CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02303/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31720-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - rr avverso la sentenza n. 2180/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di intimazione e la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava il ricorso dell'Agenzia delle entrate-Riscossione inammissibile affermando che dalla documentazione risulta che la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] depositata in data 28 giugno 2018 veniva notificata ad Agenzia delle entrate - Riscossione, a mezzo ufficiale giudiziario, in data 3 settembre 2018. L'atto di appello risulta notificato a mezzo PEC in data 24 gennaio 2019 e, pertanto, oltre il termine previsto dall'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate - Riscossione proponeva ricorso per Cassazione, affidato a un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria chiedendo che la questione venga trattata in pubblica udienza, con particolare riferimento all'ordinanza di rimessione alle sezioni unite n. 3984 del 2022, mentre la parte contribuente non si costituiva; con ordinanza interlocutoria del 19 aprile 2022, n. 12430, questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite relativa alla suddetta ordinanza di rimessione; a seguito della Ric. 2020 n. 31720 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione n. 21884 del 2022 veniva fissata una nuova udienza. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate - Riscossione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 16, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, e 285 e 170 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 4, c.p.c., per l'erronea individuazione del termine decadenziale per la proposizione dell'appello, e in particolare per aver ritenuto idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata presso la parte personalmente, ossia presso la sede legale di Agenzia delle entrate - Riscossione, anziché al domicilio eletto presso il procuratore costituito e, conseguentemente, per aver ritenuto l'appello inammissibile per tardività del gravame. Il motivo di impugnazione è infondato. Infatti, questa Corte così ha deciso a sezioni unite a seguito della citata ordinanza di rimessione n. 3984 del 2022: in tema di notifica diretta all'ente territoriale, la notifica della sentenza di primo grado, effettuata dal contribuente direttamente all'ente locale tramite il servizio postale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l'atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., S.U., 11 luglio 2022, n. 21884). Ric. 2020 n. 31720 sez. MT - ud. 13-12-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta al suddetto principio laddove - affermando che dalla documentazione risulta che la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] depositata in data 28 giugno 2018 veniva notificata all'Agenzia delle entrate - Riscossione, a mezzo ufficiale giudiziario, in data 3 settembre 2018; l'atto di appello risulta notificato a mezzo PEC in data 24 gennaio 2019 e, pertanto, oltre il termine previsto dall'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 - ha correttamente ritenuto che fosse idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata presso la parte personalmente, ossia presso la sede legale di Agenzia delle entrate - Riscossione, anziché al domicilio eletto presso il procuratore costituito, in quanto l'Agenzia delle entrate - Riscossione si caratterizza per essere comunque organicamente immedesimata nell'ente impositore e in relazione funzionale diretta con atti concernenti il contenzioso tributario al medesimo ente imputabili, cosicchè la relativa notifica a lei effettuata è valida e, quindi, idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992. Pertanto, infondato l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; le s ese seguono la; socco m benza/ (AAA-U k- gOk '1/49b" L0.2'-t Vt(tArk 1/4,k,rt Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2020 n. 31720 sez. MT - ud. 13-12-2022 -4- rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13,