CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 14152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31646-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 33/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dalle parti; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso la Delib. n. 19935 del 30 marzo 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA], all'esito del procedimento disciplinato dall'art. 195 D.Lgs. n. 58 del 1998, ha applicato al ricorrente la sanzione di Euro 160.000. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha contestato all’opponente, nella qualità di presidente del collegio sindacale di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], le seguenti violazioni: 1)art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15 Regolame nto congiunto Banca d’Italia/[OSCURATO:PERSONA], nonché dell'art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f.e degli artt. 39 e 40 [OSCURATO:PERSONA] n. 16190/2007 in relazione alla valutazione di adeguatezza delle operazioni (periodo 1.4.2011-22.4.2015): "Sono state ravvisate carenze nelle procedure per la valutazione dell'adeguatezza, con specifico riferimento, da un lato, alle modalità di profilatura della clientela e, dall'altro, alla mancanza di misure volte a prevenire condotte elusive della verifica in parola. Per l'effetto, è stata riscontrata una Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -3- profilatura degli investitori sbilanciata verso i profili di rischio più alti ed, in occasione dell'AUC 2014, una diffusa riproposizione in regime di appropriatezza di ordini già sottoposti a valutazione di adeguatezza e risultati inadeguati (cd. "strumentale imputazione degli ordini all'iniziativa cliente"). Tali condotte si sono realizzate in un contesto operativo caratterizzato da un'azione commerciale strutturata e pervasiva, i cui obiettivi sono stati individuati esclusivamente sulla base di esigenze di patrimonializzazione della Banca ed in potenziale spregio dei bisogni di investimento della clientela pur da servire. Le pressioni si sono sostanziate, fra l'altro, nella raccolta di manifestazioni di interesse prima della pubblicazione del prospetto informativo e nell'impiego dei finanziamenti quale leva per indurre alla sottoscrizione delle azioni soggetti che versavano in una situazione di dipendenza economica dalla Banca." (pagina 3 dell'atto di accertamento); 2)art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. in relazione all'attività di finanziamento della clientela finalizzata all'acquisto di azioni della Banca (periodo 1.1.2012-22.4.2015): "In assenza delle cautele dei presidi di correttezza e trasparenza, sono state riscontrate irregolarità comportamentali nei finanziamenti concessi dalla Banca alla propria clientela esclusivamente finalizzati all'acquisto delle azioni di propria emissione. Le specifiche modalità operative emerse in proposito, che hanno condotto ad una grave alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela, sono risultate funzionali Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -4- alle mere esigenze di capitalizzazione della Banca." (pagina 3 dell'atto di accertamento); 3)art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15 Regolamento congiunto Banca d’Italia/[OSCURATO:PERSONA], nonchéart. 21, comma 1, lettera a), t.u.f.e art. 49, commi 1 e 3, [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla gestione degli ordini dei clienti (periodo 1.4.2011-22.4.2015): "Sono state riscontrate carenze nelle procedure relative alla gestione degli ordini aventi ad oggetto le azioni della Banca che, consentendo alle strutture preposte ampi margini di discrezionalità nella trattazione delle disposizioni vivono in vendita della clientela retail, non hanno assicurato una trattazione oggettiva e rispettosa del principio di priorità temporale (cd. "procedure per il rispetto della priorità degli ordini")" (pagine 3-4 dell'atto di accertamento); 4)art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15, comma 1, Regolamento congiunto Banca d’Italia/[OSCURATO:PERSONA], nonché degli artt. 19 e 21 del citato Regolamento congiunto, in relazione alle procedure di pricing delle azioni della Banca (periodo 1.4.2011-22.4.2015): "Sono state riscontrate carenze nelle procedure definite dalla Banca per (i) l'attività di governo e controllo sulla metodologia impiegata dall'esperto indipendente ai fini della valutazione del valore dell'azione BPV per gli anni 2013 2014 e (ii) la formulazione della proposta diprezzo delle azioni All'assemblea dei Soci (c.d. "procedure per il pricing dell'azione")" (pagina 4 dell'atto di accertamento): Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -5- 5) art. 8 comma 1 t.u.f. in materia di vigilanza informativa della [OSCURATO:PERSONA] (periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA]-22.4.2015): Con riferimento all’operazione di Aumento di capitale 2014, le informazioni fornite in proposito dalla Banca alla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di una specifica richiesta di dati e notizie ex art. 8 del t.u.f., hanno dato conto di modalità di svolgimento dell’Aumento di capitale stesso che poi hanno trovato sotto più profili smentita negli accertamenti condotti in loco (pag. 4 dell’atto di accertamento). Al ricorrente è stata applicata una sanzione complessiva di Euro 160.000, pari alla sanzione di Euro 90.000 per la violazione n. 2, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 15.000 per la violazione n. 1, di Euro 15.000 per la violazione n. 3, di Euro 25.000 per la violazione n. 4 e di Euro 15.000 per la violazione n. 5. Si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA], resistendo all'opposizione e chiedendone la reiezione. La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 33 del 29 marzo 2018 ha rigettato l’opposizione condannando l’opponente al rimborso delle spese di lite. Disattese le questioni preliminari relative alla pretesa decadenza dal potere sanzionatorio per il decorso del termine di cui all’art. 195 co. 1 t.u.f. e per il superamento del termine ragionevole di definizione del procedimento sanzionatorio, nonché alla richiesta di riunione con altri procedimenti sanzionatori, la sentenza disattendeva le eccezioni di genericità delle contestazioni mosse. Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -6- Escludeva la violazione del contraddittorio quanto all’accesso alle prove raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fase ispettiva, nonché in ordine alle modalità di formazione delle prove impiegate nel procedimento sanzionatorio, escludendo altresì la violazione del principio di imparzialità e separazione della funzione istruttoria e decisoria. Quindi, riassunte le vicende del gruppo [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, con il richiamo ai vari aumenti di capitale deliberati nel 2014, riteneva sussistenti tutte le violazioni oggetto di contestazione, alla luce del complesso materiale istruttorio raccolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fase ispettiva. Quanto al profilo soggettivo degli illeciti contestati, la Corte d’Appello, richiamato il contenuto dell’art. 3 della legge n. 689/81, così come interpretato dalla prevalente giurisprudenza, rilevava che sino al 12/2/2015 non erano state conferite deleghe nell’ambito del CdA, così che tutti i consiglieri erano onerati di verificare che la società fosse munita di un governo efficace dei rischi, esercitando una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi. Né poteva invocarsi la buona fede anche a voler sottolineare la pretesaesistenza di un disegno da parte dei vertici societari volto ad occultare le numerose irregolarità operative poi riscontrate in sede ispettiva, e ciò avuto riguardo al livello di diligenza richiesto ai componenti del collegio sindacale, designati sulla base di elevati e specifici requisiti previsti dall’art. 1 del DM n. 161/1998. Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -7- Sussisteva nella specie la violazione del dovere di informarsi, anche tramite interlocuzione con le strutture interne della società, onde poter poi richiamare l‘attenzione dell’organo amministrativo circa il rispetto delle regole che governano la corretta esecuzione dei servizi di investimento, non potendo invocarsi la sola assenza di precedenti segnalazioni circa l’operato della banca, e tantomeno la pretesa esistenza di condotte fraudolente da parte dei vertici aziendali. Le mere rassicurazioni offerte dalle strutture interne non esimevano quindi dal dovere di un approfondimento. Ciò valeva in particolare per le violazioni procedurali di cui agli illeciti nn. 1, 3 e 4 nonché per quelle comportamentali di cui agli illeciti nn. 1 e 3. Quanto alla violazione di cui al n. 2, la sentenza osservava che all’esito dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale parteciparono anche i componenti del collegio sindacale, un socio chiese al collegio sindacale di verificare le procedure di concessione degli affidamenti, richiesta alla quale fece seguito un colloquio informale senza che però lo Zamberlan si fosse adeguatamente attivato, demandando alle strutture interne la verifica circa la sussistenza delle lamentele del socio. Quanto alla violazione n. 5, la sentenza rilevava che le comunicazioni inviate alla [OSCURATO:PERSONA] e risultanti non veritiere, erano all’epoca state sottoposte alla valutazione del collegio sindacale senza che fosse stato mosso alcun rilievo. In merito sempre al profilo soggettivo dell’imputazione, la Corte d’Appello ricordava come l’organo di vigilanza avesse Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -8- preso parte a numerose sedute del CDA e di altri comitati interni, e non poteva escludersi la responsabilità dell’opponente sol perché le campagne poste in essere non fossero state formalmente oggetto di delibere assembleari, né poteva fungere da esimente la risposta inviata alla BCE dall’allora amministratore delegato, e volta a rassicurare circa la corretta gestione degli organi sociali. Inoltre, la diffusività e sistematicità delle condotte illegittime da parte del personale della banca erano coeve ad un momento di particolare rilevanza per la vita della banca, che imponeva una particolare attenzione da parte del collegio sindacale,attenzione che però era del tutto mancata. Analogamente, dall’istruttoria svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] era emerso che anche in relazione alle altre violazioni contestate all’organo di vigilanza aveva mantenuto un atteggiamento sostanzialmente passivo, limitandosi a recepire le scarne indicazioni provenienti dagli altri organi aziendali, senza mai assumere un atteggiamento proattivo, volto a riscontrare la veridicità di quanto riferito, avvalendosi delle prerogative che la legge assegna al collegio sindacale. Infine, disattesa la richiesta di applicazione del cumulo di cui all’art. 8 della legge n. 689/81, era rigettata anche la richiesta di riduzione della sanzione, ritenendo che sulla scorta dei parametri cui al legge fa richiamo per la graduazione della sanzione,quella in concreto irrogata fosse del tutto congrua. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi. Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -9- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 195 t.u.f. in ragione della tardività dell’esercizio della potestà sanzionatoria e della conseguente decadenza della [OSCURATO:PERSONA] dal potere sanzionatorio per decorso del termine posto da tale norma. La sentenza ha omesso di considerare che il quadro istruttorio a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] per l’esercizio del potere sanzionatorio doveva reputarsi già completo alla data del 17 settembre 2015, allorché la BCE aveva notificato gli esiti delle proprie indagini, con la conseguenza che la contestazione avvenuta solo il 29/3/2016 è da ritenersi tardiva. La sentenza ha disatteso l’analoga censura sollevata con l’opposizione con una motivazione contraria ai principi espressi dal giudice di legittimità, avendo omesso di compiere la verifica in fatto in merito alla coerenza temporale dell’iniziativa amministrativa, riscontrando in particolare se le acquisizioni documentali successive alla data del 17/9/2015 fossero effettivamente essenziali ai fini dell’accertamento. La sentenza, venendo meno a tale dovere, ha per l’effetto ritenuto giustificato il protrarsi dell’istruttoria sulla base di documenti che non potevano che essere assolutamente irrilevanti Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -10- La sentenza impugnata ha rigettato la tesi del ricorrente rilevando che nella materia delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va individuata nel giorno in cui la Banca d'Italia o la [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale dopo l'esaurimento dell'attività istruttoria, siamo in grado di adottare le decisioni di loro competenza. La pura "costatazione" dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'"accertamento”; nell'attività di regolazione e supervisione delle attività private vi sono ambiti, come appunto quello dell'intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell'immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio. Ciò, tuttavia, non esclude che a tali valutazioni si debba procedere in un tempo ragionevole e che in sede di opposizione il giudice, ove l'interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto - e quindi dovuto - esserlo". (cfr. Cass. civ., sez. II, 30-10-2017, n. 25730, in motivazione). Ha aggiunto che la valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all'autorità competente e che il giudice non può sostituirsi dunque all'organo addetto al controllo nel valutare l'opportunità dell'esercizio dei poteri di Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -11- indagine per riscontrare la sussistenza dell'illecito, ma può e deve apprezzare, in base alle deduzioni dell'amministrazione ed all'esame degli atti relativi all'accertamento, se sia stato osservato il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla completa conoscenza dell'illecito, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità comunque che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo Nel caso in esame, alle acquisizioni documentali effettuate dagli ispettori nelle date del 30.4.2015, 8.5.2015, 30.6.2015, 24.7.2015 e 17.9.2015 (allegati B, C, D, E, F alla relazione ispettiva) hanno fatto seguito le ulteriori acquisizioni del 20.10.2015 (all. G, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 1510 al n. 1886), del 20.1.2016 (all. H, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 1887 al n. 2741) e del 24.2.2016 (all. I, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 2742 al n. 2801). La relazione ispettiva era stata depositata il 25.2.2016, per cui la contestazione contenuta nell'atto notificato al ricorrente in data 29.3.2016 risultava tempestiva. Ritiene la Corte che la decisione impugnata sia incensurabile e che il motivo debba essere rigettato. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte che ha ribadito che, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -12- momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della [OSCURATO:PERSONA], va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Cass. n. 21171/2019), competendo (cfr. Cass. n. 27405/2019) al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. Infatti, (cfr. Cass. n. 8687/2016) solo l’assoluta carenza di motivazione in merito a tale verifica permette al giudice di legittimità di sindacare l’operato del giudice di merito, occorrendo però ribadire che (Cass. n. 21171/2019) la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate, dovendo la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -13- giudizio "ex ante", restando irrilevante la loro inutilità "ex post" (conf. Cass. n. 9254/2018). La censura sollevata, pur a fronte della formale deduzione di una violazione di legge, attinge però direttamente una valutazione di merito riservata alla Corte d’Appello, e soprattutto risulta ancorata ad un giudizio di superfluità delle ulteriori acquisizioni documentali secondo una valutazione ex post che, come detto, non è applicabile in merito alla verifica circa la necessità o meno di ulteriori attività istruttorie nella fase procedimentale. La sentenza gravata ha ritenuto oggettivamente giustificata la successiva acquisizione documentale, evidenziando oltre alla connessione delle violazioni da contestare (unico profilo sul quale specificamente si appunta la critica del ricorrente), anche la rilevanza del numero dei soggetti coinvolti, ritenendo irragionevole poter scindere la posizione del singolo da quella degli autori delle altre condotte che complessivamente hanno concorso a delineare il quadro fattuale nel quale si colloca anche la condotta dell’opponente (e di ciò si ha conferma poi nella complessiva disamina delle contestazioni relative alla sussistenza oggettiva delle condotte sanzionate, che evidenziano come il loro accertamento non potesse prescindere da una valutazione della pluralità di apporti soggettivi, non potendosi atomisticamente valutare la sola posizione del ricorrente). Trattasi di considerazioni che danno contezza del giudizio effettivamente compiuto circa la non superfluità, e sulla base Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -14- della valutazione ex ante imposta in questo caso, degli approfondimenti istruttori, i quali hanno spostato in avanti il termine in cui può ritenersi maturato il dies a quo per la contestazione. Quanto poi alla deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., va evidenziato (trattandosi di considerazioni che risulteranno utili anche in vista dell’esame dei successivi motivi di ricorso) che l’interpretazione di questa Corte ha chiarito come l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -15- episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1 , 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5 , 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5 , 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1 , 05/03/2014, n. 5133. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5 , 08/10/2014, n. 21152); gli elementi is truttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il ”vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame, e la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., il che rende ravvisabile la fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. e quindi impone un univoco riferimento del ricorrente alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazionedi legge (Cass. Sez. 2 , 22/01/2018, n. 1539; Cass. Sez. 6 - 3 , 08/10/2014, n. 21257; Cass. Sez. 3 , 29/09/2017, n. 22799; Cass. Sez. 6- 3 , 16/03/2017, n. 6835). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 21 co. 1 lett. d) t.u.f. e dell’art. 15 del Regolamento congiunto [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -16- d’Italia/*[OSCURATO:PERSONA], dell’art. 21 co. 1 lett. a) t.u.f. e dell’art. 8 co. 1 t.u.f., nonché degli artt. 15, co. 1, 19, 21, 39, 40 e 49 co. 1 e 3 del [OSCURATO:PERSONA] n. 16190 del 29 ottobre 2007 ed infine dell’art. 3 della legge n. 689/1981, con mancata e errata valutazione dei fatti oggetto di discussione, tale da riverberarsi sull’esito della decisione in ragione dell’applicazione di norme di diritto. Si ribadisce, come già fatto con l’atto di opposizione, che il collegio sindacale si era sempre comportato in maniera ineccepibile, svolgendo l’attività di controllo richiesta, essendo infondata la contestazione circa l’inadeguatezza delle procedure della banca quanto alle modalità con le quali si è proceduto all’acquisto delle azioni proprie ed all’emissione di nuove azionai. La stessa Corte d’appello non ha potuto fare a meno di sottolineare come le violazioni comportamentali erano state mascherate, situazione questa che appariva idonea ad escludere la responsabilità del collegio sindacale. Sono state quindi sistematicamente ignorate le deduzioni difensive del ricorrente, di tal che la condanna emessa è frutto di un’imputazione a titolo di responsabilità oggettiva. Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto pure prendendo in considerazione le circostanze pacificamente emerse relativamente alle pressioni della rete ed all’occultamento agli organi della banca, la Corte d’Appello ha Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -17- erroneamente ritenuto carente la buona fede in capo al ricorrente, ed evincibile l’elemento soggettivo della colpa. Si deduce che i giudici di merito avrebbero trascurato le plurime evidenze della condotta illecita e fraudolenta degli organi societari che avrebbero in tal modo occultato la reale situazione della società al collegio sindacale, il che, ove correttamente valutato avrebbe dovuto indurre ad escludere la responsabilità dello Zamberlan. I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro connessione, appaiono nel complesso inammissibili in quanto volti a contestare essenzialmente la valutazione di merito quale operata dalla Corte d’appello, con motivazione ineccepibile, in quanto connotata da logicità ed intrinseca coerenza. Questa Corte ha reiteratamente ribadito che in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni previste dal t.u.f., sussiste la responsabilità dei sindaci che omettano o esplichino in modo inadeguato il controllo su tutta l'attività sociale, poiché il dovere di vigilanza sancito dall'art.2403 c.c. non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma attiene al regolare svolgimento dell'intera gestione dell'ente ed è posto a tutela, oltre che dei soci, anche dei creditori sociali, in modo ancora più stringente nelle società quotate, considerata l'esigenza di garantire l'equilibrio del mercato(Cass. n. 1601/2021). Inoltre è stato affermato che, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -18- intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare [OSCURATO:PERSONA], a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia ed alla [OSCURATO:PERSONA]. (Cass. n. 1602/2021), non potendosi addurre quale esimente la mancata informazione dei sindaci da parte degli amministratori, potendo gli stessi avvalersi della vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori, prevista dall'art. 149 del d. lgs. n. 58 del 1998 (Cass. n. 5357/2018). Posti tali principi, ai quali la Corte intende assicurare continuità, emerge con evidenza che il motivo non attinge validamente la ricostruzione del giudice di merito circa la effettiva ricorrenza delle violazioni contestate, limitandosi la parte a richiamare le difese svolte nell’atto di opposizione, Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -19- denunciando in maniera apodittica la loro mancata valutazione da partedel giudice di merito. Quest’ultimo, poi, dopo aver richiamato il contenuto degli obblighi e dei doveri incombenti sui componenti del collegio sindacale, quali ribaditi nel Regolamento congiunto [OSCURATO:PERSONA]/Banca d’Italia del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che fondano appunto l’affermazione dei richiamati principi, ha correttamente escluso che potesse attenuare l’obbligo di diligenza del collegio sindacale l’esistenza di funzioni aziendali di controllo interno, le quali, proprio ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento hanno una funzione di ausilio e di supporto per il collegio sindacale, che non può quindi adagiarsi sulle eventuali indicazioni fornite da queste funzioni. Il rapporto non è di subordinazione o di recezione passiva da parte del collegio sindacale che è in ogni caso tenuto ad assicurare una costante sorveglianza sull’operato dei soggetti incaricati di funzioni amministrative e gestionali, dovendo quindi riscontrare la correttezza non solo formale, ma anche sostanziale, delle procedure e dei processi messi in atto, monitorando eventuali disfunzioni, anomalie o carenze. Il controllo del collegio sindacale, come puntualmente rilevato in sentenza, non è solo postumo, e suscettibile di concretarsi nel potere di impugnare le delibere consiliari ed assembleari invalide, ovvero di ricorrere all’autorità giudiziaria ex art.2409 c.c., ma deve essere anche di natura preventiva, mediante la partecipazione alle riunioni del CDA, onde Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -20- percepire ogni potenziale anomalia o disfunzione nella vita della società. Ne consegue che il D. Lgs. n. 58/1998, unitamente alla disciplina anche codicistica concernente le funzioni sindacali, ha individuato una serie di fattispecie a carattere ordinatorio destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate su mere condotte doverose, essendo quindi il giudizio di colpevolezza, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981, ancorato a parametri estranei al dato puramente piscologico, dovendosi solo verificare la suitas della condotta, incombendo sul trasgressore l’onere di provare di avere agito in assenza di colpevolezza. Quanto all’esimente della buona fede la stessa può essere invocata solo quando la condotta sia inevitabile e ciò per effetto di un elemento positivo estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, ovvero allorché emerga che l’autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, senza che nessun rimprovero possa essergli mosso. Sulla scorta di tali ineccepibili premesse, la sentenza gravata ha quindi verificato in relazione ad ognuna delle infrazioni contestate quale fosse stata la condotta in concreto tenuta da parte del ricorrente riscontrando in relazione alle stesse una colpevole inerzia, concludendo quindi per l’insussistenza di fatti non smascherabili ove invece la parte avesse conformato la propria condotta a quanto impostogli per legge. Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -21- Alla pag. 97, i giudici di merito hanno rimarcato come l’anomalia e diffusività delle violazioni comportamentali di cui ai nn. 1 e 3 delle infrazioni contestate non potevano sfuggire al controllo dei sindaci, essendo rimasta traccia di tali operazioni anche nelle decisioni adottate dal CDA e delle quali il collegio sindacale era potenzialmente a conoscenza. In particolare, la lacunosità delle procedure di vendita delle azioni proprie non poteva sfuggire al collegio in esame. Ancor più evidente è stata reputata la violazione dei doveri comportamentali dei sindaci quanto alla violazione n. 2, e ciò alla luce del fatto che della questione era stato direttamente interessato lo Zamberlan a seguito della segnalazione di un socio e di un colloquio avuto dallo stesso ricorrente con il socio, segnalazioni che erano state sbrigativamente liquidate come inattendibili accontentandosi della risposta fornita dalle strutture interne, ma senza invece, come doveroso, attivare i poteri che la legge gli conferiva. Una puntuale disamina della condotta del ricorrente è stata poi compiuta in sentenza anche quanto alla violazione n. 5. Alle pagg. 100 e ss. la Corte d’Appello ha fatto seguire una puntuale verifica delle condotte poste in essere dal collegio sindacale, richiamando tutti i numerosi segnali di allarme che nel corso del periodo oggetto delle violazioni contestate erano emersi e che erano stati colposamente ignorati, essendo stato evidenziato come nella maggior parte dei casi il collegio sindacale si limitò a mantenere un atteggiamento meramente passivo, pur a fronte di segnalazioni provenienti dala stessa Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -22- [OSCURATO:PERSONA] ovvero dalla società incaricata della revisione dei conti della banca. La sentenza ha altresì ricordato il contenuto del verbale del collegio sindacale del 1 settembre 2015, dal quale emerge per stessa ammissione del collegio sindacale come proprio la carenza ed assenza dei corretti flussi informativi provenienti dalle strutture e funzioni di controllo interno avrebbero permesso, se invece correttamente formulati, all’organo di vigilanza di segnalare al CDA le carenze ed irregolarità riscontrate. Emblematica in tal senso appare la ricostruzione della problematica dei finanziamenti correlati, quale descritta a pag. 103 della sentenza gravata, che conforta la conclusione in ordine all’atteggiamento del tutto negligente ed inerte tenuto dal collegio sindacale. Quanto alla violazione n. 2, la Corte d’Appello ha altresì sottolineato come lo stesso collegio sindacale sin dal settembre 2012 avesse segnalato la necessità di introdurre procedure per la corretta trattazione degli ordini di vendita delle azioni proprie, procedure mai introdotte, situazione questa che comprova in maniera evidente la responsabilità del collegio sindacale, e dei suoi componenti, che, benché consapevoli delle carenze procedurali, hanno permesso che l’attività di vendita proseguisse anche dopo la loro segnalazione con modalità reputare non corrette. Analogamente in relazione alla violazione n. 4, la sentenza ha ricordato come l’affermazione del ricorrente secondo cui Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -23- avrebbe adeguatamente vigilato sull’operato del consulente esterno chiamato a porre in essere la procedura di pricing delle azioni, fosse smentita dal rilievo in fatto che tale controllo si limitò ad una mera presa d’atto, stante la sostanziale assenza di un lasso di tempo utile a poter valutare la congruità del sovrapprezzo delle azioni BPVI per il 2014, non essendo tempestivamente pervenuta al collegio sindacale la documentazione necessaria al rilascio del parere. Quanto, infine, alla violazione n. 5, la sentenza ha evidenziato come alcun esonero da responsabilità potesse avere il conferimento della delega al Direttore Generale per intrattenere i rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] ai fini della pubblicazione del prospetto relativo all’Aucap 2014, che non esimeva il collegio sindacale dal dover formulare eventuali rilievi in ordine ad informazioni non veritiere, ovvero a sollecitare gli opportuni approfondimenti. La precondizione per il corretto svolgimento dei servizi di investimento è l’adozione di idonee procedure e di una altrettanto idonea organizzazione, cautele che sebbene rimesse alla scelta discrezionale dell’intermediario, devono in ogni caso assicurare il raggiungimento dell’obiettivo della tutela del risparmio, nel rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza. Il livello di diligenza in concreto esigibile dal ricorrente, anche in ragione degli elevati, peculiari requisiti richiesti dalla legge per l’assunzione della carica non poteva non far sorgeredubbi sulla colpevole violazione del dovere di informarsi, anche con Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -24- l’interlocuzione con le strutture interne dell’intermediario, non potendosi quindi fare affidamento sulle sole rassicuranti comunicazioni offerte dai report delle strutture interne. Così sinteticamente riassunte le motivazioni della Corte d’Appello, le censure del ricorrente si palesano, come detto, prive di fondamento. Il dovere di informarsi che compete anche ai Sindaci non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere una costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi. Questa Corte ha anche di recente ribadito che (Cass. n. 24081/2019) l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa (nella specie, la S.C. ha applicato il sopraindicato principio in relazione al provvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta ad essi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore). Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -25- Infatti, sia pure con riferimento a sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia (Cass. n. 9546/2018), si è precisato che il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante sicché, integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della l. n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. Ne consegue che (Cass. n. 1529/2018) sebbene l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, nel caso dell'illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della "suità" della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento (conf. Cass. S.U. n. 20930/2009). Così intesa la "presunzione di colpa" non si pone in contrasto con gli artt. 6 CEDU e 27 Cost. E ciò anche nel caso in cui la sanzione abbia natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva. Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -26- Non è quindi necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. n. 11777/2020). La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione dei principi in tema di interpretazione dell’art. 3 citato palesandosi anche infondate le critiche che si correlano all’assenza di documenti messi a disposizione del collegio sindacale dai quali trarre spunto per esercitare il potere di verifica e controllo. In tal senso rileva la considerazione che le norme in tema di intermediazione finanziaria, nel prevedere, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza, tra l'altro, delle "disposizioni generali o particolari impartite dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalla Banca d'Italia", non costituiscono norme punitive "in bianco", né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché, atteso il particolare tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, ma realizzano solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Cass. n. 18683/2014). Nella specie, la sentenza impugnata, tenuto conto delle indicazioni fornite in sede regolamentare dall’autorità di vigilanza, ha riscontrato le evidenti violazioni procedurali e Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -27- comportamentali poste in essere dall’intermediario, non senza sottolineare che la stessa gravità delle violazioni non sarebbe potuta sfuggire al titolare della funzione di vigilanza che avesse improntato la propria condotta ai principi di diligenza e correttezza, secondo le possibilità correlate alla qualifica professionale richiesta dalla legge per ricoprire un determinato incarico, palesandosi quindi come colpevole, nel senso sopra indicato, l’inerzia del ricorrente, pur in presenza di un disegno fraudolento dell’alta dirigenza, del quale sarebbe stato in ogni caso possibile avvedersi ove fosse stato adottato un comportamento proattivo. Giova a tal fine ricordare che la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti, nella specie del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sugli stessi, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare [OSCURATO:PERSONA], a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -28- Banca d'Italia ed alla [OSCURATO:PERSONA]. (Cass. n. 1602/2021; conf. Cass. n. 6037/2016). Tali considerazioni permettono altresì di escludere la fondatezza della censura quanto alla rilevanza della condotta fraudolenta di alcuni organi societari, emergendo come appunto, la sola attuazione dei doveri comportamentali connessi alla carica di sindaco avrebbe permesso di rilevare le anomalie poi riscontrate in sede ispettiva, senza potersi individuare nella condotta, sia pure illecita dell’alta dirigenza, l’idoneità a rendere inesigibile la condotta addebitata al ricorrente, come espressamente ribadito in sentenza (il che denota come, pur a voler sorvolare circa il fatto che la deduzione non riguarda un fatto ma piuttosto un giudizio, vi è stata in ogni caso un’espressa disamina da parte del giudice di merito). Le censure sono quindi da reputarsi nel loro insieme inammissibili in quanto il ricorrente sollecita un’indebita rivalutazione del merito da parte del giudice di legittimità. Una volta richiamati i principi espressi quanto all’estensione dei doveri incombenti sui componenti del Collegio sindacale, e ribadito che (cfr. Cass. n. 30072/2017), come già condivisibilmente statuito da Cass. S. U. n. 20932/2009, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i componenti del collegio sindacale, chiamati a rispondere per la violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di investimento posti a tutela degli investitori e del buon Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -29- funzionamento del mercato, non possono sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito siano state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto che abbia agito per conto della società, gravando a loro carico un dovere di vigilanza sul regolare andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto (prova che, nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto non fornita dal ricorrente), la doglianza mira ad ottenere una rivalutazione della condotta illecita dell’alta dirigenza della società, condotta che la sentenza, con accertamento in fatto, ha escluso che fosse idonea a determinare l’inesigibilità dell’obbligo di vigilanza gravante su ogni sindaco, e ciò anche in merito al rispetto delle procedure ed in relazione alle condotte dei dipendenti della banca, attesa la obiettiva percepibilità delle anomalie riscontrate, che non potevano giustificare l’inerzia del ricorrente. Né deve trascurarsi, alla luce della nozione di fatto di cui si denuncia l’omessa disamina, quale configurato nell’interpretazione del n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., come scaturente dalla novella del 2012, che anche in questo caso si lamenta la mancata condivisione di un giudizio della parte, e precisamente dell’apprezzamento in merito all’incidenza causale della condotta dei vertici aziendali sulla esigibilità della diversa condotta omissive del ricorrente, avendo comunque la sentenza tenuto conto del fatto costituito Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -30- dall’attività di occultamento posta in essere dalla direzione generale (ma reputata in concreto non avere carattere tale da rendere inesigibile il compito incombente sul ricorrente), avendo la parte, in particolare nel settimo motivo, inteso contrapporre alla valutazione degli stessi fatti, quale operata in sentenza, quella personale, sul presupposto che quella offerta dalla prima non sia appagante.. Né appare sostenibileche l’elemento soggettivo della colpa del ricorrente (già in sé presunta) sia frutto di un’ulteriore presunzione legata al fatto che la condotta dolosa dell’alta dirigenza della Banca sia stata agevolata dalle violazioni procedurali, e che ciò rientrasse nella sfera di rappresentabilità dei sindaci. La censura trascuraanzitutto il decisivo rilievo che la sentenza ha assegnato al carattere procedurale delle violazioni e alla mancata predisposizione di presidi idonei a prevenire la consumazione di condotte illecite, circostanza quest’ultima che riconduce l’elemento soggettivo della violazione non a valle delle singole condotte illecite imputabili agli organi di gestione, ma alla sfera organizzativa dell’attività bancaria che è a monte – rendendola possibile o agevolandola – della commissione delle singole infrazioni. Da tale prospettiva, l’eventuale occultamento delle pratiche illecite da parte dell’alta dirigenza nella gestione delle operazioni su azioni proprie, non poteva avere alcuna efficacia esimente, né escludere la colpevolezza della condotta dei Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -31- componenti del collegio sindacale riguardo alle carenze organizzative comunque sussistenti. L’insufficienza dei sistemi dei controlli e di adeguate regole di carattere procedurale era di per sé condotta sanzionabile e l’affermazione della Corte di merito secondo cui tali carenze rendevano verosimile l’agevolazione delle successive condotte dolose non consente di configurare l’utilizzo di una doppia presunzione per sostenere l’imputazione delle violazioni, che non concernono le condotte dolose dei dirigenti, né direttamente le violazioni consumate mediante il collocamento delle azioni proprie, ma le carenze strutturali nel sistema dei controlli interni. In questo senso quindi veniva in rilievo il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'opposizione prevista dall'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 dà luogo, non diversamente da quella di cui agli art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, ben potendo tale prova essere offerta anche mediante presunzioni semplici, che, nel caso di illecito omissivo, pongono a carico dell'intimato l'onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta, per rilevare che non ricorre la dedotta Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -32- violazione della regola del divieto della praesumptio de praesumpto(Cass. S.U. n. 20930/2009). 3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 49 della Carte dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nonché dell’art. 11 della legge n. 689/1981 in relazione alle condizioni economiche del ricorrente ed in assenza di prova a carico della [OSCURATO:PERSONA] ex art. 6 bis co. 5 del t.u.f. Si ricorda che l’art. 11 della legge n. 689/81 prevede che le condizioni economiche del sanzionato siano un elemento di cui si debba tenere conto. Le stesse devono essere note alla [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe quindi dovuto allegarle e provarle nel procedimento oggetto di causa. Tale omissione ha quindi inficiato la valutazione di congruità della sanzione effettuata dal giudice di merito. Il motivo è inammissibile. A tal fine va richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -33- risulti che quella valutazione è stata compiuta (Cass. n. 4844/2021; Cass. n. 5526/2020). Avendo quindi la Corte d’Appello contenuto la sanzione nei limiti edittali, non appare suscettibile di deduzione come motivo di ricorso la omessa considerazione di uno dei molteplici criteri in base ai quali deve orientarsi il potere discrezionale del giudice di merito di commisurazione della sanzione. Peraltro la sentenza ha mostrato di attribuire una particolare rilevanza all’elemento psicologico quanto alla violazione n. 2, ravvisando la colpa grave del ricorrente ed ha sottolineato la carica ricoperta, peraltro per un lunghissimo periodo di tempo, aggiungendo, con valutazione che si connota come logica e coerente, un riferimento anche alle condizioni economiche del sanzionato, quali desumibili dai compensi percepiti per avere ricoperto un prestigioso incarico per circa trent’anni, e senza che la doglianza mossa in questa sede si periti di confutare la coerenza di tale assunto). 