CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26472/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29490-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 905/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29490 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- „ Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del [OSCURATO:PERSONA], in causa su atto di irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] a carico della [OSCURATO:SOCIETA] in relazione al tardivo pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dopo aver affermato che era passato in giudicato il capo dellav con cui era stato stato accertato "il nesso esistente tra il tardivo versamento della tassa e il tardivo incasso delle fatture connesse alla gestione del servizio per negligenza dei Comuni” che effettuavano il conferimento dei rifiuti, ha confermato il provvedimento sanzionatorio respingendo la tesi della società secondo cui vi sarebbe stato un contrasto tra la norma interna istituiva del tributo -la legge 549/1995- e il diritto unionale "in ragione dei tempi con i quali il gestore della discarica può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Comuni che conferiscono i rifiuti in discarica"; 2. la società ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con due motivi; 3. la Regione si è costituita con controricorso; 4. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso la società lamenta "violazione degli artt.12, 14, 43 e 46 del Trattato CEE e della direttiva 1999/31/CE e della direttiva 35/2000/CE". Ripropone la tesi del contrasto tra la norma interna istitutiva del tributo e le norme del trattato e delle indicate direttive; 2. con il secondo motivo di ricorso la società lamenta "violazione dell'art. 6 del d.lgs. 472/1997". Sostiene che, "anche a prescindere da qualsiasi valutazione circa la sussistenza del contrasto tra norma interna e norma comunitaria, la CTR in ragione dell'accertato nesso di causalità tra l'inadempimento persistente dei comuni, costituente causa di forza maggiore, ed il ritardato pagamento dei tributi da parte della contribuente, avrebbe comunque dovuto disapplicare la sanzioni in applicazione della regola generale prevista dalla disposizione citata in rubrica secondo la quale non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore". La ricorrente riproduce il passo della sentenza di primo grado a cui viene fatto riferimento nel motivo e, nei termini già riportati al punto 2 della superiore premessa, dalla CTR. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato e va respinto. La questione della compatibilità tra la normativa interna istitutiva della ecotassa -1.549/95- e le disposizioni dei trattati e delle ricordate direttive europee anche e segnatamente in rapporto ai tempi con cui il gestore della discarica, sostituto d'imposta, può in concreto esercitare la rivalsa nei confronti dei soggetti che conferiscono rifiuti, è stato già risolta in senso positivo dalla giurisprudenza puntualmente richiamata dalla CTR (Cass. 19326, 19325 e 19324 del 2019 e 13123/02016). La ricorrente non apporta argomenti per indurre il Collegio a distaccarsi da questi precedenti. 3. il secondo motivo di ricorso è infondato. La CTR ha ricordato che i giudici di primo grado, pur dato atto che la società contribuente versava in una condizione di difficoltà finanziaria "tale da prospettare una circostanza di non punibilità per causa di forza maggiore" a causa del ritardo con cui i Comuni provvedevano al versamento della tassa, non ha annullato le sanzioni ma al contrario ne ha ritenuto legittima l'applicazione specificando che la contribuente, pagatele, avrebbe potuto rivalersi sui Comuni medesimi. Su questa statuizione definitiva, che essendo favorevole alla Ragione non poteva essere dalla stessa impugnata, non vi è quindi il giudicato prospettato dalla contribuente; 5. il ricorso deve essere rigettato; 6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla Regione [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 10.200,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi oltre 15% dei compensi per rimborso forfettario e accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in