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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07361/2023

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te ORDINANZA sul ricorso 1011/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1MATTE0 e domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: Audiolegale©pec.giammatteo.it -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente [OSCURATO:PERSONA] rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata in Rcrna presso la sede della medesima in Via dei Portoghesi 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 407/2021 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata il 26/10/2021;-038 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/C:I/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Venafro la Regione Molise chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all'impatto della sua autovettura con un daino; la Regione Molise non si costituì in giudizio e fu dichiarata cunulillae; la stessa fu condannsts s risarcir@ all'attore la somma richiesta di C 2.351,00 oltre alle spese di lite; a seguito di appello della Regione, il Tribunale di Isernia riconobbe la nt_Lità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio in quanto perfezionata ad un indirizzo Pec dell'Avvocatura dello Stato non presente nel Reginde e rinviò la causa al primo grado per il rinnovo della notifica, condannando il [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi del giudi2: o, liquidate per il primo grado in C 4.243,50 e per l'appello in C 5.56:1,25; avverso la sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; la Regione Molise ha resistito con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ricovendo i presupposti dell'art. 380 bis, 1 co. c.p.c.

Consi derato che: con il primo motivo di ricorso- violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. ex art. 360 n. 3 o 4 c.p.c. in relazione all'art. 291 c.p.c.• il ricorrente lamenta che il giudice del gravame lo abbia condannato alle spese del doppio grado del giudizio in favore della Regione Molise nonostante quest'ultima fosse rimasta contumace nel primo grado del giudizio; questa statuizione contrasterebbe con i principi del tutto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte secondo i quali la parte, che non ha partecipato ad un grado di giudizio - voiontaria o involontaria che sia la sua non costituzione- non avendo affrontato le spese legali per difendersi/non può essere destinataria della condanna della controparte al rimborso di dette inesistenti spese; il motivo è fondato.

Le spese del primo grado sono state liquidate nonostante la Regione Molise fosse stata dichiarata contumace in quel grado del giudizio per non avervi partecipato sia pur involontariamente; trova pertanto applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "La condanna alle spese processuali, a norma dell'art.91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vitto,..i,Dso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto" (Cass,, 2, n. 17432 del 19/8/2011; Cass., 6-3, n. 16174 del 19/6/2018); con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione ex art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. violazione dell'art. 91 e 92 c.p.c. ex art. 360 n. 3 omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio ex art. :350, Co. 1 n. 5 c.p.c. - il ricorrente lamenta che il Tribunale, pur essendosi posto il problema della compensazione delle spese di lite, a seguito dell'adesione all'appello del convenuto, abbia poi deciso di non procedere alla detta compensazione atteso che il comportamento negligente del [OSCURATO:PERSONA] aveva determinato la necessità del giudizio stessc:; la motivazione della sentenza sarebbe meramente apparente;motivo è infondato non potendosi ravvisare una motivazione rneranente apparente; il Tribunale ha infatti rilevato che, nonostante l'adesione all'appello del convenuto, non fosse possibile accogliere la richiesta di compensazione delle spese atteso che il giudizio aveva avuto origine proprio dall'iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] che, con il suo comportamento negligente, aveva determinato la necessità del giudizio di appello/ costringendo la difesa della Regione Molise a dispiegare attisità processuale per tutelare le proprie ragioni; e' evidente che la motivazione esiste ed è esaustiva e si sottrae alla prospettata censura rilevando, come è noto, ai fini dell'apparenza della motivazione la mancanza, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione tali da risultare ictu °culi percepibili (Cass,, n. 55948 del 2018); con il terzo motivo di ricorso - violazione di legge per omessa motivazione, violazione e falsa applicazione del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018, art. 15 comma 2-quinquies d.lgs. 546 del 1992, dell'art. 24 Cost. ex art. 360 n. 3 c.p.c.- il ricorrente lamenta che il giudice abbia liquidato le spese del giudizio in modo fortemente magOrato rispetto ai limiti massimi di cui al DM n. 55 del 2014 senza motivare in relazione al suo discostarsi rispetto ai valori medi; il motivo è fondato; il valore della domanda era pari ad C 2.531,00 che, pur aumentato delle spese processuali, non poteva ritenersi superiore ad C 1861 00, dunque rientrante nello scaglione da C 1000 ad C 5200; a fronte di tale valore il Tribunale di Isernia non solo ha liquidato illegi:limamente le spese del giudizio in favore della parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado ma le ha quantificate in una somma -C 4243,50- più che doppia rispetto ai limiti massimi; analogo errore ha commesso quanto alla liquidazione delle spese del grado d'appello, liquidate oltre i massimi; né il Tribunale ha in alcun modo specificato per quali ragioni ha ritenu:o di derogare ai limiti massimi/così contrastando palesemente il consalidato indirizzo di questa Corte secondo cui, pur potendo il giudice applicare le voci tariffarie anche con percentuali di aumento, egli è tenwo a motivare le ragioni per cui intenda discostarsi dai valori medi tabeliari (Cass., 6-3, n. 30286 del 15/12/2017; Cass., n. 8146 del 23/4/2020); ne consegue che il ricorso va accolto con riferimento al primo e al te-i:o motivo di ricorso mentre va rigettato il secondo; la sentenza va cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatb, la causa va decisa nel merito nel senso della eliminazione, dal dispositivo della sentenza d'appello, della statuizione di condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle spese del primo grado del giudizio in favore della Regione Molise e nel senso della riliquidazione dei compensi delle spese del grado d'appello, entro i limiti di valore dello scaglione di riferimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secoido, cassa in relazione l'impugnata sentenza e, decidendo nel merbp, elimina dalla sentenza d'appello la statuizione di condanna del [OSCURATO:PERSONA] a pagare, in favore della regione Molise, le spese del primo grado del giudizio e liquida le spese del grado di appello, sempre in favore della Regione, in C 3.500, oltre accessori e spese generali.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 1011/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1MATTE0 e domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: Audiolegale©pec.giammatteo.it -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente [OSCURATO:PERSONA] rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata in Rcrna presso la sede della medesima in Via dei Portoghesi 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 407/2021 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata il 26/10/2021;-038 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/C:I/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Venafro la Regione Molise chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all'impatto della sua autovettura con un daino; la Regione Molise non si costituì in giudizio e fu dichiarata cunulillae; la stessa fu condannsts s risarcir@ all'attore la somma richiesta di C 2.351,00 oltre alle spese di lite; a seguito di appello della Regione, il Tribunale di Isernia riconobbe la nt_Lità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio in quanto perfezionata ad un indirizzo Pec dell'Avvocatura dello Stato non presente nel Reginde e rinviò la causa al primo grado per il rinnovo della notifica, condannando il [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi del giudi2: o, liquidate per il primo grado in C 4.243,50 e per l'appello in C 5.56:1,25; avverso la sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; la Regione Molise ha resistito con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ricovendo i presupposti dell'art. 380 bis, 1 co. c.p.c. Consi derato che: con il primo motivo di ricorso- violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. ex art. 360 n. 3 o 4 c.p.c. in relazione all'art. 291 c.p.c.• il ricorrente lamenta che il giudice del gravame lo abbia condannato alle spese del doppio grado del giudizio in favore della Regione Molise nonostante quest'ultima fosse rimasta contumace nel primo grado del giudizio; questa statuizione contrasterebbe con i principi del tutto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte secondo i quali la parte, che non ha partecipato ad un grado di giudizio - voiontaria o involontaria che sia la sua non costituzione- non avendo affrontato le spese legali per difendersi/non può essere destinataria della condanna della controparte al rimborso di dette inesistenti spese; il motivo è fondato. Le spese del primo grado sono state liquidate nonostante la Regione Molise fosse stata dichiarata contumace in quel grado del giudizio per non avervi partecipato sia pur involontariamente; trova pertanto applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "La condanna alle spese processuali, a norma dell'art.91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vitto,..i,Dso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto" (Cass,, 2, n. 17432 del 19/8/2011; Cass., 6-3, n. 16174 del 19/6/2018); con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione ex art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. violazione dell'art. 91 e 92 c.p.c. ex art. 360 n. 3 omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio ex art. :350, Co. 1 n. 5 c.p.c. - il ricorrente lamenta che il Tribunale, pur essendosi posto il problema della compensazione delle spese di lite, a seguito dell'adesione all'appello del convenuto, abbia poi deciso di non procedere alla detta compensazione atteso che il comportamento negligente del [OSCURATO:PERSONA] aveva determinato la necessità del giudizio stessc:; la motivazione della sentenza sarebbe meramente apparente;motivo è infondato non potendosi ravvisare una motivazione rneranente apparente; il Tribunale ha infatti rilevato che, nonostante l'adesione all'appello del convenuto, non fosse possibile accogliere la richiesta di compensazione delle spese atteso che il giudizio aveva avuto origine proprio dall'iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] che, con il suo comportamento negligente, aveva determinato la necessità del giudizio di appello/ costringendo la difesa della Regione Molise a dispiegare attisità processuale per tutelare le proprie ragioni; e' evidente che la motivazione esiste ed è esaustiva e si sottrae alla prospettata censura rilevando, come è noto, ai fini dell'apparenza della motivazione la mancanza, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione tali da risultare ictu °culi percepibili (Cass,, n. 55948 del 2018); con il terzo motivo di ricorso - violazione di legge per omessa motivazione, violazione e falsa applicazione del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018, art. 15 comma 2-quinquies d.lgs. 546 del 1992, dell'art. 24 Cost. ex art. 360 n. 3 c.p.c.- il ricorrente lamenta che il giudice abbia liquidato le spese del giudizio in modo fortemente magOrato rispetto ai limiti massimi di cui al DM n. 55 del 2014 senza motivare in relazione al suo discostarsi rispetto ai valori medi; il motivo è fondato; il valore della domanda era pari ad C 2.531,00 che, pur aumentato delle spese processuali, non poteva ritenersi superiore ad C 1861 00, dunque rientrante nello scaglione da C 1000 ad C 5200; a fronte di tale valore il Tribunale di Isernia non solo ha liquidato illegi:limamente le spese del giudizio in favore della parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado ma le ha quantificate in una somma -C 4243,50- più che doppia rispetto ai limiti massimi; analogo errore ha commesso quanto alla liquidazione delle spese del grado d'appello, liquidate oltre i massimi; né il Tribunale ha in alcun modo specificato per quali ragioni ha ritenu:o di derogare ai limiti massimi/così contrastando palesemente il consalidato indirizzo di questa Corte secondo cui, pur potendo il giudice applicare le voci tariffarie anche con percentuali di aumento, egli è tenwo a motivare le ragioni per cui intenda discostarsi dai valori medi tabeliari (Cass., 6-3, n. 30286 del 15/12/2017; Cass., n. 8146 del 23/4/2020); ne consegue che il ricorso va accolto con riferimento al primo e al te-i:o motivo di ricorso mentre va rigettato il secondo; la sentenza va cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatb, la causa va decisa nel merito nel senso della eliminazione, dal dispositivo della sentenza d'appello, della statuizione di condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle spese del primo grado del giudizio in favore della Regione Molise e nel senso della riliquidazione dei compensi delle spese del grado d'appello, entro i limiti di valore dello scaglione di riferimento. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secoido, cassa in relazione l'impugnata sentenza e, decidendo nel merbp, elimina dalla sentenza d'appello la statuizione di condanna del [OSCURATO:PERSONA] a pagare, in favore della regione Molise, le spese del primo grado del giudizio e liquida le spese del grado di appello, sempre in favore della Regione, in C 3.500, oltre accessori e spese generali. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così dec