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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2024

Cassazione n. 02828/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21176/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale all’indirizzo simonadifonso @ordineavvocati roma .com -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 10394 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/6/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/1/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : −[OSCURATO:PERSONA] impugnava una cartella di pagamento – emessa nei suoi confronti e recante un complessivo credito di Euro 280,78– della quale aveva avuto conoscenza acquisendo un estratto di ruolo in data 18/9/2017; −c on la sentenza n. 29531/2019 il Giudice di Pace di Roma dichiarava la cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta definizione ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018 (cd.

“pace fiscale”) e compensava integralmente le spese di lite; −i l Tomaselli impugnava la sentenza limitatamente alla decisione riguardante la compensazione dei costi del giudizio; −i l Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10394 del 28/6/2022, rigettava l’appello e condannava l’appellante alla rifusione delle spese sostenute da Agenzia delle Entrate-Riscossione, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre a oneri di legge; −a vverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; non svolgevano difese né l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, né l’ente impositore Comune di Acquapendente; −all’esito della camera di consiglio del 22 / 1 /202 4 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : −col primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la −i l ricorrente – richiamando Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16442 del 10/06/2021 – sostiene che la “rottamazione” della cartella impugnata ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 119 del 2018 non possa essere equiparata ad un rigetto dell’opposizione ai fini della pronuncia sulle spese e che queste ultime, ferma restando la cessazione della materia del contendere, debbano essere regolate secondo il criterio di soccombenza virtuale, pretermesso dal Giudice di Pace (che ha disposto la compensazione in ragione dell’annullamento «ex legesenza esame del merito») e dal Tribunale (che tale motivazione ha ritenuto congrua); −è pacifico, in giurisprudenza , che «l’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato d.l. opera automaticamente, “ipso iure”, in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 34841 del 13/12/2023); −in ordine alla decisione sulle spese, il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni e intende dare continuitàalle statuizioni di Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15872 del 17/05/2022 (non massimata) , secondo cui «l’annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta, senz’altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse (Cass. 7 giugno 2019, 15474; Cass. 18 giugno 2020, n. 11762); non si verte, infatti, nell’ipotesi più tipicamente propria di cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 29 luglio 2021, n. 21757); né di ipotesi originata dall’evoluzione processuale interna al contenzioso tra le parti, come in caso di sopravvenuta caducazione del titolo (giudiziale non definitivo in base al quale sia stata intrapresa l’esecuzione forzata) per effetto di una pronuncia del giudice 4 della cognizione, comportante la definizione del giudizio di opposizione all’esecuzione proposto per altri motivi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell’opposizione, con regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (Cass. s.u. 21 settembre 2021, n. 25478)»; −in altri termini, la cessazione della materia del contendere per effetto dell’art. 4 d.l. n. 119 del 2018 (cd.

“rottamazione delle cartelle”) comporta l’automatica compensazione delle spese della pendente lite riguardante la cartella di pagamento, analogamente a quanto previsto in caso di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del medesimo d.l., posto che anche in quest’ultima ipotesi le spese «non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21826 del 09/10/2020, Rv. 659298-01); −solo ad abundantiam si osserva che l’impiego del l’invocato criterio di soccombenza virtuale non gioverebbe comunque all’odierno ricorrente, poiché lo ius superveniensdi cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 –in forza del quale l’azione del Tomaselli sarebbe stata ab origine inammissibile (sull’applicabilità di questa nei processi pendenti Cass., Sez.

U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-02) –costituisce ex se motivo sufficiente a giustificare la compensazione dei costi dellalite (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3812 del 08/02/2023, Rv. 667177-01); −col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la − −i l Tribunale di Roma, senza alcuna specifica motivazione, ha liquidato in Euro 2.500,00 i compensi spettanti all’agente della riscossione per l’appello;−l ’importo liquidato eccede i massimi previsti dal d.m.

Giustizia 10/03/2014, n. 55 (nella formulazione ratione temporis applicabile, anteriore al d.m. 13/08/2022, n. 147): infatti, l’art. 4 del citato d.m. stabiliva che «il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate [per la fase di studio della controversia, Euro 125,00; per la fase introduttiva del giudizio, Euro 125,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione, Euro 190,00, per la fase decisionale, Euro 190,00], che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento … Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento …»; −c onseguentemente, senza necessità di addurre una specifica motivazione per l’esercizio del proprio potere discrezionale di liquidazione delle spese processuali (in proposito, tra le altre, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685-01), il giudice avrebbe potuto determinare i compensi in Euro 225,00 per la fase di studio della controversia, Euro 225,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 380,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, Euro 342,00, per la fase decisionale, per untotale (massimo) di Euro 1.172,00; −i n accoglimento della censura, perciò, la sentenza impugnata va cassata nella parte in cui ha liquidato le spese di lite; −non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, a norma dell’art. 384 cod. proc. civ. la causa può essere decisa nel merito −perciò, in conformità alle norme del d.m. n. 55 del 2014 (nella formulazione anteriore al d.m. n. 147 del 2022), si liquidano le spese del grado d’appello, a favore dell’agente della Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], in Euro 1.000,00 per compensi, oltre a spese generali e oneri di legge; −il rigetto del principale motivo di ricorso – essendo stata accolta , infatti,soltanto la censura spiegata in via subordinata – induce a dichiarare nonripetibili le spese sostenute dal ricorrente per il giudizio di legittimità;p.q. m. la Corte, rigetta il primo motivo; accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione delle spese dell’appello, liqui- date in Euro 1.000,00,oltre a spese generali e oneri di legge; dichiara irripe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21176/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale all’indirizzo simonadifonso @ordineavvocati roma .com -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 10394 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/6/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/1/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : −[OSCURATO:PERSONA] impugnava una cartella di pagamento – emessa nei suoi confronti e recante un complessivo credito di Euro 280,78– della quale aveva avuto conoscenza acquisendo un estratto di ruolo in data 18/9/2017; −c on la sentenza n. 29531/2019 il Giudice di Pace di Roma dichiarava la cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta definizione ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018 (cd. “pace fiscale”) e compensava integralmente le spese di lite; −i l Tomaselli impugnava la sentenza limitatamente alla decisione riguardante la compensazione dei costi del giudizio; −i l Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10394 del 28/6/2022, rigettava l’appello e condannava l’appellante alla rifusione delle spese sostenute da Agenzia delle Entrate-Riscossione, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre a oneri di legge; −a vverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; non svolgevano difese né l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, né l’ente impositore Comune di Acquapendente; −all’esito della camera di consiglio del 22 / 1 /202 4 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : −col primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la −i l ricorrente – richiamando Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16442 del 10/06/2021 – sostiene che la “rottamazione” della cartella impugnata ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 119 del 2018 non possa essere equiparata ad un rigetto dell’opposizione ai fini della pronuncia sulle spese e che queste ultime, ferma restando la cessazione della materia del contendere, debbano essere regolate secondo il criterio di soccombenza virtuale, pretermesso dal Giudice di Pace (che ha disposto la compensazione in ragione dell’annullamento «ex legesenza esame del merito») e dal Tribunale (che tale motivazione ha ritenuto congrua); −è pacifico, in giurisprudenza , che «l’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato d.l. opera automaticamente, “ipso iure”, in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 34841 del 13/12/2023); −in ordine alla decisione sulle spese, il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni e intende dare continuitàalle statuizioni di Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15872 del 17/05/2022 (non massimata) , secondo cui «l’annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta, senz’altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse (Cass. 7 giugno 2019, 15474; Cass. 18 giugno 2020, n. 11762); non si verte, infatti, nell’ipotesi più tipicamente propria di cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 29 luglio 2021, n. 21757); né di ipotesi originata dall’evoluzione processuale interna al contenzioso tra le parti, come in caso di sopravvenuta caducazione del titolo (giudiziale non definitivo in base al quale sia stata intrapresa l’esecuzione forzata) per effetto di una pronuncia del giudice 4 della cognizione, comportante la definizione del giudizio di opposizione all’esecuzione proposto per altri motivi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell’opposizione, con regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (Cass. s.u. 21 settembre 2021, n. 25478)»; −in altri termini, la cessazione della materia del contendere per effetto dell’art. 4 d.l. n. 119 del 2018 (cd. “rottamazione delle cartelle”) comporta l’automatica compensazione delle spese della pendente lite riguardante la cartella di pagamento, analogamente a quanto previsto in caso di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del medesimo d.l., posto che anche in quest’ultima ipotesi le spese «non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21826 del 09/10/2020, Rv. 659298-01); −solo ad abundantiam si osserva che l’impiego del l’invocato criterio di soccombenza virtuale non gioverebbe comunque all’odierno ricorrente, poiché lo ius superveniensdi cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 –in forza del quale l’azione del Tomaselli sarebbe stata ab origine inammissibile (sull’applicabilità di questa nei processi pendenti Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-02) –costituisce ex se motivo sufficiente a giustificare la compensazione dei costi dellalite (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3812 del 08/02/2023, Rv. 667177-01); −col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la − −i l Tribunale di Roma, senza alcuna specifica motivazione, ha liquidato in Euro 2.500,00 i compensi spettanti all’agente della riscossione per l’appello;−l ’importo liquidato eccede i massimi previsti dal d.m. Giustizia 10/03/2014, n. 55 (nella formulazione ratione temporis applicabile, anteriore al d.m. 13/08/2022, n. 147): infatti, l’art. 4 del citato d.m. stabiliva che «il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate [per la fase di studio della controversia, Euro 125,00; per la fase introduttiva del giudizio, Euro 125,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione, Euro 190,00, per la fase decisionale, Euro 190,00], che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento … Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento …»; −c onseguentemente, senza necessità di addurre una specifica motivazione per l’esercizio del proprio potere discrezionale di liquidazione delle spese processuali (in proposito, tra le altre, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685-01), il giudice avrebbe potuto determinare i compensi in Euro 225,00 per la fase di studio della controversia, Euro 225,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 380,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, Euro 342,00, per la fase decisionale, per untotale (massimo) di Euro 1.172,00; −i n accoglimento della censura, perciò, la sentenza impugnata va cassata nella parte in cui ha liquidato le spese di lite; −non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, a norma dell’art. 384 cod. proc. civ. la causa può essere decisa nel merito −perciò, in conformità alle norme del d.m. n. 55 del 2014 (nella formulazione anteriore al d.m. n. 147 del 2022), si liquidano le spese del grado d’appello, a favore dell’agente della Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], in Euro 1.000,00 per compensi, oltre a spese generali e oneri di legge; −il rigetto del principale motivo di ricorso – essendo stata accolta , infatti,soltanto la censura spiegata in via subordinata – induce a dichiarare nonripetibili le spese sostenute dal ricorrente per il giudizio di legittimità;p.q. m. la Corte, rigetta il primo motivo; accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione delle spese dell’appello, liqui- date in Euro 1.000,00,oltre a spese generali e oneri di legge; dichiara irripe
Sentenza Cassazione n. 02828/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris