Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:403
Testo integrale del provvedimento
62024CJ0359_INF
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 giugno 2025 –
Commissione / Grecia (Aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici e dei rischi di alluvioni)
(causa C‑359/24)
«Inadempimento di uno Stato – Azione dell’Unione europea in materia di acque – Direttiva 2000/60/CE – Articolo 13, paragrafo 7, e articolo 15, paragrafo 1 – Piani di gestione dei bacini idrografici – Secondo riesame e secondo aggiornamento – Direttiva 2007/60/CE – Articolo 14, paragrafo 3, e articolo 15, paragrafo 1 – Piani di gestione dei rischi di alluvioni – Primo riesame e, se del caso, primo aggiornamento – Obbligo di notifica alla Commissione europea – Assenza»
1.
Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obbligo degli Stati membri di riesaminare e aggiornare i piani di gestione dei bacini idrografici – Obbligo di comunicare alla Commissione il riesame e l’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici – Inosservanza dei termini impartiti – Inadempimento
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, artt. 13, § 7, e 15, § 1)
(v. punti 22, 23, 27-31)
2.
Ambiente – Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Direttiva 2007/60 – Piani di gestione del rischio di alluvioni – Riesame e aggiornamento – Messa a disposizione della Commissione – Inosservanza dei termini impartiti – Inadempimento
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/60, artt. 14, § 3, e 15, § 1)
(v. punti 38-41, 44, 45)
Dispositivo
1)
Non avendo, entro il termine stabilito, riesaminato e aggiornato i piani di gestione dei bacini idrografici e non avendo inviato alla Commissione europea copia delle versioni aggiornate di tali piani, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 7, e dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
2)
Non avendo riesaminato e, ove necessario, aggiornato i piani di gestione dei rischi di alluvioni e non avendo messo a disposizione della Commissione europea la versione riesaminata ed eventualmente aggiornata di questi ultimi, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
3)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.