CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 48550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 10.5-21.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]/che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10.5-21.6.2022, il Tribunale di Palermo ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con il quale il GIP gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza nonché le esigenze cautelari connesse al rischio di reiterazione nel reato e di inquinamento probatorio, in relazione al delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso (così riqualificato il fatto di cui al capo 1 della provvisoria incolpazione) nonché ai delitti di reimpiego (capo 2), estorsione in concorso aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 3), riciclaggio aggravato ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen. (capi 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48); 2. ricorre per cassazione il difensore del Luca deducendo vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3, 192 commi 2 e 3, 273 comma lbis, 275 comma 3 cod. proc. pen. e 110-416-bis cod. pen.: richiamata la motivazione con cui la ordinanza impugnata aveva ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari, segnala come la giurisprudenza abbia costantemente affermato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari operi in maniera diversa per il concorrente esterno rispetto all'associato; ricorda che la ricostruzione dei fatti, che aveva portato il GIP a riqualificare il reato di cui al capo 1) in termini di concorso esterno, si era fondata sulle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia che avevano riferito con riguardo a periodi antecedenti il momento in cui essi stessi avevano dato inizio alla collaborazione, iniziata nel 2016 per il Chiarello e nel 2017 per il Siragusa; segnala che la prosecuzione dell'attività criminosa sino all'attualità è stata fondata sulle dichiarazioni del Puccio e su due conversazioni intercettate in data 2.3.2022 e 30.10.2021; sottolinea, tuttavia, che tali conversazioni non potevano riscontrare le dichiarazioni del Puccio dal momento che quella del 2.3.2022 non fa alcun riferimento ad attività riferibili all'indagato e che nessun riferimento è contenuto nella conversazione del 30.10.2021; con conseguente impossibilità di concludere nel senso del perdurare dell'attività del Luca sino all'attualità; aggiunge che tutti i reati-fine sono risalenti al periodo compreso tra il 2013 ed il 2016 mentre proprio da una conversazione richiamata dal GIP, risalente al 6.5.2014, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si desume semmai l'interruzione del rapporto con il sodalizio, mai più ripreso in periodi successivi; di qui, conclude la difesa, la illogicità della motivazione che assume la attualità delle esigenze cautelari tenuto conto anche dell'avvenuto sequestro delle attività commerciali del ricorrente e la stessa adozione della misura cautelare quale deterrente per la cosca a riprendere o continuare a servirsi del ricorrente per collocare la refurtiva; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso; rileva la manifesta infondatezza del sottomotivo del ricorso sul carattere relativo della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari laddove, per altro verso, il ricorso non tiene conto della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata in riferimento a tutti i reati fine. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il provvedimento impugnato ha dato conto, in primo luogo, del fatto che la difesa del Luca aveva impugnato l'ordinanza del GIP esclusivamente sotto il profilo della attualità delle esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen. sul rilievo che le condotte per le quali la misura era stata adottata risalgono a periodi non successivi al 2016 (fatta eccezione per i fatti che sarebbero stati riferiti dal collaboratore Puccio) ed alla luce, inoltre, dell'avvenuto sequestro dell'attività imprenditoriale. Ha riepilogato, comunque, il quadro indiziario con riguardo al ruolo dei "[OSCURATO:PERSONA]" monopolisti, su incarico della cosca, nella attività di ricettazione e riciclaggio delle refurtive provento di furti e rapine perpetrati nel territorio di competenza del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA] con l'avallo del sodalizio cui veniva riservata una parte di essi, e gestiti dalle famiglie Sicilia e Luca; ha richiamato le propalazioni dei collaboratori che avevano indicato la famiglia Luca come punto di riferimento di questa attività già nel periodo compreso tra il 2007- 2008 ed il 2011 e, poi, dopo un interludio con la famiglia Sicilia, sino ai nostri giorni anche attraverso l'utilizzo ed il ricorso ad altre ditte (come la Gold & Gold di [OSCURATO:PERSONA]). L'ordinanza ha inoltre fatto riferimento alle dichiarazioni del Puccio (cfr., pagg. 28-29) ed al concorso esterno ascritto al Luca distinguendo tra la figura dell'imprenditore "colluso" e quella dell'imprenditore "vittima" (cfr., ancora, ivi, pagg. 32-33) ed ha inoltre insistito sul numero e la consistenza dei reati-fine e, in particolare, sulla prova della provenienza delittuosa dei beni ricettati o riciclati (cfr., ivi, pagg. 33-34). 2. Con riguardo, in particolare, alle esigenze cautelari, il Tribunale ha in primo luogo richiamato la doppia presunzione "relativa" di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e l'onere motivazionale circa la ricorrenza delle stesse che può ritenersi assolto "... mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione" (cfr., ivi, pag. 35). Si tratta, peraltro, di affermazione che, pur riferita a presunzioni per l'appunto "relative" (sia con riguardo alla sussistenza delle esigenze che alla adeguatezza della misura di maggior rigore) in quanto relative alla condotta di concorso esterno ed a reati aggravati ai sensi dell'art. 416b1s.1 cod. pen., è in linea con la giurisprudenza di questa Corte; anche recentemente, infatti, si è ribadito che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr., in tal senso, da ultimo, Sez. 2 -, n. 6592 del 25/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282766 -02 in cui la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità; Sez. 1 -, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01; Sez. 5 -, n. 4321 del 18/12/2020, Morabito, Rv. 280452 - 01; Sez. 5 - , n. 91 del 01/12/2020, Panese, Rv. 280248 - 01; Sez. 5 - , n. 33139 del 28/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280450 - 02). Per altro verso, il Tribunale ha fatto presente che il collaboratore Puccio aveva riferito di aver consegnato oro di provenienza furtiva presso il centro "[OSCURATO:PERSONA]" dei Luca in via Pisani sino al mese di ottobre del 2020 e che, dalle indagini espletate (con particolare riferimento alla informativa di PG del 12.4.2022), era emerso che questo genere di attività era proseguita ancora oltre e sino al 2022 anche in forma più "sommersa" ovvero attraverso la ditta "Gold & Gold di [OSCURATO:PERSONA]"; ha fatto riferimento, a tal proposito, alla intercettazione del 2.3.2022 che, letta unitamente a quella del 30.10.2021, ha portato i giudici di merito, con argomentazioni non manifestamente illogiche, a ritenere ancora attuale il coinvolgimento del Luca nella attività illecita perpetrata - incontestatamente - per lunghi anni. Si è in presenza, in definitiva, e ferma restando la incensurabilità del provvedimento quanto alla "interpretazione" del contenuto delle intercettazioni, di una motivazione che risulta congrua ed esaustiva in relazione all'onere motivazionale richiesto in presenza di una presunzione "relativa" ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen.. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli a