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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 34167/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27405/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – resistente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania n. 9046/21/18 depositata il 19/10/2018; Oggetto: motivazione apparente della sentenza Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento notificato per il periodo d’imposta 2009 con il quale l'Amministrazione finanziaria recuperava costi relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti ai fini IRES e IRAP negando inoltre il diritto alla detrazione dell'IVA corrispondente e richiedendo quindi il pagamento dei conseguenti interessi delle relative sanzioni; - l'accertamento traeva origine da segnalazioni pervenute dalle Guardia di Finanza e da accertamenti di polizia giudiziaria e controlli bancari sui conti correnti di [OSCURATO:PERSONA] e altre imprese riconducibili allo stesso individuato quale soggetto emittente le fatture oggetto di contestazione; - all’esito, l’Ufficio - in sintesi - riteneva oggettivamente inesistenti una serie di operazioni intercorse tra la società contribuente e alcune ditte individuali riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], anche quale loro gestore occulto, quali INVERSAL di [OSCURATO:PERSONA] e INFOBYTE di [OSCURATO:PERSONA]; - il giudice di primo grado, riunito al presente giudizio quelli scaturiti dagli accertamenti notificati ai singoli soci della [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva l’impugnazione ritenendo non provata la sussistenza dei requisiti necessari per il c.d.

“raddoppio” dei termini di accertamento; - appellava l'Agenzia delle entrate; - con la sentenza qui gravata il giudice dell'appello ha accolto l'impugnazione dell’Ufficio ritenendo tempestiva l'azione di accertamento oltre che legittimo l'atto impugnato poiché Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] fondato su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere – in difetto di prova contraria da parte del contribuente - l'esistenza oggettiva delle operazioni oggetto di rilievo, nonché provato l'accordo illegale tra le parti; - nelle more del giudizio di merito i soci hanno aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018; il giudizio prosegue quindi nei confronti unicamente della società [OSCURATO:SOCIETA]. da costoro partecipata; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a quattro motivi di doglianza; - l'Amministrazione finanziaria ha depositato atto di costituzione in vista della pubblica udienza; Considerato che: - va preso in esame per primo, in quanto logicamente preliminare, il terzo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 42 c. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973; sostiene la società contribuente la intervenuta decadenza dell’[OSCURATO:PERSONA] dal potere di accertare il periodo d’imposta 2009 ai fini IRES e IRAP e la connessa violazione ex art. 57 c. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 ai fini IVA; in sintesi, secondo la società contribuente non sussistono i presupposti del c.d.

“raddoppio” dei termini per l'accertamento poiché, trattandosi di atti notificati dopo il 2 settembre del 2015 (per la precisione in data 4 agosto 2016), era necessario che la denuncia penale fosse stata trasmessa prima della scadenza dell’ordinario termine di decadenza riferito all’accertamento per il periodo d’imposta 2009 vale a dire entro il 31 dicembre 2014, con onere in capo all’Agenzia delle Entrate di dar prova di ciò; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - né - sostiene ancora parte ricorrente - avrebbe rilevanza la precedente denuncia penale datata 5 novembre 2013, non essendo mai stata essa esibita in giudizio e costituendo la stessa una mera annotazione di polizia giudiziaria e non una denuncia ex art. 331 c.p.p.; - il motivo è infondato; - come ancora di recente ribadito da questa Corte (Cass.n.22902/2025; Cass. n. 8181 /2025) , in tema di accertamento tributario, in ragione di quanto previsto dalla cosiddetta "seconda normativa transitoria", ex art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015, applicabile agli atti notificati successivamente al 2 settembre 2015 per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, la proroga deitermini di esercizio del potere impositivo, ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, è consentita a condizione che sussista una violazione comportante l'obbligo di denuncia per alcuno dei reati di cui al d.

Lgs. n. 74 del 2000 e che la denuncia sia stata presentata o trasmessa, da parte dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza, entro e non oltre gli ordinaritermini di accertamento; tuttavia, laddove sia pendente un procedimento penale, nel quale siano acquisite le informative della polizia giudiziaria, queste ultime sono sufficienti ai fini delraddoppio dei termini, non essendo necessaria la prova in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione della notizia di reato, dalla quale esse scaturiscono; - nel presente caso, quindi, l’esistenza della sopra citata denuncia penale del 5 novembre 2013 è elemento sufficiente a provocare il c.d.

“raddoppio” dei termini per l’accertamento; infatti, in una Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] situazione di fatto già caratterizzata dalla pendenza di un procedimento penale previamente iscritto a registro delle notizie di reato entro cui, d’ordinario, trovano spazio le relative indagini delegate alla polizia giudiziaria e la conseguente comunicazione degli esiti da questa al Pubblico Ministero, è priva di fondamento la pretesa della contribuente, della necessaria prova, da parte dell’Agenzia, di un’ulteriore formale comunicazione di notizia di reato, quantunque proprio su quest’ultima riposino i susseguenti atti di polizia giudiziaria; - più nel dettaglio, da un lato, una tale comunicazione di notizia di reato non sortirebbe alcun esito concreto, men che meno in punto di apertura di un procedimento con avvio delle indagini ai sensi dell’art. 331 c.p.p., poiché un procedimento penale già pende ed anzi si sviluppa proprio in funzione delle acquisizioni rilevanti “medio tempore” raccolte dalla polizia giudiziaria; - di qui il rigetto del motivo; - viene quindi in rilievo, successivamente, il quarto motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la sentenza di merito erroneamente ritenuto applicabile all'IRAP il c.d.

“raddoppio” dei termini per l’accertamento; - il motivo risulta fondato; - trova qui applicazione la pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (tra molte, si vedano per tutte Cass. n.10483/2018; Cass. n. 4742/2020; Cass. n. 600/2025) in tema diaccertamento, il c.d.

“raddoppio dei termini” ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - venendo alle restanti censure, da esaminarsi secondo l’ordine di proposizione, il primo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza in quanto apparentemente motivata, comunque motivata in modo abnorme e incoerente con il caso concreto e dunque inesistente, adombrando la violazione dell'art 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; - anche tale motivo è fondato; - questa Corte ha reiteratamente affermato che sussiste una motivazione apparente, come tale suscettiva di integrare il vizio di nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. quando l’apparato argomentativo, pur graficamente esistente (come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale), non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, così precludendo ogni effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (tra le tante, Cass. n. 11473/2022, che richiama Cass.nn. n. 16057/2018, n. 9097/2017, Sez.

Un. n. 22232/2016, Sez.

Un. n. 16599/2016, Sez.

Un. n. 8053/2014 ed ancora Cass. nn. 4891/2000, 1756/2006, 24985/2006, 11880/2007, 161/2009, 871/2009, 20112/2009, nonché Cass. n. 9105/2017; 20921/2019 ed ancora Cass. n. 13248/2020, oltre Cass. nn. 8534/2022 e 8524/2022); - nel presente caso, la motivazione è affetta effettivamente da tali vizi, essendosi la Corte di merito limitata a scrivere che “gli elementi esposti nel processo verbale di constatazione costituiscono un serio fondamento che consente di attribuire alle presunzioni di precisione, gravità e concordanza dal quale Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] desumere l’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate e, conseguentemente, l’illegittima deduzione dei relativi costi e l’indebita detrazione IVA”; fa tale affermazione non possono desumersi con chiarezza le ragioni sottostanti al decisume l’iter logico-giuridico, corretto o meno in questa sede ora non rileva, seguito dal giudice del merito per addivenire alla decisione; - in dettaglio, avendo il giudice di merito condiviso le risultanze del PVC, nondimeno era onere dello stesso dar conto, anche in modo sintetico e riassuntivo, delle stesse, riportandone il contenuto probatorio nella propria pronuncia; il che non è avvenuto; - il secondo motivo censura la pronuncia gravata sotto il profilo del difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, lamentando la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 97 Cost. in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c.; secondo la parte ricorrente l’atto impugnato risulta nullo perché privo di motivazione riferibile all'organo competente responsabile per tale attività, vale a dire l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate competente in via esclusiva a emettere l'avviso di accertamento; - all’esito della decisione in ordine al primo motivo, il restante secondo mezzo di impugnazione rimaneassorbito; - in conclusione, rigettato il terzo motivo e accolti il primo e il quarto motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice del merito limitatamente al profilo di cui aimotivi oggetto di accoglimento; P.Q.M accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso; rigetta il terzo motivo; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] rinvia alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27405/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – resistente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania n. 9046/21/18 depositata il 19/10/2018; Oggetto: motivazione apparente della sentenza Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento notificato per il periodo d’imposta 2009 con il quale l'Amministrazione finanziaria recuperava costi relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti ai fini IRES e IRAP negando inoltre il diritto alla detrazione dell'IVA corrispondente e richiedendo quindi il pagamento dei conseguenti interessi delle relative sanzioni; - l'accertamento traeva origine da segnalazioni pervenute dalle Guardia di Finanza e da accertamenti di polizia giudiziaria e controlli bancari sui conti correnti di [OSCURATO:PERSONA] e altre imprese riconducibili allo stesso individuato quale soggetto emittente le fatture oggetto di contestazione; - all’esito, l’Ufficio - in sintesi - riteneva oggettivamente inesistenti una serie di operazioni intercorse tra la società contribuente e alcune ditte individuali riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], anche quale loro gestore occulto, quali INVERSAL di [OSCURATO:PERSONA] e INFOBYTE di [OSCURATO:PERSONA]; - il giudice di primo grado, riunito al presente giudizio quelli scaturiti dagli accertamenti notificati ai singoli soci della [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva l’impugnazione ritenendo non provata la sussistenza dei requisiti necessari per il c.d. “raddoppio” dei termini di accertamento; - appellava l'Agenzia delle entrate; - con la sentenza qui gravata il giudice dell'appello ha accolto l'impugnazione dell’Ufficio ritenendo tempestiva l'azione di accertamento oltre che legittimo l'atto impugnato poiché Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] fondato su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere – in difetto di prova contraria da parte del contribuente - l'esistenza oggettiva delle operazioni oggetto di rilievo, nonché provato l'accordo illegale tra le parti; - nelle more del giudizio di merito i soci hanno aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018; il giudizio prosegue quindi nei confronti unicamente della società [OSCURATO:SOCIETA]. da costoro partecipata; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a quattro motivi di doglianza; - l'Amministrazione finanziaria ha depositato atto di costituzione in vista della pubblica udienza; Considerato che: - va preso in esame per primo, in quanto logicamente preliminare, il terzo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 42 c. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973; sostiene la società contribuente la intervenuta decadenza dell’[OSCURATO:PERSONA] dal potere di accertare il periodo d’imposta 2009 ai fini IRES e IRAP e la connessa violazione ex art. 57 c. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 ai fini IVA; in sintesi, secondo la società contribuente non sussistono i presupposti del c.d. “raddoppio” dei termini per l'accertamento poiché, trattandosi di atti notificati dopo il 2 settembre del 2015 (per la precisione in data 4 agosto 2016), era necessario che la denuncia penale fosse stata trasmessa prima della scadenza dell’ordinario termine di decadenza riferito all’accertamento per il periodo d’imposta 2009 vale a dire entro il 31 dicembre 2014, con onere in capo all’Agenzia delle Entrate di dar prova di ciò; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - né - sostiene ancora parte ricorrente - avrebbe rilevanza la precedente denuncia penale datata 5 novembre 2013, non essendo mai stata essa esibita in giudizio e costituendo la stessa una mera annotazione di polizia giudiziaria e non una denuncia ex art. 331 c.p.p.; - il motivo è infondato; - come ancora di recente ribadito da questa Corte (Cass.n.22902/2025; Cass. n. 8181 /2025) , in tema di accertamento tributario, in ragione di quanto previsto dalla cosiddetta "seconda normativa transitoria", ex art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015, applicabile agli atti notificati successivamente al 2 settembre 2015 per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, la proroga deitermini di esercizio del potere impositivo, ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, è consentita a condizione che sussista una violazione comportante l'obbligo di denuncia per alcuno dei reati di cui al d. Lgs. n. 74 del 2000 e che la denuncia sia stata presentata o trasmessa, da parte dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza, entro e non oltre gli ordinaritermini di accertamento; tuttavia, laddove sia pendente un procedimento penale, nel quale siano acquisite le informative della polizia giudiziaria, queste ultime sono sufficienti ai fini delraddoppio dei termini, non essendo necessaria la prova in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione della notizia di reato, dalla quale esse scaturiscono; - nel presente caso, quindi, l’esistenza della sopra citata denuncia penale del 5 novembre 2013 è elemento sufficiente a provocare il c.d. “raddoppio” dei termini per l’accertamento; infatti, in una Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] situazione di fatto già caratterizzata dalla pendenza di un procedimento penale previamente iscritto a registro delle notizie di reato entro cui, d’ordinario, trovano spazio le relative indagini delegate alla polizia giudiziaria e la conseguente comunicazione degli esiti da questa al Pubblico Ministero, è priva di fondamento la pretesa della contribuente, della necessaria prova, da parte dell’Agenzia, di un’ulteriore formale comunicazione di notizia di reato, quantunque proprio su quest’ultima riposino i susseguenti atti di polizia giudiziaria; - più nel dettaglio, da un lato, una tale comunicazione di notizia di reato non sortirebbe alcun esito concreto, men che meno in punto di apertura di un procedimento con avvio delle indagini ai sensi dell’art. 331 c.p.p., poiché un procedimento penale già pende ed anzi si sviluppa proprio in funzione delle acquisizioni rilevanti “medio tempore” raccolte dalla polizia giudiziaria; - di qui il rigetto del motivo; - viene quindi in rilievo, successivamente, il quarto motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la sentenza di merito erroneamente ritenuto applicabile all'IRAP il c.d. “raddoppio” dei termini per l’accertamento; - il motivo risulta fondato; - trova qui applicazione la pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (tra molte, si vedano per tutte Cass. n.10483/2018; Cass. n. 4742/2020; Cass. n. 600/2025) in tema diaccertamento, il c.d. “raddoppio dei termini” ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - venendo alle restanti censure, da esaminarsi secondo l’ordine di proposizione, il primo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza in quanto apparentemente motivata, comunque motivata in modo abnorme e incoerente con il caso concreto e dunque inesistente, adombrando la violazione dell'art 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; - anche tale motivo è fondato; - questa Corte ha reiteratamente affermato che sussiste una motivazione apparente, come tale suscettiva di integrare il vizio di nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. quando l’apparato argomentativo, pur graficamente esistente (come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale), non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, così precludendo ogni effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (tra le tante, Cass. n. 11473/2022, che richiama Cass.nn. n. 16057/2018, n. 9097/2017, Sez. Un. n. 22232/2016, Sez. Un. n. 16599/2016, Sez. Un. n. 8053/2014 ed ancora Cass. nn. 4891/2000, 1756/2006, 24985/2006, 11880/2007, 161/2009, 871/2009, 20112/2009, nonché Cass. n. 9105/2017; 20921/2019 ed ancora Cass. n. 13248/2020, oltre Cass. nn. 8534/2022 e 8524/2022); - nel presente caso, la motivazione è affetta effettivamente da tali vizi, essendosi la Corte di merito limitata a scrivere che “gli elementi esposti nel processo verbale di constatazione costituiscono un serio fondamento che consente di attribuire alle presunzioni di precisione, gravità e concordanza dal quale Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] desumere l’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate e, conseguentemente, l’illegittima deduzione dei relativi costi e l’indebita detrazione IVA”; fa tale affermazione non possono desumersi con chiarezza le ragioni sottostanti al decisume l’iter logico-giuridico, corretto o meno in questa sede ora non rileva, seguito dal giudice del merito per addivenire alla decisione; - in dettaglio, avendo il giudice di merito condiviso le risultanze del PVC, nondimeno era onere dello stesso dar conto, anche in modo sintetico e riassuntivo, delle stesse, riportandone il contenuto probatorio nella propria pronuncia; il che non è avvenuto; - il secondo motivo censura la pronuncia gravata sotto il profilo del difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, lamentando la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 97 Cost. in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c.; secondo la parte ricorrente l’atto impugnato risulta nullo perché privo di motivazione riferibile all'organo competente responsabile per tale attività, vale a dire l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate competente in via esclusiva a emettere l'avviso di accertamento; - all’esito della decisione in ordine al primo motivo, il restante secondo mezzo di impugnazione rimaneassorbito; - in conclusione, rigettato il terzo motivo e accolti il primo e il quarto motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice del merito limitatamente al profilo di cui aimotivi oggetto di accoglimento; P.Q.M accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso; rigetta il terzo motivo; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] rinvia alla