CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 36828/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12043-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e 2021 difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 4399 GIORDANO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 9505/2014 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 04/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 12043-15 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]presentava ricorso per ingiunzione al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che [OSCURATO:PERSONA] venisse condannato al pagamento della somma di curo 34.140,95 oltre interessi, quale fideiussore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che quest'ultima società aveva assunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., nonché delle obbligazioni che sarebbero sorte successivamente. In data 18 luglio 2018 il Tribunale, su ricorso presentato da BNL, emetteva il decreto ingiuntivo n. 180/08. L'Agenzia delle entrate notificava a BNL l'avviso di liquidazione per imposta di registro dovuta per la registrazione del decreto ingiuntivo, che veniva impugnato dalla contribuente alla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, lamentando l'illegittimità della liquidazione ope- rata dall'Ufficio, per violazione del principio di alternatività fra IVA ed imposta di registro di cui all'art. 40 del d.P.R.n. 131 del 1986. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, assumendo che la garanzia fi- deiussoria non rientrava tra le prestazioni di servizi soggette ad IVA. B.N.L. spiegava appello alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, che veniva rigettato con sentenza n. 9505/29/14, in ragio- R.G.N. 12043-15 ne della legittimità dell'imposta di registro proporzionale richiesta con l'avviso di liquidazione impugnato. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, illustrato con memorie. L'Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine della eventuale discussione della causa ex art. 370 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata de- nunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, e dell'art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al pre- detto d.P.R. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e all'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto i giudici di appello avrebbero di- satteso l'orientamento consolidato sostenuto dalla Corte di legittimità e dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria (circolare n. 214/E del 10 settembre 1998 , circolare 20 marzo 2001 n. 34/E e risoluzione 31 dicembre 2014, n. 119/E) secondo cui i decreti ingiuntivi recanti la condanna nei confronti del debitore principale o del proprio fideiusso- re al pagamento di corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto sono assoggettati a registrazione in misura fissa. La ricorrente precisa che il decreto ingiuntivo aveva condannato il fi- deiussore al pagamento in favore di B.N.L. delle somme derivanti dagli scoperti verificatisi sui conti correnti intrattenuti dalla società con la Banca ricorrente, ossia al pagamento di corrispettivi soggetti ad impo- sta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, richiamerebbe in moti- vazione la sentenza n. 17237 del 2013 a supporto della erronea tesi so- stenuta, nella fattispecie inconferente, atteso che la pronuncia della R.G.N. 12043-15 Corte di Cassazione fa riferimento alla tassazione della fideiussione enunciata. Nella fattispecie, sarebbe pacifico che l'avviso di liquidazio- ne impugnato ha liquidato l'imposta principale di registro sulla con- danna emessa nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131, e non già sulla enunciazione della fideiusione contenuta in tale decreto. 1.1.11 motivo è fondato per i principi di seguito enunciati. a)L'avviso di liquidazione impugnato ha ad oggetto la richiestcidi pa- gamento dell'imposta di registro, determinata in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett.b), della prima parte della tariffa alle- gata al d.P.R. n. 131 del 1986, rispetto ad un decreto ingiuntivo, emes- so nei confronti del fideiussore, con condanna alla restituzione di somme dovute nell'ambito di un rapporto di conto corrente, pacifica- mente soggetto ad IVA, seppure in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972. Quest'ultima disposizione, infatti, considera attratte nella sfera d'applicazione dell'IVA, ancorchè in regime di esenzione proprio "le operazioni, compresa la nego.ziaione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pa- gamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali". L'art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 cit. assog- getta ad imposta di registro gli atti dell'[OSCURATO:PERSONA] ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche par- zialmente, un giudizio, prevedendo, in una articolata casistica, fattispe- cie in cui l'imposta è dovuta in misura fissa ed altre in cui è dovuta in misura proporzionale.R.G.N. 12043-15 Ai sensi dell'art. 8, lett. b) sono soggetti ad imposta proporzionale del 3% gli atti "recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura". Secondo la nota II dello stesso articolo: " Gli atti di cui al comma 1, lett. b) e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o presta- zioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del te- sto unico". Il richiamato art. 40, comma 1, stabilisce: "per gli atti rela- tivi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul va- lore aggiunto, l'imposta di applica in misura fissa". Dalla piana lettura delle citate disposizioni si evince l'operatività nel nostro sistema tributario del principio della c.d. alternatività tra l'IVA e l'imposta di registro, che esclude l'applicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale per la registrazione di atti relativi ad operazio- ni che risultano già assoggettate ad IVA. b)La contribuente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha ripor- tato in ricorso il contenuto del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo n. 180/08 da cui si evince che il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti del fideiussore della società [OSCURATO:SOCIETA]. per scoperto di conto corrente nascente dall'utilizzo della carte di credito [OSCURATO:PERSONA] intestate alla predetta società. In tale ipotesi, trattandosi un provvedimento di condanna al pagamen- to di somme dovute in relazione a cessione di beni (o prestazioni di servizi) soggette ad IVA, il provvedimento giudiziario deve essere regi- strato con l'imposta di registro in misura fissa, anche se emesso non a carico del debitore, ma a carico del fideiussore, trattandosi nella so- stanza di una operazione di finanziamento.R.G.N. 12043-15 Il fido bancario, infatti, detto anche scoperto di conto corrente, è una particolare operazione di finanziamento bancario che permette all'azienda di richiedere l'apertura di credito nel proprio conto corren- te. [OSCURATO:PERSONA] 24 febbraio 1988, n. 220890 dell'Agenzia delle entrate si è affermato che: "la restitnione delle somme mutuate costituite una delle pre- sta.zioni che formano l'oggetto del contratto di finan.ziamento„ da considerarsi at- tratta nell'orbita dell'imposta sul valore aggiunto, anche se dichiarato esente da im- posta, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue che la con- danna a carico del debitore inadempiente, per la restitnione della somma anticipa- ta con l'apertura del credito in conto corrente, integra il presupposto, per quanto in- nani detto, previsto dalla nota II dell'art. 8 citato, trattandosi di condanna e pre- sta:zioni (restitnione della somma) relative ad opera.\'ioni n'entranti nella sfera di applica.zione dell'imposta sul valore aggiunto". Tale interpretazione va condi- visa. Alla fattispecie controversa deve, infatti, trovare applicazione il princi- pio, espresso da questa Corte secondo cui: "la registrazione del decreto in- giuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA gode, giusta il principio dell'alternatività previsto dal d.P.R. n. 131 del 1986 art. 40 dell'applica5zione dell'imposta di registro in misura fissa. Il dato secondo cui l'ingiun.zione sia emessa contro il solo debitore principale, il fi- deiussore o entrambi, non soggetti IVA, non assume rilievo" (Cass. n. 9390 del 2007, Cass. n. 16098 del 2000, Cass. n. 3572 del 1998, Cass. n. 9007 del 1992). Ciò in ragione del fatto che la surrogazione del fideiussore al creditore principale comporta una peculiare forma di successione nel credito e la novazione dal lato soggettivo ma non incide sull'identità oggettiva R.G.N. 12043-15 dell'obbligazione, che conserva la sua natura ai fini tributari (Cass. n. 14000 del 2014; Cass. n. 19365 del 2018). Questa Corte ha recentemente ribadito l'assunto con pronuncia n. 21702 del 2020, ritenendo dirimente ai fini impositivi il conseguimento da parte del creditore, soggetto IVA, di un unico titolo esecutivo per il soddisfacimento del proprio diritto, a prescindere dal fatto che tale di- ritto trovi la sua fonte sia nel rapporto principale con il debitore che in quello di garanzia. Secondo i giudici di legittimità: "la delineata natura de/fatto tassabile, com- porta, come logico corollario, l'identità del prelievo fiscale, indipendentemente dalla circostana che l'obbligwzione di uno solo dei debitori discenda da un contratto fi- deiussorio ed abbia connotaioni di sussidarietà". Va invero condiviso quanto precisato in motivazione: "Decisiva la posi- .ione del creditore, dato che, come si è visto, la tassazione investe il titolo esecutivo dallo stesso ottenuto: se il creditore ha la qualità di 'soggetto IVA', e se l'adempimento reclamato è riconducibile nell'ambito di una fattispecie che implichi l'insorgemza del suo obbligo di pagare [IVA, come appunto si verifica per chi con- ceda II fl prestito in denaro di cui ha diritto alla restitu.zione, il provvedimento giu- dkiale assume la consisten,za di condanna ad un pagamento sottoposto all'IVA medesima. Tanto basta per giustificare l'operatività del canone della prevalen.za dell'IVA sull'imposta propor5zionale di registro, atteso che la relativa regola si ri- co/lega al mero assoggettamento di quel pagamento sena che assuma ri- levan:za la circostanza che la condanna si rivolga contemporaneamente al debitore principale ed al coobligato solidale, per il quale la fonte dell'obbligo nasce da un rapporto distinto, quale il nego.zio costitutivo della fideiussione; per il creditore la condanna ha sempre ad oggetto un pagamento sottoposto ad IVA, quale che sia il soggetto tenuto al pagamento (il beneficiario del finaniamento od il terzo che abbia offerto la garan:zia)".R.G.N. 12043-15 Ne consegue che va data continuità all'indirizzo espresso da questa Corte secondo cuilin tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, al- la sentenza di condanna ottenuta dal creditore nei confronti del fi- deiussore per il recupero di somme soggette ad IVA, non è applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale bensì, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), nota II della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, l'imposta in misura fissa, senza che assuma rilievo se la stessa sia emessa contro il solo debitore principale, il solo fideiussore o entram- bi. 2. In definitiva il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, con l'accoglimento dell'originario ricorso proposto dalla società contribuente. Il recente consolidarsi della giurisprudenza di le- gittimità sulle questioni trattate rispetto all'epoca della introduzione della lite, suggerisce la compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto dalla società contri- buente. Compensa integralmente tra