CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 marzo 2026
Cassazione n. 25616/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di Lodi n. 884/2026 depositata il18/03/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], checonclude per la declaratoria di competenza del Giudice di pace di Lodi.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo di benimobili registrati n. 3415, notificato dal Comune di Carpiano per il recuperodi sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, deducendo,tra l’altro, l’omessa notificazione dell’atto presupposto. [OSCURATO:PERSONA] di pace diNumero registro generale 6471/2026Numero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 25616/2026Data pubblicazione 21/09/2026Milano, adito, declinava la propria competenza per territorio in favore delGiudice di pace di Lodi.Riassunta la causa dinanzi al Giudice di pace di Lodi, questi, qualificatal’opposizione al preavviso di fermo come opposizione all’esecuzione forzatanella sua fase prodromica e ritenuta perciò la competenza territoriale delgiudice del luogo di residenza dell’opponente, si ritiene a sua voltaincompetente e, visti gli artt. 45 e 47, quarto comma, c.p.c., solleva d’ufficioil regolamento di competenza, indicando quale giudice competente ilGiudice di pace di Milano.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il regolamento sollevato d’ufficio è ammissibile. A norma dell’art. 45c.p.c. il giudice indicato come competente da quello primariamente adito,dinanzi al quale la causa è riassunta e che si ritenga a sua voltaincompetente, richiede d’ufficio il regolamento nelle sole ipotesi di conflittonegativo virtuale per materia o per territorio inderogabile, non anche pervalore o per territorio derogabile (Cass. 8891/2023); il rimedio è esperibileanche dal giudice di pace, poiché l’art. 46 c.p.c. esclude il regolamento neigiudizi davanti a tale giudice nelle sole ipotesi degli artt. 42 e 43 (Cass.9620/2026). Nella specie il conflitto investe la competenza per territorioinderogabile in entrambe le qualificazioni prospettate: quale foro del luogodella violazione, ai sensi degli artt. 6, secondo comma, e 7, secondo comma,del d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass. 11759/2026; Cass. 36968/2021), sel’opposizione è azione di accertamento negativo; quale foro dell’opposizioneall’esecuzione, inderogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c., se fosse opposizioneall’esecuzione, come ritenuto dal giudice remittente.2. - Il conflitto va risolto in favore della competenza del Giudice di pacedi Lodi. L’opposizione avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati,ove il credito posto a fondamento derivi da sanzioni amministrative perviolazione del codice della strada, si configura come azione di accertamentonegativo della pretesa e non come opposizione all’esecuzione forzata (Cass.Numero registro generale 6471/2026Numero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 25616/2026Data pubblicazione 21/09/2026SU 15354/2015; Cass. SU 10261/2018; Cass. 24092/2018; Cass.28509/2022; da ultimo Cass. 20987/2025). Ad essa si applicano i criteri dicompetenza dettati per l’opposizione a sanzione amministrativa dagli artt.6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011: la competenza appartiene per materia algiudice di pace, con il limite di valore dell’art. 6, quinto comma, lettere a) eb), per la sola opposizione a ordinanza-ingiunzione, e per territorio algiudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, secondo un foroinderogabile. Poiché le violazioni risultano commesse nel circondario di Lodi,come ritenuto dal Giudice di pace di Milano nel declinare la propriacompetenza e non posto in dubbio dal giudice remittente, che ha contestatoil criterio e non il luogo, competente è il Giudice di pace di Lodi. La contrariaqualificazione dell’opposizione come opposizione all’esecuzione, seguita dalgiudice remittente per radicare la competenza nel luogo di residenzadell’opponente, è superata dalle citate pronunce.3. - Va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Lodi, dinanzi alquale le parti devono riassumere il giudizio nel termine di tre mesi dallacomunicazione della presente ordinanza. Non vi è luogo a liquidazione dellespese. P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Lodi, dinanzi alquale le parti devono riassumere il giudizio nel termine di tre mesi dallacomunicazione della presente ordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 15/09/2026.Il PresidenteANTONIO SCARPA