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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2025

Cassazione n. 00485/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12270-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimata - Oggetto R.G.N.12270/2025 Cron.

Rep.

Ud09/12/2025 avverso la sentenza n. 35/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il 23/03/2025 R.G.N. 63/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Cagliari ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio di gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 67 del 2022, pronunciata dal Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con l'I.N.P.S. e con l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, relativamente all’impugnazione della cartella di pagamento nr. 07420000007026714000 ed ha condannato l’appellante alle spese del giudizio, liquidate complessivamente in euro 3.500,00per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello.

2. La Corte d’appello, in particolare, ha dato atto del sopravvenuto annullamento d’ufficio della predetta cartella opposta, per effetto delle disposizioni del d.l. n. 119/2018 e del d.l. n. 41/2021, ritenendo, quindi, venuto meno l’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, con la conseguente cessazione della materia del contendere ed ha proceduto alla regolamentazione delle spese processuali sulla base del criterio della soccombenza virtuale, nei termini indicati.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato ad un unico motivo, al quale I.N.P.S. resiste con controricorso.

L’ADER è rimasta intimata.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 e del d.l. n. 119 del 2018 e del d.l. n. 41 del 2021, stante la ritenuta erronea applicazione del regime della soccombenza virtuale in una fattispecie di sopravvenuta cessata materia del contendere per annullamento ex lege dell'unica cartella opposta.

2. Il motivo è fondato.

Secondo l’orientamento già espresso da questa Corte, al quale si intende dare continuità, « è pacifico, in giurisprudenza, che l’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato d.l. (n. 119), opera automaticamente, “ipso iure”, in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere (Cass., n. 34841 del 13/12/2023); - in ordine alla decisione sulle spese, il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni e intende dare continuità alle statuizioni di Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 15872 del 17/05/2022 (non massimata), secondo cui «l’annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta, senz’altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse (Cass. 7 giugno 2019, 15474; Cass. 18 giugno 2020, n. 11762)» (Cass. n. 2828/2024).

3. Nella richiam ata ordinanza n. 15872/2022, è stato, peraltro, precisato che «non si verte nell’ipotesi più tipicamente propria di cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 29 luglio 2021, n. 21757); né di ipotesi originata dall’evoluzione processuale interna al contenzioso tra le parti».

In altri termini, la cessazione della materia del contendere per effetto dell’art. 4 d.l. n. 119 del 2018 «comporta l’automatica compensazione delle spese della pendente lite riguardante la cartella di pagamento, analogamente a quanto previsto in caso di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del medesimo d.l., posto che anche in quest’ultima ipotesi le spese «non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21826 del 09/10/2020, Rv. 659298-01)» (Cass. n. 2828 cit.).

4. Nel caso in esame la Corte territoriale non ha osservato i principi di diritto esposti, applicando erroneamente il regime della soccombenza virtuale e, per questi motivi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata solo per la parte relativa al regime delle spese di lite.

5. Ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, dovendosi dichiarare compensate le spese di lite del giudizio di appello.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c..

Pertanto, l’I.N.P.S. e l’ADERdevono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara compensate le spese del giudizio di appello; condanna l’I.N.P.S. e l’ADER, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12270-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimata - Oggetto R.G.N.12270/2025 Cron. Rep. Ud09/12/2025 avverso la sentenza n. 35/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il 23/03/2025 R.G.N. 63/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Cagliari ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio di gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 67 del 2022, pronunciata dal Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con l'I.N.P.S. e con l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, relativamente all’impugnazione della cartella di pagamento nr. 07420000007026714000 ed ha condannato l’appellante alle spese del giudizio, liquidate complessivamente in euro 3.500,00per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello. 2. La Corte d’appello, in particolare, ha dato atto del sopravvenuto annullamento d’ufficio della predetta cartella opposta, per effetto delle disposizioni del d.l. n. 119/2018 e del d.l. n. 41/2021, ritenendo, quindi, venuto meno l’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, con la conseguente cessazione della materia del contendere ed ha proceduto alla regolamentazione delle spese processuali sulla base del criterio della soccombenza virtuale, nei termini indicati. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato ad un unico motivo, al quale I.N.P.S. resiste con controricorso. L’ADER è rimasta intimata. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 e del d.l. n. 119 del 2018 e del d.l. n. 41 del 2021, stante la ritenuta erronea applicazione del regime della soccombenza virtuale in una fattispecie di sopravvenuta cessata materia del contendere per annullamento ex lege dell'unica cartella opposta. 2. Il motivo è fondato. Secondo l’orientamento già espresso da questa Corte, al quale si intende dare continuità, « è pacifico, in giurisprudenza, che l’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato d.l. (n. 119), opera automaticamente, “ipso iure”, in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere (Cass., n. 34841 del 13/12/2023); - in ordine alla decisione sulle spese, il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni e intende dare continuità alle statuizioni di Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 15872 del 17/05/2022 (non massimata), secondo cui «l’annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta, senz’altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse (Cass. 7 giugno 2019, 15474; Cass. 18 giugno 2020, n. 11762)» (Cass. n. 2828/2024). 3. Nella richiam ata ordinanza n. 15872/2022, è stato, peraltro, precisato che «non si verte nell’ipotesi più tipicamente propria di cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 29 luglio 2021, n. 21757); né di ipotesi originata dall’evoluzione processuale interna al contenzioso tra le parti». In altri termini, la cessazione della materia del contendere per effetto dell’art. 4 d.l. n. 119 del 2018 «comporta l’automatica compensazione delle spese della pendente lite riguardante la cartella di pagamento, analogamente a quanto previsto in caso di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del medesimo d.l., posto che anche in quest’ultima ipotesi le spese «non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21826 del 09/10/2020, Rv. 659298-01)» (Cass. n. 2828 cit.). 4. Nel caso in esame la Corte territoriale non ha osservato i principi di diritto esposti, applicando erroneamente il regime della soccombenza virtuale e, per questi motivi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata solo per la parte relativa al regime delle spese di lite. 5. Ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, dovendosi dichiarare compensate le spese di lite del giudizio di appello. 6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.. Pertanto, l’I.N.P.S. e l’ADERdevono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara compensate le spese del giudizio di appello; condanna l’I.N.P.S. e l’ADER, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00,
Sentenza Cassazione n. 00485/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris