CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2025
Cassazione n. 20987/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento d’ufficio di competenza iscritto al n. 22239/2024 R.G. sollevato dal Tribunale di Roma, con ordinanza depositata in data 01/10/2024, nel procedimento avente n. 2103/2024, tra [OSCURATO:PERSONA]. Opponente [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del3 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 01/10/2024, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza , a seguito della riassunzione, dinanzi ad esso , da parte di [OSCURATO:PERSONA] , del giudizio di opposizione a una cartella di pagamento e a l preavviso Regolamentodi competenza d’iscrizione d’ipoteca correlato al mancato pagamento di sanzioni per violazioni del codice della strada, in conseguenza della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 20515 del 2023, che aveva dichiarato la propria incompetenza per valore per essere l’importo (pari 9.835,87) da cui scaturiva il preavviso di ipoteca superiore a euro 5.000,00. 2. Per il giudice rimettente, in caso di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada la competenza esclusiva ratione materiae spetta al Giudice di pace; invece, in caso di opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia, la competenza è del Giudice di pace se la sanzione non supera euro 15.493,00, altrimenti è del Tribunale, e questa ripartizione di competenza, “per materia e valore inderogabile” oper erebbe anche nell’ipotesi di opposizione a preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria. La conclusione dell’interoragionamento è che la competenza per materia e per valore , nonché per territorio appartiene al Giudice di pace di Roma,dato che la cartella ammonta a euro 9.835,87. 3. Le parti del giudizio non hanno depositato memorie. Il PM ha depositato una memoria e ha concluso per l’accoglimento del regolamento di competenza. 4. Tutto ciò premesso, il regolamento di competenza è fondato nei termini che seguono. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’iscrizione di ipoteca sugli immobili prevista dall’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 e il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 dello stesso decretonon hanno natura di att i di espropriazione forzata, ma di procedurea questa alternative, ossia di misur e puramente afflittiv e volte ad indurre il debitore all ’ adempimento, sicché l ’impugnazione degli stessi atti,sostanziandosi in un’ azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass. Sez. U., n. 15354 del 22/07/2015). È stato altresì chiarito che il Giudice di pace è competente per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, ed è prioritariamente competente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, in ordine a quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di ipoteca o di fermo, quali azioni di accertamento negativo (Cass. Sez. U. , n. 10261 del 27/04/2018; in termini, tra le altre, Cass. nn. 6790/2024, 8271/2024, 15904/2024). Più specificamente, il Giudice di pace è competente nell’ipotesi in cui il preavviso di ipoteca scaturisc a dall ’ordinanza - ingiunzione del Prefetto, dipendente dal mancato pagamento di sanzioni pecuniarie non superiori,nel massimo, al limite di euro 15.493,00 ( art . 6 comma 5 lett. a)del d.lgs. n. 150 del 2011). Quando (ed è il caso di specie) gli atti di causa non indicano il massimo edittale della sanzione pecuniaria correlata alla violazione del codice della strada, il parametro quantitativo di riferimento è costituito dall’importo indicato nella cartella, trattandosi ( come sopra anticipato) di una domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria della pubblica amministrazione. 5. In applicazione di questo principio di diritto, pertanto, l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio deve essere accolta , sicché, previa cassazione del provvedimento in esame , va dichiarata la competenza per materia (con limite di valore ) del Giudice di pace di Roma, davanti al quale le parti debbono riassumere il giudizio entro tre mesi dalla pubblicazione di questa ordinanza. 6. Nulla si deve disporre in punto di spesein ragione della natura del procedimento. P.Q.M La Corte cassa il provvedimento del Giudice di pace n. 20515 del 2023 e dichiara la competenza per materia dello stesso Giudice di pace di Roma, davanti al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio