CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25233/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37047-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente al ricorso incidentale - nonchè contro - intimati - avverso la sentenza n. 645/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 15/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 37047 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- Premesso che: 1. Con distinti ricorsi la [OSCURATO:PERSONA] spa impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia del Territorio, sull'istanza avanzata dalla contribuente di attribuzione in categoria del Gruppo E dell'unità immobiliare adibita serbatoio di stoccaggio di acqua potabile, sita nel comune di Nichelino, rettificava la classificazione catastale proposta in categoria D/7 determinando la rendita; 2. la CTP annullava l'avviso di accertamento ritenendo fondata e assorbente l'eccezione della società secondo cui l'immobile avrebbe dovuto essere accatastato secondo la proposta formulata con DOCFA in categoria E/3; 3. la CTR del Piemonte, con la sentenza in epigrafe, dopo aver dichiarato infondate le eccezioni di illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione e per difetto di preventivo sopralluogo, rimaste assorbite in primo grado e riproposte dalla società, rigettava l'appello dell'Ufficio osservando, per quanto di interesse in questa sede, che il bene andava classificato in categoria E/3 in quanto destinato ad una funzione pubblica; 4. avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un motivi; 5. [OSCURATO:PERSONA] spa depositava controricorso contenente ricorso incidentale condizionato; 6. l'Agenzia delle Entrate rispondeva con controricorso; 7. la società depositava memoria; considerato che: 1. con il motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione o falsa applicazione del R.D.652/1939 e successive modificazioni e del d.P.R. 1142/1949, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cpc, per avere i giudici di seconde cure erroneamente inquadrato l'unità immobiliare nella categoria E/3, anziché in D/7, non tenendo conto delle caratteristiche oggettive del bene e valorizzando invece la funzione di pubblica utilità svolta dalla società utilizzatrice dell'immobile; 2. con il ricorso incidentale la società denuncia violazione degli artt.7 della I. 212/2000, 3 della 1.241/1990 e del 24 Cost., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto adeguata la motivazione dell'avviso senza considerare che detta motivazione non conteneva alcuna spiegazione sul perché l'immobile fosse stato inquadrato in una categoria diversa da quella proposta; 3.con riguardo al motivo di ricorso principale la controricorrente ha sollevato eccezione di inammissibilità sostenendo trattarsi di motivo tendente a ottenere, in questa sede di legittimità, una complessiva rivalutazione delle risultanze processuali. L'eccezione è infondata in quanto il motivo veicola elementi funzionali alla censura di violazione di legge; 4. il ricorso principale è fondato; 4.1. Questa Corte, con ordinanza n.3921/2022, tra le stesse parti e su fattispecie analoga a quella che occupa -l'Agenzia del Territorio, sull'istanza avanzata dalla contribuente di attribuzione in categoria del Gruppo E delle unità immobiliari adibite a serbatoio ed impianti di depurazione acque siti nei comuni di [OSCURATO:PERSONA], Collegno e [OSCURATO:PERSONA], rettificava la classificazione catastale proposta in categoria D/7 determinando le rendite-, ha affermato il principio secondo cui «In tema di classificazione catastale, poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica». 4.2. [OSCURATO:PERSONA] condivide le motivazioni della citata ordinanza e ne ribadisce il principio senza che invero nella memoria della ricorrente siano addotte ragioni per distaccarsene. 4.3 "La qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.), con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale. Una conferma di tale impostazione è data dalla L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, a tenore del quale : «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale». Dal che si evince come la legge instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria «E», da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale ... (Cass. n. 20026/15, 7868/2016, 4223/2019 e 9427/2019). Sulla scorta di tali principi questa Corte ha puntualizzato, proprio in materia di impianti di depurazione delle acque, che «.... dal che si evince come la citata norma instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria "E", da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altro lato, sicché diventa dirimente, ai fini della valutazione del corretto censimento del immobile, accertare se la gestione dell'impianto di depurazione presentasse gli obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto lucro oggettivo ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi (in termini: Cass., Sez. 5, 4 aprile 2019, n. 9427)" (Cass.3921/2022, punto 2 della motivazione). Al contrario di quanto affermato dalla CTR e dalla società [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso come già nel giudizio deciso con la più volte citata ordinanza 3921/2022, "è irrilevante la destinazione dell'impianto di depurazione ad una attività di pubblico interesse. Difatti, l'interesse generale allo svolgimento dell'attività non esclude che quest'ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (così:Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12741, in tema di classamento catastale di impianto di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas; Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2020, n. 17022, in tema di classamento catastale di impianto di compostaggio di rifiuti). La normativa di settore (L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1: "I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'art. 4, comma 1, lett. f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità"; D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141:"Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie"; del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1, nel testo modificato, all'esito del referendum abrogativo disposto col D.P.R. 23 marzo 2011, dal D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116, art. 1, comma 1: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"), con riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Posto che sono classificabili come "servizi a rilevanza economica" (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, nel testo novellato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35) tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente competente laddove la tariffa richiedibile all'utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d'impresa che non deve essere di modesta entità, l'inquadramento del servizio idrico integrato in tale schema è stato confermato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 325 del 3 novembre 2010 e n. 187 dell'8 giugno 2011, affermandosene la riconducibilità alle materie della "tutela della concorrenza" e della "tutela dell'ambiente", che pertengono alla esclusiva competenza legislativa dello Stato (art. 117 Cost., comma 2, lett. e e lett. s). Del pari, la giurisprudenza di legittimità ha messo in risalto che la tariffa del servizio idrico integrato configura ormai il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n 12769), confermando l'ispirazione della relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico minimo per l'assunzione della qualifica imprenditoriale (art. 2050 c.c.). In linea con tale impostazione, la circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 16 maggio 2006 n. 4 del 2006 ha chiarito (par. 3.1.3, lett. c), che le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati al trattamento delle acque reflue sono tipiche di processi industriali o, comunque, produttivi e, pertanto, la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo "D". Nè la natura economica dell'attività viene meno per la circostanza che a gestire il servizio pubblico sia direttamente l'ente territoriale piuttosto una azienda municipalizzata o una società partecipata dal Comune in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche dell'immobile e la sua destinazione funzionale »(cfr. Cass.2247/2021)" (Cass. 3921/2022, punto 2.3. della motivazione); 5. alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso dell'Agenzia va accolto; 6. occorre a questo punto verificare la fondatezza del ricorso incidentale condizionato. 6.1. E' incontestato che nell'avviso de quo erano indicati le referenze catastali, i dati oggettivi di classamento e la rendita attribuita all'immobile e che la rendita attribuita derivava da una valutazione tecnica del valore economico del bene classato senza alcuna variazione dei relativi elementi di fatto rispetto a quelli indicati dalla contribuente in DOCFA. 6.2. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio per cui, laddove, come nel caso che occupa si tratti di classamento in rettifica di proposta avanzata con DOCFA (dall'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito in Legge 24 marzo 1993 n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994 n. 701) e non vi siano variazioni riguardo alla consistenza dell'immobile, "l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita" (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; n. 3104/2021). 6.3. La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza sostenendo che la motivazione dell'avviso avrebbe dovuto contenere, oltre ai dati incontestamente indicati, anche la specificazione delle ragioni del classamento in D/7 e non in E/3. 6.4. La tesi e la censura si rivelano infondate solo che si abbia riguardo al fatto che le categorie e le classi entro cui devono essere accatastate le unità immobiliari urbane sono definite -in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse (art. 6 del d.P.R. n.1142/1949 recante "Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano" ai sensi della L. 1 agosto 1939 n.1249)-, in via predeterminata secondo un quadro generale pubblicato in allegato alle Istruzioni II e IV della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali del Ministro delle Finanze del 6 luglio 1941 e che pertanto l'inquadramento di un immobile sulla cui consistenza amministrazione e provato concordino, in una categoria piuttosto che in un'altra non necessita, per essere compresa dal destinatario dell'atto accatastamento, di alcuna spiegazione; 7. la tesi su cui è incentrato il ricorso incidentale è dunque infondata; 8. in ragione di quanto precede, il ricorso principale deve essere accolto, il ricorso incidentale deve essere rigettato, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all'accoglimento del ricorso principale e la causa, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della società [OSCURATO:PERSONA]; 8. le spese del merito devono essere compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale; 9. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della spa [OSCURATO:PERSONA]; compensa le spese del merito; condanna la [OSCURATO:PERSONA] spa a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 3000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della controricorrente, dell'ulteriore importo