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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 settembre 2022

Cassazione n. 49612/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; udita la Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni e nota spese; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per il loro accoglimento; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso e per la cassazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 12/9/2022, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 13/11/2015 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ivi indicate per i seguenti reati: delitto ex art. 56-629, commi 1 e 2, cod. pen. aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in [OSCURATO:PERSONA] (Catania) nel febbraio - marzo 2007 (capo 1); tentato omicidio pluriaggravato di [OSCURATO:PERSONA] e violazioni in materia di armi riferite alla pistola cal. 7,65 e al silenziatore usati per detto reato, commessi a Faenza (Ravenna) 8/7/2009 (capi 2 e 3); il solo [OSCURATO:SOCIETA] per illegale detenzione di una pistola non individuata, accertata in provincia di Catania nel febbraio/marzo 2007 (capo 4).

1.1. La vicenda, come ricostruita nelle sentenze di merito, era scaturita dalla reazione di [OSCURATO:PERSONA] al fatto che [OSCURATO:PERSONA], trasferitosi a Faenza dalla Sicilia, aveva iniziato a lavorare per conto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ditta in cui era interessato il [OSCURATO:SOCIETA].

Dopo qualche tempo, Arena aveva creato una sua ditta individuale - la CSM di [OSCURATO:PERSONA] - assumendo un dipendente e lavorando come terzista per la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] non aveva gradito l'ascesa professionale dell'Arena, che era in concorrenza con la sua ditta, e dopo alcune pressioni (taglio delle gomme di una vettura scambiata per quella della moglie dell'Arena, telefonate mute in orario notturno al telefono dell'Arena e della moglie), vi era stato un incontro in un bar a [OSCURATO:PERSONA] tra il fratello dell'Arena, Salvatore, e [OSCURATO:SOCIETA], cui avevano preso parte anche Antonino e [OSCURATO:PERSONA], figli di una sorella dell'Arena, [OSCURATO:PERSONA], alias "[OSCURATO:PERSONA]", e [OSCURATO:PERSONA], persona sconosciuta all'Arena e in seguito indicato con il soprannome di "grilletto d'oro".

Detta conversazione - in cui avevano parlato principalmente [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - era stata registrata di nascosto da [OSCURATO:PERSONA].

La conversazione è riportata alle pagine 10 - 27 della sentenza di primo grado, ed è stata poi oggetto di perizia in sede di rinnovazione istruttoria, al fine di attribuire con certezza agli odierni imputati le voci risultanti nella registrazione.

Il senso della conversazione era stato ravvisato in specifiche pressioni indirizzate a [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del fratello, per convincerlo ad andare via dalla [OSCURATO:SOCIETA] e non dare più fastidio alla [OSCURATO:PERSONA]; se Arena non avesse ubbidito, gli si sarebbe imposto "un freno".

A fine incontro, [OSCURATO:SOCIETA] aveva informato [OSCURATO:PERSONA] di avere una pistola che non funzionava e gliel'aveva mostrata; costui - aduso alle armi - l'aveva riparata, trattandosi di un problema da nulla.L'incontro era avvenuto nel 2007 (anche se le difese hanno affermato doversi situare nel 2006) e la registrazione era stata consegnata da Antonino al fratello [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Nonostante tale antefatto, [OSCURATO:PERSONA] aveva proseguito a lavorare in proprio ed era stato vittima di un agguato la mattina del giorno 8 luglio 2009, quando si era recato a gettare l'immondizia sulla pubblica via.

Un individuo di circa quarant'anni, scuro in volto e di bassa statura, con berretto e giubbotto, aveva attraversato la strada inseguendo [OSCURATO:PERSONA] e aveva esploso contro di lui, che nel frattempo era riuscito a rientrare nel cortile dell'abitazione, cinque colpi di pistola munita di silenziatore, che avevano colpito la vittima al braccio e al piede sinistro.

Condotto all'ospedale, Arena aveva subito riferito agli investigatori che l'episodio poteva ricollegarsi alle minacce ricevute tempo prima da parte del suo compaesano [OSCURATO:SOCIETA], per le questioni lavorative insorte nell'ambito della ditta [OSCURATO:SOCIETA].

Le indagini si erano dunque indirizzate in tale direzione, mediante la sottoposizione ad intercettazione dei telefoni del [OSCURATO:SOCIETA]; dal canto suo, quest'ultimo aveva attuato tentativi di inquinamento delle prove, avvicinando i soggetti sentiti in qualità di informatori ed instillando loro il sospetto - come movente alternativo - che [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolto in traffici di droga oppure che avesse un'amante.

1.3. L'epilogo processuale è stato identico in entrambi i gradi di giudizio: [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a venti anni e un mese di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a venti anni di reclusione ciascuno.

Tutti e tre gli imputati sono stati condannati a risarcire il danno cagionato alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], con imposizione di una provvisionale immedia- tamente esecutiva di C 60.000, oltre alla rifusione delle spese processuali.

2. Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassa- zione, con atti distinti, tramite i rispettivi difensori.

Detti ricorsi sono di seguito sintetizzati partitamente, nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, come prescrive l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA])

2.1.1. Nel primo motivo si è dedotta violazione di legge penale, nonché mancanza o contraddittorietà della motivazione, con riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per l'affermazione di responsabilità dell'imputato quanto alla tentata estorsione rubricata al capo 1.

2.1.2. Con ulteriori doglianze si confuta la responsabilità del [OSCURATO:SOCIETA] per il reato di detenzione di arma contestato al capo 4 della rubrica, denunciando la manifesta illogicità della motivazione per avere ritenuto integrato detto reato nonostante la certezza del non funzionamento della pistola.

Tale dato impediva di superare il ragionevole dubbio sulla possibilità di qualificare come arma l'oggetto menzionato in una conversazione.

2.1.3. Si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai criteri di valutazione della prova indiziaria in ordine all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:SOCIETA] per i delitti di tentato omicidio e detenzione e porto di arma comune da sparo (capi 2 e 3).

2.1.4. Nel quarto motivo si censura la valutazione della prova relativa- mente alla qualificazione giuridica del tentato omicidio.

2.1.5. Nel quinto motivo si deduce violazione di legge processuale nonché vizio di motivazione nella triplice definizione normativa per l'aggravante prevista dall'art. 7 Legge n. 203 del 1991.

2.1.6. Ancora si deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva.

2.1.7. Ulteriore vizio di motivazione è dedotto per le aggravanti della premeditazione e del nesso teleologico. 2.1.8.

Infine, si lamenta vizio di motivazione - in ogni possibile esplica- zione - quanto alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.

2.2. Ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]).

In unico atto, i due imputati hanno svolto le seguenti censure.

2.2.1. Nel primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione per il riconoscimento della penale responsabilità per la tentata estorsione aggravata, con erronea applicazione del principio di offensività.

2.2.2. Nel secondo motivo si censura l'affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di tentato omicidio.

2.2.3. Nel terzo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento al capo 3) - detenzione e porto di pistola cal. 7.65

2.2.4. Ancora, si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motiva- zione quanto all'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991.

2.2.5. Nel quinto motivo si censura il vizio di motivazione in ordine all'aggravante ex art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen. per il delitto di tentata estorsione.

2.2.6. Nel sesto motivo si censura per violazione di legge e vizio di motivazione il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione.

2.2.7. Nel settimo motivo si contesta la sussistenza del nesso teleologico tra i primi due capi di imputazione (tentata estorsione e tentato omicidio).2.2.8.

Nell'ottavo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva qualificata contestata ad entrambi i ricorrenti.

2.2.9. Nel nono motivo si lamenta il mancato riconoscimento dell'atte- nuante ex art. 114 cod. pen. per la posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante ex art. 112 cod. pen.

Quanto all'imputato [OSCURATO:SOCIETA], si censura la negazione dell'attenuante ex art. 5 L. n. 895 del 1967 per i capi 3 e 4 in materia di armi.

2.2.10. Nel decimo motivo (indicato come undicesimo nell'atto di ricorso) ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche anche in misura prevalente sulle contestate aggravanti.

2.2.11. Nell'undicesimo motivo (indicato come dodicesimo) si deduce carenza di motivazione in ordine all'invocata riduzione della pena, nonché erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 539 cod. proc. pen. in materia di provvisionale.

2.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA])

2.3.1. Il ricorrente rimarca che - in un contesto ritenuto concorsuale - non vi è prova di alcun interesse del [OSCURATO:PERSONA] alle vicende aziendali del [OSCURATO:SOCIETA], il quale aveva gestito il rapporto con l'Arena in autonomia, né l'impugnata sentenza ha spiegato quale fosse il carattere illecito della conversazione nel bar di [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Timpanaro e [OSCURATO:PERSONA], fratello della persona offesa, conversazione alla quale prendeva parte soltanto casualmente il [OSCURATO:PERSONA], peraltro con toni pacati e conciliativi.

Quanto al rilievo che Arena si sia sentito "significativamente intimidito" nella detta conversazione al bar, trattasi di un elemento inutilizzabile processual- mente, in quanto è un'opinione del teste, oltre al fatto che la trascrizione del perito non conferma tale assunto.

2.3.2. A distanza di oltre due anni da tale conversazione del 2007, seguiva il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al quale vi sono ancora meno collegamenti con [OSCURATO:PERSONA], una volta caduta l'ipotesi del suo ruolo di esecutore materiale, risultando non provato anche l'agnome di "grilletto d'oro", attribuito a persona priva di precedenti per delitti di sangue.

Per tale imputa- zione non è mai stato specificato il ruolo che avrebbe tenuto il ricorrente, ad onta dell'astratta attribuzione della qualifica di ideatore ed organizzatore.

La motivazione è carente sugli aspetti decisivi degli addebiti, né può ritenersi sufficiente che - accertata la presunta minaccia nel colloquio al bar - essa basti, transitivamente, a fungere da collante probatorio per tutto il resto.

Né la mera conoscenza di vicende pregresse che avevano riguardato gli odierni imputati si traduce in apporto concorsuale ai fatti di causa, trattandosi a tutto concedere di mera connivenza.

Invero, non vi è alcuna prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell'intento omicidiario e dei suoi profili attuativi, onde giustificare almeno un concorso morale, del tutto indimostrato.

2.3.3. Tirate le fila di tali vizi e carenze motivazionali, il ricorrente denuncia che l'impugnata sentenza non ha seguito l'esegesi di legittimità in tema di valutazione di un compendio indiziario, trascurando il vaglio di gravità precisione e concordanza degli indizi, e ha reso una motivazione congetturale e sostenuta da elementi inadeguati e privi di riferimenti individualizzanti.

2.3.4. Con memoria trasmessa in data 8/5/2023, la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito le argomentazioni del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono parzialmente fondati con riferimento alle imputazioni contestate ai capi 2 e 3 - tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e connesse viola- zioni della disciplina sulle armi - e con generale riguardo all'aggravante speciale ex art. 7 L. n. 203 del 1991, mentre devono essere respinti quanto alle imputazioni n. 1 - tentata estorsione in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA] - e n. 4, riguardante il solo [OSCURATO:SOCIETA], per la illegale detenzione di una pistola non individuata.

1.1. Prendendo le mosse da queste ultime imputazioni, si svolgono le seguenti osservazioni.

L'impugnata sentenza ha dato congrua giustificazione, nel solco della prima pronuncia con la quale forma la cosiddetta "doppia conforme" così da dare luogo ad un unico apparato motivazionale integrato, della tentata estorsione commessa da più persone riunite - nella specie in concorso dai tre ricorrenti - diretta a dissuadere la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] dal proseguire la propria attività professionale in concorrenza con quella del [OSCURATO:SOCIETA].

La prova di detto delitto discende essenzialmente dalla registrazione effettuata da [OSCURATO:PERSONA], il quale - in rappresentanza del fratello Salvatore, persona offesa - era intervenuto all'incontro del febbraio 2007 presso il bar di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva per l'appunto registrato la conversazione ivi intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] detto "zio Nino", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (costui, insieme al fratello Francesco, nipote dell'Arena).

Tale conversazione è stata oggetto della perizia disposta dalla Corte terri- toriale ed espletata dal prof.

Benedetti, che ha reso possibile l'individuazione dei colloquianti negli odierni imputati, con accertamento che non è stato posto in dubbio dai ricorrenti, e la redazione integrale del testo dei discorsi tenuti dagli astanti in quella occasione.La lettura di tale conversazione è stata ritenuta in entrambe le sentenze di natura schiettamente estorsiva, ed infatti in tal senso era stata percepita sia dall'interlocutore [OSCURATO:PERSONA], che da Salvatore - diretto interessato - allorché aveva ascoltato la registrazione procuratagli dal fratello.

Non a caso, dopo l'ascolto, [OSCURATO:PERSONA] aveva preso appuntamento con [OSCURATO:SOCIETA] e si era recato ad incontrarlo nel cantiere della Mediterranea.

Qui aveva ricevuto dall'imputato ulteriore intimidazione (vds. pag. 28 della sentenza di primo grado, par. 2.5.) avendogli [OSCURATO:PERSONA] ingiunto di lavorare alle loro dipendenze, altrimenti gliel'avrebbero fatta pagare.

1.2. Le censure mosse a tale ricostruzione dalle difese degli imputati sono state efficacemente confutate nell'impugnata sentenza.

La rivisitazione degli effetti - perorata nei ricorsi con lettura alternativa ed ipotetica dei dati di fatto - che tale conversazione avrebbe prodotto nella persona offesa, incurante per lungo tempo dell'avvertimento a lui indirizzato, non potrebbe stravolgere la natura dell'accertata condotta, ritenuta rivestire i caratteri tipici del tentativo di estorsione aggravata.

La riunione al bar di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta da entrambi i giudici di merito rispondente alle modalità attraverso le quali in dati contesti si indirizzano messaggi intimidatori, obliquamente e con ricorso ad indirette manifestazioni di minaccia, come l'esibizione di una pistola (capo 4) asseritamente malfunzionante ed invece di pronto rimedio ad opera di [OSCURATO:PERSONA] (il quale, in tal modo, ne aveva appurato la natura di arma).

Pertanto, la resistenza alla pretesa, opposta per lungo tempo dalla vittima, fino alla dismissione dell'attività aziendale a seguito dell'attentato subìto due anni dopo, ha l'unico significato di qualificare la condotta estorsiva come mero tentativo - in tali esatti termini contestata nella imputazione n. 1 - ma di certo non ha alcuna valenza scriminante.

1.3. La denegata patrimonialità della pretesa estorsiva è stata confutata dalla Corte territoriale, mettendo in luce la natura economica della imposizione di escludere l'azienda dell'Arena dal novero delle imprese "terziste" della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto in diretta concorrenza con la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].

Peraltro, osserva questa Corte - in linea con la precisazione contenuta nell'impugnata sentenza - che anche l'impostazione difensiva per cui le pressioni sarebbero state finalizzate ad una questione di prestigio aziendale non avrebbe alcun effetto limitativo dell'antigiuridicità del fatto, risolvendosi tale imposizione comunque in un ingiusto profitto con altrui danno, essendo notoriamente la buona fama aziendale un elemento passibile di valutazione economica in ambito imprenditoriale: invero, nell'estorsione la lesione dell'interesse protetto coincide con la compromissione della libertà di autodeterminazione della vittima in ambito patrimoniale facendo uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico (Sez. 2, n. 5668 del 15/01/2013, Levak, Rv. 255242).

1.4. Parimenti, non ha pregio la negazione dell'aggravante della pluralità di persone riunite, patentemente verificata nella vicenda in esame.

L'incontro di [OSCURATO:PERSONA] è stato molto affollato, essendo presieduto da [OSCURATO:PERSONA] attorniato da [OSCURATO:PERSONA] detto "zio Nino", e da [OSCURATO:PERSONA], la cui fama di "grilletto d'oro" era stata decantata a [OSCURATO:PERSONA] dal nipote [OSCURATO:PERSONA], nella conversazione intercorsa tra i due dopo l'incontro al bar.