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 co. 1 lett. a) t.u.f. in relazione ai finanziamenti per l’acquisto di azioni nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 co. 2 e 3 t.u.f. Si deduce che quanto alla violazione individuata sub n. 2, se effettivamente il finanziamento dei clienti per l’acquisto delle aioni ha inciso sulla stabilità della banca, trattandosi di flussi finanziari provenienti dallo stesso istituto di credito, non si ricava la ragione per la quale si deve ritenere che anche i clienti siano stati oggetto di un trattamento scorretto, atteso Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -34- che non hanno erogato somme di loro pertinenza e non hanno quindi subito perdite. Inoltre, vi sono state anche pesanti sanzioni irrogate da Banca d’Italia e ciò determinerebbe il concreto rischio di interferire nel potere sanzionatorio spettante ad altra autorità. Il motivo è infondato. Deve reputarsi che, quanto alla violazione contestata, si tratti di un illecito di pericolo, volto ad assicurare il corretto espletamento del servizio di intermediazione finanziaria a tutela non già del singolo investitore ma dell’intero mercato e dell’affidamento che i potenziali investitori debbono nutrire circa la correttezza delle regole procedimentali ( potendo al più l’eventuale danno arrecato delle violazioni commesse influire sull’entità della sanzione). Analogamente a quanto sostenuto per la violazione dell’art. 40 t.u.f. può quindi affermarsi che anche in relazione alla violazione dell’art. 21, la sanzione amministrativa non richiede, per la sua applicazione, l'effettivo verificarsi del danno, versandosi in presenza di illeciti di cd. "mera trasgressione", relativamente ai quali occorre unicamente avere riguardo alla condotta in concreto tenuta ed alla sua potenziale idoneità a pregiudicare l'interesse degli investitori (così Cass. n. 9126/2017). Né appare condivisibile il richiamo al concorrente potere sanzionatorio della Banca d’Italia. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che (Cass. n. 6738/2016) in tema di vigilanza sull'attività di intermediazione Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -35- finanziaria, gli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 58 del 1998 prevedono un sistema di controllo duale, nell'ambito del quale allaBanca d'Italia è attribuita la competenza relativa al controllo del rischio ed alla stabilità patrimoniale mentre alla [OSCURATO:PERSONA] quella relativa alla trasparenza ed alla correttezza dei comportamenti (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza della [OSCURATO:PERSONA] poiché attività ispettiva svolta sui controlli e sui sistemi informativi interni di una società di gestione del risparmio era intesa a verificare, in concreto, la corretta prestazione del servizio di investimento, l'adeguatezza delle operazioni disposte per conto della clientela e il rispetto delle regole in tema di conflitto di interessi e, dunque, verteva tutta su fatti e comportamenti incidenti sulla trasparenza e correttezza dell'operato dellabanca). La regola è stata di recente ribadita da Cass. n. 2333/2021, che ha precisato che il procedimento sanzionatorio della Banca d’Italia si riferisce alle carenze organizzative e del sistema dei controlli interni ed è evidentemente funzionale al rispetto di standard unitari di corretta gestione degli operatori finanziari attivi sul mercato, mentre quello affidato alla [OSCURATO:PERSONA] riguarda i profili di inadempimento degli obblighi di adottare procedure idonee a garantire l'efficiente, corretto e trasparente svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria e delle attività di investimento, in funzione di protezione tanto del cliente, ritenuto soggetto debole nell'ambito del rapporto intersoggettivo corrente tra questi e l'operatore finanziario, Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -36- quanto della corretta gestione dei servizi sul mercato finanziario (cfr. Cass. 3845/20, pag. 8; si veda anche, nello stesso senso Cass. n. 21017/19). In questo senso si veda anche Cass. n. 19558/2020, secondo cui in materia di sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari mobiliari, ove la condotta sanzionata consista nella violazione, da parte di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, dei doveri concernenti il momento organizzativo, preordinati alla tutela non solo del cliente, ma anche della trasparenza e correttezza dell'operato della banca e dell'integrità del mercato, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni è la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 5, 21 e 190 del T.U.F., restando irrilevante che dalle violazioni siano poi derivate pratiche commerciali scorrette e senza che ciò determini un contrasto della disciplina del T.U.F. con l'art.27, comma 1 - bis, del d.lgs. n. 206 del 2005, introdotto dall'art. 1, comma 6, lett. a), del d.lgs. n. 21 del 2014, che attribuisce in via esclusiva all'AGCM la tutela amministrativa del consumatore contro simili pratiche. La lettura delle norme contenute nel t.u.f. ed in particolare degli art. 5 e 6, conferma la correttezza di tale conclusione che va qui ribadita, essendo quindi evidente, alla luce delle contestazioni mosse come le violazioni riscontrate attengano alla vigilanza di cui alle attività del primo comma dell’art. 5, ma per gli aspetti che sono strettamente inerenti alla trasparenza ed alla correttezza dei comportamenti, essendosi Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -37- prese in esame le condotte per quanto potevano effettivamente incidere sul collocamento e la contrattazione delle azioni emesse dalla stessa banca, in vista della loro offerta a potenziali investitori, e ciò anche per quanto attiene alla prodromica, ma pur sempre necessaria, attività di fissazione del fair value, trattandosi nella specie di prodotti finanziari illiquidi, la cui vigilanza, quanto alla circolazione, compete alla [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione a falsa applicazione dell’art. 21 co. 1 lett. d) t.u.f. e degli artt. 15, 19 e 21 del Regolamento congiunto Banca d’Italia/[OSCURATO:PERSONA] in relazione alle procedure di pricing delle azioni di BPVI, con la violazione anche del principio del ne bis in idem. Con riferimento alla violazione n. 4 si deduce che la procedura seguita per la determinazione del prezzo delle azioni proprie sarebbe inidonea ad assicurare l’efficace svolgimento dei servizi di investimento, in quanto non avrebbe garantito un flusso adeguato di documentazione contabile e non sarebbero state indicate metodologie finanziarie applicabili. Si sostiene che però il pricing non sarebbe funzionale alla prestazione di servizi di investimento, e nulla impediva alla banca di avvalersi di un esperto indipendente. In tal modo sarebbe stata sanzionata una condotta che è già oggetto di separata valutazione sempre in chiave sanzionatoria quanto alle carenze dei prospetti informativi. In disparte l’assoluta genericità del motivo quanto alla prospettazione della pretesa duplicazione della sanzione in Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -38- relazione ad altro procedimento sanzionatorio, anche tale motivo deve essere disatteso. Va in primo luogo ribadita la riconducibilità delle azioni alla nozione di valori mobiliari quale evincibile dal disposto dell’art. 1 co. 1 bis lett. a) t.u.f. (si veda in questo senso anche Cass.n. 8590/2018), e ciò anche per le azioni delle banche popolari, co sì che la vendita delle stesse azioni in contropartita diretta con la clientela nella nozione di negoziazione in conto proprio che l’art. 1 co. 5 bis lett.- a) del t.u.f. fa rientrare tra i servizi ed attività di investimento (in tal senso si veda Cass. n. 11876/2016, secondo cui la negoziazione incontropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. n. 58 del 1998, essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente; conf. Cass. n. 28432/2011). Per effetto di tale considerazione deve reputarsi quindi incensurabile la valutazione del giudice di merito che ha postulato la necessaria esistenza di una procedura strutturata per il pricing dell’azione della BPV, desumendo tale necessità da una indicazione [OSCURATO:PERSONA] riferita a prodotti di investimento (OTC, obbligazioni strutturate, etc.) del tutto diversi in Relazione alla quarta sanzione irrogata. Infatti, pur in assenza di una norma positiva che preveda la proceduralizzazione della Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -39- selezione degli esperti chiamati alla stima dello strumento finanziario, l’art. 21 co. lett. d) t.u.f. e l’art. 15 del regolamento congiunto impongono una procedura di pricing massimamente oggettiva ed esaustiva. La qualificazione delle azioni come prodotti finanziari illiquidi e la circostanza della loro collocazione presso la clientela della banca esclude che la determinazione del prezzo sia un’operazione avente mera valenza interna ma induce ad affermare la sua chiara correlazione alla prestazione di servizi di investimento, con la necessità quindi di determinare il fair value del titolo con una procedura il più possibile oggettiva, precisa ed esaustiva. L’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone anche l’adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo dello strumento finanziario e ciò discende dalla normazione primaria, essendo incensurabile l’assunto della Corte d’Appello che ha attribuito alla Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] DIN/9019104 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui ribadisce che la determinazione del fair value sulla base di strumenti basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato proporzionate alla complessità del prodotto, valga anche per i prodotti di propria emissione ovvero per gli intermediari che operano in contropartita diretta con la clientela, valenza meramente interpretativa e non anche innovativa o creativa di una regola non già esistente, come invece assume parte ricorrente. Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -40- L'adozione della procedura di pricing, con le caratteristiche richieste in sentenza, deriva dallo stesso t.u.f. e dal ricordato regolamento congiunto Banca d’Italia/[OSCURATO:PERSONA]. Il motivo non contesta tale articolato ragionamento del giudice di merito, ma si limita a rilevare l’estraneità della violazione rispetto al servizio di investimento, non avvedendosi come anche la corretta determinazione del valore delle azioni proprie, deve avvenire in base ad una procedura che, seppure coinvolgente un esperto terzo ed indipendente, deve a sua volta soddisfare dei parametri procedimentali volti a garantire la trasparenza e l’affidamento del mercato. 6. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea con la necessità di disapplicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 72/2015. Si evidenzia che l’entità della sanzione irrogata non può far dubitare della natura sostanziale penale della stessa il che impone l’applicazione anche della regola del favor rei nel caso di norma sopravvenuta più favorevole. Si palesa quindi erronea l’affermazione del giudice di merito che ha escluso la invocabilità delle diverse previsioni sanzionatore contenute nel d. lgs. n. 72/2015, ed in particolare della novità secondo cui la sanzione dovrebbe ricadere solo sulla banca, potendo la persona fisica essere coinvolta esclusivamente al ricorrere di determinate condizioni qui non sussistenti. Anche tale motivo va disatteso. Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -41- Questa Corte ha già avuto occasione di affermare la propria convinta adesione all'orientamento a mente del quale i principi convenzionali non possono indurre a ritenere che una sanzione qualificata come amministrativa dal diritto interno abbia sempre e a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale (tra le numerose,Cass. civ., 23- 01 - 2018, n. 1621 in motivazione;Cass., sez. II, 05-04 - 2017, n. 8855 ; Cass., sez. II, 13-01-2017, n. 770; Cass. civ., sez. I, 30 - 06 - 2016, n. 13433). Sebbene i criteri Engel – alla cui stregua va accertata l’eventuale natura penale della sanzione – siano alternativi e non cumulativi ([OSCURATO:PERSONA], § 94) e che, ai fini dell'applicazione del criterio della gravità della sanzione, deve aversi riguardo alla misura della sanzione di cui è a priori passibile la persona interessata e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta ([OSCURATO:PERSONA], § 98) - va tuttavia considerato che la valutazione sull'afflittività economica di una sanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce. Da tale prospettiva, specie sul terreno delle violazioni consumate nell’ambito del settore bancario e finanziario (che contempla sanzioni penali finanche detentive, nonché sanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi di mercato, possono ascendere a molti milioni di euro) una sanzione pecuniaria compresa tra il minimo edittale di C 2.500 ed il massimo edittale di C 250.000, non corredata da sanzioni Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -42- accessorie né da confisca, non può ritenersi connotata da una afflittività così spinta da trasmodare dall'ambito amministrativo a quello penale. La natura non penale della sanzione irrogata esclude che la disciplina processuale sia in contrasto con le garanzie fissate dall'articolo 6 CEDU. Inoltre, nella sentenza 14.3.2014 [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, la stessa Corte Edu ha ritenuto, in tema di market abuse, che la conformità con l'art. 6 CEDU non viene meno nel caso in cui una sanzione di natura penale sia inflitta da un'autorità amministrativa, la cui decisione non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 della norma sopra indicata, laddove la stessa debba subire un controllo a posteriori da un organo indipendente e imparziale avente giurisdizione piena. Sul punto i giudici di legittimità hanno ribadito che "In tema di sanzioni che, pur qualificate come amministrative, abbiano natura sostanzialmente penale, la garanzia del giusto processo, ex art. 6 Cedu, può essere realizzata, alternativamente, nella fase amministrativa - nel qual caso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria - ovvero mediante l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio - adottato in assenza di tali garanzie - ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva ed attuato attraverso un procedimento conforme alle richiamate prescrizioni della convenzione, il quale non ha l'effetto di sanare alcuna illegittimità originaria della fase amministrativa giacché la stessa, sebbene non connotata dalle Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -43- garanzie di cui al citato art. 6, è comunque rispettosa delle relative prescrizioni,per essere destinata a concludersi con un provvedimento suscettibile di controllo giurisdizionale (fattispecie in tema di sanzioni applicate dalla [OSCURATO:PERSONA] all'esito del procedimento amministrativo previsto dall'art. 187 septies D.Lgs. n. 58 del 1998).") (cfr.Cass. civ., sez. II, 13-01-2017, n. 770). Deve affermarsi che, diversamente da quanto rimarcato dal ricorrente, che le sanzioni oggetto di causa non abbiano natura sostanzialmente penale. Risulta, invero, incensurabile la conclusione del giudice di merito che ha ritenuto che (cfr. Cass. n. 20689/2018) le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] diverse da quelle di cui all'art. 187 ter T.U.F. non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle appunto irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU, agli effetti, in particolare, della violazione del "ne bis in idem" tra sanzione penale ed amministrativa comminata sui medesimi fatti. Trattasi di principio già affermato in precedenza (cfr. Cass. n. 8855/2017; Cass. n. 1621/2018) e che risulta confermato anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito che (cfr. Cass. n. 4/2019; Cass. n. 5/2019; Cass. n. Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -44- 31632/2019) con riferimento alle stesse, non si pone un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né di applicabilità del successivo art. 7 della medesima Convenzione. Da tale premessa, Cass. n. 1621/2018 ha poi tratto l’ulteriore corollario che in tema di sanzioni amministrative il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689; ne consegue che non assume alcuna rilevanza il termine di trecentosessanta giorni per la conclusione del procedimento di cui all'art. 4 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 2000, n. 12697 attesa l'inidoneità di un regolamento interno emesso nell'erroneo 9 convincimento di dover regolare i tempi del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 a modificare le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981 (Sez. 2, Sentenza n. 4873 del 01/03/2007 Rv. 595087; sez. 2, Sentenza n. 22199 del 2010 in motivazione; sez. 2, Sentenza n. 4329 del 2008 in motivazione). Posta tale precisazione, e ribadita quindi l’impossibilità di invocare per il procedimento de quo le garanzie costituzionali e convenzionali che invece sono approntate per le sanzioni penali, ancorché solo in senso sostanziale, deve reputarsi che non ricorra la violazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 72/2015, come interpretato alla luce dell’art. 7 Cedu e dell’art. 49 par. 1 Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -45- e 52 par. 5 della CDFUE, nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto esclusa la retroattività della disciplina più favorevole a (presunti) illeciti compiuti anteriormente alla sua entrata in vigore. Si evidenza che il ricorrente ha sottolineato come a seguito della novella del 2015 fosse tendenzialmente esclusa la punibilità in via amministrativa delle persone fisiche, essendo la società il soggetto passivo della pretesa punitiva (fatte salve alcune specifiche ipotesi derogatore). Si assume che in tal modo sarebbe intervenuta una norma più favorevole che, in virtù del principio della lex mitior avrebbe dovuto trovare immediata applicazione. Stante il carattere afflittivo, e quindi sostanzialmente penale delle sanzioni oggetto di causa, la norma de qua dovrebbe quindi trovare immediata applicazione, essendo quini illegittima la diversa soluzione del giudice di merito che ha richiamato i precedenti che negano l’immediata applicazione del principio invocato alle sanzioni di carattere amministrativo. Alla luce delle superiori considerazioni quanto al carattere delle sanzioni oggetto di causa, per le quali deve escludersi che possano ritenersi sostanzialmente penali, è destinata a prevalere la volontà espressa dal legislatore che ha chiaramente statuito all'art. 6 del citato d.lgs. n. 72 che le modifiche apportate alla parte V deldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -46- competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V deldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Va quindi confermato l’orientamento già espresso in passato secondo cui le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 non si applicano alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Banca d'Italia, poiché in tal senso dispone l'art. 6 del d.lgs. n. 72 cit., né trova applicazione alle sanzioni amministrative, in assenza di una specifica disposizione amministrativa, il principio cd. del "favor rei", di matrice penalistica. Tale interpretazione non viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri c/o Italia) - secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate sui medesimi fatti violerebbe il principio del "ne bis in idem" - atteso che tali principi non possono indurre a ritenere che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost. (Cass. n. 13433/2016; Cass. n. 26131/2015). Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -47- Più di recente questa Corte ha ribadito tale soluzione (cfr. Cass. n. 16323/2019, in motivazione), che ha disatteso analoga censura proprio in relazione a sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 190 t.u.f. E’ stato sottolineato che i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui all'art. 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 689, in tema di sanzioni amministrative, comportano infatti l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine", senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenzaqualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, cod. pen., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore ( Cass. n. 29411 del 2011). E’ stata altresì ritenuta irrilevante un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost., aggiungendosi che le conclusioni risultavano confortate anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale con la pronuncia n. 193 del 20.7.2016 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, Cost., 6 e 7 CEDU, nella parte in cui — Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -48- nel definire il principio di legalità che consente di irrogare sanzioni amministrative solo in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati — non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. In tal senso la Consulta ha osservato che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha enucleato il principio di retroattività della legge penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale. L'invocato intervento additivo risulta travalicare l'obbligo convenzionale e disattende la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione come convenzionalmente penale. Nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio di retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Né sussiste un analogo vincolo costituzionale poiché rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore. Il differente e più Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -49- favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni, come quelle tributarie e valutarie, trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non può trasformarsi da eccezione a regola, coerentemente con il principio generale di irretroattività della legge e con il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali (artt. 11 e 14 delle preleggi). Le considerazioni in questione hanno poi portato ad affermare che, proprio in ragione dell'esclusione della natura penale delle sanzioni in esame, non si profila nemmeno un ipotetico vizio di eccesso di delega (tenuto conto che la legge in questione affidava al legislatore delegato una valutazione autonoma in merito all'opportunità di estendere il principio del favor rei a seguito della novella), né appariva configurabile la dedotta violazione degli artt. 117 e 3 Cost., dovendosi quindi disattendere la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale, da ritenere peraltro manifestamente infondata proprio alla luce della motivazione del precedente della Consulta sopra indicato (in senso conforme Cass. n. 17209/2020, nonché Cass. n. 16517/2020, quanto alle sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia). Né infine può deporre in senso contrario l’intervento della Corte Costituzione di cui alla sentenza n. 63/2019, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, in relazione agliartt. 3 e 117 comma 1° della Costituzione , quest'ultimo per rinvio all'art. 7 dellaCEDU, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli apportate Ric. 2018 n. 31646 sez. S2 -ud. 12-04-2022 -50- dal terzo comma dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187- bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, avendo chiaramente ribadito che la regola di derivazione penale deve ritenersi applicabile anche agli illeciti amministrativi aventi natura e funzione punitiva, salvo che vi sia la necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti tali da resistere al « vaglio positivo di ragionevolezza », al cui metro debbono essere valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius. La dedotta esclusione del carattere sostanziale penale delle sanzioni oggetto di causa esclude quindi la possibilità di invocare a favore della tesi del ri