CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08891/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza n. R.G. 27618/2021, del 16 giugno 202 2 , nel procedimento pro mosso da: [OSCURATO:PERSONA], contro [OSCURATO:SOCIETA].; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8marzo 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di competenza d'ufficio (art. 45 c.p.c.) lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Matteis che chiede dichiararsi «che la competenza per valore a decidere della causa spetta al giudice di pace». Rilevato che: il Giudice di pace di Roma ha dichiarato con ordinanza la propria incompetenza per valore, in favore di quella del Tribunale di Roma, in relazione acontroversia promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto domanda di ripetizione della somma di € 1.381,55, a seguito della estinzione anticipata di finanziamento bancario; il Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, con ordinanza del 16 giugno 2022 ha richiesto a questa Cort e, ex officio, il regolamento di competenza, rilevando che erroneamente il Giudice di pace aveva fatto riferimento al criterio di cumulo delle domande ex art. 10 cod. proc. civ., dal momento che, ai fini della determinazione del valore della causa, ai sensi della citata disposizione, doveva aversi riguardo solo a quanto richiesto dall'attore quale petitum immediato e non all'oggetto dell'accertamento prodromico che il giudice deve compiere (nella specie, quello del diritto alla riduzione del costo totale del finanziamento a seguito della sua estinzione anticipata) quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda (petitum mediato); ne discende, secondo il giudice a quo, che nel caso di specie il valore della controversia deve essere determinato esclusivamente in base alla domanda di ripetizione di somme senza che ad essa possa essere cumulata la pregiudiziale domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali che impediscono la ripetizione; il P.M. ha concluso per l’accoglimentodel proposto regolamento di competenza d’ufficio e la conseguente declaratoria della competenza per valore del Giudice di pace; considerato che: ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., rubricato «Conflitto di competenza», «Quando, in seguito all’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’art. 28, la causa nei termini di cui all’art. 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza»; la norma disciplina espressamente l’ipotesi del conflitto negativo virtuale di competenza, che si verifica quando, declinata la competenza da parte del giudice adito, per ragioni funzionali, di materia o territorio inderogabile, il giudice da questi individuato come competente, riassunta la causa davanti a lui exart. 50 si ritiene a sua volta incompetente a conoscere della controversia (v. Cass.31/01/2007, n. 2154); discende dunque direttamente dalla lettera della legge e dalla sua piana interpretazione, che, perché possa proporsi regolamento di competenza d’ufficio, il giudice ad quem deve ritenersi incompetente per ragioni di materia o territorio inderogabile, e non, invece, per ragioni di valore o territorio semplice; ne consegue che qualora il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, non individui la competenza per materia o territoriale inderogabile del primo o di altro giudice ritenendo che la competenza sia regolata soltanto per valore, il regolamento di competenza deve ritenersi inammissibile (v. e pluribus Cass. 04/10/1996, n. 728; 25/02/2005, n. 4077; 17/07/2008, n. 19792; 23/07/2010, n. 17454; 16/07/2012, n. 12152; Sez. U. 19/10/2011, n. 21582; 06/11/2012, n. 19167; 17/10/2012, n. 17811; 19/01/2015, n. 728; 22/07/2016, n. 15138; 15/11/2017, n. 27130; 15/01/2018, n. 775; 25/01/2018, n. 1835, che motivano tale soluzione in base all’assunto secondo cui, per effetto della pronuncia del giudice a quo, la competenza ratione valoris del giudice ad quem a conoscere della lite dovrebbe ritenersi ormai radicata e non più suscettibile di contestazione; v. anche Cass. Sez. U. 18/01/2018, n. 1202, che pur confermando la medesima soluzione, la giustificano facendo leva su una lettura dell’art. 45 c.p.c. che esse qualificano «minimalista», in forza della quale la norma in questione non sarebbe volta a garantire l’esatto rispetto ad ogni costo delle regole che presiedono al riparto della competenza, bensì assicurerebbe soltanto il rispetto del minimo irrinunciabile di quelle regole concernenti la «qualità»della domanda, rendendo dunque accettabile - in nome della ragionevole durata del processo - che una data controversia possa eventualmente essere decisa da un giudice normalmente preposto a conoscerne altre di differente valore e per converso inammissibile una istanza di regolamento d’ufficio che, per quanto motivato dalla insussistenza della competenza funzionale affermata dal primo giudice –questo era il caso posto all’attenzione delle Sezioni Unite — condurre bbe in conclusione, con il suo eventuale accoglimento da parte della Corte regolatrice, all’effetto d'un regolamento di competenza d'ufficio ratione valoris, che invece l'ordinamento non accorda per esplicita e legittima, in quanto tale non sindacabile innanzi alla Corte costituzionale, scelta di merito legislativo); nel caso di specie il Giudice di Pace ha declinato la propria competenza e sostenuto quella del Tribunale di Roma individuando quest'ultima sulla base di criteri di competenza per valore; n essun a invocazione di competenza funzionale (per ragioni di materia o di territorio inderogabile) è stata a sua volta fatta dal giudice che ha elevato il conflitto;e nessuna competenza in tal senso ha individuato il Pubblico Ministero e, comunque, appare sussistente a questa Corte all'esito dei poteri di statuizione d'ufficio esercitabile in questo giudizio di regolamento; ne consegue che il potere di conflitto è stato esercitato al di fuori dei casi nei quali l'art. 45 lo prevede; l'istanza va dichiarata inammissibile e la competenza resta radicata ai sensi dell'art. 44 cod. proc. civ. davanti al Tribunale di Roma, dinanzi al quale andrà riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente; non deve provvedersi sulle spese (Cass. Sez. U. n. 1202 del 2018;n. 7596 del 2011; n. 17811 del 2012); P.Q.M. dichiara inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio. Fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella Camera di co