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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17662/2026

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Maglio;-ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato edifeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gloria CentineoCavarretta Mazzoleni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7254/2022, pubblicata il 20settembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7346/2023Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 17662/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOData pubblicazione 03/06/2026Con atto di citazione notificato in data 05.12.2019 la [OSCURATO:PERSONA] srl hacitato in giudizio il Comune di Milano al fine di ottenere l’annullamentodell’ingiunzione di pagamento n. 20190430152920000024080, emessa dal dettoEnte per l’omesso pagamento di verbali della [OSCURATO:PERSONA], elevati per infrazionidel Codice della Strada.

Ha esposto di essere una società che svolgeva l’attivitàdi noleggio di veicoli a lungo termine di veicoli e ha eccepito che, al ricevimentodei vari verbali di contestazione di cui all’ordinanza ingiunzione n.20190430152920000024080, aveva comunicato all’autorità competente i daticompleti dei soggetti ai quali erano state noleggiate le vetture.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Milano, nel contraddittorio delle parti, con Sentenza n.550 del 2021, ha accolto il ricorso in quanto “l’odierna attrice ha dato idoneaprova della tempestiva, corretta e formale comunicazione dei dati dei locatari enoleggianti i veicoli che hanno commesso le contravvenzioni di cui ai verbali …La società di leasing ha dunque dimostrato di aver correttamente comunicatoall’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Milano i dati di tutti i soggetti che hanno noleggiatole sue auto e che hanno commesso le contravvenzioni di cui ai verbalipresupposti …”.Il Comune di Milano ha proposto appello che il Tribunale di Milano, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 7254/2022, ha accolto,argomentando che «“L’opponente, infatti, in primo grado, rilevando di svolgereda visura camerale allegata), aveva contestato la legittimità della ingiunzionenotificata alla sola [OSCURATO:PERSONA] srl in luogo del trasgressore/locatario attesoche l’applicazione della fattispecie di cui all’art. 196 cds, che sancisce il principiodella solidarietà tra proprietario e conducente/trasgressore, prevede una deroganell’ipotesi di cui all’art. 84 (noleggio senza conducente) esonerando dallaresponsabilità il locatore.

Nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] avevatempestivamente comunicato al Comune di Milano, una volta ricevuto il verbaledi accertamento, quale fosse il nominativo del locatario/utilizzatore di modo chel’ingiunzione si sarebbe dovuta indirizzare solo a quest’ultimo” ….

“Ora nel casodi specie General leasing non ha provato di avere stipulato un contratto diNumero registro generale 7346/2023Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 17662/2026Data pubblicazione 03/06/2026noleggio senza conducente con i soggetti indicati nelle varie comunicazioni, maha semplicemente documentato di avere inviato la comunicazione relativa allegeneralità del trasgressore al Comune.

Tale aspetto di carenza di prova nonconsente di procedere alla sussunzione della disciplina in assunto particolare ederogativa, rispetto a quella stabilita in via generale dall’art. 196 cds comericordato, non potendosi ritenere soddisfatta la ratio di assicurare la possibilitàdi ottenere il pagamento della sanzione “attraverso la titolarità di un dirittoadeguatamente e agevolmente accertabile”.

Essendo incontestata la proprietàdei veicoli in capo alla originaria opponente, la sentenza di prima grado ha erratonella valorizzazione di un comportamento della parte tale da porla al riparo dallaregola della solidarietà, rimanendo non provato che al momento delle singoleviolazioni contestate il contratto fosse effettivamente in corso.

Sussiste quindi lasolidarietà ex art. 196 cds”».[OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.Il Comune di Milano ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la nullità della sentenzad’appello, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneagli artt. 115 e 116 c.p.c., relativamente all’omessa prova che i veicoli oggettodi sanzione amministrativa fossero oggetto di noleggio a lungo termine.Evidenzia la nullità della sentenza di primo grado per avere posto a fondamentodella decisione l’asserita carenza in ordine alla prova dell’esistenza di uncontratto di noleggio con conducente in violazione degli artt. 112, 115 e 116c.p.c. essendo tale circostanza mai stata contestata da parte del Comune.Con il secondo motivo rappresenta la violazione e/o falsa applicazione, exart. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 196 e 84 C.d.S. (Codice della Strada), anche inrelazione all’art. 2697 c.c., per erronea attribuzione a carico di parte appellata(ora ricorrente) dell’onere di comunicare il contratto di locazione e non le solegeneralità del contraente tale contratto.

Sostiene che non sarebbe stato suoonere comunicare al Comune, in assenza di ogni richiesta da parte diNumero registro generale 7346/2023Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 17662/2026quest’ultimo, oltre alle generalità del contraente anche il contratto al fine diData pubblicazione 03/06/2026comprovare la sussistenza e la vigenza del rapporto al momento dell’infrazione.Con il terzo motivo espone la nullità della sentenza d’appello per violazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. e contesta la motivazione intrinsecamentecontraddittoria - assenza di reale motivazione perché il Tribunale dapprimaavrebbe affermato che sussistevano i presupposti per la compensazione dellestesse, mentre, poi, senza alcuna motivazione, le avrebbe poste a suo carico.Le tre censure, che possono essere trattate congiuntamente, stante la strettaconnessione, sono infondate, anche se la motivazione della decisione di appellodeve essere corretta, ai sensi dell’art. 384, u.c., c.p.c.Innanzitutto, la giurisprudenza ha ormai chiarito (Cass. n. 378/2026; Cass.n. 27210/2024) che il testo dell’art. 196 cod. strada, modificato dall’art. 1,comma 1, lett. g-ter, del d.l. n. 121 del 2021, conv., con modif., dalla legge n.156 del 2021 (richiamato da parte ricorrente a pagina 5 del ricorso), sebbenedestinato, pro futuro, ad incidere sulla questione oggi esaminata, è privo dirilevanza rispetto ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, dovendosiribadire che, in materia di sanzioni amministrative - tali essendo quelle qui inesame, presupposto dell’ingiunzione di pagamento contestata - non trovaapplicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (Cass. n.19030/2022).

In particolare, va esclusa la natura sostanzialmente penale dellasanzione alla luce dei «criteri Engel», in quanto: a) non è una sanzione diretta atutelare beni tipicamente protetti dalle norme penali; b) l’effetto preventivo ètipico della funzione amministrativa; c) la sanzione non ha quella connotazionedi gravità da determinare elementi di afflizione personale, da presentare uncarattere socialmente riprovevole o da influenzare la vita professionale deldestinatario.

Nessun contrasto con l’art. 7 CEDU è, allora, dato rinvenire e, diconseguenza, non può sostenersi che l’art. 1, comma 1, lett. g-ter) citatosarebbe norma di interpretazione autentica dell’art. 196, comma 1, secondaparte, del codice della strada, dotata di efficacia retroattiva, avendone lamenzionata giurisprudenza limitato gli effetti solo al futuro, atteso che deveaffermarsene l’evidente portata innovativa poiché, mentre il testo, applicabileratione temporis, prevede(va) che “Nelle ipotesi di cui all’art. 84 rispondeNumero registro generale 7346/2023Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 17662/2026solidalmente il locatario”, il nuovo testo stabilisce che “Nelle ipotesi di cuiData pubblicazione 03/06/2026all’articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente conl’autore della violazione”, essendo evidente che l’inciso “in vece del proprietario”è un elemento normativo introduttivo di un novum, soggetto alla disciplinagenerale dell’efficacia solo per l’avvenire, di cui all’art. 11 disp. att. c.p.c. (Cass.n. 20030/2025, non massimata, e Cass. n. 4825/2025).Queste conclusioni sono suffragate anche da altri precedenti di legittimità infattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 15927/2022; Cass. n. 14152/2022).Ne deriva che il ricorso, concernendo verbali di accertamento relativi all’anno2016, va esaminato alla luce della normativa vigente prima delle modifiche del2021.

Indubbiamente, come evidenziato da parte ricorrente sempre a pagina 5del suo ricorso, vi sono arresti che escludono la responsabilità, in situazioni delgenere, delle società di noleggio, come osservato di recente da questa Corte(Cass. n. 1383/2023), esistendo un risalente indirizzo da ultimo condiviso daCass. n. 10833/2020, che trova la sua più datata capofila in Cass. n. 9328 del1998, non massimata sul punto, che configura la comunicazione dell’identità dellocatario quale fatto sopravvenuto idoneo a paralizzare la pretesa della P.A.(Cass. n. 16717/2004, non massimata).La giurisprudenza di legittimità, però, è ormai constante nell’affermare chela seconda parte del 1° comma dell’art. 196 cod. strada deve interpretarsi nelsenso che il locatore è un ulteriore soggetto obbligato solidalmente, oltre alproprietario o ai soggetti equiparati e al conducente, con il responsabiledell’infrazione (cfr. in vicende, similari, Cass. n. 13664/2017; Cass. n.1845/2018; Cass. n. 14552/2018; Cass. n. 27210/2024; Cass. n. 27211/2024;Cass. n. 27213/2024; Cass. n. 27215/2024; Cass. n. 27217/2024; Cass. n.378/2026, alcune delle quali affrontano proprio la questione del dedottocontrasto giurisprudenziale).

Sul punto, va ribadito, quindi, che, per l’indirizzogiurisprudenziale qui condiviso, l’argomento “puramente testuale”, sul quale sifonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, “non convince,perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietàdettata in via generale dall’art. 196 Codice della Strada”, atteso che nonconsidera la “ratio complessiva della norma in questione (…)” e che, nellaNumero registro generale 7346/2023Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 17662/2026“locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo ilData pubblicazione 03/06/2026locatore e il locatario e il nominativo di quest’ultimo è noto al solo locatore”, taleessendo “la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi suindicate” (così, Cass. n. 18988/2015; Cass. n. 1845/2018; Cass. n. 14452/2018,non massimata; Cass. n. 1214/2019; Cass. n. 24926/2021).Diviene irrilevante, allora, la questione dell’avvenuta comunicazione o menodel contratto di noleggio alla P.A. (e, persino, della sua esistenza), non essendoidonea neppure la comunicazione dei relativi dati a escludere la responsabilitàdella società interessata.In ordine al profilo concernente le spese, si osserva che la pronunciapresente in dispositivo è del tutto coerente con l’applicazione del criteriogenerale della soccombenza, mentre le affermazioni contenute in motivazionesono ragionevolmente, alla luce del contenuto della sentenza di appello, il fruttodi un mero errore materiale, da correggere con l’apposita procedura.2) Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di partecontroricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso e € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 7346/2023Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 17662/2026Data pubblicazione 03/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 20 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Maglio;-ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato edifeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gloria CentineoCavarretta Mazzoleni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7254/2022, pubblicata il 20settembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7346/2023Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 17662/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOData pubblicazione 03/06/2026Con atto di citazione notificato in data 05.12.2019 la [OSCURATO:PERSONA] srl hacitato in giudizio il Comune di Milano al fine di ottenere l’annullamentodell’ingiunzione di pagamento n. 20190430152920000024080, emessa dal dettoEnte per l’omesso pagamento di verbali della [OSCURATO:PERSONA], elevati per infrazionidel Codice della Strada. Ha esposto di essere una società che svolgeva l’attivitàdi noleggio di veicoli a lungo termine di veicoli e ha eccepito che, al ricevimentodei vari verbali di contestazione di cui all’ordinanza ingiunzione n.20190430152920000024080, aveva comunicato all’autorità competente i daticompleti dei soggetti ai quali erano state noleggiate le vetture.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Milano, nel contraddittorio delle parti, con Sentenza n.550 del 2021, ha accolto il ricorso in quanto “l’odierna attrice ha dato idoneaprova della tempestiva, corretta e formale comunicazione dei dati dei locatari enoleggianti i veicoli che hanno commesso le contravvenzioni di cui ai verbali …La società di leasing ha dunque dimostrato di aver correttamente comunicatoall’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Milano i dati di tutti i soggetti che hanno noleggiatole sue auto e che hanno commesso le contravvenzioni di cui ai verbalipresupposti …”.Il Comune di Milano ha proposto appello che il Tribunale di Milano, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 7254/2022, ha accolto,argomentando che «“L’opponente, infatti, in primo grado, rilevando di svolgereda visura camerale allegata), aveva contestato la legittimità della ingiunzionenotificata alla sola [OSCURATO:PERSONA] srl in luogo del trasgressore/locatario attesoche l’applicazione della fattispecie di cui all’art. 196 cds, che sancisce il principiodella solidarietà tra proprietario e conducente/trasgressore, prevede una deroganell’ipotesi di cui all’art. 84 (noleggio senza conducente) esonerando dallaresponsabilità il locatore. Nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] avevatempestivamente comunicato al Comune di Milano, una volta ricevuto il verbaledi accertamento, quale fosse il nominativo del locatario/utilizzatore di modo chel’ingiunzione si sarebbe dovuta indirizzare solo a quest’ultimo” …. “Ora nel casodi specie General leasing non ha provato di avere stipulato un contratto diNumero registro generale 7346/2023Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 17662/2026Data pubblicazione 03/06/2026noleggio senza conducente con i soggetti indicati nelle varie comunicazioni, maha semplicemente documentato di avere inviato la comunicazione relativa allegeneralità del trasgressore al Comune. Tale aspetto di carenza di prova nonconsente di procedere alla sussunzione della disciplina in assunto particolare ederogativa, rispetto a quella stabilita in via generale dall’art. 196 cds comericordato, non potendosi ritenere soddisfatta la ratio di assicurare la possibilitàdi ottenere il pagamento della sanzione “attraverso la titolarità di un dirittoadeguatamente e agevolmente accertabile”. Essendo incontestata la proprietàdei veicoli in capo alla originaria opponente, la sentenza di prima grado ha erratonella valorizzazione di un comportamento della parte tale da porla al riparo dallaregola della solidarietà, rimanendo non provato che al momento delle singoleviolazioni contestate il contratto fosse effettivamente in corso. Sussiste quindi lasolidarietà ex art. 196 cds”».[OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.Il Comune di Milano ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la nullità della sentenzad’appello, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneagli artt. 115 e 116 c.p.c., relativamente all’omessa prova che i veicoli oggettodi sanzione amministrativa fossero oggetto di noleggio a lungo termine.Evidenzia la nullità della sentenza di primo grado per avere posto a fondamentodella decisione l’asserita carenza in ordine alla prova dell’esistenza di uncontratto di noleggio con conducente in violazione degli artt. 112, 115 e 116c.p.c. essendo tale circostanza mai stata contestata da parte del Comune.Con il secondo motivo rappresenta la violazione e/o falsa applicazione, exart. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 196 e 84 C.d.S. (Codice della Strada), anche inrelazione all’art. 2697 c.c., per erronea attribuzione a carico di parte appellata(ora ricorrente) dell’onere di comunicare il contratto di locazione e non le solegeneralità del contraente tale contratto. Sostiene che non sarebbe stato suoonere comunicare al Comune, in assenza di ogni richiesta da parte diNumero registro generale 7346/2023Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 17662/2026quest’ultimo, oltre alle generalità del contraente anche il contratto al fine diData pubblicazione 03/06/2026comprovare la sussistenza e la vigenza del rapporto al momento dell’infrazione.Con il terzo motivo espone la nullità della sentenza d’appello per violazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. e contesta la motivazione intrinsecamentecontraddittoria - assenza di reale motivazione perché il Tribunale dapprimaavrebbe affermato che sussistevano i presupposti per la compensazione dellestesse, mentre, poi, senza alcuna motivazione, le avrebbe poste a suo carico.Le tre censure, che possono essere trattate congiuntamente, stante la strettaconnessione, sono infondate, anche se la motivazione della decisione di appellodeve essere corretta, ai sensi dell’art. 384, u.c., c.p.c.Innanzitutto, la giurisprudenza ha ormai chiarito (Cass. n. 378/2026; Cass.n. 27210/2024) che il testo dell’art. 196 cod. strada, modificato dall’art. 1,comma 1, lett. g-ter, del d.l. n. 121 del 2021, conv., con modif., dalla legge n.156 del 2021 (richiamato da parte ricorrente a pagina 5 del ricorso), sebbenedestinato, pro futuro, ad incidere sulla questione oggi esaminata, è privo dirilevanza rispetto ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, dovendosiribadire che, in materia di sanzioni amministrative - tali essendo quelle qui inesame, presupposto dell’ingiunzione di pagamento contestata - non trovaapplicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (Cass. n.19030/2022). In particolare, va esclusa la natura sostanzialmente penale dellasanzione alla luce dei «criteri Engel», in quanto: a) non è una sanzione diretta atutelare beni tipicamente protetti dalle norme penali; b) l’effetto preventivo ètipico della funzione amministrativa; c) la sanzione non ha quella connotazionedi gravità da determinare elementi di afflizione personale, da presentare uncarattere socialmente riprovevole o da influenzare la vita professionale deldestinatario. Nessun contrasto con l’art. 7 CEDU è, allora, dato rinvenire e, diconseguenza, non può sostenersi che l’art. 1, comma 1, lett. g-ter) citatosarebbe norma di interpretazione autentica dell’art. 196, comma 1, secondaparte, del codice della strada, dotata di efficacia retroattiva, avendone lamenzionata giurisprudenza limitato gli effetti solo al futuro, atteso che deveaffermarsene l’evidente portata innovativa poiché, mentre il testo, applicabileratione temporis, prevede(va) che “Nelle ipotesi di cui all’art. 84 rispondeNumero registro generale 7346/2023Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 17662/2026solidalmente il locatario”, il nuovo testo stabilisce che “Nelle ipotesi di cuiData pubblicazione 03/06/2026all’articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente conl’autore della violazione”, essendo evidente che l’inciso “in vece del proprietario”è un elemento normativo introduttivo di un novum, soggetto alla disciplinagenerale dell’efficacia solo per l’avvenire, di cui all’art. 11 disp. att. c.p.c. (Cass.n. 20030/2025, non massimata, e Cass. n. 4825/2025).Queste conclusioni sono suffragate anche da altri precedenti di legittimità infattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 15927/2022; Cass. n. 14152/2022).Ne deriva che il ricorso, concernendo verbali di accertamento relativi all’anno2016, va esaminato alla luce della normativa vigente prima delle modifiche del2021. Indubbiamente, come evidenziato da parte ricorrente sempre a pagina 5del suo ricorso, vi sono arresti che escludono la responsabilità, in situazioni delgenere, delle società di noleggio, come osservato di recente da questa Corte(Cass. n. 1383/2023), esistendo un risalente indirizzo da ultimo condiviso daCass. n. 10833/2020, che trova la sua più datata capofila in Cass. n. 9328 del1998, non massimata sul punto, che configura la comunicazione dell’identità dellocatario quale fatto sopravvenuto idoneo a paralizzare la pretesa della P.A.(Cass. n. 16717/2004, non massimata).La giurisprudenza di legittimità, però, è ormai constante nell’affermare chela seconda parte del 1° comma dell’art. 196 cod. strada deve interpretarsi nelsenso che il locatore è un ulteriore soggetto obbligato solidalmente, oltre alproprietario o ai soggetti equiparati e al conducente, con il responsabiledell’infrazione (cfr. in vicende, similari, Cass. n. 13664/2017; Cass. n.1845/2018; Cass. n. 14552/2018; Cass. n. 27210/2024; Cass. n. 27211/2024;Cass. n. 27213/2024; Cass. n. 27215/2024; Cass. n. 27217/2024; Cass. n.378/2026, alcune delle quali affrontano proprio la questione del dedottocontrasto giurisprudenziale). Sul punto, va ribadito, quindi, che, per l’indirizzogiurisprudenziale qui condiviso, l’argomento “puramente testuale”, sul quale sifonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, “non convince,perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietàdettata in via generale dall’art. 196 Codice della Strada”, atteso che nonconsidera la “ratio complessiva della norma in questione (…)” e che, nellaNumero registro generale 7346/2023Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 17662/2026“locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo ilData pubblicazione 03/06/2026locatore e il locatario e il nominativo di quest’ultimo è noto al solo locatore”, taleessendo “la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi suindicate” (così, Cass. n. 18988/2015; Cass. n. 1845/2018; Cass. n. 14452/2018,non massimata; Cass. n. 1214/2019; Cass. n. 24926/2021).Diviene irrilevante, allora, la questione dell’avvenuta comunicazione o menodel contratto di noleggio alla P.A. (e, persino, della sua esistenza), non essendoidonea neppure la comunicazione dei relativi dati a escludere la responsabilitàdella società interessata.In ordine al profilo concernente le spese, si osserva che la pronunciapresente in dispositivo è del tutto coerente con l’applicazione del criteriogenerale della soccombenza, mentre le affermazioni contenute in motivazionesono ragionevolmente, alla luce del contenuto della sentenza di appello, il fruttodi un mero errore materiale, da correggere con l’apposita procedura.2) Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di partecontroricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso e € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 7346/2023Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 17662/2026Data pubblicazione 03/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 20 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa