CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2024
Cassazione n. 44234/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del di. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;preso atto che il difensore del ricorrente non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Salerno, sezione per il riesame, accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di riciclaggio oggetto dei capi 12), 13), 14) e 15) di contestazione provvisoria commessi tra il giugno e luglio 2020 per avere ricevuto sulla carta Postepay a lui intestata ed in suo uso e ed avere successivamente monetizzato in vari uffici postali quattro bonifici dell'importo rispettivamente di euro 910,00, euro 6.000,00, euro 7.900,00, euro 11.000,00, somme costituenti provento illecito del delitto di cui all'art. 640 ter cod. pen. commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso tale ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore fiduciario. 3.1. Con un primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in quanto manifestamente illogica. Rileva il ricorrente che il Tribunale del Riesame ha "affastellato" una serie di dati fattuali ritenendoli idonei, sul piano della gravità indiziaria, ad identificare in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto intestatario e concreto utilizzatore della carta Postepay sulla quale era confluito il denaro provento illecito del delitto di frode informatica; che tali elementi sono in realtà del tutto neutri e non univoci. 3.2. Con un secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in quanto manifestamente illogica. Difetta l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione atteso che i reati oggetto di contestazione sono stati commessi nel giugno - luglio 2020 e quindi risalgono a quattro evo,411, Vorsono, che l'indagato è un giovane ventenne incensurato con regolare attività lavorativa; che non risultano contatti con i coindagati in epoca successiva ai fatti; il Tribunale del riesame ha omesso di valutare tali elementi. 3.3.Con un terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in quanto manifestamente illogica.Si censura il giudizio di inadeguatezza di misure cautelari non detentive formulato dal Tribunale del riesame che, in spregio ai principi di proporzionalità, ha escluso che la ravvisata esigenza special preventiva potesse essere tutelata con cautele diverse da quella domiciliare omettendo di considerare la condizione di incensuratezza, la giovane età e la risalenza nel tempo dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso in punto di gravità indiziaria è generico perché privo di specifico confronto argomentativo con la sentenza impugnata che, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero, ha operato una particolareggiata ricostruzione sia dei delitti presupposti che delle condotte contestate a titolo di riciclaggio all'indagato [OSCURATO:PERSONA] evidenziando in particolare: -che le frodi informatiche (reati presupposti dei contestati delitti di riciclaggio) erano documentate dalle indagini svolte; -che l'indagato era identificabile nell'utilizzatore dell'utenza 347-5408341 (fittiziamente intestata a soggetto straniero), risultata in contatto con gli indagati per la frode informatica commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] la cui denuncia aveva dato avvio al presente procedimento penale ed anche localizzata, unitamente agli apparecchi telefonici di costoro, presso l'ufficio postale ove era stata monetizzato il provento di detta frode informatica: - che l'indagato era anche intestatario ed utilizzatore della carta Postepay 5333 1710 8449 7805 (personalmente attivata) sulla quale risultavano pagamenti delle rate di un finanziamento da lui stesso ottenuto dall'istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] e versamenti da parte della società per cui lavorava; -che il denaro fraudolentemente sottratto dai conti correnti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato dapprima trasferito su un conto estero, poi in gran parte bonificato sulla carta Postepay di cui sopra friferibile appunto a [OSCURATO:PERSONA] il quale lo aveva poi personalmente prelevato per contanti presso più uffici postali della provincia di Salerno (in relazione a tale specifico profilo si valorizzava la relazione tecnica del servizio antifrode di Poste italiano attestante che la monetizzazione era avvenuta previa identificazione della persona fisica). Sulla scorta di tali precisi dati fattuali, globalmente considerati, il Tribunale ha ritenuto integrati in capo all'odierno ricorrente i reati di riciclaggio oggetto dell'imputazione provvisoria osservando, al riguardo, che questi aveva cooperato nel sistema di occultamento della provenienza illecita di denaro mediante la messa a disposizione della propria carta Postepay sulla quale erano stati bonificati i profitti di frodi informatiche e /(j\ mediante la successiva celere attivazione presso differenti uffici postali allo scopo di monetizzare quanto ricevuto. Il costrutto argomentativo non è solo puntuale e scevro da manifeste illogicità ma è anche in linea con le coordinate interpretative offerte dalla giurisprudenza di legittimità in tema di configurazione del delitto di riciclaggioí secondo cui integra tale illecito la condotta di chi, senza avere concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito dal reato di frode informatica consentendo- proprio come avvenuto nel caso di specie - il versamento sullo stesso di tali utilità e provvedendo, di seguito, al loro incasso, così ponendo in essere un' azione di sostituzione diretta ad ostacolare l'individuazione del profitto illecito conseguito dagli autori del delitto presupposto (Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653; Sez. 2, n. 8793 del 14/02/2024, Ejokpaezi, Rv. 286052). Rispetto a tale apparato motivazionale, il ricorrente si limita a genericamente affermare che gli elementi ritenuti idonei ad identificare in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto intestatario e concreto utilizzatore della carta Postepay sarebbero neutri, senza null'altro argomentare ed omettendo, quindi, di confutare i dati fattuali valutati dal Tribunale e la loro capacità dimostrativa, ove globalmente considerati, sul piano della gravità indiziaria. 3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione al secondo motivo di ricorso in punto di sussistenza di esigenze cautelari,che presenta anch'esso una sostanziale genericità non raffrontandosi compiutamente con la parte motiva del provvedimento impugnato. Con specifiche argomentazioni svolte alla pagina 15 dell'ordinanza, il Tribunale ha puntualmente motivato con riguardo all'attuale e concreto pericolo di recidiva in capo all'indagato ponendo in luce la pluralità delle condotte di riciclaggio a lui riferibili che pertanto non erano state occasionali, il consistente importo di denaro (circa 25.000,00 Euro) confluito sulla carta Postepay a lui intestata ed il ruolo determinante da lui svolto nel sistema di occultamento della provenienza illecita di detto denaro consistito nella messa a disposizione della propria carta per farvi transitare i profitti di frodi informatiche nella successiva celere attivazione presso differenti uffici postali allo scopo di monetizzare i bonifici ricevuti. Valorizzando tali circostanze il collegio ha quindi implicitamente ritenuto non decisive le argomentazioni difensive fondate sulla incensuratezza e sul tempo trascorso dalla consumazione dei reati. Va ricordato il principio, che qui si intende ribadire, secondo cui gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti in difetto di precedenti penali (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613- /(r 01; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212-01; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961-01). Ha poi espressamente affermato che lo svolgimento di regolare attività lavorativa al momento della decisione del gravame proposto dal pubblico ministero non risultava documentato e tale affermazione non è manifestamente illogica atteso che in sentenza è richiamata l'attestazione Inps in ordine ad attività lavorativa svolta dall'indagato la quale, tuttavia, riguarda l'epoca di commissione dei fatti e non l'attualità. 4. Anche sotto il profilo della proporzionalità e della adeguatezza della misura cautelare adottata il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, ha compiutamente adempiuto all'obbligo motivazione in aderenza ai criteri indicati nell'art. 275 cod. proc. pen. e con considerazioni che hanno una loro precisa logica evidenziando le specifiche le ragioni per le quali ha ritenuto inadeguata misure non custodiali,le quali avrebbero consentito sia una libertà di locomozione che di liberi rapporti anche telefonici e telematici con soggetti terzi che, invece, dovevano essere sensibilmente inibiti avendo favorito la commissione degli illeciti e ben potendo consentire la prosecuzione della attività criminosa. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita per ragioni manifestamente infondate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.