A nulla rileva la rivendicazione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'assenza di un suo interesse diretto per le vicende aziendali del [OSCURATO:SOCIETA], rilevando soltanto il suo acclarato concorso nella vicenda estorsiva, che non richiede l'emersione di un diretto coinvolgimento personale o economico, essendo sufficiente il consape- vole contributo alla minaccia estorsiva: sul punto, l'impugnata sentenza ha dato conto della progressione minacciosa delle parole di detto imputato, il quale si era intromesso nella conversazione parlando al plurale, mostrandosi ben informato del tema dell'incontro e perorando la necessità di risolvere la situazione che era stata tollerata fino ad oggi, ma non poteva proseguire oltre.

Risulta dunque correttamente contestata e ritenuta l'aggravante speciale ex art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen., che richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba ed altri, Rv. 265657), poiché in tal modo si verificano, in conformità alla ratio della norma, quegli effetti fisici e psichici di maggiore pressione sulla vittima che ne riducono la forza di reazione e giustificano l'applicazione dell'aumento della pena (Sez. 2, n. 671 del 23/10/2019, dep. 2020, Pignataro, Rv. 277817).

1.5. Diversamente deve affermarsi con riguardo alla ritenuta aggravante dell'agevolazione mafiosa, contestata anche con riferimento all'estorsione sub 1, in quanto non è stato chiarito nell'impugnata sentenza - né potendo sul punto ritenersi sufficiente il mero richiamo alla sentenza n. 43830 del 4/9/2014 di questa Corte, resa in sede cautelare, che aveva confermato l'impianto accusa- torio anche per detta aggravante - in cosa è consistita tale agevolazione ed a favore di quale consorteria.

Invero, la contestazione è specificamente riferita al fatto di "essersi avvalsi della forza intimidatrice del vincolo associativo esistente nel contesto di perpetrazione del fatto e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva", ma nella motivazione il tema risulta del tutto assente: tale punto, specificamente contestato nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dovrà dunque essere oggetto di riesame in sede di rinvio.2.

I ricorsi risultano fondati in ordine alle imputazioni di tentato omicidio e di detenzione e porto della pistola calibro 7.65 e del relativo silenziatore.

Invero, il compendio relativo a tali accuse è soltanto indiziario, ma privo di idonee argomentazioni a sostegno della univocità e gravità degli indizi che attingono specificamente gli odierni ricorrenti.

Elementi di criticità in tal senso sono individuabili nel lungo lasso di tempo trascorso dalla vicenda estorsiva, oltre due anni, ragione per cui non è dato comprendere come l'incontro in Sicilia del 2007 possa senz'altro ricollegarsi all'agguato di Faenza del luglio 2009, in mancanza di informazioni sugli sviluppi dei rapporti tra le parti contrapposte in tale lasso temporale.

Gli inquinamenti probatori attribuiti al [OSCURATO:SOCIETA] costitui- scono senz'altro un indizio, tuttavia allo stato di carattere ambiguo, potendosi attribuire al tentativo di allontanare da sé i sospetti per la tentata estorsione, e comunque si tratta di un singolo indizio.

Quanto agli altri due ricorrenti, non si comprende il ruolo che avrebbero svolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del tentato omicidio, a differenza di quello di mandante attribuibile al [OSCURATO:SOCIETA], ed invero nemmeno la contestazione sub 2 offre alcuna indicazione sul punto.

Sarà dunque necessario annullare l'impugnata sentenza con riferimento alle contestazioni n. 2 e n. 3 - tentato omicidio e violazione della disciplina sulle armi - ritenendosi necessario il riesame del compendio indiziario alla stregua delle indicazioni dell'esegesi di legittimità, secondo il principio per cui «In tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Pg in proc.

Stasi, Rv. 258321).

3. Tale determinazione assorbe l'esame delle ulteriori censure, in specie quelle relative alla qualificazione giuridica del tentato omicidio e alla sussistenza delle aggravanti relative a detto reato, nonché all'aggravante della connessione 9 \Pn teleologica tra l'accertata tentata estorsione e i delitti per i quali si è reso neces- sario l'annullamento.

Ovviamente, risultano assorbite anche le censure relative al trattamento sanzionatorio, che dovrà essere oggetto di rivalutazione a seguito della verifica dei titoli di reato in accertamento e della incidenza delle aggravanti (compresa la recidiva qualificata ritenuta per tutti gli imputati), ad iniziare dalla aggravante speciale ex art. 416 bis.1 cod. pen. che deve essere rivalutata anche con riferimento all'imputazione di tentata estorsione.

È assorbito anche il motivo di impugnazione ex art. 539 cod. proc. pen. in tema di provvisionale, sollevato dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: invero, poiché allo stato non risulta ancora accertata la consistenza dei reati su cui calcolare la provvisionale, le censure in ordine alla quantificazione operata nelle sentenze di merito - ivi attribuita esclusivamente al danno non patrimoniale - devono essere rimesse al giudizio di rinvio.

4. In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere annullata quanto alle imputazioni nn. 2 e 3, nonché in relazione all'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. e, di conseguenza, con riferimento al complessivo trattamento sanziona- torio, all'uopo rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sui punti indicati.

