CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11759/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentantedella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].;- opponenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- opposta -lette le conclusioni del P.M., cons. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso e dichiararsi la competenza del Tribunale diTermini Imerese;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24772/2024Numero sezionale 2550/2025Numero di raccolta generale 11759/2026Data pubblicazione 29/04/2026Osserva1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, davanti al qualeVincenzo e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legali rappresentantidella s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C., avevano propostoopposizione avverso due ordinanza-ingiunzione emesse dallaCapitaneria di Porto di Milazzo - con le quali era stata contestatae sanzionata la violazione dell’art. 13, co. 1 e 2 del reg. CE1967/2016, del d.d. MIPAF 27/12/2010, dell’art. 50, co. 4, lett.b) reg. CE 1224/2009 e dell’art. 10, co. 1, lett. M), d. lgs. n.4/2012, per avere con un peschereccio facente capo alla societàsanzionata, nel corso di una battuta di pesca iniziata dal porto diPorticello (Comune di [OSCURATO:PERSONA]) e ivi conclusa, navigato inarea marina assoggettata a restrizioni dell’attività di pesca, conrotta e velocità difformi da quelle imposte dalla legge - declinò lapropria competenza in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diGotto, davanti al quale il processo veniva riassunto.1.1. [OSCURATO:PERSONA] della riassunzione premetteva che vertendosi inmateria di competenza avente natura funzionale e inderogabile(tutela della fauna, art. 6, co. 4, lett. c, d. lgs. n. 150/2011), conassegnazione della competenza al tribunale, da questo punto divista, la declinatoria era corretta. L’individuazione, tuttavia, delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto era erronea, dovendosiaffermare la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel cuicircondario ricade il Comune di [OSCURATO:PERSONA].2. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nel senso auspicato dal Giudice remittente.3. Si è avuto modo di chiarire che la competenza per territorio dinatura inderogabile del giudice dell'opposizione a sanzioneamministrativa si determina con riferimento al luogo in cui ècommessa la violazione, che, di regola, coincide - quando nonNumero registro generale 24772/2024Numero sezionale 2550/2025Numero di raccolta generale 11759/2026Data pubblicazione 29/04/2026risulti diversamente - con il luogo dell'accertamento, rimanendoirrilevante quello, eventualmente diverso, in cui venga compiutasuccessivamente la mera verbalizzazione dell'attività diaccertamento (Cass. Sez. 2, n. 14818, 24/6/2009).Sotto altro e connesso profilo si è, altresì, affermato che l'art. 45c.p.c. legittima il giudice, che riceve in riassunzione un processo,a sollevare conflitto - e, dunque, ad interloquire ulteriormentesulla competenza nonostante le parti, a seguito della declinatoriadi competenza del giudice originariamente adito, abbianoriassunto il processo e non si siano dolute della declinatoria con ilmezzo del regolamento di competenza a loro istanza - soltanto sela controversia sia effettivamente regolata da un criterio dicompetenza per materia o territorio inderogabile ed esso, inquanto effettivamente esistente, non radichi la competenza pressoil giudice della riassunzione, bensì davanti al giudice che declinò lacompetenza o ad altro giudice (Cass. Sez. 3, n. 15138,22/7/2016; si veda pure Cass. n. 8891/2023).4. Alla luce dei richiamati principi il sollevato conflitto negativo varisolto dichiarando la competenza del Tribunale di TerminiImerese, nel cui territorio è sito il porto dal quale l’imbarcazioneera salpata e nel quale aveva fatto rientro.5. Stante la natura del presente procedimento non vi è luogo astatuizione sulle spese. P.Q.MLa Corte accoglie l’istanza di regolamento di competenza e perl’effetto annulla la sentenza n. 338/2022 del Giudice di pace diBarcellona Pozzo di Gotto e dichiara la competenza per materia eterritorio inderogabile del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], davanti alquale rimette le parti assegnando il termine di mesi tre dallapubblicazione della presente ordinanza per la riassunzione.Numero registro generale 24772/2024Numero sezionale 2550/2025Numero di raccolta generale 11759/2026Data pubblicazione 29/04/2026Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2025.La PresidenteMilena Falaschi