CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 21651/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trapani il 05/06/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trapani ha confermato il decreto con cui è stato disposto il sequestro preventivo impeditivo delle ditte individuali - e dei relativi compendi aziendali - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. La misura cautelare reale è stata disposta contestualmente alla misura coercitiva personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].I beni aziendali sono stati ritenuti strumentali alla commissione di due fatti di trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, commessi da Marino, in concorso con altri, rispettivamente il 15 febbraio e il 19 marzo 2021 (capo a) ordinanza cautelare). Rispetto ai due reati per cui si procede, D'[OSCURATO:PERSONA] è soggetto terzo; l'oggetto del sequestro è costituito anche dal "parco" auto delle due imprese, utilizzato, secondo la prospettazione accusatoria, per compiere viaggi finalizzati ad acquistare nella città di Catania sostanza stupefacente, poi trasportata a Marsala. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione Marino e D'amico articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. per difetto di proporzionalità del sequestro e del nesso di pertinenzialità tra il reato e i beni sequestrati, considerato che, nel caso di specie, quelle sequestrate sarebbero imprese individuali autonome, che i beni della ditta Mari autonoleggio di D'amico non sarebbero mai stati utilizzati per traffici illeciti e che costei non sarebbe mai stata raggiunta né da indizi di colpevolezza e neppure sarebbe stata coinvolta in attività di bonifica dei locali. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il compendio aziendale delle due imprese fosse sostanzialmente unico laddove, invece, le risultanze investigative avrebbero dimostrato come, in realtà, solo un autoveicolo dell'impresa di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata utilizzata per compiere l'attività illecita. Sarebbe errata anche l'affermazione del Tribunale secondo cui le ditte sequestrate sarebbero state il luogo di stoccaggio delle sostanze stupefacenti e avrebbero costituito una "centrale" del narcotraffico dove si incontravano i "protagonisti" dell'attività di spaccio e un luogo di bonifica per eludere le investigazioni. Il Tribunale avrebbe valorizzato al fine della emissione del sequestro solo una relazione di mera occasionalità tra la res e il reato, senza tuttavia considerare che quei beni erano utilizzati anche per l'attività lecita delle imprese. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. quanto alla esigenze cautelari. L'ordinanza sarebbe viziata per non avere il Tribunale motivato alcunchè nonostante il lasso temporale - di due anni - intercorso tra la commissione dei fatti e l'apposizione del vincolo, considerata l'assenza di elementi dimostrativi della continuazione o del ripristino di attività illecite. Né, sotto altro profilo, il Tribunale avrebbe valutato se davvero il sequestro di tutti i beni fosse l'unica misura in concreto adottabile e, quindi, adeguata alla neutralizzazione del pericolo. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati. 2. Secondo il Tribunale, le autovetture della "[OSCURATO:PERSONA]" sarebbero "coinvolte" in entrambi i fatti di reato per cui si procede: quanto a quello del 15.2.2021, una autovettura della ditta avrebbe fatto da "palo e da apripista", mentre, quanto a quello 19.3.2021, otto giorni prima dei fatti "il fornitore catanese" si sarebbe recato a bordo di una determinata autovettura per concordare il viaggio in programma la settimana successiva. Inoltre, all'interno di un'ulteriore autovettura, di proprietà di terzi, sarebbe stata rinvenuta una carta di circolazione riferibile ad una Smart intestata alla [OSCURATO:PERSONA] io. Ha aggiunto il Tribunale che, al di là dei viaggi indicati, il coinvolgimento della "[OSCURATO:PERSONA]" emergerebbe anche dalla destinazione dei locali commerciali della ditta "ad una sorta di base operativa dell'attività di narcotraffico condotta da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi complici , come del resto attestato dall'attività di "bonifica" da quest'ultimo organizzata, finalizzata a reperire eventuali dispositivi di captazione collocati dagli inquirenti" (così il Tribunale a pag. 4 della ordinanza impugnata). In tale quadro di riferimento, in cui il Tribunale ha richiamato genericamente anche delle dichiarazioni di uno dei soggetti coinvolti, è stato tuttavia escluso che le ditte in questione siano imprese criminali. 3. Si tratta di un ragionamento che non può essere condiviso per più ordini di ragioni. Sotto un primo profilo, nessuna specifica spiegazione è stata fornita sulla circostanza, obiettivamente rilevante e non contestata, per cui, oggetto del sequestro, sono due distinte imprese individuali, riferibili a due soggetti diversi, dei quali, uno, D'[OSCURATO:PERSONA], del tutto estranea ai fatti per cui si procede, essendosi il Tribunale limitato ad affermare sul punto che le due imprese avrebbero "un compendio aziendale sostanzialmente unico". Dunque, non è affatto chiaro perché i beni dell'impresa di D'Amico sarebbero strumentali alla commissione di reati rispetto ai quali la ricorrente è estranea e, in particolare, perché, pur essendo estranea ai fatti, l'impresa della ricorrente dovrebbe essere oggetto di un sequestro totalitario. Né, ancora, è stato chiarito a quale impresa delle due appartenessero effettivamente le due autovetture che in concreto, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbero state direttamente o indirettamente coinvolte nei due fatti contestati al capo a). La motivazione del Tribunale ha come presupposto assertivo l'assunto per cui tutti i beni sequestrati sarebbero riferibili ad un unico indistinto soggetto, costituito da una sola impresa: sul punto, tuttavia, la motivazione è sostanzialmente silente. 3 /-) Né, sotto ulteriore profilo, il Tribunale ha spiegato perché, rispetto ad una imputazione provvisoria che riguarda non un reato associativo, o un delitto permanente, ma due soli fatti di detenzione illecita e trasporto di sostanza stupefacente - accaduti in uno spazio temporale di poco superiore ad un mese - possa essere giustificato, proporzionato e adeguato un sequestro totalizzante di due imprese, riferibili a due soggetti diversi, dei quali uno estraneo ad ogni coinvolgimento, con tutti i beni aziendali Né, in tal senso, è possibile, come erroneamente fatto dal Tribunale, valorizzare generiche dichiarazioni non riferibili agli specifici fatti per cui si procede. Il ragionamento del Tribunale è viziato perché, rispetto ad un'imputazione avente ad oggetto due fatti puntuali di trasposto e di detenzione illecita di sostanza stupefacente, si è costruita una motivazione giustificativa del sequestro sul presupposto che oggetto del titolo cautelare sia una più estesa attività criminosa, come se si procedesse per un reato associativo, come se si stesse procedendo nei riguardi di una organizzazione criminale che abbia una struttura in qualche modo coincidente con le imprese sequestrate. Un sequestro onnivoro disposto in chiara violazione dei principio di adeguatezza e proporzionalità. 4. Peraltro, è noto come la formula "cose pertinenti al reato" di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., abbia un significato scarsamente delimitativo e come il legislatore, a differenza di quanto fatto in relazione alla nozione di "corpo del reato", non abbia definito quella di "cose pertinenti", affidando questo compito alla interpretazione giurisprudenziale. Si è chiarito in giurisprudenza come la nozione di "cose che servirono a commettere il reato" di cui all'art. 240 cod. pen. abbia una portata più ampia di quella impiegata nell'art. 253 cod. proc. pen., comprendendo essa anche il corpo del reato e qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso (Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850; Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013, Pini, Rv. 256100; Sez. 2, n. 17372 del 22/01/2009, Romeo e altri, Rv. 244342). In tal senso, la strumentalità del bene alla condotta criminosa è uno dei canoni di valutazione della pertinenza. La strumentalità, tuttavia, è astrattamente configurabile in un numero pressocchè indefinito di casi e ciò impone di attribuire a detto requisito un significato conforme ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità. Il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia; esso travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione.In ambito sovranazionale, il principio in esame è ormai affermato tanto dalle fonti dell'Unione (cfr. par. 3 e 4 dell'art. 5 TUE, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali, che dal sistema della CEDU. In tal senso è condivisibile quanto affermato in dottrina, e cioè che il rango conferito dall'ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura secondo cui sono costruite - sostanziale o processuale - le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalità. Il principio in esame è inoltre capace di fungere da guida per lo sviluppo futuro della materia, in diversi ambiti: in particolare„ per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, oggetto primario delle disposizioni normative processuali penali. Si può tuttavia affermare che, anche là dove non entri espressamente in gioco il tema dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalità rappresenti un utile termine di paragone per lo sviluppo di soluzioni ermeneutiche e, ancor prima, di nuovi modelli di ragionamento giuridico. In tal senso, si sostiene acutamente, il principio di proporzionalità assolve ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, ed ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto. È ragionevole ritenere, dunque, che anche il senso e la portata del nesso di strumentalità tra bene e condotta criminosa deve essere valutato e risolto attraverso il test di proporzionalità ed adeguatezza, al fine di saggiare, come detto, la correttezza della soluzione. Pur nella consapevolezza di indirizzi giurisprudenziali diversi, è allora condivisibile quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed è altresì necessario, quando il legame prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto sia diretto e non meramente occasionale (Sez. 6, n. 17763 del 13/12/2018, dep. 2019, Arrigo, Rv. 275886; Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881, che fanno riferimento alla necessità che il bene oggetto di sequestro preventivo debba caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso). In tale contesto si è chiarito, nel caso di autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, come non sia sufficiente il semplice impiego in tale uso, ma sia invece necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima un rapporto funzionale con essa, dedotto, ad esempio, da modificazioni strutturali apportate eventualmente al veicolo o comunque dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato (Sez.6, n. 13176 del 29/03/ 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252591).5. È fondato anche il secondo motivo di ricorso, essendo stata la motivazione del tutto omessa quanto alla sussistenza del requisito del periculum in mora. 6. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata; il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e verificherà se e in che termini sussistano i presupposti di legge per procedere al sequestro preventivo nei riguardi delle aziende dei ricorrenti. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo