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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20245/2026

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ata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 314/2021 depositata il 26/1/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17890/2021Numero sezionale 4866/2026Numero di raccolta generale 20245/2026Data pubblicazione 16/06/20261.

Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che,con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, CaterinaLopez, titolare dell’omonima impresa individuale, che svolgeva l’attività ditaglio, piallatura e trattamento del legno, impugnava l’avviso diaccertamento n.

TDS3010403200 per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno2007, con il quale venivano disconosciuti i costi derivanti da carburanteper autotrazione, in quanto la documentazione esibita non era stataritenuta idonea a dimostrare l’impiego dello stesso per i veicolidell’impresa.La CTP accoglieva il ricorso, rilevando che le carenze formaliriscontrate non erano idonee a giustificare il disconoscimento dei costi.2.

L’Amministrazione proponeva appello, deducendo che eranecessaria l’istituzione di schede conformi al modello allegato al d.P.R.444/1997 per ciascun veicolo a motore.La contribuente resisteva all’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello,ritenendo dimostrata l’inerenza dei costi.3.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.La contribuente non ha resistito con controricorso.Con ordinanza interlocutoria n. 32667/2022 del 15/9-7/11/2022,questa Corte ha rilevato «la nullità della notifica del ricorso introduttivodel presente giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez.

U, 20.7.2016, n.14916, Rv. 640603-01), siccome eseguita (cfr. epigrafe del ricorso erelativa relata) nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], quale difensoredomiciliatario di [OSCURATO:PERSONA], benché dalla sentenza impugnatarisulti la domiciliazione della contribuente presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (al cui indirizzo pec risulta, poi, effettivamente eseguita lanotifica)»; pertanto, considerato che la contribuente non si era costituita,Numero registro generale 17890/2021Numero sezionale 4866/2026Numero di raccolta generale 20245/2026Data pubblicazione 16/06/2026ha disposto la rinnovazione della notifica entro il termine di sessanta giornidalla comunicazione dell’ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo.In data 8/11/2022 è stata eseguita la rinnovazione della notifica e lacopia del ricorso notificato è stata depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.Infatti, al fine di rinnovare la notificazione nei confronti dellacontribuente, l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso il ricorso all'indirizzo diposta elettronica certificata del difensore costituito in appello, AvvocatoLuigi Godano, in data 8/11/2022, sebbene fosse ormai decorso oltre unanno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 26gennaio 2021, in violazione dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c..1.2 Tale norma stabilisce che «quando manca la dichiarazione diresidenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dallapubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dallalegge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti» e siapplica anche in caso di rinnovazione, disposta ai sensi dell'art. 291,comma primo, c.p.c., della notificazione dell’impugnazione affetta danullità (Cass., Sez.

U. n. 2197/2006; Cass. n. 20255/2018).La pronuncia di inammissibilità è da ricollegare al fatto che larinnovazione è stata, sì, eseguita nel termine, ma in modo nullo, senzaessere stata seguita da altra notificazione valida prima che il ricorso siapreso in esame; questa Corte, peraltro, ha precisato che, se la nullità dellanotificazione in rinnovazione è rilevata e dichiarata, non può disporsiun’ulteriore rinnovazione, essendo esclusa a norma dell'art. 162, commaprimo, c.p.c.; infatti, «una volta disposta la rinnovazione e concesso untermine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice lapossibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante laperentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbiaNumero registro generale 17890/2021Numero sezionale 4866/2026Numero di raccolta generale 20245/2026Data pubblicazione 16/06/2026tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esitonegativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesimanon imputabile» (Cass. n. 9541/2023; nello stesso senso, Cass. n.19218/2019; Cass. n. 20255/2018; Cass. n. 857/2015; Cass. n.436/2007; Cass. n. 14042/2005).

Del resto, l’art. 153 c.p.c. vieta laproroga dei termini perentori, anche qualora vi sia l’accordo delle parti,salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in terminicontemplati dal comma secondo di questa norma.1.3 Non si pone in contrato con quest’orientamento, l’indirizzo secondocui la notificazione fatta al procuratore dell'atto di integrazione delcontraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331, c.p.c., qualorasia decorso oltre un anno dalla data della pubblicazione della sentenza, dàluogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguenteoperatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria, in quanto sisarebbe al cospetto di una mera violazione di prescrizione in tema diforma, e non già di una impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenzaal modello legale della categoria (Cass. Sez.

U. n. 2197/2006; Cass. n.15050/2009; Cass. n. 23341/2017; Cass. n. 3816/2018).Non v’è infatti nel caso della rinnovazione della notificazione di cui sidiscute il compimento della medesima attività, giacché diverso è ilcontenuto dell'ordine del giudice: d'integrazione del contraddittorio nelprimo caso (che presuppone, peraltro, la valida notifica dell’impugnazionead almeno una delle controparti), di rinnovazione della notificazione nullanel secondo.Per quanto esposto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.2.

Non occorre provvedere in ordine alle spese, in quanto lacontribuente non si è costituita.Neppure va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppiodel contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laNumero registro generale 17890/2021Numero sezionale 4866/2026Numero di raccolta generale 20245/2026Data pubblicazione 16/06/2026ricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014).

P.Q.MDichiara l’inammissibilità del ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/6/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 314/2021 depositata il 26/1/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17890/2021Numero sezionale 4866/2026Numero di raccolta generale 20245/2026Data pubblicazione 16/06/20261. Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che,con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, CaterinaLopez, titolare dell’omonima impresa individuale, che svolgeva l’attività ditaglio, piallatura e trattamento del legno, impugnava l’avviso diaccertamento n. TDS3010403200 per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno2007, con il quale venivano disconosciuti i costi derivanti da carburanteper autotrazione, in quanto la documentazione esibita non era stataritenuta idonea a dimostrare l’impiego dello stesso per i veicolidell’impresa.La CTP accoglieva il ricorso, rilevando che le carenze formaliriscontrate non erano idonee a giustificare il disconoscimento dei costi.2. L’Amministrazione proponeva appello, deducendo che eranecessaria l’istituzione di schede conformi al modello allegato al d.P.R.444/1997 per ciascun veicolo a motore.La contribuente resisteva all’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello,ritenendo dimostrata l’inerenza dei costi.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.La contribuente non ha resistito con controricorso.Con ordinanza interlocutoria n. 32667/2022 del 15/9-7/11/2022,questa Corte ha rilevato «la nullità della notifica del ricorso introduttivodel presente giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez. U, 20.7.2016, n.14916, Rv. 640603-01), siccome eseguita (cfr. epigrafe del ricorso erelativa relata) nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], quale difensoredomiciliatario di [OSCURATO:PERSONA], benché dalla sentenza impugnatarisulti la domiciliazione della contribuente presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (al cui indirizzo pec risulta, poi, effettivamente eseguita lanotifica)»; pertanto, considerato che la contribuente non si era costituita,Numero registro generale 17890/2021Numero sezionale 4866/2026Numero di raccolta generale 20245/2026Data pubblicazione 16/06/2026ha disposto la rinnovazione della notifica entro il termine di sessanta giornidalla comunicazione dell’ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo.In data 8/11/2022 è stata eseguita la rinnovazione della notifica e lacopia del ricorso notificato è stata depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.Infatti, al fine di rinnovare la notificazione nei confronti dellacontribuente, l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso il ricorso all'indirizzo diposta elettronica certificata del difensore costituito in appello, AvvocatoLuigi Godano, in data 8/11/2022, sebbene fosse ormai decorso oltre unanno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 26gennaio 2021, in violazione dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c..1.2 Tale norma stabilisce che «quando manca la dichiarazione diresidenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dallapubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dallalegge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti» e siapplica anche in caso di rinnovazione, disposta ai sensi dell'art. 291,comma primo, c.p.c., della notificazione dell’impugnazione affetta danullità (Cass., Sez. U. n. 2197/2006; Cass. n. 20255/2018).La pronuncia di inammissibilità è da ricollegare al fatto che larinnovazione è stata, sì, eseguita nel termine, ma in modo nullo, senzaessere stata seguita da altra notificazione valida prima che il ricorso siapreso in esame; questa Corte, peraltro, ha precisato che, se la nullità dellanotificazione in rinnovazione è rilevata e dichiarata, non può disporsiun’ulteriore rinnovazione, essendo esclusa a norma dell'art. 162, commaprimo, c.p.c.; infatti, «una volta disposta la rinnovazione e concesso untermine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice lapossibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante laperentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbiaNumero registro generale 17890/2021Numero sezionale 4866/2026Numero di raccolta generale 20245/2026Data pubblicazione 16/06/2026tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esitonegativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesimanon imputabile» (Cass. n. 9541/2023; nello stesso senso, Cass. n.19218/2019; Cass. n. 20255/2018; Cass. n. 857/2015; Cass. n.436/2007; Cass. n. 14042/2005). Del resto, l’art. 153 c.p.c. vieta laproroga dei termini perentori, anche qualora vi sia l’accordo delle parti,salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in terminicontemplati dal comma secondo di questa norma.1.3 Non si pone in contrato con quest’orientamento, l’indirizzo secondocui la notificazione fatta al procuratore dell'atto di integrazione delcontraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331, c.p.c., qualorasia decorso oltre un anno dalla data della pubblicazione della sentenza, dàluogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguenteoperatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria, in quanto sisarebbe al cospetto di una mera violazione di prescrizione in tema diforma, e non già di una impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenzaal modello legale della categoria (Cass. Sez. U. n. 2197/2006; Cass. n.15050/2009; Cass. n. 23341/2017; Cass. n. 3816/2018).Non v’è infatti nel caso della rinnovazione della notificazione di cui sidiscute il compimento della medesima attività, giacché diverso è ilcontenuto dell'ordine del giudice: d'integrazione del contraddittorio nelprimo caso (che presuppone, peraltro, la valida notifica dell’impugnazionead almeno una delle controparti), di rinnovazione della notificazione nullanel secondo.Per quanto esposto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.2. Non occorre provvedere in ordine alle spese, in quanto lacontribuente non si è costituita.Neppure va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppiodel contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laNumero registro generale 17890/2021Numero sezionale 4866/2026Numero di raccolta generale 20245/2026Data pubblicazione 16/06/2026ricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014). P.Q.MDichiara l’inammissibilità del ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/6/2026.La PresidenteTania Hmeljak
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