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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15694/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviate ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con cui si insiste nei ricorsi e si chiede altresì la declaratoria di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano ha confer- mato la sentenza del 2/10/2018 del giudice monocratico del Tribunale di Monza che aveva condannato alla pena di tre mesi di arresto i fratelli Huyer - Michele, Anna, Loris, [OSCURATO:PERSONA] e Samuele - per la contravvenzione ex art. 650 cod. pen., accertata il 6/8/2015, perché, in qualità di comproprietari di un appezzamento di terreno, non avevano ottemperato all'ordinanza sindacale in materia igienico-sanitaria emessa dal comune di Monza in data 5/6/2015, con la quale per ragioni di igiene si intimava di effettuare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti sul suddetto terreno.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge per errata applica- zione degli artt. 137 - 140 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 650 cod. pen., trattandosi del presupposto necessario all'integrazione di detta contravvenzione: invero, non vi è prova in atti della convivenza di tutti gli imputati, non essendo stato acquisito lo stato di famiglia e di residenza dei medesimi.

E anche ove ciò fosse accertato, la procedura di notificazione non era stata regolare, poiché il messo comunale avrebbe dovuto - stante l'assenza degli altri destinatari, diversi da [OSCURATO:PERSONA] - inviare avviso di avvenuta consegna del plico mediante raccomandata a.r., passaggio che non è stato compiuto.

La persona che ha ricevuto la notificazione, [OSCURATO:PERSONA], è analfabeta e non risulta che tutti i fratelli coimputati siano conviventi, status che non può essere presunto per i collaterali maggiorenni, ma doveva essere provato.

Dagli atti risulta invece che le unità abitative dello stabile in cui risiedono i fratelli Huyer sono divise per nuclei (in particolare l'imputato [OSCURATO:PERSONA] risiede in via [OSCURATO:PERSONA] n. 44, e non 43, come ha erroneamente indicato la Corte di appello).

2.2. Con il secondo motivo si affronta il tema della esistenza sul terreno da bonificare di un sequestro penale, che secondo i ricorrenti ancora perdurava al momento della notifica dell'ordinanza sindacale in questione.

Sul punto, si rileva che il teste di [OSCURATO:PERSONA] non aveva senz'altro escluso che il sequestro fosse ancora in atto, avendo soltanto riferito che durante il sopralluogo del 17/4/2015 non figurava più l'avviso di tale vincolo sul cancello di ingresso del fondo.

Di contro, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato in dibattimento che il sequestro penale in atto aveva impedito di dare esecuzione all'ordinanza sindacale.Quanto alla ripartizione dell'onere della prova di tale fatto impeditivo, si censura come errato il ragionamento della Corte territoriale che ha ritenuto spettasse agli imputati: a costoro, invece, spettava la mera allegazione del fatto impeditivo all'esecuzione dell'ordinanza, mentre incombeva sull'accusa la prova che il sequestro penale era cessato al momento della notifica del provvedimento sindacale; comunque, tale accertamento avrebbe dovuto competere al giudice, nell'interesse della verità processuale, trattandosi di una prova assolutamente necessaria ai fini della decisione e quindi idonea a sollecitare il potere di integrazione probatoria ufficiosa.

2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione per l'errato potere di sindacato sulla portata dell'atto amministrativo, profilo che è di competenza esclusiva del giudice amministrativo.

Il ricorrente ritiene che soltanto il punto 4 dell'ordinanza sindacale abbia rilevanza in sede penale, in quanto in essa è stabilito che "non ottemperando a quanto disposto al punto 4 entro il termine concesso, si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale".

Tale punto 4 prevedeva espressamente "di eliminare la vegetazione infestante presente sull'area".

Si denuncia dunque l'illegittima estensione dei giudici di merito al contenuto dell'intera ordinanza, come da imputazione che ne ha descritto l'efficacia nel senso di intimazione "di effettuare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti sul suddetto terreno".

Ritenendo che la denuncia ai sensi dell'art. 650 cod. pen. copra ogni intimazione presente nell'ordinanza sindacale, il giudice penale si è sostituito all'Autorità amministrativa ampliando il rilievo di violazione penale rispetto a quello indicato nello stesso provvedimento.

2.4. Nel quarto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati.

Si ritiene che non sia stata raggiunta la prova per fondare la condanna, oltre ogni ragionevole dubbio, alla luce delle incertezze riguardanti le modalità di notifica del provvedimento ai fratelli Huyer nonché delle incertezze sulla ricostruzione e portata dell'ordinanza sindacale.

2.5. Nel quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motiva- zione in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

I precedenti penali degli imputati, all'uopo citati, non sono di per sé osta- tivi a dette attenuanti, né sussisteva il disinteresse all'esecuzione dell'ordinanza, avendo l'imputato [OSCURATO:PERSONA] riferito nel proprio esame di non avere potuto dare esecuzione all'ordinanza poiché sul terreno insisteva il sequestro penale.

Alla luce della tenuità del fatto, andavano dunque riconosciute le attenuanti generiche.2.6.

Infine, si deduce violazione di legge per l'irrogazione della massima pena detentiva - tre mesi di arresto - sproporzionata all'entità della vicenda e priva di ogni giustificazione.

Non si è giustificata la scelta di applicare la pena detentiva in alternativa a quella pecuniaria.

2.7. Con atto trasmesso digitalmente in data 6/12/2021, la difesa dei ricorrenti ha inviato conclusioni scritte nelle quali si ribadiscono le argomenta- zioni già sintetizzate, con particolare approfondimento del problema della notificazione dell'ordinanza sindacale, e con richiesta subordinata di declaratoria della prescrizione del reato, maturata il 6/8/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

1.1. Il primo motivo attiene alla dedotta invalidità della notificazione per errata applicazione degli artt. 137 - 140 cod. proc. civ.

Al contrario, l'esegesi di legittimità di questa Corte avvalora il perfeziona- mento della notificazione dell'ordinanza sindacale, effettuata con consegna ad una degli imputati, [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, è stato affermato che «In materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini della applicazione dell'art. 157, cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che convivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovino al momento della notificazione nella sua casa di abitazione, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato (Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014, dep. 2015, Currò, Rv. 263177).

E ancora, «In tema di notificazioni all'imputato, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca, non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica, tanto più se vi sia uno stretto vincolo familiare tra questi ed il prenditore dell'atto» (Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272092).

Si è ribadito che «la convivenza con il destinatario dell'atto da parte della persona che lo riceve attestata dall'ufficiale giudiziario sulla base dell'apparenza della situazione e di quanto dichiarato dal consegnatario deve presumersi fino a prova contraria, il cui onere grava su colui che eccepisce la irregolarità della notificazione» (Sez. 4, n. 27549 del 04/06/2008, Mattei, Rv. 240893).

Infine, con riferimento alla ventilata necessità di una integrazione del procedimento di notifica mediante lettera raccomandata, si è invece ritenuto che «In materia di notificazione all'imputato non detenuto, nell'ipotesi di notifica effettuata a familiare convivente ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. proc. pen., non è previsto che l'ufficiale giudiziario dia un ulteriore avviso al destinatario mediante l'invio di una lettera raccomandata, come è invece disposto dalla legge n.890 del 1982 con riguardo alle notifiche effettuate dall'agente postale» (Sez. 5, n. 4652 del 16/10/2017, dep. 2018, Bresciani e altro, Rv. 272276).

Ne deriva l'infondatezza evidente del primo motivo di ricorso, dovendosi affermare la regolarità della notificazione dell'ordinanza sindacale agli imputati.

2. Il problema del sequestro penale del terreno interessato dalle prescritte opere di bonifica è stato trattato e risolto in termini corretti dalla Corte terri- toriale, la quale ha osservato che detto terreno risultava già dissequestrato, alla stregua di quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla Polizia locale di Monza.

Pertanto, non risultava alcun impedimento giuridico all'osser- vanza dell'ordinanza, che in ogni caso non avrebbe potuto dare luogo, come ha correttamente rilevato l'impugnata sentenza, ad una prova negativa in capo all'accusa.

3. Quanto all'estensione del rilievo penale ex art. 650 cod. pen. che, secondo il ricorso, doveva intendersi limitato alla prescrizione di cui al punto 4, è corretto quanto affermato dalla Corte territoriale che ha osservato trattarsi di ordinanza emessa per ragioni di igiene pubblica, sicché la sanzione penale deve intendersi assistere l'intero contenuto, con particolare riguardo all'intimazione di effettuare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti sul suddetto terreno (Sez. 1, n. 1422 del 10/12/2009, dep. 2010, Atif, Rv. 245944).

Va, del resto, osservato che gli intimati non hanno dato corso all'esecuzione dell'ordinanza nemmeno nella parte ritenuta valida (eliminare la vegetazione infestante presente sull'area).

4. Il quarto motivo di ricorso costituisce una sintesi dei rilievi difensivi che si sono già analizzati con esito negativo, dai quali vorrebbe farsi discendere l'esclusione di un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio della penale responsabilità dei ricorrenti.Trattandosi di reato contravvenzionale omissivo, la constatazione della mancata esecuzione delle opere entro trenta giorni dalla notificazione - in presenza di un'ordinanza validamente notificata in data 1°/7/2015 - costituisce prova della sussistenza del reato, che si è consumato alla scadenza del termine per l'adempimento (Sez. 1, n. 49646 del 01/10/2014, Barbatano, Rv. 261263).

Pertanto, dovendosi da tale data calcolare il decorso del termine di prescrizione del reato, si rileva che la contravvenzione non risultava prescritta alla data della sentenza impugnata (18/2/2020).

Avrebbe avuto rilievo la prescrizione maturata prima di tale sentenza ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).

In questa sede, invece, la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce la instaurazione di un valido rapporto processuale e dunque non incide sul computo del termine di prescrizione, che si attesta in un momento successivo alla pronuncia di appello.

5. Gli ultimi due motivi di impugnazione attengono al trattamento sanzio- natorio, nonché alla concedibilità dei benefici, e sono parimenti inammissibili, in quanto reiterativi di doglianze già valutate negativamente con motivazione non manifestamente illogica (trattandosi nella specie di "doppia conforme").

In particolare, si osserva che la determinazione della pena in tre mesi di PeeiteierRe è stata giustificata con l'assoluto disinteresse degli obbligati all'esecuzione dell'ordinanza, con manifesta indifferenza al ripristino dei luoghi; la negazione delle circostanze attenuanti generiche è stata motivata dai numero- sissimi precedenti penali gravanti sugli imputati e dalla mancata allegazione di elementi valutabili in senso a loro favorevole; l'esclusione dei benefici è stata determinata dall'assenza dei presupposti di legge per la concessione dei medesimi (tra i quali deve includersi la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria).

6. In conclusione, i ricorsi devono dichiararsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviate ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con cui si insiste nei ricorsi e si chiede altresì la declaratoria di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano ha confer- mato la sentenza del 2/10/2018 del giudice monocratico del Tribunale di Monza che aveva condannato alla pena di tre mesi di arresto i fratelli Huyer - Michele, Anna, Loris, [OSCURATO:PERSONA] e Samuele - per la contravvenzione ex art. 650 cod. pen., accertata il 6/8/2015, perché, in qualità di comproprietari di un appezzamento di terreno, non avevano ottemperato all'ordinanza sindacale in materia igienico-sanitaria emessa dal comune di Monza in data 5/6/2015, con la quale per ragioni di igiene si intimava di effettuare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti sul suddetto terreno. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge per errata applica- zione degli artt. 137 - 140 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 650 cod. pen., trattandosi del presupposto necessario all'integrazione di detta contravvenzione: invero, non vi è prova in atti della convivenza di tutti gli imputati, non essendo stato acquisito lo stato di famiglia e di residenza dei medesimi. E anche ove ciò fosse accertato, la procedura di notificazione non era stata regolare, poiché il messo comunale avrebbe dovuto - stante l'assenza degli altri destinatari, diversi da [OSCURATO:PERSONA] - inviare avviso di avvenuta consegna del plico mediante raccomandata a.r., passaggio che non è stato compiuto. La persona che ha ricevuto la notificazione, [OSCURATO:PERSONA], è analfabeta e non risulta che tutti i fratelli coimputati siano conviventi, status che non può essere presunto per i collaterali maggiorenni, ma doveva essere provato. Dagli atti risulta invece che le unità abitative dello stabile in cui risiedono i fratelli Huyer sono divise per nuclei (in particolare l'imputato [OSCURATO:PERSONA] risiede in via [OSCURATO:PERSONA] n. 44, e non 43, come ha erroneamente indicato la Corte di appello). 2.2. Con il secondo motivo si affronta il tema della esistenza sul terreno da bonificare di un sequestro penale, che secondo i ricorrenti ancora perdurava al momento della notifica dell'ordinanza sindacale in questione. Sul punto, si rileva che il teste di [OSCURATO:PERSONA] non aveva senz'altro escluso che il sequestro fosse ancora in atto, avendo soltanto riferito che durante il sopralluogo del 17/4/2015 non figurava più l'avviso di tale vincolo sul cancello di ingresso del fondo. Di contro, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato in dibattimento che il sequestro penale in atto aveva impedito di dare esecuzione all'ordinanza sindacale.Quanto alla ripartizione dell'onere della prova di tale fatto impeditivo, si censura come errato il ragionamento della Corte territoriale che ha ritenuto spettasse agli imputati: a costoro, invece, spettava la mera allegazione del fatto impeditivo all'esecuzione dell'ordinanza, mentre incombeva sull'accusa la prova che il sequestro penale era cessato al momento della notifica del provvedimento sindacale; comunque, tale accertamento avrebbe dovuto competere al giudice, nell'interesse della verità processuale, trattandosi di una prova assolutamente necessaria ai fini della decisione e quindi idonea a sollecitare il potere di integrazione probatoria ufficiosa. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione per l'errato potere di sindacato sulla portata dell'atto amministrativo, profilo che è di competenza esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorrente ritiene che soltanto il punto 4 dell'ordinanza sindacale abbia rilevanza in sede penale, in quanto in essa è stabilito che "non ottemperando a quanto disposto al punto 4 entro il termine concesso, si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale". Tale punto 4 prevedeva espressamente "di eliminare la vegetazione infestante presente sull'area". Si denuncia dunque l'illegittima estensione dei giudici di merito al contenuto dell'intera ordinanza, come da imputazione che ne ha descritto l'efficacia nel senso di intimazione "di effettuare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti sul suddetto terreno". Ritenendo che la denuncia ai sensi dell'art. 650 cod. pen. copra ogni intimazione presente nell'ordinanza sindacale, il giudice penale si è sostituito all'Autorità amministrativa ampliando il rilievo di violazione penale rispetto a quello indicato nello stesso provvedimento. 2.4. Nel quarto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati. Si ritiene che non sia stata raggiunta la prova per fondare la condanna, oltre ogni ragionevole dubbio, alla luce delle incertezze riguardanti le modalità di notifica del provvedimento ai fratelli Huyer nonché delle incertezze sulla ricostruzione e portata dell'ordinanza sindacale. 2.5. Nel quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motiva- zione in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche. I precedenti penali degli imputati, all'uopo citati, non sono di per sé osta- tivi a dette attenuanti, né sussisteva il disinteresse all'esecuzione dell'ordinanza, avendo l'imputato [OSCURATO:PERSONA] riferito nel proprio esame di non avere potuto dare esecuzione all'ordinanza poiché sul terreno insisteva il sequestro penale. Alla luce della tenuità del fatto, andavano dunque riconosciute le attenuanti generiche.2.6. Infine, si deduce violazione di legge per l'irrogazione della massima pena detentiva - tre mesi di arresto - sproporzionata all'entità della vicenda e priva di ogni giustificazione. Non si è giustificata la scelta di applicare la pena detentiva in alternativa a quella pecuniaria. 2.7. Con atto trasmesso digitalmente in data 6/12/2021, la difesa dei ricorrenti ha inviato conclusioni scritte nelle quali si ribadiscono le argomenta- zioni già sintetizzate, con particolare approfondimento del problema della notificazione dell'ordinanza sindacale, e con richiesta subordinata di declaratoria della prescrizione del reato, maturata il 6/8/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 1.1. Il primo motivo attiene alla dedotta invalidità della notificazione per errata applicazione degli artt. 137 - 140 cod. proc. civ. Al contrario, l'esegesi di legittimità di questa Corte avvalora il perfeziona- mento della notificazione dell'ordinanza sindacale, effettuata con consegna ad una degli imputati, [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, è stato affermato che «In materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini della applicazione dell'art. 157, cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che convivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovino al momento della notificazione nella sua casa di abitazione, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato (Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014, dep. 2015, Currò, Rv. 263177). E ancora, «In tema di notificazioni all'imputato, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca, non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica, tanto più se vi sia uno stretto vincolo familiare tra questi ed il prenditore dell'atto» (Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272092). Si è ribadito che «la convivenza con il destinatario dell'atto da parte della persona che lo riceve attestata dall'ufficiale giudiziario sulla base dell'apparenza della situazione e di quanto dichiarato dal consegnatario deve presumersi fino a prova contraria, il cui onere grava su colui che eccepisce la irregolarità della notificazione» (Sez. 4, n. 27549 del 04/06/2008, Mattei, Rv. 240893). Infine, con riferimento alla ventilata necessità di una integrazione del procedimento di notifica mediante lettera raccomandata, si è invece ritenuto che «In materia di notificazione all'imputato non detenuto, nell'ipotesi di notifica effettuata a familiare convivente ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. proc. pen., non è previsto che l'ufficiale giudiziario dia un ulteriore avviso al destinatario mediante l'invio di una lettera raccomandata, come è invece disposto dalla legge n.890 del 1982 con riguardo alle notifiche effettuate dall'agente postale» (Sez. 5, n. 4652 del 16/10/2017, dep. 2018, Bresciani e altro, Rv. 272276). Ne deriva l'infondatezza evidente del primo motivo di ricorso, dovendosi affermare la regolarità della notificazione dell'ordinanza sindacale agli imputati. 2. Il problema del sequestro penale del terreno interessato dalle prescritte opere di bonifica è stato trattato e risolto in termini corretti dalla Corte terri- toriale, la quale ha osservato che detto terreno risultava già dissequestrato, alla stregua di quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla Polizia locale di Monza. Pertanto, non risultava alcun impedimento giuridico all'osser- vanza dell'ordinanza, che in ogni caso non avrebbe potuto dare luogo, come ha correttamente rilevato l'impugnata sentenza, ad una prova negativa in capo all'accusa. 3. Quanto all'estensione del rilievo penale ex art. 650 cod. pen. che, secondo il ricorso, doveva intendersi limitato alla prescrizione di cui al punto 4, è corretto quanto affermato dalla Corte territoriale che ha osservato trattarsi di ordinanza emessa per ragioni di igiene pubblica, sicché la sanzione penale deve intendersi assistere l'intero contenuto, con particolare riguardo all'intimazione di effettuare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti sul suddetto terreno (Sez. 1, n. 1422 del 10/12/2009, dep. 2010, Atif, Rv. 245944). Va, del resto, osservato che gli intimati non hanno dato corso all'esecuzione dell'ordinanza nemmeno nella parte ritenuta valida (eliminare la vegetazione infestante presente sull'area). 4. Il quarto motivo di ricorso costituisce una sintesi dei rilievi difensivi che si sono già analizzati con esito negativo, dai quali vorrebbe farsi discendere l'esclusione di un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio della penale responsabilità dei ricorrenti.Trattandosi di reato contravvenzionale omissivo, la constatazione della mancata esecuzione delle opere entro trenta giorni dalla notificazione - in presenza di un'ordinanza validamente notificata in data 1°/7/2015 - costituisce prova della sussistenza del reato, che si è consumato alla scadenza del termine per l'adempimento (Sez. 1, n. 49646 del 01/10/2014, Barbatano, Rv. 261263). Pertanto, dovendosi da tale data calcolare il decorso del termine di prescrizione del reato, si rileva che la contravvenzione non risultava prescritta alla data della sentenza impugnata (18/2/2020). Avrebbe avuto rilievo la prescrizione maturata prima di tale sentenza ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). In questa sede, invece, la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce la instaurazione di un valido rapporto processuale e dunque non incide sul computo del termine di prescrizione, che si attesta in un momento successivo alla pronuncia di appello. 5. Gli ultimi due motivi di impugnazione attengono al trattamento sanzio- natorio, nonché alla concedibilità dei benefici, e sono parimenti inammissibili, in quanto reiterativi di doglianze già valutate negativamente con motivazione non manifestamente illogica (trattandosi nella specie di "doppia conforme"). In particolare, si osserva che la determinazione della pena in tre mesi di PeeiteierRe è stata giustificata con l'assoluto disinteresse degli obbligati all'esecuzione dell'ordinanza, con manifesta indifferenza al ripristino dei luoghi; la negazione delle circostanze attenuanti generiche è stata motivata dai numero- sissimi precedenti penali gravanti sugli imputati e dalla mancata allegazione di elementi valutabili in senso a loro favorevole; l'esclusione dei benefici è stata determinata dall'assenza dei presupposti di legge per la concessione dei medesimi (tra i quali deve includersi la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria). 6. In conclusione, i ricorsi devono dichiararsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 15694/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris