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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 30390/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9097-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente 2375 domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 20/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/01/2016 R.G.N. 207/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 14 gennaio 2016, la Corte d'Appello di Firenze, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Firenze di rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Giustizia e dell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti, tutti già dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato e temporaneamente collocati in un ruolo ad esaurimento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con impiego in distacco presso l'[OSCURATO:PERSONA] prima di essere destinati nei ruoli del Ministero della Giustizia i sig.ri Arcangeli, Cerretelli e Pinzauti ed in quelli dell'Agenzia delle Entrate il Ciammarughi, a partecipare alla selezione indetta presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel periodo di temporaneo inserimento nel ruolo ad esaurimento presso quella amministrazione per la progressione in fascia retributiva F2, con condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente, in parziale riforma della predetta decisione accoglieva la domanda subordinata condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze al risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive maturate rispetto al trattamento spettante in posizione F2 a decorrere dalla data, 1.1.2010, di mancato riconoscimento delle progressione e fino al 16.12.2012 per la Pinzauti a quella data collocata in quiescenza con adeguamento di quanto alla stessa dovuto a titolo di TFS e con adeguamento, per gli altri istanti ancora in servizio delle retribuzioni future; - che la decisione delta Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto essere stati i bandi per le progressioni retributive presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze formulati in termini tali da non consentire di escludere dalla relative procedure il personale proveniente dall'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato ed inserito in un ruolo, sia pur in via provvisoria e ad esaurimento, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avendo quel personale maturato nel predetto ruolo il previsto requisito dell'anzianità biennale nell'organico del Ministero e pertanto sussistente il diritto a partecipare alla procedura selettiva per la progressione nella fascia superiore a quella di appartenenza e fondata la pretesa di natura esclusivamente risarcitoria implicante il ristoro del danno commisurato alle maturate differenze dei ratei stipendiali con la decorrenza e l'adeguamento delle retribuzioni future per i dipendenti ancora in servizio e per la Pinzauti collocata in quiescenza nei limiti della durata del rapporto con adeguamento del TFS; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero dell'Economia e delle Finanze, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 4, d.lgs. n. 283/1998 e 1, comma 563,

I. n. 296/2006, 9, comma 25, d.l. n. 78/2010, conv. in I. n. 122/2010 e 1362 e ss. c.c., con riferimento all'art. 4, commi 4, 6 e 7, del CCNI del 16.2.1999 lamenta l'erroneità dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale relativamente al bando con cui il Ministero ricorrente indiceva la selezione per la progressione economica in F2 che, a detta del Ministero stesso, risulterebbe in contrasto con il quadro normativo che smentirebbe l'essere stato il personale proveniente dall'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato e distaccato presso l'[OSCURATO:PERSONA] posto alle dipendenze del Ministero in questione e, comunque, incongrua alla luce del richiamo dallo stesso bando operato al DPCM del 27.7.2010 che sancirebbe l'esclusione dalla procedura del predetto personale; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 4, d.lgs. n. 283/1998 e 1, comma 563,

I. n. 296/2006, 9, comma 25, d.l. n. 78/2010, conv. in I. n. 122/2010, 2697 c.c. e 1362 e ss. c.c., con riferimento all'art. 4, commi 8 e 9, del CCNI del 16.2.1999, il Ministero ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il malgoverno delle regole sull'onere della prova, non avendo ritenuto gli originari istanti tenuti a dimostrare il possesso della professionalità specifica richiesta presso il Ministero stesso che costituirebbe, a detta del medesimo, il presupposto implicito ma imprescindibile per essere ammessi alle procedure di progressione interne; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, non trovando idonea confutazione la lettura del bando relativo alla procedura di selezione in questione operata dalla Corte territoriale per la quale, da un lato, questo non recherebbe alcuna indicazione utile a fondare l'esclusione del personale ex [OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato temporaneamente inserito nei ruoli del Ministero ricorrente e, dall'altro, il possesso del requisito dell'anzianità biennale nei ruoli del Ministero previsto dal bando medesimo varrebbe di per sé a comprovare l'acquisizione nell'arco temporale considerato della professionalità utile ai fini della progressione economica di cui al bando; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; i sensi dell'art. 13, comma 1 quater e D.P.R. n. 115 del 200--2—,\ à atto della sussistenza dei presupposti per il ver ento da iparte del ricorrente dell'ulteriore impo titolo di contributo unificato pari a quello previs • •er il ricorso a norma del comma ,1 bis dello stesso a , se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9097-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente 2375 domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 20/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/01/2016 R.G.N. 207/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 14 gennaio 2016, la Corte d'Appello di Firenze, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Firenze di rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Giustizia e dell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti, tutti già dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato e temporaneamente collocati in un ruolo ad esaurimento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con impiego in distacco presso l'[OSCURATO:PERSONA] prima di essere destinati nei ruoli del Ministero della Giustizia i sig.ri Arcangeli, Cerretelli e Pinzauti ed in quelli dell'Agenzia delle Entrate il Ciammarughi, a partecipare alla selezione indetta presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel periodo di temporaneo inserimento nel ruolo ad esaurimento presso quella amministrazione per la progressione in fascia retributiva F2, con condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente, in parziale riforma della predetta decisione accoglieva la domanda subordinata condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze al risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive maturate rispetto al trattamento spettante in posizione F2 a decorrere dalla data, 1.1.2010, di mancato riconoscimento delle progressione e fino al 16.12.2012 per la Pinzauti a quella data collocata in quiescenza con adeguamento di quanto alla stessa dovuto a titolo di TFS e con adeguamento, per gli altri istanti ancora in servizio delle retribuzioni future; - che la decisione delta Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto essere stati i bandi per le progressioni retributive presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze formulati in termini tali da non consentire di escludere dalla relative procedure il personale proveniente dall'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato ed inserito in un ruolo, sia pur in via provvisoria e ad esaurimento, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avendo quel personale maturato nel predetto ruolo il previsto requisito dell'anzianità biennale nell'organico del Ministero e pertanto sussistente il diritto a partecipare alla procedura selettiva per la progressione nella fascia superiore a quella di appartenenza e fondata la pretesa di natura esclusivamente risarcitoria implicante il ristoro del danno commisurato alle maturate differenze dei ratei stipendiali con la decorrenza e l'adeguamento delle retribuzioni future per i dipendenti ancora in servizio e per la Pinzauti collocata in quiescenza nei limiti della durata del rapporto con adeguamento del TFS; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero dell'Economia e delle Finanze, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 4, d.lgs. n. 283/1998 e 1, comma 563, I. n. 296/2006, 9, comma 25, d.l. n. 78/2010, conv. in I. n. 122/2010 e 1362 e ss. c.c., con riferimento all'art. 4, commi 4, 6 e 7, del CCNI del 16.2.1999 lamenta l'erroneità dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale relativamente al bando con cui il Ministero ricorrente indiceva la selezione per la progressione economica in F2 che, a detta del Ministero stesso, risulterebbe in contrasto con il quadro normativo che smentirebbe l'essere stato il personale proveniente dall'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato e distaccato presso l'[OSCURATO:PERSONA] posto alle dipendenze del Ministero in questione e, comunque, incongrua alla luce del richiamo dallo stesso bando operato al DPCM del 27.7.2010 che sancirebbe l'esclusione dalla procedura del predetto personale; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 4, d.lgs. n. 283/1998 e 1, comma 563, I. n. 296/2006, 9, comma 25, d.l. n. 78/2010, conv. in I. n. 122/2010, 2697 c.c. e 1362 e ss. c.c., con riferimento all'art. 4, commi 8 e 9, del CCNI del 16.2.1999, il Ministero ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il malgoverno delle regole sull'onere della prova, non avendo ritenuto gli originari istanti tenuti a dimostrare il possesso della professionalità specifica richiesta presso il Ministero stesso che costituirebbe, a detta del medesimo, il presupposto implicito ma imprescindibile per essere ammessi alle procedure di progressione interne; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, non trovando idonea confutazione la lettura del bando relativo alla procedura di selezione in questione operata dalla Corte territoriale per la quale, da un lato, questo non recherebbe alcuna indicazione utile a fondare l'esclusione del personale ex [OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato temporaneamente inserito nei ruoli del Ministero ricorrente e, dall'altro, il possesso del requisito dell'anzianità biennale nei ruoli del Ministero previsto dal bando medesimo varrebbe di per sé a comprovare l'acquisizione nell'arco temporale considerato della professionalità utile ai fini della progressione economica di cui al bando; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; i sensi dell'art. 13, comma 1 quater e D.P.R. n. 115 del 200--2—,\ à atto della sussistenza dei presupposti per il ver ento da iparte del ricorrente dell'ulteriore impo titolo di contributo unificato pari a quello previs • •er il ricorso a norma del comma ,1 bis dello stesso a , se dovuto.