CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 novembre 2022
Cassazione n. 37428/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1062-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.10, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 779/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 30/06/2016 Oggetto R.G.N. 1062/2017 Cron. Rep. Ud. 17/11/2022 CC R.G.N. 1173/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ragusa, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 19 marzo 2001 tra [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, condannando il Consorzio alla riammissione in servizio dell’appellante e al pagamento di una indennità pari a quattromensilità; 2. [OSCURATO:PERSONA], operaio comune addetto ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, aveva agito in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità dei contratti a termine stipulati interpartes dal 200 1 al 201 0 ; 3. il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda, affermando l’illegittimità dei contratti per generica indicazione delle ragioni di apposizione del termine e mancata prova del collegamento tra l’assunzione e le esigenze contingenti, ma escludendo la conversione del rapporto, ostandovi la normativa regionale (che aveva previsto l’espletamento del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze degli enti consortili), con condanna del Consorzio al pagamento di un’indennità commisurata ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 a quattordici mensilità; 4. per quello che ancora rileva, la Corte d’appello, ribadita la nullità del termine e dichiarato il rapporto in questione sin dall’origine a tempo indeterminato, disponeva la riammissione in servizio del lavoratore, con condanna del Consorzio al pagamento di una indennità pari a quattromensilità; 4.1. premetteva la Corte territoriale che la decisione del Tribunale era stata impugnata tanto dallo Iacono(che aveva proposto appello avverso la statuizione che aveva negato la conversione) quanto dal Consorzio (che aveva censurato l’affermata illegittimità del termine); 4.2. riteneva che fosse da confermare la nullità del termine apposto al primo contratto, stipulato, per il periodo dal 19 marzo 2001 (con applicazione della disciplina di cui alla l. n. 230 del 1962), per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria, con qualifica di operaio, stante la mancata prova in concreto delle esigenze idonee a giustificare il ricorso a tale tipo contrattuale, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo alla delibera n. 73 del 2001; 4.3. considerava il rapporto a tempo indeterminato sin dalla data di tale contratto con conseguente riammissione in servizio del lavoratore; 4.3.1. quanto a tale ultimo aspetto, osservava che correttamente il Tribunale aveva escluso potesse operare la disposizione dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, inquanto i consorzi di bonificaerano da inquadrare come enti pubblici economici; 4.3.2. la conversione del contratto a termine avrebbe potuto essere impedita da altra disposizione di legge che imponesse l’obbligo del concorso - o di una prova selettiva - per le assunzioni a tempo indeterminato presso l’amministrazione pubblica, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 9 marzo 2015 n. 4685; tuttavia, la citata sentenza, ricostruendo il quadro della normativa regionale, aveva affermato che la l. regionale 19 agosto 1999 n. 18 (attraverso la introduzione di un comma 1 bis nel corpo dell’art. 1 della l. regionale n. 12 del 1991) aveva fatto venire meno per gli enti pubblici economici quel «residuo velo di concorsualità»previsto per gli altri enti pubblici indicati dalla norma sicché non vi erano ostacoli alla conversione del rapporto in caso dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro; la reintroduzione dello strumento concorsuale era avvenuta, in seguito, con la l. regionale n. 15 del 2004, art. 49, sicché dalla entrata in vigore di tale legge tornava ad operare il divieto di conversione; in sostanza, per gli enti pubblici economici della Regione Sicilia in relazione ai contratti stipulati nella vigenza della l. regionale n. 18 del 1999 e prima della entrata in vigore della l. regionale n. 15 del 2004 la conversione operava; 4.4. riteneva, poi, sussistente il diritto al risarcimento del danno e per la quantificazione dello stesso faceva applicazione dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010; 5. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Consorzio, articolato in cinque motivi di censura, mentre l’intimato non ha svolto attività difensiva; 6. il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso il Consorzio lamenta la violazione dell’art. 434 cod. proc. civ., per non aver il giudice del gravame accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello del lavoratore nonostante che esso avesse omesso di indicare le parti della sentenza di appello oggetto di impugnazione, le modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto e il rapporto tra la violazione di legge ed il pregiudizio lamentato; 2. il motivo è stato rinunziato nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., sicché è superflua ogni ulteriore valutazione a riguardo;è principio consolidato che la rinunzia ad uno o più motivi di ricorso è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio delle facoltà defensionali e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità dell’avvocato e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 cod. proc. civ. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6-3, del 13/01/2021, n. 414); 3. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione della l. n. 230 del 1962, dell’art. 23 della l. n. 56 del 1987 e degli artt. 2 e 121 del c.c.n.l. applicabile ratione temporis, nonché sotto altro profilo violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.; deduce la legittimità del termine ai sensi della l. n. 56 del 1987 e degli artt. 2 e 121 del c.c.n.l. applicabile ratione temporis, venendo in rilievo l’assunzione di un operaio avventizio e stagionale ed essendo provato documentalmente che il lavoratore aveva espletato tali mansioni, circostanze non contestate dal lavoratore e, quindi, da ritenersi pacifiche tra le parti;censura, in particolare, la sentenza sostenendo la piena legittimità del termine apposto al contratto stipulato nel marzo 2001, in quanto il contratto aveva tutti i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla richiamata normativa e che il c.c.n.l. già vigente all’epoca della stipula del contratto a termine autorizzava l’assunzione di operai avventizi con rapporto a tempo determinato ed era provato documentalmente che il lavoratore aveva espletato tali mansioni, atteso che nel contratto a termine vi era riferimento esplicito alle norme del c.c.n.l. e di settore applicabili agli operai avventizi, circostanze, queste, non contestate dal lavoratore, così da potersi considerare pacifiche tra le parti; 4. il motivo è infondato, posto che dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2 del provvedimento) emerge che fin dal ricorso introduttivo il lavoratore aveva allegato di essere stato assunto per eseguire opere di manutenzione rispondenti a stabili esigenze dell’ente, anziché ad esigenze temporanee; tale essendo la prospettazione dell’att o introduttivo di lite, non vi era alcuna necessità che l’attore contestasse l’opposto assunto del Consorzio: ciò perché la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di contestare l’altrui contestazione, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (Cass. Sez. L, 14/03/2018, n. 6183); ciò importa l’infondatezza dell’assunto del Consorzio secondo cui costituirebbe circostanza incontestata e pacifica tra le parti la stipula dei contratti a termine per esigenze temporanee, dovendosi comunque escludere la possibilità di sollecitare in sede di legittimità una rivisitazione del materiale probatorio; quanto detto consente, altresì, di ritenere assorbita l’ulteriore doglianza, formulata ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., non potendosi individuare, sulla base della prospettazione attorea e dell’assunto difensivo del Consorzio, alcun fatto incontroverso tra le parti; 5. con il terzo motivo il Consorzio deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e, in particolare, il travisamento della prova, per non avere la Corte territoriale posto a fondamento del compendio probatorio la delibera n. 383del 200 0 , richiamata nel primo contratto di lavoro, atto dal quale si evincerebbe la sussistenza delle ragioni giustificative del termine; 6. la doglianza di travisamento della prova in sede di legittimità è inammissibile , trattandosi di vizio non più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha eliminato la possibilità di una censura veicolata attraverso il predetto n. 5, a fortiori in caso di doppia conforme di merito, stante la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. L, 03/11/20203, n. 24395, in relazione a Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053); 7. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la vio lazione dell’art. 3 della l. R egione Sicilia n. 49 del 1981, degli artt. 6, 7 e 9 della l. R egione Sicilia n. 14 del 1958 e dell’art. 3 della l. R egione Sicilia n. 12 del 1991, oltre che dell’art. 97 Cost. ; nella sostanza lamenta la violazione delle norme innanzi indicate dalle quali si desumerebbe l’obbligo, per i consorzi di bonifica siciliani, di assumere i propri dipendenti solamente previo espletamento di un concorso o di una prova pubblica selettiva, con conseguente impossibilità di trasformare i rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato; 8. il motivo è fondato; 8.1. si deve qui richiamare integralmente, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., quanto affermato in Cass. Sez. L, 09/01/2019, n. 274 in cui si opera una completa ed esaustiva ricostruzione di tutta la normativa di settore, anche alla luce della legislazione regionale (si vedano i punti da 54 a seguire della pronunzia); per quanto qui di più stretto interesse, nella citata sentenza si afferma che «la l.r. n. 76 del 1995 laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della l. n. 230 del 1962 (…) non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della l.r. n. 45 del 1995, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32” (…). La legge n. 76 del 1995 e le disposizioni di legge regionale intervenute successivamente si sono, infatti, limitate a prorogare nel tempo l’utilizzo di siffatta tipologia di assunzioni e, al contempo, le misure di garanzia occupazionale- assistenziale. (…). Risulta, dunque, chiara la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle assunzioni dei Consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi di assunzione a tempo determinato, rinviando per le modalità di assunzione alla legge n. 230 del 1962. (…) La circostanza che i rapporti a termine dedotti in giudizio siano stati stipulati al di fuori delle ipotesi previste dalla l. n. 230 del 1962, richiamata negli artt. 3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 non ne consente la trasformazione o conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo possibile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine, in quanto tale effetto è precluso dal richiamato divieto di assunzione a tempo indeterminato»(si vedano specificamente i punti 69, 70, 73 e 76 della sentenza); 8.2. tale essendo il quadro normativo di riferimento, il motivo in esame, pur erroneo quanto alla disciplina legislativa invocata, è fondato (soccorrendo, sul punto, il principio iura novit curia) nella parte in cui deduce l’impossibilità giuridica di far luogo alla conversione dei rapporti con termine illegittimo in rapporti a tempo indeterminato; in una parola, il divieto di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato si coniuga - quanto a dette ipotesi - con il divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale innanzi richiamata di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato (si vedano sul punto i precedenti in senso conforme, fra le altre, Cass. Sez. L, 21/10/2020, n. 22981; Cass. Sez. L, 06/12/2021, n. 38657); 8.3. ne consegue l’accoglimento del quartomotivo nei sensi di cui sopra; 9. con il quintomotivo il Consorzio chiede che venga cassata - quale mero effetto della ritenuta legittimità del termine - la statuizione relativa al risarcimento del danno disposto in favore del lavoratore ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010; 10. il motivo è infondato, atteso che la legittimità del termine (quale che sia il contratto nello specifico preso in esame dalla Corte territoriale) è stata - come sopra esposto - esclusa; 11. la cassazione della statuizione relativa alla domanda di conversione del rapporto implica la pronuncia nel merito sulla stessa ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; tale domanda va rigettata per le ragioni già esposte nei paragrafi che precedono; 12. il diverso esito dei gradi di merito ed il consolidarsi solo in epoca successiva all’introduzione del giudizio della giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni qui esaminate consiglia la compensazione delle spese dell’intero giudizio; P.Q.M. accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto