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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03827/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 25895-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LANNUTTI ANDREAe [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoCARMINE FRANCESCO D'ORAZIO , giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 25895 sez.

S2 -ud. 14-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1386/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Orazio, in proprio e quali componenti di un’associazione temporanea di professionisti, chiedevano e ottenevano dal Tribunale di Lanciano il decreto ingiuntivo n. 60/2008 emesso nei confronti del Comune di Gessopalena per la somma di euro 21.422,98, dovuta in ragione dello svolgimento di attività di progettazione di un campo sportivo polivalente, dopo la stipulazione con l'amministrazione comunale di uno specifico disciplinare di affidamento di incarico professionale.

2. Il decreto ingiuntivo veniva opposto del Comune di Gessopalena, che chiedeva di accertare in via principale l’inadempimento dei professionisti in ordine all'incarico loro conferito, contestando la corretta realizzazione del progetto oggetto dell'incarico. 3.

Instauratosi il contraddittorio con i professionisti ed espletata CTU tecnico-contabile, il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 389/2011 del 13 luglio 2011, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo n.60/2008 e conda nnava il Comune di Gessopalena al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 13.749,95, nonché al pagamento in favore di Ric. 2017 n. 25895 sez.

S2 -ud. 14-07-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA]Orazio dell'importo di euro5.311,40, con condanna del Comune opponente al rimborso in favore dei convenuti delle spese di lite, ridotte del 50%.

4. Avverso questa sentenza proponeva appello il Comune di Gessopalena, che eccep iva preliminarmente la nullità del disciplinare di incarico per carenza del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e riproponeva nel merito le censure sulla valutazione dell'operato dei professionisti, sulla scorta di varie critiche rivolte alle risultanze della CTU.

5. Con sentenza n. 1386/2017 la Corte di Appello di L’Aquila, in accoglimento dell'impugnazione, riformava la sentenza di primo grado e dichiarava che nulla è dovuto dal Comune di Gessopalena agli appellanti; revocava di conseguenza il decreto ingiuntivo e condannava questi ultimial pagamento delle spese del primo e del secondo grado digiudizio.

In particolare, la sentenza della Corte distrettuale accertava preliminarmente la nullità del disciplinare di incarico, posto a fondamento della somma richiesta dai professionisti, per carenza –nella determina n. 46 del 2003 – del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, non ritenendo sufficienti le generiche indicazioni contenute nel testo della delibera.

6. Avverso tale decisione hanno propo sto ricorso per cassazione articolato in tre motivi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Orazio.

7. Ha resistitocon controricorso il Comune di Gessopalena.

8. Deceduto nelle more [OSCURATO:PERSONA], i suoi eredi [OSCURATO:PERSONA], Monia, Andrea e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatocomparsa di costituzione volontaria.

Ric. 2017 n. 25895 sez.

S2 -ud. 14-07-2022 -4-

9. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c.

10. In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c., mentre il Comune di Gessopalena ha depositato conclusioni scritte insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il p rimo motivo i ricorrenti lamentano l’ erronea applicazione delle norme invocate dalla Corte per dichiarare la nullità della determina e del disciplinare – artt. da 284 a 288 R.D. n. 383/1934 – l’ erronea applicazione dell'art . 97 Cost. , l’erronea applicazione dei principi di cui all'art . 49 d. lgs. 267/2000, la violazione e mancata applicazione dell'art. 2700 c.c. in relazione all'art.360 comma 1, n. 3 c.p.c.

Sostengono i ricorrenti che le argomentazioni addotte dal giudice a quo per negare il giusto compenso ai professionisti sarebbero formalistiche e superate e che comunque la Corte di merito non avrebbe considerato che l’opera progettata era prevista nella deliber a di G iunta n . 8 0/2 002 , nonché nel piano per le opere pubbliche per il triennio 2002/2004 deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 2 del 24.03.2002ed era inserit a nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2003/2005, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 2003.

2. – Le doglianze del s econdo motivo sono rivol te contro l’erronea applicazione delle norme sulla contabilità e su lla finanza degli enti locali richiamate nella sentenza e l’erronea applicazione e violazione degli artt. 191,194, 284, 288, 289 del TUEL n. 384/1934, 191 del d. lgs. 267/2000, 28 Cost., 1 della L. 241/1990, nonché degli artt. 345 c.p.c., 102 c.p.c., 2041 in relazione all’art. 360 comma 1°, n.3 e 4 c.p.c.

Ric. 2017 n. 25895 sez.

S2 -ud. 14-07-2022 -5- Secondo i ricorrenti la Corte territoriale abruzzese avrebbe dichiarato nulli atti che sarebbero eventualmente regolati dalla novazione soggettiva, avrebbe omesso di integrare il contradditorio con la chiamata del funzionario stipulante, avrebbe dichiarato l’inammissibilità dell’arricchimento senza causa andando extra petita.

3. - Con il te rzo motivo i ricorrenti contestano l’ erronea pronuncia sulle spese di giudizio in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., invocando il difetto di motivazione in relazione agli artt. 132 e 360 comma 1, n. 5 c.p.c. 4.- I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione e risultano infondati.

Alla luce in particolare di quanto statuito da Cass.

S.U. n. 26657/2014 (che ha sancito il divieto, per i Comuni, in base all’art. 23 commi 3 e 4 del d.l. 66/1989, di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione) e dai costanti precedenti di questo Giudice (ad es.

Cass. n. 24447/2015), la delibera di un Comune carente di attestazione di regolare copertura finanziaria è affetta da nullità, in ragione della inderogabilità dell’art. 23 commi 3 e 4 del d.l. 66/1989, conv. dall’art. 1, comma 1, della l. n. 144/1989, riprodotto nell’art. 35 del d. lgs. n. 77/1995 e oggi refluito nell’art. 191 del d. lgs. 267/2000, che sono posti a presidio della correttezza dell’agire della pubblica amministrazione.

Più puntualmente, “ la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista deve indicare l'ammontare della spesa mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono ( spese generali, tecniche , per compensi professionali ecc.) e d i mezzi per farvi fronte,ugualmente identificati e distinti analiticamente Ric. 2017 n. 25895 sez.

S2 -ud. 14-07-2022 -6- così da creare un doppio congiunto (non alternativo) indice di riferimento che vincola l'operato dell'ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente”(Cass. n. 22481/2018).

L'esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la pubblica amministrazione contraente si pone dunque quale presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale della P.A. (Cass. n . 17770/2017) : d i conseguenza, la nullità della delibera che preveda un impegno di copertura della spesa non certo e attuale (Cass. n. 21763/2016) investe il successivo contratto di prestazione d’opera stipulato dal professionista.

Le osservazioni dei ricorrenti riguardo alla discontinuità tra il T.U. del 1934 e il d.lgs. n. 267/2000, tale per cui la decisione impugnata avrebbe richiamato sentenze pronunciate per vertenze sorte sotto la precedente normativa, attardandosi su vecchi princìpi, si scontra con le affermazioni di questo Giudice secondo cui “l’art. 23 comma 3 del d.l. n. 66/1989, convertito con modificazioni dalla l. n. 144/1989, subordinando la validità del contratto all'esistenza di una deliberazione autorizzativa assunta nelle forme previste dalla legge e del relativo impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ha sostanzialmente riprodotto il contenuto della normativa precedente di cui al combinato disposto degli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383” (Cass. n. 12880/2010).

Il cambiamento va, semmai , ravvisato nella previsione , contenuta nel comma 4 dell’art. 23 sopra richiamato, di “ un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, comportante, relativamente ai beni e ai servizi acquisiti, una Ric. 2017 n. 25895 sez.

S2 -ud. 14-07-2022 -7- vera e propria frattura o scissione o pe legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la pubblica amministrazione,con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima dell'iniziativa adottata al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme c.d. ad evidenza pubblica” (Cass. n. 80/2017; 82/2017). 4.1.-Nel caso di specie, la Corte di Appello di L’Aquila risulta avere fatto corretta applicazione di questi princìpi, avendo rilevato innanzi tutto “la mancanza del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (da apporsi a cura del responsabile del servizio finanziario)”, con esclusione del carattere di esecutività della delibera stessa (secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art.183 L. 267/2000), cui si aggiunge il difetto della previsione di impegno finanziario e della specificazione dei mezzi con i quali l'amministrazione intendeva far fronte all'impegno assunto.

Al riguardo non sono state ritenute sufficienti a superare tali mancanze le indicaz ioni rinvenibili nel testo della delibera che “l'importo presunto dell'incarico è inferiore a euro 100.000”e che “la spesa fa carico ai finanziamenti previsti in apposito specifico intervento del bilancio comunale”.

Nessun vizio di ultrapeti zione può ess ere imputato alla decisione impugnata, per avere dalla ritenuta nullità della delibera di conferimento dell’incarico “fatta derivare l’inammissibilità dell’arricchimento senza causa del Comune” (pag. 18 del ricorso), sia perché si legge in motivazione che proprio gli (allora) appellati , in sede di scritti conclusionali (“ a voler prescindere da ogni valutazione in punto di ritualità della domanda”),avevano sostenuto la spettanza a loro favore di un compenso o un indennizzo exart. 2041 c.c., sia perché la Corte di Appello di L’Aquila ha correttamente chiarito che la presenza Ric. 2017 n. 25895 sez.

S2 -ud. 14-07-2022 -8- dell’azione di responsabilità contrattuale nei confronti dell’amministratore o funzionario – di cui sopra s i è detto - esclude la sussidiarietà di quest’ultima azione (Cass . nn. 18567/2015; 1391/2014).

Quanto alle norme invocate violate nel mezzo di gravame , alcune risultano menzionate nei motivi di ricorso ma non presentano una puntuale esposizione nello sviluppo dell’atto (è questo il caso degli artt. da 284 a 288 del R.D . n. 383/34); il richiamo all’art. 2700 c.c. è pressoché incomprensibile perché semmai si discute non della provenienza della dichiarazione ma del suo contenuto; il riferimento alla violazione dell’art. 97 Cost. è vanificato dal rilievo che proprio l'esigenza “di sollecitare, da un lato, un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e di correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni localie di imporre , dall'altro , di inquadrare le varie scelte amministrative in merito alla gestione finanziaria esclusivamente nella prospettiva del piano di spesa contenuto nel bilancio di previsione, è divenuto un principio di car attere generale che per la sua evidente correlazione con l'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario, e quindi al buon andamento di dette amministrazioni, in un quadro di certezza e trasparenza, ha trovato fondamento nello stesso art. 97 della Costituzione”(in questi esatti termini si è pronunziata Cass. n. 26202/2010, richiamata nella sentenza impugnata).

A tal e ultimo proposito priva di fondamento si presenta l’affermazione dei ricorrenti secondo la quale “non avrebbe potuto il Giudice di merito stabilire con sentenza che l’obbligazione gravava sul terzo senza disporre l’integrazione del contradditorio con la sua chiamata in causa”.

Avolere superare il difetto di specificità della doglianza, non sussiste alcun rischio di determinare possibili giudicati Ric. 2017 n. 25895 sez.

S2 -ud. 14-07-2022 -9- contrastanti in ordine alla stessa materia, tale da legittimare una richiesta di rinvio al primo giudice.

A conclusioni diverse non conduce la tesi dei ricorrenti secondo la quale, trattandosi di decidere sulla “novazione soggettiva” e comunque sull'esistenza o meno dell'obbligo a carico di chi ha sottoscritto gli atti,questi avrebbe dovuto essere chiamato in causa.

È sufficiente richiamaresul punto l’ordinanza n. 26/2001 della Corte costituzionale che, nel respingere la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989per supposto contrasto con l’art. 3 Cost., ha stabilito che la norma non prevede “nemmeno, propriamente, una novazione soggettiva nella titolarità del rapporto obbligatorio, ma si limita a stabilire le condizioni formali (registrazione dell'impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria, o, nel caso di lavori di somma urgenza, regolarizzazione contabile entro il termine di trenta giorni) alle quali è subordinata l'efficacia del contratto nei riguardi della pubblica amministrazione”.

Infine, la nullità del rapporto su cui si fonda la pretesa dei professionisti è sicuramente rilevabile d’ufficio e tale potere compete anche al giudice di appello (Cass. n. 7294/17), per cui non sussiste neppure violazione dell’art. 345 c.p.c. 5.-Privo di pregio è anche il terzo motivo , con il quale i ricorrenti si dolgono della mancata compensazione (totale o parziale) delle spese, dopo che parte attrice era risultata soccombente nel giudizio di primo grado ed aveva sollevato tardivamente la questione relativa alla invalidità-inefficacia derivante dalla irregolarità amministrativa nel conferimento dell’incarico.

Va anzitutto rilevato che, secondo l'orientamento costante di questa Corte, la compensazione (esclusa, nella specie, per il Ric. 2017 n. 25895 sez.

S2 -ud. 14-07-2022 -10- difetto dei presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c., dunque, con motivazione adeguata) costituisce provvedimento discrezionale del "giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione" (così, da ultimo, Cass. n. 8274/2021; n. 11329/2019).

Ad ogni buon conto, secondo quanto argomentato dal controricorrente, revocando il decreto ingiuntivo oggetto della opposizione di primo grado, la Corte territoriale di fatto ha accolto l'opposizione: ne consegue che è integrata la soccombenza da parte dei professionisti che richiedevano il compenso della loro prestazione, con conseguente corret tezza della loro condanna alle spese.

6. –In conclusione, il ricorso va rigettato.

L’esito del giudizio comporta, in base al principio della soccombenza, la condanna di parte ricorrente a rimborsare le spese del presente giudizio in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo. 7.-Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro Ric. 2017 n. 25895 sez.

S2 -ud. 14-07-2022 -11- 3.200,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese generali forfettarie e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 25895-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LANNUTTI ANDREAe [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoCARMINE FRANCESCO D'ORAZIO , giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 25895 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1386/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Orazio, in proprio e quali componenti di un’associazione temporanea di professionisti, chiedevano e ottenevano dal Tribunale di Lanciano il decreto ingiuntivo n. 60/2008 emesso nei confronti del Comune di Gessopalena per la somma di euro 21.422,98, dovuta in ragione dello svolgimento di attività di progettazione di un campo sportivo polivalente, dopo la stipulazione con l'amministrazione comunale di uno specifico disciplinare di affidamento di incarico professionale. 2. Il decreto ingiuntivo veniva opposto del Comune di Gessopalena, che chiedeva di accertare in via principale l’inadempimento dei professionisti in ordine all'incarico loro conferito, contestando la corretta realizzazione del progetto oggetto dell'incarico. 3. Instauratosi il contraddittorio con i professionisti ed espletata CTU tecnico-contabile, il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 389/2011 del 13 luglio 2011, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo n.60/2008 e conda nnava il Comune di Gessopalena al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 13.749,95, nonché al pagamento in favore di Ric. 2017 n. 25895 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA]Orazio dell'importo di euro5.311,40, con condanna del Comune opponente al rimborso in favore dei convenuti delle spese di lite, ridotte del 50%. 4. Avverso questa sentenza proponeva appello il Comune di Gessopalena, che eccep iva preliminarmente la nullità del disciplinare di incarico per carenza del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e riproponeva nel merito le censure sulla valutazione dell'operato dei professionisti, sulla scorta di varie critiche rivolte alle risultanze della CTU. 5. Con sentenza n. 1386/2017 la Corte di Appello di L’Aquila, in accoglimento dell'impugnazione, riformava la sentenza di primo grado e dichiarava che nulla è dovuto dal Comune di Gessopalena agli appellanti; revocava di conseguenza il decreto ingiuntivo e condannava questi ultimial pagamento delle spese del primo e del secondo grado digiudizio. In particolare, la sentenza della Corte distrettuale accertava preliminarmente la nullità del disciplinare di incarico, posto a fondamento della somma richiesta dai professionisti, per carenza –nella determina n. 46 del 2003 – del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, non ritenendo sufficienti le generiche indicazioni contenute nel testo della delibera. 6. Avverso tale decisione hanno propo sto ricorso per cassazione articolato in tre motivi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Orazio. 7. Ha resistitocon controricorso il Comune di Gessopalena. 8. Deceduto nelle more [OSCURATO:PERSONA], i suoi eredi [OSCURATO:PERSONA], Monia, Andrea e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatocomparsa di costituzione volontaria. Ric. 2017 n. 25895 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -4- 9. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 10. In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c., mentre il Comune di Gessopalena ha depositato conclusioni scritte insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il p rimo motivo i ricorrenti lamentano l’ erronea applicazione delle norme invocate dalla Corte per dichiarare la nullità della determina e del disciplinare – artt. da 284 a 288 R.D. n. 383/1934 – l’ erronea applicazione dell'art . 97 Cost. , l’erronea applicazione dei principi di cui all'art . 49 d. lgs. 267/2000, la violazione e mancata applicazione dell'art. 2700 c.c. in relazione all'art.360 comma 1, n. 3 c.p.c. Sostengono i ricorrenti che le argomentazioni addotte dal giudice a quo per negare il giusto compenso ai professionisti sarebbero formalistiche e superate e che comunque la Corte di merito non avrebbe considerato che l’opera progettata era prevista nella deliber a di G iunta n . 8 0/2 002 , nonché nel piano per le opere pubbliche per il triennio 2002/2004 deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 2 del 24.03.2002ed era inserit a nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2003/2005, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 2003. 2. – Le doglianze del s econdo motivo sono rivol te contro l’erronea applicazione delle norme sulla contabilità e su lla finanza degli enti locali richiamate nella sentenza e l’erronea applicazione e violazione degli artt. 191,194, 284, 288, 289 del TUEL n. 384/1934, 191 del d. lgs. 267/2000, 28 Cost., 1 della L. 241/1990, nonché degli artt. 345 c.p.c., 102 c.p.c., 2041 in relazione all’art. 360 comma 1°, n.3 e 4 c.p.c. Ric. 2017 n. 25895 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -5- Secondo i ricorrenti la Corte territoriale abruzzese avrebbe dichiarato nulli atti che sarebbero eventualmente regolati dalla novazione soggettiva, avrebbe omesso di integrare il contradditorio con la chiamata del funzionario stipulante, avrebbe dichiarato l’inammissibilità dell’arricchimento senza causa andando extra petita. 3. - Con il te rzo motivo i ricorrenti contestano l’ erronea pronuncia sulle spese di giudizio in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., invocando il difetto di motivazione in relazione agli artt. 132 e 360 comma 1, n. 5 c.p.c. 4.- I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione e risultano infondati. Alla luce in particolare di quanto statuito da Cass. S.U. n. 26657/2014 (che ha sancito il divieto, per i Comuni, in base all’art. 23 commi 3 e 4 del d.l. 66/1989, di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione) e dai costanti precedenti di questo Giudice (ad es. Cass. n. 24447/2015), la delibera di un Comune carente di attestazione di regolare copertura finanziaria è affetta da nullità, in ragione della inderogabilità dell’art. 23 commi 3 e 4 del d.l. 66/1989, conv. dall’art. 1, comma 1, della l. n. 144/1989, riprodotto nell’art. 35 del d. lgs. n. 77/1995 e oggi refluito nell’art. 191 del d. lgs. 267/2000, che sono posti a presidio della correttezza dell’agire della pubblica amministrazione. Più puntualmente, “ la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista deve indicare l'ammontare della spesa mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono ( spese generali, tecniche , per compensi professionali ecc.) e d i mezzi per farvi fronte,ugualmente identificati e distinti analiticamente Ric. 2017 n. 25895 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -6- così da creare un doppio congiunto (non alternativo) indice di riferimento che vincola l'operato dell'ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente”(Cass. n. 22481/2018). L'esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la pubblica amministrazione contraente si pone dunque quale presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale della P.A. (Cass. n . 17770/2017) : d i conseguenza, la nullità della delibera che preveda un impegno di copertura della spesa non certo e attuale (Cass. n. 21763/2016) investe il successivo contratto di prestazione d’opera stipulato dal professionista. Le osservazioni dei ricorrenti riguardo alla discontinuità tra il T.U. del 1934 e il d.lgs. n. 267/2000, tale per cui la decisione impugnata avrebbe richiamato sentenze pronunciate per vertenze sorte sotto la precedente normativa, attardandosi su vecchi princìpi, si scontra con le affermazioni di questo Giudice secondo cui “l’art. 23 comma 3 del d.l. n. 66/1989, convertito con modificazioni dalla l. n. 144/1989, subordinando la validità del contratto all'esistenza di una deliberazione autorizzativa assunta nelle forme previste dalla legge e del relativo impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ha sostanzialmente riprodotto il contenuto della normativa precedente di cui al combinato disposto degli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383” (Cass. n. 12880/2010). Il cambiamento va, semmai , ravvisato nella previsione , contenuta nel comma 4 dell’art. 23 sopra richiamato, di “ un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, comportante, relativamente ai beni e ai servizi acquisiti, una Ric. 2017 n. 25895 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -7- vera e propria frattura o scissione o pe legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la pubblica amministrazione,con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima dell'iniziativa adottata al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme c.d. ad evidenza pubblica” (Cass. n. 80/2017; 82/2017). 4.1.-Nel caso di specie, la Corte di Appello di L’Aquila risulta avere fatto corretta applicazione di questi princìpi, avendo rilevato innanzi tutto “la mancanza del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (da apporsi a cura del responsabile del servizio finanziario)”, con esclusione del carattere di esecutività della delibera stessa (secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art.183 L. 267/2000), cui si aggiunge il difetto della previsione di impegno finanziario e della specificazione dei mezzi con i quali l'amministrazione intendeva far fronte all'impegno assunto. Al riguardo non sono state ritenute sufficienti a superare tali mancanze le indicaz ioni rinvenibili nel testo della delibera che “l'importo presunto dell'incarico è inferiore a euro 100.000”e che “la spesa fa carico ai finanziamenti previsti in apposito specifico intervento del bilancio comunale”. Nessun vizio di ultrapeti zione può ess ere imputato alla decisione impugnata, per avere dalla ritenuta nullità della delibera di conferimento dell’incarico “fatta derivare l’inammissibilità dell’arricchimento senza causa del Comune” (pag. 18 del ricorso), sia perché si legge in motivazione che proprio gli (allora) appellati , in sede di scritti conclusionali (“ a voler prescindere da ogni valutazione in punto di ritualità della domanda”),avevano sostenuto la spettanza a loro favore di un compenso o un indennizzo exart. 2041 c.c., sia perché la Corte di Appello di L’Aquila ha correttamente chiarito che la presenza Ric. 2017 n. 25895 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -8- dell’azione di responsabilità contrattuale nei confronti dell’amministratore o funzionario – di cui sopra s i è detto - esclude la sussidiarietà di quest’ultima azione (Cass . nn. 18567/2015; 1391/2014). Quanto alle norme invocate violate nel mezzo di gravame , alcune risultano menzionate nei motivi di ricorso ma non presentano una puntuale esposizione nello sviluppo dell’atto (è questo il caso degli artt. da 284 a 288 del R.D . n. 383/34); il richiamo all’art. 2700 c.c. è pressoché incomprensibile perché semmai si discute non della provenienza della dichiarazione ma del suo contenuto; il riferimento alla violazione dell’art. 97 Cost. è vanificato dal rilievo che proprio l'esigenza “di sollecitare, da un lato, un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e di correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni localie di imporre , dall'altro , di inquadrare le varie scelte amministrative in merito alla gestione finanziaria esclusivamente nella prospettiva del piano di spesa contenuto nel bilancio di previsione, è divenuto un principio di car attere generale che per la sua evidente correlazione con l'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario, e quindi al buon andamento di dette amministrazioni, in un quadro di certezza e trasparenza, ha trovato fondamento nello stesso art. 97 della Costituzione”(in questi esatti termini si è pronunziata Cass. n. 26202/2010, richiamata nella sentenza impugnata). A tal e ultimo proposito priva di fondamento si presenta l’affermazione dei ricorrenti secondo la quale “non avrebbe potuto il Giudice di merito stabilire con sentenza che l’obbligazione gravava sul terzo senza disporre l’integrazione del contradditorio con la sua chiamata in causa”. Avolere superare il difetto di specificità della doglianza, non sussiste alcun rischio di determinare possibili giudicati Ric. 2017 n. 25895 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -9- contrastanti in ordine alla stessa materia, tale da legittimare una richiesta di rinvio al primo giudice. A conclusioni diverse non conduce la tesi dei ricorrenti secondo la quale, trattandosi di decidere sulla “novazione soggettiva” e comunque sull'esistenza o meno dell'obbligo a carico di chi ha sottoscritto gli atti,questi avrebbe dovuto essere chiamato in causa. È sufficiente richiamaresul punto l’ordinanza n. 26/2001 della Corte costituzionale che, nel respingere la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989per supposto contrasto con l’art. 3 Cost., ha stabilito che la norma non prevede “nemmeno, propriamente, una novazione soggettiva nella titolarità del rapporto obbligatorio, ma si limita a stabilire le condizioni formali (registrazione dell'impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria, o, nel caso di lavori di somma urgenza, regolarizzazione contabile entro il termine di trenta giorni) alle quali è subordinata l'efficacia del contratto nei riguardi della pubblica amministrazione”. Infine, la nullità del rapporto su cui si fonda la pretesa dei professionisti è sicuramente rilevabile d’ufficio e tale potere compete anche al giudice di appello (Cass. n. 7294/17), per cui non sussiste neppure violazione dell’art. 345 c.p.c. 5.-Privo di pregio è anche il terzo motivo , con il quale i ricorrenti si dolgono della mancata compensazione (totale o parziale) delle spese, dopo che parte attrice era risultata soccombente nel giudizio di primo grado ed aveva sollevato tardivamente la questione relativa alla invalidità-inefficacia derivante dalla irregolarità amministrativa nel conferimento dell’incarico. Va anzitutto rilevato che, secondo l'orientamento costante di questa Corte, la compensazione (esclusa, nella specie, per il Ric. 2017 n. 25895 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -10- difetto dei presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c., dunque, con motivazione adeguata) costituisce provvedimento discrezionale del "giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione" (così, da ultimo, Cass. n. 8274/2021; n. 11329/2019). Ad ogni buon conto, secondo quanto argomentato dal controricorrente, revocando il decreto ingiuntivo oggetto della opposizione di primo grado, la Corte territoriale di fatto ha accolto l'opposizione: ne consegue che è integrata la soccombenza da parte dei professionisti che richiedevano il compenso della loro prestazione, con conseguente corret tezza della loro condanna alle spese. 6. –In conclusione, il ricorso va rigettato. L’esito del giudizio comporta, in base al principio della soccombenza, la condanna di parte ricorrente a rimborsare le spese del presente giudizio in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo. 7.-Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro Ric. 2017 n. 25895 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -11- 3.200,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei p