Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 18205/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

hele Alliegro-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] via Pancaldo 4 Milano, in persona dell’amministratore protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2146/2020depositata il 24/08/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleClaudia Pedrelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso e l’accoglimentodel controricorso come da memoria;Uditi il ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] e, per il controricorrente, l'avv.[OSCURATO:PERSONA], i quali si sono riportati alle rispettive difese scritte.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato dinanzi al Tribunale di Milano alcune delledecisioni assunte in data 10.10.2017 dall’assemblea del [OSCURATO:PERSONA] di viaPancaldo 4, Milano, assumendone l’illegittimità sotto i seguenti profili: - ilrendiconto della gestione ordinaria 01.04.2016 - 30.06.2017 era statoredatto secondo il criterio della competenza anziché secondo il criterio dicassa ed era ultrannuale e incompleto; - il consuntivo della gestionestraordinaria relativa al recupero di fondi per sopperire alle distrazioni delprecedente amministratore non rendicontava le spese sostenute e irecuperi effettuati; - il criterio UNI 10200 era applicabile ai soli prelieviinvolontari relativi al riscaldamento; - le spese relative alla trasformazionedella centrale termica erano state già pagate nel 2014; - era statadeliberata la locazione a terzi dei locali relativi all’abitazione del custodesenza la maggioranza dei due terzi del valore dell’edificio, da calcolarsicomputando anche i millesimi relativi ai box; - era illegittima lacostituzione di un fondo cassa di euro 15.000,00 da utilizzarsi per spesestraordinarie.[OSCURATO:PERSONA] convenuto ha chiesto il rigetto della domanda avversaria.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Milano ha rigettato ledomande dell’attore.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza delCondominio, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2146/2020pubblicata il giorno 24.08.2020, ha rigettato l’appello ed ha condannatol’appellante al pagamento delle spese processuali del grado.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - per ciascun motivo di impugnazione, l’appellante nonaveva allegato né dimostrato il concreto pregiudizio subito, sicché nonsussisteva l’interesse ad agire; - la legge non prevede obbligatoriamentel’adozione del criterio di cassa nella redazione del bilancio consuntivo; -poiché l’appellante aveva avuto la possibilità di esaminare tutta ladocumentazione occorrente ai fini dell’approvazione del bilancio diesercizio, non rilevavano le carenze documentali dallo stesso allegate infinalizzata alla copertura di ammanchi provocati dal precedenteamministratore; - era da ritenersi assorbito il motivo di appelloriguardante l’avvenuto pagamento nel 2014 delle spese relative allatrasformazione della centrale termica; - quanto al rendiconto relativoall’esercizio dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.06.2017, non vi erano norme chevietavano all’assemblea di approvare un bilancio di durata superiore a unanno e comunque ciò era stato deliberato solo per l’esercizio in questione;- l’utilizzo del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento, messo indiscussione dall’odierno ricorrente, era stato oggetto di precedenteapprovazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] ed era conforme all’art. 5 d. lgs. n.141/2016; - quanto alla decisione di locare a terzi i locali destinati adabitazione del custode, il ricorrente era privo di interesse ad impugnare ecomunque si trattava di un atto di ordinaria amministrazione che nonrichiedeva una maggioranza qualificata; - era legittima la costituzione diun fondo cassa di euro 15.000,00 da utilizzarsi per spese straordinarie,successivamente individuate; - ai fini della liquidazione delle speseprocessuali, la causa era da ritenersi di valore indeterminabile basso.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCorte d’appello sulla scorta di undici motivi.[OSCURATO:PERSONA] di via Pancaldo 4, Milano ha resistito con controricorso.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha presentatoconclusioni scritte e il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza perviolazione art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c. e travisamento di fatti processuali.Il ricorrente ha censurato, in particolare, l’affermazione della Corted’appello secondo cui, per ciascun motivo di appello, risulterebbe lacarenza di concreto interesse ad impugnare la delibera assembleareapprovata dal [OSCURATO:PERSONA], non avendo l’appellante allegato né dimostratoil concreto pregiudizio economico derivatogli dalle statuizioni assunte conla delibera.

Secondo la parte, la motivazione sarebbe generica, nonessendosi indicato per quali statuizioni sussisterebbe la carenza diinteresse, oltre che in contrasto con le sue allegazioni, essendo statospecificamente dedotto in atti ogni pregiudizio economico subito.Il motivo è inammissibile.In proposito, considerato che la Corte territoriale ha esaminato nel meritotutte le doglianze dell’appellante, l’affermazione generale relativa allacarenza di interesse all’impugnazione, non collegata a elementi cheriguardino specificamente i singoli motivi di appello, deve ritenersiformulata ad abundantiam, e dunque priva di autonoma valenza decisoria.Ora, le affermazioni di tal genere non possono condurre, anche seinesatte, all'annullamento della sentenza (cfr.: Cass. n. 804/1972), nésulle stesse può formarsi il giudicato (cfr.: Cass. n. 802/1972); leargomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere ladecisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effettigiuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità(cfr.: Cass. n. 10420/2005) sicché è inammissibile il motivo di ricorso cheeventualmente le censuri (cfr.: Cass. n. 24591/2005; Cass. n. 7074/2006;Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026Cass. n. 19588/2010; Cass. n. 23635/2010; Cass. n. 8755/2018; Cass. n.18429/2022).2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione falsaapplicazione art. 1130, 1130-bis c. civ.Secondo il ricorrente, è erronea la sentenza impugnata, laddove è statoaffermato che la legge non prevede obbligatoriamente l’adozione delcriterio di cassa nella redazione del bilancio consuntivo, essendo, alcontrario, quest’ultimo l’unico idoneo a consentire l’immediata verificadelle poste ex art. 1130-bis c.c., nonché coerente con le previsioni dell’art.1130, primo comma, n. 7 c.c. in tema di registro di contabilità.Il motivo è infondato.L’art. 1130-bis, primo comma, c.c. prevede che «il rendicontocondominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro datoinerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili edalle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentirel'immediata verifica.

Si compone di un registro di contabilità, di unriepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestionecon l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti».Al riguardo, costituisce principio consolidato quello secondo cui non ènecessario che la contabilità presentata dall'amministratore delcondominio sia redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritteper i bilanci delle società, dovendo la stessa essere semplicemente idonea,in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, arendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con lerelative quote di ripartizione, e cioè tale da fornire la prova, attraverso icorrispondenti documenti giustificativi, non solo della qualità e quantitàdei frutti percetti e delle somme incassate, nonché dell'entità e causaledegli esborsi fatti, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono diindividuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e distabilire se l'operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buonaNumero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026amministrazione (cfr.: Cass. n. 9099/2000; in senso analogo, si vedanoanche: Cass. n. 1405/2007; Cass. n. 27639/2018; Cass. n. 1370/2023;Cass. n. 14428/2025).Pertanto, affinché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovverodei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge,agli effetti dell'art. 1137, comma 2, c.c., occorre accertare, alla stregua divalutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione deidiversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130-bis c.c. discenda unadivaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazionedella situazione patrimoniale del condominio e quelli di cui il bilancioinvece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dalriepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibilerealizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta deireali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazionedelle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanzadell'operazione (cfr.: Cass. n. 28257/2023; Cass. n. 25446/2025).Nella specie, la sentenza impugnata dà atto che l’Amministratore havalutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità, se non conriguardo ad eventuale vizio di motivazione.3.

Il terzo motivo è rubricato come segue: omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio in relazione art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione art.1130-bis c. civ. in relazione art. 360 n. 3 c.p.c.In particolare, secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nelsostenere che il condomino aveva avuto la possibilità di esaminare tutta ladocumentazione contabile ed avrebbe omesso di esaminare il fatto che alrendiconto non erano allegati né lo stato patrimoniale né il riepilogofinanziario né il saldo di conto corrente, e che il riepilogo finanziario2016/2017 con il saldo del conto corrente, anziché essere inserito nelbilancio dell’esercizio di competenza, era allegato a quello dell’annoNumero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026successivo.

