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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 06898/2023

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Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17104/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 251 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente e controricorrente all’incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] de Luca di [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] in persona delle socie accomandatarie e legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] dell'Orso 74 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 2213/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal cons.

DANILO SESTINIRilevatoche: la società [OSCURATO:PERSONA] de Luca di [OSCURATO:PERSONA] delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., comproprietarie (per periodi diversi, la prima dal 2001 al 2011 e la seconda dal 2012) di un compendio di terreni sito in agro di Chieuti,agirono in giudizio per sentir condannare [OSCURATO:PERSONA] – conduttore di circa 9,50 ettari del compendio in questione – al pagamento del canone di affitto non corrisposto,alla prima, per gli anni 2006/2011 e, alla seconda , per gli anni 2011/2015; dedussero che , stante la nullità- ex art. 1 della l. n. 567/1962, co me sostituito dall’art. 1della l. n. 11/1971 - dell’asserita pattuizione di un canone in natura (pari a 20 q.li annui di grano duro) e non potendo operare un meccanismo di sostituzione automatica della clausola nulla, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 9 l. n. 203/1982, si rendeva necessaria la determinazione giudiziale del canone, mediante applicazione analogica dell’art. 1474 c.c., con riferimento al canone di mercato annuo riferito a terreni irrigui; [OSCURATO:PERSONA] eccepì la prescrizione quinquennale e si dichiarò disponibile a versare il canone pattuito di 20 q.li di grano duro per le annate 2010/2011 e 2011/2012, sostenendo che non era dovuto alcun canone per le annate dal 2012 al 2015, nelle quali non aveva potuto godere del fondo per esserne stato arbitrariamente spogliato; il Tribunale di Foggia, [OSCURATO:PERSONA] dichia rò la nullità parziale del contratto di affittoe ritenne dovuto il canone annuo di 3.468,00 euro, condann ando il Fiadino a pagare alla soc. [OSCURATO:PERSONA] i canoni relativi alle annate 2010/2011 e 2011/2012 e alla soc. [OSCURATO:PERSONA] il canone relativo all’annata 2015/2016; pronunciando sul gravame principale delle due società (che avevano insistitoper la quantificazione del canone annuo in misura non inferiore a 800,00 euro per ettaro e avevano contestato sia la prescrizione del credito dal 2006 al 2011 che la non debenza del canone per il periodo 2012/2015) e del gravame incidentale del Fiadino (che aveva sostenuto che il canone non poteva che risultare dalla conversione in denaro di quello pattuito in natura, sulla base del prezzo del grano duro), la Corte di Appello di Bari, sezione [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che: la doglianza del Fiadino (che durante il primo grado aveva convenuto sulla necessità di determinare il canone secondo valori di mercato) introduceva una questione nuova «sollevata per la prima volta in […] grado d’appello» e, comunque, infondata, risultando «condivisibile l’opzione interpretativa espressa dal Giudice di primo grado, secondo cui la caducazione per illegittimità costituzionale delle disposizioni che fissavano un sistema di quantificazione del canone di affitto di fondi rustici non preclude al giudice la possibilità di addivenire, ove le parti non raggiungano un accordo sul punto, alla determinazione officiosa del corrispettivo, da effettuare ora sulla base dell’applicazione analogica dell’art. 1474, comma 2, c.c., ovvero facendo riferimento al prezzo di mercato»; detto valore di mercato doveva essere desunto, secondo un criterio comparativo, dai contratti stipulati per fondi aventi caratteristiche analoghe e sulla base dello sfruttamento possibile, non rilevando che il Fiadino avesse sempre coltivato «in asciutto» il fondo, che si sarebbe prestato anche a più redditizie colture ortive; correttamente il primo giudice aveva determinato il canone -sulla scorta della c.t.u. - in 400,00 euro annui per ettaro, considerando congruo un canone unitario annuo di 200,00 euro per colture in asciutto e di 800,00 euro per colture irrigue (praticabili previo allaccio idrico del fondo); altrettanto correttamente era stata accolta l’eccezione di prescrizione in relazione alle annualità anteriori al 2010, non risultando in atti alcuna messa in mora precedente rispetto all’istanza del gennaio 2015; né poteva ritenersi che il Fiadino avesse rinunciato alla prescrizione per il fatto di avere offerto transattivamente –in sede di tentativo di conciliazione -di definire la controversia col pagamento del canone in natura; la circostanza che il Fiadino fosse stato spogliato del fondo per le annualità dal 2012 al 2015 giustificava il mancato riconoscimento del canone, giacché la società proprietaria del fondo non aveva assolto l’onere di tutelare il pacifico possesso da parte dell’affittuario; ha proposto ricorso per cassazione il Fi adino, affidandosi a tre motivi; le due società intimate hanno resistito con unico controricorso contenentericorso incidentale basato su cinque motivi; ad esso ha resistito il Fiadino, con controricorso; la trattazione deiricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; il P.M. presso la Corte non ha depositato conclusioni; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato - quanto al ricorso principale - che: col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e segg. della l. n. 567/1962 e successive modificazioni e integrazioni, 12 preleggi, 1362, 1366, 1367, 1371, 1346 e 1374 c.c.: premesso che il rapporto di affitto era sorto nel 1950 con pattuizione di un canone in natura, assume che, divenuta illegittima la corresponsione in natura, il corrispettivo di 20 q.li di grano duro (che era stato versato fino all’anno 1999) avrebbe potuto essere sostituito da una somma in denaro corrispondente al controvalore, non rilevando,in senso contrario, la circostanza dell’avvenuta caducazione - per illegittimità costituzionale - della normativa che prevedeva il limite massimo del canone di affitto; rileva che solo in assenza di una qualsiasi pattuizione del canone, la S.C. ha ritenuto legittima l’applicazione analogica dell’art. 1474 c.c., «ma non ha certamente sancito che sia consentito sempre ed unicamente fare ricorso a tale criterio»; aggiunge che, prescindendo del tutto dalla pattuizione contrattuale, la Corte di appello ha violato le previsioni di ermeneutica contrattuale richiamate in rubrica; col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c., e l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5) c.p.c.: censura la Corte di Appello nella parte in cui ha affermato– preliminarmente – che la questione circa la necessità di applica re i l criterio del controvalore dell’originario canone in natura costituivauna «questione nuova sollevata per la prima volta in […] appello, laddove nel corso del primo grado di giudizio il conduttore ha pacificamente aderito (ove non fosse stato possibile versare il canone in natura) alla determinazione del canone secondo il valore di mercato, tant’è che, costituitosi in giudizio, non ha mai richiesto che si procedesse alla determinazione del corrispettivo secondo il controvalore economico del canone in natura che sarebbe stato originariamente pattuito, ma, ben differentemente, si è limitato a richiedere che il ricorso fosse dichiarato sic et simpliciter inammissibile»; e ciò – ha aggiunto la Corte - anche negli scritti conclusionali, in cui non ha contestato il criterio valutativo adottato dal c.t.u., ma si è limitato a dedurre nuovamente la inammissibilità del ricorso introduttivo (sull’assunto che si sarebbe potuto ancora procedere alla consegna dei 20 q.li di grano) o, in via gradata, a sostenere che, ai fini dell’individuazione del valore di mercato, i fondi dovevano essere considerati non irrigui; premesso che il Giudice di merito av r ebbe dovuto dichiarare d’ufficio l’inammissibilità della domanda attorea (per illegittimità della richiestaa fronte di un canone contrattualmente stabilito ) , il ricorrente rileva che nella memoria di costituzione in primo grado aveva rappresentato l’esistenza del patto concernente la consegna annuale di 20 q.li di grano duro e aveva quindi eccepito la inammissibilità della domanda volta a ottenere la determinazione del canone corrente di mercato, evidenziando comunque la «infondatezza giuridica della domanda»; che, a seguito dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale aveva disposto la c.t.u. per determinare il valore locativo di mercato, il Fiadino ne aveva chiesto la revoca evidenziando che, essendo stato convenutoil canone di 20 q.li di grano, era «impossibile determinare un diverso canone cui parrebbe finalizzata la disposta ctu»; inoltre, nelle note conclusionali, aveva richiesto che, nel caso in cui fosse stata disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso avversario, si tenesse conto che il consulente aveva fissato il canone in 200,00 euro annui dando atto che il terreno non era irriguo, e aveva concluso,comunque, per il rigetto del ricorso; esaminati congiuntamente i due motivi, ritiene il Collegio che la sentenza impugnatadebba essere interpretata nel senso che, là dove ha proceduto ad esaminare in via logicamente prioritaria il primo motivo di appello incidentale, ha enunciato in realtà due distinte motivazioni entrambe in rito, la prima basata sulla pretesa novità della prospettazione e la seconda non già di merito (ancorché come tale qualificata), bensì anch’essa di rito e basata sul difetto di specificità dell’appello; la Corte si è così espressa: «l’appellante incidentale non spiega perché sarebbe erronea la decisione del giudice, quale sarebbe la violazione della legge e la sua possibile rilevanza ai fini della decisione impugnata, limitandosi a teorizzare, in via astratta, un possibile criterio determinativo alternativo a quello seguito, peraltro su specifico e comune impulso delle parti, dal giudice di primo grado […].

Né sotto l’indicato profilo può bastare il richiamo laconico a due pronunce della Cassazione […] le quali a ben guardare non hanno fissato alcun principio di diritto in ordine alla validità, o meno, di uno o di altro criterio di determinazione del canone»; tale seconda ratio decidendi va intesa e qualificata come affermazioneche il motivo di appello era aspecifico, cioè inosservante dell’art. 434, primo comma, n. 2 c.p.c. (e ciò ancorché la Corte territoriale non abbia richiamato tale norma e abbia fatto seguire valutazioni di condivisibilità dell’opzione interpretativa seguita dal primo giudice, che tuttavia costituivano un fuor d’opera una volta che si era ritenuta l’inammissibilità, per aspecificità, del relativo motivo di appello); ne consegue che la seconda censura svolta contro tale motivazione va logicamente esamina ta p rioritaria mente , giacché, quando l’appello- o meglio , il motivo di appello - è ritenuto aspecifico, il profilo della inammissibilità è da esaminare prima di quello della novità,e ciò per l’assorbente ragione che, mentre il primo problema va scrutinato, da parte del giudice di appello, confrontando appello e sentenza, il secondo postula l’esame anche degli atti relativi allo svolgimento processuale, perché solo essi possono rivelare la novità; esaminata, dunque, in via prioritaria la questione del criterio da adottare per la determinazione del canone, si deve ritenere che il motivo di ricorso sia anzitutto del tutto privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, giacché deduce la violazione di norme sostanziali, quando, per censurarla, avrebbe dovuto dedurre l’erronea applicazione dell’art. 434, primo comma, n. 2 c.p.c.; viene in rilievo, al riguardo, il principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez.

Un., n. 7074 del 2017; quand’anche si procedesse - sulla base di Cass., Sez.

Un., n. 17931 del 2013– ad una riqualificazione del motivo nei termini in cui avrebbe dovuto essere proposto, lo stesso risulterebbe del tutto inidoneo a superare il requisito di ammissibilità dell’art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che omette di riprodurre il contenuto del primo motivo di appello incidentale quanto alla esposizione delle ragioni in iure fon danti la postulazione dell’applicabilità dell’equivalente del corrispettivo in natura(cfr., da ultimo, Cass. n. 24048/2021 e Cass. n. 3612/2022); consolidatasi la seconda (logicamente prioritaria)ratio enunciata dalla sentenza impugnata in relazione al primo motivo dell’appello incidentale, diventa inutile scrutinare la prima;il secondo motivo risulta pertanto assorbito; il terzo motivoinveste (sotto i profili della violazione e della falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1367 e 1371 c.c. e dell’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti) il passaggio della sentenza in cui la Corte di Appello ha affermato che, «a prescindere dalla novità della eccezione– stante l’assenza di osservazioni tecniche mosse dal resistente alla bozza del c.t.u. […] -la doglianza è destituita di fondamento», non rilevando «il reale sfruttamento che il conduttore assegna al fondo e, quindi, la circostanza che il Fiandino abbia sempre coltivato in asciutto i fondi di lite, giacché –come attestato dal c.t.u. – ben potrebbe avviare colture più redditizie»; il ricorrente contesta che l’eccezione fosse “nuova”, poiché non sussisteva alcun onere di contestare la c.t.u., che si era limitata a dare atto –per un verso - della assenza di pozzi o idranti e – per altro verso –della possibilità di attivare un’utenza idrica col Consorzio di Bonifica, individuando due distinti canoni (rispettivamente, di 200,00 e di 800,00 euro) per l’ipotesi di fondo asciutto e per quella di fondo irriguo; nel merito, rileva che il rapporto era sorto ed era proseguito come affitto di fondo non irriguo p er la produzione di frumento ( com’era confermato dal fatto stesso che per il pagamento del canone fosse stata prevista la consegna di grano duro) e censura la sentenza per avere violato i canoni di ermeneutica contrattuale che, se correttamente applicati, avrebbero dovuto condurre alla conclusione della natura non irrigua del fondo; il motivo è inammissibile, in quanto, dopo aver contesta to un inciso della sentenza( concernente la tardività dell’eccezione ) che non costituiva motivazione ( giacché l’uso dell’ espressione “a prescindere” evidenzia l’assenza di una statuizione sul punto), viola l’art. 366 n. 6 c.p.c. quanto agli atti su cui si fonda, atteso che non li localizza in questo giudizio di legittimità (soprattutto quanto alla c.t.u.) e prospetta una rivalutazione della quaestio factie, solo all’esito di essa , la quaestio iuris, così collocandosi al di fuori dei limiti del controllo consentito alla Corte dal testo attuale dell’art. 360, n. 5 c.p.c.; inoltre, non evidenzia effettivamente errori in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nell’interpretazione della volontà contrattuale, ma li postula sul presuppostodi una (diversa) lettura di merito che viene sollecitata a questa Corte esulla base dalla quale essa dovrebbedesumere la natura del rapporto dall’oggetto originario del canone; il tutto – peraltro - a prescindere da un adeguato confronto con la ratio decidendi, che ha inteso sottolineare l’attuale possibilità di sfruttamento per uso irriguo (medianteattivazione di un’utenza idrica) in vista della valutazione – sempre all’attualità –del canone di mercato; il ricorso principale va pertanto dichiarato, sotto ogni profilo, inammissibile.

Considerato, quanto al ricorso incidentale, che: il ricorso incidentale va qualificato come “tardivo”, in quanto notificato (il 21.7.2020) dopo il decorso del termine lungo semestrale dalla pubblicazione della sentenza (30.10.2019); termine scadente il 3.7.2020, considerata la sospensione dei termini pro cessuali (dal 9 marzo all’11 maggio 2020) per l’emergenza “Covid”; ne consegue che, a fronte dell’inammissibilità del ricorso principale, l’incidentale va dichiarato inefficace (ex art. 334, 2° co. c.p.c.); sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali, atteso che la ragione di inammissibilità ex art. 434 c.p.c. non erastata enunciata expressis verbis , cioè con richiamo della norma di riferimento e parte ricorrente può avere ritenuto di non doverla impugnare supponendola esistente come una r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17104/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 251 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente e controricorrente all’incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] de Luca di [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] in persona delle socie accomandatarie e legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] dell'Orso 74 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 2213/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal cons. DANILO SESTINIRilevatoche: la società [OSCURATO:PERSONA] de Luca di [OSCURATO:PERSONA] delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., comproprietarie (per periodi diversi, la prima dal 2001 al 2011 e la seconda dal 2012) di un compendio di terreni sito in agro di Chieuti,agirono in giudizio per sentir condannare [OSCURATO:PERSONA] – conduttore di circa 9,50 ettari del compendio in questione – al pagamento del canone di affitto non corrisposto,alla prima, per gli anni 2006/2011 e, alla seconda , per gli anni 2011/2015; dedussero che , stante la nullità- ex art. 1 della l. n. 567/1962, co me sostituito dall’art. 1della l. n. 11/1971 - dell’asserita pattuizione di un canone in natura (pari a 20 q.li annui di grano duro) e non potendo operare un meccanismo di sostituzione automatica della clausola nulla, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 9 l. n. 203/1982, si rendeva necessaria la determinazione giudiziale del canone, mediante applicazione analogica dell’art. 1474 c.c., con riferimento al canone di mercato annuo riferito a terreni irrigui; [OSCURATO:PERSONA] eccepì la prescrizione quinquennale e si dichiarò disponibile a versare il canone pattuito di 20 q.li di grano duro per le annate 2010/2011 e 2011/2012, sostenendo che non era dovuto alcun canone per le annate dal 2012 al 2015, nelle quali non aveva potuto godere del fondo per esserne stato arbitrariamente spogliato; il Tribunale di Foggia, [OSCURATO:PERSONA] dichia rò la nullità parziale del contratto di affittoe ritenne dovuto il canone annuo di 3.468,00 euro, condann ando il Fiadino a pagare alla soc. [OSCURATO:PERSONA] i canoni relativi alle annate 2010/2011 e 2011/2012 e alla soc. [OSCURATO:PERSONA] il canone relativo all’annata 2015/2016; pronunciando sul gravame principale delle due società (che avevano insistitoper la quantificazione del canone annuo in misura non inferiore a 800,00 euro per ettaro e avevano contestato sia la prescrizione del credito dal 2006 al 2011 che la non debenza del canone per il periodo 2012/2015) e del gravame incidentale del Fiadino (che aveva sostenuto che il canone non poteva che risultare dalla conversione in denaro di quello pattuito in natura, sulla base del prezzo del grano duro), la Corte di Appello di Bari, sezione [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che: la doglianza del Fiadino (che durante il primo grado aveva convenuto sulla necessità di determinare il canone secondo valori di mercato) introduceva una questione nuova «sollevata per la prima volta in […] grado d’appello» e, comunque, infondata, risultando «condivisibile l’opzione interpretativa espressa dal Giudice di primo grado, secondo cui la caducazione per illegittimità costituzionale delle disposizioni che fissavano un sistema di quantificazione del canone di affitto di fondi rustici non preclude al giudice la possibilità di addivenire, ove le parti non raggiungano un accordo sul punto, alla determinazione officiosa del corrispettivo, da effettuare ora sulla base dell’applicazione analogica dell’art. 1474, comma 2, c.c., ovvero facendo riferimento al prezzo di mercato»; detto valore di mercato doveva essere desunto, secondo un criterio comparativo, dai contratti stipulati per fondi aventi caratteristiche analoghe e sulla base dello sfruttamento possibile, non rilevando che il Fiadino avesse sempre coltivato «in asciutto» il fondo, che si sarebbe prestato anche a più redditizie colture ortive; correttamente il primo giudice aveva determinato il canone -sulla scorta della c.t.u. - in 400,00 euro annui per ettaro, considerando congruo un canone unitario annuo di 200,00 euro per colture in asciutto e di 800,00 euro per colture irrigue (praticabili previo allaccio idrico del fondo); altrettanto correttamente era stata accolta l’eccezione di prescrizione in relazione alle annualità anteriori al 2010, non risultando in atti alcuna messa in mora precedente rispetto all’istanza del gennaio 2015; né poteva ritenersi che il Fiadino avesse rinunciato alla prescrizione per il fatto di avere offerto transattivamente –in sede di tentativo di conciliazione -di definire la controversia col pagamento del canone in natura; la circostanza che il Fiadino fosse stato spogliato del fondo per le annualità dal 2012 al 2015 giustificava il mancato riconoscimento del canone, giacché la società proprietaria del fondo non aveva assolto l’onere di tutelare il pacifico possesso da parte dell’affittuario; ha proposto ricorso per cassazione il Fi adino, affidandosi a tre motivi; le due società intimate hanno resistito con unico controricorso contenentericorso incidentale basato su cinque motivi; ad esso ha resistito il Fiadino, con controricorso; la trattazione deiricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; il P.M. presso la Corte non ha depositato conclusioni; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato - quanto al ricorso principale - che: col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e segg. della l. n. 567/1962 e successive modificazioni e integrazioni, 12 preleggi, 1362, 1366, 1367, 1371, 1346 e 1374 c.c.: premesso che il rapporto di affitto era sorto nel 1950 con pattuizione di un canone in natura, assume che, divenuta illegittima la corresponsione in natura, il corrispettivo di 20 q.li di grano duro (che era stato versato fino all’anno 1999) avrebbe potuto essere sostituito da una somma in denaro corrispondente al controvalore, non rilevando,in senso contrario, la circostanza dell’avvenuta caducazione - per illegittimità costituzionale - della normativa che prevedeva il limite massimo del canone di affitto; rileva che solo in assenza di una qualsiasi pattuizione del canone, la S.C. ha ritenuto legittima l’applicazione analogica dell’art. 1474 c.c., «ma non ha certamente sancito che sia consentito sempre ed unicamente fare ricorso a tale criterio»; aggiunge che, prescindendo del tutto dalla pattuizione contrattuale, la Corte di appello ha violato le previsioni di ermeneutica contrattuale richiamate in rubrica; col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c., e l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5) c.p.c.: censura la Corte di Appello nella parte in cui ha affermato– preliminarmente – che la questione circa la necessità di applica re i l criterio del controvalore dell’originario canone in natura costituivauna «questione nuova sollevata per la prima volta in […] appello, laddove nel corso del primo grado di giudizio il conduttore ha pacificamente aderito (ove non fosse stato possibile versare il canone in natura) alla determinazione del canone secondo il valore di mercato, tant’è che, costituitosi in giudizio, non ha mai richiesto che si procedesse alla determinazione del corrispettivo secondo il controvalore economico del canone in natura che sarebbe stato originariamente pattuito, ma, ben differentemente, si è limitato a richiedere che il ricorso fosse dichiarato sic et simpliciter inammissibile»; e ciò – ha aggiunto la Corte - anche negli scritti conclusionali, in cui non ha contestato il criterio valutativo adottato dal c.t.u., ma si è limitato a dedurre nuovamente la inammissibilità del ricorso introduttivo (sull’assunto che si sarebbe potuto ancora procedere alla consegna dei 20 q.li di grano) o, in via gradata, a sostenere che, ai fini dell’individuazione del valore di mercato, i fondi dovevano essere considerati non irrigui; premesso che il Giudice di merito av r ebbe dovuto dichiarare d’ufficio l’inammissibilità della domanda attorea (per illegittimità della richiestaa fronte di un canone contrattualmente stabilito ) , il ricorrente rileva che nella memoria di costituzione in primo grado aveva rappresentato l’esistenza del patto concernente la consegna annuale di 20 q.li di grano duro e aveva quindi eccepito la inammissibilità della domanda volta a ottenere la determinazione del canone corrente di mercato, evidenziando comunque la «infondatezza giuridica della domanda»; che, a seguito dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale aveva disposto la c.t.u. per determinare il valore locativo di mercato, il Fiadino ne aveva chiesto la revoca evidenziando che, essendo stato convenutoil canone di 20 q.li di grano, era «impossibile determinare un diverso canone cui parrebbe finalizzata la disposta ctu»; inoltre, nelle note conclusionali, aveva richiesto che, nel caso in cui fosse stata disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso avversario, si tenesse conto che il consulente aveva fissato il canone in 200,00 euro annui dando atto che il terreno non era irriguo, e aveva concluso,comunque, per il rigetto del ricorso; esaminati congiuntamente i due motivi, ritiene il Collegio che la sentenza impugnatadebba essere interpretata nel senso che, là dove ha proceduto ad esaminare in via logicamente prioritaria il primo motivo di appello incidentale, ha enunciato in realtà due distinte motivazioni entrambe in rito, la prima basata sulla pretesa novità della prospettazione e la seconda non già di merito (ancorché come tale qualificata), bensì anch’essa di rito e basata sul difetto di specificità dell’appello; la Corte si è così espressa: «l’appellante incidentale non spiega perché sarebbe erronea la decisione del giudice, quale sarebbe la violazione della legge e la sua possibile rilevanza ai fini della decisione impugnata, limitandosi a teorizzare, in via astratta, un possibile criterio determinativo alternativo a quello seguito, peraltro su specifico e comune impulso delle parti, dal giudice di primo grado […]. Né sotto l’indicato profilo può bastare il richiamo laconico a due pronunce della Cassazione […] le quali a ben guardare non hanno fissato alcun principio di diritto in ordine alla validità, o meno, di uno o di altro criterio di determinazione del canone»; tale seconda ratio decidendi va intesa e qualificata come affermazioneche il motivo di appello era aspecifico, cioè inosservante dell’art. 434, primo comma, n. 2 c.p.c. (e ciò ancorché la Corte territoriale non abbia richiamato tale norma e abbia fatto seguire valutazioni di condivisibilità dell’opzione interpretativa seguita dal primo giudice, che tuttavia costituivano un fuor d’opera una volta che si era ritenuta l’inammissibilità, per aspecificità, del relativo motivo di appello); ne consegue che la seconda censura svolta contro tale motivazione va logicamente esamina ta p rioritaria mente , giacché, quando l’appello- o meglio , il motivo di appello - è ritenuto aspecifico, il profilo della inammissibilità è da esaminare prima di quello della novità,e ciò per l’assorbente ragione che, mentre il primo problema va scrutinato, da parte del giudice di appello, confrontando appello e sentenza, il secondo postula l’esame anche degli atti relativi allo svolgimento processuale, perché solo essi possono rivelare la novità; esaminata, dunque, in via prioritaria la questione del criterio da adottare per la determinazione del canone, si deve ritenere che il motivo di ricorso sia anzitutto del tutto privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, giacché deduce la violazione di norme sostanziali, quando, per censurarla, avrebbe dovuto dedurre l’erronea applicazione dell’art. 434, primo comma, n. 2 c.p.c.; viene in rilievo, al riguardo, il principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017; quand’anche si procedesse - sulla base di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013– ad una riqualificazione del motivo nei termini in cui avrebbe dovuto essere proposto, lo stesso risulterebbe del tutto inidoneo a superare il requisito di ammissibilità dell’art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che omette di riprodurre il contenuto del primo motivo di appello incidentale quanto alla esposizione delle ragioni in iure fon danti la postulazione dell’applicabilità dell’equivalente del corrispettivo in natura(cfr., da ultimo, Cass. n. 24048/2021 e Cass. n. 3612/2022); consolidatasi la seconda (logicamente prioritaria)ratio enunciata dalla sentenza impugnata in relazione al primo motivo dell’appello incidentale, diventa inutile scrutinare la prima;il secondo motivo risulta pertanto assorbito; il terzo motivoinveste (sotto i profili della violazione e della falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1367 e 1371 c.c. e dell’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti) il passaggio della sentenza in cui la Corte di Appello ha affermato che, «a prescindere dalla novità della eccezione– stante l’assenza di osservazioni tecniche mosse dal resistente alla bozza del c.t.u. […] -la doglianza è destituita di fondamento», non rilevando «il reale sfruttamento che il conduttore assegna al fondo e, quindi, la circostanza che il Fiandino abbia sempre coltivato in asciutto i fondi di lite, giacché –come attestato dal c.t.u. – ben potrebbe avviare colture più redditizie»; il ricorrente contesta che l’eccezione fosse “nuova”, poiché non sussisteva alcun onere di contestare la c.t.u., che si era limitata a dare atto –per un verso - della assenza di pozzi o idranti e – per altro verso –della possibilità di attivare un’utenza idrica col Consorzio di Bonifica, individuando due distinti canoni (rispettivamente, di 200,00 e di 800,00 euro) per l’ipotesi di fondo asciutto e per quella di fondo irriguo; nel merito, rileva che il rapporto era sorto ed era proseguito come affitto di fondo non irriguo p er la produzione di frumento ( com’era confermato dal fatto stesso che per il pagamento del canone fosse stata prevista la consegna di grano duro) e censura la sentenza per avere violato i canoni di ermeneutica contrattuale che, se correttamente applicati, avrebbero dovuto condurre alla conclusione della natura non irrigua del fondo; il motivo è inammissibile, in quanto, dopo aver contesta to un inciso della sentenza( concernente la tardività dell’eccezione ) che non costituiva motivazione ( giacché l’uso dell’ espressione “a prescindere” evidenzia l’assenza di una statuizione sul punto), viola l’art. 366 n. 6 c.p.c. quanto agli atti su cui si fonda, atteso che non li localizza in questo giudizio di legittimità (soprattutto quanto alla c.t.u.) e prospetta una rivalutazione della quaestio factie, solo all’esito di essa , la quaestio iuris, così collocandosi al di fuori dei limiti del controllo consentito alla Corte dal testo attuale dell’art. 360, n. 5 c.p.c.; inoltre, non evidenzia effettivamente errori in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nell’interpretazione della volontà contrattuale, ma li postula sul presuppostodi una (diversa) lettura di merito che viene sollecitata a questa Corte esulla base dalla quale essa dovrebbedesumere la natura del rapporto dall’oggetto originario del canone; il tutto – peraltro - a prescindere da un adeguato confronto con la ratio decidendi, che ha inteso sottolineare l’attuale possibilità di sfruttamento per uso irriguo (medianteattivazione di un’utenza idrica) in vista della valutazione – sempre all’attualità –del canone di mercato; il ricorso principale va pertanto dichiarato, sotto ogni profilo, inammissibile. Considerato, quanto al ricorso incidentale, che: il ricorso incidentale va qualificato come “tardivo”, in quanto notificato (il 21.7.2020) dopo il decorso del termine lungo semestrale dalla pubblicazione della sentenza (30.10.2019); termine scadente il 3.7.2020, considerata la sospensione dei termini pro cessuali (dal 9 marzo all’11 maggio 2020) per l’emergenza “Covid”; ne consegue che, a fronte dell’inammissibilità del ricorso principale, l’incidentale va dichiarato inefficace (ex art. 334, 2° co. c.p.c.); sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali, atteso che la ragione di inammissibilità ex art. 434 c.p.c. non erastata enunciata expressis verbis , cioè con richiamo della norma di riferimento e parte ricorrente può avere ritenuto di non doverla impugnare supponendola esistente come una r
Sentenza Cassazione n. 06898/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris