CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19346/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d’appello di Napoli, con ordinanza n. 92/26, del15 gennaio 2026, nel procedimento promosso da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELVOLTURNOUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2223/2024, declinava lapropria competenza per materia in ordine alla domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consorzio Generale di [OSCURATO:PERSONA] del BacinoInferiore del Volturno in favore della competenza del Tribunale RegionaleNumero registro generale 1044/2026Numero sezionale 2046/2026Numero di raccolta generale 19346/2026Data pubblicazione 11/06/2026delle [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che nellaprospettazione attorea il danno lamentato dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbe derivato dauna rete di canalizzazione e regimentazione delle acque non efficiente,individuandosi la causa dell’allagamento del fondo attoreo nelmalfunzionamento dell’impianto di raccolta delle acque piovane, haritenuto di non essere competente sulla domanda alla luce dei principiespressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1066/2006, secondo cui aisensi dell'art. 140, lettera e), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, laripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionaledelle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimentodei danni derivanti da atti posti in essere dalla pubblica amministrazione,deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunaliregionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza deidanni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e alfunzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate allacognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggettopretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente allevicende relative al governo delle acque; infatti la competenza del giudicespecializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi oomissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, laprogettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte dellapubblica amministrazione dirette alla tutela di interessi generali correlati alregime delle acque pubbliche (v., da ultimo, Cass. 8 marzo 2005 n. 5045e, in precedenza, Cass. 12 gennaio 2001 n. 385 e Cass. 1° dicembre 2000n. 15366). Pertanto, allorché venga dedotto, come nel caso in esame inbase alla prospettazione dei fatti contenuta nella domanda introduttiva delgiudizio, che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o siastata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione diapprezzamenti di scelte della pubblica amministrazione in relazione allasopra indicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acqueNumero registro generale 1044/2026Numero sezionale 2046/2026Numero di raccolta generale 19346/2026Data pubblicazione 11/06/2026pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni fondata sullamancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere dimanutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionaledelle acque pubbliche competente per territorio”.2. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, dinanzi al qualela causa è stata riassunta, con ordinanza n. 92 del 15 gennaio 2026,comunicata alle parti in pari data, ha richiesto a questa Corte, ex officio, ilregolamento di competenza, rilevando che erroneamente il predettogiudice ordinario aveva fatto applicazione del surrichiamato principio, inquanto non pertinente alla fattispecie, da ritenersi piuttosto governata daldiverso e consolidato principio (Cass. n. 14883/2012; Cass. n.2566/2007) secondo cui le acque, piovane e nere, convogliate nellefognature, e come tali destinate al mero smaltimento, non sonoannoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito,stabilito dall'art. 1 del r.d. n. 1755 del 1933, dell'attitudine ad usi dipubblico generale interesse. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che la valutazione in ordine alla competenza vada compiuta sullabase della prospettazione della domanda, nel suo contenuto sostanziale eche, come evidenziato anche dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emerge che ilricorrente attribuisce il verificarsi dell’evento dannoso all’insufficienza edall’inadeguatezza, nonché alla mancata manutenzione del sistema diraccolta delle acque piovane, deducendo che “Invero, il terreno agricolo èstato invaso da copiose inondazioni che hanno distrutto la coltivazionepoiché il sistema di raccolta delle acque non riusciva a contenere le acquepiovane”, ha ritenuto che la prospettata insufficienza dei canali di scolodelle acque piovane non possa assimilarsi all’omessa manutenzione diopere idrauliche, la quale concerne i danni dipendenti da opere eseguitedalla p.a. riguardo ad acque pubbliche e va necessariamente interpretatasistematicamente ai sensi dell’art. 1 dello stesso Regio Decreto, conconseguente competenza del giudice delle acque pubbliche solo ove iNumero registro generale 1044/2026Numero sezionale 2046/2026Numero di raccolta generale 19346/2026Data pubblicazione 11/06/2026danni lamentati siano derivati da un’opera destinata al governo delleacque pubbliche e non semplicemente a contenere, incanalare o regolareliquidi, come ricorre nel caso in esame.3. Le parti, nel termine di cui all’art. 47, quinto comma, c.p.c., non hannodepositato scritture difensive.4. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioniscritte a norma del primo comma dell’art. 380-ter c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’istanza che solleva il conflitto di competenza ex officio è inammissibileperché diretto a garantire l’osservanza non già di una regola dicompetenza per materia, esistente in capo ad un ufficio giudiziario (nellaspecie, in ipotesi, il Tribunale ordinario di Napoli), bensì di una regola dicompetenza per valore. Difatti, il Tribunale [OSCURATO:PERSONA] delle AcquePubbliche presso la Corte d’appello di Napoli, nel negare la propriacompetenza per materia, non afferma l’esistenza di competenza di egualenatura in capo al Tribunale ordinario di Napoli, davanti al quale, pertanto,la causa dovrebbe tornare solo in assenza di competenza per materia delgiudice che ha elevato il conflitto negativo, e dunque in forza di unacompetenza per valore del giudice indicato, da esso, come competente.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, quando il giudicedella riassunzione riceve la causa di cui altro giudice ha dismesso lacompetenza, non è sufficiente a giustificare l’elevazione del conflitto dicompetenza la circostanza che il giudice ad quem dissenta dallavalutazione circa la sussistenza della sua competenza per ragioni dimateria”, come ha fatto il Tribunale [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA],“ma, perché il potere di conflitto si configuri è necessario che individuil’esistenza, sulla controversia, di una competenza per materia del giudicea quo o di un terzo giudice” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 10Numero registro generale 1044/2026Numero sezionale 2046/2026Numero di raccolta generale 19346/2026Data pubblicazione 11/06/2026luglio 2013, n. 17074, non massimata; v. Cass. n. 8891/2023, Rv.667240 – 01; Cass. n. 9190/2024, Rv. 670710 - 01).2. La questione relativa a se il giudice ad quem, avanti il quale il giudiziovenga riassunto, possa sollevare il conflitto negativo di competenza ex art.45 c.p.c. anche nel caso in cui ravvisi l'errore del giudice a quo che si eradichiarato incompetente ratione materiae, è stata già risolta dalle SezioniUnite di questa Corte (sentenza n. 1202 del 18/01/2018) enunciando ilprincipio di diritto secondo cui «è inammissibile il regolamento dicompetenza d'ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguitodella riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga chela competenza sia regolata soltanto per valore (o per territorioderogabile), giacché in tale ipotesi, non essendovi alcun giudicecompetente per materia (o per territorio inderogabile), l'eventualedecisione di accoglimento del regolamento da parte della S.C., ex art. 49,comma secondo, c.p.c. produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto diun regolamento di competenza d'ufficio ratione valoris (o per territorio)non consentito dall'ordinamento, per insindacabile scelta di meritolegislativo». Le Sezioni Unite hanno in tale contesto rilevato che «lo scopodella norma [art. 45 c.p.c.] è soltanto quello di evitare che un giudiceconosca d'una controversia di cui la legge percepisce una qualità tale dameritare di essere riservata esclusivamente ad altro giudice; ogni qualvolta - invece - non via sia spazio alcuno per un riparto di competenza permateria o per territorio inderogabile è evidente che la competenza nonpossa che determinarsi ratione valoris». In altri termini, il regolamento dicompetenza può essere richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c. solo sesussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello ad quem, perragione di materia o di territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.,mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territorialederogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nellacui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in terminiNumero registro generale 1044/2026Numero sezionale 2046/2026Numero di raccolta generale 19346/2026Data pubblicazione 11/06/2026dinanzi all'altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudicediventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi laritenga eventualmente errata, sicché l'eventuale richiesta d'ufficioavanzata da quest'ultimo va dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n. 4077del 25/02/2005; n. 6464 del 21/03/2011; n. 17454 del 23/07/2010; n.12152 del 16/07/2012; n. 19167 del 06/11/2012; n. 15789 del10/07/2014; n. 728 del 19/01/2015);3. Nella specie, il Tribunale regionale delle acque pubbliche ha svoltoargomentazioni intese a contestare la dichiarazione di incompetenza permateria resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] richiamando la costantegiurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha individuato lacompetenza ratione materiae del giudice specializzato, nel coinvolgimentodi un interesse pubblico alla disciplina del regime delle acque -sotterraneeo superficiali- intese come «risorsa naturale limitata» e, dunque, nelcoinvolgimento di scelte rimesse alle Amministrazioni competenti inerentialla progettazione di opere idrauliche ai fini dell'utilizzo delle acqueappartenenti al demanio idrico, e ha escluso che le acque piovanerientrino nel novero delle acque pubbliche elencate nell'art. 1 T.U. acque(r.d. 11 dicembre 1933, n. 1175), potendo le acque reflue e meteoricheacquisire tale connotazione soltanto a seguito di depurazione e cioè dopo iltrattamento che ne elimini le impurità dannose ed inquinanti rendendoleriutilizzabili come risorsa destinata all'impiego per usi umani (cfr. già Cass.n. 1725 del 12/04/1978; dopo la introduzione della legge n. 36 del 1994cfr. Cass. n. 674 del 26/01/1999; n. 2899 del 14/02/2004; n. 14883 del05/09/2012; n. 19575 del 09/11/2012; n. 5261 del 01/03/2017). Tuttaviaalla pars destruens, volta a contestare l’indicazione di competenza permateria contenuta nella sentenza del Tribunale Ordinario, l'ordinanza chesolleva il conflitto non fa seguire la pars costruens intesa ad individuare lacompetenza per materia o territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. dellostesso Giudice a quo o di un terzo giudice, con conseguenteNumero registro generale 1044/2026Numero sezionale 2046/2026Numero di raccolta generale 19346/2026Data pubblicazione 11/06/2026inammissibilità della istanza ex art. 45 c.p.c. e radicamento dellacompetenza relativa alla controversia presso il giudice ad quem avanti ilquale le parti hanno riassunto il giudizio (v. in casi analoghi Cass.02/08/2023, n. 23557 e, ancor più di recente, Cass. n. 17985 del 2025; v.anche Cass. n. 7529 del 21/03/2025 e ivi altri richiami).4. Il regolamento di competenza d’ufficio deve in definitiva esseredichiarato inammissibile. La causa andrà conseguentemente riassuntaavanti il Tribunale [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli entro iltermine di tre mesi dalla comunicazione della pubblicazione della presenteordinanza; non deve provvedersi sulle spese (Cass. Sez. U. n. 1202 del2018; n. 7596 del 2011; n. 17811 del 2012). P.Q.MDichiara inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio.[OSCURATO:PERSONA] di Napoli il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presenteordinanza.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]