CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15509/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato –2026 avverso la sentenza n. 324/2024 del TRIBUNALE di ROMA,1508 depositata il 15/01/2024 R.G.N. 8062/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 24/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 324/2024 delTribunale di Roma che, in sede di “opposizione” ad ATPO ex art.445bis, comma 6, cod. proc. civ., ha condannato la ricorNruemnertoe re gistro generale 17244/2024Numero sezionale 1508/2026al pagamento delle spese in favore dell’INPS, contumaceN.u mero di raccolta generale 15509/2026INPS è rimasto intimato. Data pubblicazione 21/05/2026Chiamata la causa all’adunanza camerale del 24 marzo 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata per violazione e falsa applicazionedell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.Il ricorso è fondato, secondo quanto di seguito specificato.Il Tribunale ha dichiarato che “le spese di lite seguono lasoccombenza” ed ha condannato la ricorrente “alla rifusionedelle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1820,00”, senzadistinzione tra quanto dovuto in relazione alla fase sommaria equanto spettante per la fase di merito.Emerge dalla sentenza che in sede di “opposizione” ad ATPO exart. 445 bis, comma 6, cod. proc. civ. INPS è rimastocontumace.Come ex multis ricordato da Cass. n. 7361/2023, «La condannaalle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha ilsuo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzionepatrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attivitàprocessuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di unsuo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore delcontumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletatoalcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cuirimborso abbia diritto" (Cass. sez. 2, n. 17432 del 19/8/2011;Cass., 6-3, n. 16174 del 19/6/2018)».Numero registro generale 17244/2024Nel ricorso di legittimità, la parte nulla dice in ordine allaN umero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 15509/2026costituzione o meno di INPS in fase sommaria, limitandosi Daat a pubblicazione 21/05/2026scrivere che “nel giudizio di merito, l’INPS rimanevacontumace”: per la cassazione senza rinvio sarebbe statonecessario che la ricorrente allegasse che INPS non eracostituito neppure nella fase sommaria.Accolto il ricorso, la sentenza va, quindi, cassata con rinvio dellacausa al Tribunale di Roma, in persona di diverso Magistrato,che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaal Tribunale di Roma, in persona di diverso Magistrato, cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 marzo2026.La PresidenteLucia Esposito