
aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico mediche)
esistenti dando in tal caso al R .L.S./R.L.S.S.A. preventiva informazione
delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di
prevenzione che l'Azienda intende adottare.
Per i casi sopra citati, così come per i cambiamenti normativi e legislativi,
inerenti la gestione della sicurezza in azienda e sul ruolo del R.L.S.
/R.L.S.S.A., verranno realizzate delle azioni formative integrative alla
formazione del singolo R.L.S./R.L.S.S.A. da realizzarsi nei tempi adeguati.
In aree territoriali caratterizzate da una significativa concentrazione di
aziende del settore, potranno essere costituiti Comitati Paritetici, i quali
studieranno i problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza
nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica e suggeriranno eventuali
misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.
I comitati saranno composti pariteticamente da rappresentanti delle
organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali stipulanti; la
partecipazione alla Commissione è gratuita.
Le Parti, a livello territoriale, effettueranno confronti periodici al fine di
analizzare e monitorare la presenza di R.L.S./R.L.S.S.A. nelle singole unità
produttive con l'obiettivo della loro diffusione.
Sicurezza nelle manutenzioni e negli appalti
Le Parti concordano che il tema della sicurezza, anche per le attività
appaltate, rappresenta un valore condiviso che riguarda tutti i soggetti
presenti nei siti produttivi e consente di conciliare l'interesse preminente per
la sicurezza delle persone, la salvagua rdia dell'integrità degli impianti e la
tutela dell'ambiente.
Pertanto, nell'ambito delle attività di prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali previste dalle vigenti norme di legge, l'azienda si
impegna a realizzare un corretto sistema di gestione integrato salute -
sicurezza - ambiente che riguardi tutte le attività svolte nel sito.
159
Art. 56 - Visite mediche
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche
previste dalle leggi, nonché a quelle che si ritenessero obiettivamente
necessarie a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali dei fattori di
rischio. Dei risultati degli accertamenti clinici e strumentali effettuati sarà
data notizia al R.L.S.S.A in forma anonima collettiva e per suo tramite alle
R.S.U. Gli accertamenti medico -radiografici saranno affidati ad Istituti o
Enti qualificati di diritto pubblico e/o ad Istituti o medici specialisti abilitati,
scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S.S.A. Ove dette
visite evidenziassero la necessità di accertamenti specialistici o radiografici,
questi saranno effettuati a carico dei competenti Istituti assicurativi e
previdenziali.
Nell'effettuazione delle visite mediche si procederà come segue:
1. ai lavoratori verrà data adeguata informazione e preavviso in merito
all'effettuazione delle visite mediche (luogo e calendario), da effettuarsi di
norma ad inizio turno di lavoro;
2. il tempo delle stesse, qualora non siano effettuate durante il normale
orario di lavoro, verrà retribuito con la retribuzione oraria senza
maggiorazione alcuna.
Viene istituita la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, custodita
dall'Azienda presso l'unità produttiva che ne consegna copia al lavoratore al
momento della risoluzione del rapporto di lavoro o quando lo stesso ne fa
richiesta, sul quale sarann o registrati i risultati degli accertamenti di cui
sopra nonché i dati di:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'Azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a
norma del secondo comma dell'art. 5 della legge 20.5.1970, n. 300;
- visite di idoneità effettuate da Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto
pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della legge 20.5.1970, n. 300;
- infortuni sul lavoro;
- assenze per malattia ed infortunio.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi in materia.
Art. 57 - Formazione e informazione dei lavoratori
Le Aziende, al fine di garantire la massima comprensione dei concetti di
sicurezza nei luoghi di lavoro, per i lavoratori stranieri che non conoscono
perfettamente la lingua italiana, potranno prevedere anche corsi obbligatori
da effettuare entro tre mesi dall'assunzione e fornire documentazione
160
informativa nella lingua di provenienza.
È prevista una formazione in ingresso di 16 ore in materia di sicurezza sul
lavoro che sarà erogata e certificata dall'ente bilaterale OPNC, anche
attraverso appositi accordi con le scuole edili o altri enti di formazione
territoriali competenti in materia.
Nel caso in cui il lavoratore venga dal medesimo settore, la formazione in
ingresso sarà ridotta a 8 ore.
Art. 58 - Prevenzione infortuni - quasi infortuni - mezzi protettivi
Parte comune
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto
delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere per l'azienda e
per i lavoratori.
Per quanto riguarda l'igiene sul lavoro e gli ambienti di lavoro si fa
riferimento alle norme di legge. Nei casi previsti dalla legge l'azienda fornirà
gratuitamente idonei mezzi protettivi (ad es.: guanti, maschere, occhiali,
grembiuli) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali,
curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi consegnatigli.
Le Aziende, nell'organizzare le attività lavorative della giornata, settimana
o turno, in reparto o intera unità produttiva con la possibile presenza di un
solo addetto, garantiranno i livelli minimi di sicurezza previsti dagli artt. 18,
comma 1 lettera t), 43, 45 e 46 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Quasi infortuni
Le Parti, ritenendo utile la rilevazione dei quasi infortuni ai fini dello
sviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della
sicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a livello
aziendale, previa valutazione congiun ta tra RSPP, RLS/RLSSA e RSU
sistemi e modalità per la segnalazione dei quasi infortuni in azienda al fine
di valutare opportune misure gestionali.
Pertanto, sarà possibile istituire una Commissione con la funzione di
raccogliere ed elaborare le segnalazioni pervenute dagli RLS/RLSSA, RSU
e dagli RSPP.
Art. 59 - Indumenti di lavoro
Disciplina Lapidei
A tutti i lavoratori, sarà annualmente consegnato gratuitamente un paio di
scarpe da lavoro.
161
I lavoratori sono tenuti ad utilizzare gli indumenti di lavoro loro consegnati.
Inoltre, a tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di analoga concessione
aziendale, verrà concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle
rispettive aziende, un paio di pantaloni da lavoro.
Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che
svolge normalmente lavori di ufficio.
Disciplina Laterizi
Agli operai non in prova e per i quali non si sia già provveduto per
disposizioni di legge, verranno dati dall'azienda, gratuitamente, due
indumenti da lavoro ogni anno. L'azienda provvedere pure gratuitamente
alla sostituzione, di anno in anno, degli indumenti usati.
Art. 60 - Inizio e fine lavori
Disciplina Lapidei
L'inizio dei lavori potrà essere regolato come segue:
a) il primo segnale è dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del
lavoro e significherà l'apertura dell'accesso allo stabilimento;
b) il secondo segnale è dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
c) il terzo segnale è dato all'ora precisa dell'inizio del lavoro ed in tale
momento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro.
La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da 15
minuti dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, sempreché il
ritardo non superi il quarto d'ora stessa. Aziendalmente potranno essere
concordate tra Direzione e R.S.U. normative diverse.
Disciplina Laterizi
L'inizio del lavoro sarà regolamentato aziendalmente in modo tale da
consentire l'accesso dei lavoratori 15 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio
del lavoro affinché gli stessi si possano così trovare al rispettivo posto in
condizione di iniziare il lavoro all'ora prevista anche se non contraddistinta
da segnalazione acustica.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da
mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso in azienda, sempreché il ritardo
non superi la mezz'ora stessa.
Analogamente i lavoratori non possono cessare il lavoro, né comunque
lasciare il proprio posto prima del segnale di termini del lavoro e/o del
relativo orario di cessazione.
162
Nota a verbale
Per la disciplina del Cemento (ex Articolo 33 CCNL 14 marzo 2008) cfr.
“Orario di lavoro – parte 1”.
Art. 61 - Rapporti in azienda
1) L'azienda impronterà i rapporti con i dipendenti ai sensi di educazione
e di rispetto della dignità personale del lavoratore.
2) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
all’esplicazione delle mansioni affidategli mantenendo rapporti di
educazione sia verso i compagni di lavoro che nei confronti dei superiori e
dei subordinati.
Devono fra l'altro essere evitati:
a) qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando
nella propria sfera personale, risultino pregiudizievoli dell'attività lavorativa
e della convivenza nei luoghi di lavoro;
b) comportamenti offensivi a connotazione sessuale che abbiano la
conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi
sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente,
decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
c) fermo restando il rispetto della persona come diritto individuale
inalienabile già garantito dalle normative contrattuali e dalle leggi vigenti,
le Parti riconoscono che eventuali situazioni di disagio personale (esempio:
mobbing discriminazioni, molestie ecc.) possono creare condizioni di
difficile gestione ed inserimento all'interno dei posti di lavoro e pertanto si
danno reciproco impegno a ricercare, azioni positive che, nel totale rispetto
della privacy, determinino l'individuazione di strumenti idonei alla
soluzione del problema, partendo dal coinvolgimento delle strutture
aziendali esistenti (medico aziendale) e rapportandosi con le realtà
istituzionali preposte (ASL).
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore risponde ai rispettivi superiori come
previsto dall'organizzazione interna che l'azienda avrà cura di illustrare al
dipendente.
In particolare, ogni lavoratore è tenuto al rispetto di quanto segue:
1) osservare le disposizioni del presente contratto e delle regole aziendali
nonché quelle impartite dai superiori;
2) osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte
dall'azienda per il controllo delle presenze;
3) dedicare attività diligente al disbrigo delle mansioni assegnate;
4) non prestare attività presso altre aziende direttamente concorrenti,
163
anche al di fuori dell'orario di lavoro;
5) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria,
attrezzature, utensili, strumenti e quanto altro a lui affidato;
6) osservare le disposizioni aziendali e contrattuali sulla prevenzione
degli infortuni;
7) comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio;
8) non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma
oggetto delle sue funzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli
interessi della produzione aziendale;
9) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre
profitto, con danno della stessa di quanto forma oggetto delle loro funzioni
e non svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore
deve farne richiesta al suo superiore diretto.
In caso di licenziamento o di dimissioni il lavoratore deve riconsegnare al
magazzino o al personale incaricato tutto quello che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli;
in caso contrario ha diri tto di declinare la propria responsabilità
informandone tempestivamente però la direzione dell'azienda.
Al lavoratore inoltre è fatto divieto di:
a) introdurre estranei, sotto qualsiasi pretesto, senza permesso della
direzione;
b) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad esso
non siano stari espressamente affidati;
c) prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è
regolarmente assunto salvo il caso di sospensione del lavoro senza
retribuzione.
Art. 62 - Risarcimento danni
In caso di danni volontari, o per colpa grave e di furto, il lavoratore sarà
tenuto al risarcimento dei danni, i quali devono essere contestati
all'interessato, appena possibile.
L'ammontare del risarcimento sarà determinato in relazione all'entità del
danno arrecato ed alle circostanze in cui si è verificato.
In mancanza di accordo si seguirà la procedura stabilita di contestazione
disciplinata dall'art. 64. Il risarcimento del danno sarà effettuato dopo la
risoluzione dell'eventuale controversia mediante trattenute rateali sulla
retribuzione mensile con quote non superiori al 10% della retribuzione
stessa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro la trattenuta verrà
164
effettuata sull'ammontare di quanto spettante al lavoratore fatte salve le
disposizioni ed i limiti di legge.
Art. 63 - Visite di inventario e personali
Nessun operaio può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che per ordine
superiore venisse fatta agli oggetti affidategli, o a visita personale all'uscita
dello stabilimento, da effettuarsi secondo le modalità previsto dall'art. 6 della
Legge 20 Maggio 1970, n. 300.
Art. 64 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni disciplinari contrattuali e comportamentali del lavoratore
saranno passibili di provvedimenti disciplinari secondo la loro gravità e la
loro recidività. Trascorsi due anni dalla comminazione di provvedimenti
disciplinari, questi non saranno più considerabili agli effetti della recidiva. I
provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione globale;
- sospensione del servizio e dalla retribuzione per un periodo non
superiore a tre giorni;
- licenziamento.
Per le procedure in materia dei provvedimenti di cui sopra si applica quanto
espressamente previsto dall'art. 7 della legge 20.5.1970, n. 300.
L'azienda non può adottare i provvedimenti disciplinari più gravi del
richiamo verbale nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente
contestato l'addebito o senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Tali provvedimenti non possono essere applicati prima che siano trascorsi
cinque giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha
dato causa, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue
giustificazioni.
Il lavoratore deve presentare le proprie giustificazioni per iscritto, in
mancanza si intendono riconosciuti i fatti contestati.
Art. 65 - Multe e sospensioni
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti di multa il lavoratore:
1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del
superiore o senza giustificato motivo;
165
2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo superiore
diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o evidenti irregolarità nel
funzionamento degli apparecchi stessi o di irregolarità nell'andamento del
lavoro;
4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro
cibi o bevande alcooliche, senza permesso dell'azienda;
5) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;
7) che ritardi nell'inizio del lavoro o la sospensione o ne anticipi la
cessazione;
8) che si ponga, per propria volontà, in stato di pericolosità per sé, per
gli altri, per gli impianti o comunque per l'attività lavorativa;
9) che non rispetti le norme antinfortunistiche e non utilizzi i mezzi di
protezione messi a sua disposizione dall'azienda o preventivamente portate
a conoscenza (T.U. Sicurezza art. 59, comma 1, lett. a);
10) che si rifiuti di adempiere a disposizioni contrattuali previste o che
commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale,
all'igiene;
11) che dia corso a molestie verbali, quali epiteti sessisti, razzisti, volgari,
violenti, ecc.
In caso di maggiore gravità o di recidività, il lavoratore incorre nel
provvedimento della sospensione.
Art. 66 - Licenziamento per mancanze
Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro
per giusta causa e con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non del
T.F.R. il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla
diligenza del lavoro, che provoc hi all'azienda grave nocumento morale o
materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento
del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa:
1) assenza ingiustificata prolungata di 4 giorni consecutivi, nonché le
assenze ripetute per quattro volte nell'arco di un anno nei giorni precedenti
o seguenti ai festivi o alle ferie;
2) insubordinazione ai superiori;
3) condanna ad una pena detentiva, comminata all'operaio con sentenza
passata ingiudicato, per azione commessa in connessione con lo svolgimento
del rapporto di lavoro o che pregiudichi l'immagine aziendale;
166
4) gravi guasti provocati da negligenza al materiale aziendale;
5) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell'art. 68 quando
sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando
da tale recidiva derivi grave nocumento della disciplina, all'igiene, alla
morale;
6) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell'azienda;
7) atti che pregiudicano la sicurezza della cava o dello stabilimento,
anche se nella mancanza non si riscontri il dolo (T.U. Sicurezza art. 59,
comma 1, lett. a);
8) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia
gravemente colposa perché suscettibili di provocare danni alle persone, agli
impianti, ai macchinari;
9) furto o danneggiamento volontario al materiale nell'ambito
dell'azienda;
10) trafugamento di documenti, di disegni, di utensili;
11) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla
incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
12) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello
stabilimento o che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
13) costruzione, entro l'azienda di oggetti per uso proprio o per conto
terzi, con danno dell'azienda stessa;
14) che si presenti o si trovi al lavoro in stato di evidente alterazione
alcolica;
15) mancato rientro al lavoro al termine delle ferie programmate e godute
senza giustificato motivo.
Nel caso di contestazione delle mancanze di cui al presente articolo,
l'azienda, nelle more delle procedure di contestazione, può sospendere
cautelativamente il lavoratore interessato.
Nel caso in cui al termine della procedura di contestazione venga adottato il
provvedimento di licenziamento, l'azienda non dovrà corrispondere alcuna
retribuzione per l'intero periodo di sospensione cautelativa.
Art. 67 - Divieti del lavoratore
È proibito all'operaio di prestare la propria opera presso altre aziende, salvo nei
casi di sospensione del lavoro, sempreché a fronte della disposta sospensione,
l'Azienda non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione Guadagni.
Art. 68 - Regolamento aziendale
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori
167
dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, sempreché
non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Art. 69 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Disciplina Lapidei
a) Operai
La comunicazione di licenziamento al lavoratore non in prova e non ai sensi
dell'art. 66 o la comunicazione di dimissioni del lavoratore non in prova
possono essere date in qualunque giorno con l'obbligo di preavviso di una
settimana (40 ore).
b) Intermedi
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna
delle due Parti senza previa disdetta che decorre dalla metà o dalla fine di
ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto.
Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento:
Anni di anzianità Livello 3 Livello 4, 5, 6
fino a 5 anni compiuti 1 mese 15 giorni
oltre i 5 anni compiuti e fino a
10 anni
1,5 mesi 1 mese
oltre i 10 anni 2 mesi 1,5 mesi
L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di
assegnazione alla qualifica speciale è considerata utile, agli effetti del
presente articolo, per il 50% della sua entità.
Il lavoratore dimissionario è tenuto a dare un preavviso di dimissioni
secondo termini ridotti al 50% di quelli previsti per le varie anzianità nel
caso di licenziamento.
c) Impiegati
Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da
nessuna delle due Parti senza preavviso i cui termini, in caso di
licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e dei
livelli:
Anni di servizio Livello 1, 2 Livello 3, 4, 5 Livello 6, 7, 8
fino a 5 anni 2 mesi 1 mese 20 giorni di calendario
da oltre 5 a 10
anni
3 mesi 1,5 mesi 1 mese
oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi 1,5 mesi
168
In caso di dimissioni i termini suddetti possono essere ridotti alla metà
qualora il lavoratore ne faccia esplicita richiesta.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di
preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della
retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore
un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da
questi eventualmente non dato.
È facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia
all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo
di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso, l'azienda concederà al
lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la
distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti in rapporto alle
esigenze dell'azienda.
Le dimissioni avranno effetto solo a seguito di convalida secondo il disposto
del D.Lgs. 151/2015 s.m.i.
Disciplina Laterizi
Operai
Il preavviso in caso di licenziamento del lavoratore non in prova può avere
inizio in qualunque giorno e deve essere della seguente durata:
- 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni;
- 8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni;
- 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni.
In caso di dimissioni i periodi di cui sopra sono ridotti della metà.
Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti dell'anzianità.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di
preavviso sopra indicati deve corrispondere all'altra un'indennità pari
all'importo della retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato
preavviso.
Per i lavoratori a cottimo l'indennità stessa sarà calcolata sulla retribuzione
media percepita nell'ultimo periodo di paga.
Impiegati
Il contratto a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle
Parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
169
a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno
raggiunto i 5 anni di servizio:
1) mesi due di preavviso per i lavoratori delle categorie A e AS;
2) mesi uno e mezzo di preavviso per i lavoratori delle categorie B1, C1, CS;
3) mesi uno di preavviso per i lavoratori delle categorie D1 e E1;
b) per i lavoratori che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10:
1) mesi tre di preavviso per i lavoratori delle categorie A e AS;
2) mesi due di preavviso per i lavoratori delle categorie B1, C1, CS;
3) mesi uno e mezzo di preavviso per i lavoratori delle categorie D1 e E1;
c) per i lavoratori che hanno raggiunto i 10 anni di servizio:
1) mesi quattro di preavviso per i lavoratori A e AS;
2) mesi due e mezzo di preavviso per i lavoratori delle categorie B1, C1, CS;
3) mesi due di preavviso per i lavoratori delle categorie D1 e E1;
Nel caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti a metà.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei suddetti termini di
preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della
retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di trattenere su quanto sia da lui dovuto al
lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di
preavviso da questi eventualmente non dato.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma di
troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da
ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non
compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà
al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la
distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di
lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
170
Disciplina Cemento
Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale
Operai
Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 66
(licenziamento per mancanze) o le dimissioni del lavoratore non in prova
potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
- 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni;
- 11 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda oltre i 5 anni
e fino a 10;
- 13 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda oltre i 10 anni
e fino a 15;
- 16 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda oltre i 15 anni.
L'indennità sostitutiva del preavviso sarà commisurata a:
- 9/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'azienda
fino a 5 anni;
- 15/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso
l'azienda oltre i 5 anni e fino a 10 anni;
- 18/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso
l'azienda oltre i 10 anni e fino a 15 anni;
- 22/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso
l'azienda oltre i 15 anni.
La parte che risolve il rapporto, senza l'osservanza dei predetti termini di
preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della
retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di
mancato preavviso.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro
sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo
di indennizzo per il periodo non compiuto.
A tutti gli effetti della presente regolamentazione il lavoro prestato nel
periodo di preavviso si computa nell'anzianità.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n.
54, e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il raggiungimento del
limite di età e dell'anzianità contributiva necessaria per aver diritto al
pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica del rapporto
di lavoro e l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore l'indennità
sostitutiva del preavviso.
171
Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale
Intermedi
Il contratto di lavoro non può essere risolto da nessuna delle due Parti senza
un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, vengono stabiliti come
segue, a seconda della anzianità e dei gradi di appartenenza nella qualifica:
a) Per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova abbiano raggiunto
una anzianità di servizio fino a 5 anni:
1) mesi 1 per gli intermedi appartenenti all'area concettuale;
2) 1/2 mese per gli intermedi appartenenti all'area specialistica.
b) Per i lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio da oltre 5
fino a 10 anni:
1) mesi 1 e mezzo per gli intermedi appartenenti all'area concettuale;
2) mesi 1 per gli intermedi appartenenti all'area specialistica.
c) Per i lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio da oltre
10 fino a 15 anni:
1) mesi 2 per gli intermedi appartenenti all'area concettuale;
2) mesi 1 e mezzo per gli intermedi appartenenti all'area specialistica.
d) Per i lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio oltre i 15
anni:
1) mesi 2 e mezzo per gli intermedi appartenenti all'area concettuale;
2) mesi 2 per gli intermedi appartenenti all'area specialistica.
In caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla metà.
I termini di notifica del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di
ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di
preavviso dovrà corrispondere all'altra, per il periodo di mancato preavviso,
una indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1º comma, di
troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza
che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto.
A tutti gli effetti della presente regolamentazione il lavoro prestato nel
periodo di preavviso si computa nell'anzianità.
Durante il compimento del preavviso, il datore di lavoro concederà al
lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la
172
distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di
lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente
comunicati per iscritto.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n.
54, e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il raggiungimento del
limite di età e dell'anzianità contributiva necessari per aver diritto al
pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica del rapporto
di lavoro e l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore l'indennità
sostitutiva del preavviso.
Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale
Quadri e impiegati
Il contratto di lavoro non può essere risolto da nessuna delle due Parti senza
preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue,
a seconda della anzianità e dei gruppi di appartenenza:
a) Per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova non hanno
raggiunto i 5 anni di servizio:
1) mesi 2 per gli impiegati appartenenti all'area direttiva;
2) mesi 1 e mezzo per gli impiegati appartenenti all'area concettuale;
3) mesi 1 per gli impiegati appartenenti ad altre aree.
b) Per i lavoratori che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non superato i 10:
1) mesi 3 per impiegati appartenenti all'area direttiva;
2) mesi 2 per gli impiegati appartenenti all'area concettuale;
3) mesi 1 e mezzo per gli impiegati appartenenti ad altre aree.
c) Per i lavoratori che hanno superato i 10 anni di servizio e non i 14:
1) mesi 4 per gli impiegati appartenenti all'area direttiva;
2) mesi 3 per gli impiegati appartenenti all'area concettuale;
3) mesi 2 per gli impiegati appartenenti ad altre aree.
d) Per i lavoratori che hanno superato i 14 anni di servizio:
1) mesi 5 per impiegati appartenenti all'area direttiva;
2) mesi 4 per gli impiegati appartenenti all'area concettuale;
3) mesi 3 per gli appartenenti ad altre aree.
In caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla metà.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
173
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di
preavviso deve corrispondere all'altra, un'indennità pari all'importo della
retribuzione globale di fatto, che il lavoratore avrebbe percepito durante il
periodo di mancato preavviso.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1º comma, di
troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da
ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto.
A tutti gli effetti della presente regolamentazione il lavoro prestato nel
periodo di preavviso si computa nell'anzianità.
Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, il
datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova
occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite
dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente
comunicati per iscritto.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n.
54, e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il raggiungimento del
limite di età e dell'anzianità contributiva necessari per aver diritto al
pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica del rapporto
di lavoro e l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore l'indennità
sostitutiva del preavviso.
Art. 70 - T.F.R.
Disciplina Lapidei
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda dovrà corrispondere al
lavoratore un T.F.R. da calcolarsi sulla retribuzione annua.
Il trattamento di fine rapporto è regolato dall’art. 2120 cod. civ. e dalle
norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 s.m.i.
La retribuzione annua da prendere in considerazione ai sensi del secondo
comma dell'art. 1 della suddetta legge è composta con carattere di tassatività,
dalle somme erogate a specifico titolo di:
- retribuzione minima tabellare;
- indennità di contingenza, nelle misure indicate dalla legge n. 29;
- aumenti periodici di anzianità;
- eventuale superminimo individuale o collettivo;
- premio di produzione e/o erogazioni analoghe riconducibili a tale istituto,
- eventualmente corrisposte aziendalmente;
- eventuale percentuale di maggiorazione per lavoro a turno non avente
natura occasionale;
174
- indennità speciale cavatori o indennità di cui all'art. 30;
- indennità di cassa;
- indennità per lavorazioni disagiate, non aventi natura occasionale:
provvigioni, interessenze, cottimi;
- indennità sostitutiva di mensa o di trasporto eventualmente corrisposta
aziendalmente;
- maggiorazioni per mansioni discontinue.
Gli elementi di cui sopra saranno computati agli effetti della determinazione
della quota annua anche nei casi di assenze dal lavoro previsti dal terzo
comma dell'art. 2120 c.c.
Il calcolo di anzianità di servizio è da computarsi come segue:
Operai
a) per l'anzianità maturata al 31.12.1980 verranno corrisposti 14/30;
b) per l'anzianità maturata successivamente all'1.1.1981 verranno
corrisposti 22/30;
c) per l'anzianità maturata successivamente all'1.1.1986 verranno
corrisposti 27/30;
d) per l'anzianità maturata successivamente all'1.1.1987 verranno
corrisposti 30/30.
La quota annua ottenuta dividendo per 13,5 i su riportati elementi retributivi
corrisposti nell'anno al lavoratore, sarà computata all'1.1.1987 sulla base di
30/30.
Per i periodi antecedenti l'1.1.1987 e per il calcolo dell'indennità di anzianità
per i lavoratori in forza al 31.5.1982 si fa ricorso alla normativa
precedentemente in vigore come richiamata dall'art. 70 del C.C.N.L.
15.6.1983.
Intermedi
a) per ciascuno degli anni dal primo fino al quindicesimo compreso i
25/30;
b) per ciascuno degli anni successivi al quindicesimo i 30/30;
c) per gli anni maturati successivamente all'1.1.1986 il computo di cui al
precedente comma a) sarà di 27/30;
d) per gli anni maturati successivamente all'1.1.1988 il computo di cui
al precedente comma a) sarà di 30/30.
La quota annua sarà computata sulla base di 30/30.
175
Impiegati
- 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le
frazioni di mese.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le
provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, gli altri
elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo o che
siano di ammontare determinato, nonché l'indennità di contingenza.
Nell'indennità di anzianità si terrà conto anche della tredicesima mensilità.
Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di
produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media
dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio,
sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi
prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzioni
posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le
partecipazioni agli utili, a quelli degli esercizi già chiusi al momento della
risoluzione del rapporto.
Per i passaggi dalla qualifica operaia od intermediaria alla qualifica
impiegatizia si applicheranno le disposizioni seguenti:
a) per il passaggio da intermedio a impiegato l'anzianità maturata nella
qualifica di provenienza sarà considerata utile agli effetti di quanto stabilito
al 1° comma del presente articolo;
b) per il passaggio da operaio ad impiegato, l'anzianità maturata nella
qualifica di provenienza, verrà liquidata sulla base degli scaglioni di cui all'
art. 9, disciplina lapidei, commisurata alla retribuzione in atto alla data della
risoluzione del rapporto.
Disciplina Laterizi
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio
1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti
della suddetta legge è composta esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo contrattuale;
- contingenza (secondo quanto stabilito dalla legge 297 del 1982);
- scatti di anzianità;
- aumenti di merito ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al
minimo contrattuale;
- premio di produzione;
176
- maggiorazioni per turni avvicendati;
- 13ª mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente;
- cottimi;
- indennità maneggio denaro;
- indennità di mensa.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 297 del 1982 il trattamento di fine rapporto
spettante ai lavoratori con qualifica operaia è commisurato alle seguenti
aliquote:
dall'1/1/1982 dall'1/1/1986 dall'1/1/1987 dall'1/1/1988
Anzianità
fino a 15
anni
14/30 18/30 24/30 30/30
Anzianità
oltre 15
anni
22/30 24/30 27/30 30/30
Chiarimento a verbale
Ai sensi dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, l'indennità di
anzianità maturata dai lavoratori in forza al 31 maggio 1982 è determinata
sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 72 e 93 del C.C.N.L. 26 luglio
1979.
Disciplina Cemento
Con riferimento al disposto di cui al 2º comma dell'art. 2120 cod. civ., la
retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di
cui al 1º comma dell'art. 2120 cod. civ. - a partire dal 1º luglio 1983 - è quella
composta esclusivamente dalle somme corrisposte a specifico titolo di:
- minimo tabellare contrattuale;
- indennità di contingenza (secondo quanto stabilito dalla legge n.
297/1982);
- aumenti periodici di anzianità;
- superminimi ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo
tabellare contrattuale;
- ex premio di produzione;
- maggiorazione per turni avvicendati;
- maggiorazione per lavoro notturno a carattere continuativo;
- 13a mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente;
- cottimi;
177
- indennità di cassa;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di funzione.
Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione
della quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal 3º comma
dell'art. 2120 cod. civ.
La quota annua sarà ottenuta dividendo per 13,5 i su riportati elementi
retributivi corrisposti nell'anno al lavoratore.
Per le quote annue maturate fino al 31 dicembre 1986 - per il settore cemento
e lavorazioni promiscue - e fino al 31 dicembre 1987 - per il settore calce,
gesso e malte - si fa riferimento alle tabelle di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 30
settembre 1994, sotto riportate.
Chiarimenti a verbale
Ai sensi dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, l'indennità di
anzianità, maturata al 31 maggio 1982 dai lavoratori in forza a tale data, è
determinata sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 66, 91 e 116 del
C.C.N.L.21 luglio 1979.
Per i lavoratori che erano in forza il 21 luglio 1979 il trattamento di fine
rapporto è costituito da quanto di loro competenza, in applicazione delle
norme del presente articolo e dalla somma già percepita al netto di ogni
ritenuta nella misura prevista d alla norma transitoria di cui ai succitati artt.
66, 91 e 116 del C.C.N.L. 21 luglio 1979.
Tabelle di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 30 settembre 1994
Con riferimento al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 2120 C.C.,
la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota
di cui al primo comma dell'art. 2120 C.C. a partire dall'1 luglio 1983 è quella
composta esclusivamente dalle somme corrisposte a specifico titolo di:
- minimo tabellare contrattuale;
- indennità di contingenza (secondo quanto stabilito dalla Legge
297/1982);
- aumenti periodici di anzianità;
- superminimi ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo
tabellare contrattuale;
- premio di produzione;
- maggiorazioni per turni avvicendati;
- maggiorazione per lavoro notturno a carattere continuativo;
- tredicesima mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente;
178
- cottimi;
- indennità di cassa;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di funzione.
Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione
della quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal terzo
comma dell'art. 2120 C.C.
La quota annua, ottenuta dividendo per 13,5 i sopra riportati elementi
retributivi corrisposti nell'anno nella seguente tabella:
Settore cemento e lavorazioni promiscue
Fino al
31.12.1984
dall'1.1.1985 dall'1.1.1986
1) Lavoratori cui si applica
la disciplina speciale parte I
22/30 24/30 27/30
2) Lavoratori cui si applica
la disciplina speciale parte II
25/30 27/30 30/30
3) Lavoratori cui si applica
la disciplina speciale parte
III
30/30 30/30 30/30
A decorrere dall'1.1.1987 la quota annua sarà pari a 30/30esimi per tutti i
lavoratori.
Settori fibrocemento, calce, gesso e malte
Fino al
31.12.1985
dall'1.1.1986 dall'1.1.1987
1) Lavoratori cui si applica
la disciplina speciale parte I
22/30 24/30 27/30
2) Lavoratori cui si applica
la disciplina speciale parte II
25/30 27/30 30/30
3) Lavoratori cui si applica
la disciplina speciale parte
III
30/30 30/30 30/30
179
Art. 71 - Certificato di Lavoro
Fermo restando le annotazioni prescritte dalla legge, in caso di
licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, l'azienda ha l'obbligo di
mettere a disposizione del lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto
di lavoro nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che
ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il
quale il lavoratore ha svolto la sua attività nell'azienda, della qualifica
professionale di assegnazione e delle mansioni della stessa disimpegnate.
Art. 72 - Indennità in caso di morte
Parte comune
In caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto e l'indennità
sostitutiva del preavviso saranno corrisposti al coniuge, ai figli e, se viventi
a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3º grado e agli affini entro il 2º
grado.
In mancanza delle persone sopra indicate, le indennità predette sono
attribuite secondo le disposizioni testamentarie o, in mancanza di
testamento, secondo le norme della successione legittima.
Disciplina Cemento
A puro titolo di liberalità, agli eredi sarà concesso, quale concorso alle spese
funerarie, un contributo la cui misura sarà fissata ad esclusivo giudizio
dell'azienda.
In caso di morte del lavoratore che si trova in trasferta, l'azienda assumerà a
suo carico le spese di trasporto della salma nel comune di residenza.
In caso di morte del lavoratore, trasferito per esigenze dell'azienda
nell'ultimo decennio, si farà luogo al rimborso, ai familiari che ne facciano
richiesta e che con lui si erano trasferiti, delle spese di trasloco sostenute per
il rientro nella località di origine o in cui risiedevano prima del trasferimento.
Il rientro di cui sopra dovrà avvenire entro 1 anno dalla data di decesso.
Disciplina Laterizi
Dalle somme di cui al primo comma, verrà dedotto quanto il coniuge, i figli,
i parenti entro il 3’ grado e gli affini entro il 2’ percepiscano per eventuali
atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiute
dall'azienda.
180
Art. 73 - Gestione delle crisi occupazionali
Disciplina Lapidei
Ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali,
degli strumenti di legge in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità
e di contratti di solidarietà (Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n.148) e
successivi interven ti, le Parti, in via sperimentale e per la vigenza del
presente contratto nazionale, convengono che a fronte di casi di crisi, di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale sia opportuno un
comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze
sociali di un minore impiego della forza lavoro.
A tal fine, nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per
affrontare le situazioni di cui sopra, le Parti esamineranno, nel rispetto delle
esigenze tecniche organizzative delle singole imprese, la possibilità di
utilizzare in modo collettivo le riduzioni di orario annuo di cui all'art. 16bis
del C.C.N.L. nonché i permessi per ex festività di cui all'art. 22 e d i residui
delle giornate di ferie.
In sede di rinnovo del presente contratto di lavoro le Parti procederanno alla
valutazione dei risultati del suddetto esperimento, il grado di diffusione e le
conseguenze che ne saranno derivate, per apprezzare l'opportunità di un suo
consolidamento con il successivo contratto collettivo di categoria.
Disciplina Laterizi
Fermo restando che l'utilizzo degli strumenti legislativi di gestione delle crisi
deve corrispondere, in via prioritaria, alle diverse e specifiche esigenze
aziendali di carattere tecnico, organizzativo ed economico, le Parti
convengono che, in presenza di crisi e di necessità di riorganizzazione e
ristrutturazione, gli ammortizzatori debbano essere utilizzati in modo da
contenere, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minor impiego
della forza lavoro.
A tal fine, verificando la sussistenza dei presupposti tecnico-organizzativi e
produttivi e le condizioni di legge, le Parti concordano sulla valutazione
della stipula del contratto di solidarietà.
Disciplina Cemento
Fermo restando che l'utilizzo degli strumenti legislativi di gestione delle crisi
deve corrispondere, in via prioritaria, alle diversificate e specifiche esigenze
tecniche, organizzative ed economiche delle aziende, le Parti stipulanti
convengono sulla opportunità che, in presenza di crisi e di necessità di
riorganizzazione e ristrutturazione, gli ammortizzatori sociali siano utilizzati
181
in modo da contenere il ricorso alle misure previste per le eccedenze
occupazionali.
Art. 74 - Cessione, trasformazione e fallimento dell'azienda
Disciplina Lapidei
La cessione e il trasferimento di un’azienda non determinano ipso iure la
risoluzione del rapporto di lavoro.
Per il trapasso, la cessione e il fallimento dell'azienda si richiamano le
disposizioni di legge.
Disciplina Laterizi
La cessazione o la trasformazione dell'azienda in qualsiasi momento
avvenga non risolve di per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad essa
addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Restano salve
le norme di cui all'art. 2112 del Codice Civile.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cessazione
dell'attività aziendale comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed al
lavoratore non in prova, è dovuto il trattamento di licenziamento
(trattamento di fine rapporto ed indennità di preavviso).
Disciplina Cemento
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, il trapasso e la
trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di per sé il
rapporto di lavoro e il lavoratore conserva integralmente i suoi diritti nei
confronti della nuova gestione per il servizio precedentemente prestato.
In caso di fallimento, seguito da licenziamento, e in caso di cessazione
dell'azienda, il lavoratore avrà diritto, oltre al normale preavviso, al
trattamento di fine rapporto e a quanto altro gli compete in base al presente
contratto.
Art. 75 - Diritti sindacali: Accordo per la costituzione delle RSU
Per quanto concerne la costituzione delle RSU, le Parti rimandano
all’Accordo Interconfederale Confapi, Cgil Cisl Uil in materia di
rappresentanza del 26 Luglio 2016. (Allegato IX).
Art. 76 - Assemblea sindacale
I lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblea, nei giorni di attività
lavorativa, all'interno dell'unità produttiva anche se con meno di 16
dipendenti, nel luogo all'uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in
182
locale messo a disposizione dall'Azienda nelle immediate vicinanze
dell'unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del
lavoro.
Tali assemblee saranno tenute fuori dall'orario di lavoro, oppure durante
l'orario stesso nei limiti di dieci ore annue, per le quali ultime verrà
corrisposta la normale retribuzione.
Le assemblee - che potranno riguardare la generalità di lavoratori o gruppi di
essi - saranno indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni
sindacali stipulanti il presente contratto o dalle rappresentanze aziendali
sindacali, con apposito ordine del giorno.
Alle assemblee, potranno partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni
sindacali stipulanti, i cui nominativi e qualifiche - unitamente alla data e ora
dell'assemblea nonché all'ordine del giorno della stessa - dovranno essere resi
noti per iscritto alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 48 ore.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano
conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia
degli impianti.
Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i
lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la
distribuzione dei turni.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10
dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Nelle unità produttive con oltre 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a
riunirsi, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei
limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Il diritto all'assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10
dipendenti e per un numero massimo di 8 ore all'anno retribuite. Tali
assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di
essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dai Sindacati stipulanti
il presente contratto e/o dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità
produttiva con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del
lavoro e, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al
datore di lavoro.
La data e l'ora dell'assemblea da tenersi durante l'orario di lavoro dovranno
essere portate a conoscenza della Direzione aziendale con almeno due giorni
di preavviso. Alle riunioni, potranno partecipare dirigenti esterni
dell'organizzazione sindacale.
183
Le riunioni avverranno nell'interno dell'azienda, nel luogo dalla stessa
indicato, ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione
dall'azienda nelle immediate vicinanze dello stabilimento.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo,
comunque, con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la
sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i
lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la
distribuzione dei turni.
Art. 77 - Permessi per cariche sindacali
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni
sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei
Comitati direttivi regionali e territoriali delle predette frazioni potranno
essere concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando
i permessi vengano espressamente richiesti per iscritto dalle organizzazioni
predette e sempreché non ostino effettive esigenze tecnico -produttive
aziendali, anche in relazione alle dimensioni delle var ie aziende. Tali
permessi retribuiti saranno concessi nella seguente misura:
- SETTORE LAPIDEI: fino ad un massimo di otto ore mensili,
cumulabili trimestralmente;
- SETTORE LATERIZI: fino ad un massimo di otto ore mensili,
cumulabili semestralmente;
- SETTORE CEMENTO: fino ad un massimo di sedici ore per ogni
Organizzazione sindacale e per ciascuno stabilimento o sede centrale,
cumulabili nell’arco di ciascun trimestre.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere
comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alla Associazione cui
il lavoratore appartiene.
Disciplina Lapidei
L'onere dei permessi retribuiti concessi dalle aziende dovrà comunque
essere contenuto nei seguenti limiti massimi:
- 8 ore mensili per le aziende fino a 15 dipendenti, complessivamente per
tutte le Organizzazioni sindacali stipulanti dei lavoratori;
- 8 ore mensili per le aziende fino a 75 dipendenti, per ciascuna
Organizzazione Sindacale stipulante dei lavoratori;
- 16 ore mensili per le aziende fino a 150 dipendenti, per ciascuna
Organizzazione Sindacale stipulante dei lavoratori;
184
- 24 ore mensili per le aziende con oltre 150 dipendenti, per ciascuna
Organizzazione Sindacale stipulante dei lavoratori.
Anche tali limiti massimi si intendono cumulabili trimestralmente.
Dichiarazione comune
Le Parti convengono che, su richiesta della direzione aziendale, saranno
verificate preventivamente le problematiche relative all'agibilità sindacale e
alle normali esigenze di produttività aziendale anche in rapporto alle
dimensioni delle imprese.
Chiarimento a verbale per il settore cemento
Per l'applicazione del presente articolo ai dipendenti delle aziende esercenti
la produzione della calce, del gesso e delle malte, i suddetti permessi
potranno essere richiesti per non più di un rappresentante, promiscuamente
per gli operai, gli intermedi e gli impiegati, e non potranno eccedere il limite
di 8 ore mensili per ciascuna Organizzazione sindacale e per ciascuno
stabilimento.
Art. 78 - Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Disciplina Lapidei
Al lavoratore che dimostra di essere richiamato a funzioni pubbliche elettive
che richiedono un'attività effettiva a carattere continuato, è concessa
un'aspettativa per la durata della carica.
Al lavoratore che nel corso del rapporto venga chiamato a ricoprire cariche
sindacali nazionali o provinciali che richiedono parimenti un'attività effettiva
a carattere continuativo, è concessa un'aspettativa per la durata della carica.
Le cariche già menzionate e le variazioni relative devono essere comunicate
per iscritto dalle Organizzazioni dei lavoratori, tramite le Associazioni,
all'azienda cui il lavoratore appartiene.
L'aspettativa per le cariche sindacali sarà accordata su richiesta scritta
dell'Organizzazione sindacale interessata.
È fatto obbligo ai lavoratori, cui è accordata l'aspettativa, di ripresentarsi in
servizio entro sette giorni dalla data di cessazione della carica che ha
determinato l'aspettativa. In caso contrario il rapporto di lavoro si considera
risolto per dimissioni del lavoratore.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna mentre decorre
l'anzianità ai soli effetti dell'indennità di anzianità, con il limite di due anni
nel caso di cariche sindacali, sempreché il lavoratore rientri nell'azienda allo
scadere della carica.
185
Disciplina Laterizi
Come previsto dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1985 n. 816, che ha
abrogato l'art. 32 della legge 20 maggio 1970 n. 300, i lavoratori eletti alla
carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedono di essere
collocati in aspettativa sono, a lo ro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal
servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato,
senza alcuna decurtazione della retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di
sindaco o di assessore provinciale hanno diritto anche a permessi non
retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
Come previsto dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300 integrato dalla
legge 27 dicembre 1985 n. 816 i lavoratori che siano eletti membri del
Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad
altre funzioni pubbliche elettive pos sono, a richiesta, essere collocati in
aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire
cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a
richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della
determinazione della misura della pensione nonché a carico di enti, fondi,
casse e gestioni per forme o bbligatorie di previdenza sostitutive
dell'assicurazione predetta o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il
diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti all'erogazione
delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano qualora a
favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di
pensione e per la malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo
di aspettativa.
Disciplina Cemento
Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra e per quelle inerenti
a funzioni pubbliche elettive potrà essere concessa una aspettativa a norma,
rispettivamente, dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e della legge
3 agosto 1999, n. 265 alla quale si fa rinvio anche per il regime dei permessi
a favore di lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive.
L'aspettativa per cariche sindacali sarà accordata su richiesta scritta delle
Organizzazioni sindacali interessate.
È fatto obbligo ai lavoratori, cui è accordata l'aspettativa, di ripresentarsi in
servizio entro 7 giorni dalla data di cessazione della carica che ha
186
determinato l'aspettativa. In caso contrario il rapporto di lavoro si
considererà risolto per dimissioni del lavoratore.
Nota a verbale comune
Le Parti prendono atto di quanto previsto dal Collegato Lavoro Legge 13
DICEMBRE 2024 N.203 all’art.19 comma 7 bis per la risoluzione del
rapporto di lavoro a seguito di assenza ingiustificata prolungata del
lavoratore oltre il termine previsto dal C.C.N.L.
Art. 79 - Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei
lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a
disposizione delle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del
lavoro.
Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione
aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazione non dovrà risultare lesivo del prestigio
dell'imprenditore o delle categorie imprenditoriali.
Art. 80 - Patronati
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 300 del 20 maggio
1970, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere, su un
piano di parità, la loro attività all'interno dell'Azienda, per quanto riguarda
gli Istituti di Patron ato di emanazione delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue:
I Patronati, INAS -CISL, INCA -CGIL, ITAL -UIL, svolgeranno i compiti
previsti dal D.L.Cps. 29 luglio 1947, n. 804, nei confronti dei singoli
lavoratori interessati mediante propri rappresentanti, muniti di documento di
riconoscimento attestante tale qualific a rilasciato dalle rispettive Direzioni
provinciali dei Patronati stessi i quali dovranno segnalare le eventuali
variazioni.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende le
modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza
pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario
di lavoro.
Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del
Patrono dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente
187
dell'azienda per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi
rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla
Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato
il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario,
sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I
rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi Albi messi a
disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generali attin enti
alle proprie funzioni.
I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità
connessa con la eventuale da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la
eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguenti alle attività
richiamate nel presente articolo.
Art. 81 - Versamento di contributi sindacali
L’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti
che ne facciano richiesta mediante una delega debitamente sottoscritta dal
lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal lavoratore stesso o
dal sindacato di categoria prescelto.
Le deleghe avranno validità permanente, salvo revoca scritta da parte del
Lavoratore interessato che può intervenire in qualsiasi momento.
La delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere
e l’Organizzazione Sindacale a cui l’azienda dovrà versarlo.
Le trattenute pari all’1% di paga base, contingenza ed EDR saranno
effettuate ogni mese sulle relative competenze del lavoratore.
Le quote sindacali trattenute dall’Azienda verranno versate mensilmente sui
conti correnti bancari indicati da ciascun sindacato.
Le aziende, attraverso il modello UNIEMENS, indicheranno mensilmente
nell’apposita sezione, il codice del presente CCNL e il numero di deleghe
ricevute per ogni singola Organizzazione Sindacale con relativo codice
identificativo.
Art. 82 - Reclami e controversie
Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del
rapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di
composizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima
dell'azione giudiziaria, essere sottopo sta all'esame delle competenti
Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il
tentativo di conciliazione delle Parti.
Le controversie sull'applicazione del contratto vengono deferite alle
188
Organizzazioni territoriali, mentre quelle sull'interpretazione del contratto
vengono deferite alle organizzazioni nazionali stipulanti.
Art. 83 - Composizione delle controversie
Disciplina Lapidei e Laterizi
Alle Parti firmatarie del presente contratto è data facoltà istituire, nelle
relative provincie, una Commissione Sindacale di Conciliazione, cui è
demandato il compito di pronunciarsi sulle richieste di conciliazione che le
siano proposte ai sensi dell'art. 410, comma 1 Codice Procedura Civile., così
come modificato dall'art. 36 del Decreto Legislativo n. 80 del 31.3.1998.
La Commissione Sindacale di Conciliazione, che avrà sede presso le A.P.I.
o i Collegi edili territoriali è composta da due membri, uno designato
dall'A.P.I. e l'altro dalla Organizzazione Sindacale firmataria a cui il
lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere
il tentativo di conciliazione tra la organizzazione cui aderisce o abbia
conferito mandato.
La Commissione deciderà le formalità procedurali che ritiene più opportune,
fermo restando che il tentativo di conciliazione dovrà essere ultimato entro
60 giorni dall'avvio della procedura. Le Parti comunque potranno decidere
il differimento temporale della conciliazione.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a
cura della Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del
Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
- l'oggetto della controversia;
- la sottoscrizione dei rappresentanti sindacali;
- la sottoscrizione delle Parti o di chi le rappresenta.
Copia dei verbali di conciliazione o di mancato accordo sarà rilasciata alle
Parti contestualmente alla sottoscrizione.
Qualora le Parti abbiano già trovato la soluzione della controversia, possono
richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini
e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 Codice
Civile, artt. 410 e 411 Codice Procedura Civile.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia
relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa
fino alla conclusione delle procedure.
Ove il tentativo di conciliazione non riesca o comunque sia decorso il
termine previsto per il suo espletamento (60 giorni), ferma restando la
facoltà di adire l'autorità giudiziaria, ciascuna delle Parti può promuovere il
189
deferimento della controversia ad un Collegio Arbitrale, secondo le seguenti
modalità e norme.
Viene istituito a cura delle Associazioni Territoriali aderenti alle
Organizzazioni stipulanti, un Collegio Arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle
istanze previste al capoverso precedente.
La parte che intende accedere al Collegio Arbitrale (attore) presenta, alla
segreteria del Collegio e contemporaneamente all'altra parte, l'istanza avente
lo stesso contenuto del precedente tentativo di conciliazione e contenente
tutti gli elementi utili a definire il contenzioso, per il tramite delle
Organizzazioni cui aderisce.
L'istanza dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dalla conclusione della
conciliazione all'altra parte (convenuto) la quale dovrà manifestare la
propria eventuale adesione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento
dell'istanza, con facoltà di presentar e, contestualmente e fino alla prima
udienza uno scritto difensivo e tutti i documenti che riterrà utili.
Entrambe le Parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla
procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del
Collegio fino a 5 giorni prima della prima udienza.
Il collegio è composto da tre membri, uno designato da ciascuna delle Parti
firmatarie, il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo
tra i nominativi di una apposita lista predeterminata. In caso di mancato
accordo, nella nomina del Presidente, si provvederà al sorteggio.
Ogni biennio le Organizzazioni Territoriali competenti provvederanno a
stillare una lista di nomi, non inferiore a 4 e non superiore a 10,
preventivamente concordata di persone che avranno la funzione di terzo
membro con funzioni di Presidente del Collegio.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15
giorni la data di convocazione del Collegio, il quale ha facoltà di procedere
ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
- interrogatorio libero delle Parti ed escussione testi;
- l'autorizzazione del deposito di documenti, memorie, repliche;
- eventuali ulteriori elementi istruttori;
- nomina Consulente tecnico d'ufficio ed autorizzare la nomina di un
consulente tecnico di parte.
Il Collegio emetterà il lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione,
dandone notizia immediata alle Parti, resta salva la facoltà del Presidente
disporre una proroga in casi particolari non superiore a 30 giorni.
I compensi agli arbitri saranno stabiliti in misura fissa alla prima udienza, e
seguiranno il principio della soccombenza ed in casi particolari in Collegio
190
potrà deciderne la compensazione totale o parziale tra le Parti.
Il Collegio Arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti
della legge 11-8-73 n. 533 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le
disposizioni dell'art. 412 quater Codice Procedura Civile.
Disciplina Cemento
A) Qualora uno dei soggetti destinatari del presente contratto intende
proporre in giudizio una domanda relativa al rapporto disciplinato dal
contratto nazionale, si avvarrà della procedura di conciliazione appresso
prevista in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 31 marzo 1998, n.
80. Chi intende agire giudizialmente promuove la procedura di conciliazione
tramite l'Associazione cui aderisce o conferisce mandato con richiesta
scritta, che l'Associazione farà pervenire alla controparte tramite
l'Organizzazione che la rappresenta con lettera raccomandata a/r.
La richiesta deve contenere l'indicazione delle Parti, l'oggetto della
controversia con l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento
della pretesa, l'indicazione del luogo dove devono essere fatte le
comunicazioni inerenti alla procedura.
L'Organizzazione che rappresenta la parte attrice, contestualmente all'invio
alla controparte della lettera del proprio rappresentato di cui al punto A),
chiederà la costituzione della Commissione sindacale di conciliazione che è
composta da un rappresentante della Organizzazione sindacale alla quale il
lavoratore aderisce o conferisce mandato speciale e da un rappresentante
dell'Associazione delle piccole e medie imprese cui l'impresa aderisce o
conferisce mandato speciale, designato previa intesa con l'As sociazione
stessa stipulante il presente C.C.N.L. Le funzioni di segreteria della
Commissione saranno svolte presso l'anzidetta Associazione.
I rappresentanti designati dalle Parti si riuniscono entro 20 giorni dalla
comunicazione della richiesta di procedere all'esame della controversia e al
tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche in più
riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data di cui al punto 3.
Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per
gli effetti dell'art. 411, 3º comma, cod. proc. civ. e il verbale di avvenuta
conciliazione è depositato presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro a cura
della segreteria. La sottoscrizione del verbale rende inoppugnabile la
conciliazione, la quale acquista efficacia di titolo esecutivo con l'osservanza
di quanto previsto dall'art. 411 cod. proc. civ.
191
Se la conciliazione non riesce si redige processo verbale che contiene le
posizioni delle Parti e le ragioni del mancato accordo. Di tali ragioni il giudice
terrà conto ai fini della determinazione delle spese del successivo giudizio.
Nel verbale di mancata conciliazione le Parti possono indicare la soluzione
anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile,
l'ammontare del credito non controverso del lavoratore. In questo ultimo
caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le
disposizioni di cui all'art. 411 cod. proc. civ.
Copia dei verbali di conciliazione o di mancato accordo è rilasciata alle Parti
contestualmente alla sottoscrizione.
Eventuali questioni interpretative e/o applicative della presente procedura
sono demandate all'esame e alla decisione delle Parti stipulanti il contratto
nazionale di lavoro.
B) Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il
termine per l'espletamento della procedura conciliativa, le Parti possono
concordare di deferire la risoluzione della controversia alla decisione del
Collegio arbitrale istituito a cura delle Organizzazioni sindacali nazionali dei
lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto.
Il Collegio, che resterà in carica per la durata del presente contratto, è
rinnovabile. Esso è composto da tre membri di cui due designati,
rispettivamente, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e
dalla Associazione imprenditoriale stipu lante ed il terzo, con funzioni di
Presidente, scelto di comune accordo dalle predette Parti. In caso di mancato
accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo sarà sorteggiato
tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiore a sei,
preventivamente concordata o, in mancanza di essa, sarà designato, su
richiesta di una delle Parti stipulanti, dal Presidente del Tribunale di Roma.
Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi
criteri adottati per la scelta di quest'ultimo.
Il Collegio ha sede presso gli uffici della Associazione imprenditoriale che
provvederà a svolgere anche le funzioni di segreteria del Collegio, ma potrà
riunirsi anche altrove previo accordo tra le Organizzazioni stipulanti.
Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti alla
partecipazione alle riunioni del Presidente, saranno ripartite al 50% fra le
Parti in causa. Le spese sostenute per gli altri componenti il Collegio restano
a carico delle rispettive Parti in causa.
192
La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale deve
contenere l'indicazione della parte istante, l'elezione di domicilio presso la
segreteria del Collegio e l'esposizione dei fatti.
Tale richiesta sarà inviata dall'interessato, a mezzo raccomandata a/r, alla
segreteria del Collegio, tramite l'Organizzazione sindacale di appartenenza,
entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale
di esito negativo dell'obbligatorio tentativo di conciliazione o dal giorno di
scadenza del periodo entro il quale poteva essere esperito il tentativo
medesimo.
Copia della richiesta dovrà altresì essere contemporaneamente trasmessa, a
mezzo raccomandata a/r, alla controparte datoriale, la quale potrà a sua volta
aderire alla richiesta medesima con comunicazione alla segreteria del
Collegio, entro 30 giorni.
Richiesta ed adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta degli
interessati di accettazione dei nominativi del Collegio giudicante, come pure
il conferimento al medesimo Collegio del potere di decidere secondo equità.
L'eventuale istruttoria della controversia si svolgerà in forma
prevalentemente orale, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio
nella prima riunione.
Il Collegio potrà liberamente interrogare le Parti interessate, nonché le
persone che risultino informate dei fatti.
Le Parti potranno essere assistite da Organizzazioni sindacali e/o da legali
di fiducia.
Nei termini perentori fissati dal Collegio, le Parti potranno depositare presso
la segreteria documenti, memorie e repliche.
Il Collegio dovrà emettere il lodo entro sessanta giorni, che decorrono dalla data
di ricevimento, da parte della segreteria, della comunicazione riguardante
l'adesione alla richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale.
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto per iscritto.
Esso è comunicato, tramite la segreteria, alle Parti in giudizio ed è esecutivo,
previa osservanza delle regole stabilite dal 2º comma dell'art. 412 -quater
cod. proc. civ.
Per quanto riguarda l'impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale si rinvia
alle norme di legge.
Dichiarazione a verbale comune a tutti i settori
Nel caso di sopravvenienza di un accordo interconfederale sulla materia di
cui al presente articolo, le Parti si incontreranno per esaminare l'opportunità
di armonizzare le discipline.
193
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in azienda
e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle Parti, tenuto conto di
quanto previsto dagli accordi interconfederali a che, in caso di controversie
collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione
conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione
aziendale e R.S.U. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto
l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattual i, di legge, nonché
l'informazione di cui alla 1a parte del contratto, a richiesta di una delle Parti
aziendali, l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
Art. 84 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di
miglior favore
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono
correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro
trattamento.
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le Parti, col presente contratto,
non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al
lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali
continueranno ad essere mantenute ad personam.
Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge e
gli accordi interconfederali.
Art. 85 - Estensioni di contratti stipulanti con altre organizzazioni
Disciplina Lapidei
Qualora le Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente
contratto dovessero, con altre Organizzazioni di datori di lavoro o di
artigiani, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente
contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di
applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni nazionali interessate,
si intendono estese ai lavoratori iscritti alle Organizzazioni che hanno
stipulato gli accordi meno onerosi e dipendenti da quelle aziend e che
abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso le
Organizzazioni aderenti alla Confapi, stipulanti il presente contratto.
Parimenti, qualora da parte delle Organizzazioni dei datori di lavoro
stipulanti vengano concluse con altre Organizzazioni di lavoratori
pattuizioni più favorevoli ai lavoratori di quelle del presente contratto, tali
più favorevoli pattuizioni si intendono estese ai lavoratori aderenti alle
Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto e dipendenti da
aziende che abbiano le medesime caratteristiche di quelle prese in
194
considerazione nelle pattuizioni più favorevoli, sempre previo accertamento
con verbale di dette condizioni.
Disciplina Cemento
Qualora le Organizzazioni dei lavoratori, firmatarie del presente contratto,
dovessero con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani concordare
condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali
condizioni, dopo che siano a ccertate nella loro sfera di applicazione con
verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle
aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso
Organizzazioni aderenti all'ANIEM-Confapi.
Art. 86 - Appalti
Le Parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba
trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti e
nell'integrale applicazione di quanto disciplinato dalla legislazione sulla
materia, in particolare dal D.lgs. n. 163/2006 e dalla Legge n. 123/2007 e
dal Codice degli Appalti e s.m.i.
Qualora l'azienda intendesse procedere ad appalti, fornirà preventivamente
informazioni in merito alla R.S.U.
Sono escluse dagli appalti le lavorazioni direttamente pertinenti le attività
produttive proprie dell'azienda, nonché quelle di manutenzione ordinaria e
continuativa, ad eccezione di quelle specialistiche che devono essere svolte
da personale esterno all'organico aziendale.
Allo scopo di garantire ai dipendenti delle aziende appaltatrici il rispetto
delle norme contrattuali in vigore nel settore merceologico di appartenenza
e prevalente, le aziende appaltanti si assicureranno che le aziende
appaltatrici siano regolarmente cos tituite come tali e regolarmente iscritte
agli Enti previdenziali ed assicurativi obbligatori per legge.
Le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che
vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi ad esse
derivanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali, di igiene del
lavoro e di sicurezza del lavoro, nonch é dei rispettivi contratti di lavoro
sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
Qualora si rendesse necessario le Parti potranno procedere a richiesta di una
di esse, ad una verifica delle situazioni di cui sopra.
195
Art. 87 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le Organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi
accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro sia per
quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme
generali e regolamentari, deve ess ere concluso esclusivamente tra le
Organizzazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvo
quanto è stato specificamente demandato alle organizzazioni locali.
Le Organizzazioni stipulanti si impegnano comunque a rispettare e a far
rispetta re il presente contratto per tutto il periodo della sua validità.
Art. 88 - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati dalla Confapi con le Confederazioni dei lavoratori,
anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del
presente contratto, sempreché questo non si ponga diversamente, nei limiti
della rispettiva competenza e rappresentanza.
Art. 89 - Decorrenza e durata
Salvo le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente
Contratto decorre dall’1.7.2022 e scadrà al 30.6.2025.
Il Contratto si intenderà rinnovato se non disdetto almeno sei mesi prima
della scadenza con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di
disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato
sostituito dal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le disposizioni del presente Contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono
correlate ed inscindibili.
197
ALLEGATO I
198
199
200
201
ALLEGATO II
203
PROTOCOLLO NAZIONALE SUL LAVORO IN MODALITÀ AGILE
[L’uso, nel presente Protocollo, del genere maschile è da intendersi riferito ai lavoratori e alle lavoratrici e risponde solo
ad esigenze di semplicità linguistica]
Oggi, 7 dicembre 2021, è stato sottoscritto – all’esito di un approfondito confronto con le Parti sociali
promosso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – il presente “Protocollo nazionale sul lavoro
in modalità agile”.
Premessa
Nell’attuale fase s torica sono in corso grandi trasformazioni che hanno un significativo impatto
sull’organizzazione del lavoro.
In questo contesto evolutivo è emersa una crescente attenzione alle esigenze di conciliazione dei tempi
di vita e lavoro, di impiego di risorse rispettose della sostenibilità ambientale e del benessere collettivo,
attraverso la riduzione degli spostamenti casa -lavoro e, conseguentemente, dell’utilizzo dei mezzi
pubblici e di quelli personali, anche per ridurre le emissioni di agenti inquinanti e mig liorare, nel
contempo, la vivibilità dei centri urbani.
Più in generale, vi è la necessità di procedere a un più ampio rinnovamento di prospettiva, ridefinendo
il lavoro in un quadro di fiducia, autonomia e responsabilità condivise.
Questi bisogni si sono resi ancor più evidenti con l’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha innescato
l’accelerazione dei percorsi di innovazione.
Il processo di diffusione del lavoro agile dà impulso al cambiamento organizzativo e di processo, con
l’utilizzo di strumenti tecnologici idonei e comporta anche la promozione di specifici percorsi formativi
utili a consentire a tutti i lavoratori lo svolgimento del lavoro secondo tali modalità.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di un Gruppo di studio denominato “Lavoro
agile” (istituito con i decreti nn. 87 del 13 aprile 2021 e 99 del 21 aprile 2021) , ha esaminato gli effetti
dello svolgimento dell’attività di lavoro in modalità di agile, con l’obiettivo di individuare e proporre
alle Parti sociali possibili soluzioni e nuovi obiettivi che tengano conto della straordinaria esperienza
che si è realizzata nel lungo periodo di lavoro da remoto imposto dalla pandemia.
Lo studio ha esaminato gli impatti che l’emergenza sanitaria ha avuto sull’organizzazione del lavoro,
verificando se i vantaggi associati dalla letteratura scientifica al lavoro agile abbiano trovato un reale
riscontro nella specifica realtà nazionale e rilevando quali criticità i lavoratori abbiano trovato sul piano
operativo e personale nella sua applicazione.
Un primo dato emerso dall’indagine è che il ricorso al lavoro agile è più che raddoppiato rispetto al
periodo pre-pandemico.
La consultazione delle Parti sociali e l’analisi dei contratti collettivi che hanno regolato lo svolgimento
del lavoro in modalità agile, sia nella fase pre-pandemica sia nella fase emergenziale, oltre a evidenziare
il ruolo centrale della fonte contrattuale, hanno confermato che il lavoro agile, dopo una prima fase di
adattamento, è diventato un tas sello sempre più strutturale dell’organizzazione del lavoro (almeno di
quelle in cui il lavoro in modalità agile è maggiormente compatibile con le attività proprie del settore
produttivo) e come, attraverso di esso, sia stato possibile migliorare il benessere della persona e
l’organizzazione aziendale.
L’indagine ha anche rilevato che il lavoro agile può favorire il bilanciamento tra sfera personale e
lavorativa, ma anche dell’autonomia e della responsabilità individuale verso il raggiungimento degli
obiettivi, favorendo altresì un risparmio in termini di costi e un positivo riflesso sulla produttività.
ALLEGATO III
204
2
Allo stesso modo, l’analisi condotta dal Gruppo di studio ha consentito di rilevare anche alcune criticità,
fra le quali, quelle legate alle dimensioni del coordinamento del lavoratore agile con la complessiva
organizzazione del lavoro, alla condivisione di informazioni e alla riduzione dei tempi di risposta alle
richieste, al bilanciamento corretto delle pause.
Le Parti sociali vedono nel lavoro agile un gran de impulso al raggiungimento di obiettivi personali e
organizzativi, funzionale, in modo efficace e moderno, a una nuova concezione dell’organizzazione del
lavoro, meno piramidale e più orientata a obiettivi e fasi di lavoro, tale da consentire sia una mig liore
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nell’interesse del lavoratore, sia una organizzazione più
produttiva e snella, nell’interesse del datore di lavoro.
Allo stesso tempo, però, vi è la necessità di una migliore definizione del lavoro agile e di un maggior
supporto ai lavoratori e ai datori di lavoro nel suo utilizzo, anche in considerazione del ricorso massivo
che esso consente alle tecnologie digitali, con tutte le implicazioni sul piano di un corretto utilizzo di tali
tecnologie e della necessità di idonee garanzie della sicurezza dei dati aziendali e della tutela dei dati
personali dei lavoratori.
È necessario, altresì, ferme restando le previsioni di legge, valorizzare la contrattazione collettiva quale
fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono sulla necessità di realizzare azioni condivise per fornire risposte
concrete ai grandi cambiamenti che l’innovazione tecnologica produce nei modell i organizzativi
aziendali e, di conseguenza, nei modi di pensare il lavoro, favorendo così, allo stesso tempo, lo sviluppo
di un moderno sistema di relazioni industriali.
Con il presente Protocollo si intendono così porre le basi per creare un clima di fiducia, coinvolgimento
e partecipazione, quale premessa fondamentale per la corretta applicazione del lavoro agile nel settore
privato, fornendo delle linee di indirizzo che possano rappresentare un efficace quadro di riferimento
per la futura contrattazione collettiva, nazionale e aziendale e/o territoriale, fermi restando gli accordi in
essere anche individuali.
Art. 1
Principi generali
1. Il Protocollo fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le Parti sociali, per la definizione dello
svolgimento del lavoro in modalità agile esprimendo pertanto linee di indirizzo per la contrattazione
collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22
maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere , tutto ciò affidando alla contrattazione collettiva
quanto necessario all’attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi.
2. L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo
individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto.
3. L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità
agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano
disciplinare.
4. L’istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina
normativa e contrattuale, ove prevista.
Art. 2
Accordo individuale
1. L’avvio del lavoro agile richiede la stipulazione per iscritto dell’accordo individuale, come definito
dagli artt. 19 e 21, l. n. 81/2017 e secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, ove regolato.
2. L’accordo individuale di lavoro agile sottoscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore si adegua ai
205
3
contenuti della eventuale contrattazione collettiva di riferimento e comunque deve essere coerente con
la disciplina di legge e con le linee di indirizzo definite nel presente Protocollo, avendo cura che siano
previste:
a) la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
b) l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali
aziendali;
d) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali,
anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte
che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina
prevista nei contratti collettivi;
e) gli strumenti di lavoro;
f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la
disconnessione;
g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali,
nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 ( Stat. Lav.) e s.m.i.
sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
h) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in
modalità agile;
i) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
3. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del
termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo
indeterminato.
4. Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di adempiere agli obblighi informativi di cui agli artt. 6,
comma 1 e 13, comma 6, del presente Protocollo.
Art. 3
Organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione
1. Ferme restando le previsioni di legge e di contratto collettivo, la giornata lavorativa svolta in modalità
agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della
prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività
assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le var ie
funzioni aziendali.
2. La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni
caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la fascia di disconnessione
nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Vanno adottate specifiche misure tecniche
e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione.
3. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari
previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per
particolari motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, durante le giornate
in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e
autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.
5. Nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore
può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non
206
4
è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.
6. Compatibilmente con l’organizzazione aziendale, le esigenze produttive e l’attività svolta dal
lavoratore, al lavoro agile possono accedere, previo accordo individuale ex art. 1 9, l. n. 81/2017, i
lavoratori inseriti nelle aree organizzative in cui lo stesso viene utilizzato.
Art. 4
Luogo di lavoro
1. Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolger e la prestazione in modalità agile purché lo
stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di
sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni
aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali.
2. La contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità
agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.
Art. 5
Strumenti di lavoro
1. Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e
informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di
assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all’esecuzione della prestazion e
lavorativa e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali.
2. Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore,
provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare
eventuali forme di indennizzo per le spese.
3. Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro,
necessaria per l’attività prestata dal dipendente in modalità agile, sono a carico del datore di lavoro
stesso, che ne resta proprietario.
4. In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e in ogni caso di impossibilità sopravvenuta
a svolgere l'attività lavorativa, il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile
e, se del caso, attivare la procedura aziendale per la gestione del data breach. Laddove venga accertato
un comportamento negligente da parte del lavoratore cui conseguano danni al le attrezzature fornite ,
quest’ultimo ne risponde. Qualora persista l’impossibilità a riprendere l’attività lavorativa in modalità
agile in tempi ragionevoli, il dipendente e il datore di lavoro devono concordare le modalità di
completamento della prestazione lavorativa, ivi compreso il rientro presso i locali aziendali.
5. Tutta la strumentazione tecnologica e informatica fornita dal datore di lavoro deve essere conforme
alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Art. 6
Salute e sicurezza sul lavoro
1. Ai lavoratori agili si applica la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23, l. n. 81/2017. Inoltre, si applicano
gli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. alle prestazioni rese
all’esterno dei locali aziendali, ossia quelli relativi agli obblighi comportamentali, anche in merito alle
dotazioni tecnologiche informatiche, laddove fornite dal datore di lavoro ai sensi del precedente art. 5,
per i quali è prevista la consegna dell’informativa scritta di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in
modalità di lavoro agile e fornisce tempestivamente a tale lavoratore e al rappresentante dei lavoratori
207
5
per la sicurezza aziendale o territoriale, in occasione delle modifiche delle modalità inerenti allo
svolgimento del lavoro agile rilevanti ai fini di salute e sicurezza e, comunque, con cadenza almeno
annuale, l’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi
alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Rimane fermo l’obbligo per i lavoratori
di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione per fronteg giare i rischi connessi
all’esecuzione della prestazione di lavoro agile.
3. La prestazione effettuata in modalità di lavoro agile deve essere svolta esclusivamente in ambienti
idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e per ra gione dell’esigenza di
riservatezza dei dati trattati.
4. Si fa rinvio alla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs.
15 giugno 2015, n. 81,per quanto riguarda le modalità applicative del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia
di lavoro agile.
Art. 7
Infortuni e malattie professionali
1. Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
2. Il datore di lavoro garantisce, ai sensi dell’art. 23, l. n. 81/2017, la copertura assicurativa INAIL contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la
tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 8
Diritti sindacali
1. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica il sistema dei diritti e delle
libertà sindacali individuali e collettive definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Le Parti sociali si impegnano a individuare le modalità di fruizione di tali diritti, quali, per esempio,
l’esercizio da remoto dei medesimi diritti e delle libertà sindacali spettanti ai dipendenti che prestano la
loro attività nelle sedi aziendali, fermo restando la possibilità, per il lavoratore agile, di esercitare tali
diritti anche in presenza.
Art. 9
Parità di trattamento e pari opportunità
1. Come stabilito dall’art. 20, l. n. 81/2017, lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve
incidere sugli elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento professionale e
retribuzione del lavoratore. Ciascun lavoratore agile ha infatti diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono
le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico
e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato riconosciuti dalla
contrattazione collettiva di secondo livello, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di
iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria
professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione
collettiva e dalla bilateralità.
2. Le Parti sociali, fatte salve la volontarietà e l’alternanza tra lavoro all’interno e all’esterno dei locali
aziendali, promuovono lo svolgimento del lavoro in modalità agile, garantendo la parità tra i generi,
anche nella logica di favorire l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e accrescere in
termini più generali la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro. A tal fine si impegnano a
rafforzare i servizi e le misure di equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i
208
6
prestatori di assistenza.
Art. 10
Lavoratori fragili e disabili
1. Salvo quanto previsto dalla legge, le Parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile
per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità
di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.
Art. 11
Welfare e inclusività
1. Le Parti sociali, a fronte dei cambiamenti che l’es tensione del lavoro agile può determinare nelle
dinamiche personali di ciascun dipendente, si impegnano a sviluppare nell’ambito degli strumenti di
welfare aziendale e di bilateralità , un più ampio e concreto supporto anche in ambito di genitorialità,
inclusione e conciliazione vita -lavoro, anche mediante misure di carattere economico e/o strumenti di
welfare che supportino l’attività di lavoro in modalità agile da parte del lavoratore.
Art. 12
Protezione dei dati personali e riservatezza
1. Il lavoratore in modalità agile è tenuto a trattare i dati personali cui accede per fini professionali in
conformità alle istruzioni fornite dal datore di lavoro. Il lavoratore è tenuto, altresì, alla riservatezza sui
dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.
2. Il datore di lavoro adotta tutte le misure tecnico -organizzative adeguate a garantire la protezione dei
dati personali dei lavoratori in modalità agile e dei dati trattati da questi ultimi.
3. Resta ferma la normativa vigente sul trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento
UE n. 679/2016 (GDPR).
4. Il datore di lavoro informa il lavoratore agile in merito ai trattamenti dei dati personali che lo
riguardano, anche nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 Stat. Lav. e s.m.i. Il datore di lavoro fornisce
al lavoratore agile le istruzioni e l’indicazione delle misure di sicurezza che lo stesso deve osservare per
garantire la protezione, segretezza e riservatezza delle informazioni che egli tratta per fini professionali.
Spetta al datore di lavoro/titolare del trattamento l’aggiornamento del registro del trattamento dei dati
connessi alle attività svolte anche in modalità di lavoro agile. Al fine di verificare che gli stru menti
utilizzati per il lavoro in modalità agile siano conformi ai principi di privacy by design e by default, è
sempre raccomandata l’esecuzione di valutazione d’impatto (DPIA) dei trattamenti.
5. Il datore di lavoro promuove l’adozione di policy aziendali basate sul concetto di security by design,
che prevedono la gestione dei data breach e l’implementazione di misure di sicurezza adeguate che
comprendono, a titolo meramente esemplificativo, se del caso la crittografia, l’adozione di sistemi di
autenticazione e VPN, la definizione di piani di backup e protezione malware. Il datore di lavoro
favorisce iniziative di formazione e sensibilizzazione dei lavoratori sia sull’utilizzo, custodia e
protezione degli strumenti impiegati per rendere la prestazione, sia sulle cautele comportamentali da
adottare nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, compresa la gestione dei data
breach.
6. Le Parti sociali convengono sulla necessità di adottare un codice deontologico e di buona condotta
per il trattamento di dati personali dei lavoratori in modalità agile da sottoporre al previsto giudizio di
conformità da parte dell’Autorità Garanteper la Protezione dei dati personali.
209
7
Art. 13
Formazione e informazione
1. Per garantire a tutti i fruitori del lavoro agile, pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro
e nell’arricchimento del proprio bagaglio professionale, nonché al fine di diffondere una cultura
aziendale orientata alla responsabilizzazione e partecipazione dei lavoratori, le Parti sociali ritengono
necessario prevedere percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche,
organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in
dotazione. I percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello, al fine
di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in modalità agile.
2. Le Parti sociali ritengono, altresì, che, a fronte della rapida evoluzione dei sistemi e degli strumenti
tecnologici, l’aggiornamento professionale sia fondamentale per i lavoratori posti in modalità agile e
pertanto convengono che, al fine di garantire un’adeguata risposta ai loro fabbisogni formativi, essi
devono continuare a essere inseriti anche nei percorsi professionali e di sviluppo professionale rivolti
alla generalità dei dipendenti, come previsto dall’art. 20, comma 2, l . n. 81/2017. Va dunque favorita,
anche con eventuali incentivi, la formazione continua. Difatti, l’aggiornamento professionale è tanto più
necessario per i lavoratori in modalità agile, considerando la rapida evoluzione dei sistemi e degli
strumenti tecnologici.
3. La formazione può costituire per i lavoratori in modalità agile un momento di interazione e di scambio
in presenza, anche per prevenire situazioni di isolamento.
4. Le Parti sociali ritengono necessario gestire lo sviluppo digitale attraverso un utilizzo appropriato
della tecnologia, evitando qualsiasi forma di invasione nella vita privata, nel pieno rispetto della persona.
Pertanto, è necessario promuovere corsi di formazione per tutto il personale per un uso responsabile
delle apparecchiature tecnologiche, evitando abusi dei canali digitali.
5. Resta fermo e impregiudicato il diritto alla formazione c.d. obbligatoria in materia di tutela della salute
dei lavoratori e di protezione dei dati, da erogarsi nelle modalità più coerenti con lo svolgimento del
lavoro agile.
6. Il datore di lavoro deve fornire, per iscritto, al lavoratore in m odalità agile tutte le informazioni
adeguate sui controlli che possono essere effettuati sul trattamento dei dati personali, come previsto dalla
normativa vigente.
Art. 14
Osservatorio bilaterale di monitoraggio
1. Le Parti sociali convengono sulla necessità di istituire un Osservatorio nazionale bilaterale in materia
di lavoro agile con l’obiettivo di monitorare:
- i risultati raggiunti su base nazionale attraverso il lavoro agile, anche al fine di favorire lo
scambio di informazioni e la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei
luoghi di lavoro, oltre a garantire un equilibrato ricorso tra i generi a tale modalità di svolgimento
della prestazione;
- lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del
lavoro agile;
- l’andamento delle linee di indirizzo contenute nel presente Protocollo e di valutarne possibili
sviluppi e implementazioni con riferimento sia a eventuali novità normative, sia alla crescente
evoluzione tecnologica e digitale in materia.
2. Tale Osservatorio è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali o da un suo delegato
e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle Parti firmatarie del
presente Protocollo.
210
8
Art. 15
Incentivo alla contrattazione collettiva
1. Le Parti sociali concordano sulla necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche
tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo
collettivo di secondo livello, in attuazione del presente Protocollo e dell ’eventuale contratto di livello
nazionale, stipulati ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015,che ne prevedano un utilizzo equilibrato tra
lavoratrici e lavoratori e favorendo un’ottica disostenibilità ambientale e sociale.
2. Le Parti Sociali concordano altresì sulla necessità di incentivare l’utilizzo del lavoro agile e, pertanto,
chiedono urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative
all’invio dell’accordo individuale che seguano le st esse modalità del regime semplificato attualmente
vigente.
Art. 16
Disposizioni finali
1. Le Parti firmatarie del presente Protocollo si impegnano a favorire il rispetto delle linee di indirizzo
qui concordate anche da parte delle rispettive organizzazioni di categoria ad esse aderenti e le rispettive
articolazioni a livello territoriale e/o aziendale.
2. Restano in ogni caso fermi gli accordi sindacali nazionali, territorial i e aziendali vigenti alla data di
sottoscrizione del presente Protocollo.
* * *
211
ALLEGATO V
QUADRO SINOTTICO ORARIO DI LAVORO
iƐĐiƉlina >aƉiĚei edž artiĐŽlŽ ϭϰ
Orario di lavoro A. Norma generale
1. La durata dell'orario normale di lavoro contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
2. Ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 66/2003 e dell'art. 4 comma 2 del D.lgs. n.
234/07 la durata media dell'orario di lavoro effettivamente prestato viene calcolata con
riferimento ad un periodo di 4 mesi e di 6 mesi per quanto concerne i lavoratori mobili (autisti
adibiti a trasporti esterni) per i quali si applica il D.lgs. n. 234/07.
3. Qualora a livello aziendale e/o territoriale si manifestassero esigenze tecniche, organizzative e
produttive legate anche a problemi stagionali, previo accordo tra Direzione Aziendale e RSU o
OO. SS. Territoriali in caso di mancanza di RSU, il periodo di cui al punto precedente potrà essere
modificato in riferimento a quanto previsto all'art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 66/2003.
iƐĐiƉlina >aterinji edž artiĐŽlŽ ϭϲ
Orario di lavoro
1. La durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferma restando
la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al punto 10) della presente
normativa.
L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni previo accordo tra la
Direzione aziendale e la R.S.U.
In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti
l'azienda e la R.S.U., potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro
settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo.
Resta ferma la normativa particolare prevista in calce al presente articolo per l'industria dei
laterizi.
2. Il lavoro straordinario decorre dai limiti di cui al punto 2).
IV
ALLEGATO IV
212
ALLEGATO V
QUADRO SINOTTICO ORARIO DI LAVORO
3. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in
ragioni obiettive, indifferibili od occasionali.
4. Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od occasionali, il ricorso al lavoro
straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la R.S.U.
5. Entro i limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun lavoratore può rifiutarsi di
effettuare il lavoro straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale.
6. È ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell'orario contrattuale individuale
di lavoro - dietro corresponsione di una maggiorazione del 27% computata su paga base e
contingenza - fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come
la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
7. Su richiesta della R.S.U. l'azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul
lavoro straordinario effettuato ai sensi dei punti 5), 6) e 11) del presente articolo.
8. Ai soli effetti della determinazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, le ore non
lavorate per ricorrenze festive, nazionali e infrasettimanali - fatta eccezione per quelle coincidenti
con il giorno di riposo - per assenze dovute a malattia,infortunio, gravidanza e puerperio, congedo
matrimoniale, nonché le ore non lavorate per ferie, permessi retribuiti e riduzioni di orario
previste al successivo punto 13), saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario
contrattuale.
9. Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carico e scarico e pulizia, è data
facoltà all'azienda di superare l'orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche
mediante prestazioni lavorative nella giornata di sabato.
10. Regimi diversi dell'orario di lavoro settimanale di cui al punto 1) potranno essere realizzati al
fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive (quali, ad esempio, commesse per le quali
è richiesto un termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di
punta).
Con riferimento a quanto sopra, le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime
di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a
regime normale dell'orario settimanale di lavoro entro i limiti dell'orario di legge nei periodi di
213
ALLEGATO V
QUADRO SINOTTICO ORARIO DI LAVORO
maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell'arco temporale annuo, equivalenti
prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale nei periodi di minore intensità
produttiva.
L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo
normale, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45
ore settimanali effettivamente prestate.
In tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione
del 10% del minimo tabellare e indennità di contingenza.
Nei suddetti casi, la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, che dovrà avvenire
entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta di apertura del confronto, prospetterà alle R.S.U., o in loro
mancanza alle OO.SS. territoriali, le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un regime di
orario articolato su un arco plurisettimanale. Nel corso di tale incontro si valuteranno le
implicazioni organizzative e si definiranno le modalità di attuazione dei suddetti orari e dei relativi
recuperi.
Nel caso in cui le Parti non addivenissero ad un accordo, potrà essere attivato un Tavolo di
confronto a livello nazionale.
iƐĐiƉlina ĐementŽ edž artiĐŽlŽ ϯϮ
Orario di lavoro
Orario di lavoro settimanale - Flessibilità
1. La durata dell'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali.
L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo, di norma,
cadente il sabato con possibilità per l'Azienda di far usufruire la seconda giornata, non lavorata,
o nel giorno precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente
con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate con la R.S.U.
Per i lavoratori turnisti su tre turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale si intendono
mediamente realizzate nell'arco di 8 settimane.
214
ALLEGATO V
QUADRO SINOTTICO ORARIO DI LAVORO
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del D.lgs. n. 66/2003 la durata media
dell'orario di lavoro, ai fini del D.lgs. citato, viene calcolata con riferimento ad un periodo di
quattro mesi. In caso di particolari esigenze organizzative, la Direzione aziendale e la RSU
potranno elevare tale periodo.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in
ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.
Al di là dei limiti previsti dal precedente comma, l'eventuale ricorso ai casi di lavoro
straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la R.S.U.
Entro i limiti consentiti dalla legge e dalle norme di cui sopra, il lavoratore non può rifiutarsi di
compiere lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di
impedimento.
Non è riconosciuto, né compensato, il lavoro straordinario, festivo e notturno, eseguito senza la
preventiva disposizione dell'Azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno i minori.
L'Azienda fornirà mensilmente alla R.S.U. il numero globale delle ore straordinarie effettuate dai
lavoratori, indicandone le motivazioni.
L'inizio e la fine del lavoro sono regolati dalle disposizioni aziendali. La tolleranza sull'entrata
sarà di 5 minuti con un massimo di 15 minuti settimanali.
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i
dipendenti interessati l'orario di lavoro con l'indicazione dell'inizio e del termine di esso, nonché
dell'orario e della durata degli eventuali intervalli di riposo.
Chiarimenti a verbale
1) Ai soli effetti della corresponsione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, le ore non
lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, per assenze dovute a malattia,
infortunio, gravidanza e puerperio - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo
per riduzione di orario -, e quelle non lavorate per ferie e permessi retribuiti saranno computate
ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
2) Le parti si danno reciprocamente atto che la previsione di cui al 4° comma del presente punto
1), non comporta variazione alcuna né del trattamento concernente le maggiorazioni per il
215
ALLEGATO V
QUADRO SINOTTICO ORARIO DI LAVORO
lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo
pagamento.
3) Le parti si danno altresì atto che eventuali prestazioni straordinarie, o per i discontinui
eccedenti le 48 ore settimanali, potranno essere soddisfatte, con il consenso del lavoratore,
mediante l'attribuzione di correlati riposi compensativi da godere nell'anno di riferimento
ovvero da accantonare nella banca ore individuale ferma restando la corresponsione della
maggiorazione.
4) Le parti, con le norme di cui sopra, non hanno inteso modificare condizioni di miglior favore di
fatto esistenti.
2. Le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e
contrattuali che regolano il lavoro straordinario e si impegnano ad adoperarsi attivamente
tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti
con l'osservanza delle norme suddette.
A fronte di particolari esigenze programmatiche, in relazione alla necessità di una più economica
utilizzazione degli impianti e dell'energia, l'Azienda potrà disporre prestazioni in più turni
giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica.
Le modalità di attuazione verranno esaminate con la R.S.U.
Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle macchine che,
eccezionalmente, in base ad oggettive necessità tecnico-produttive devono effettuarsi oltre
l'orario normale di lavoro, è data facoltà all'Azienda di superare l'orario contrattuale
settimanale, nel rispetto delle norme di legge. Per tali lavori l'Azienda farà periodiche
comunicazioni alla R.S.U.
In presenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che richiedono, per l'intera Azienda
o per parti di essa, articolazioni dell'orario di lavoro settimanale diverse da quella contrattuale,
le relative modalità attuative saranno concordate con la RSU. La procedura dovrà esaurirsi entro
20 giorni dalla comunicazione del nuovo regime di orario, anche con l'eventuale intervento delle
strutture sindacali territoriali. L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di
tempo indicato.
216
ALLEGATO V
QUADRO SINOTTICO ORARIO DI LAVORO
Resta convenuto che le prestazioni attuate oltre l'orario normale settimanale non costituiscono
prestazioni straordinarie. Esse sono soddisfatte con compensazioni nell'ambito del programma
di lavoro definito e con la corresponsione della maggiorazione del 10%.
217
ALLEGATO V
Retribuzione - Nuovi minimi retributivi
Minimi tabellari allegati al Verbale di accordo del 25.1.2024
Lapidei
Liv. Par. Minimo al
31.12.2023
1.1.2024 1.1.2025 Aumenti a
regime
Minimi
all’1.1.2025
Euro
8 100 1.540,78 63,31 27,13 90,44 1.631,22
7 118 1.717,02 74,70 32,02 106,72 1.823,74
6 128 1.819,99 81,03 34,73 115,76 1.935,75
5 136 1.902,18 86,10 36,90 123,00 2.025,18
4 146 1.974,54 92,43 39,61 132,04 2.106,58
3 154 2.073,45 97,49 41,78 139,28 2.212,73
2 189 2.426,94 119,65 51,28 170,93 2.597,87
1 210 2.615,87 132,95 56,98 189,92 2.805,79
Modifiche ed integrazioni apportate dall’accordo 12 gennaio 2021
Retribuzione - Nuovi minimi retributivi
Lapidei (Piccola Industria) dall’1.4.2019 al 31.8.2020
Livelli Minimo Conting. Altri elem. Superminimi Totale
1 2.459,62 10,33 2.469,95
2 2.285,29 10,33 2.295,62
3 1.956,11 10,33 1.966,44
4 1.862,76 10,33 1.873,09
5 1.797,35 10,33 1.807,68
6 1.720,73 10,33 1.731,06
7 1.624,70 10,33 1.635,03
8 1.453,21 10,33 7,75 1.471,29
218
Lapidei (Piccola Industra) dall’1.9.2020
Livelli Minimo Conting. Altri elem. Superminimi Totale
1 2.502,86 10,33 2.513,19
2 2.324,20 10,33 2.334,53
3 1.987,82 10,33 1.998,15
4 1.892,82 10,33 1.903,15
5 1.825,35 10,33 1.835,68
6 1.747,08 10,33 1.757,41
7 1.648,99 10,33 1.659,32
8 1.473,80 10,33 7,75 1.491,88
Lapidei (Piccola Industria) dall’1.2.2021
Livelli Minimo Conting. Altri elem. Superminimi Totale
1 2.533,74 10,33 2.544,07
2 2.351,99 10,33 2.362,32
3 2.010,47 10,33 2.020,80
4 1.914,29 10,33 1.924,62
5 1.845,35 10,33 1.855,68
6 1.765,90 10,33 1.776,23
7 1.666,34 10,33 1.676,67
8 1.488,51 10,33 7,75 1.506,59
Lapidei (Piccola Industria) dall’1.1.2022
Livelli Minimo Conting. Altri elem. Superminimi Totale
1 2.605,54 10,33 2.615,87
2 2.416,61 10,33 2.426,94
3 2.063,12 10,33 2.073,45
4 1.964,21 10,33 1.974,54
5 1.891,85 10,33 1.902,18
6 1.809,66 10,33 1.819,99
7 1.706,69 10,33 1.717,02
8 1.522,70 10,33 7,75 1.540,78
219
Aumenti Retributivi Lapidei
Liv. Par. 1.9.2020 1.2.2021 1.1.2022 Totale
1 210 43,24 30,88 71,80 145,92
2 189 38,91 27,79 64,62 131,33
3 154 31,71 22,65 52,65 107,01
4 146 30,06 21,47 49,92 101,45
5 136 28,00 20,00 46,50 94,50
6 128 26,35 18,82 43,76 88,94
7 118 24,29 17,35 40,35 81,99
8 100 20,59 14,71 34,19 69,49
220
Modifiche ed integrazioni apportate dall’accordo 10 novembre 2020
Retribuzione - Nuovi minimi retributivi
Aumenti Retributivi - Parte Comune
I minimi tabellari mensili vigenti vengono incrementati nelle seguenti mi-
sure e decorrenze
Con la retribuzione del mese di novembre 2020 dovranno essere corrisposti
gli arretrati retributivi, senza alcun ricalcolo sugli istituti contrattuali e/o di
legge già liquidati.
Par. Medio
Lapidei 94,50
Cemento 88,90
Laterizi 72,50
Decorrenze e ratei
Lapidei
Liv. Par. 1.9.2020 1.2.2021 1.1.2022 Totale
Euro
1 210 43,24 30,88 71,80 145,92
2 189 38,91 27,79 64,62 131,33
3 154 31,71 22,65 52,65 107,01
4 146 30,06 21,47 49,92 101,45
5 136 28,00 20,00 46,50 94,50
6 128 26,35 18,82 43,76 88,94
7 118 24,29 17,35 40,35 81,99
8 100 20,59 14,71 34,19 69,49
Salvo errori o omissioni.
221
Laterizi
Liv. Par. 1.9.2020 1.2.2021 1.1.2022 Totale
Euro
1 220 32,35 40,44 44,49 117,28
2 185 27,21 34,01 37,41 98,62
3 151 22,21 27,76 30,53 80,50
4 143 21,03 26,29 28,92 76,23
5 136 20,00 25,00 27,50 72,50
6 126 18,53 23,16 25,48 67,17
7 117 17,21 21,51 23,66 62,37
8 100 14,71 18,38 53,31
Salvo errori o omissioni.
Cemento
Area profes. Livelli Parame -
tri
1.9.2020 1.2.2021 1.1.2022 Totale
euro
Area direttiva 3 210 45,00 30,00 58,35 133,35
2 188 40,29 26,86 52,24 119,38
1 172 36,86 24,57 47,79 109,22
Area concet-
tuale
3 163 34,93 23,29 45,29 103,51
2 157 33,64 22,43 43,62 99,70
1 149 31,93 21,29 41,40 94,62
Area
specialistica
3 140 30,00 20,00 38,90 88,90
2 134 28,71 19,14 37,23 85,09
1 129 27,64 18,43 35,84 81,92
Area qualifi-
cata
2 121 25,93 17,29 33,62 76,84
1 116 24,86 16,57 32,23 73,66
Area esecu-
tiva
1 100 21,43 14,29 27,79 63,50
Salvo errori o omissioni.
222
Modifiche ed integrazioni apportate dall’accordo economico
27 febbraio 2019
Retribuzione - Nuovi minimi retributivi Una tantum
Art. 22 - Aumenti retributivi
Premesso che le Parti convengono all’estensione della vigenza del presente
C.C.N.L. fino al 30.6.2019, i minimi tabellari mensili vigenti vengono in-
crementati nelle seguenti misure e decorrenze:
Livelli Par. 1.9.2018
Euro/Mese
1.12.2018
Euro/Mese
1.4.2019
Euro/Mese
Totale
1 210 77,21 38,60 35,51 151,32
2 189 69,49 34,74 31,96 136,19
3 154 56,62 28,31 26,04 110,97
4 146 53,68 26,84 (*) 24,69 105,21
5 136 50,00 25,00 23,00 98,00
6 128 47,06 23,53 21,65 92,24
7 118 43,38 21,69 19,96 85,03
8 100 36,76 18,38 16,91 72,05
Salvo errori o omissioni.
Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo di rinnovo
contrattuale, sarà corrisposta con la retribuzione del mese di marzo 2019 una
quota una tantum pari ad euro 200, suddivisibile in quote mensili in relazio-
ne alla durata del rapporto di lavoro nel periodo dall’1.9.2018 al 31.3.2019.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti
come mese intero.
Non concorrono all’erogazione dell’una tantum i periodi di aspettativa non
retribuita utilizzati nel periodo dall’1.9.2018 al 27.2.2019.
Le Parti nell’intento di favorire una razionalizzazione e semplificazione de-
gli accordi contrattuali nei comparti affini a quello edile, condividono l’esi-
223
genza di attivarsi per una unificazione dei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro dei settori Lapideo/Estrattivo (Cod. 096), Manufatti in Cemento e
Laterizi (Cod. 98), Cemento/Calce/Gesso (Cod. 189).
A tal fine si impegnano ad avviare già da oggi un percorso che porti all’ar -
monizzazione dei contenuti dei rispettivi testi che consenta, nella prossima
tornata di rinnovi, la definizione di un unico C.C.N.L. per il settore “mate -
riali da costruzione”.
Le Parti stipulanti considerano la riforma del modello contrattuale delle
PMI di importanza strategica per le future relazioni sindacali e si impegna-
no ad un confronto costante e proficuo per individuare strategie e soluzioni
coerenti con le opportunità di sviluppo, le esigenze occupazionali del settore
e adeguate dinamiche ai mutamenti del mercato.
224
Modifiche ed integrazioni apportate dall’accordo economico
25 settembre 2018
Nuovi minimi retributivi
Art. 22 - Aumenti retributivi
Premesso che le Parti convengono all’estensione della vigenza del presente
C.C.N.L. fino al 30.6.2019, i minimi tabellari mensili vigenti vengono in-
crementati nelle seguenti misure e decorrenze:
Livelli Parametri 1.9.2018
euro/mese
1.12.2018
euro/mese
1.4.2019
euro/mese
Totale
1 200 73,47 36,73 33,80 144,00
2 184 67,59 33,80 31,09 132,48
3 150 55,10 27,55 25,35 108,00
4 144 52,90 26,45 24,33 103,68
5 136 50,00 25,00 23,00 98,00
6 128 47,02 23,51 21,63 92,16
7 118 43,35 21,67 19,94 84,96
8 100 37,00 18,37 16,90 72,00
Salvo errori o omissioni.
Le Parti nell’intento di favorire una razionalizzazione e semplificazione de-
gli accordi contrattuali nei comparti affini a quello edile, condividono l’esi-
genza di attivarsi per una unificazione dei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro dei settori Lapideo/Estrattivo (cod. 096), Manufatti in Cemento e
Laterizi (cod. 98), Cemento/Calce/Gesso (cod. 189).
A tal fine si impegnano ad avviare già da oggi un percorso che porti all’ar -
monizzazione dei contenuti dei rispettivi testi che consenta, nella prossima
tornata di rinnovi, la definizione di un unico C.C.N.L. per il settore “mate -
riali da costruzione”.
Le Parti stipulanti considerano la riforma del modello contrattuale delle
P.M.I. di importanza strategica per le future relazioni sindacali e si impegna-
no ad un confronto costante e proficuo per individuare strategie e soluzioni
225
coerenti con le opportunità di sviluppo, le esigenze occupazionali del settore
e adeguate dinamiche ai mutamenti del mercato.
Le Parti quindi concordano di avviare un percorso contrattuale, già a partire
dal presente C.C.N.L. Lapidei, impostando da subito la direzione del pro -
cesso di armonizzazione dei comparti, utilizzando le risorse corrispondenti
alla carenza contrattuale per la diffusione e l’estensione, a carattere speri-
mentale e con valenza collettiva, della previdenza complementare gestita dal
Fondapi, con un versamento al Fondo che sarà concordato in fase di stesura
definitiva del presente contratto e che dovrà essere compatibile con i costi di
gestione del Fondo e con i risultati tangibili per gli addetti del settore.
226
Modifiche ed integrazioni apportate dall’accordo economico
5 ottobre 2010
Retribuzione - Nuovi minimi retributivi
Art. 22 - Minimi contrattuali
Gli importi e le tranches di aumento retributivo fissato alla data dell’1.10.2010,
1.5.2011, 1.3.2012 e 1.1.2013 sono riportate nelle tabelle allegate
Livelli Parametri 1.10.2010
Euro/
mese
1.5.2011
Euro/
mese
1.3.2012
Euro/
mese
1.1.2013
Euro/
mese
Totale
aumenti
Euro/
mese
1 210 61,76 52,50 52,50 18,53 185,29
2 189 55,59 47,25 47,25 16,68 166,77
3 154 45,29 38,50 38,50 13,59 135,88
4 146 42,94 36,50 36,50 12,88 128,82
5 136 40,00 34,00 34,00 12,00 120,00
6 128 37,65 32,00 32,00 11,29 112,94
7 118 34,71 29,50 29,50 10,41 104,12
8 100 29,41 25,00 25,00 8,82 88,23
227
Modifiche ed integrazioni apportate dall’accordo di rinnovo
21 maggio 2008
Retribuzione - Nuovi minimi retributivi
Tabella A - Aumenti retributivi
Gli importi e le tranches di aumento retributivo fissato alla data dell’1.5.2008
e dell’1.6.2009 sono riportati nelle tabelle seguenti:
Tabella A - Aumenti retributivi
Livelli Dall’1.5.2008
Euro/mese
1.6.2009
Euro/mese
Totale aumenti
Euro/mese
1 77,94 73,53 151,47
2 73,67 69,48 143,15
3 60,03 56,61 116,64
4 56,91 53,67 110,58
5 53,00 50,00 103,00
6 49,88 47,06 96,94
7 45,99 43,38 89,37
8 38,98 36,76 75,74
Tabella B - Nuovi minimi contrattuali
Gli importi e le tranches di aumento retributivo fissato alla data dell’1.5.2008
e dell’1.6.2009 sono riportati nelle tabelle seguenti:
Tabella B - Nuovi minimi contrattuali
Livelli Dall’1.5.2008 Euro/mese 1.6.2009 Euro/mese
1 1.317,30 1.390,83
2 1.203,94 1.273,42
3 983,92 1.040,53
4 917,01 970,68
5 880,96 930,96
6 829,36 876,42
7 764,55 807,93
228
8 (*) 648,20 684,96
(*) Per gli appartenenti al livello 8° dovranno essere corrisposti euro 7,75
mensili lordi da valere a tutti gli effetti contrattuali conte paga base, a tito-
lo di superminimo collettivo di categoria.
Tabella C - Nuovi minimi contrattuali (comprensivi dell’Indennità di
contingenza di cui all’art. 24)
Gli importi e le tranches di aumento retributivo fissato alla data dell’1.5.2008
e dell’1.6.2009 sono riportati nelle tabelle seguenti:
Livelli Par. Contin-
genza
Minimi
all’
1.10.2007
All’
1.10.2007
Minimi
+ contin-
genza
Dall’
1.5.2008
Nuovi mini-
mi +
contingenza
1.6.2009
Nuovi mi-
nimi
+ contin-
genza
1-1S 210 531,45 1.239,36 1.770,81 1.848,75 1.922,28
2 189 528,25 1.130,27 1.658,52 1.732,19 1.801,67
3 154 521,53 923,89 1.445,42 1.505.45 1.562,06
4 146 518,48 860,10 1.378,58 1.435,49 1.489,16
5 136 518,39 827,96 1.346,35 1.399,35 1.449,35
6 128 516,77 779,48 1.296,25 1.346,13 1.393,19
7 118 514,82 718,56 1.233,38 1.279.37 1.322,75
8 (*) 100 512,39 609,22 1.121,61 1.160,59 1.197,35
(*) Per gli appartenenti al livello 8 dovranno essere corrisposti euro 7,75
mensili lordi da valere a tutti gli effetti contrattuali conte paga base, a
titolo di superminimo collettivo di categoria.
229
Modifiche ed integrazioni apportate dall’accordo economico 12 maggio
2006
Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari - Errata del 26 maggio
2006
Gli importi e le tranches di aumento retributivo fissato alla data dell’1.5.2006,
1.1.2007 e 1.10.2007 sono riportate nelle tabelle allegate
Livelli 1.5.2006
Euro/mese
1.1.2007
Euro/mese
1.10.2007
Euro/mese
Totali aumenti Euro/
mese
1 41,48 36,00 41,48 118,96
2 38,16 33,12 38,16 109,44
3 31,11 27,00 31,11 89,22
4 29,75 25,50 29,75 85,00
5 28,00 24,00 28,00 80,00
6 26,33 22,86 26,33 75,52
7 24,27 21,06 24,27 69,60
8 20,74 17,77 20,74 59,25
Tabella B) - Nuovi minimi contrattuali
Livelli 1.5.2006
Euro/mese
1.1.2007
Euro/mese
1.10.2007
Euro/mese
1 1.161,88 1.197,88 1.239,36
2 1.058,99 1.092,11 1.130,27
3 865,78 892,78 923,89
4 804,85 830,35 860,10
5 775,96 799,96 827,96
6 730,29 753,15 779,48
7 673,23 694,29 718,56
8 (*) 570,71 588,48 609,22
230
Tabella C) - Nuovi minimi contrattuali comprensivi dell’indennità di con -
tingenza
Livelli Contin-
genza
Minimi
contrat-
tuali al
30.4.2006
Dall’1.5.2006
Nuovi minimi
+ continenza
Dall’1.1.2007
Nuovi minimi
+ contingenza
Dall’1.10.2007
Nuovi minimi
+ contingenza
1 531,45 1.120,40 1.693,33 1.729,33 1.770,81
2 528,25 1.020,83 1.587,27 1.620,36 1.658,52
3 521,53 834,67 1.387,31 1.414,31 1.445,42
4 518,48 775,10 1.323,33 1.348,83 1.378,58
5 518,39 747,96 1.294,35 1.318,35 1.346,35
6 516,77 703,96 1.247,06 1.269,92 1.296,25
7 514,82 648,96 1.188,05 1.209,11 1.233,38
8 (*) 512,39 549,97 1.083,10 1.100,87 1.121,61
(*) Per gli appartenenti al livello 8° dovranno essere corrisposti euro 7,75
mensili lordi da valere a tutti gli effetti contrattuali conto paga base, a titolo
di superminimo collettivo di categoria.
Nota a verbale
Le parti, in relazione agli aumenti contrattuali sopra riportati, convengono
di costituire una commissione paritetica per la riforma del sistema dell’in -
quadramento e della scala parametrale armonizzandola con gli attuali mini-
mi contrattuali, entro la scadenza del vigente C.C.N.L.
Il 26 maggio 2006 in Roma le parti in riferimento alla tabella retributiva,
inserita nel verbale di rinnovo della parte economica (II Biennio) C.C.N.L.
Lapideo/Estrattivo, sottoscritto lo scorso 12 maggio, hanno rettificato gli
importi relativi agli aumenti e ai nuovi minimi corrispondenti ai livelli
5°/6°/7°.
231
Modifiche ed integrazioni apportate dall’accordo economico
25 gennaio 2024
Una tantum
Minimi retributivi e una tantum
A sostegno del potere d’acquisto ai lavoratori in forza alle date di erogazio-
ne sotto specificate verrà corrisposta una somma una tantum uguale per tutti
i livelli, omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed esclusa
dalla base di calcolo del T.F.R., del valore di euro 600,00 lordi.
La suddetta somma una tantum verrà erogata in tre tranches con le seguenti
decorrenze:
- febbraio 2024 euro 300 lordi;
- aprile 2024 euro 150 lordi;
- settembre 2024 euro 150 lordi.
Per i lavoratori assunti dall’1.5. al 31.12.2023, gli importi saranno ripara -
metrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino
al giorno 15 del mese rateo dovuta al 100%, assunti dal giorno 16 rateo non
dovuto).
Gli importi saranno inoltre riproporzionati, per i lavoratori part-time, sulla
base dell’orario effettivo.
Le Parti convengono che la somma una tantum definita è di competenza
dell’anno di erogazione, in quanto il periodo di copertura definito è stato as-
sunto ai soli fini della determinazione dell’importo da corrispondere ad ogni
singolo lavoratore avente diritto. L’una tantum rimane assorbibile esclusi-
vamente dagli importi erogati a titolo di acconto futuri aumenti contrattuali
o denominati in modo equivalente già riconosciuti.
A valere sul prossimo rinnovo del presente C.C.N.L., con scadenza al
30.6.2025, Confapi
- Aniem e Fillea - Cgil, Filca - Cisl e Feneal - Uil, affronteranno, nella de-
finizione della parte economica (minimi retributivi), l’introduzione di una
clausola di recupero inflativo.
232
Modifiche ed integrazioni apportate dall’accordo di rinnovo
21 maggio 2008
Una tantum
Art. 23 - Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data del 1° maggio 2008 è corrisposto un importo
forfetario di euro
150,00 lordi, suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rap -
porto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2008 - 30 aprile 2008. La frazione
di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese
intero.
L’importo dell’Una Tantum è stato quantificato considerando in esso anche
i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o
contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2120 c.c.,
l’Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione del mese di luglio
2008, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all’atto della
liquidazione delle competenze.
Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per
malattia, infortunio e congedo matrimoniale con pagamento di indennità a
carico dell’Istituto competente e di integrazione a carico delle Aziende, in -
tervenute nel periodo 1° gennaio 2008 - 30 aprile 2008 saranno considerate
utili ai fini dell’importo di cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio 2008 - 30 aprile 2008 abbiano
fruito di trattamenti di CIG, di riduzione di orario di lavoro per contratti
di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo
dell’Una Tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
233
Modifiche ed integrazioni apportate dall’accordo economico
12 maggio 2006
Una Tantum
Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo di rinnovo sarà
corrisposto con retribuzione del mese di maggio 2006 un importo forfetario
(una tantum) di euro 110,00 lordi, suddivisibili in quote mensili in relazione
alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2006 - 30 aprile
2006, la frazione di mese superiore a quindici giorni sarà considerata, a tutti
gli effetti, come mese intero.
L’importo dell’una tantum e stato quantificato considerando in esso anche
i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o
contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2120 cod. civ.
l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
234
CAPITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO
Articolo 24, Tabella
Indennità di contingenza
L’indennità di contingenza, già conglobata nei minimi previsti alla tabella
C) dell’art. 22, rimane congelata nelle seguenti misure:
Livelli Contingenza Protocollo d’intesa
Governo/OO.SS:
31.7.1992
Accordo intercon-
federale 25.1.1975
1° - 1° Super 531,45 10,33 2,07
2° 528,25 10,33 11,62
3° 521,53 10,33 8,52
4° 518,48 10,33 8,52
5° 518,39 10,33 5,73
6° 516,77 10,33 3,10
7° 514,82 10,33
8° 512,39 10,33
235
ALLEGATO VI
Quadro sinottico previdenza complementare
EX ART.37
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Le parti, con accordo
sottoscritto in data 17 aprile
2007 (Allegato A), hanno
individuato in FONDAPI il
Fondo di previdenza
complementare per i lavoratori
dipendenti delle imprese che
applicano il presente C.C.N.L..
Contribuzione a carico
dell'azienda
A favore dei lavoratori iscritti al
FONDAPI le aziende
contribuiranno con un'aliquota
ragguagliata al valore del
minimo tabellare, contingenza,
E.D.R., del:
- 1,30% a decorrere
dall’1.5.2008;
- 1,40% a decorrere
dall’1.1.2011.
L'aliquota del contributo al
FONDAPI sarà esclusivamente
incrementata a carico delle
aziende dello 0,50 suddiviso:
- a partire dall’1 gennaio 2015
la contriæuzione viene fissata
nella misura dell'1,70%
(incremento 0,30%)
- a partire dall’1 gennaio 2016
la contriæuzione viene fissata
nella misura dell'1,90%
(incremento 0,20%).
Contribuzione a carico del
lavoratore
I lavoratori iscritti al Fondo
contribuiranno con un'aliquota
ragguagliata al valore del
minimo tabellare, contingenza,
E.D.R., del:
EX ART. 45
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Le parti, con accordo
sottoscritto in data 17 aprile
2007 (Allegato A), hanno
individuato in FONDAPI il
Fondo di previdenza
complementare per i lavoratori
dipendenti delle imprese che
applicano il presente C.C.N.L..
Contribuzione a carico
dell'azienda
A favore dei lavoratori iscritti al
FONDAPI le aziende
contribuiranno con un'aliquota
ragguagliata al valore del
minimo tabellare, contingenza,
E.D.R., del:
- 1,20% a decorrere
dall’1.5.2004;
- 1,30% a decorrere
dall’1.1.2013.
L'aliquota del contributo al
FONDAPI a carico delle aziende
sarà incrementata dello 0,30
così suddiviso:
- a partire dal 1° aprile 2014 la
contriæuzione viene fissata
nella misura dell'1,40%
(incremento 0,10%);
- a partire dal 1° aprile 2015 la
contriæuzione viene fissata
nella misura dell'1,50%
(incremento 0,10%);
- a partire dal 1° aprile 2016 la
contriæuzione viene fissata
nella misura dell'1,60%
(incremento 0,10%).
A partire dal 1.3.2019 la
contribuzione a carico delle
aziende, con esclusivo
riferimento ai lavoratori iscritti
EX ART.46
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
La contribuzione al FONDAPI è
così ripartita:
A partire dal 1° marzo 2008:
- le aliquote contributive
paritetiche a carico
dell'Azienda e del lavoratore
sono fissate nellД͐Ϡ͑͏҇ della
retribuzione utile per il calcolo
del TFR;
- 100% dell'accantonamento
TFR annualmente maturato
nell'anno per i lavoratori di
prima occupazione successiva
al 28 aprile 1993;
- 40% dell'accantonamento
TFR annualmente maturato
nell'anno per gli altri lavoratori.
A partire dal 1° luglio 2011, le
aliquote contributive
paritetiche a carico
dell'Azienda e del lavoratore
sono fissate in ragione
dell'1,30% della retribuzione
utile per il calcolo del TFR.
A partire dal 1° luglio 2012, le
aliquote contributive
paritetiche a carico
dell'Azienda e del lavoratore
sono fissate in ragione
dell'1,40% della retribuzione
utile per il calcolo del TFR.
A partire dal 1° luglio 2014,
l'aliquota contributiva a carico
dellДzienda ā fissata in ragione
dell'1,50% della retribuzione
utile per il calcolo del TFR.
A partire dal 1° dicembre 2015,
l'aliquota contributiva a carico
dellДzienda ā fissata in ragione
ALLEGATO VI
236
ALLEGATO VI
Quadro sinottico previdenza complementare
- 1,30% a decorrere
dall’1.5.2008;
- 1,40% a decorrere
dall’1.1.2011.
Il lavoratore iscritto al Fondo di
previdenza, potrà elevare
volontariamente la quota a
proprio carico, in misura
superiore ai valori sopra
individuati, entro i termini di
esenzione previsti dai
parametri di Legge.
Quota TFR (2014)
A partire dalla data
dell'1.5.2008 per i lavoratori di
prima occupazione
antecedente alla data del
28.4.1993, la quota del TFR
maturando da versare al Fondo
viene concordata in misura pari
al 40% dello stesso e l'Azienda
opererà un equivalente minor
accantonamento nel fondo
aziendale.
A favore dei lavoratori con
prima occupazione successiva
alla data del 28.4.1993 e privi di
qualsiasi anzianità contributiva
a forme pensionistiche
obbligatorie a tale data, la
quota di TFR da versare al
Fondo sarà pari al 100% e cioè
l'intero importo maturato.
Tale obbligo da parte delle
imprese deve intendersi
valevole solo nei confronti dei
lavoratori iscritti al Fondo.
Per ogni altro aspetto qui non
esplicitamente richiamato si fa
riferimento alle disposizioni di
Legge in materia e/o agli
accordi interconfederali.
Le parti confermano che
l'obbligo dell'azienda al
versamento della contribuzione
prevista dal C.C.N.L. è previsto
esclusivamente a favore dei
lavoratori iscritti al Fondo di
previdenza complementare.
al ċondoϠ viene fissata nella
misura dell'1,70%.
Il lavoratore iscritto al Fondo di
previdenza, potrà elevare
volontariamente la quota a
proprio carico, in misura
superiore ai valori sopra
individuati, entro i termini di
esenzione previsti dai
parametri di Legge.
Quota Tfr (2014)
A partire dalla data
dell’1.5.2004 per i lavoratori di
prima occupazione
antecedente alla data del
28.4.1993, la quota del TFR
maturando da versare al Fondo
viene concordata in misura pari
al 40% dello stesso e l'Azienda
opererà un equivalente minor
accantonamento nel fondo
aziendale.
A favore dei lavoratori con
prima occupazione successiva
alla data del 28.4.1993 e privi di
qualsiasi anzianità contributiva
a forme pensionistiche
obbligatorie a tale data, la
quota di TFR da versare al
Fondo sarà pari al 100% e cioè
l'intero importo maturato.
Tale obbligo da parte delle
imprese deve intendersi
valevole solo nei confronti dei
lavoratori iscritti al Fondo. Per
ogni altro aspetto qui non
esplicitamente richiamato si fa
riferimento alle disposizioni di
Legge in materia e/o agli
accordi interconfederali.
Le parti confermano che
l'obbligo dell'azienda al
versamento della contribuzione
prevista dal C.C.N.L. è previsto
esclusivamente a favore del
lavoratori iscritti al Fondo di
previdenza complementare.
dell'1,70% della retribuzione
utile per il calcolo del TFR.
Resta inteso che l'aliquota
contributiva a carico del
lavoratoreϠ riıane fissata
all'1,40% della retribuzione
utile per il calcolo del TFR.
A partire dal 1° marzo 2008, la
quota di iscrizione, pari a euro
12,91 e dovuta "una tantum"
dai lavoratori che si iscrivono al
Fondo è posta a carico
dell'Azienda di riferimento.
Le contribuzioni volontarie
versate dai lavoratori
continueranno ad essere
calcolate sulla retribuzione
commisurata al valore del
minimo tabellare, ex indennità
di contingenza, EDR e indennità
di funzione quadri di spettanza
di ciascun lavoratore, fermo
restando che la materia, di
competenza del C.d.A. del
Fondo, sarà portata all'esame
del predetto Consiglio.
l fine di ċavorire la
partecipazione del
rappresentanti dei lavoratori, ai
lavoratori membri
dell'Assemblea del Fondo, le
Aziende assicureranno un
permesso retribuito individuale
di 8 ore per la partecipazione
all'Assemblea stessa nonché, a
titolo di rimborso spese, il
corrispettivo del biglietto di
viaggio andata e ritorno in
seconda classe in treno. Per i
componenti dell'Assemblea
provenienti dalle isole sarà
riconosciuta la combinazione
nave/treno in seconda classe.
L'avvenuta partecipazione e la
durata della riunione sono
documentate dagli Organi del
Fondo.
237
ALLEGATO VI
Quadro sinottico previdenza complementare
(2018)
Le Parti concordano che, fermo
restando le contribuzioni
vigenti a carico di azienda e
lavoratori, a partire
dall’1.1.2019 la base di calcolo
sarà la retribuzione utile al
calcolo del T.F .R..
(2019)
Il contributo straordinario
contrattuale di euro 150 da
versare a Fondapi una tantum
per tutti i lavoratori dipendenti,
dovrà essere corrisposto con le
seguenti modalità.
1. Per i lavoratori iscritti al
Fondapi al 30.4.2019 il
contributo contrattuale una
tantum di euro 150 è aggiuntivo
rispetto a quanto previsto per
l'iscrizione ordinaria e viene
destinato al comparto di
investimento già scelto da
ciascun lavoratore associato;
2. Per i lavoratori non già iscritti
al Fondapi al 30.4.2019 il
contributo contrattuale una
tantum di euro 150 comporta
l'adesione di tipo contrattuale
degli stessi al Fondo, senza
alcun ulteriore obbligo a loro
carico né a carico delle
aziende, e sarà destinato al
Le parti confermano che
l'obbligo per l'azienda del
versamento della contribuzione
prevista dal C.C.N.L. è dovuto
esclusivamente a favore del
lavoratori iscritti al Fondo.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno
reciprocamente atto che nel
caso in cui dovesse realizzarsi il
progetto di previdenza
integrativa del settore delle
costruzioni o di filiera le parti si
incontreranno per valutare le
opportunità oƯerte da una
eventuale armonizzazione degli
strumenti previdenziali.
(rinnovo 2017)
A partire dall’1.1.2017,
l'aliquota contributiva a carico
dellДazienda ā fissata in ragione
dell'1,80% della retribuzione
utile per il calcolo del TFR.
A partire dall’1.7.2017,
l'aliquota contributiva a carico
dellДazienda ā fissata in ragione
dell'1,90% della retribuzione
utile per il calcolo del TFR.
Resta inteso che l'aliquota
contributiva a carico del
lavoratore riıane fissata
all'1,40% della retribuzione
utile per il calcolo del TFR.
Omissis
Le Parti, nel confermare che il
Fondo Fondapi costituisce uno
dei punti ŗualificanti del
contratto collettivo nazionale di
lavoro piccola industria del
cemento, calce, gesso e malte,
convengono di costituire entro
il 1° febbraio 2017 una
"commissione tecnica"
composta da sei componenti -
tre per la parte datoriale e tre
per le organizzazioni sindacali
firıatarie del presente ϟϟbϟ[ϟ
Tale organismo, acquisita una
idonea conoscenza del quadro
238
ALLEGATO VI
Quadro sinottico previdenza complementare
comparto di investimento
fissato in æase alle
caratteristiche anagraficheϡ
comparto Garanzia se il
lavoratore ha una età uguale o
maggiore di 55 anni alla data di
adesione, comparto Prudente
se l'età è inferiore a 55 anni alla
data di adesione;
͒ϟ Il versaıento del contriæuto
straordinario contrattuale di
150,00 euro dovrà essere
eƯettuato a >ondapi entro il
20.7.2019 e non potrà essere
versato ad altre forme
pensionistiche complementari
diverse dal >ondapiϢ
4. Per i lavoratori di cui al punto
2, le aziende entro il 31.5.2019
apriranno una posizione
contriæutiva per ciascun
dipendente, secondo le
modalità che dovranno essere
definite dal onsiglio di
ııinistrazione del >ondoϟ
͔ϟ iascun lavoratore riıane
liæero di destinare al >ondo
versaıenti contriæutivi ulteriori
rispetto al contriæuto
contrattuale una tantum,
secondo le modalità e le regole
già previste dalle fonti istitutive
del >ondoϠ ivi coıpresa
l'attivazione della fonte
contriæutiva ordinaria a carico
del datore di lavoro;
͕ϟ Il contriæuto contrattuale una
tantum sarà equiparato alla
contriæuzione ordinaria sia in
fase di accumulo sia di
prestazione;
7. Le Aziende, per poter
espletare l'adempimento
contriæutivo contrattuale una
tantum, dovranno aprire un
canale diretto comunicativo
con il >ondo eƯettuando sul
sito www.fondapi.it la
di riferimento normativo in
teıa di sosteniæilità
econoıica e finanziaria dei
fondi di previdenza
complementare, avrà il
coıpito di verificare la
ċattiæilità della creazione di un
unico fondo previdenziale che
possa includere tutti i settori
dei materiali da costruzione,
così da ottenere un
miglioramento del livello di
eƯicienza gestionaleϠ ċerıo
restando lДinvariaæilità della
qualità delle prestazioni
attualmente erogate dal
>ondapiϟ
(ntro il ͒͏ setteıære ͑͏͖͐Ϡ la
oııissione tecnica
presenterà alle Parti una
proposta anche alla luce di
quanto emergerà nel tavolo di
consultazione tra la
oııissione vigilanza dei
fondi pensione - i«I Ϡ gli
esperti di settore e i
rappresentanti delle Parti
sociali di cui al Disegno di legge
annuale per la concorrenza e
l'apertura dei mercati,
approvato il ͖ ottoære ͑͏͐͏
dalla aıera dei "eputatiϟ
239
ALLEGATO VI
Quadro sinottico previdenza complementare
"Registrazione online nuova
azienda" al fine di ricevere le
credenziali che consentiranno
l'accesso all'area telematica;
8. Ciascuna azienda dichiarerà
e invierà i flussi anagrafici e
contributivi e verserà la
contribuzione contrattuale una
tantum a Fondapi secondo le
modalità e le regole operative
vigenti presso il Fondo, a cui
pertanto si rinvia
integralmente;
9. Resta inteso che l'avvio della
fase di adesione contrattuale di
cui al presente verbale per gli
addetti cui si applica il C.C.N.L.
Lapidei Escavazione di cui al
presente Verbale dovrà
prevedere apposite campagne
di informazione e promozione
di Fondapi rivolte alle imprese
che applicano il presente
C.C.N.L., a quelle appartenenti
al sistema Confapi e alle
OO.SS. nazionali e territoriali di
Feneal Filca Fillea;
10. Le Parti invitano Fondapi a
produrre materiale informativo
mirato al sostegno della
presente iniziativa, che
permetta ad imprese e
lavoratori interessati di poter
completare l'adesione al Fondo
con il proprio contributo e la
destinazione del T.F .R. secondo
le disposizioni di legge. In tale
prospettiva, le Parti ritengono
opportuno anche un flusso
periodico di informazioni da
parte del Fondapi sui dati di
adesione contrattuale ed
esplicita al fine di individuare le
aziende e le aree con maggiori
criticità per interventi mirati
volti al pieno sviluppo di quanto
previsto dalle intese tra le Parti.
241
ALLEGATO VII
(1) Di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del23.4.2008, così come recepita dall'Accordo sottoscritto in
sede di Conferenza Stato-Regioni il 20.12.2012 e recepito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali diconcerto con il
Ministero dell’istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.2.2013.
“Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali” (1)
LIVELLO
EQF
TIPOLOGIA DI QUALIFICAZIONE AUTORITÀ
COMPETENTE
PERCORSO CORRISPONDENTE
1 Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di
istruzione
MIUR Scuola secondaria di I grado
2 Certificato delle competenze di base acquisite
in esito all’assolvimento dell’obbligo di
istruzione
MIUR o Regioni
a seconda del
canale di
assolvimento
prescelto
Fine del primo biennio di licei, istituti tecnici,
istituti professionali, percorsi di IeFP triennali e
quadriennali
3 Attestato di qualifica di operatore
professionale Regioni Percorsi triennali di IeFP
4
Diploma professionale di tecnico Regioni Percorsi quadriennali di IeFP
Diploma liceale MIUR
Percorsi quinquennali dei licei
(Percorsi formativi in apprendistato di alta
formazione e ricerca)
Diploma di istruzione tecnica MIUR
Percorsi quinquennali degli istituti tecnici
(Percorsi formativi in apprendistato di alta
formazione e ricerca)
Diploma di istruzione professionale MIUR
Percorsi quinquennali degli istituti
professionali
(Percorsi formativi in apprendistato di alta
formazione e ricerca)
Certificato di specializzazione tecnica
superiore
Regioni Percorsi IFTS
(Percorsi formativi in apprendistato di alta
formazione e ricerca)
5 Diploma di tecnico superiore MIUR
Corsi ITS
(Percorsi formativi in apprendistato di alta
formazione e ricerca)
6
Laurea MIUR
Percorso triennale (180 crediti – CFU)
(Percorsi formativi in apprendistato di alta
formazione e ricerca)
Diploma accademico di primo livello MIUR Percorso triennale (180 crediti – CFU)
7
Laurea magistrale MIUR
Percorso biennale (120 crediti – CFU)
(Percorsi formativi in apprendistato di alta
formazione e ricerca)
Diploma accademico di secondo livello MIUR Percorso biennale (120 crediti – CFU)
Master universitario di primo livello MIUR
Percorso minimo annuale (min. 60 crediti –
CFU)
(Percorsi formativi in apprendistato di alta
formazione e ricerca)
Diploma accademico di specializzazione MIUR Percorso minimo biennale (120 crediti – CFU)
Diploma di perfezionamento o master MIUR Percorso minimo annuale (min. 60 crediti –
CFU)
8
Dottorato di ricerca MIUR
Percorso triennale
(Percorsi formativi in apprendistato di alta
formazione e ricerca)
Diploma accademico di formazione alla
ricerca
MIUR Percorso triennale
Diploma di specializzazione MIUR
Percorso minimo biennale (120 crediti – CFU)
(Percorsi formativi in apprendistato di alta
formazione e ricerca)
Master universitario di secondo livello MIUR
Percorso minimo annuale (min. 60 crediti –
CFU)
(Percorsi formativi in apprendistato di alta
formazione e ricerca)
Diploma accademico di specializzazione MIUR Percorso minimo biennale (120 crediti – CFU)
Diploma di perfezionamento o master MIUR Percorso minimo annuale (min. 60 crediti –
CFU)
ALLEGATO VII
243
ALLEGATO VIII
244
245
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249
250
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258
259
ALLEGATO IX
260
261
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
273
273
ALLEGATO X
274
275
276
276
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278
279
280
281
282
283
ALLEGATO XI
LINEE GUIDA PER IL CONTRASTO DELLE MOLESTIE SESSUALI E DEL MOBBING
Le Parti – anche alla luce dell͛Intesa sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del ϮϬ.ϭϮ.ϮϬϭϴ
sottoscritto tra onfapi e gil, isl, hil - si danno reciprocamente atto e riconoscono l͛importanza che
nei luoghi di lavoro i rapporti tra zienda e dipendenti e tra i dipendenti medesimi siano ispirati ai
principi di comune convivenza civile e di rispetto reciproco, nonchĠ al rispetto della professionalită
e dei diriƫ della persona. Le Parti considerano inaccettabili e intollerabili discriminazioni per ragioni
di razza, di religione, di lingua, di genere e di appartenenza politica e sindacale.
La finalită delle presenti Linee guida ğ di aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei
lavoratori e delle lavoratrici e dei loro rappresentanti sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di
lavoro, al fine di prevenire e gestire i problemi da esse derivanti. Per molestia e violenza nei luoghi
di lavoro si intende ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi
di lavoro, secondo le definizioni dellΖccordo Ƌuadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro,
ripreso dall͛allegato dell͛Intesa tra onfapi e gil, isl , hil.
Le molestie e la violenza sono dovute a comportamenti inaccettabili di uno o piƶ individui e possono
avere diverse forme, alcune delle Ƌuali sono piƶ facilmente identificabili di altre. L͛ambiente di lavoro
puž inŇuire sull͛esposizione delle persone alle molestie e alla violenza.
Le molestie si verificano Ƌuando uno o piƶ individui subiscono ripetutamente e deliberatamente
abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
La violenza si verifica Ƌuando uno o piƶ individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o piƶ superiori, o da uno o piƶ lavoratori
o lavoratrici, con lo scopo o l͛effetto di violare la dignită della persona, di nuocere alla salute e/o di
creare un ambiente di lavoro ostile.
Kgni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa
alla dignită e alla libertă della persona che lo subisce, ovvero che sia susceƫbile di creare ritorsioni
o un clima di intimidazione nei suoi confronti.
Le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente
di lavoro in cui sia rispettata la dignită di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate
su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
Pertanto, le Parti si impegnano, laddove ciž non sia giă stato definito nella contrattazione di secondo
livello, a͗
- diffondere in maniera capillare Ƌuanto sopra anche attraverso la contrattazione di secondo livello
e/o ad illustrarne il contenuto nelle assemblee sindacali͖
- favorire l͛adozione della dichiarazione allegata al fine di diffondere il principio della inaccettabilită
di ogni atto e/o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro͖
- promuovere presso ogni azienda azioni volte ad incoraggiare comportamenti coerenti con gli
obieƫvi di tutela della dignită delle donne e degli uomini nell͛ambiente di lavoro͖
- responsabilizzare le aziende aĸnchĠ provvedano a tutelare le lavoratrici e i lavoratori da Ƌualsiasi
forma indiretta di ritorsione o penalizzazione e a vigilare sulla effeƫva cessazione dei
comportamenti molesti͖
ALLEGATO XI
284
- realizzare, attraverso la contrattazione di secondo livello, interventi e/o materiale info -formativi
finalizzati ad aumentare la conoscenza del tema delle molestie e violenza sul lavoro da parte di tutta
la popolazione lavorativa, a partire dalle figure apicali, coinvolgendo i ruoli preposti alle tutele della
salute e sicurezza sul lavoro (RSPP , RLS….), anche attraverso la diffusione di specifiche buone prassi
sui temi del contrasto alle discriminazioni e la violenza nei luoghi di lavoro.
In base alla predetta Intesa le imprese sono chiamate ad adottare una dichiarazione che sottolinei
che le molestie e la violenza non verranno tollerate.
285
ALLEGATO XII
PROTOCOLLO DI INTESA PER FAVORIRE L’INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO E L’INCLUSIONE DI
GIOVANI LAVORATORI NEL SETTORE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE
begli ultimi anni lo scenario economico ā stato ridefinito da profondi camæiamenti che hanno
interessato anche il comparto dei materiali da costruzioneϟ
Il futuro dell’edilizia e delle aziende produttrici aƯini, in linea con i relativi oæiettivi internazionali
ā orientato sempre piŰ sul tema della sosteniæilitÝ che si pone al centro della riconfigurazione dei
processi produttivi e dei percorsi formativiϟ Favorire azioni di inclusione, progetti di alternanza
scuola-lavoro e conseguentemente l’occupaæilitÝ, ā un fattore chiave per rispondere alle
trasformazioni del mercato e per mantenere risorse umane nel circuito di settoreϟ
bonostante le diƯicoltÝ arrivate in primis da fattori esogeni ŗuali la pandemia e l’incertezza
derivante da situazioni geopolitiche internazionali, negli ultimi anni il comparto ha registrato un
aumento della produzione e dell’occupazioneϟ
uttavia, ad oggi risulta per le imprese sempre piŰ diƯicile reperire personale specializzato e ancor
di piŰ favorire percorsi di ricamæio generazionale negli organici aziendaliϢ tale gap tra domanda e
oƯerta in ŗuesto contesto di crescita rischia seriamente di frenare la ripresa economicaϟ
[e arti evidenziano la necessitÝ di implementare azioni condivise per promuovere iniziative di
collaæorazione tra puæælico e privato per rispondere ed adattarsi al mutato scenario espansivo
considerate le risorse messe in campo nel æreve periodo dal b e la definizione del iano
bazionale nuove competenze ϼbϽ che rappresenta lo strumento di coordinamento strategico
per gli interventi di ŗualificazioneϯriŗualificazione soprattutto dei giovaniϟ oddisfare i faææisogni
di nuove competenze derivanti dalle transizioni digitali ed ecologiche ma anche rispondere alla
carenza di profili professionali colpiti da un invecchiamento non trascuraæile e privi degli
opportuni ricamæi ā condizione prioritaria per il futuro delle aziende e dei lavoratoriϟ
Fondamentale ŗuindi ā la collaæorazione tra mondo produttivo e mondo scolasticoϟ i concorda
pertanto che, partendo da un’analisi aggiornata dei faææisogni formativi tra le aziende applicanti
il presente b[ si possa cogliere un’opportunitÝ di sviluppo attraverso la formazione
professionale terziaria implementando e agevolando la partecipazione delle parti firmatarie del
presente b[, nelle Fondazioni I – Istituti ecnologici uperiori come ŗuello per il aade in Italƅ
– istema asaϟ [’utilizzo di materiali innovativi, nonchõ i processi di transizione ecologica
partono da una sempre piŰ maggior attenzione alla sicurezza, dall’utilizzo di materiali da
costruzione green e coinvolgono in primis le aziende operanti nel settore lapideo -estrattivo,
manufatti in cemento o lateriziϟ
Il principale punto di forza dell’I risiede nella ƲessiæilitÝ organizzativa, didattica e progettuale
che si traduce in una vera e propria oƯerta formativa mirata col ŗuale viene organizzata ed erogata
l’oƯerta formativa adattando le esigenze anche territoriali e regionali che possono diƯerire
considerando che il comparto ha caratteristiche eterogenee a seconda delle aree geografiche in
cui insistono particolari peculiaritÝϟ
[e arti pertanto condividono di promuovere un dialogo con i ainisteri competenti eϯo con le
egioni per cercare di plasmare piani di studio vicini alle esigenze del settore æasati su una
formazione tecnico-specialistica nella ŗuale si possano preparare figure professionali richieste
dal mercatoϟ
n secondo aspetto altrettanto importante ā ŗuello di intercettare potenziale manodopera da
canali diƯerenti da ŗuello ordinariϟ [e arti sulla scorta dell’esperienza del rotocollo di intesa
siglato il ͕͐ϯ͏͔ϯ͑͏͑͑ con il ainistero del [avoro e delle olitiche ociali ed il ainistero dell’Interno
relativo all’inserimento socio-lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale e altri
ALLEGATO XII
286
ALLEGATO XII
cittadini in condizione di vulnerabilità, prevedono di coinvolgere gli Enti preposti per valutare la
possibilità di estendere il protocollo alle imprese operanti nel comparto dei materiali da
costruzione.
Attraverso l’individuazione di eventuali appositi canali di finanziamento, anche con il
coinvolgimento delle scuole edili aderenti al Formedil che hanno per prime hanno aderito alla
sperimentazione, si possono programmare percorsi formativi destinati ad ho c per il comparto,
con il coinvolgimento sul territorio delle Prefetture e dei Centri di Accoglienza Straordinari (Cas).