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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26466/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12736/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), cn domiciliazione digitaleex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI – sezione distaccata di SASSARI - n. 391/2022 , depositata i l 2 dicembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti al Tribunale di Sassari i confinanti di una loro proprietà - casa colonica e terreno - [OSCURATO:PERSONA] e i di lei figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (anch’essi comproprietari di casa e terreno) perché fossero condannati a eliminare un pozzo nero situato sulla proprietà attorea e da loro utilizzato, con conseguente bonifica e risarcimento dei danni, nonché fossero condannati a rimuovere un misuratore di energia elettrica installata sul terreno attoreo e al risarcimento dei danni, e infine perché fosse accertata l’illiceità di un’apertura e i convenuti fossero condannati a collocarvi una grata o inferriata e al risarcimento dei danni; si costituivano soltanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che resistevano; il Tribunale, con sentenza n. 747/2019, dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di eliminazione del pozzo e condannava i convenuti a risarcire gli attori nella misura di euro 10.000 per la pregressa esistenza di questo nella loro proprietà nonché a rimuovere il misuratore di energia elettrica; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano, mentre gli altri rimanevano contumaci; la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 391/2022, accogliendo in parte il gravame, rigettava ogni domanda risarcitoria; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso, composto di due motivi e illustrato anche con memoria, da cui nessuna controparte si è difesa; considerato che:

1. deve rilevarsi che il ricorso è stato avviato alla notifica nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; emerge, tuttavia, che le notifiche sono state intraprese per via postale e che sulle rispettive cartoline di ricezione viene segnata mancata consegna per irreperibilità dei soggetti destinatari, senza però completare la sequenza procedurale: è ben noto infatti che, in caso di notifica postale ai sensi della l. n. 890/1982, “in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito (C.A.D.)” (da ultimo, tra gli arresti massimati, si vedano Cass. sez. 2, ord. 1 agosto 2023 n. 23400 e Cass. sez. 3, ord. 16 dicembre 2022 n. 36900); peraltro si osserva che, comunque, anche alla luce della documentazione in atti (v. in particolare i certificati di residenza prodotti), la notifica del ricorso nei confronti dei predetti non risulta rituale;

2. n e consegue che si de ve disporre la rinnovazione della notifica del ricorso, ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., nei confronti dei suddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come da dispositivo, con rinvio a nuovo ruolo, P.Q.M Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso, ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12736/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), cn domiciliazione digitaleex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI – sezione distaccata di SASSARI - n. 391/2022 , depositata i l 2 dicembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti al Tribunale di Sassari i confinanti di una loro proprietà - casa colonica e terreno - [OSCURATO:PERSONA] e i di lei figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (anch’essi comproprietari di casa e terreno) perché fossero condannati a eliminare un pozzo nero situato sulla proprietà attorea e da loro utilizzato, con conseguente bonifica e risarcimento dei danni, nonché fossero condannati a rimuovere un misuratore di energia elettrica installata sul terreno attoreo e al risarcimento dei danni, e infine perché fosse accertata l’illiceità di un’apertura e i convenuti fossero condannati a collocarvi una grata o inferriata e al risarcimento dei danni; si costituivano soltanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che resistevano; il Tribunale, con sentenza n. 747/2019, dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di eliminazione del pozzo e condannava i convenuti a risarcire gli attori nella misura di euro 10.000 per la pregressa esistenza di questo nella loro proprietà nonché a rimuovere il misuratore di energia elettrica; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano, mentre gli altri rimanevano contumaci; la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 391/2022, accogliendo in parte il gravame, rigettava ogni domanda risarcitoria; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso, composto di due motivi e illustrato anche con memoria, da cui nessuna controparte si è difesa; considerato che: 1. deve rilevarsi che il ricorso è stato avviato alla notifica nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; emerge, tuttavia, che le notifiche sono state intraprese per via postale e che sulle rispettive cartoline di ricezione viene segnata mancata consegna per irreperibilità dei soggetti destinatari, senza però completare la sequenza procedurale: è ben noto infatti che, in caso di notifica postale ai sensi della l. n. 890/1982, “in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito (C.A.D.)” (da ultimo, tra gli arresti massimati, si vedano Cass. sez. 2, ord. 1 agosto 2023 n. 23400 e Cass. sez. 3, ord. 16 dicembre 2022 n. 36900); peraltro si osserva che, comunque, anche alla luce della documentazione in atti (v. in particolare i certificati di residenza prodotti), la notifica del ricorso nei confronti dei predetti non risulta rituale; 2. n e consegue che si de ve disporre la rinnovazione della notifica del ricorso, ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., nei confronti dei suddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come da dispositivo, con rinvio a nuovo ruolo, P.Q.M Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso, ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del