CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 02091/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21378/2023 R.G. proposto da : Agenzia Delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’A vvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente-ricorrente incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo n.3196/2023 depositata i l 04/04/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 463/2017, la [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa rigettava il ricorso proposto dalla B.N.L. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, per l’annullamento dell’avviso di liquidazione relativo all’imposta dovuta per la registrazione del decreto ingiuntivo n. 670/2012 emesso dal Tribunale di Siracusa. La CTP disattendeva le censure dell’istituto di credito in merito alla omessa allegazioneall’avviso (siccome non necessaria) del provvedimento giudiziario e in merito al difetto di motivazione dell’atto (siccome ritenuta idonea). Quanto all’eccepita illegittimità dell’avviso per violazione del principio di alternatività di cui all’art. 40del d.P.R. 131/86, nonché per violazione dell’art. 22 del d.P.R. 131/86, ”per avere l’Ufficio assoggettato a tassazione la fideiussione prestata per l’intero importo garantito e non per quello ingiunto” (così precisato dalla sentenza d’appello il thema decidendum dalla sentenza di primo grado), la CTP “si limitava a ritenere che correttamente fosse stata calcolata l’imposta in proporzione all’importo dell’atto da registrare, non sussistendo i presupposti per la tassazione a base fissa .” 2. Con sentenza n. 3196/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, disattese nuovamente le eccezioni preliminari dell’appellante, in accoglimento dell’appello proposto dalla B.N.L., annullava l’avviso di liquidazione, rilevando che incontestatamente il decreto ingiuntivo era stato emesso in relazione ad un debito dovuto a scoperto di conto corrente bancario, rientrante tra le prestazioni di servizi di cui all’art. 3 del d.P.R. 633/1972, esenti dall’Iva ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del medesimo d.P.R., alle quali, nonostante l’esenzione (e, pertanto, l’inoperatività in concreto dell’alternatività tra Iva ed imposta di registro), l’imposta di registro va applicata in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 131/1986. Quanto all’eccepita violazione dell’art. 22del d.P.R. 131/1986, il giudice dell’appello non riteneva condivisibile l’assunto dell’Agenzia secondo cui la tassazione del rapporto fideiussorio “enunciato” nel decreto ingiuntivo dovesse essere effettuata per l’intera somma garantita e non per quella nella specie ingiunta con l’atto giudiziario, assunto invero in contrasto con quanto stabilito dalla risoluzione 46/E del 5.7.2023 della [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate richiamata dalla sentenza impugnata. 3. Avverso la sentenza n. 3196/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia proponeva ricorso per c assazione l’Agenzia delle Entrate. 4. La B.N.L. resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo formulato, contenente invero due distinte ragioni di impugnazione, la ricorrente denuncia anzitutto la violazione o falsa applicazione dell’art. 22 del d.P.R. 131/86, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove il Giudice d’appello, male interpretando, secondo la ricorrente, la Risoluzione 5 46/E del 5.7.2013 della [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto di non poter condividere l’assunto dell’Ufficio secondo cui la fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo andava tassata per l’intera somma garantita e non per quella ingiunta. A sostegno della correttezza del proprio assunto la ricorrente– premesso che la B . N . L . aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per un credito relativo ad uno scoperto di conto corrente, enunciando le fideiussioni dei soggetti privati garanti della debit rice principale – ha evidenziato che la base imponibile per la fideiussione è individuata dall’art. 43, comma 1, lettera f), d.P.R. 131/86 nell’intera somma garantita, argomentando l’applicabilità di tale disposizione alla fideiussione enunciata, in ragione del principio dell’autonomia dei negozi giuridici vigente in ambito tributario. Pertanto, ha reputato “corretta l’applicazione dell’imposta proporzionale ex art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, del [OSCURATO:PERSONA] 131/86, al contratto di fideiussione autonomamente valutato a norma dell’articolo 22”, evidenziando, a sostegno dell’assunto, “incidentalmente che il prestito bancario, sotto forma di scoperto di conto, è escluso dal campo di applicazione dell’Iva dall’articolo 3 del D.P.R. 633/72”, sostenendo, però, nel contempo l’applicabilità al decreto ingiuntivo dell’imposta fissa e alla fideiussione dell’imposta in misura proporzionale sull’intero importo garantito. Alla luce di quanto rappresentato, la ricorrente ha inoltre censurato il “palese…errore di diritto in cui è incorso il Giudice del riesame nel ritenere non sussistente, nel caso di specie, il presupposto impositivo, con conseguente annullamento integrale dell’avviso di liquidazione”. Deve preliminarmente rilevarsi che quest’ultima censura - con cui la ricorrente lamenta l’erroneo totale annullamento, da parte del Giudice d’appello, dell’avviso di liquidazione, azzerando in tal modo la pretesa impositiva anche per la parte effettivamente spettante all’Erario e non operandone, in tal modo, la doverosa corretta quantificazione - va ricondotta al paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. (e non a quello di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., prospettato con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 22 del d.P.R. 131/86). A tal proposito si evidenzia che “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, prevalendo sul dato della formale indicazione delle norme violate e del vizio dedotto, il contenuto sostanziale del ricorso (Cass. 10862/2018; Cass. 24247/2016; Cass. 4036/2014). 2 La configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. 14026/2012). Di conseguenza l'indicazione, ai sensi dell'art. 366 n.4 c.p.c., delle norme asseritamente violate non si pone come requisito autonomo ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, ma è elemento richiesto al solo fine di chiarire il contenuto delle censure e di identificare i limiti della impugnazione, per cui la mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l'inammissibilità del ricorso ove gli argomenti addotti, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto violati e rendano possibile la delimitazione dell'oggetto della controversia (Cass. 12929/2007).” (Cass.n. 5981/2020, nonché, tra le altre, Cass. S.U. n. 17931/2013), come appunto nel caso di specie, alla luce di quanto prospettato dalla parte, nei termini sopra chiariti. Ciò posto, va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, spiegata dalla controricorrente, in quanto non esteso a tutte le rationes decidendi,ciascuna asseritamente idonea a sorreggere sul piano logico e giuridico la sentenza impugnata, avendo la ricorrente contestato la sola violazione dell’art. 22 del d. P.R. 131/1986 e non anche la violazione dell’art. 40 del medesimo d.P.R., sulla scorta del quale il giudice d’appello aveva affermato l’applicabilità dell’imposta in misura fissa, “essendo la condanna relativa ad un debito sorto in virtù di rapporti di conto corrente assoggettati ad IVA, seppur in regime di esenzione.”. Orbene, va rilevato che la violazione dell’art. 40 del T.U. R egistro è stata prospettata dalla contribuente con riferimento al provvedimento di “condanna” del debitore principale e dei suoi fideiussori (vedi punto 3 del ricorso originario e dell’atto di appello allegati), ossia al decreto ingiuntivo, atto “enunciante” la fideiussione e non anche all’atto “enunciato” (fideiussione), rispetto al quale è stata prospettata la ulteriore e distinta violazione dell’art. 22 del T.U. R egistro , in relazione alla dedotta illegittimità dell’applicazione dell’imposta proporzionale sull’intera somma garantita anziché su quella ingiunta. A ciò si aggiunga che, seppur “incidentalmente”, l’Agenzia ha comunque evidenziato nel ricorso (a sostegno della dedotta violazione dell’art. 22 del T.U. R egistro ) “ che il prestito bancario, sotto forma di scoperto di conto, è escluso dal campo di applicazione dell’Iva dall’articolo 3 del D.P.R. 633/72” “, affermazione che appare in contrasto con l’applicabilità al decreto ingiuntivo dell’imposta fissa, ex art. 40 del T.U. R egistro , pur nel contempo affermata nel medesimo ricorso. La sentenza impugnata affronta le due distinte questioni (relative all’applicabilità dell’art. 40 del T.U. R egistro al provvedimento di “condanna” e alla tassazione del rapporto fideiussorio nei limiti della somma ingiunta), nella prima e nella seconda parte, risolvendole sulla scorta della distinta disciplina a ciascuna ritenut a applicabile, sicchè non è condivisibile l’assunto che detta sentenza si fondi su due autonome rationes decidendi singolarmente idonee a sorreggere l’intera pronuncia dal punto di vista logico giuridico. Quanto al primo motivo di ricorso, va premessoche la nota II dell’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, stabilisce che gli atti di cui al comma 1, lett. b), ossia “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”, “non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico”, il quale dispone che “ Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa”. La sentenza impugnata ha affermato che è pacifico tra le parti che il provvedimento monitorio tassato trae origine da uno scoperto di conto corrente bancario (circostanza, peraltro, dedotta dalla stessa ricorrente nelle controdeduzioni nel giudizio di appello, allegate in atti). Sul punto il giudice d’appello, incontestatamente, afferma che “la qualificazione del rapporto sottostante….è stata fatta dallo stesso Tribunale di Siracusa quando ha accertato l’esistenza del debito dovuto a scoperto di conto corrente bancario”. A tal proposito, questa Corte, in un precedente tra le medesime parti (Cass. n. 21702/2020) relativo alla registrazione di una sentenza di condanna del correntista e dei suoi fideiussori per lo scoperto di un conto corrente, affrontando specificamente la questione dell’assoggettabilità ad Iva di tale scoperto, ricondotta la operazione “alla restituzione di un finanziamento reso nell’ambito di un rapporto di conto corrente”, l’ha ritenuta “pacificamente soggetta ad IVA…, “quale “prestazioni di servizi” ex art. 3, comma 2, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, ancorchè poi esentata dall’imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, esenzione che, tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza, non esclude l’applicazione del principio dell’alternatività imposta di registro-IVA (sulla soggezione a IVA delle operazioni esenti vedi l'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, nonché Corte cost. 14 dicembre 2014, n. 279 e 13 luglio 2017, n. 177 e, in particolare, Cass. n. 29385 del 2019; n. 24268 del 2015; n. 9403 del 2007).” (Cass. n. 21702/20, nonché, sempre in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, Cass. n. 36828/2021, che qualifica lo scoperto di conto corrente come “una particolare operazione di finanziamento bancario che permette all’azienda di richiedere l’apertura di credito nel proprio conto corrente”, ribadendone la soggezione al regime dell’IVA). Pertanto, correttamente la CdGTdi ii grado della Sicilia ha affermato che, rientrando il conto corrente bancario tra le prestazioni di servizi di cui all’art. 3, comma 1, n. 1, del d.P.R. n. 633/1972, esenti da IVA in forza del successivo art. 10 (che ricomprende “le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui aldecreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonche' di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui alregolamento (UE) 2019/1238, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta”), al decreto ingiuntivo tassato (atto “enunciante” la fideiussione) l’imposta di registro si applica in misura fissa. Ciò conformemente al principio acquisito, secondo cui la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad Iva gode dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, giusta il principio dell'alternatività previsto dall’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, a prescindere dal fatto che l'ingiunzione di pagamento sia emessa contro il solo debitore principale, contro il solo fideiussore o contro entrambi (vedi, tra le tante, Cass. n. 876/2025). Tanto premesso in merito all’assoggettamento ad IVA dell’atto “enunciante”, quanto invece alla fideiussione “enunciata” (incontestatamente prestata mediante lettera), questa Corte ha chiarito che non sussiste dubbio alcuno che, in via generale, la fideiussione debba sottostare, anche se “enunciata” in sentenza o in un decreto ingiuntivo, all’imposta di registro proporzionale, con aliquota dello 0,50%, prevista dall’art. 6, [OSCURATO:PERSONA] prima del d.P.R. n. 131/1986. Ciò in quanto va escluso che la natura accessoria in ambito civilistico della fideiussione (avente struttura ed oggetto diversi da quelli della polizza fideiussoria/contratto autonomo di garanzia) si estenda anche all’ambito tributario e soprattutto a quello dell’imposta di registro, improntata all’autonoma rilevanza dei singoli negozi ed atti presentati alla registrazione, rimanendo la fideiussione, in ambito tributario, autonoma espressione di capacità contributiva e pertanto non assoggettata al medesimo regime fiscale dell’atto “enunciante” (Cass. n. 17899/05; Cass.n. 17237/13; Cass. n. 18454/16; Cass. n. 3458/21; in motivazione, Cass.n. 6893/2024). Pertanto, la circostanza che l’atto “enunciante” sia sottoposto ad Iva non determina l’automatica estensione della relativa disciplina tributaria alla fideiussione “enunciata” e, nel caso di specie, l’applicabilità all’atto “enunciato” del principio di alternatività di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 e la conseguente registrazione a misura fissa (Cass. n. 3458/21). Tanto premesso, non è quindi condivisibile l’assunto della ricorrente, secondo cui dall’autonomia del rapporto fideiussorio “enunciato” nel decreto ingiuntivo deriverebbe la sua tassazione sulla base imponibile costituita, ai sensi dell’art. 43, comma 1, lett. f), d.P.R. 131/1986 , dall’intero importo garantito e non da quello ingiunto. Nel caso di specie, infatti, viene in rilievo un atto incontestatamente formato mediante “corrispondenza” che, in virtù della deroga introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. a), della Tariffa, Parte II, allegata al T . U . R egistro , non deve considerarsi più soggetto ad imposizione in termine fisso ma in caso d’uso, con applicazione dell’aliquota pari allo 0,50%sulla somma garantita. L’art. 22, comma 3, del d.P.R. 131/1986 dispone che “Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita”. Pertanto, nella fattispecie trova applicazione il principio di diritto già formulato da questa Corte, secondo il quale l'imposta di registro di un contratto “enunciato”in un atto giudiziario e non soggetto a registrazione in termine fisso si applica, a norma dell'art. 22, comma 3, d.P.R. n. 131/ 1986, sulle sole prestazioni che, al tempo dell'uso, non siano state ancora eseguite, sicché la fideiussione formata per corrispondenza (e, come tale, soggetta a registrazione in caso di uso) va tassata, con l’aliquota dello 0,50%, nei limiti del valore del credito il cui pagamento sia stato ingiunto al debitore ed al fideiussore (Cass., n. 3458/2021; Cass. n. 26601/22; Cass. n. 18454/2016; Cass. n. 22230/2015). La stessa Amministrazione finanziaria, del resto, con le risoluzioni n. 46/E del 5 luglio 2013 e n. 119/E del 31 dicembre 2014 ha fatto proprio detto orientamento. Pertanto, mentre va rilevata l’infondatezza del motivo relativo alla dedotta violazione dell’art. 22 del d.P.R. 131/1986, deve invece ritenersi fondato l’ulteriore motivo, da ricondursi al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con cui la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver sostanzialmente azzerato la pretesa impositiva, senza determinare, sulla scorta di quanto accertato, il corretto importo effettivamente dovuto dalla contribuente a titolo di imposta di registro. A tal proposito, va evidenziato che il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione - annullamento, bensì tra quelli di impugnazione - merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria; ne consegue che il giudice, salvo il caso di accertamento di vizi formali, non può limitarsi all’annullamento dell’atto che abbia erroneamente quantificato l’imposta comunque dovuta, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. n. 12722/2024; Cass. n. 27574/2018; Cass. n. 24611/2014; Cass. n. 26157/2013; Cass.n. 25376/2008, Cass. n. 15825/2006). La controricorrente ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi. 1.Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e all’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, per non essersi il giudice dell’appello pronunciato sull’eccezione di difetto di motivazione dell’atto impugnato sollevata dalla contribuente in relazione al fatto che l’atto recasse unicamente gli estremi del decreto ingiuntivo tassato ed un importo preteso in pagamento come “imposta di registro”, senza null’altro aggiungere e senza riportare i parametri adottati per la liquidazione dell’imposta, come le voci della tariffa applicata o la base imponibile. Il motivo è infondato. Invero, non ricorre il vizio di omessa pronunzia quando, pur non essendovi una espressa statuizione in ordine ad uno specifico motivo di censura, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, anche se manchi una specifica argomentazione, dovendo in tal caso ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto, postulando, invece, l’omessa pronuncia la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile per la soluzione del caso concreto (tra le tante, Cass. n. 2153/2020; Cass. n. 7662/2020; Cass. n. 2151/2021; Cass. n. 16703/2022; Cass. n. 22775/2024; Cass. n. 19240/2025). Nella fattispecie in esame, avendo la sentenza impugnata ritenuto soddisfatto l’obbligo di motivazione “con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purchè sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza”, come senz’altro nel caso di specie in cui era parte ricorrente nel procedimento monitorio, essa ha così implicitamente disatteso le ulteriori censure della contribuente relative all’omessa indicazione di specifici dati (voci della tariffa applicata, peraltro riportata nell’avviso, base imponibile), ritenendo evidentemente che non fossero tali da inficiare la complessiva idoneità della motivazione dell’atto e concretare una violazione dell’obbligo motivazionale. 2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990, 7 della legge n. 212/2000, 62 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c, per non avere la sentenza impugnata valutato che, sebbene non sussist a un obbligo generale di allegazione del provvedimento tassato, il contenuto dell’avviso deve essere tale da consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa impositiva avanzata nei suoi confronti,“in tutti i casi in cui, per la presenza di profili di complessità nella fattispecie oggetto del titolo tariffario tassato, il contribuente sarebbe all’oscuro del criterio di liquidazione in concreto adottato dall’Amministrazione finanziaria…” (richiamando una pronuncia relativa alla registrazione di una sentenza di accoglimento di una articolata azione di responsabilità, con vari capi di condanna ed importi risarcitori diversi in ragione della quota parte di responsabilità accertata in capo a ciascuno dei convenuti). Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Trattasi, infatti, di questione, per come prospettata, da ritenersi nuova, in quanto fondata sulla deduzione, per la prima volta, della insussistenza di un generale obbligo di allegare all’avviso di liquidazione il provvedimento tassato, contrariamente a quanto invece sostenuto dalla controricorrente nelle fasi di merito, in cui la omessa allegazione dell’atto tassato è stata, di per sé, a prescindere da ogni ulteriore verifica, assunta dalla contribuente a sostegno della nullità di detto avviso. Comunque il motivo è infondato. L a tassazione in esame è infatti avvenuta all’esito della registrazione d’ufficio del decreto ingiuntivo , ai sensi dell’art. 15 T.U. R egistro . In tal caso, l’ art. 54, comma 5, ultima parte, del predetto T esto unico stabilisce che “ nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare”. Si tratta di una norma specifica in punto di motivazione dell’avviso di liquidazione, che definisce il contenuto minimo essenziale dello stesso, caratterizzato dal fatto che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 51 e 52 del citato T esto U nico , l’Ufficio determina direttamente la base imponibile su cui calcolare l’imposta. La norma, con detto contenuto minimo, evidentemente soddisfa i requisiti imposti dall’art. 7 della legge n. 212/2000, che richiede l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell’avviso. In una recente pronuncia tra le medesime parti, nel decidere analoga questione relativa al contestato vizio di motivazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro su un decreto ingiuntivo, questa Corte ha affermato che “in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (Sez. 5, Ordinanza n. 11283 del 07/04/2022, Rv. 664341 - 01)…. ” (Cass. n. 876/2025, nonché Cass. n. 11283/2022, Cass.n 239/2021, Cass. n. 24098/2014). Dal testo dell’avviso allegato al controricorso (che ne riporta la trascrizione solo di uno stralcio) emerge che, come nel sopracitato precedente tra le medesime parti, anche nel caso di specie l’avviso contiene la data ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e il numero del decreto ingiuntivo (670/2012), il Tribunale emittente (Tribunale di Siracusa), i nominativi della parte ingiunta (C.S.C. Service) e del creditore ingiungente ([OSCURATO:SOCIETA]., senz’altro a conoscenza dell’emissione del provvedimento ottenuto), il tipo d'imposta richiesta (imposta di registro), il codice tributo (109T), il riferimento normativo tariffario (art. 8, parte prima, della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986) e l'importo liquidato (euro 7.586,75), imputato a tre distinte voci. Tantomeno risulta (non essendo stato, invero, nemmeno dedotto) che l’atto in questione (decreto ingiuntivo) fosse connotato da particolare complessità interpretativa. Il ricorso incidentale va pertanto rigettato. In ragione dell’accoglimento del ricorso principale, per quanto di ragione, nei limiti sopra esposti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, che provvederà alla quantificazione dell’imposta dovuta in applicazione dei principi di diritto sopra indicati. P.Q.M accoglie il ricorso principale e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità; rigetta il ricorso incidentale e ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l.