Nel resto, i ricorsi degli imputati devono essere rigettati: da ciò consegue il ristoro della parte civile costituita per le spese sostenute per la costituzione e difesa dinanzi a questa Corte di cassazione, liquidate come indicato nel dispo- sitivo, alla stregua della nota spese presentata dal patrono di detta parte civile e secondo i parametri di cui al DM 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi 2) e 3) della rubrica, nonché ai punti concernenti la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e del conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sui capi e sui punti ad altra sezione della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; udita la Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni e nota spese; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per il loro accoglimento; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso e per la cassazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 12/9/2022, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 13/11/2015 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ivi indicate per i seguenti reati: delitto ex art. 56-629, commi 1 e 2, cod. pen. aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in [OSCURATO:PERSONA] (Catania) nel febbraio - marzo 2007 (capo 1); tentato omicidio pluriaggravato di [OSCURATO:PERSONA] e violazioni in materia di armi riferite alla pistola cal. 7,65 e al silenziatore usati per detto reato, commessi a Faenza (Ravenna) 8/7/2009 (capi 2 e 3); il solo [OSCURATO:SOCIETA] per illegale detenzione di una pistola non individuata, accertata in provincia di Catania nel febbraio/marzo 2007 (capo 4). 1.1. La vicenda, come ricostruita nelle sentenze di merito, era scaturita dalla reazione di [OSCURATO:PERSONA] al fatto che [OSCURATO:PERSONA], trasferitosi a Faenza dalla Sicilia, aveva iniziato a lavorare per conto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ditta in cui era interessato il [OSCURATO:SOCIETA]. Dopo qualche tempo, Arena aveva creato una sua ditta individuale - la CSM di [OSCURATO:PERSONA] - assumendo un dipendente e lavorando come terzista per la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] non aveva gradito l'ascesa professionale dell'Arena, che era in concorrenza con la sua ditta, e dopo alcune pressioni (taglio delle gomme di una vettura scambiata per quella della moglie dell'Arena, telefonate mute in orario notturno al telefono dell'Arena e della moglie), vi era stato un incontro in un bar a [OSCURATO:PERSONA] tra il fratello dell'Arena, Salvatore, e [OSCURATO:SOCIETA], cui avevano preso parte anche Antonino e [OSCURATO:PERSONA], figli di una sorella dell'Arena, [OSCURATO:PERSONA], alias "[OSCURATO:PERSONA]", e [OSCURATO:PERSONA], persona sconosciuta all'Arena e in seguito indicato con il soprannome di "grilletto d'oro". Detta conversazione - in cui avevano parlato principalmente [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - era stata registrata di nascosto da [OSCURATO:PERSONA]. La conversazione è riportata alle pagine 10 - 27 della sentenza di primo grado, ed è stata poi oggetto di perizia in sede di rinnovazione istruttoria, al fine di attribuire con certezza agli odierni imputati le voci risultanti nella registrazione. Il senso della conversazione era stato ravvisato in specifiche pressioni indirizzate a [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del fratello, per convincerlo ad andare via dalla [OSCURATO:SOCIETA] e non dare più fastidio alla [OSCURATO:PERSONA]; se Arena non avesse ubbidito, gli si sarebbe imposto "un freno". A fine incontro, [OSCURATO:SOCIETA] aveva informato [OSCURATO:PERSONA] di avere una pistola che non funzionava e gliel'aveva mostrata; costui - aduso alle armi - l'aveva riparata, trattandosi di un problema da nulla.L'incontro era avvenuto nel 2007 (anche se le difese hanno affermato doversi situare nel 2006) e la registrazione era stata consegnata da Antonino al fratello [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Nonostante tale antefatto, [OSCURATO:PERSONA] aveva proseguito a lavorare in proprio ed era stato vittima di un agguato la mattina del giorno 8 luglio 2009, quando si era recato a gettare l'immondizia sulla pubblica via. Un individuo di circa quarant'anni, scuro in volto e di bassa statura, con berretto e giubbotto, aveva attraversato la strada inseguendo [OSCURATO:PERSONA] e aveva esploso contro di lui, che nel frattempo era riuscito a rientrare nel cortile dell'abitazione, cinque colpi di pistola munita di silenziatore, che avevano colpito la vittima al braccio e al piede sinistro. Condotto all'ospedale, Arena aveva subito riferito agli investigatori che l'episodio poteva ricollegarsi alle minacce ricevute tempo prima da parte del suo compaesano [OSCURATO:SOCIETA], per le questioni lavorative insorte nell'ambito della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. Le indagini si erano dunque indirizzate in tale direzione, mediante la sottoposizione ad intercettazione dei telefoni del [OSCURATO:SOCIETA]; dal canto suo, quest'ultimo aveva attuato tentativi di inquinamento delle prove, avvicinando i soggetti sentiti in qualità di informatori ed instillando loro il sospetto - come movente alternativo - che [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolto in traffici di droga oppure che avesse un'amante. 1.3. L'epilogo processuale è stato identico in entrambi i gradi di giudizio: [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a venti anni e un mese di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a venti anni di reclusione ciascuno. Tutti e tre gli imputati sono stati condannati a risarcire il danno cagionato alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], con imposizione di una provvisionale immedia- tamente esecutiva di C 60.000, oltre alla rifusione delle spese processuali. 2. Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassa- zione, con atti distinti, tramite i rispettivi difensori. Detti ricorsi sono di seguito sintetizzati partitamente, nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, come prescrive l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) 2.1.1. Nel primo motivo si è dedotta violazione di legge penale, nonché mancanza o contraddittorietà della motivazione, con riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per l'affermazione di responsabilità dell'imputato quanto alla tentata estorsione rubricata al capo 1. 2.1.2. Con ulteriori doglianze si confuta la responsabilità del [OSCURATO:SOCIETA] per il reato di detenzione di arma contestato al capo 4 della rubrica, denunciando la manifesta illogicità della motivazione per avere ritenuto integrato detto reato nonostante la certezza del non funzionamento della pistola. Tale dato impediva di superare il ragionevole dubbio sulla possibilità di qualificare come arma l'oggetto menzionato in una conversazione. 2.1.3. Si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai criteri di valutazione della prova indiziaria in ordine all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:SOCIETA] per i delitti di tentato omicidio e detenzione e porto di arma comune da sparo (capi 2 e 3). 2.1.4. Nel quarto motivo si censura la valutazione della prova relativa- mente alla qualificazione giuridica del tentato omicidio. 2.1.5. Nel quinto motivo si deduce violazione di legge processuale nonché vizio di motivazione nella triplice definizione normativa per l'aggravante prevista dall'art. 7 Legge n. 203 del 1991. 2.1.6. Ancora si deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva. 2.1.7. Ulteriore vizio di motivazione è dedotto per le aggravanti della premeditazione e del nesso teleologico. 2.1.8. Infine, si lamenta vizio di motivazione - in ogni possibile esplica- zione - quanto alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. 2.2. Ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]). In unico atto, i due imputati hanno svolto le seguenti censure. 2.2.1. Nel primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione per il riconoscimento della penale responsabilità per la tentata estorsione aggravata, con erronea applicazione del principio di offensività. 2.2.2. Nel secondo motivo si censura l'affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di tentato omicidio. 2.2.3. Nel terzo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento al capo 3) - detenzione e porto di pistola cal. 7.65 2.2.4. Ancora, si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motiva- zione quanto all'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991. 2.2.5. Nel quinto motivo si censura il vizio di motivazione in ordine all'aggravante ex art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen. per il delitto di tentata estorsione. 2.2.6. Nel sesto motivo si censura per violazione di legge e vizio di motivazione il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione. 2.2.7. Nel settimo motivo si contesta la sussistenza del nesso teleologico tra i primi due capi di imputazione (tentata estorsione e tentato omicidio).2.2.8. Nell'ottavo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva qualificata contestata ad entrambi i ricorrenti. 2.2.9. Nel nono motivo si lamenta il mancato riconoscimento dell'atte- nuante ex art. 114 cod. pen. per la posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante ex art. 112 cod. pen. Quanto all'imputato [OSCURATO:SOCIETA], si censura la negazione dell'attenuante ex art. 5 L. n. 895 del 1967 per i capi 3 e 4 in materia di armi. 2.2.10. Nel decimo motivo (indicato come undicesimo nell'atto di ricorso) ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche anche in misura prevalente sulle contestate aggravanti. 2.2.11. Nell'undicesimo motivo (indicato come dodicesimo) si deduce carenza di motivazione in ordine all'invocata riduzione della pena, nonché erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 539 cod. proc. pen. in materia di provvisionale. 2.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) 2.3.1. Il ricorrente rimarca che - in un contesto ritenuto concorsuale - non vi è prova di alcun interesse del [OSCURATO:PERSONA] alle vicende aziendali del [OSCURATO:SOCIETA], il quale aveva gestito il rapporto con l'Arena in autonomia, né l'impugnata sentenza ha spiegato quale fosse il carattere illecito della conversazione nel bar di [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Timpanaro e [OSCURATO:PERSONA], fratello della persona offesa, conversazione alla quale prendeva parte soltanto casualmente il [OSCURATO:PERSONA], peraltro con toni pacati e conciliativi. Quanto al rilievo che Arena si sia sentito "significativamente intimidito" nella detta conversazione al bar, trattasi di un elemento inutilizzabile processual- mente, in quanto è un'opinione del teste, oltre al fatto che la trascrizione del perito non conferma tale assunto. 2.3.2. A distanza di oltre due anni da tale conversazione del 2007, seguiva il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al quale vi sono ancora meno collegamenti con [OSCURATO:PERSONA], una volta caduta l'ipotesi del suo ruolo di esecutore materiale, risultando non provato anche l'agnome di "grilletto d'oro", attribuito a persona priva di precedenti per delitti di sangue. Per tale imputa- zione non è mai stato specificato il ruolo che avrebbe tenuto il ricorrente, ad onta dell'astratta attribuzione della qualifica di ideatore ed organizzatore. La motivazione è carente sugli aspetti decisivi degli addebiti, né può ritenersi sufficiente che - accertata la presunta minaccia nel colloquio al bar - essa basti, transitivamente, a fungere da collante probatorio per tutto il resto. Né la mera conoscenza di vicende pregresse che avevano riguardato gli odierni imputati si traduce in apporto concorsuale ai fatti di causa, trattandosi a tutto concedere di mera connivenza. Invero, non vi è alcuna prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell'intento omicidiario e dei suoi profili attuativi, onde giustificare almeno un concorso morale, del tutto indimostrato. 2.3.3. Tirate le fila di tali vizi e carenze motivazionali, il ricorrente denuncia che l'impugnata sentenza non ha seguito l'esegesi di legittimità in tema di valutazione di un compendio indiziario, trascurando il vaglio di gravità precisione e concordanza degli indizi, e ha reso una motivazione congetturale e sostenuta da elementi inadeguati e privi di riferimenti individualizzanti. 2.3.4. Con memoria trasmessa in data 8/5/2023, la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito le argomentazioni del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono parzialmente fondati con riferimento alle imputazioni contestate ai capi 2 e 3 - tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e connesse viola- zioni della disciplina sulle armi - e con generale riguardo all'aggravante speciale ex art. 7 L. n. 203 del 1991, mentre devono essere respinti quanto alle imputazioni n. 1 - tentata estorsione in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA] - e n. 4, riguardante il solo [OSCURATO:SOCIETA], per la illegale detenzione di una pistola non individuata. 1.1. Prendendo le mosse da queste ultime imputazioni, si svolgono le seguenti osservazioni. L'impugnata sentenza ha dato congrua giustificazione, nel solco della prima pronuncia con la quale forma la cosiddetta "doppia conforme" così da dare luogo ad un unico apparato motivazionale integrato, della tentata estorsione commessa da più persone riunite - nella specie in concorso dai tre ricorrenti - diretta a dissuadere la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] dal proseguire la propria attività professionale in concorrenza con quella del [OSCURATO:SOCIETA]. La prova di detto delitto discende essenzialmente dalla registrazione effettuata da [OSCURATO:PERSONA], il quale - in rappresentanza del fratello Salvatore, persona offesa - era intervenuto all'incontro del febbraio 2007 presso il bar di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva per l'appunto registrato la conversazione ivi intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] detto "zio Nino", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (costui, insieme al fratello Francesco, nipote dell'Arena). Tale conversazione è stata oggetto della perizia disposta dalla Corte terri- toriale ed espletata dal prof. Benedetti, che ha reso possibile l'individuazione dei colloquianti negli odierni imputati, con accertamento che non è stato posto in dubbio dai ricorrenti, e la redazione integrale del testo dei discorsi tenuti dagli astanti in quella occasione.La lettura di tale conversazione è stata ritenuta in entrambe le sentenze di natura schiettamente estorsiva, ed infatti in tal senso era stata percepita sia dall'interlocutore [OSCURATO:PERSONA], che da Salvatore - diretto interessato - allorché aveva ascoltato la registrazione procuratagli dal fratello. Non a caso, dopo l'ascolto, [OSCURATO:PERSONA] aveva preso appuntamento con [OSCURATO:SOCIETA] e si era recato ad incontrarlo nel cantiere della Mediterranea. Qui aveva ricevuto dall'imputato ulteriore intimidazione (vds. pag. 28 della sentenza di primo grado, par. 2.5.) avendogli [OSCURATO:PERSONA] ingiunto di lavorare alle loro dipendenze, altrimenti gliel'avrebbero fatta pagare. 1.2. Le censure mosse a tale ricostruzione dalle difese degli imputati sono state efficacemente confutate nell'impugnata sentenza. La rivisitazione degli effetti - perorata nei ricorsi con lettura alternativa ed ipotetica dei dati di fatto - che tale conversazione avrebbe prodotto nella persona offesa, incurante per lungo tempo dell'avvertimento a lui indirizzato, non potrebbe stravolgere la natura dell'accertata condotta, ritenuta rivestire i caratteri tipici del tentativo di estorsione aggravata. La riunione al bar di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta da entrambi i giudici di merito rispondente alle modalità attraverso le quali in dati contesti si indirizzano messaggi intimidatori, obliquamente e con ricorso ad indirette manifestazioni di minaccia, come l'esibizione di una pistola (capo 4) asseritamente malfunzionante ed invece di pronto rimedio ad opera di [OSCURATO:PERSONA] (il quale, in tal modo, ne aveva appurato la natura di arma). Pertanto, la resistenza alla pretesa, opposta per lungo tempo dalla vittima, fino alla dismissione dell'attività aziendale a seguito dell'attentato subìto due anni dopo, ha l'unico significato di qualificare la condotta estorsiva come mero tentativo - in tali esatti termini contestata nella imputazione n. 1 - ma di certo non ha alcuna valenza scriminante. 1.3. La denegata patrimonialità della pretesa estorsiva è stata confutata dalla Corte territoriale, mettendo in luce la natura economica della imposizione di escludere l'azienda dell'Arena dal novero delle imprese "terziste" della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto in diretta concorrenza con la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. Peraltro, osserva questa Corte - in linea con la precisazione contenuta nell'impugnata sentenza - che anche l'impostazione difensiva per cui le pressioni sarebbero state finalizzate ad una questione di prestigio aziendale non avrebbe alcun effetto limitativo dell'antigiuridicità del fatto, risolvendosi tale imposizione comunque in un ingiusto profitto con altrui danno, essendo notoriamente la buona fama aziendale un elemento passibile di valutazione economica in ambito imprenditoriale: invero, nell'estorsione la lesione dell'interesse protetto coincide con la compromissione della libertà di autodeterminazione della vittima in ambito patrimoniale facendo uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico (Sez. 2, n. 5668 del 15/01/2013, Levak, Rv. 255242). 1.4. Parimenti, non ha pregio la negazione dell'aggravante della pluralità di persone riunite, patentemente verificata nella vicenda in esame. L'incontro di [OSCURATO:PERSONA] è stato molto affollato, essendo presieduto da [OSCURATO:PERSONA] attorniato da [OSCURATO:PERSONA] detto "zio Nino", e da [OSCURATO:PERSONA], la cui fama di "grilletto d'oro" era stata decantata a [OSCURATO:PERSONA] dal nipote [OSCURATO:PERSONA], nella conversazione intercorsa tra i due dopo l'incontro al bar. A nulla rileva la rivendicazione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'assenza di un suo interesse diretto per le vicende aziendali del [OSCURATO:SOCIETA], rilevando soltanto il suo acclarato concorso nella vicenda estorsiva, che non richiede l'emersione di un diretto coinvolgimento personale o economico, essendo sufficiente il consape- vole contributo alla minaccia estorsiva: sul punto, l'impugnata sentenza ha dato conto della progressione minacciosa delle parole di detto imputato, il quale si era intromesso nella conversazione parlando al plurale, mostrandosi ben informato del tema dell'incontro e perorando la necessità di risolvere la situazione che era stata tollerata fino ad oggi, ma non poteva proseguire oltre. Risulta dunque correttamente contestata e ritenuta l'aggravante speciale ex art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen., che richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba ed altri, Rv. 265657), poiché in tal modo si verificano, in conformità alla ratio della norma, quegli effetti fisici e psichici di maggiore pressione sulla vittima che ne riducono la forza di reazione e giustificano l'applicazione dell'aumento della pena (Sez. 2, n. 671 del 23/10/2019, dep. 2020, Pignataro, Rv. 277817). 1.5. Diversamente deve affermarsi con riguardo alla ritenuta aggravante dell'agevolazione mafiosa, contestata anche con riferimento all'estorsione sub 1, in quanto non è stato chiarito nell'impugnata sentenza - né potendo sul punto ritenersi sufficiente il mero richiamo alla sentenza n. 43830 del 4/9/2014 di questa Corte, resa in sede cautelare, che aveva confermato l'impianto accusa- torio anche per detta aggravante - in cosa è consistita tale agevolazione ed a favore di quale consorteria. Invero, la contestazione è specificamente riferita al fatto di "essersi avvalsi della forza intimidatrice del vincolo associativo esistente nel contesto di perpetrazione del fatto e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva", ma nella motivazione il tema risulta del tutto assente: tale punto, specificamente contestato nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dovrà dunque essere oggetto di riesame in sede di rinvio.2. I ricorsi risultano fondati in ordine alle imputazioni di tentato omicidio e di detenzione e porto della pistola calibro 7.65 e del relativo silenziatore. Invero, il compendio relativo a tali accuse è soltanto indiziario, ma privo di idonee argomentazioni a sostegno della univocità e gravità degli indizi che attingono specificamente gli odierni ricorrenti. Elementi di criticità in tal senso sono individuabili nel lungo lasso di tempo trascorso dalla vicenda estorsiva, oltre due anni, ragione per cui non è dato comprendere come l'incontro in Sicilia del 2007 possa senz'altro ricollegarsi all'agguato di Faenza del luglio 2009, in mancanza di informazioni sugli sviluppi dei rapporti tra le parti contrapposte in tale lasso temporale. Gli inquinamenti probatori attribuiti al [OSCURATO:SOCIETA] costitui- scono senz'altro un indizio, tuttavia allo stato di carattere ambiguo, potendosi attribuire al tentativo di allontanare da sé i sospetti per la tentata estorsione, e comunque si tratta di un singolo indizio. Quanto agli altri due ricorrenti, non si comprende il ruolo che avrebbero svolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del tentato omicidio, a differenza di quello di mandante attribuibile al [OSCURATO:SOCIETA], ed invero nemmeno la contestazione sub 2 offre alcuna indicazione sul punto. Sarà dunque necessario annullare l'impugnata sentenza con riferimento alle contestazioni n. 2 e n. 3 - tentato omicidio e violazione della disciplina sulle armi - ritenendosi necessario il riesame del compendio indiziario alla stregua delle indicazioni dell'esegesi di legittimità, secondo il principio per cui «In tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Pg in proc. Stasi, Rv. 258321). 3. Tale determinazione assorbe l'esame delle ulteriori censure, in specie quelle relative alla qualificazione giuridica del tentato omicidio e alla sussistenza delle aggravanti relative a detto reato, nonché all'aggravante della connessione 9 \Pn teleologica tra l'accertata tentata estorsione e i delitti per i quali si è reso neces- sario l'annullamento. Ovviamente, risultano assorbite anche le censure relative al trattamento sanzionatorio, che dovrà essere oggetto di rivalutazione a seguito della verifica dei titoli di reato in accertamento e della incidenza delle aggravanti (compresa la recidiva qualificata ritenuta per tutti gli imputati), ad iniziare dalla aggravante speciale ex art. 416 bis.1 cod. pen. che deve essere rivalutata anche con riferimento all'imputazione di tentata estorsione. È assorbito anche il motivo di impugnazione ex art. 539 cod. proc. pen. in tema di provvisionale, sollevato dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: invero, poiché allo stato non risulta ancora accertata la consistenza dei reati su cui calcolare la provvisionale, le censure in ordine alla quantificazione operata nelle sentenze di merito - ivi attribuita esclusivamente al danno non patrimoniale - devono essere rimesse al giudizio di rinvio. 4. In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere annullata quanto alle imputazioni nn. 2 e 3, nonché in relazione all'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. e, di conseguenza, con riferimento al complessivo trattamento sanziona- torio, all'uopo rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sui punti indicati. Nel resto, i ricorsi degli imputati devono essere rigettati: da ciò consegue il ristoro della parte civile costituita per le spese sostenute per la costituzione e difesa dinanzi a questa Corte di cassazione, liquidate come indicato nel dispo- sitivo, alla stregua della nota spese presentata dal patrono di detta parte civile e secondo i parametri di cui al DM 10 marzo 2014, n. 55. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi 2) e 3) della rubrica, nonché ai punti concernenti la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e del conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sui capi e sui punti ad altra sezione della Cort
Sentenza Cassazione n. 49612/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris