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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02205/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28-04-2021 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 231 comma 8/ del decreto legg€ n. 1.7 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gelerai( dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissi-bilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del 17 gennaio 2020, il Tribunale di Genova, per c Janw in questa sede rileva, condannava [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le atter uanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di tre anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 259 comma 1, del d.

Igs. n. 152 ci& 2(36 in relazione all'art. 2 / punto 35) del Regolamento CE n. 1013 de 2C0 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (capo A), e a t. 479 cod. pen. in relazione all'art. 476/ comma 21cod. pen. (capo B); tali reati eran() stati contestati all'imputato per avere effettuato una spedizione illegale di rifuti all'interno del contenitore MEDU8076427, costituiti da parti di inotcveicoli, blocchi motori, carcasse di moto, manubri, ammortizzatori, impianti frenanti, telai con segni di rotture strutturali, per un peso di chilogrammi 27.000 circ3, destinati in Senegal, eludendo il divieto generale di esportazione dei riluti di cui all'art. 36 del Regolamento CE n. 1013 del 2006 (capo A); e inolt -e per aver formato una falsa bolletta doganale, atto pubblico fidefacente, induceDio in errore il funzionario dell'Agenzia delle Dogane di Genova, mediante l'invio o la consegna della dichiarazione prescritta dagli art. 61 del Regolamento CEE 291.3 del 1992 e 56- 57 del d.P.R. n. 43 del 1973 (capo B); fatti accertati in Cicnova, rispettivamente, il 21 ottobre 2016 (capo A), e il 1° settembre 2016 (z.a pc B).

Con sentenza del 28 aprile 2021, la Corte di appello di Genova, in pdrziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena a carico del 'in) :uta .:e ad anni due di reclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale,

2. Avverso la sentenza della Corte di appello ligure, [OSCURATO:PERSONA], tramite I sue difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa deduce l'erronea applicazione degli a t 81 e 99 cod. pen., osservando che la Corte di appello, ritenuto più grave il re3to di cui al capo B), ha rideterminato per esso la pena base di anni 1 e mesi 6 di reclu:;ione, operando per il reato contestato al capo A) l'aumento di 6 mesi di reclusi() le per la continuazione "nella misura minima a fronte della ritenuta recidiva" 3enza tuttavia considerare che la sentenza di primo grado non aveva motivato cita il riconoscimento della recidiva, per cui non risulterebbe corretto il ricii3n -ic della Corte di appello alla necessità di applicare una misura sanzionatoria minima , Con il secondo motivo, infine, è stata censurata l'affermazione della responsabilità dell'imputato, rilevandosi che i giudici di merito .3yrebbero erroneamente applicato la normativa penale ed extrapenale sulla rozic ie di rifiuto e su quella relativa alla disciplina applicabile in caso di esportazione.

La difesa contesta in particolare la classificazione merceologica di oggetto di esportazione, osservando che il parere del Ministero dell'A -nDierWe del 29 dicembre 2005 rende inapplicabile l'art. 259 del d.lgs. n. 152 iel 2005, essendo stato precisato che, quando la merce oggetto di spedizione s a destina:a al suo riutilizzo in un Paese terzo, debba trovare applicazione la non -2115a del Paese di destinazione, dovendosi del resto escludere che possa qualificarsi come rifiuto un bene che continua a presentare un'utilità per il suo detertore, i che non si configura nel caso dell'esportazione, che è un'operazione onerosa. [OSCURATO:PERSONA] È fondato il primo motivo di ricorso in punto di trattamento sa -12ion.:Itorip, mentre il secondo motivo, in ordine al profilo della responsabilità, deve essere disatteso, con le conseguenze che saranno innanzi precisate.

1. Iniziando per ragione di coerenza logica proprio dal secondo rr CdVD deve osservarsi che la formulazione del giudizio di colpevolezza del ricorrexte in ordine ai reati ascrittigli non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sgie.

Ed invero, premesso che rispetto al delitto contestato al capo B non sono sta':e proposte censure formali, occorre evidenziare, quanto al reato oggetto de capo A, l'unico cui si riferiscono le doglianze difensive, che le due conformi sente ize di merito hanno operato un'adeguata ricostruzione dei fatti di causa, perverendo a conclusioni coerenti con la valenza dimostrativa delle fonti probatorie acqui!;ite.

Sia il Tribunale che la Corte di appello, infatti, nel valorizzare gl e.siti della verifica compiuta tra il 21 e il 26 ottobre 2016 dalla Guardia di il-inalza e dall'Agenzia delle Dogane di Genova, hanno ricordato che nel ccni:ainer MEDU8076427 destinato al Senegal, contrariamente a quanto attes:ato nelle dichiarazioni doganali, venivano rinvenuti quattro sacconi con parti di nnpro, pallet con sopra numerosi blocchi di motore, 13 carcasse di moto da peso complessivo di 27 tonnellate, risultando la merce stivata alla rinfusa con SE gni di rottura strutturali, per cui la stessa è stata ragionevolmente qualificata come "rifiuto", essendo ascrivibile alla categoria dei "veicoli fuori uso e bro parti' (codice CER 160214).

Del resto, si trattava perlopiù di rottami non 5otterosti a operazioni di bonifica, di recupero o di riutilizzo, essendovi anche pe.2zi ritti di elettrodomestici vari per circa 260 chili, pure loro stivati alla rinfusa.

Dalle dichiarazioni dei titolari delle ditte che avevano presentato le bollette per le esportazioni, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (originari coimputati del ricorrente e assolti in primo gradc 31 pari di [OSCURATO:PERSONA]), è emerso che fu [OSCURATO:PERSONA] a comprare da loro pezzi, una minima parte di quelli stivati, a organizzare l'intera spedizione e a scstenerne le spese, essendo l'imputato anche il destinatario dei rottami (ben pochi bonif cati e di origine certa e moltissimi non bonificati e di provenienza ignota), da c.ii era evidentemente sua intenzione trarre un utile economico nel suo Paese di cr gine.I rivenditori, del resto, non avevano alcun interesse a esportare i Le -li cin loro venduti a [OSCURATO:PERSONA], il quale era invece ben consapevole della natura della -nerce stivata nel container, avendo egli dichiarato falsamente, ai fini della formazione della bolletta doganale, che si trattava di masserizie, mentre invece si ,.!ra in presenza di prodotti qualificabili come rifiuti, ovvero di rottami privi d ublità, a nulla rilevando le eventuali prospettive di riutilizzo della merce n Se legai, prospettive peraltro evocate in maniera del tutto generica nei giudizi di merito e anche in questa sede, per cui, non essendo legittimamente esporta -Aie il materiale presente nel container in base alla legislazione :ennuritaria (regolamento CE n. 1013/2016), deve concludersi che la configurabilità dei reato di cui all'art. 259 del d.

Igs. n. 152 del 2006 appare immune da censu -e, non risultando peraltro contestati nel ricorso i presupposti fattuali dell'impiJtazione.

Dall'infondatezza delle doglianze sollevate rispetto al capo A e dall'assenza di censure in ordine al capo B, consegue, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a entrambi i reati a lui ascritti.

2. Il primo motivo, incidente non sul giudizio di colpevolezza, -na suo sul trattamento sanziOnatorio, è invece fondato: deve osservarsi, al riguario. ::he la Corte di appello, pur nel rideterminare in senso più favorevole alli rnputato la pena base per il più grave reato di cui al capo B, passata da 2 anni e E me si a 1 anno e 6 mesi di reclusione; tia tuttavia confermato in 6 mesi l'aun-e -ito per la continuazione con il reato di cui al capo A, valorizzando "la ritenuta recidiva reiterata" ai fini dell'applicazione dell'art. 81 i comma 4, cod. pen., senza 11,:tavia considerare che la recidiva, per quanto contestata, non è stata in .3Icun -nodo motivata dal primo giudice, che si è limitato a concedere le attenuan:i gen anche "equivalenti alle aggravénti contestate"; tale dizione è tuttavia insufricielte al fine di ritenere applicata la recidiva, tanto più ove si consideri che 3i 'im;:utam sono state contestate due aggravanti, ovvero l'aggravante teleologic2 (ar:. 61,1. 2 cod. pen.), e quella relativa alla natura fidaciente dell'atto falso di cui a€ li art.476 comma 2 cod. pen., per cui, in un'ottica di favor rei, deve ritenersi che il giudizio (implicito) sulla sussistenza delle aggravanti abbia riguardato solo e due circostanze riferite al reato più grave e non anche la recidiva, rispett) alla quale sarebbe stato necessario comunque un più adeguato impegno argorien1 ativ), che avrebbe dovuto riguardare anche il profilo soggettivo dell'imputat).

Peraltro, a favore del fatto che la recidiva non è stata riconosciuta dE I Trib.inale, milita anche la considerazione che, nel computo della pena, il primo giudice non ha tenuto conto, ai fini dell'aumento per la continuazione, del limite 'issato dall'art. 81, comma 4, cod. pen., limite invece ritenuto operante dalli C:e -te di appello, senza tuttavia che fosse stato considerato ravvisabile il suo presupposto costitutivo, ovvero l'effettiva sussistenza in concreto della contestata re:idiva.3.

Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere quindi annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, nel senso di esduci2re la limitazione quantitativa di cui all'art. 81/ comma 4tcod. pen., con rinvio per .luovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, me...tre il ricorso deve essere disatteso nel resto, con le conseguenze sopra richiamat2.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento san2icnatcrio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d pi) ,2110 di Genova.

Rigetta il ricorso nel resto.

Dichiara irrevocabile l'affermé- zione della penale responsabilità dell'impu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28-04-2021 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 231 comma 8/ del decreto legg€ n. 1.7 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gelerai( dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissi-bilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 17 gennaio 2020, il Tribunale di Genova, per c Janw in questa sede rileva, condannava [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le atter uanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di tre anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 259 comma 1, del d. Igs. n. 152 ci& 2(36 in relazione all'art. 2 / punto 35) del Regolamento CE n. 1013 de 2C0 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (capo A), e a t. 479 cod. pen. in relazione all'art. 476/ comma 21cod. pen. (capo B); tali reati eran() stati contestati all'imputato per avere effettuato una spedizione illegale di rifuti all'interno del contenitore MEDU8076427, costituiti da parti di inotcveicoli, blocchi motori, carcasse di moto, manubri, ammortizzatori, impianti frenanti, telai con segni di rotture strutturali, per un peso di chilogrammi 27.000 circ3, destinati in Senegal, eludendo il divieto generale di esportazione dei riluti di cui all'art. 36 del Regolamento CE n. 1013 del 2006 (capo A); e inolt -e per aver formato una falsa bolletta doganale, atto pubblico fidefacente, induceDio in errore il funzionario dell'Agenzia delle Dogane di Genova, mediante l'invio o la consegna della dichiarazione prescritta dagli art. 61 del Regolamento CEE 291.3 del 1992 e 56- 57 del d.P.R. n. 43 del 1973 (capo B); fatti accertati in Cicnova, rispettivamente, il 21 ottobre 2016 (capo A), e il 1° settembre 2016 (z.a pc B). Con sentenza del 28 aprile 2021, la Corte di appello di Genova, in pdrziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena a carico del 'in) :uta .:e ad anni due di reclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale, 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ligure, [OSCURATO:PERSONA], tramite I sue difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce l'erronea applicazione degli a t 81 e 99 cod. pen., osservando che la Corte di appello, ritenuto più grave il re3to di cui al capo B), ha rideterminato per esso la pena base di anni 1 e mesi 6 di reclu:;ione, operando per il reato contestato al capo A) l'aumento di 6 mesi di reclusi() le per la continuazione "nella misura minima a fronte della ritenuta recidiva" 3enza tuttavia considerare che la sentenza di primo grado non aveva motivato cita il riconoscimento della recidiva, per cui non risulterebbe corretto il ricii3n -ic della Corte di appello alla necessità di applicare una misura sanzionatoria minima , Con il secondo motivo, infine, è stata censurata l'affermazione della responsabilità dell'imputato, rilevandosi che i giudici di merito .3yrebbero erroneamente applicato la normativa penale ed extrapenale sulla rozic ie di rifiuto e su quella relativa alla disciplina applicabile in caso di esportazione. La difesa contesta in particolare la classificazione merceologica di oggetto di esportazione, osservando che il parere del Ministero dell'A -nDierWe del 29 dicembre 2005 rende inapplicabile l'art. 259 del d.lgs. n. 152 iel 2005, essendo stato precisato che, quando la merce oggetto di spedizione s a destina:a al suo riutilizzo in un Paese terzo, debba trovare applicazione la non -2115a del Paese di destinazione, dovendosi del resto escludere che possa qualificarsi come rifiuto un bene che continua a presentare un'utilità per il suo detertore, i che non si configura nel caso dell'esportazione, che è un'operazione onerosa. [OSCURATO:PERSONA] È fondato il primo motivo di ricorso in punto di trattamento sa -12ion.:Itorip, mentre il secondo motivo, in ordine al profilo della responsabilità, deve essere disatteso, con le conseguenze che saranno innanzi precisate. 1. Iniziando per ragione di coerenza logica proprio dal secondo rr CdVD deve osservarsi che la formulazione del giudizio di colpevolezza del ricorrexte in ordine ai reati ascrittigli non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sgie. Ed invero, premesso che rispetto al delitto contestato al capo B non sono sta':e proposte censure formali, occorre evidenziare, quanto al reato oggetto de capo A, l'unico cui si riferiscono le doglianze difensive, che le due conformi sente ize di merito hanno operato un'adeguata ricostruzione dei fatti di causa, perverendo a conclusioni coerenti con la valenza dimostrativa delle fonti probatorie acqui!;ite. Sia il Tribunale che la Corte di appello, infatti, nel valorizzare gl e.siti della verifica compiuta tra il 21 e il 26 ottobre 2016 dalla Guardia di il-inalza e dall'Agenzia delle Dogane di Genova, hanno ricordato che nel ccni:ainer MEDU8076427 destinato al Senegal, contrariamente a quanto attes:ato nelle dichiarazioni doganali, venivano rinvenuti quattro sacconi con parti di nnpro, pallet con sopra numerosi blocchi di motore, 13 carcasse di moto da peso complessivo di 27 tonnellate, risultando la merce stivata alla rinfusa con SE gni di rottura strutturali, per cui la stessa è stata ragionevolmente qualificata come "rifiuto", essendo ascrivibile alla categoria dei "veicoli fuori uso e bro parti' (codice CER 160214). Del resto, si trattava perlopiù di rottami non 5otterosti a operazioni di bonifica, di recupero o di riutilizzo, essendovi anche pe.2zi ritti di elettrodomestici vari per circa 260 chili, pure loro stivati alla rinfusa. Dalle dichiarazioni dei titolari delle ditte che avevano presentato le bollette per le esportazioni, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (originari coimputati del ricorrente e assolti in primo gradc 31 pari di [OSCURATO:PERSONA]), è emerso che fu [OSCURATO:PERSONA] a comprare da loro pezzi, una minima parte di quelli stivati, a organizzare l'intera spedizione e a scstenerne le spese, essendo l'imputato anche il destinatario dei rottami (ben pochi bonif cati e di origine certa e moltissimi non bonificati e di provenienza ignota), da c.ii era evidentemente sua intenzione trarre un utile economico nel suo Paese di cr gine.I rivenditori, del resto, non avevano alcun interesse a esportare i Le -li cin loro venduti a [OSCURATO:PERSONA], il quale era invece ben consapevole della natura della -nerce stivata nel container, avendo egli dichiarato falsamente, ai fini della formazione della bolletta doganale, che si trattava di masserizie, mentre invece si ,.!ra in presenza di prodotti qualificabili come rifiuti, ovvero di rottami privi d ublità, a nulla rilevando le eventuali prospettive di riutilizzo della merce n Se legai, prospettive peraltro evocate in maniera del tutto generica nei giudizi di merito e anche in questa sede, per cui, non essendo legittimamente esporta -Aie il materiale presente nel container in base alla legislazione :ennuritaria (regolamento CE n. 1013/2016), deve concludersi che la configurabilità dei reato di cui all'art. 259 del d. Igs. n. 152 del 2006 appare immune da censu -e, non risultando peraltro contestati nel ricorso i presupposti fattuali dell'impiJtazione. Dall'infondatezza delle doglianze sollevate rispetto al capo A e dall'assenza di censure in ordine al capo B, consegue, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a entrambi i reati a lui ascritti. 2. Il primo motivo, incidente non sul giudizio di colpevolezza, -na suo sul trattamento sanziOnatorio, è invece fondato: deve osservarsi, al riguario. ::he la Corte di appello, pur nel rideterminare in senso più favorevole alli rnputato la pena base per il più grave reato di cui al capo B, passata da 2 anni e E me si a 1 anno e 6 mesi di reclusione; tia tuttavia confermato in 6 mesi l'aun-e -ito per la continuazione con il reato di cui al capo A, valorizzando "la ritenuta recidiva reiterata" ai fini dell'applicazione dell'art. 81 i comma 4, cod. pen., senza 11,:tavia considerare che la recidiva, per quanto contestata, non è stata in .3Icun -nodo motivata dal primo giudice, che si è limitato a concedere le attenuan:i gen anche "equivalenti alle aggravénti contestate"; tale dizione è tuttavia insufricielte al fine di ritenere applicata la recidiva, tanto più ove si consideri che 3i 'im;:utam sono state contestate due aggravanti, ovvero l'aggravante teleologic2 (ar:. 61,1. 2 cod. pen.), e quella relativa alla natura fidaciente dell'atto falso di cui a€ li art.476 comma 2 cod. pen., per cui, in un'ottica di favor rei, deve ritenersi che il giudizio (implicito) sulla sussistenza delle aggravanti abbia riguardato solo e due circostanze riferite al reato più grave e non anche la recidiva, rispett) alla quale sarebbe stato necessario comunque un più adeguato impegno argorien1 ativ), che avrebbe dovuto riguardare anche il profilo soggettivo dell'imputat). Peraltro, a favore del fatto che la recidiva non è stata riconosciuta dE I Trib.inale, milita anche la considerazione che, nel computo della pena, il primo giudice non ha tenuto conto, ai fini dell'aumento per la continuazione, del limite 'issato dall'art. 81, comma 4, cod. pen., limite invece ritenuto operante dalli C:e -te di appello, senza tuttavia che fosse stato considerato ravvisabile il suo presupposto costitutivo, ovvero l'effettiva sussistenza in concreto della contestata re:idiva.3. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere quindi annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, nel senso di esduci2re la limitazione quantitativa di cui all'art. 81/ comma 4tcod. pen., con rinvio per .luovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, me...tre il ricorso deve essere disatteso nel resto, con le conseguenze sopra richiamat2. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento san2icnatcrio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d pi) ,2110 di Genova. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara irrevocabile l'affermé- zione della penale responsabilità dell'impu
Decreto Cassazione n. 02205/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris