CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 03342/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15982-2018 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1278/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/03/2018 R.G.N. 1596/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15982/2018 Cron. Rep. Ud.12/01/2024 [OSCURATO:PERSONA] -che, con sentenza del 21 marzo 2018, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto la declaratoria a motivo dell’essere l’istante, già dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] del Monopoli di Stato, distaccato presso l’[OSCURATO:PERSONA], ricollocato presso il MEF con inquadramento successivo in un ruolo temporaneo ad esaurimento, nel ruolo speciale e da ultimo nel ruolo unico del personale istituito nel 2009; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto avere l’istante diritto alla valutazione della propria posizione ai fini della progressione economica, risultando quella, a tenore del relativo bando, riservata al personale dipendente dal MEF in servizio alla data di scadenza del bando (22.12.2010) che alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] una anzianità di almeno due anni, anche se in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altra amministrazione ed avendo l’istante maturato tanto il requisito dell’appartenenza al ruolo del MEF quanto quello della permanenza biennale nella fascia F3 dell’Area II, circostanza questa solo genericamente contestata dalMEF; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero dell’Economia e delle Finanze, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Sica; CONSIDERATO -che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 25, d.l. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010, 1, comma 4 e 4 d.lgs. n. 283/1998, del DPCM 27.7.2010 e dell’art. 5, comma 10, DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, atteso che il quadro normativo delineato dalle norme invocate ed in particolare il DPCM del 27.7.2010 smentirebbe l’essere stato il personale proveniente dall’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato e distaccato presso l’[OSCURATO:PERSONA] posto alle dipendenze del Ministero in questione e, comunque, sicché il richiamo dallo stesso bando operato al predetto DPCM sancirebbe l’esclusione dalla procedura del predetto personale; -che preliminarmente va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità del ricorso del MEF sollevata, con il proprio controricorso, dal Sica ai sensi dell’art. 369 c.p.c. in relazione al mancato tempestivo deposito della copia notificata della sentenza impugnata, risultando la notifica nella disponibilità del giudice in quanto effettuata in forma cartacea e depositata in via telematica corredata di attestazione di conformità; -che, venendo all’esame dell’unico motivo di ricorso, è a dirsi come lo stesso si riveli meritevole di accoglimento alla stregua dell’orientamento in prevalenza accolto nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo Cass. n. 30390/2022) per il quale, tenuto conto del richiamo contenuto nel bando al DPCM 27.7.2010 recante la rideterminazione del contingente di personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’accordo sindacale circa la progressione di carriera nell’ambito del MEF, deve ritenersi che il personale ammesso alle procedure selettive per il passaggio di fascia all’interno della medesima area, deve appartenere al ruolo MEF, con esclusione dunque del personale proveniente dall’ETI, che risultava inserito inizialmente solo in via provvisoria e ad esaurimento, poi in una sezione speciale del ruolo dell’Amministrazione finanziaria ed, all’atto dell’approvazione, con il DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], del ruolo unico dei dipendenti del MEF, individuato e classificato a parte in una sezione ad esso dedicata, così da legittimare la lettura del quadro normativo per cui quel personale non è mai stato inserito nell’organizzazione del MEF e non ha mai prestato servizio presso le sue strutture intrattenendo con il Ministero un vincolo limitato alla gestione contabile ed amministrativa in vista della ricollocazione finalizzata al rientro a domanda nella pubblica amministrazione tra cui il ricorrente stabilizzato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei ruoli del Ministero della Giustizia, come dal medesimo dichiarato; -che, pertanto, il ricorso va accolto e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio e con compensazione delle spese dei due gradi di merito ed altresì del presente giudizio di legittimità tenuto conto delle oscillazioni ravvisabili nella giurisprudenza di questa Corte; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo, disponendo per la compensazione delle spese dei due grad