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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 ottobre 2021

Cassazione n. 09541/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8964/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro CHIARIGEST S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 1142/2021 depositata il19/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - i l giudizio trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposta innanzi al Tribunale di Lecce dalla Chiarigest srl nei confronti della ditta artigiana Primal di [OSCURATO:PERSONA]; - i l Tribunale rigettò l’eccezione di tardività dell’opposizione, fondata sul rilievo che l’atto introduttivo era stato eseguit o presso la residenza della parte e non presso il procuratore costituito; - la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 19.10.2021, confermò la decisione di primo grado; - la Corte distrettuale ritenne che l’ordine di rinnovazione della notifica erastato legittimamente disposto, ai sensi dell’art.291 c.p.c. poiché l’opponente aveva notificato l’atto presso il domicilio reale e non presso il procuratore costituito; l’autorizzazione alla rinotifica era stato reiterato alle udienze del 2.2.2018 e del 28.3.2018perché non vi era la prova del perfezionamento della notifica; - per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la Primal di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - ha resistito con controricorso la Chiarigest srl; Ritenuto che: - c on il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 291 e 641 c.p.c., per avere la Corte di appello erroneamente rigettato l’eccezione di improcedibilità dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo e dichiara to la sanatoria della notifica dell’atto di citazione in opposizione, effettuata presso il domicilio reale della parte e non presso il domicilio eletto, nonostante si fosse determinata l ’esecutività del decreto ingiuntivo in mancanza di opposizione nei termini di legge; - Il motivo è fondato ; - è consolidato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art.638 c.p.c., cioè presso il procuratore del ricorrente sicché la notificazione dell'opposizione effettuata nel domicilio reale della parte opposta integra una notificazione nulla - e non inesistente - che può costituire oggetto di rinnovazione ex articolo 291 c.p.c. ( tra le tante Cassazione civile sez.

I, 29/10/2015, n.22113); - il regime di sanatoria previsto dall’art.291 c .p.c. ha carattere generale e trova applicazione anche al procedimento per ingiunzione nell’ipotesi di nullità della notifica dell’atto di opposizione (Cass. Civ. Sez.

Un. 4052/94; Cass. 21046/2006); - in tal senso, il Tribunale, una volta rilevata la nulli tà della notifica dell’atto di opposizione perché notificato al domicilio reale e non presso il procuratore costituito, ha correttamente disposto la rinnovazione della notifica dell’atto di opposizione; - tuttavia, una volta disposta la rinnovazione e conces so un termine perentorio, questo non può essere né sospeso, né prorogato neanche per accordo delle parti, salvo che l’interessato non abbia provato una difficoltà a lui non imputabile (Cass. 4867/2006; Cass. 2899/2005); - qualora l’attore non provveda alla rinnovazione della citazione, il giudice istruttore deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue; - l a giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere il divieto di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello concesso ai sensi dell’art.291 c.p.c. (Cass. 14042/2005; Cass. 15062/2004; Cass.13150/2002), salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l’adempimento posto a suo carico e l’esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile; - l’onere di attivazione della parte nel procedimento notificatorio costituisce un principio risalente a Cassazione civile, sez. un., 24/07/2009 N.17352, che, in tema di notificazioni degli atti processuali, ha affermato che, qualora la notificazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio; - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, il notificante non deve richiedere ed attendere un provvedimento giudiziale, checomporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento; - il fatto che nel corso del procedimento di notificazione insorgano difficoltà, esigenze di ulteriori indagini circa i luoghi in cui il destinatario ha la residenza, il domicilio o la dimora, ecc, è un'evenienza ricorrente e direttamente o indirettamente prevista dalle disposizioni di legge, e lo stesso ufficiale giudiziario può, e dovrebbe, assumere iniziative al riguardo (cfr., per esempio, Cass. n. 12183/2004, Cass. 11332/2005; in in questo quadro appartiene alla fisiologia del procedimento notificatorio anche lo scambio di utili informazioni tra parte istante e ufficiale giudiziario); - nel caso di specie, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che, una volta rilevato che l’atto di opposizione era stato notificato alla parte personalmente e non al procuratore costituito, il giudice doveva disporre l’ordine di rinnovazione della notifica; - ha però errato nel reiterare l’ordine di rinnovazione della notifica per ben due volte in ragione del suo mancato perfezionamento (la prima volta perché l’atto non risultava ritiratodal notificatario , la seconda volta perché la notifica era stata restituita al mittente) nonostante, dopo il primo ordine di rinotifica, si fosse consumato il potere del giudice di assegnare alla parte un ulteriore termine, non avendo il notificante dimostrato di essersi autonomamente attivato, prima della scadenza del termine perentorio assegnato dal giudice, per il rinnovo della citazione, limitandosi a richiedere, per ben due volte, la fissazione di ulteriore termine ed il rinvio dell’udienza per la notifica dell’atto di opposizione; - trova quindi applicazione l’art.291, comma 3 c.p.c., che prevede, nell’ipotesi in cui l’ordine di rinnovazione non sia eseguito,la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio; - la sentenza impugnata va, pertanto cassata senza rinvio, ai sensi dell’art.382 c.p.c., comma 3 c.p.c., in quanto il giudizio di opposizione non poteva essere proseguito; - le spese seguono la soccombenza dei gradi di merito e del giudizio di legittimità e vanno liquidatecome in dispositivo ; P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio perché il giudizio di opposizione non poteva essere proseguito.

Condanna la Chiarigest s.r.l. alle spese di lite che liquida in € 1800,00 per il giudizio di primo grado, € 2000,00 per il giudizio d’appello ed € 2000,00 per il giudizio di legittimità, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8964/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro CHIARIGEST S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 1142/2021 depositata il19/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - i l giudizio trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposta innanzi al Tribunale di Lecce dalla Chiarigest srl nei confronti della ditta artigiana Primal di [OSCURATO:PERSONA]; - i l Tribunale rigettò l’eccezione di tardività dell’opposizione, fondata sul rilievo che l’atto introduttivo era stato eseguit o presso la residenza della parte e non presso il procuratore costituito; - la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 19.10.2021, confermò la decisione di primo grado; - la Corte distrettuale ritenne che l’ordine di rinnovazione della notifica erastato legittimamente disposto, ai sensi dell’art.291 c.p.c. poiché l’opponente aveva notificato l’atto presso il domicilio reale e non presso il procuratore costituito; l’autorizzazione alla rinotifica era stato reiterato alle udienze del 2.2.2018 e del 28.3.2018perché non vi era la prova del perfezionamento della notifica; - per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la Primal di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - ha resistito con controricorso la Chiarigest srl; Ritenuto che: - c on il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 291 e 641 c.p.c., per avere la Corte di appello erroneamente rigettato l’eccezione di improcedibilità dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo e dichiara to la sanatoria della notifica dell’atto di citazione in opposizione, effettuata presso il domicilio reale della parte e non presso il domicilio eletto, nonostante si fosse determinata l ’esecutività del decreto ingiuntivo in mancanza di opposizione nei termini di legge; - Il motivo è fondato ; - è consolidato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art.638 c.p.c., cioè presso il procuratore del ricorrente sicché la notificazione dell'opposizione effettuata nel domicilio reale della parte opposta integra una notificazione nulla - e non inesistente - che può costituire oggetto di rinnovazione ex articolo 291 c.p.c. ( tra le tante Cassazione civile sez. I, 29/10/2015, n.22113); - il regime di sanatoria previsto dall’art.291 c .p.c. ha carattere generale e trova applicazione anche al procedimento per ingiunzione nell’ipotesi di nullità della notifica dell’atto di opposizione (Cass. Civ. Sez. Un. 4052/94; Cass. 21046/2006); - in tal senso, il Tribunale, una volta rilevata la nulli tà della notifica dell’atto di opposizione perché notificato al domicilio reale e non presso il procuratore costituito, ha correttamente disposto la rinnovazione della notifica dell’atto di opposizione; - tuttavia, una volta disposta la rinnovazione e conces so un termine perentorio, questo non può essere né sospeso, né prorogato neanche per accordo delle parti, salvo che l’interessato non abbia provato una difficoltà a lui non imputabile (Cass. 4867/2006; Cass. 2899/2005); - qualora l’attore non provveda alla rinnovazione della citazione, il giudice istruttore deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue; - l a giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere il divieto di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello concesso ai sensi dell’art.291 c.p.c. (Cass. 14042/2005; Cass. 15062/2004; Cass.13150/2002), salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l’adempimento posto a suo carico e l’esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile; - l’onere di attivazione della parte nel procedimento notificatorio costituisce un principio risalente a Cassazione civile, sez. un., 24/07/2009 N.17352, che, in tema di notificazioni degli atti processuali, ha affermato che, qualora la notificazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio; - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, il notificante non deve richiedere ed attendere un provvedimento giudiziale, checomporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento; - il fatto che nel corso del procedimento di notificazione insorgano difficoltà, esigenze di ulteriori indagini circa i luoghi in cui il destinatario ha la residenza, il domicilio o la dimora, ecc, è un'evenienza ricorrente e direttamente o indirettamente prevista dalle disposizioni di legge, e lo stesso ufficiale giudiziario può, e dovrebbe, assumere iniziative al riguardo (cfr., per esempio, Cass. n. 12183/2004, Cass. 11332/2005; in in questo quadro appartiene alla fisiologia del procedimento notificatorio anche lo scambio di utili informazioni tra parte istante e ufficiale giudiziario); - nel caso di specie, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che, una volta rilevato che l’atto di opposizione era stato notificato alla parte personalmente e non al procuratore costituito, il giudice doveva disporre l’ordine di rinnovazione della notifica; - ha però errato nel reiterare l’ordine di rinnovazione della notifica per ben due volte in ragione del suo mancato perfezionamento (la prima volta perché l’atto non risultava ritiratodal notificatario , la seconda volta perché la notifica era stata restituita al mittente) nonostante, dopo il primo ordine di rinotifica, si fosse consumato il potere del giudice di assegnare alla parte un ulteriore termine, non avendo il notificante dimostrato di essersi autonomamente attivato, prima della scadenza del termine perentorio assegnato dal giudice, per il rinnovo della citazione, limitandosi a richiedere, per ben due volte, la fissazione di ulteriore termine ed il rinvio dell’udienza per la notifica dell’atto di opposizione; - trova quindi applicazione l’art.291, comma 3 c.p.c., che prevede, nell’ipotesi in cui l’ordine di rinnovazione non sia eseguito,la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio; - la sentenza impugnata va, pertanto cassata senza rinvio, ai sensi dell’art.382 c.p.c., comma 3 c.p.c., in quanto il giudizio di opposizione non poteva essere proseguito; - le spese seguono la soccombenza dei gradi di merito e del giudizio di legittimità e vanno liquidatecome in dispositivo ; P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio perché il giudizio di opposizione non poteva essere proseguito. Condanna la Chiarigest s.r.l. alle spese di lite che liquida in € 1800,00 per il giudizio di primo grado, € 2000,00 per il giudizio d’appello ed € 2000,00 per il giudizio di legittimità, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liq
Decreto Cassazione n. 09541/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris