CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04943/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato, in funzione di giudice del riesame e in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della propria precedente pronunzia, il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Monza ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di concorso in omicidio aggravato e in furto aggravato. La vicenda riguarda l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che - secondo la ricostruzione recepita in tutti i provvedimenti di merito succedutisi nell'incidente cautelare a partire dall'ordinanza genetica e fondata sulle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha reso dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie sul delitto - è stato realizzato il 15 gennaio 2013 dall'indagato con alcuni complici dietro il versamento di una somma di danaro da parte di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva conferito il mandato di uccidere la vittima per vendicarsi della sua decisione di interrompere la loro relazione sentimentale e perché lo riteneva l'autore di un furto di preziosi di ingente valore che aveva subito tempo prima. Il delitto veniva realizzato all'interno di una rimessa nella disponibilità di uno dei complici del Tambè, dove il Lamaj era stato attirato con il pretesto di concludere una trattativa relativa all'acquisto di una partita di stupefacenti. Successivamente il Tambè, che pure aveva attivamente contribuito all'azione omicidiaria, si era assunto il compito di consegnare la vettura della vittima ad [OSCURATO:PERSONA], suo conoscente e titolare di una impresa di rottamazione, il quale, ignaro della provenienza del veicolo, provvedeva alla sua distruzione. Nell'annullare la precedente ordinanza di riesame la Prima Sezione della Corte ha giudicato ineccepibile la valutazione compiuta dal Tribunale in merito alla credibilità soggettiva dell'Arlotta ed all'attendibilità intrinseca del suo racconto, rilevando invece l'insufficienza della motivazione del provvedimento nella parte relativa all'affermata attendibilità estrinseca del collaboratore sulla base della ritenuta incongruenza dell'alibi fornito dal Tambè e delle dichiarazioni rese dal citato Marrone in merito alla riconsegna delle chiavi del veicolo della vittima. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato articolando due motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati in contestazione. Il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe posto rimedio alle lacune motivazionali evidenziate in sede rescindente, finendo per ripercorrere il percorso argomentativo del provvedimento annullato violando così il vincolo di rinvio. In particolare i giudici del riesame avrebbero nuovamente eletto a riscontro individualizzante alle dichiarazioni eteroaccusatorie dell'Arlotta la mera incongruità dell'alibi fornito dal Tambè, nonostante in sede di legittimità sia stata ribadita la diversa valenza indiziaria tra l'alibi fallito e quello falso. Inoltre l'ordinanza impugnata non avrebbe reperito ulteriori elementi fattuali idonei a ricostruire la vicenda relativa alla consegna della vettura della vittima, come invece sollecitato dalla Cassazione, limitandosi a riproporre l'interpretazione congetturale di una conversazione telefonica intercettata il giorno dell'omicidio tra il socio del Tambè ed il Marrone, giungendo a svalutare del tutto ingiustificatamente la rilevanza dell'accertamento dell'identità del soggetto a cui quest'ultimo avrebbe riconsegnato le chiavi del veicolo e del momento in cui ciò sarebbe avvenuto, che pure la sentenza di annullamento aveva ritenuto necessario ai fini del riscontro delle dichiarazioni del collaboratore. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denunzia vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed all'inidoneità di misure meno afflittive di quella carceraria ad arginarle. Quanto al prospettato pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale avrebbe in realtà valorizzato solo comportamenti addebitabili ai complici dell'indagato, senza indicare quali sarebbero i fatti concreti espressivi del suddetto pericolo imputabili a quest'ultimo. Con riguardo invece all'ipotizzato pericolo di reiterazione del reato, la motivazione dell'ordinanza sarebbe solo apparente, omettendo di considerare la risalenza dei fatti rispetto al momento dell'applicazione della misura ai fini della necessaria valutazione sull'attualità dell'esigenza, nonché l'assenza di precedenti per reati della stessa indole, avendo riportato il Tambè solo condanne per reati contro il patrimonio, peraltro anch'essi risalenti. Inoltre il giudice del riesame non avrebbe tenuto conto del fatto che al ricorrente, nel procedimento pendente dinanzi ad altra autorità giudiziaria per il reato di associazione mafiosa, è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in ragione del suo comprovato allontanamento dal circuito criminale di riferimento. Circostanza idonea a dimostrare l'insufficienza della motivazione articolata dal Tribunale in merito alla ritenuta inadeguatezza di misure meno afflittive, anche supportate eventualmente dal presidio elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1 Occorre anzitutto ricordare che il vincolo che grava sul giudice del rinvio nel caso di annullamento per vizio di motivazione non gli preclude di approdare alla medesima conclusione raggiunta dal provvedimento annullato sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità. Difatti dalla sentenza di annullamento deriva solo un vincolo di contenuto negativo, ovvero un divieto di ripercorrere l'identico percorso giustificativo che questa Corte ha ritenuto viziato (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 1726 del 05/12/2017, dep. 2018, Liverani, Rv. 271696). Per contro non può ritenersi che il giudice del rinvio debba considerarsi vincolato da eventuali valutazioni in fatto formulate in sede di legittimità con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice del merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629). 2.2 Nel caso di specie il Tribunale, in sede di rinvio, era chiamato ad assolvere esclusivamente l'onere motivazionale relativo al giudizio di attendibilità estrinseca delle dichiarazioni dell'Arlotta, la cui chiamata di correità nei confronti dell'indagato costituisce la principale fonte dell'accusa a suo carico. Tale giudizio, secondo il costante insegnamento di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, in motivazione), consiste nella selezione di validi riscontri estrinseci che corroborino, confermandolo, il contenuto delle propalazioni accusatorie. Quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, la genericità dell'espressione "altri elementi di prova" utilizzata dall'art. 192, co. 3 c.p.p. legittima l'interpretazione secondo cui, in subiecta materia, vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma. Non si richiede, dunque, che il riscontro integri la prova autonoma del fatto, giacché, se così fosse, perderebbe la sua funzione "gregaria". L'unico dato certo, evincibile da una corretta interpretazione della previsione di cui all'art. 192, co.3, c.p.p., è costituito dall'esigenza che i riscontri alle dichiarazioni ivi considerate devono essere caratterizzati dalla necessaria estraneità - nel senso di provenienza ab externo - rispetto alle dichiarazioni che devono essere riscontrate, si da scongiurare una verifica tautologica ed autoreferenziale. 2.3 Alla luce di tali consolidate coordinate ermeneutiche, deve ritenersi ineccepibile il ragionamento sviluppato dal giudice del riesame, che ha correttamente argomentato il giudizio di attendibilità estrinseca delle dichiarazioni eteroaccusatorie dell'Adotta, nel rispetto dei principi illustrati e del vincolo di rinvio. Il provvedimento impugnato, infatti, non ha riproposto come riscontro individualizzante quello che il giudice di legittimità aveva bollato come alibi "incoerente" ossia l'asserita presenza del Tambè nel proprio ufficio al momento della consumazione dell'omicidio, fatto che, in quanto semplicemente non compiutamente dimostrato, è stato giudicato inidoneo a fungere da riscontro individualizzante alla luce dei consolidati principi elaborati con riguardo alla neutralità probatoria dell'alibi "fallito" (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 15255 del 19/10/2020, Prota, Rv. 278878). I giudici del riesame hanno invece posto l'accento sulla artificiosa predisposizione da parte dell'indagato di una ulteriore e diversa giustificazione funzionale a comprovare la sua incompatibilità con la partecipazione al delitto e consistente nella sua presunta presenza nell'ufficio postale di Muggiò nel lasso temporale in cui il [OSCURATO:PERSONA] veniva ucciso. La non veridicità della circostanza è stata logicamente desunta da plurimi e convergenti indizi. Anzitutto il contenuto della conversazione intrattenuta dal Cattaneo con il Marrone oggetto di intercettazione e nel corso della quale il primo ha riferito al secondo che sarebbe giunto presso la sua impresa di rottamazione solo dopo che il Tambè fosse tornato dalla "posta" dove gli aveva detto doversi recare. In secondo luogo è stata evidenziata l'incongruenza della ragione addotta dall'indagato per la sua visita all'ufficio postale, ossia inviare una raccomandata relativa alla procedura di installazione del registratore di cassa, circostanza smentita dal tecnico che ha provveduto a detta installazione, il quale ha affermato l'insussistenza della necessità di provvedere a tale adempimento. Il Tribunale ha poi evidenziato come al fine di sostenere la propria tesi l'indagato abbia prodotto alcune ricevute effettivamente attestanti operazioni svolte presso il summenzionato ufficio postale il giorno dell'omicidio. Ma ha al contempo sottolineato, da un lato, come le stesse siano state esibite solo dopo che il Tambè aveva appreso dell'impossibilità di accertare l'effettivo orario di arrivo alla posta, essendosi le indagini svolte ad anni di distanza dal fatto; dall'altro, come dall'esame dei menzionati documenti sia invece emerso come le operazioni siano state eseguite nel pomeriggio, mentre il delitto era stato consumato nella mattinata dello stesso giorno. Infine, i giudici del riesame hanno sottolineato la stessa anomalia della conservazione per oltre sette anni delle ricevute da parte dell'indagato. Da tali elementi di fatto l'ordinanza ha tutt'altro che illogicamente desunto la predisposizione da parte del ricorrente, sin dallo stesso giorno dell'omicidio, di un alibi falso da spendere all'occorrenza, come effettivamente poi avvenuto. Sulla valenza dell'alibi falso quale valido riscontro estrinseco della chiamata in correità non può che ribadirsi il tradizionale insegnamento di questa Corte - ricordato anche dalla sentenza di annullamento - secondo cui tale elemento, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità, deve essere considerato come un indizio a carico il quale, pur di per sé inidoneo, in applicazione della regola posta dall'art. 192 c.p.p., a fondare il giudizio di colpevolezza, costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa dell'attendibilità di una chiamata in correità (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 5060 del 15/12/2005, dep. 2006, Solimando, Rv. 233230). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dunque, il Tribunale ha valorizzato, seguendo un autonomo percorso argomentativo, circostanze diverse da quelle ritenute inidonee in sede rescindente a confermare il racconto dell'Arlotta, nel mentre le censure mosse con il ricorso alla tenuta logica della motivazione sul punto risultano meramente assertive. 2.4 A completamento del quadro indiziario, il giudice del rinvio ha altresì ricostruito il collegamento tra il Tambè e l'autovettura della vittima, in riferimento alla vicenda della consegna al medesimo delle chiavi del veicolo da parte del Marrone, desumendo dalla stessa una ulteriore conferma al racconto dell'Arlotta, come richiesto dalla sentenza di annullamento. Circa la sussistenza della prova - ritenuta dal Tribunale - della demolizione del suddetto veicolo presso l'impresa del Marrone nelle ore immediatamente successive all'omicidio, invero il ricorrente non ha sostanzialmente avanzato alcuna obiezione. Dubbi ha invece sollevato riguardo all'identità di colui che avrebbe consegnato l'auto al Marrone. La difesa difatti contesta che in maniera illogica il provvedimento impugnato avrebbe ritenuto la sussistenza di sufficienti elementi dai quali desumere, come invece contestato, che l'autore della consegna sia stato proprio il Tambè. In proposito i giudici del riesame hanno valorizzato anzitutto la già menzionata conversazione telefonica intercettata tra il Marrone ed il Cattaneo delle ore 10:08 e la conversazione tra il Marrone e il Tambè delle ore 14:54, deducendone, coerentemente al loro contenuto per come esposto nell'ordinanza, che il Cattaneo e l'indagato si siano effettivamente recati il giorno dell'omicidio presso l'impresa di demolizione tra le ore 10:56 e le ore 13:44, un intervallo di tempo compatibile sia con l'orario dell'omicidio che con la sicura disponibilità presso l'impresa del Marrone del motore richiesto da un cliente dello stesso e poi verificato essere lo stesso dell'auto della vittima. Tale conclusione è stata ritenuta ulteriormente avvalorata dall'evoluzione delle dichiarazioni rese dal Marrone tra il 12 aprile e il 10 luglio 2019, nel corso delle quali questi ha perentoriamente escluso che [OSCURATO:PERSONA] (fratello dell'autore della chiamata in correità) abbia avuto alcun ruolo nella consegna del veicolo ed allo stesso tempo, seppur in chiave dubitativa, ha alfine ammesso la possibilità che la mattina dell'omicidio fossero giunti il Cattaneo e il Tambè per portargli una vettura dello stesso modello di quella della vittima. Invero, tali affermazioni sono state poi smentite dallo stesso Marrone quando, dopo ad aver conferito con il menzionato [OSCURATO:PERSONA] il 16 luglio 2019, ha cambiato totalmente versione, affermando che fosse stato quest'ultimo ad avergli consegnato l'automobile, così riscontrando le dichiarazioni dello stesso Arlotta sul punto. In maniera tutt'altro che illogica il Tribunale ha ritenuto tale seconda versione meramente concordata con l'Arlotta per depistare le indagini, specie alla luce della perentorietà della prima narrazione e degli altri elementi concordanti con quest'ultima. Non di meno, a riprova dell'esistenza di un collegamento tra il Tambè e la vettura del Lamaj, il Tribunale comunque ha evidenziato come, sia la seconda versione del Marrone, che la versione riferita dall'Adotta, sostanzialmente convergano sul fatto che le chiavi del veicolo siano state riconsegnate al ricorrente, circostanza che, unita agli altri elementi summenzionati, anche in questo caso non illogicamente, è stata ritenuta idonea ad individuare nel Tambè l'autore della consegna del veicolo. Dunque non può che rilevarsi come il Tribunale, a differenza di quanto affermato nel ricorso, abbia adempiuto all'onere di ricostruire i gravi indizi relativi alla consegna dell'autovettura della vittima al Marrone da parte del Tambè. In particolare incrociando le informazioni ricavate dalle conversazioni telefoniche intercettate, da cui si deduce, compatibilmente al quantum di prova richiesto in sede cautelare, che il giorno dell'omicidio il Tambè si sia recato dal Marrone, con la propalazione di quest'ultimo riguardo il fatto che l'indagato e il Cattaneo gli abbiano portato, la mattina dell'omicidio, una vettura dello stesso modello di quello della vittima. Coerentemente a tale assunto, il Tribunale ha posto rimedio alle carenze motivazionali individuate in sede rescindente, anche prescindendo dalla vicenda della consegna delle chiavi. Questione, comunque risolta in maniera tutt'altro che illogica dal Tribunale, che risulta svalutata dall'evidente falsità delle dichiarazioni rese dall'Arlotta e dal Marrone successivamente all'incontro tra i due. 3. Altresì infondate e in larga parte invero inammissibili sono le censure svolte con il secondo motivo di ricorso in merito alle esigenze cautelari ritenute dal giudice del riesame. Quanto alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale, contrariamente a quanto eccepito, non si è limitato ad evocare i comportamenti posti in essere dal Marrone e dall'[OSCURATO:PERSONA], comunque tesi a sviare le indagini dalla persona del ricorrente, ma ha soprattutto posto l'accento sulla precostituzione, con le articolate modalità descritte, dell'alibi falso operata dal Tambè. E con tale argomento, concretamente idoneo ad evidenziare la ricorrenza del menzionato pericolo, il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. Con riguardo all'affermato pericolo di recidivanza, la difesa non si è parimenti confrontata, se non genericamente ed in maniera assertiva, con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Infatti l'ordinanza ha operato una valutazione complessiva della carriera criminale dell'indagato, per evidenziare la non occasionalità dei suoi comportamenti devianti, culminati nella recente vicenda giudiziaria tutt'ora in corso riguardo l'appartenenza del ricorrente ad un sodalizio mafioso. In tal modo il Tribunale ha inteso evidenziare compiutamente anche l'attualità di tale pericolo, nonostante la risalenza dei fatti per cui si procede. Nè appare fondata sul punto l'obiezione del ricorrente relativa alla concessione degli arresti domiciliari in quest'ultimo procedimento. E' infatti circostanza valutata dal giudice del riesame, che però ha sottolineato come si tratti di concessione disposta prima che emergesse il coinvolgimento nel grave fatto di sangue per cui si procede in questa sede nei confronti del Tambè, non illogicamente reputato espressivo di un suo più accentuato profilo criminale. Da ultimo appaiono generiche e a tratti inammissibili le critiche mosse al giudizio sull'inidoneità di misure meno afflittive, anche con il presidio elettronico, posto che, sul punto, il tribunale ha ampiamente argomentato con riferimento all'inidoneità degli arresti domiciliari, neppure disponendo l'applicazione del braccialetto elettronico. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all