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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17375/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4860/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale all’indirizzo PEC -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.CATANIA n. 6298/2022 depositata il 11/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], residente nel comune di Giarre, comune interessato dai provvedimenti agevolativi relativi al sisma del 2002, ricorreva avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’ istanza con la quale, invocando l’applicazione dall’art. 1 comma 1011 della L. 296/2006, aveva chiesto il rimborso del 50% delle imposte versate per gli anni 2002,2003, 2004 e 2005.

2. Il ricorso veniva rigettato dalla CTP di Catania che, richiamando la decisione della Commissione Europea n. 5549 del 14.8.2015, affermava che il rimborso non poteva essere erogato ai soggetti esercenti, come nella specie,attività economica.

3. Proponeva appello il contribuente, deducendo che, qualora l’Agenzia delle Entrate avesse riscontrato delle carenze nell’istanza di rimborso, avrebbe dovuto richiedere l’integrazione della documentazione, mentre ciò non era stato fatto.

Inoltre, affermava che il rimborso fosse dovuto, in quanto era stato rispettato il limite del c.d.“de minimis”.

4. Si costituiva l’Agenzia assumendo che l’istanza di rimborso risultava priva dell’indicazione degli estremi del versamento , e quindi era inidonea a dar luogo ad un silenzio impugnabile , insistendo, inoltre, sui profili della non spettanza del rimborso agli esercenti attività economicae della non rimborsabilità dell’IVA.

5. La CTR della Sicilia rigettava l’appello, ritenendo, per quanto ancora qui rileva, che fosse onere del contribuente richiedente il rimborso allegare specificamente e documentare, innanzi tutto, i versamenti cuiattiene l’istanza.

6. Avverso la predetta sentenza ricorre il contribuente con unico motivo e resiste l’Amministrazione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la «Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il giudicato: art. 112 c.p.c. e omessa motivazione (art. 111 cost.) in relazioneall’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. ». 1.1 Il ricorrente afferma che la sentenza sarebbe nulla per non avere motivato in ordine al capo della sentenza impugnato relativoalla ammissibilità dell’agevolazione nella ipotesi del rispetto del c.d. limite “de minimis”, nonché per avere deciso in forza di una eccezione che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto proporre con appello incidentale.

2. In via preliminare di rito, occorre rilevare che, per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. n. 8915/2018), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta, come nel caso di specie, di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez.

U., n. 9100/2015).

3. Passando all’esame della censura avente ad oggetto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. va osservato, preliminarmente, che la struttura del giudizio tributario inerente all'impugnazione del rigetto di una domanda di rimborso è diversa dall'ordinario giudizio tributario, di tipo impugnatorio, concernente atti aventi contenuto impositivo.

Infatti, in tema di rimborsi, il contribuente riveste la qualità di attore non solo in senso formale - come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo - ma anche sostanziale (Cass. n. 1237 del 21/01/2020; Cass. n. 23587 del 21/11/2016; Cass. n. 10797 del 5/5/2010; Cass. n. 29613 del 29/12/2011; Cass. n. 22567 del 1/12/2004).

3.1. Da tale rilievo discende, da un lato, che il contribuente in tali casi ha l'onere di allegare e provare i fatti posti a sostegno della domanda di rimborso e, dall'altro, che le argomentazioni difensive con le quali l'Amministrazione - che non ha, in questo caso, esplicitato una pretesa (impugnata dal contribuente), quale l'avviso di accertamento o di liquidazione, o la irrogazione di una sanzione - nega la sussistenza dei fatti nei termini dedotti dal contribuente costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva l'ipotesi della formazione del giudicato interno o, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del principio di non contestazione.

3.2. Questa Corte si è, quindi, ormai costantemente orientata nel ritenere che nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio-rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, costui deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l'Amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi «a tutto campo», non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che le eventuali «falle» del ricorso introduttivo possono essere eccepite, anche in appello, dall'Amministrazione, a prescindere dalla preclusione posta dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, comunque, attengono all'originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato (Cass. 06/12/2018, n. 31626, da ultimo richiamata da Cass. n. 18869/2023).

3.3. La censura è pertanto infondata, rilevandosi che la CTR ha pronunciato in merito ad una eccezione correttamente formulata dall’Agenzia delle entrate delle proprie controdeduzioni di appello e che non richiedeva la proposizione di appello incidentale.

4. Per quanto attiene alla denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., appare evidente che non si versa in ipotesi di omessa pronuncia, in quanto la decisione adottata dalla CTR in merito alla inammissibilità della istanza di rimborso comporta una statuizione implicita di rigetto delle ulteriori contestazioni sollevate con i motivi di appello.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4860/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale all’indirizzo PEC -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.CATANIA n. 6298/2022 depositata il 11/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], residente nel comune di Giarre, comune interessato dai provvedimenti agevolativi relativi al sisma del 2002, ricorreva avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’ istanza con la quale, invocando l’applicazione dall’art. 1 comma 1011 della L. 296/2006, aveva chiesto il rimborso del 50% delle imposte versate per gli anni 2002,2003, 2004 e 2005. 2. Il ricorso veniva rigettato dalla CTP di Catania che, richiamando la decisione della Commissione Europea n. 5549 del 14.8.2015, affermava che il rimborso non poteva essere erogato ai soggetti esercenti, come nella specie,attività economica. 3. Proponeva appello il contribuente, deducendo che, qualora l’Agenzia delle Entrate avesse riscontrato delle carenze nell’istanza di rimborso, avrebbe dovuto richiedere l’integrazione della documentazione, mentre ciò non era stato fatto. Inoltre, affermava che il rimborso fosse dovuto, in quanto era stato rispettato il limite del c.d.“de minimis”. 4. Si costituiva l’Agenzia assumendo che l’istanza di rimborso risultava priva dell’indicazione degli estremi del versamento , e quindi era inidonea a dar luogo ad un silenzio impugnabile , insistendo, inoltre, sui profili della non spettanza del rimborso agli esercenti attività economicae della non rimborsabilità dell’IVA. 5. La CTR della Sicilia rigettava l’appello, ritenendo, per quanto ancora qui rileva, che fosse onere del contribuente richiedente il rimborso allegare specificamente e documentare, innanzi tutto, i versamenti cuiattiene l’istanza. 6. Avverso la predetta sentenza ricorre il contribuente con unico motivo e resiste l’Amministrazione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la «Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il giudicato: art. 112 c.p.c. e omessa motivazione (art. 111 cost.) in relazioneall’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. ». 1.1 Il ricorrente afferma che la sentenza sarebbe nulla per non avere motivato in ordine al capo della sentenza impugnato relativoalla ammissibilità dell’agevolazione nella ipotesi del rispetto del c.d. limite “de minimis”, nonché per avere deciso in forza di una eccezione che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto proporre con appello incidentale. 2. In via preliminare di rito, occorre rilevare che, per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. n. 8915/2018), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta, come nel caso di specie, di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. U., n. 9100/2015). 3. Passando all’esame della censura avente ad oggetto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. va osservato, preliminarmente, che la struttura del giudizio tributario inerente all'impugnazione del rigetto di una domanda di rimborso è diversa dall'ordinario giudizio tributario, di tipo impugnatorio, concernente atti aventi contenuto impositivo. Infatti, in tema di rimborsi, il contribuente riveste la qualità di attore non solo in senso formale - come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo - ma anche sostanziale (Cass. n. 1237 del 21/01/2020; Cass. n. 23587 del 21/11/2016; Cass. n. 10797 del 5/5/2010; Cass. n. 29613 del 29/12/2011; Cass. n. 22567 del 1/12/2004). 3.1. Da tale rilievo discende, da un lato, che il contribuente in tali casi ha l'onere di allegare e provare i fatti posti a sostegno della domanda di rimborso e, dall'altro, che le argomentazioni difensive con le quali l'Amministrazione - che non ha, in questo caso, esplicitato una pretesa (impugnata dal contribuente), quale l'avviso di accertamento o di liquidazione, o la irrogazione di una sanzione - nega la sussistenza dei fatti nei termini dedotti dal contribuente costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva l'ipotesi della formazione del giudicato interno o, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del principio di non contestazione. 3.2. Questa Corte si è, quindi, ormai costantemente orientata nel ritenere che nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio-rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, costui deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l'Amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi «a tutto campo», non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che le eventuali «falle» del ricorso introduttivo possono essere eccepite, anche in appello, dall'Amministrazione, a prescindere dalla preclusione posta dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, comunque, attengono all'originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato (Cass. 06/12/2018, n. 31626, da ultimo richiamata da Cass. n. 18869/2023). 3.3. La censura è pertanto infondata, rilevandosi che la CTR ha pronunciato in merito ad una eccezione correttamente formulata dall’Agenzia delle entrate delle proprie controdeduzioni di appello e che non richiedeva la proposizione di appello incidentale. 4. Per quanto attiene alla denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., appare evidente che non si versa in ipotesi di omessa pronuncia, in quanto la decisione adottata dalla CTR in merito alla inammissibilità della istanza di rimborso comporta una statuizione implicita di rigetto delle ulteriori contestazioni sollevate con i motivi di appello. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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