Inoltre, la consegna separata della documentazione, senza cheessa fosse allegata all’avviso di convocazione, costituiva di per séviolazione dell’art. 1130-bis c.c., impedendo l’immediata verifica delleinformazioni contenute nel bilancio.Il motivo è inammissibile.Sotto il profilo giuridico, deve premettersi che l'amministratore delCondominio non ha l'obbligo di depositare la documentazione giustificativadel bilancio, essendo egli tenuto a permettere ai condomini che nefacciano richiesta di prenderne visione ed estrarne copia, a loro spese,gravando su questi ultimi l'onere di dimostrare che l'amministratore nonha consentito di esercitare detta facoltà (Cass. 1544/2004; Cass.12650/2008; Cass. 15996/2020; Cass. 23893/2024).Riguardo alla tematica in questione, è stato anche osservato che il registrodi contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa dellagestione, che compongono il rendiconto, perseguono lo scopo disoddisfare l'interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei realielementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze,le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e cosìconsentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato.L'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione può essereravvisata nei casi in cui il rendiconto non sia composto da registro,riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, e i condomini non risultino perciòinformati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto adentrate, spese e fondi disponibili (cfr.: Cass. n. 33038/2018); dettaannullabilità, dunque, consegue non già al fatto formale dell’irregolarecomposizione del rendiconto, ma a quello sostanziale dell’impossibilità diesprimere in assemblea un voto meditato in ordine al bilancio per carenzadi informazione riguardo alla situazione patrimoniale del condominio.Una tale impossibilità è stata esclusa in punto di fatto dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha rilevato l’avvenuta consultazione da parte delNumero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026ricorrente della documentazione utile ai fini del controllo della regolaritàdel bilancio, né la parte, nella trattazione del motivo in questione, harappresentato alcuna concreta differenza tra il risultato effettivodell'esercizio e quelli di cui il bilancio, invece, dà conto.Va a questo punto rilevato che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermorestando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; Cass., Sez.

Un., n. 8054/2014; Cass.n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n.17005/2024).In un recente precedente giurisprudenziale è stato anche precisato (cfr.:Cass. n. 22218/2023) che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un veroe proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimentoovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, unepisodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/202617761/2016; Cass., Sez.

Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass.n. 5133/2014).

Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esamepossa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito leargomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018;Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez.

Un., n.8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme deimateriali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n.27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente,estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.Nella specie, dalle deduzioni formulate dal ricorrente si evince che la suacensura, più che riguardare l’omesso esame di fatti storici, concerne lavalutazione, che si assume erronea, delle risultanze delle provedocumentali da parte del giudice del merito, il che, tuttavia, è precluso inquesta sede.Neppure ricorre un’ipotesi di travisamento del contenuto oggettivo dellaprova, visto che esso è ravvisabile in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio, come nella specie.4.

Il quarto motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza perviolazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione e omesso esame di fattodecisivo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.In particolare, a dire del ricorrente, sarebbe meramente apparente lamotivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenutocorretta la redazione del bilancio con riferimento alla somma di euro80.000,00 rimborsata da altri condominii e risulterebbe omesso l’esamedel fatto relativo al mancato inserimento nel registro di contabilitàdell’anno 2016 di un pagamento di euro 6.600,00, il che costituirebbeanche violazione dell’art. 1130, primo comma, n. 7 c.c.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026Per quanto concerne la prima censura, deve osservarsi che, in tema dicontenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronunciariveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (cfr.: Cass. n. 3819/2020).La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n. 1986/2025).Nella specie, la Corte d’appello, alle pag. 10 e 11 della sentenzaimpugnata, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenutocorretto il bilancio riguardante il fondo costituito per sopperire alledistrazioni compiute dal precedente amministratore, dando altresì attodelle indicazioni ivi contenute.La motivazione, dunque, esiste, è al di sopra del c.d. minimocostituzionale e consente di ricostruire il ragionamento del giudice delmerito, oltre a essere in sé intrinsecamente logica e coerente.Da parte sua, il ricorrente, nel sostenere la tesi della mera apparenza dellamotivazione medesima, non si confronta specificamente con essa.Considerazioni analoghe valgono anche quanto al secondo aspetto dellacensura, visto che, come riportato nella sentenza impugnata, ilversamento di euro 6.600,00 è stato ivi espressamente considerato.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026Pertanto, ancora una volta, la doglianza della parte finisce con il richiederealla Corte di cassazione un riesame delle risultanze istruttorie, precluso insede di legittimità.Quanto alla pretesa violazione di legge, si richiamano le considerazioni giàsvolte con riferimento al secondo motivo del ricorso.5.

Il quinto motivo è rubricato come segue: violazione falsa applicazionecombinato disposto artt. 1118, 1123, 1135 c. civ. e vizio di motivazioneper travisamento fatti documentati in giudizio.Secondo il ricorrente, la gestione straordinaria di cui alla delibera in data11.11.2014 era in contrasto con le norme sopra citate, avendo posto acarico dei condòmini non già specifiche spese relative alle parti comuni,ma un semplice ammanco finanziario.

Al contrario, ritenendosi che il fondoistituito avesse lo scopo di recuperare la provvista per il pagamento deifornitori, allora la delibera di approvazione del relativo consuntivo eraillegittima non contenendo il rendiconto di tali pagamenti.

Detto scopocostituiva un fatto decisivo il cui esame era stato omesso dalla Corted’appello.Il motivo è infondato.La previsione di un fondo cassa alimentato con le anticipazioni da partedei condomini o con l'accantonamento di eventuali entrate è del tuttolegittima (cfr.: Cass. n. 12638/2020; Cass. n. 23893/2024) e, nellaspecie, aveva la finalità di assicurare alla collettività condominiale, gestitadall'amministratore, la disponibilità di liquidità economica per far fronteagli oneri relativi agli insoluti derivanti da distrazioni di denaro compiutedal precedente amministratore.Essa, pertanto, non costituiva ripartizione di un mero dato finanziario.Inoltre, la decisione concernente la costituzione del fondo cassa risultaassunta con delibera in data 11.11.2014, sicché la sua legittimità non puòessere rimessa in discussione in sede di approvazione del consuntivo.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026In concreto, la Corte d’appello ha accertato che la gestione straordinaria inquestione svolgeva «la funzione di mero riepilogo contabile» e aveva«quale unico scopo quello di fornire un rendiconto delle sommesuccessivamente recuperate dal [OSCURATO:PERSONA]»; ciò è coerente con ladecisione dell’assemblea di far confluire il relativo saldo nella gestioneordinaria, contestualmente all’approvazione del bilancio straordinario (cfr.:ricorso, a pag. 24).È pertanto corretta l’osservazione della Corte d’appello secondo cui ilrelativo rendiconto non doveva contenere altre voci, segnatamente quellerelative alle spese pagate, visto che esse, con ogni evidenza, avrebberodovuto essere rendicontate nei bilanci ordinari e straordinari relativi alleannualità a cui detti esborsi si riferivano.Ne deriva l’insussistenza dei vizi lamentati dal ricorrente.6.

Il sesto motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza peromessa pronuncia – violazione art. 112 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360n. 4 c.p.c.A dire del ricorrente, la Corte distrettuale aveva erroneamente dichiaratoassorbito il motivo di appello relativo al fatto che le somme poste a caricodel medesimo con il rendiconto della gestione straordinaria, essendodestinate a saldare gli insoluti relativi ai fornitori, tra cui le spese relativealla trasformazione della centrale termica, erano già state pagate con duebonifici di euro 4.676,00 ed euro 574,20 in data 24.12.2014.

Pertanto,sussisteva il vizio di omessa pronuncia sul punto.Il motivo è infondato.La Corte d’appello, a pag. 11 della sentenza impugnata, nell’esaminare ladoglianza di cui al motivo 1.3 dell’appello, ha avuto modo di rilevare che«le somme contestate dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] e relative alla centrale termica, nonsono nemmeno oggetto del riepilogo contabile relativo alla voce “gestionestraordinaria delibera 11.11.2014”» e, a pag. 13, ha ritenuto assorbito ilsesto motivo di appello a seguito del rigetto del motivo 1.3, in sostanzaNumero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026ritenendo che la mancata menzione di tali spese nel rendiconto laesonerasse dall’esame di doglianze che avevano ad oggetto tale voce.Alla luce di quanto precede, la pronuncia di assorbimento risulta corretta enon sussiste il vizio di cui all’art. 112 del codice di rito.Infatti, in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in sensoimproprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude lanecessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di riteneresussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quandouna questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenutaassorbita da altre statuizioni della sentenza (cfr.: Cass. n. 2334/2020;Cass. n. 18832/2021).7.

Il settimo motivo è rubricato come segue: violazione falsa applicazionedegli artt. 1135, 1129, 63 disp. att. c. civ. e art. 1362 c. civ. e dei canoniermeneutici e 1137 c. civ.In particolare, il ricorrente ripropone in questa sede la doglianza, giàrigettata dalla Corte d’appello, relativa all’avvenuta approvazione di unrendiconto ultrannuale, in quanto relativo all’esercizio dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al30.06.2017, e sostiene che il giudice del merito abbia male interpretato ladelibera con cui era stata decisa la variazione della data di chiusura delbilancio annuale; detta delibera, in ogni caso, sarebbe nulla, poiché ilprincipio di annualità del bilancio ha carattere inderogabile.Il motivo è infondato.Invero, se, da un lato, è esatta la considerazione che il disposto degli artt.1129 (nomina annuale dell'amministratore), 1135, n. 2 (preventivoannuale di spesa), 1135, n. 3 (rendiconto annuale delle spese e delleentrate) c.c. configura una dimensione annuale della gestionecondominiale (cfr.: Cass. n. 7706/1996), da un altro lato, tuttavia, sirileva che le norme innanzi citate non prescrivono che l’anno debbacoincidere con quello solare, sicché è possibile la variazione delle date diinizio e termine dell’esercizio, così come avvenuto nella specie.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ora, la variazione in questione, non vietata dalla legge, implicanecessariamente la modifica, in aumento o in diminuzione rispettoall’anno, della durata del primo esercizio ad essa successivo, modifica che,dunque, deve ritenersi parimenti legittima ove essa resti limitata a taleesercizio, serva unicamente a riallineare le date e sia rappresentata nelrendiconto, consentendo la ricostruzione della gestione contabile.Pertanto, una modifica della decorrenza dell’esercizio, accompagnata daun unico periodo contabile di transizione, non è incompatibile con ilsistema, purché non si traduca in una gestione pluriennale e sianogarantite la continuità e l’intelligibilità dei saldi.In tal senso è la decisione dell’assemblea, visto che, come emerge dalricorso, a pag. 32, nel corso della riunione in data 15.06.2016, si èdeliberato di «variare l’esercizio di bilancio dagli esercizi futuri a decorreredall’esercizio 2016/2017 per il periodo 1/7 – 30/6 mantenendo perl’esercizio passato la chiusura al 31 marzo 2016», stabilendosi che «quindil’esercizio 2016/2017 sarà dal 1/4/2016 al 30.6.2017».Ora, proprio i criteri interpretativi letterale e teleologico, la cui violazione èstata lamentata dal ricorrente, contraddicono la sua tesi: infatti, la duratadell’esercizio successivo è stata espressamente stabilita dall’assemblea ela variazione della durata rispondeva unicamente alla finalità di raccordarela vecchia data di chiusura dell’esercizio annuale a quella nuova.Pertanto, non sussiste neppure violazione dei criteri legali diinterpretazione da parte della Corte d’appello.8.

L’ottavo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360,n. 4 c.p.c. e violazione dell’art. 101 c.p.c.Il ricorrente, premesso di aver chiesto di accertare e dichiarare che latabella dei coefficienti di fabbisogno di energia redatta dal termotecnicoper i consumi involontari secondo il criterio UNI10200 non si applicava peril riparto di spese diverse, assume che la motivazione resa sul punto dallaNumero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026Corte di merito sarebbe meramente apparente e che la stessa avrebbefatto riferimento ad una precedente delibera di approvazione di talecriterio in data 07.07.2015, delibera che non esiste, senza specificarne inalcun modo il contenuto.Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.In primo luogo, deve rilevarsi che, vertendosi in tema di impugnazione didelibera assembleare, sarebbe stato necessario che il ricorrente indicasseprecisamente l’argomento all’ordine del giorno sul punto, onde inquadrarein concreto la censura, mentre ciò non è avvenuto, in tal modocontravvenendosi al principio di specificità.Neanche può ritenersi che la Corte debba sopperire alle lacune della partemediante l’esame diretto degli atti, visto che è pur sempre necessario cheil ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fattoprocessuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondentemotivo sia ammissibile e contenga, per il principio di specificità del ricorso,tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedottaviolazione processuale (cfr.: Cass. n. 2771/2017).Ciò premesso, si rileva che, come emerge dalla sentenza impugnata, apag. 8, con l’appello l’odierno ricorrente aveva dedotto di aver richiestouna verifica circa «l’applicabilità o meno della Tabella redatta secondo ilcriterio UNI10200, a spese diverse da quelle relative ai consumiinvolontari di energia e alla ripartizione dei preventivi di spesa diriscaldamento», evidenziando che detta tabella era stata applicata «inalcuni riparti, che non sono stati approvati e pertanto non possono essereoggetto di impugnazione».Detti riparti non approvati non risultano indicati in questa sede, e tantomeno ne risulta riportato il contenuto nel ricorso.Come emerge dalla lettura del controricorso, a pag. 16, il giudice di primogrado aveva considerato «pacifico in atti che prima della redazione delprogetto di termoregolazione e contabilizzazione dei consumi sottoposto alNumero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026vaglio della decisione dell’assemblea condominiale in esame esistesse efosse applicata nel condominio una tabella millesimale ed il riparto dellespese di riscaldamento avvenisse secondo il progetto redatto in base alcriterio UNI10200» e aveva osservato, altresì, che «dall’esame del punto 6della delibera oggetto di impugnativa risulta che, dopo che alla assembleaerano state fornite spiegazioni in merito la normativa di settore soprarichiamata e la possibilità del condominio di utilizzare i criteri dalla stessaprevisti come contenuti nel progetto della ditta DIMI sottoposto al vaglioassembleare, questi ultimi non sono stati approvati dal consessoassembleare con la necessaria maggioranza prevista dall’articolo 1120, IIcomma c.c.».In virtù di quanto precede, il Tribunale aveva ritenuto che, «in mancanzadi approvazione del nuovo progetto di ripartizione delle spese in esamerimangono in vigore la tabella ed il criterio di riparto applicati inprecedenza nel condominio, come risulta chiaro da una semplice letturadella stessa delibera in esame e confermato anche in atti dai documentidel condominio convenuto nei quali si rinviene la prova che lo stesso hacontinuato ad applicare i detti criteri».Da parte sua, la Corte d’appello ha confermato dette considerazioni,laddove ha rilevato che l’utilizzo dei criteri di ripartizione delle spese diriscaldamento messi in discussione dall’odierno ricorrente era statooggetto di precedente approvazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], oltre adaggiungere ulteriori considerazioni giuridiche relative all’art. 5 d. lgs. n.141/2016.La motivazione, dunque, esiste e non è meramente apparente,consentendo appieno di ricostruire il ragionamento posto a fondamentodella decisione.Quanto alla correttezza di siffatta motivazione, deve osservarsi che, seoggetto della votazione era unicamente l’eventuale variazione dei criteri diripartizione delle spese in esame ed essa non era stata approvata, avendoNumero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026l’assemblea deciso, invece, di rinviare a data successiva l’esame di talequestione, ciò non poteva comportare per l’odierno ricorrente unarimessione in termini per contestare il criterio di ripartizione già vigente, eciò a prescindere dall’individuazione della data pregressa in cui esso erastato introdotto, né era possibile impugnare una delibera, quella di meradiscussione della variazione, non approvata.9.

Il nono motivo è rubricato come segue: violazione / falsa applicazioneartt. 1137 c.c. e 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e omessoesame di fatto decisivo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.In particolare, con riferimento alla decisione di locare a terzi i localidestinati ad abitazione del custode, decisione in ordine alla quale dovevaritenersi non raggiunto il quorum necessario all’approvazione delladelibera, il giudice del merito avrebbe erroneamente escluso lasussistenza dell’interesse all’impugnazione da parte del ricorrente edavrebbe omesso di considerare il fatto decisivo che la delibera inquestione comportava la cessazione del vincolo di destinazione impressoall’immobile dal regolamento condominiale.Il motivo è infondato.Il rigetto dell’impugnazione della delibera in esame da parte dell’odiernoricorrente si fonda su due autonome rationes decidendi.La prima di esse è costituita dalla carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.Sul punto, la doglianza del ricorrente è fondata.Infatti, in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delleassemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzioneed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozionedell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100c.p.c. quale condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituitoproprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette ledeliberazioni (cfr.: Cass. n. 17294/2020; Cass. n. 2999/2010; Cass. n.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/20264270/2001); oltre che in relazione al corretto svolgimento dei rapporticondominiali nel rispetto delle regole, l'interesse del condomino ad agireper la rimozione di una deliberazione assembleare contraria alla legge o alregolamento di condominio si sostanzia nello stesso accertamento dei vizidi cui la medesima è affetta (cfr.: Cass. n. 17276/2005).La delibera in questione non ha ad oggetto la ripartizione delle spese digestione, sicché ad essa è inapplicabile il diverso principio di dirittorichiamato dalla Corte territoriale (cfr.: Cass. n. 6128/2017).La seconda ratio decidendi riguarda, invece, la maggioranza necessaria aifini della validità della delibera.Al riguardo, come innanzi si è visto, il ricorrente fa valere in questa sedeun vizio di motivazione consistente nell’omesso esame della previsione dicui al regolamento di condominio, previsione riguardante la destinazionedell’immobile comune ad abitazione del custode, e sostiene che taleelemento renderebbe configurabile nella specie un’innovazione ex art.1120, primo comma, c.c.Sotto tale profilo, la censura è infondata.Secondo il ricorrente, il regolamento condominiale aveva destinatol’immobile oggetto della delibera ad abitazione del portiere.Nella specie, tuttavia, con la sentenza di primo grado, la cui motivazione,nella parte in esame, è stata riportata nel controricorso, a pag. 18, si èrilevato che l’assemblea, con delibera anteriore a quella oggetto diimpugnazione nell’ambito del presente giudizio, aveva approvatol’assunzione di un custode con un orario lavorativo di quattro oregiornaliere, per cui doveva presumersi che l’alloggio in questione fosseinutilizzato.Anche la Corte d’appello, da parte sua, ha dato atto della mancatautilizzazione dell’immobile, circostanza, quest’ultima, che ha determinato ilvenir meno della destinazione del bene ad abitazione del portiere in epocaanteriore a quella della delibera oggetto del presente giudizio.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026Alla luce di quanto precede, la deliberazione assembleare avente adoggetto la concessione in locazione a terzi del suddetto immobile, di fattoinutilizzato, non integra gli estremi di un’innovazione ai sensi dell’art.1120 c.c., né comporta di per sé un mutamento della destinazioneeconomica del bene, risolvendosi piuttosto in una modalità di utilizzazioneindiretta della cosa comune.Invero, non risultando richiesto, né essendo ragionevolmente praticabile,un uso diretto e paritario del bene medesimo da parte di tutti i condomini,la conclusione del contratto di locazione di un appartamento condominialeè da considerarsi atto di amministrazione ordinaria, essendo possibileconseguire la finalità del "miglior godimento delle cose comuni" ancheutilizzazione indiretta, come la locazione (cfr.: Cass. n. 10446/1998; Cass.n. 4131/2001; Cass. n. 10248/2003; Cass. n. 13763/2004; Cass. n.22435/2011; Cass. n. 16557/2023).Ne deriva che la locazione del bene condominiale è stata correttamentequalificata come atto di ordinaria amministrazione.Pertanto, la circostanza che il ricorrente assume non considerata dallaCorte territoriale non ha carattere decisivo.Essendo tale ratio decidendi autonomamente idonea a sorreggere ladecisione del giudice del merito sul punto, la parziale fondatezza dellacensura riguardo all’ulteriore ragione non rileva ed il motivo vainteramente disatteso (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 16602/2005).10.

Il decimo motivo è rubricato come segue: vizio di motivazione pertravisamento di fatti e documenti acquisiti agli atti e violazione falsaapplicazione artt. 1135, 1137, 1118, 1123, 1175 e 1375 c. civ.Il ricorrente si duole che la Corte territoriale, nel rigettare l’appello nellaparte riguardante la costituzione di un fondo definitivo destinato alpagamento di spese future, abbia travisato il contenuto della delibera indata 11.11.2014, che non aveva nulla a che fare con il fondo in questione,Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026ed abbia violato le norme indicate in rubrica, in quanto detto fondo nonavrebbe potuto essere deliberato come definitivo, né esso avrebbe potutoessere destinato ex post alla copertura di spese che si ripartiscono tra icondomini secondo criteri più favorevoli di quelli di ripartizione del fondomedesimo.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.L’indicazione, assertivamente erronea, della data della deliberaassembleare istitutiva del fondo e il richiamo del doc. 7 prodottodall’odierno ricorrente, senza che esso sia stato identificato con un verbaledi assemblea, non integrano gli estremi del travisamento della prova, nonessendo contestato il fatto, parimenti riportato in sentenza, chel’accantonamento di somme al fine di effettuare interventi straordinarifosse stato deliberato in precedenza.La mancata impugnazione della delibera anteriore, di cui il giudice delmerito ha dato atto, impedisce al ricorrente di eccepire in questa sedel’illegittimità dell’istituzione del fondo, questione a cui si riferiscono lenorme citate.Va peraltro rilevato che nel ricorso non è stato sufficientemente illustrato ilcontenuto, nella parte di interesse, né della delibera impugnata né diquella anteriore relativa alla costituzione del fondo, sicché la doglianzacontravviene al principio di specificità.Si rileva che, mentre il ricorrente, nel criticare la prassi del [OSCURATO:PERSONA] diimputare al fondo in questione alcune spese suscettibili di criteri di ripartodiversi da quelli utilizzati per la costituzione del fondo, ha fatto unriferimento di carattere esemplificativo a spese relative all’ascensore (cfr.:ricorso, a pag. 38), la sentenza impugnata fa invece riferimento a speseconcernenti l’aggiornamento del certificato di prevenzione incendi e lasostituzione dell’impianto citofonico condominiale.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/202611.

L’undicesimo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e 118disp. att. c.p.c.In particolare, la Corte d’appello, nel liquidare le spese processualiutilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, in talmodo discostandosi dalla dichiarazione di valore effettuata dal ricorrentein atti (euro 10.000,00), non aveva indicato le ragioni di ciò.Il motivo è infondato.Nella liquidazione delle spese processuali il giudice assolve all’obbligo dimotivazione indicando i parametri in virtù dei quali ha determinato lamisura dei compensi, consentendo tale indicazione il controllo circa lalegittimità della liquidazione stessa.Nella specie, è stato compiutamente indicato il valore della causa utilizzatoai fini dell’individuazione dello scaglione di riferimento, per cui lamotivazione esiste e non è meramente apparente, non rilevando in sensocontrario il fatto che la Corte di merito si sia discostata dall’indicazione delvalore della causa effettuata dall’appellante ai fini del pagamento delcontributo unificato.Va inoltre considerato che, nell'azione di impugnazione delle deliberazionidell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza diannullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valoredella causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e nonsulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in baseallo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confrontidell'istante e nei limiti della sua ragione di debito (cfr.: Cass. n.9068/2022; Cass. n. 19250/2021; Cass. n. 6617/2004).In concreto, avuto riguardo agli importi relativi ai fondi a cuil’impugnazione si riferisce, risulta evidente che il valore della causa nonpoteva essere contenuto in euro 10.000,00, dovendosi invece ritenerecongruo quello indicato dalla Corte d’appello.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/202612.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo,tenuto conto delle indicazioni che precedono sul valore della causa.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 7.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 12 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hele Alliegro-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] via Pancaldo 4 Milano, in persona dell’amministratore protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2146/2020depositata il 24/08/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleClaudia Pedrelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso e l’accoglimentodel controricorso come da memoria;Uditi il ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] e, per il controricorrente, l'avv.[OSCURATO:PERSONA], i quali si sono riportati alle rispettive difese scritte.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato dinanzi al Tribunale di Milano alcune delledecisioni assunte in data 10.10.2017 dall’assemblea del [OSCURATO:PERSONA] di viaPancaldo 4, Milano, assumendone l’illegittimità sotto i seguenti profili: - ilrendiconto della gestione ordinaria 01.04.2016 - 30.06.2017 era statoredatto secondo il criterio della competenza anziché secondo il criterio dicassa ed era ultrannuale e incompleto; - il consuntivo della gestionestraordinaria relativa al recupero di fondi per sopperire alle distrazioni delprecedente amministratore non rendicontava le spese sostenute e irecuperi effettuati; - il criterio UNI 10200 era applicabile ai soli prelieviinvolontari relativi al riscaldamento; - le spese relative alla trasformazionedella centrale termica erano state già pagate nel 2014; - era statadeliberata la locazione a terzi dei locali relativi all’abitazione del custodesenza la maggioranza dei due terzi del valore dell’edificio, da calcolarsicomputando anche i millesimi relativi ai box; - era illegittima lacostituzione di un fondo cassa di euro 15.000,00 da utilizzarsi per spesestraordinarie.[OSCURATO:PERSONA] convenuto ha chiesto il rigetto della domanda avversaria.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Milano ha rigettato ledomande dell’attore.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza delCondominio, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2146/2020pubblicata il giorno 24.08.2020, ha rigettato l’appello ed ha condannatol’appellante al pagamento delle spese processuali del grado.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - per ciascun motivo di impugnazione, l’appellante nonaveva allegato né dimostrato il concreto pregiudizio subito, sicché nonsussisteva l’interesse ad agire; - la legge non prevede obbligatoriamentel’adozione del criterio di cassa nella redazione del bilancio consuntivo; -poiché l’appellante aveva avuto la possibilità di esaminare tutta ladocumentazione occorrente ai fini dell’approvazione del bilancio diesercizio, non rilevavano le carenze documentali dallo stesso allegate infinalizzata alla copertura di ammanchi provocati dal precedenteamministratore; - era da ritenersi assorbito il motivo di appelloriguardante l’avvenuto pagamento nel 2014 delle spese relative allatrasformazione della centrale termica; - quanto al rendiconto relativoall’esercizio dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.06.2017, non vi erano norme chevietavano all’assemblea di approvare un bilancio di durata superiore a unanno e comunque ciò era stato deliberato solo per l’esercizio in questione;- l’utilizzo del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento, messo indiscussione dall’odierno ricorrente, era stato oggetto di precedenteapprovazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] ed era conforme all’art. 5 d. lgs. n.141/2016; - quanto alla decisione di locare a terzi i locali destinati adabitazione del custode, il ricorrente era privo di interesse ad impugnare ecomunque si trattava di un atto di ordinaria amministrazione che nonrichiedeva una maggioranza qualificata; - era legittima la costituzione diun fondo cassa di euro 15.000,00 da utilizzarsi per spese straordinarie,successivamente individuate; - ai fini della liquidazione delle speseprocessuali, la causa era da ritenersi di valore indeterminabile basso.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCorte d’appello sulla scorta di undici motivi.[OSCURATO:PERSONA] di via Pancaldo 4, Milano ha resistito con controricorso.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha presentatoconclusioni scritte e il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza perviolazione art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c. e travisamento di fatti processuali.Il ricorrente ha censurato, in particolare, l’affermazione della Corted’appello secondo cui, per ciascun motivo di appello, risulterebbe lacarenza di concreto interesse ad impugnare la delibera assembleareapprovata dal [OSCURATO:PERSONA], non avendo l’appellante allegato né dimostratoil concreto pregiudizio economico derivatogli dalle statuizioni assunte conla delibera. Secondo la parte, la motivazione sarebbe generica, nonessendosi indicato per quali statuizioni sussisterebbe la carenza diinteresse, oltre che in contrasto con le sue allegazioni, essendo statospecificamente dedotto in atti ogni pregiudizio economico subito.Il motivo è inammissibile.In proposito, considerato che la Corte territoriale ha esaminato nel meritotutte le doglianze dell’appellante, l’affermazione generale relativa allacarenza di interesse all’impugnazione, non collegata a elementi cheriguardino specificamente i singoli motivi di appello, deve ritenersiformulata ad abundantiam, e dunque priva di autonoma valenza decisoria.Ora, le affermazioni di tal genere non possono condurre, anche seinesatte, all'annullamento della sentenza (cfr.: Cass. n. 804/1972), nésulle stesse può formarsi il giudicato (cfr.: Cass. n. 802/1972); leargomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere ladecisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effettigiuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità(cfr.: Cass. n. 10420/2005) sicché è inammissibile il motivo di ricorso cheeventualmente le censuri (cfr.: Cass. n. 24591/2005; Cass. n. 7074/2006;Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026Cass. n. 19588/2010; Cass. n. 23635/2010; Cass. n. 8755/2018; Cass. n.18429/2022).2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione falsaapplicazione art. 1130, 1130-bis c. civ.Secondo il ricorrente, è erronea la sentenza impugnata, laddove è statoaffermato che la legge non prevede obbligatoriamente l’adozione delcriterio di cassa nella redazione del bilancio consuntivo, essendo, alcontrario, quest’ultimo l’unico idoneo a consentire l’immediata verificadelle poste ex art. 1130-bis c.c., nonché coerente con le previsioni dell’art.1130, primo comma, n. 7 c.c. in tema di registro di contabilità.Il motivo è infondato.L’art. 1130-bis, primo comma, c.c. prevede che «il rendicontocondominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro datoinerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili edalle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentirel'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di unriepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestionecon l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti».Al riguardo, costituisce principio consolidato quello secondo cui non ènecessario che la contabilità presentata dall'amministratore delcondominio sia redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritteper i bilanci delle società, dovendo la stessa essere semplicemente idonea,in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, arendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con lerelative quote di ripartizione, e cioè tale da fornire la prova, attraverso icorrispondenti documenti giustificativi, non solo della qualità e quantitàdei frutti percetti e delle somme incassate, nonché dell'entità e causaledegli esborsi fatti, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono diindividuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e distabilire se l'operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buonaNumero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026amministrazione (cfr.: Cass. n. 9099/2000; in senso analogo, si vedanoanche: Cass. n. 1405/2007; Cass. n. 27639/2018; Cass. n. 1370/2023;Cass. n. 14428/2025).Pertanto, affinché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovverodei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge,agli effetti dell'art. 1137, comma 2, c.c., occorre accertare, alla stregua divalutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione deidiversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130-bis c.c. discenda unadivaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazionedella situazione patrimoniale del condominio e quelli di cui il bilancioinvece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dalriepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibilerealizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta deireali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazionedelle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanzadell'operazione (cfr.: Cass. n. 28257/2023; Cass. n. 25446/2025).Nella specie, la sentenza impugnata dà atto che l’Amministratore havalutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità, se non conriguardo ad eventuale vizio di motivazione.3. Il terzo motivo è rubricato come segue: omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio in relazione art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione art.1130-bis c. civ. in relazione art. 360 n. 3 c.p.c.In particolare, secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nelsostenere che il condomino aveva avuto la possibilità di esaminare tutta ladocumentazione contabile ed avrebbe omesso di esaminare il fatto che alrendiconto non erano allegati né lo stato patrimoniale né il riepilogofinanziario né il saldo di conto corrente, e che il riepilogo finanziario2016/2017 con il saldo del conto corrente, anziché essere inserito nelbilancio dell’esercizio di competenza, era allegato a quello dell’annoNumero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026successivo. Inoltre, la consegna separata della documentazione, senza cheessa fosse allegata all’avviso di convocazione, costituiva di per séviolazione dell’art. 1130-bis c.c., impedendo l’immediata verifica delleinformazioni contenute nel bilancio.Il motivo è inammissibile.Sotto il profilo giuridico, deve premettersi che l'amministratore delCondominio non ha l'obbligo di depositare la documentazione giustificativadel bilancio, essendo egli tenuto a permettere ai condomini che nefacciano richiesta di prenderne visione ed estrarne copia, a loro spese,gravando su questi ultimi l'onere di dimostrare che l'amministratore nonha consentito di esercitare detta facoltà (Cass. 1544/2004; Cass.12650/2008; Cass. 15996/2020; Cass. 23893/2024).Riguardo alla tematica in questione, è stato anche osservato che il registrodi contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa dellagestione, che compongono il rendiconto, perseguono lo scopo disoddisfare l'interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei realielementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze,le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e cosìconsentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato.L'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione può essereravvisata nei casi in cui il rendiconto non sia composto da registro,riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, e i condomini non risultino perciòinformati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto adentrate, spese e fondi disponibili (cfr.: Cass. n. 33038/2018); dettaannullabilità, dunque, consegue non già al fatto formale dell’irregolarecomposizione del rendiconto, ma a quello sostanziale dell’impossibilità diesprimere in assemblea un voto meditato in ordine al bilancio per carenzadi informazione riguardo alla situazione patrimoniale del condominio.Una tale impossibilità è stata esclusa in punto di fatto dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha rilevato l’avvenuta consultazione da parte delNumero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026ricorrente della documentazione utile ai fini del controllo della regolaritàdel bilancio, né la parte, nella trattazione del motivo in questione, harappresentato alcuna concreta differenza tra il risultato effettivodell'esercizio e quelli di cui il bilancio, invece, dà conto.Va a questo punto rilevato che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermorestando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass.n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n.17005/2024).In un recente precedente giurisprudenziale è stato anche precisato (cfr.:Cass. n. 22218/2023) che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un veroe proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimentoovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, unepisodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/202617761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass.n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esamepossa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito leargomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018;Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., n.8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme deimateriali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n.27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente,estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.Nella specie, dalle deduzioni formulate dal ricorrente si evince che la suacensura, più che riguardare l’omesso esame di fatti storici, concerne lavalutazione, che si assume erronea, delle risultanze delle provedocumentali da parte del giudice del merito, il che, tuttavia, è precluso inquesta sede.Neppure ricorre un’ipotesi di travisamento del contenuto oggettivo dellaprova, visto che esso è ravvisabile in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio, come nella specie.4. Il quarto motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza perviolazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione e omesso esame di fattodecisivo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.In particolare, a dire del ricorrente, sarebbe meramente apparente lamotivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenutocorretta la redazione del bilancio con riferimento alla somma di euro80.000,00 rimborsata da altri condominii e risulterebbe omesso l’esamedel fatto relativo al mancato inserimento nel registro di contabilitàdell’anno 2016 di un pagamento di euro 6.600,00, il che costituirebbeanche violazione dell’art. 1130, primo comma, n. 7 c.c.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026Per quanto concerne la prima censura, deve osservarsi che, in tema dicontenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronunciariveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (cfr.: Cass. n. 3819/2020).La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n. 1986/2025).Nella specie, la Corte d’appello, alle pag. 10 e 11 della sentenzaimpugnata, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenutocorretto il bilancio riguardante il fondo costituito per sopperire alledistrazioni compiute dal precedente amministratore, dando altresì attodelle indicazioni ivi contenute.La motivazione, dunque, esiste, è al di sopra del c.d. minimocostituzionale e consente di ricostruire il ragionamento del giudice delmerito, oltre a essere in sé intrinsecamente logica e coerente.Da parte sua, il ricorrente, nel sostenere la tesi della mera apparenza dellamotivazione medesima, non si confronta specificamente con essa.Considerazioni analoghe valgono anche quanto al secondo aspetto dellacensura, visto che, come riportato nella sentenza impugnata, ilversamento di euro 6.600,00 è stato ivi espressamente considerato.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026Pertanto, ancora una volta, la doglianza della parte finisce con il richiederealla Corte di cassazione un riesame delle risultanze istruttorie, precluso insede di legittimità.Quanto alla pretesa violazione di legge, si richiamano le considerazioni giàsvolte con riferimento al secondo motivo del ricorso.5. Il quinto motivo è rubricato come segue: violazione falsa applicazionecombinato disposto artt. 1118, 1123, 1135 c. civ. e vizio di motivazioneper travisamento fatti documentati in giudizio.Secondo il ricorrente, la gestione straordinaria di cui alla delibera in data11.11.2014 era in contrasto con le norme sopra citate, avendo posto acarico dei condòmini non già specifiche spese relative alle parti comuni,ma un semplice ammanco finanziario. Al contrario, ritenendosi che il fondoistituito avesse lo scopo di recuperare la provvista per il pagamento deifornitori, allora la delibera di approvazione del relativo consuntivo eraillegittima non contenendo il rendiconto di tali pagamenti. Detto scopocostituiva un fatto decisivo il cui esame era stato omesso dalla Corted’appello.Il motivo è infondato.La previsione di un fondo cassa alimentato con le anticipazioni da partedei condomini o con l'accantonamento di eventuali entrate è del tuttolegittima (cfr.: Cass. n. 12638/2020; Cass. n. 23893/2024) e, nellaspecie, aveva la finalità di assicurare alla collettività condominiale, gestitadall'amministratore, la disponibilità di liquidità economica per far fronteagli oneri relativi agli insoluti derivanti da distrazioni di denaro compiutedal precedente amministratore.Essa, pertanto, non costituiva ripartizione di un mero dato finanziario.Inoltre, la decisione concernente la costituzione del fondo cassa risultaassunta con delibera in data 11.11.2014, sicché la sua legittimità non puòessere rimessa in discussione in sede di approvazione del consuntivo.