CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 1990
Cassazione n. 25552/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/04/2026 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha applicato, ai fini di consegna in base a mandato di arresto europeo processuale emesso dalla A.G. austriaca, a [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente le misure dell'obbligo di dimora nel Comune di Cividale del Friuli e dell'obbligo di presentazione alla p.g. tre volte alla settimana. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo l'illegittimità della misura applicata in quanto - ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. s) della legge n. 69/2005 la Corte di appello deve rifiutare la consegna se la persona richiesta in consegna è - come nella specie - una donna madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente. Ancora, la consegnanda e i tre figli sono titolari di diritto di soggiorno permanente in Italia e sono radicati stabilmente nel tessuto sociale italiano. Inoltre, le esigenze cautelari non sono di eccezionale gravità e non sussiste né pericolo di fuga né di inquinamento delle prove né di reiterazione del reato, potendosi prevedere che - all'esito della condanna - verrà disposta la sospensione condizionale della pena. 3. Il P.G. ha chiesto l'annullamento con rinvio per mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 2. Manifestamente infondata è la dedotta ostativa condizione alla consegna, in ragione della abrogazione della ipotesi invocata dalla difesa con la riformulazione delle ipotesi di rifiuto, obbligatorio e facoltativo, di cui agli artt. 18 e 18-bis I. n. 69/2005. 3. Quanto alle esigenze cautelari, è stato condivisibilmente affermato che, in tema di mandato di arresto europeo, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l'applicazione delle misure coercitive di cui all'art. 9 legge 22 aprile 2005, n. 69, devono essere scrutinati dal giudice della cautela avuto riguardo alle caratteristiche ed alle esigenze proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla "traditi° in vinculis" della persona richiesta, formulando un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione verificabile, ovvero ancorato ad obiettivi 2elementi concreti della vita del consegnando (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu, Rv. 285178 - 01). 4. Rileva questo Collegio che, nella specie, nessuna motivazione è stata espressa dal provvedimento impugnato in ordine alla necessità - prevista dall'art. 9, quarto comma, della legge n. 69/2005 - della applicazione della misura cautelare, limitandosi esso ad affermare, a fondamento della misura cautelare, la esigenza di garantire la consegna della ricorrente, in assenza di qualunque considerazione di elementi obiettivi e concreti a fondamento della prognosi cautelare, peraltro neanche formulata. 5. In completa assenza di qualsiasi indice a riguardo, si impone l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con declaratoria di perdita di efficacia delle misure cautelari applicate alla ricorrente. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancellaria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. Ann P.Q.M