CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 29224/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso in relazione al secondo motivo d'impugnazione e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari in data 10/3/2023 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di disastro ambientale colposo e lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed € 8000,00 di milita, subordinando la sospensione condizionale della pena al ripristino dello stato dei luoghi. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia la violazione degli artt. 419 e 429 cod. proc. pen. in relazione all'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio all'imputato. Si deduce che: il 29/4/2016 [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato domicilio nella dimora ove risultava anagraficamente residente, sita in Thiesi, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9; nel corso dell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dichiarato domicilio presso la "sede del [OSCURATO:PERSONA], sito in Thiesi S.S. 131 km. 4,6"; l'avviso dell'udienza preliminare e il decreto di rinvio a giudizio erano stati notificati presso il precedente domicilio dichiarato, a mezzo del servizio postale e si era ritenuto che le notifiche si fossero perfezionate per computa giacenza, senza che la notifica fosse rinnovata ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; l'eccezione relativa alla nullità della notifica era stata dal difensore sollevata sia all'udienza preliminare che dinanzi al Tribunale; l'imputato, facendosi interrogare dal PM, aveva dimostrato il suo interesse a partecipare al dibattimento; la notifica doveva ritenersi del tutto omessa, così determinando una nullità assoluta di ordine generale rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, comunque, la tempestiva eccezione avrebbe imposto ai giudici del merito di dichiarare la nullità delle notifiche e, conseguentemente, dell'attività processuale successiva anche se si fosse ritenuta integrata una nullità generale a regime intermedio. 2.1 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 452 bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione "alla connotazione ed al significato dell'avverbio abusivamente". Si lamenta che l'abusività della condotta era stata fatta discendere dalla violazione di regole cautelari afferenti alla "regolare manutenzione della cisterna" e non, come imposto dalla norma, siccome interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, di leggi statali o regionali ovvero di prescrizioni amministrative così da "limitare l'integrazione del reato alle sole attività illegali o non autorizzate, ovvero poste in essere in violazione di leggi e/o prescrizioni amministrative". 2.2 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 452 bis cod. pen. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione "con specifico riferimento alla connotazione degli aggettivi significativa e misurabile". Si sottolinea, riportando passi della deposizione di Vargiu, che lo sversamento aveva interessato un'area di mq. 400 e si lamenta che la motivazione della Corte territoriale sul punto era apparente in "quanto si avvale di argomentazioni, asserzioni o proposizioni prive di efficacia dimostrativa" in quanto, secondo il ricorrente, la compromissione di una fascia di terreno estesa 400 mq. e della fontana posta a valle, per quanto avesse reso necessario un intervento di bonifica, non consentiva di ritenere che l'inquinamento fosse stato significativo. 2.3 Con il quarto motivo, si denuncia la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e il vizio di motivazione. Si lamenta che la Corte territoriale aveva negato l'attenuante sostenendo che l'attività di bonifica non si era conclusa e che ne erano ignoti gli esiti mentre dalla deposizione di Vargiu era emerso che la bonifica era terminata e "il fenomeno...è comunque sotto controllo". Si lamenta ancora che non si era tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] si era sottoposto a interrogatorio e si era subito adoperato per avviare le attività di bonifica. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Gli atti processuali, la cui consultazione è resa possibile dalla natura del vizio denunciato, con il primo motivo (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), rivelano, quanto all'udienza preliminare e al giudizio dinanzi al tribunale, che: all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore eccepì che il decreto di fissazione dell'udienza preliminare non era stato notificato all'imputato; il GUP rigettò l'eccezione osservando che la notifica "formalmente era regolare", essendo stata eseguita a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato, sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 9 a Thiesi e perfezionatasi per compita giacenza, non essendo stato reperito alcuno nell'abitazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno in cui era avvenuto il tentativo di notifica; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dinanzi al Tribunale, fu eccepita l'omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio, assumendo il difensore che l'imputato "non era più [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] anni"; il PM comunicò di "non avere agli atti alcuna indicazione su variazioni di indirizzo dell'imputato" e chiese un termine per poter dimostrare la regolarità della notifica; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore reiterò l'eccezione estendendola anche alla notifica dell'avviso di conclusioni indagini, il Tribunale verificò che l'avviso per l'udienza preliminare era stato notificato per compiuta giacenza e dispose la notifica all'imputato del decreto di rinvio a giudizio e del verbale di udienza; il 29/12/2020 i Carabinieri di Thiesi notificarono il decreto di rinvio a giudizio e l'estratto del verbale di udienza consegnando a [OSCURATO:PERSONA] copia degli atti; l'imputato elesse domicilio presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore ripropose l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare depositando un certificato di residenza storico che attestava che [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito la residenza da Thiesi ad Alghero il 2/5/2018; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il PM depositò l'elezione di domicilio in data 29/4/2016, il difensore si limitò a "continuare a eccepire la nullità" e il Tribunale rigettò l'eccezione rilevando che le notifiche erano state effettuate al domicilio dichiarato dall'imputato e che non risultava che l'imputato avesse modificato la dichiarazione di domicilio del 29/4/2016; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mutato il giudice procedente, il difensore eccepì nuovamente "la nullità della notifica" aggiungendo però, circostanza mai prima rilevata, che le notifiche erano state effettuate all'imputato presso lo studio del difensore; il Tribunale respinse nuovamente l'eccezione rilevando che in atti vi "è la cartolina con l'indicazione non ritirato nel termine di dieci giorni"; allegata al verbale di udienza vi la prova di quanto asserito dal Tribunale, essendo stata tentata la notifica del decreto di rinvio a giudizio per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il 10/9/2019 all'indirizzo di Thiesi, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9 senza che il plico potesse essere consegnato per mancanza delle persone abilitate alla ricezione; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa depositò una memoria ex art. 121 c.p.p. che indicava [OSCURATO:PERSONA] come residente in Thiesi, via [OSCURATO:PERSONA].La nuova linea difensiva, incentrata sul fatto che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e il decreto di rinvio a giudizio erano stati notificati all'imputato "presso il proprio difensore", risulta riproposta nell'atto di appello dove si dà si atto che l'imputato aveva eletto domicilio il 29/4/2016 in Thiesi, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9 ma si aggiunge che nessuna notifica era stata effettuata a tale indirizzo, non rinvenendosi "in atti notifiche effettuate per compiuta giacenza relative all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare né dell'avviso all'imputato del decreto che dispone il giudizio". Si legge a pag. 6 dell'atto di appello: "L'avviso di cui all'art. 419 c.p.p. è stato notificato all'imputato presso il proprio difensore, ovvero in un posto diverso dalla residenza". Solo con il ricorso in Cassazione, pertanto, per la prima volta, l'eccezione di nullità relativa alla notifica dell'avviso di udienza preliminare viene collegata all' "elezione di domicilio presso la sede del caseificio [OSCURATO:PERSONA], sito in Thiesi (SS), S.S. 131 bis km. 4,6" fatta da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. È opportuno precisare, come già sottolineato dalla Corte territoriale, che non sussiste alcun dubbio in ordine alla conoscenza del processo da parte di [OSCURATO:PERSONA], essendo stati lui "notificati a mani proprie" l'avviso di conclusioni indagini, che contestava il reato di inquinamento ambientale colposo, l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio e il decreto di rinvio a giudizio. Quanto esposto consente già di rilevare la palese infondatezza dell'eccezione di nullità relativa alla notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio. Venendo all'eccezione relativa alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, seguendo gli itinerari segnati dalla giurisprudenza delle Sezioni unite, non può che muoversi dai principi enunciati nella sentenza Macciullo (n. 19602 del 27/3/2008, Rv. 239396) che ha statuito che "la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, ricorrendo altrimenti una nullità generale a regime intermedio come tale deducibile entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen". Tale principio si trova ribadito in successive decisioni delle Sezioni semplici. Si segnalano al riguardo: Sez. 2, n. 20205 del 24/4/2025 Hamza, relativa alla notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il domicilio eletto successivamente revocato; Sez. 5, n. 27546 del 26/6/2023, Brancolini, Rv. 284810 - 01 relativa alla notifica al domicilio precedentemente eletto presso il difensore di fiducia revocato piuttosto che al nuovo domicilio dichiarato; Sez. 5, n. 48916 del 1/10/2018, 0., Rv. 274183, in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione del decreto di citazione in appello avvenuta presso il luogo di residenza dell'imputato, nelle mani della suocera, piuttosto che nel domicilio eletto, dato che il ricorrente non aveva fornito specifica indicazione della inidoneità della predetta notifica.Nel caso in esame, molteplici risultano gli elementi che convergono nel far ritenere che la notifica effettuata all'abitazione di don [OSCURATO:PERSONA] era comunque idonea a consentire all'imputato di avere conoscenza dell'avviso dell'udienza preliminare. Il certificato di residenza, infatti, attesta che [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito la propria residenza ad Alghero il 2/5/2018; ciononostante, nell'interrogatorio delegato, svoltosi il 25/6/2018, [OSCURATO:PERSONA] dichiarò di risiedere a Thiesi, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9. Anche la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. depositata dalla difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] indica l'imputato come [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di fissazione dell'udienza preliminare, così come la notifica del decreto di rinvio a giudizio, effettuate tramite il servizio postale in via [OSCURATO:PERSONA], danno, ancora, atto che nessuno era stato reperito ma non anche della sopravvenuta l'inidoneità del domicilio. Deve, quindi, ritenersi che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare in via [OSCURATO:PERSONA] integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che doveva essere tempestivamente eccepita dalla difesa. Il rilievo difensivo, però, doveva essere fondato su deduzioni specifiche in modo da fornire al decidente tutti i necessari elementi per esplicare il potere-dovere di controllo in ordine alla censura sollevata (Sez. 4, n. 10312 del 03/03/1988, dep. 1989, Alber, Rv. 181835 - 01). Ebbene, dinanzi al GUP, al Tribunale e alla Corte di appello, le eccezioni relativa alle notifiche degli atti processuali sono state fondate su circostanze sempre differenti, tutte prive di fondamento, come ad esempio quando si è sostenuto che non vi erano atti che comprovassero il perfezionamento delle notifiche in via [OSCURATO:PERSONA] per compiuta giacenza o si è allegato che il decreto di citazione era stató notificato all'imputato solo mediante la consegna di copia dell'atto al difensore, che fornivano rappresentazioni distorte degli accadimenti verificatisi e, comunque, mai afferenti alla dichiarazione di domicilio presso la sede del [OSCURATO:PERSONA] formalizzata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel corso dell'interrogatorio delegato svoltosi alla presenza l'avv.to [OSCURATO:PERSONA]. Le eccezioni sollevate dinanzi ai giudici di merito, pertanto, furono fondate su informazioni forvianti che non offrirono una corretta rappresentazione della irregolarità che viziava la notifica dell'avviso di conclusioni indagini. Essendo stata l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare in quanto eseguita in un domicilio differente da quello della 'sede del [OSCURATO:PERSONA], sito in Thiesi, S.S. 131 bis km. 4,6, sollevata per la prima volta in sede di legittimità, pertanto, deve ritenersi che la dedotta invalidità non possa più essere rilevata, in quanto non eccepita nei termini imposti dal codice di rito, venendo in rilevo una nullità di ordine generale a regime intermedio. 3. Venendo al secondo motivo del ricorso, la difesa sostiene che essendo lecita la raccolta degli oli combustibili da parte di [OSCURATO:PERSONA] non era configurabile l'elemento dell'abusività della condotta, risultando tale elemento della fattispecie incriminatrice integrato dalla violazione, quanto meno, di prescrizioni amministrative e non dalla "mera negligenza" valorizzata dalla Corte territoriale. Tale argomento non può essere condiviso. In relazione al quadro normativo cui fare riferimento al fine della connotazione della condotta inquinate come antigiuridica, nel panorama giurisprudenziale è ormai consolidato il principio secondo cui la condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ovvero di prescrizioni amministrative, con la conseguenza che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma; quel che conta, in definitiva, è la sussistenza del nesso causale tra le violazioni, che rendono tipica la "causa", qualunque esse siano, e l'evento prodotto (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Rv. 273565 e Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rv. 269491). Più di recente, però, si è ritenuto che il reato possa "prescindere dalla violazione di una prescrizione regolamentare, non essendo richiesta una colpa specifica e bastando quella generica" (Sez. 3, n. 26785 del 15/2/2023, Orlando, in cui era stato contestato il reato di cui all'art. 452-bis cod. perì., commesso con colpa, essendo stato addebitato all'imputato di aver omesso di adottare le precauzioni necessarie per evitare che, a seguito delle piogge, il percolato potesse penetrare "nella parte più vecchia della discarica, non impermeabilizzata, inquinando il fiume e il terreno circostante". La Corte ha precisato che, ai fini dell'integrazione del reato, poteva assumere rilevanza anche la violazione delle ordinarie regole di diligenza per cui rientrava nell'ambito di applicazione della norma incriminatrice la "mancata manutenzione del telo di copertura [dei rifiuti depositati in una discarica] che era squarciato in più punti e del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche, completamente ostruito perché coperto di terra e di vegetazione spontanea, che avevano determinato l'infiltrazione delle acque meteoriche che avevano causato la penetrazione del percolato nel terreno dal quale trasudava, defluendo nel fiume"). 3.1 La definizione del quadro extrapenale di riferimento per la delimitazione della formula "abusivamente cagiona", però, nel caso in esame, non assume rilievo dirimente. La condotta che ha determinato l'evento del reato, infatti, contrariamente a quanto prospetta il ricorso, non è la raccolta degli oli combustibili, per la quale l'imputato era autorizzato, ma lo sversamento del liquido sul terreno, determinato dalla detenzione del combustile in una cisterna, quella interrata, che non era dotata di una seconda guaina protettiva e presentava dei fori e dall'adozione di modalità di utilizzo tali da permettere all'olio di traboccare, per il quale nessun titolo abilitativo risulta intervenuto. L'avverbio e il titolo abilitativo eventualmente intervenuto debbono, infatti, essere riferiti alla condotta eziologicamente collegata all'evento al fine di valutare se facoltizzata ovvero lesiva di regole cautelari riguardanti non necessariamente la materia ambientale ma qualunque settore comunque inerente alla gestione dell'attività. 4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo. La Corte territoriale spiega perché l'inquinamento accertato presentava l'intensità e la oggettiva rilevabilità richiesti della fattispecie incriminatrice dando rilievo all'estensione del terreno contaminato, all'interessamento della falda acquifera che alimentava la fontana posta in località S'Ortu e Palatu, distante oltre cento metri dalle cisterne, al superamento di "dieci volte" rispetto a quelli consentiti "dei valori inquinanti", alla complessità delle attività di bonifica che, come si legge in altra parte della sentenza, avevano comportato, per il solo imputato, l'esborso di € 300.000,00 e, dopo anni, erano ancora in corso. La sentenza, ancora, dà atto che la quantità di oli riscontrati a valle era pari a 70.000 IL La sentenza, pertanto, procede a una valutazione del livello di significatività della compromissione e del deterioramento ritenuti e della possibilità di rappresentare in termini obiettivi il grado di alterazione dei componenti ambientali interessati attraverso la puntuale individuazione di elementi di fatto processualmente accertati e il loro inserimento in un contesto motivazionale logico e coerente che si sottrae alle censure difensive, che postulano una differente valutazione delle medesime circostanze valorizzate dai giudici di merito preclusa in sede di legittimità. 4.1 E', quindi, il caso di ribadire i limiti del sindacato di legittimità in merito al vizio di motivazione e la deducibilità del vizio di violazione di legge. Il vizio di violazione di legge va dedotto contestando la riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade nel caso del motivo in valutazione, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale: operazione, questa, che è, invece, propria del giudizio di merito (Sez. 2, n. 11125 del 18/1/2024, [OSCURATO:PERSONA]). Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801).Venendo in particolare al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione, risultando palesemente infondata, per quanto sopra riportato, la denunciata mancanza di una motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo, come è dato riscontrare nel motivo in valutazione, l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cssazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368). Va, da ultimo, ancora ricordato che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988). 4.2 Quanto esposto al punto 4., consente di apprezzare la manifesta infondatezza del motivo. Le censure difensive non individuano, infatti, nel ragionamento della Corte territoriale alcuna frattura evidente tra una premessa, o più premesse, e le conseguenze che se ne traggono né segnalano nella trama argomentativa contestata proposizioni — testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati— concernenti punti decisivi, assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'una impfichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa. Il motivo, quindi, si esaurisce in apprezzamenti di valore, peraltro assai discutibili, che postulano la qualificazione dell'evento inquinante accertato, che ha comportato lo sversamento nel terreno e nella falda acquifera di decine di migliaia di litri di oli combustibili in un arco temporale di anni, compromettendo una estesa area territoriale e le acque sotterranee il cui recupero ha comportato interventi complessi, prolungati e costosi, come privo di chiara evidenza e di oggettiva rilevanza da far prevalere sull'opposto giudizio, congruamente motivato e aderente alle risultanze probatorie, espresso dai giudici di merito. Non è questo, però, il compito del giudice di legittimità. 5. Risulta generico e, comunque, manifestamente infondato, il quarto motivo, prospettante, l'avvenuto completamento delle operazioni di bonifica. Il motivo, innanzitutto, valorizza un passo della deposizione di Vargiu attribuendo alla deposizione significati opposti rispetto a quelli assegnati dai giudici di merito, che hanno sostenuto che il teste aveva rivelato che le operazioni di bonifica erano ancora in corso. Sennonché allegate al ricorso vi sono solo le pagine del verbale di stenotipia che riportano le espressioni valorizzate dalla difesa. Tale carente allegazione costituisce una prima causa di inammissibilità del motivo. Ed infatti, il requisito della specificità dei motivi, cui è condizionata l'ammissibilità del mezzo di impugnazione, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che l'imputato intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì, allorquando sia dedotto il vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti specificamente indicati, quello di curarne l'integrale trascrizione o allegazione al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, anche provvedendo a produrli in copia nel giudizio di cassazione (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053, Sez. 2, n.26725 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 19/06/2013, Natale, Rv. 256723). 5.1 Va ricordato, ancora, che la valutazione della sussistenza delle circostanze, nonché della loro comparazione e bilanciamento come, in verità, di ogni altro aspetto inerente al trattamento sanzionatorio, appartiene al giudice del merito 6-le esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso in esame, la Corte d'appello ha giustificato il diniego delle attenuanti generiche sottolineando la mancanza di elementi valutabili in favore del ricorrente, anche considerato che l'attività di bonifica era ancora in corso e ne erano sconosciuti gli esiti. Il giudizio di gravità dei fatti trova logico riscontro nella pena irrogata, che si discosta in maniera significativa, dal minimo edittale. La ricostruzione dei fatti, ancora, disattende, sia pure implicitamente, gli argomenti difensivi che fondavano la richiesta dell'attenuante, prospettanti l'occasionalità degli sversamenti e l'inesistenza del degrado dell'area. Non sono invece valutabili in questa sede, in quanto non proposti con motivi di gravame, siccome rilevabile dalla sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata, dal ricorrente non contestata, le censure prospettanti l'inadeguata valutazione della condotta processuale e dell'impegno profuso dall'imputato per la bonifica del terreno. Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dall'odierno Collegio, "in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame." (Sez. 1, n. 24500 del 27/3/2025, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 4, n. 10611 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 2013), Bonaffini, Rv. 256631). All'i