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026In concreto, la Corte d’appello ha accertato che la gestione straordinaria inquestione svolgeva «la funzione di mero riepilogo contabile» e aveva«quale unico scopo quello di fornire un rendiconto delle sommesuccessivamente recuperate dal [OSCURATO:PERSONA]»; ciò è coerente con ladecisione dell’assemblea di far confluire il relativo saldo nella gestioneordinaria, contestualmente all’approvazione del bilancio straordinario (cfr.:ricorso, a pag. 24).È pertanto corretta l’osservazione della Corte d’appello secondo cui ilrelativo rendiconto non doveva contenere altre voci, segnatamente quellerelative alle spese pagate, visto che esse, con ogni evidenza, avrebberodovuto essere rendicontate nei bilanci ordinari e straordinari relativi alleannualità a cui detti esborsi si riferivano.Ne deriva l’insussistenza dei vizi lamentati dal ricorrente.6. Il sesto motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza peromessa pronuncia – violazione art. 112 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360n. 4 c.p.c.A dire del ricorrente, la Corte distrettuale aveva erroneamente dichiaratoassorbito il motivo di appello relativo al fatto che le somme poste a caricodel medesimo con il rendiconto della gestione straordinaria, essendodestinate a saldare gli insoluti relativi ai fornitori, tra cui le spese relativealla trasformazione della centrale termica, erano già state pagate con duebonifici di euro 4.676,00 ed euro 574,20 in data 24.12.2014. Pertanto,sussisteva il vizio di omessa pronuncia sul punto.Il motivo è infondato.La Corte d’appello, a pag. 11 della sentenza impugnata, nell’esaminare ladoglianza di cui al motivo 1.3 dell’appello, ha avuto modo di rilevare che«le somme contestate dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] e relative alla centrale termica, nonsono nemmeno oggetto del riepilogo contabile relativo alla voce “gestionestraordinaria delibera 11.11.2014”» e, a pag. 13, ha ritenuto assorbito ilsesto motivo di appello a seguito del rigetto del motivo 1.3, in sostanzaNumero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026ritenendo che la mancata menzione di tali spese nel rendiconto laesonerasse dall’esame di doglianze che avevano ad oggetto tale voce.Alla luce di quanto precede, la pronuncia di assorbimento risulta corretta enon sussiste il vizio di cui all’art. 112 del codice di rito.Infatti, in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in sensoimproprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude lanecessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di riteneresussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quandouna questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenutaassorbita da altre statuizioni della sentenza (cfr.: Cass. n. 2334/2020;Cass. n. 18832/2021).7. Il settimo motivo è rubricato come segue: violazione falsa applicazionedegli artt. 1135, 1129, 63 disp. att. c. civ. e art. 1362 c. civ. e dei canoniermeneutici e 1137 c. civ.In particolare, il ricorrente ripropone in questa sede la doglianza, giàrigettata dalla Corte d’appello, relativa all’avvenuta approvazione di unrendiconto ultrannuale, in quanto relativo all’esercizio dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al30.06.2017, e sostiene che il giudice del merito abbia male interpretato ladelibera con cui era stata decisa la variazione della data di chiusura delbilancio annuale; detta delibera, in ogni caso, sarebbe nulla, poiché ilprincipio di annualità del bilancio ha carattere inderogabile.Il motivo è infondato.Invero, se, da un lato, è esatta la considerazione che il disposto degli artt.1129 (nomina annuale dell'amministratore), 1135, n. 2 (preventivoannuale di spesa), 1135, n. 3 (rendiconto annuale delle spese e delleentrate) c.c. configura una dimensione annuale della gestionecondominiale (cfr.: Cass. n. 7706/1996), da un altro lato, tuttavia, sirileva che le norme innanzi citate non prescrivono che l’anno debbacoincidere con quello solare, sicché è possibile la variazione delle date diinizio e termine dell’esercizio, così come avvenuto nella specie.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ora, la variazione in questione, non vietata dalla legge, implicanecessariamente la modifica, in aumento o in diminuzione rispettoall’anno, della durata del primo esercizio ad essa successivo, modifica che,dunque, deve ritenersi parimenti legittima ove essa resti limitata a taleesercizio, serva unicamente a riallineare le date e sia rappresentata nelrendiconto, consentendo la ricostruzione della gestione contabile.Pertanto, una modifica della decorrenza dell’esercizio, accompagnata daun unico periodo contabile di transizione, non è incompatibile con ilsistema, purché non si traduca in una gestione pluriennale e sianogarantite la continuità e l’intelligibilità dei saldi.In tal senso è la decisione dell’assemblea, visto che, come emerge dalricorso, a pag. 32, nel corso della riunione in data 15.06.2016, si èdeliberato di «variare l’esercizio di bilancio dagli esercizi futuri a decorreredall’esercizio 2016/2017 per il periodo 1/7 – 30/6 mantenendo perl’esercizio passato la chiusura al 31 marzo 2016», stabilendosi che «quindil’esercizio 2016/2017 sarà dal 1/4/2016 al 30.6.2017».Ora, proprio i criteri interpretativi letterale e teleologico, la cui violazione èstata lamentata dal ricorrente, contraddicono la sua tesi: infatti, la duratadell’esercizio successivo è stata espressamente stabilita dall’assemblea ela variazione della durata rispondeva unicamente alla finalità di raccordarela vecchia data di chiusura dell’esercizio annuale a quella nuova.Pertanto, non sussiste neppure violazione dei criteri legali diinterpretazione da parte della Corte d’appello.8. L’ottavo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360,n. 4 c.p.c. e violazione dell’art. 101 c.p.c.Il ricorrente, premesso di aver chiesto di accertare e dichiarare che latabella dei coefficienti di fabbisogno di energia redatta dal termotecnicoper i consumi involontari secondo il criterio UNI10200 non si applicava peril riparto di spese diverse, assume che la motivazione resa sul punto dallaNumero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026Corte di merito sarebbe meramente apparente e che la stessa avrebbefatto riferimento ad una precedente delibera di approvazione di talecriterio in data 07.07.2015, delibera che non esiste, senza specificarne inalcun modo il contenuto.Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.In primo luogo, deve rilevarsi che, vertendosi in tema di impugnazione didelibera assembleare, sarebbe stato necessario che il ricorrente indicasseprecisamente l’argomento all’ordine del giorno sul punto, onde inquadrarein concreto la censura, mentre ciò non è avvenuto, in tal modocontravvenendosi al principio di specificità.Neanche può ritenersi che la Corte debba sopperire alle lacune della partemediante l’esame diretto degli atti, visto che è pur sempre necessario cheil ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fattoprocessuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondentemotivo sia ammissibile e contenga, per il principio di specificità del ricorso,tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedottaviolazione processuale (cfr.: Cass. n. 2771/2017).Ciò premesso, si rileva che, come emerge dalla sentenza impugnata, apag. 8, con l’appello l’odierno ricorrente aveva dedotto di aver richiestouna verifica circa «l’applicabilità o meno della Tabella redatta secondo ilcriterio UNI10200, a spese diverse da quelle relative ai consumiinvolontari di energia e alla ripartizione dei preventivi di spesa diriscaldamento», evidenziando che detta tabella era stata applicata «inalcuni riparti, che non sono stati approvati e pertanto non possono essereoggetto di impugnazione».Detti riparti non approvati non risultano indicati in questa sede, e tantomeno ne risulta riportato il contenuto nel ricorso.Come emerge dalla lettura del controricorso, a pag. 16, il giudice di primogrado aveva considerato «pacifico in atti che prima della redazione delprogetto di termoregolazione e contabilizzazione dei consumi sottoposto alNumero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026vaglio della decisione dell’assemblea condominiale in esame esistesse efosse applicata nel condominio una tabella millesimale ed il riparto dellespese di riscaldamento avvenisse secondo il progetto redatto in base alcriterio UNI10200» e aveva osservato, altresì, che «dall’esame del punto 6della delibera oggetto di impugnativa risulta che, dopo che alla assembleaerano state fornite spiegazioni in merito la normativa di settore soprarichiamata e la possibilità del condominio di utilizzare i criteri dalla stessaprevisti come contenuti nel progetto della ditta DIMI sottoposto al vaglioassembleare, questi ultimi non sono stati approvati dal consessoassembleare con la necessaria maggioranza prevista dall’articolo 1120, IIcomma c.c.».In virtù di quanto precede, il Tribunale aveva ritenuto che, «in mancanzadi approvazione del nuovo progetto di ripartizione delle spese in esamerimangono in vigore la tabella ed il criterio di riparto applicati inprecedenza nel condominio, come risulta chiaro da una semplice letturadella stessa delibera in esame e confermato anche in atti dai documentidel condominio convenuto nei quali si rinviene la prova che lo stesso hacontinuato ad applicare i detti criteri».Da parte sua, la Corte d’appello ha confermato dette considerazioni,laddove ha rilevato che l’utilizzo dei criteri di ripartizione delle spese diriscaldamento messi in discussione dall’odierno ricorrente era statooggetto di precedente approvazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], oltre adaggiungere ulteriori considerazioni giuridiche relative all’art. 5 d. lgs. n.141/2016.La motivazione, dunque, esiste e non è meramente apparente,consentendo appieno di ricostruire il ragionamento posto a fondamentodella decisione.Quanto alla correttezza di siffatta motivazione, deve osservarsi che, seoggetto della votazione era unicamente l’eventuale variazione dei criteri diripartizione delle spese in esame ed essa non era stata approvata, avendoNumero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026l’assemblea deciso, invece, di rinviare a data successiva l’esame di talequestione, ciò non poteva comportare per l’odierno ricorrente unarimessione in termini per contestare il criterio di ripartizione già vigente, eciò a prescindere dall’individuazione della data pregressa in cui esso erastato introdotto, né era possibile impugnare una delibera, quella di meradiscussione della variazione, non approvata.9. Il nono motivo è rubricato come segue: violazione / falsa applicazioneartt. 1137 c.c. e 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e omessoesame di fatto decisivo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.In particolare, con riferimento alla decisione di locare a terzi i localidestinati ad abitazione del custode, decisione in ordine alla quale dovevaritenersi non raggiunto il quorum necessario all’approvazione delladelibera, il giudice del merito avrebbe erroneamente escluso lasussistenza dell’interesse all’impugnazione da parte del ricorrente edavrebbe omesso di considerare il fatto decisivo che la delibera inquestione comportava la cessazione del vincolo di destinazione impressoall’immobile dal regolamento condominiale.Il motivo è infondato.Il rigetto dell’impugnazione della delibera in esame da parte dell’odiernoricorrente si fonda su due autonome rationes decidendi.La prima di esse è costituita dalla carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.Sul punto, la doglianza del ricorrente è fondata.Infatti, in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delleassemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzioneed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozionedell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100c.p.c. quale condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituitoproprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette ledeliberazioni (cfr.: Cass. n. 17294/2020; Cass. n. 2999/2010; Cass. n.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/20264270/2001); oltre che in relazione al corretto svolgimento dei rapporticondominiali nel rispetto delle regole, l'interesse del condomino ad agireper la rimozione di una deliberazione assembleare contraria alla legge o alregolamento di condominio si sostanzia nello stesso accertamento dei vizidi cui la medesima è affetta (cfr.: Cass. n. 17276/2005).La delibera in questione non ha ad oggetto la ripartizione delle spese digestione, sicché ad essa è inapplicabile il diverso principio di dirittorichiamato dalla Corte territoriale (cfr.: Cass. n. 6128/2017).La seconda ratio decidendi riguarda, invece, la maggioranza necessaria aifini della validità della delibera.Al riguardo, come innanzi si è visto, il ricorrente fa valere in questa sedeun vizio di motivazione consistente nell’omesso esame della previsione dicui al regolamento di condominio, previsione riguardante la destinazionedell’immobile comune ad abitazione del custode, e sostiene che taleelemento renderebbe configurabile nella specie un’innovazione ex art.1120, primo comma, c.c.Sotto tale profilo, la censura è infondata.Secondo il ricorrente, il regolamento condominiale aveva destinatol’immobile oggetto della delibera ad abitazione del portiere.Nella specie, tuttavia, con la sentenza di primo grado, la cui motivazione,nella parte in esame, è stata riportata nel controricorso, a pag. 18, si èrilevato che l’assemblea, con delibera anteriore a quella oggetto diimpugnazione nell’ambito del presente giudizio, aveva approvatol’assunzione di un custode con un orario lavorativo di quattro oregiornaliere, per cui doveva presumersi che l’alloggio in questione fosseinutilizzato.Anche la Corte d’appello, da parte sua, ha dato atto della mancatautilizzazione dell’immobile, circostanza, quest’ultima, che ha determinato ilvenir meno della destinazione del bene ad abitazione del portiere in epocaanteriore a quella della delibera oggetto del presente giudizio.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026Alla luce di quanto precede, la deliberazione assembleare avente adoggetto la concessione in locazione a terzi del suddetto immobile, di fattoinutilizzato, non integra gli estremi di un’innovazione ai sensi dell’art.1120 c.c., né comporta di per sé un mutamento della destinazioneeconomica del bene, risolvendosi piuttosto in una modalità di utilizzazioneindiretta della cosa comune.Invero, non risultando richiesto, né essendo ragionevolmente praticabile,un uso diretto e paritario del bene medesimo da parte di tutti i condomini,la conclusione del contratto di locazione di un appartamento condominialeè da considerarsi atto di amministrazione ordinaria, essendo possibileconseguire la finalità del "miglior godimento delle cose comuni" ancheutilizzazione indiretta, come la locazione (cfr.: Cass. n. 10446/1998; Cass.n. 4131/2001; Cass. n. 10248/2003; Cass. n. 13763/2004; Cass. n.22435/2011; Cass. n. 16557/2023).Ne deriva che la locazione del bene condominiale è stata correttamentequalificata come atto di ordinaria amministrazione.Pertanto, la circostanza che il ricorrente assume non considerata dallaCorte territoriale non ha carattere decisivo.Essendo tale ratio decidendi autonomamente idonea a sorreggere ladecisione del giudice del merito sul punto, la parziale fondatezza dellacensura riguardo all’ulteriore ragione non rileva ed il motivo vainteramente disatteso (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 16602/2005).10. Il decimo motivo è rubricato come segue: vizio di motivazione pertravisamento di fatti e documenti acquisiti agli atti e violazione falsaapplicazione artt. 1135, 1137, 1118, 1123, 1175 e 1375 c. civ.Il ricorrente si duole che la Corte territoriale, nel rigettare l’appello nellaparte riguardante la costituzione di un fondo definitivo destinato alpagamento di spese future, abbia travisato il contenuto della delibera indata 11.11.2014, che non aveva nulla a che fare con il fondo in questione,Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/2026ed abbia violato le norme indicate in rubrica, in quanto detto fondo nonavrebbe potuto essere deliberato come definitivo, né esso avrebbe potutoessere destinato ex post alla copertura di spese che si ripartiscono tra icondomini secondo criteri più favorevoli di quelli di ripartizione del fondomedesimo.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.L’indicazione, assertivamente erronea, della data della deliberaassembleare istitutiva del fondo e il richiamo del doc. 7 prodottodall’odierno ricorrente, senza che esso sia stato identificato con un verbaledi assemblea, non integrano gli estremi del travisamento della prova, nonessendo contestato il fatto, parimenti riportato in sentenza, chel’accantonamento di somme al fine di effettuare interventi straordinarifosse stato deliberato in precedenza.La mancata impugnazione della delibera anteriore, di cui il giudice delmerito ha dato atto, impedisce al ricorrente di eccepire in questa sedel’illegittimità dell’istituzione del fondo, questione a cui si riferiscono lenorme citate.Va peraltro rilevato che nel ricorso non è stato sufficientemente illustrato ilcontenuto, nella parte di interesse, né della delibera impugnata né diquella anteriore relativa alla costituzione del fondo, sicché la doglianzacontravviene al principio di specificità.Si rileva che, mentre il ricorrente, nel criticare la prassi del [OSCURATO:PERSONA] diimputare al fondo in questione alcune spese suscettibili di criteri di ripartodiversi da quelli utilizzati per la costituzione del fondo, ha fatto unriferimento di carattere esemplificativo a spese relative all’ascensore (cfr.:ricorso, a pag. 38), la sentenza impugnata fa invece riferimento a speseconcernenti l’aggiornamento del certificato di prevenzione incendi e lasostituzione dell’impianto citofonico condominiale.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/202611. L’undicesimo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e 118disp. att. c.p.c.In particolare, la Corte d’appello, nel liquidare le spese processualiutilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, in talmodo discostandosi dalla dichiarazione di valore effettuata dal ricorrentein atti (euro 10.000,00), non aveva indicato le ragioni di ciò.Il motivo è infondato.Nella liquidazione delle spese processuali il giudice assolve all’obbligo dimotivazione indicando i parametri in virtù dei quali ha determinato lamisura dei compensi, consentendo tale indicazione il controllo circa lalegittimità della liquidazione stessa.Nella specie, è stato compiutamente indicato il valore della causa utilizzatoai fini dell’individuazione dello scaglione di riferimento, per cui lamotivazione esiste e non è meramente apparente, non rilevando in sensocontrario il fatto che la Corte di merito si sia discostata dall’indicazione delvalore della causa effettuata dall’appellante ai fini del pagamento delcontributo unificato.Va inoltre considerato che, nell'azione di impugnazione delle deliberazionidell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza diannullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valoredella causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e nonsulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in baseallo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confrontidell'istante e nei limiti della sua ragione di debito (cfr.: Cass. n.9068/2022; Cass. n. 19250/2021; Cass. n. 6617/2004).In concreto, avuto riguardo agli importi relativi ai fondi a cuil’impugnazione si riferisce, risulta evidente che il valore della causa nonpoteva essere contenuto in euro 10.000,00, dovendosi invece ritenerecongruo quello indicato dalla Corte d’appello.Numero registro generale 29039/2020Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 18205/2026Data pubblicazione 05/06/202612. Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo,tenuto conto delle indicazioni che precedono sul valore della causa.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 7.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 12 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]