CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 10086/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Regione [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.3177/2018 depositata il 15/05/2018.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 652/2019Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 10086/2026Data pubblicazione 18/04/2026Uditi i procuratori delle parti, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e TeresaChieppa, che hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;udito il P.G. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.1. Con sentenza n. 3177/15/2018, depositata in data 15/05/2018, la CTRdel Lazio confermava la sentenza di primo grado in forza della quale erastata rigettata l’impugnazione proposta dalla società contribuente E. Giovis.r.l. avverso l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione dellesanzioni emesso a carico della predetta società dalla Regione Lazio perl'anno 2011 relativamente all'omesso e tardivo pagamento del tributospeciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi dovuto ai sensi della l. n.549/1995 e della l.r. Lazio n. 42/1998 (c.d. “ecotassa”).1.1. I giudici d'appello, in sintesi, assumevano che l'atto impositivo era daritenere legittimo, apparendo priva di fondamento la contestazione dellaparte contribuente secondo cui le condotte sanzionate (omissione etardivo versamento) erano la diretta conseguenza degli inadempimenti deicomuni conferenti, con la conseguente difficoltà del gestore privato dirispettare i ristretti termini previsti per il versamento del tributo.Precisavano, altresì, che era infondata la contestazione di parte appellantein ordine alla violazione dei principi che regolano i rapporti fraordinamento comunitario e ordinamento interno, rilevando che, peraltro,la società contribuente, nell'invocare la disapplicazione delle norme interneper illegittimità dell'addebito di interessi e sanzioni in presenza di morositàdel conferente, aveva omesso di dimostrare il concreto esercizio del dirittodi rivalsa attraverso la prova che l'omesso versamento alla Regione Lazioera dipeso, effettivamente, da un mancato tempestivo esborso del relativoimporto da parte dei comuni e che, quindi, in sostanza, era rimastoindimostrato il nesso causale fra il ritardo del pagamento del tributo allaRegione Lazio e l'eventuale ritardo con cui le amministrazioni avevanoassolto ai loro obblighi.Numero registro generale 652/2019Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 10086/2026Data pubblicazione 18/04/20262. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base dicinque motivi, la società [OSCURATO:SOCIETA]3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.4. La Procura Generale ha depositato memoria chiedendo il rigetto delricorso.5. La società contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. con laquale, in subordine, ha chiesto sollevarsi, ai sensi del par. 3 dell’art. 267del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, questioneinterpretativa innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, affinchéquest’ultima chiarisca se le summenzionate disposizioni nazionali, esegnatamente l’art. 3, commi 24-38, della Legge n. 549/1995, nonché gliartt. 5, 7 e 8 della Legge Regione Lazio n. 42/1998, contrastino con iprincipi e le norme europee citate. Ha pure rilevato che, nella specie,un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in oggettoimpone di tenere indenni i gestori dalle conseguenze del ritardo deiComuni, e dunque di escludere l’applicabilità dell’art. 13 del d.lgs. n.471/1997 (del resto, mai specificamente richiamato nella disciplina statalee regionale del tributo), esonerando i primi da ogni sanzione,diversamente, non potendosi che ravvisare l’incostituzionalità dell’art. 3,commi 24-38, della l. n. 549/1995, laddove individuano nel gestore degliimpianti di smaltimento dei rifiuti il soggetto passivo del tributo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società contribuente ha lamentato, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 36 d.lgs.546/1992, nullità della sentenza per omessa motivazione.Ha dedotto che sebbene avesse allegato una serie di circostanzecostituenti prova inconfutabile del nesso di causalità fra la morosità deicomuni e il ritardo nel pagamento del tributo alla Regione, la quale,peraltro non aveva mai contestato tali circostanze, la motivazione dellasentenza si fondava su argomentazioni meramente apodittiche.Numero registro generale 652/2019Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 10086/2026Data pubblicazione 18/04/20261.1. Il motivo è privo di fondamento.Va rammentato che per le Sezioni unite di questa Corte la motivazione èsolo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè talida lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menzionaCass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229,22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono stati espressida Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430[p. 2.4.]; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]). SuccessivamenteCass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U.31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio dilegittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione».Orbene la natura di tali considerazioni esclude, pervero, che si possaravvisare una motivazione assente o apparente della sentenza impugnata.Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, qualecausa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di suaradicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in formeNumero registro generale 652/2019Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 10086/2026Data pubblicazione 18/04/2026del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamenteinconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante:Cass., Sez., 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., 15 aprile 2021, n. 9975). Nelcaso in esame risulta evidente che il decisum (in ordine alla ritenutalegittimità dell’atto impositivo) raggiunge la soglia del minimocostituzionale, avendo i giudici di appello argomentato adeguatamente laloro decisione, tenendo conto delle deduzioni ed allegazioni delle parti,risultando evidente che la parte ricorrente, in realtà, si duole della omessavalutazione di circostanze (asseritamente) decisive comprovanti, a suodire, il nesso di causalità fra la morosità dei comuni ed il ritardo nelpagamento del tributo alla Regione Lazio e, quindi, contesta, in sostanza,la ricostruzione in fatto operata dalla CTR.Giova, del resto, ricordare che il giudice del merito non deve dar conto diogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece,necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e didiritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modoritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr., exmultis, Cass., 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., 25 giugno2020, n. 12652; Cass., 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., 17 maggio2013, n. 12123). Alla luce di coordinate ermeneutiche deve, allora,ritenersi la sussistenza di una motivazione nel suo complesso intellegibile,laddove il motivo di impugnazione intende far impropriamente transitare,sotto il suddetto profilo, le ragioni di una non condivisione della sentenzaimpugnata.2. Con il secondo motivo la società contribuente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116Numero registro generale 652/2019Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 10086/2026Data pubblicazione 18/04/2026c.p.c. in ragione della omessa valutazione di tutti i dati probatori offerti afondamento della tesi della contribuente.2.1. Anche questo motivo è infondato.Orbene in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazionedell'art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in contraddizione con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione proveinesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova maiacquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata trattaun'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi questadiversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabilein sede di legittimità - che attiene, invece, alla selezione da parte delgiudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamentericavabili dal mezzo assunto. Il tutto, peraltro, a condizione che ilricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilitàlogica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativiindividuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio didetti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già intermini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (cfr. Cass, Sez. III,26 aprile 2022, n. 12971). Ed ancora, sempre in relazione alla previsionedell’art. 115 cod. proc. civ., è stato chiarito che «per dedurre la suaviolazione “è necessario denunciare che il giudice non abbia posto afondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbiagiudicato in contraddizione con la prescrizione della norma”, ossia cheabbia “giudicato o contraddicendo espressamente la regola, dichiarando dinon doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicandosulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di suainiziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso didisposizione del mezzo probatorio”, mentre “detta violazione non si puòravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le proveproposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcuneNumero registro generale 652/2019Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 10086/2026Data pubblicazione 18/04/2026piuttosto che ad altre», trattandosi di attività consentita dall'art. 116 c.p.c.(v. Cass. n. 11892 del 10/06/2016)”» (così, Cass., 4 giugno 2019, n.15195 e, nello stesso senso, Cass., 7 gennaio 2019, n. 1229, Cass., 23settembre 2019, n. 27983, nonché Cass., Sez. U. civ., 30 settembre2020, n. 20867, Cass., 23 novembre 2022, n. 34472 ed ancora Cass., 22marzo 2022, n. 9225, che richiama Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n.16598 e Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769 del 2018, nonché Cass., 25gennaio 2022, n. 2242, che richiama pure Cass., 19 ottobre 2021, n.28894; Cass., Sez., 28 ottobre 2021, n. 30535).Muovendo da tali principi, non può ritenersi integrata la violazione dellenorme suddette in quanto la parte ricorrente contesta in realtà, peraltro inmodo totalmente generico ed aspecifico, l’omessa valutazione deglielementi probatori dedotti ed asseritamente non contestati, a frontedell’accertamento in fatto dei giudici di appello i quali hanno ritenuto chela società contribuente aveva omesso di dimostrare il concreto eserciziodel diritto di rivalsa, diretto a comprovare, a sua volta, che l’omesso oritardato versamento alla Regione era dipeso proprio dal mancatotempestivo esborso da parte dei Comuni delle somme dovute, senza,peraltro, in alcun modo specificare (v. motivo sub.2, f. 14) quali sarebberostati questi elementi pretermessi.3. Con il terzo motivo la società ricorrente ha rilevato, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5 c.p.c., omessa valutazione di dati dedotti eprovati e non oggetto di contestazione da parte della Regione, attestanti laprova del nesso di casualità fra l'inadempimento dei comuni ed il ritardo dipagamento del tributo da parte del gestore e, in particolare, delle seguenticircostanze di fatto quali: il puntuale addebito, in via di rivalsa, del tributoin tutte le fatture emesse; il ritardo medio nel pagamento delle fatturedebitorie di circa un anno; una esposizione debitoria media del comunenei confronti del gestore sempre superiori ai 120 milioni di euro.3.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 652/2019Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 10086/2026Data pubblicazione 18/04/2026Nell'ipotesi di "doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c. (comenel caso in esame) è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto postea base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigettodell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere nonviene meno in caso di successione nel diritto controverso tra primo esecondo grado, giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolaredella posizione sostanziale dedotta in giudizio non implicanecessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenzadi primo grado e quelle della conferma in grado di appello. (Cass. Sez. 3,20/09/2023, n. 26934, Rv. 669015 - 01)Occorre, in ogni caso, rilevare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014,Rv. 629831 - 01).Numero registro generale 652/2019Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 10086/2026Data pubblicazione 18/04/2026Invero appare di tutta evidenza che con il motivo in questione la stessacontribuente, nel lamentare l’omesso esame di fatti decisivi per il giudiziooggetto di discussione fra le parti in relazione alla effettiva sussistenza dielementi attestanti il nesso di causalità fra l’inadempimento dei Comuni edil ritardo nel pagamento, a fronte della conforme ricostruzione dei giudicidi primo e di secondo grado circa la mancata prova della correlazione fral’omesso pagamento del tributo ed il mancato tempestivo esborso delrelativo importo da parte dei Comuni, pone, in modo del tutto generico,una mera questione in fatto inerente la valutazione delle risultanzeprocessuali, con conseguente inammissibilità del motivo sì comeformulato.4. Con il quarto motivo la società ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 12, 14, 43 e 46Trattato Unione Europea, art.10 della Direttiva 199/31/CE nonché delladirettiva 35/200/CE. Ha sottolineato che andava considerato che la Cortedi giustizia dell'Unione Europea, pronunciandosi in via pregiudizialenell'ambito di un giudizio nel tutto analogo al presente, con la sentenza 25senso di ritenere che la legittimità delle disposizioni italiane in materia diecotassa era subordinata alla verifica, demandata al giudice nazionale,della presenza, nell'ordinamento interno, dei seguenti requisiti: lasussistenza in misura volte a garantire che il rimborso del tributomedesimo avvenga effettivamente a breve termine; la sussistenza dimisure volte a garantire che tutti i costi connessi al recupero, ivi compresigli interessi e le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitti a quest'ultimi alritardo, vengono considerati nella riscossione del prezzo che leamministrazioni sono tenute a corrispondere ai gestori, risultandoevidente che il quadro normativo vigente all'epoca dell'emissione dell'attoimpositivo non prevedeva alcuna disposizione idonea a consentire uneffettivo rimborso a breve termine e ad assicurare che le sanzioniNumero registro generale 652/2019Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 10086/2026Data pubblicazione 18/04/2026eventualmente inflitte ai gestori in ragione del ritardo potessero essereaddebitate ai comuni nel prezzo che gli stessi erano tenuti a versare.La contribuente, nell’ evidenziare il contrasto con le direttive europeecome interpretate dalla CGUE, ha rilevato come il quadro normativovigente all’epoca dell’emissione dell’atto impositivo di cui si controverte(come, del resto, quello attuale) non prevedeva (né è previsto tuttora)alcuna disposizione idonea a consentire un “effettivo” rimborso a “brevetermine” precisando che agendo giudizialmente per il recupero del credito,mediante deposito di ricorsi per decreto ingiuntivo, il gestore dell’impiantodi smaltimento dei rifiuti potrebbe, al più, recuperare gli importi dovutidalle Amministrazioni comunali per il servizio e quelli anticipati a titolo diTributo, oltre interessi e spese di procedura, ma non somme relative asanzioni ed interessi, non avendo tali crediti i requisiti di cui all’art. 633c.p.c. – certezza, liquidità ed esigibilità.E nel formulare tali censure oltre a dedurre una questione di contrasto conla normativa sovranazionale ha posto una questione di costituzionalitàdella normativa in esame.4.1. Anche questo motivo non coglie nel segno.Occorre premettere che il tributo speciale per il deposito in discarica deirifiuti solidi è stato istituito dall'art. 3, commi 24 e ss., della legge 28dicembre 1995 n. 549 e risulta finalizzato al raggiungimento di uno scopoparticolare, che ne vincola il gettito, e che è rappresentato dalla volontà difavorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero della materia prima edell'energia in essi contenute. Si tratta, come bene è stato osservato, diun tributo incentivante che tende a riequilibrare le diseconomie esterneprovocate alla collettività con la produzione dei rifiuti, imponendo un nonelevato costo in capo ai produttori. L'aumento dei prezzi per i conferitoridei rifiuti dovrebbe comportare, da un lato, un disincentivo alla produzionedei rifiuti stessi, stimolando, dall'altro, forme di smaltimento o diriciclaggio più compatibili con l'ambiente. Trattasi di un tributo regionale, ilNumero registro generale 652/2019Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 10086/2026Data pubblicazione 18/04/2026cui presupposto è il deposito in discarica dei rifiuti solidi; soggetto passivoè il gestore dell'attività economica d'impresa di stoccaggio dei rifiuti, cheha l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento deirifiuti, e quindi del committente del servizio di stoccaggio definitivo.La questione della compatibilità tra la normativa interna istitutiva dellaecotassa -l. 549/95- e le disposizioni dei trattati e delle ricordate direttiveeuropee anche e segnatamente in rapporto ai tempi con cui il gestoredella discarica, sostituto d'imposta, può in concreto esercitare la rivalsanei confronti dei soggetti che conferiscono rifiuti, è stata già risolta insenso positivo dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. nn. 19326,19325 e 19324 del 2019; Cass. n. 13123/2016 e Cass. n. 26472/2022).Appare opportuno, pertanto, richiamare quanto condivisibilmente rilevatoda questa Corte nelle richiamate pronunzie nn. 19326, 19325 e 19324relative a fattispecie analoghe riguardanti l’ ecotassa vantata dallaRegione Lazio.In seno a dette pronunzie è stato chiarito che: “la normativa statale eregionale di settore (art. 3 comma 26-31 l. 549/1995, art. 3 comma 3d.lvo 472/97 e ad 5 l.r. n. 42/98) prevede il seguente meccanismo diriscossione della cosiddetta « ecotassa»: a) stipula di convenzione traRegione e impresa per lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti; b)determinazione del tributo in base alla quantità dei rifiuti conferiti daiComuni con termini e modalità di pagamento regolamentati da leggeregionale; c) pagamento del tributo da parte del gestore alla Regione,individuato quale soggetto passivo dell'imposta, entro il mese successivoalla scadenza del trimestre solare in cui è avvenuto il deposito dei rifiuticon applicazione nei confronti del gestore di sanzioni pecuniarie in caso diinadempimento; d) addebito del tributo dal gestore ai Comuni utentiunitamente al costo del servizio. La finalità della tassa speciale per ildeposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. Ecotassa) è di naturaespressamente ambientale e segnatamente di disincentivare la produzioneNumero registro generale 652/2019Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 10086/2026Data pubblicazione 18/04/2026di rifiuti stimolando, dall'altro, forme di smaltimento o di riciclaggio piùcompatibili con l'ambiente, mentre il meccanismo di riscossione per unamaggiore efficienza tributaria in termini di rafforzamento del credito diimposta prevede che il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta sia ilgestore che non è il soggetto che ha messo in atto il comportamentodannoso della produzione di rifiuti. In adempimento del principio, dimatrice comunitaria, « chi inquina paga» i costi del servizio di gestionesono poi riversati sui soggetti che hanno conferito i rifiuti e, appunto, sulleamministrazioni locali, tenute alla razionale organizzazione e gestione delservizio di raccolta dei rifiuti medesimi. 2.4 Questa Corte (Cass. n.19311/2011,24094/2014 26196/2018) ha avuto occasione di osservareche ordinamento conosce anche casi nei quali non c'è coincidenza tra coluiche realizza il presupposto di fatto del tributo e il soggetto passivodell'obbligazione tributaria", ed in tale "categoria di ipotesi (...) rientraanche la situazione del gestore di discarica rispetto all'obbligo dipagamento dell'ecotassa, così che nessuna anomalia può cogliersi nellaprevisione normativa dell'art. 3 I. n. 549/1995 che ha individuato nelgestore della discarica il soggetto passivo del tributo speciale, prevedendoperò, sotto il profilo economico, la successiva traslazione del tributo sull'utilizzatore della discarica, attraverso la previsione del diritto di rivalsa,con il risultato che è sul secondo soggetto che il tributo è destinatoeffettivamente ad incidere. La Corte di Giustizia con sentenza del 25febbraio 2010 in causa C-172/08, ha affermato la conformità del tributo aldiritto comunitario, stabilendo che: «l'art. 10 della direttiva del Consiglio26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, comemodificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio29 settembre 2003, n. 1882, dev'essere interpretato nel senso che nonosta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causaprincipale, che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che deveessere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano rifiutiNumero registro generale 652/2019Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 10086/2026Data pubblicazione 18/04/2026nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestoriin caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che talenormativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborsodel tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e chetutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dalritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalleamministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzionipecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo,vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute acorrispondere ai gestori». Si legge nella sentenza emessa dalla Corte diGiustizia, che « a termini dell'art.10 della direttiva 1999/31, gli Statimembri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto edall'esercizio della discarica siano coperti dal prezzo applicato dal gestoreper lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti nella discarica medesima.Tuttavia tale norma non impone agli Stati membri alcun metodo specificoper quanto attiene al finanziamento dei costi delle discariche che può, ascelta dello Stato membro interessato, essere indifferentementeassicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità. Neconsegue che l'art.10 della direttiva 1999/31 non osta a che uno Statomembro istituisca un tributo sul deposito di rifiuti la cui corresponsionegravi sui gestori delle discariche e che venga poi ripercossa sul detentoredei rifiuti che li deposita in discarica. Detto articolo non osta nemmeno allacomminazione di sanzioni a carico del gestore che versi il tributo conritardo, atteso che la previsione di tale sanzione, al pari dell'individuazionedel soggetto passivo di un tributo di tal genere, ricade nella sfera dicompetenza dei soli Stati membri. Conseguentemente, se uno Statomembro può istituire un tributo sui rifiuti a carico dei gestori dellediscariche che debba essere rimborsato ai medesimi dalle amministrazioniche depositano i rifiuti in discarica, ciò è subordinato alla condizione chetale sistema fiscale sia accompagnato da misure dirette a garantire che ilNumero registro generale 652/2019Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 10086/2026Data pubblicazione 18/04/2026rimborso del tributo avvenga effettivamente e a breve termine al fine dinon far gravare sui gestori stessi delle discariche oneri di gestioneeccessivi derivanti da ritardi nei pagamenti da parte delle detteamministrazioni, pregiudicando in tal modo il principio «chi inquina paga».In effetti, far gravare sui gestori tali oneri condurrebbe ad imputare aimedesimi costi connessi allo smaltimento dei rifiuti che essi non hannoprodotto ma di cui garantiscono semplicemente lo smaltimento nell'ambitodella loro attività di prestatori di servizi».È stato, inoltre, autorevolmente sostenuto (cfr. Cass. 13465/2012)che lostesso principio "chi inquina paga" (recepito nell'[OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la conseguente introduzione nel Trattato dell'art. 130R,secondo la numerazione dell'epoca, oggi divenuto art. 174, in cui leesigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente sono elevate alrango di componente delle politiche della Comunità) ha una funzioneessenzialmente programmatica e non costituisce norma direttamenteapplicabile, giacché esso non specifica dettagliatamente il contenuto delleobbligazioni poste in capo ai responsabili, tanto che la sua capacità normogenetica è stata ricondotta alla sola materia della riparazione del danno”.Muovendo da tali premesse, i giudici di legittimità hanno osservato comela normativa statale e regionale, tramite il meccanismo della rivalsa di cuiall'art 3 comma 26 l. 549/95, assicura al gestore lo strumento checonsente di traslare gli effetti economici del tributo su chi conferisce irifiuti e che, come in precedenza affermato (cfr. Cass. n. 13123/2016), lasanzione è direttamente riferibile ad un comportamento del gestore checonsiste nel mancato rispetto del termine ad esso imposto dalla legge dipagare il tributo del quale è soggetto passivo immediato e che ove fosseritenuta sostenibile la diretta imputabilità dell'inadempimento della societàgestrice al pagamento del tributo ai ritardi degli enti conferitorinell'adempimento delle loro obbligazioni al creditore sarebbe consentito,secondo i principi generali del diritto nazionali desumibili dagli artt. 1223,Numero registro generale 652/2019Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 10086/2026Data pubblicazione 18/04/20261224 e 2056 c.c. ed applicabili anche quando soggetto debitore è lapubblica amministrazione, l'esercizio dell'azione di regresso nei confrontidel soggetto responsabile per il recupero delle spese per l'eliminazionedelle conseguenze dannose fra le quali vengono annoverate anche quelledi natura fiscale non evitabili dal creditore in relazione alle disposizioni dilegge vigenti.La Suprema Corte ha, quindi, concluso nel senso che la possibilità diesperire fruttuosamente e in tempi rapidi azione di rivalsa per il recuperodella sanzione connessa ad un eventuale ritardo del soggetto conferitorenell'adempimento delle proprie obbligazioni, rimessa all'iniziativa delgestore stesso, è assicurata dal sistema di tutela del credito previsto daldiritto interno, o attraverso il ricorso a strumenti negoziali (assicurazione,polizze fideiussorie), il cui costo evidentemente andrà incluso nelcorrispettivo per il servizio reso ovvero alle azioni giudiziarie ordinariecautelari o monitorie.La sanzione, in verità, scaturisce da un comportamento del gestoreconsistente nel mancato rispetto del termine ad esso imposto dalla leggedi pagare il tributo del quale è soggetto passivo immediato,indipendentemente dall’azione di rivalsa che, invero, ben può ancheconcernere la sanzione se connessa ad un eventuale ritardo del soggettoconferitore nell’adempimento delle proprie obbligazioni, azione i cui tempidi esercizio (ai fini della considerazione della tempestività) sono rimessi algestore stesso che ben può attivarsi al fine di scongiurare i ritardi,adottando gli strumenti in suo possesso, anche in sede giudizialeOccorre considerare che, come detto, il soggetto passivo dell’imposta dequa è il titolare della discarica anche se l'imposta è destinata ad incideresu altro soggetto, e cioè sull'utilizzatore del servizio e che la normativa inquestione ha sostanzialmente introdotto un mezzo di rafforzamento delNumero registro generale 652/2019Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 10086/2026Data pubblicazione 18/04/2026credito d'imposta, come tale rivolto a soddisfare l'esigenza di garanziadell'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria.Muovendo da questa prospettiva e posto, che come chiarito della Corte diGiustizia con la citata sentenza del 25/02/2010, la direttiva 1999/31/CE"non osta […] alla comminazione di sanzioni a carico del gestore che iltributo con ritardo, atteso che la previsione di tale sanzione, al paridell’individuazione del soggetto passivo di un tributo di tal genere, ricadenella sfera di competenza dei soli Stati membri" la prospettazione di partericorrente non coglie nel segno in quanto basata su di un datoinsussistente, vale a dire la circostanza che l’ordinamento nongarantirebbe la possibilità per il gestore di rivalersi effettivamente ed inbreve termine sull'ente locale conferente i rifiuti, dovendosi, per contro,rilevare che, per come sopra chiarito, lo stesso ben può procedere alpronto recupero dei costi connessi al tardivo pagamento del tributoriconducibile all’utente finale, attivandosi anche in via preventiva.La ricorrente, nel ripropone la tesi del contrasto tra la norma internaistitutiva del tributo e le norme del trattato e delle indicate direttive nonapporta argomenti per indurre il Collegio a superare tali precedenti, sicchédeve ritenersi che i giudici territoriali, nell'affermare la compatibilità dellanormativa nazionale con la normativa sovranazionale, sono pervenuti aconclusioni condivisibili alla luce dei principi sopra affermati, dovendosidisattendere le questioni sollevate volte ad rinvio pregiudiziale ovveroafferenti profili di incostituzionalità della normativa de qua.Deve aggiungersi che per la giurisprudenza di questa Corte la parte nonha diritto all’automatico rinvio pregiudiziale ogniqualvolta la Corte dicassazione non ne condivida le tesi difensive (Cass., S.U., 08/07/2016, n.14043), bastando che le ragioni siano espresse (Corte EDU, in caso [OSCURATO:PERSONA] e Rezabek c. Belgio), ovvero implicite laddove la questionepregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamenteinfondata (Corte EDU, in caso [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, § 36),Numero registro generale 652/2019Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 10086/2026Data pubblicazione 18/04/2026ovverosia quando l’interpretazione della norma e del caso siano evidenti(Cass., S.U., 24/05/2007, n. 12067). Infatti, un organo giurisdizionale diultima istanza non è tenuto a presentare una domanda di pronunciapregiudiziale (art. 267, terzo co., TFUE), qualora esista già unagiurisprudenza consolidata in materia o qualora la corretta interpretazionedella norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevoledubbio (Raccomandazioni 2016. C. - 439.01, § 6)(Cass. Sez. U.,19/06/2018, n. 16157, in motivazione, p. 5.5.; nello stesso senso, tra letante, Cass. 20/12/2023, n. 35633, Cass. 07/06/2018, n. 14828; Cass.16/06/2017, n. 15041, secondo cui il rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia dell’Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su unanorma comunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto-evidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedentipronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto,che è rimesso al giudice nazionale).Anche la Corte costituzionale (sentenza n. 28 del 2010, in motivazione alp. 6) ha ritenuto che sia da escludere il rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia dell’Unione europea, non «necessario quando il significato dellanorma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dallagiurisprudenza della Corte di giustizia». A queste considerazioni siaggiunga che, sempre secondo la Corte di giustizia (C. giust., 06/10/1983,Cilift e a., C-283/81; C. giust., 05/04/2016, C-689/13, Puligienica FacilityEsco. Nello stesso senso, cfr. C. giust., 28/07/2016, C-379/15, Associationmeno l’obbligo di rinvio pregiudiziale allorquando la corretta applicazionedel diritto dell’Unione europea si imponga con una evidenza tale da nonlasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da fornire allaquestione sollevata (c.d. teoria dell’ acte clair).4.2. Dal momento, poi, che nella specie, secondo quanto accertato in fattodai giudici di appello, risultava indimostrato l’effettivo tempestivo esercizioNumero registro generale 652/2019Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 10086/2026Data pubblicazione 18/04/2026del diritto/obbligo di rivalsa, appare, infine, evidente che la parte, nelformulare le proprie censure, finisce per sollecitare una differentericostruzione fattuale della vicenda in esame.5. Con il quinto motivo la ricorrente ha, infine, dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs.472/1997 assumendo che, nel caso di specie, dovevano necessariamenteessere disapplicate le sanzioni in presenza di una “causa di forzamaggiore”.5.1. Il motivo è privo di pregio.Nel richiamare le considerazioni svolte al § 4.1. va osservato che ilrichiamo all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997 non appare decisivoin quanto la morosità dei comuni è circostanza che inerisce al rischiod'impresa, non già una causa di forza maggiore idonea ad escludere lapunibilità della violazione tributaria, consistente nel tardivo versamento diun'imposta legittimamente dovuta.6. In conclusione il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenzae vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare infavore della parte controricorrente le spese del presente giudizio liquidatenell'importo di euro 15.000,00, per compensi, ed € 200,00 per esborsi. Aisensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 25 febbraio 2026Il Consigliere rel. Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])