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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14900/2026

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delle Medaglie d’Oron.7, è elettivamente domiciliato;-opponente-controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e [OSCURATO:PERSONA];-opposte-Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ed esaminate le conclusionidel PG, che ha instato perché sia dichiarata la competenza perNumero registro generale 4416/2025Numero sezionale 2544/2025Numero di raccolta generale 14900/2026materia e per valore a conoscere della controversia del Giudice diData pubblicazione 18/05/2026Pace di Roma.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione, qualificata exart.615 c.p.c., avverso la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria, notificata il 13.9.2022 per complessivi € 32.170,13, inrelazione a sanzioni amministrative per presunte violazioni delCodice della Strada elevate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eriferibili agli anni 2014-2016: l’opponente aveva contestato di avermai ricevuto notificazione dei verbali di accertamento riferiti agliilleciti che avrebbero giustificato le sanzioni amministrative per ilpagamento delle quali avevano agito [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]Riscossione.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, adito dall’opponente, si eradichiarato incompetente per valore a favore del Tribunale di Roma.Il Tribunale di Roma, avanti al quale il giudizio era statotempestivamente riassunto, ha rilevato che il preavviso di iscrizioneipotecaria opposto riguarda sanzioni per violazione al codice dellastrada e che quindi l’opposizione proposta, recuperatoria, rientranella competenza per materia e per valore -illimitata, nonvertendosi in ipotesi di opposizione a ordinanza ingiunzioneprefettizia, nel qual caso varrebbe il limite di € 15.493,00 riferitoalle singole sanzioni- del Giudice di Pace, ex art.204 bis d. lgs. n.285/1991 e 6 d.lgs. n. 150/2011, sospendendo conseguentementeil giudizio con remissione delle parti avanti alla Corte di Cassazioneper regolamento necessario di competenza.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva ex art. 47c.p.c., prospettando il proprio interesse a riassumere il giudizioavanti al Giudice che sarà ritenuto competente.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte perl’accoglimento del ricorso.2 di 4Numero registro generale 4416/2025Numero sezionale 2544/2025RAGIONI DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 14900/2026Il ricorso è fondato.

Data pubblicazione 18/05/2026Il Giudice di Pace di Roma ha declinato con ordinanza del29.8.2023 la propria competenza per valore, escludendoimplicitamente, allo stesso tempo, la sussistenza della propriacompetenza per materia -invece prospettata dal Tribunale di Roma,senza limiti di valore non essendo state pronunciate ordinanzeingiunzioni-.Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.10261/2018, hanno evidenziato -introducendo un indirizzointerpretativo al quale si è uniformata la giurisprudenza successiva-che In tema di sanzioni amministrative per violazione del codicedella strada, la competenza del giudice di pace è per materia inordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale diaccertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonchéprioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cuialle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, perquelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; glistessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimentoall'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione diaccertamento negativo (cfr. anche Cass. n.24711/2018; Cass.n. 7460/2019; Cass. n. 20987/2025).Nel caso di specie le sanzioni amministrative a garanzia delpagamento delle quali è stata emessa la comunicazione preventivadi iscrizione ipotecaria sono effettivamente tutte relative aviolazioni del codice della strada per le quali il destinatario dellacomunicazione nega, in radice, di aver ricevuto le notificazioni deiverbali di accertamento con contestazione degli illeciti - in modotale che, anche ove si dovesse ritenere la natura recuperatoria oanche recuperatoria dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA](cfr. Cass. n. 20489/2018), la competenza per materia del [OSCURATO:PERSONA] non incontrerebbe limiti di valore-.3 di 4Numero registro generale 4416/2025Numero sezionale 2544/2025Numero di raccolta generale 14900/2026Deve conseguentemente essere cassato il provvedimento delData pubblicazione 18/05/2026Giudice di Pace di Roma, del quale deve essere dichiarata lacompetenza per materia a conoscere della controversia introdottada [OSCURATO:PERSONA].Stante la natura del regolamento di competenza d’ufficio,nessuna pronuncia va adottata sulle spese, neanche quanto alcontributo unificato.La Corte di Cassazione cassa il provvedimento declinatorio dellacompetenza pronunciato dal Giudice di Pace di Roma in data29.8.2023 e dichiara competente a conoscere della controversia lostesso Giudice di Pace di Roma, avanti al quale il giudizio dovràessere riassunto nei termini di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 28 ottobre 2025.Il PresidenteMilena Falaschi4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
delle Medaglie d’Oron.7, è elettivamente domiciliato;-opponente-controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e [OSCURATO:PERSONA];-opposte-Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ed esaminate le conclusionidel PG, che ha instato perché sia dichiarata la competenza perNumero registro generale 4416/2025Numero sezionale 2544/2025Numero di raccolta generale 14900/2026materia e per valore a conoscere della controversia del Giudice diData pubblicazione 18/05/2026Pace di Roma.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione, qualificata exart.615 c.p.c., avverso la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria, notificata il 13.9.2022 per complessivi € 32.170,13, inrelazione a sanzioni amministrative per presunte violazioni delCodice della Strada elevate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eriferibili agli anni 2014-2016: l’opponente aveva contestato di avermai ricevuto notificazione dei verbali di accertamento riferiti agliilleciti che avrebbero giustificato le sanzioni amministrative per ilpagamento delle quali avevano agito [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]Riscossione.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, adito dall’opponente, si eradichiarato incompetente per valore a favore del Tribunale di Roma.Il Tribunale di Roma, avanti al quale il giudizio era statotempestivamente riassunto, ha rilevato che il preavviso di iscrizioneipotecaria opposto riguarda sanzioni per violazione al codice dellastrada e che quindi l’opposizione proposta, recuperatoria, rientranella competenza per materia e per valore -illimitata, nonvertendosi in ipotesi di opposizione a ordinanza ingiunzioneprefettizia, nel qual caso varrebbe il limite di € 15.493,00 riferitoalle singole sanzioni- del Giudice di Pace, ex art.204 bis d. lgs. n.285/1991 e 6 d.lgs. n. 150/2011, sospendendo conseguentementeil giudizio con remissione delle parti avanti alla Corte di Cassazioneper regolamento necessario di competenza.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva ex art. 47c.p.c., prospettando il proprio interesse a riassumere il giudizioavanti al Giudice che sarà ritenuto competente.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte perl’accoglimento del ricorso.2 di 4Numero registro generale 4416/2025Numero sezionale 2544/2025RAGIONI DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 14900/2026Il ricorso è fondato. Data pubblicazione 18/05/2026Il Giudice di Pace di Roma ha declinato con ordinanza del29.8.2023 la propria competenza per valore, escludendoimplicitamente, allo stesso tempo, la sussistenza della propriacompetenza per materia -invece prospettata dal Tribunale di Roma,senza limiti di valore non essendo state pronunciate ordinanzeingiunzioni-.Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.10261/2018, hanno evidenziato -introducendo un indirizzointerpretativo al quale si è uniformata la giurisprudenza successiva-che In tema di sanzioni amministrative per violazione del codicedella strada, la competenza del giudice di pace è per materia inordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale diaccertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonchéprioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cuialle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, perquelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; glistessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimentoall'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione diaccertamento negativo (cfr. anche Cass. n.24711/2018; Cass.n. 7460/2019; Cass. n. 20987/2025).Nel caso di specie le sanzioni amministrative a garanzia delpagamento delle quali è stata emessa la comunicazione preventivadi iscrizione ipotecaria sono effettivamente tutte relative aviolazioni del codice della strada per le quali il destinatario dellacomunicazione nega, in radice, di aver ricevuto le notificazioni deiverbali di accertamento con contestazione degli illeciti - in modotale che, anche ove si dovesse ritenere la natura recuperatoria oanche recuperatoria dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA](cfr. Cass. n. 20489/2018), la competenza per materia del [OSCURATO:PERSONA] non incontrerebbe limiti di valore-.3 di 4Numero registro generale 4416/2025Numero sezionale 2544/2025Numero di raccolta generale 14900/2026Deve conseguentemente essere cassato il provvedimento delData pubblicazione 18/05/2026Giudice di Pace di Roma, del quale deve essere dichiarata lacompetenza per materia a conoscere della controversia introdottada [OSCURATO:PERSONA].Stante la natura del regolamento di competenza d’ufficio,nessuna pronuncia va adottata sulle spese, neanche quanto alcontributo unificato.La Corte di Cassazione cassa il provvedimento declinatorio dellacompetenza pronunciato dal Giudice di Pace di Roma in data29.8.2023 e dichiara competente a conoscere della controversia lostesso Giudice di Pace di Roma, avanti al quale il giudizio dovràessere riassunto nei termini di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 28 ottobre 2025.Il PresidenteMilena Falaschi4 di 4
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