CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17644/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iciliato all’indirizzo PEC del propriodifensore- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al controricorso, domiciliata all’indirizzo PEC dei propridifensori- controricorrente -Numero registro generale 8473/2023N. 8473/23 R.G. Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 17644/2026Data pubblicazione 03/06/2026e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimata –avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano recante il n. 3037/2022 epubblicata in data 1.10.2022;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno20.5.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Monza (per quanto qui ancorainteressa) accolse le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] contro il dott.[OSCURATO:PERSONA] per i danni da questi arrecatile in occasione di interventiodontoiatrici da lui praticati, condannandolo al risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali in favore dell’attrice e rigettando la domanda dimanleva proposta dal convenuto contro la propria assicuratrice per laresponsabilità professionale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (per ritenutainoperatività della relativa polizza), infine regolando le spese di lite secondosoccombenza.[OSCURATO:PERSONA] propose gravame avverso detta sentenza, censurandola siain ordine alla erronea valutazione sulla inoperatività della polizza, sia in ordinealla quantificazione del danno biologico liquidato in favore della [OSCURATO:PERSONA], ritenutaeccessiva rispetto alle tabelle da cc.dd. micropermanenti, sia in ordine allaliquidazione delle spese di lite, effettuata in riferimento a scaglione di valore nonpertinente.Numero registro generale 8473/2023N. 8473/23 R.G. Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 17644/2026Data pubblicazione 03/06/2026Costituitasi la sola Compagnia e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], la Corted’appello di Milano accolse parzialmente il gravame con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],ritenendo sussistente la copertura invocata dall’odontoiatra (posto che eranostate temporalmente stipulate due polizze in continuità, del tipo claims made)ed accogliendo dunque la domanda di manleva, nel limite di € 5.000,00 al nettodello scoperto del 10% pattuito; rideterminando in € 6.013,89 il danno biologicoin moneta attuale; nonché rideterminando le spese di primo grado sulla basedell’effettivo valore della causa e provvedendo sulle spese secondosoccombenza, con esclusione di quelle di ATP nei rapporti tra assicurato eassicuratore, affermando che questi non era stato evocato nel relativo giudizio.Conseguentemente, la Corte meneghina condannò il Bontempelli al pagamentoin favore della [OSCURATO:PERSONA] della minor somma rideterminata, oltre interessi,condannando del pari la Compagnia a tenerlo indenne; condannò il Bontempellialla rifusione delle spese di lite in favore della [OSCURATO:PERSONA], sia per l’ATP, sia per ilprimo grado, sia per il secondo grado; condannò la Compagnia alla rifusionedelle spese in favore del Bontempelli quanto al primo e al secondo grado, maappunto negandole per il giudizio di ATP; condannò la Compagnia a tenereindenne l’assicurato nella misura di un quarto delle spese processuali da questipagate alla danneggiata; confermò nel resto la sentenza impugnata e condannòla [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell’eccedenza.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],in forza di formali quattro motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Il ricorrente haNumero registro generale 8473/2023N. 8473/23 R.G. Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 17644/2026Data pubblicazione 03/06/2026depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entrosessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si lamenta “Violazione o falsa applicazione di normedi diritto - art. 91 c.p.c., indirettamente artt. 24 e 111 Cost. – … L’appello delricorrente Bontempelli è stato accolto ed in particolare i motivi di gravame rivoltiall’appellata contumace [OSCURATO:PERSONA] sono stati accolti integralmente; il Giudiced’appello avrebbe dovuto: - rivedere il regolamento delle spese di lite relativead ATP e I°, compensando (quantomeno parzialmente) le spese tra [OSCURATO:PERSONA]; - data la contumacia in appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciarsi sulle spese ditale grado in favore di Bontempelli. La Corte d’Appello - inspiegabilmente - hacondannato Bontempelli a rifondere [OSCURATO:PERSONA] – soccombente e contumace inappello – delle spese di gravame”.1.2.1 – Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.Come s’è in parte detto, nei rapporti tra il Bontempelli e la [OSCURATO:PERSONA], la Cortemeneghina accolse l’appello del primo sul quantum debeatur in ordine al solodanno biologico (il medico, infatti, prestò acquiescenza sull’an), rideterminandoin minus l’importo liquidato alla danneggiata, per aver il Tribunale erratonell’applicazione delle tabelle sulle cc.dd. micropermanenti, da individuarsi nellaspecie in quelle di cui al d.m. 8.6.2022.Dalla riforma della prima decisione è dunque discesa l’esigenza di rideterminarele spese dell’intero giudizio, avuto riguardo all’esito complessivo della lite (v. pertutte Cass. n. 16526/2024).Numero registro generale 8473/2023N. 8473/23 R.G. Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 17644/2026Data pubblicazione 03/06/2026Pertanto, occorrendo procedere ad una nuova liquidazione delle spese, bene ilgiudice d’appello ha fatto nel non tener conto dell’alterno esito della lite (almeno,sul quantum debeatur) tra le parti predette, applicando il principio disoccombenza ex art. 91 c.p.c. con riguardo all’esito comunque vittorioso dellacausa, per la [OSCURATO:PERSONA], benché per cifra inferiore a quella originariamente richiestae sulla base del valore così accertato (c.d. criterio del “decisum”: v. Cass., Sez.Un., n. 19014/2007 e successiva giurisprudenza conforme).Da un lato, quindi, nessun dovere di compensazione, totale o parziale, potevamai gravare sul giudice d’appello, quanto alle spese del giudizio di primo grado,perché la liquidazione è stata correttamente improntata al principio disoccombenza, ut supra inteso; né, del resto, risulta che il ricorrente abbiadedotto alcunché circa la sussistenza di quegli ulteriori profili che, a mentedell’art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77del 2018), avrebbero consentito al giudice di disporre la compensazione dellespese, per l’intero o parzialmente. Il che è quanto di recente precisato, alriguardo, da Cass., Sez. Un., n. 32061/2022, impropriamente invocata dalricorrente.Quanto alle spese di ATP, poi, è sufficiente richiamare il consolidato principio percui “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ‘ante causam’ devono essereposte, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtùdell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese inconsiderazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spesegiudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”(così, ex multis, Cass. n. 9735/2020). Pertanto, può qui ribadirsi quanto giàNumero registro generale 8473/2023N. 8473/23 R.G. Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 17644/2026Data pubblicazione 03/06/2026detto poc’anzi circa l’insussistenza di ragioni di compensazione delle spese delgiudizio di primo grado.1.2.2 – Ha invece senz’altro errato il giudice del gravame nel porre le spese delgrado a carico del Bontempelli ed in favore della [OSCURATO:PERSONA], del tutto obliterando lacircostanza che questa era rimasta contumace in appello e, dunque, non avevasopportato alcuna spesa per la propria difesa (Cass. n. 16174/2018; Cass. n.7361/2023). La sentenza sul punto è pertanto palesemente erronea.1.2.3 – Solo per completezza, occorre infine osservare, quanto al rapportoprocessuale in discorso, che nella sintesi del motivo il ricorrente (a p. 2 delricorso) sembrerebbe anelare ad una liquidazione delle spese d’appello in suofavore e a carico della [OSCURATO:PERSONA], benché un simile intendimento non sia stato poiesplicitato nella compiuta illustrazione del mezzo: in ogni caso, per quanto dettoal par. 1.2.1, benché il motivo d’appello proposto dall’odontoiatra sia statointegralmente accolto, la liquidazione delle spese non può prescindere dallavalutazione dell’esito complessivo della lite. Pertanto, benché per sommainferiore a quella accertata dal primo giudice, il Bontempelli è da consideraretotalmente soccombente nel rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] anche per il grado d’appello,ma non può essere assoggettato alle relative spese proprio perché quest’ultimavi è rimasta contumace, come s’è visto poc’anzi; resta comunque escluso chepossa invece averne diritto, a carico dell’appellata contumace.2.1 – Con il secondo motivo si lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Art. 16 Cga lett.H) – scoperto di garanzia. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto –combinato 1229 c.c. e 1905 c.c.; 1370 c.c. Interpretazione contro l'autore dellaNumero registro generale 8473/2023N. 8473/23 R.G. Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 17644/2026Data pubblicazione 03/06/2026clausola - … Sulla base del contratto, la garanzia per i danni derivanti daimplantologia è sottoposta a uno scoperto del 10% (con il limite massimo discoperto di € 5.000). La Corte d’appello invece - confusa dall’assicurazione - hadisposto che la manleva in favore del ricorrente avvenisse nel limite dell’importodi € - 5.000,00, pur non esistendo in contratto tale massimale”.2.2 – Il motivo è manifestamente fondato.La polizza in discorso, all’art. 16 delle condizioni generali di contratto, prevedeper l’implantologia (pacificamente, la tipologia di prestazioni rese alla [OSCURATO:PERSONA])che “La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, colmassimo di euro 5.000”.Ebbene, a fronte della cristallina chiarezza della clausola, la Corte d’appello hadisatteso ogni possibile criterio d’interpretazione del contratto, a partire daquello letterale ex art. 1362 c.c. (pure invocato nel mezzo, benché nonrubricato): secondo i giudici meneghini, infatti, la clausola andrebbe intesa qualededicata ad un tempo al massimale per implantologia (euro 5.000) e alla suafranchigia (10%), quando invece è evidente che il tetto massimo di euro 5.000è letteralmente riferito alla franchigia (mediante la preposizione articolata “col”)ed è cosa ben diversa, già sul piano semantico, dal massimale per responsabilitàcivile verso terzi, individuato da altra clausola in termini assolutamente generaliin euro 2 milioni, senza alcuna altra specificazione.Nell’incorrere in tale errore, la Corte territoriale ha dunque violato anche (edalmeno) l’art. 1363 c.c. (norma anch’essa sostanzialmente invocata col mezzoin esame), avendo omesso di interrogarsi sul come - qualora quella presceltafosse stata davvero la corretta interpretazione del contatto - potesse ancoraNumero registro generale 8473/2023N. 8473/23 R.G. Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 17644/2026Data pubblicazione 03/06/2026giustificarsi una clausola sul massimale di valore così sproporzionato rispetto aquello per implantologia, nonché generica e incondizionata.Il giudice del rinvio, pertanto, avrà cura di determinare il contenuto dellamanleva a carico della controricorrente avuto riguardo alla sommacomplessivamente riconosciuta alla [OSCURATO:PERSONA] per danni patrimoniali e nonpatrimoniali, con decurtazione del 10% a titolo di franchigia, decurtazione chenon potrà comunque superare euro 5.000 (tale evenienza, per quanto detto inprecedenza, non può comunque ricorrere nella specie).3.1 – Con il terzo motivo si denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – chiamata in causa diASSICURATRICE [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento di ATP … La Corte d’appello nonha condannato l’assicurazione per la RP a rifondere Bontempelli delle spese legaliper il procedimento di istruzione preventiva, sulla base dell’assunto - errato esmentito dalla lettura degli atti di causa - che Bontempelli non avesse chiamatoin causa la propria assicurazione nell’ambito di tale procedimento. [OSCURATO:SOCIETA] era stata regolarmente chiamata in ATP dal proprio assicurato ma hadeliberatamente scelto di non costituirsi in tale procedimento e deve essere -quindi - condannata a rifonderne le spese”.3.2 – Con il quarto motivo, infine, si lamenta “Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti – art. 25 CGA – Tutelagiudiziaria. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – artt. 1905 e 1917co. 3 c.c. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto - artt. 88, 91, 92c.p.c., indirettamente artt. 24 e 111 Cost. … La Corte d’appello ha condannatoAssicuratrice [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne Bontempelli solo di ¼ delle spese di liteNumero registro generale 8473/2023N. 8473/23 R.G. Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 17644/2026Data pubblicazione 03/06/2026che lo stesso deve versare in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Ma la polizza prevede unagaranzia ‘Tutela legale’ che comprende le spese legali di controparte in caso disoccombenza dell’assicurato, senza scoperti, franchigie e con massimaleillimitato. In ogni caso, è stata [OSCURATO:PERSONA] non costituendosi in ATP –dopo essere stata regolarmente chiamata – e con le proprie difese diinoperatività – smentite in appello – a rendere necessaria la prosecuzione delgiudizio. Per il principio di causalità deve essere la stessa a farsi carico in partemaggiore degli oneri del processo prolungatosi a causa del comportamentoprocessuale della stessa”.3.3 – Il terzo e il quarto motivo possono esaminarsi congiuntamente, perchéconnessi: e sono fondati.Richiamata la natura delle spese di ATP ante causam (par. 1.2.1), non v’è dubbioche i mezzi in esame complessivamente investano le spese di soccombenza, exart. 1917, comma 1, c.c., ossia quelle pretese avanzate dall’assicurato contro ilproprio assicuratore per il recupero delle somme per spese giudiziali che il primosia stato condannato a pagare al danneggiato in relazione all’evento copertodalla polizza: dette spese trovano “fondamento nel contratto di assicurazione edincontra[no] il limite del massimale” (Cass. n. 4275/2024).In proposito, la Corte meneghina ha, da un lato, negato la condanna dell’odiernacontroricorrente al rimborso delle spese di ATP a cagione della pretesa mancataevocazione della stessa nel relativo giudizio da parte dell’assicurato, e dall’altroha ridotto ad un quarto le spese di lite rimborsabili dalla Compagnia in quantopagate dal Bontempelli alla [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza.3.4.1 - Entrambe le statuizioni si rivelano palesemente erronee.Numero registro generale 8473/2023N. 8473/23 R.G. Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 17644/2026Data pubblicazione 03/06/2026Infatti le spese di ATP e del giudizio di merito, per le quali il Bontempelli vennecondannato in favore della [OSCURATO:PERSONA], sono senz’altro dovute a termini di polizza(art. 25 delle Condizioni generali), a prescindere da qualsiasi evocazionedell’assicuratore nel giudizio instaurato dal danneggiato (evocazione nonnecessaria a mente dell’art. 1917, ult. comma, c.c.), nei limiti del massimale esenza alcuna decurtazione: nel negare il rimborso delle spese di ATP, insostanza, il giudice d’appello ha confuso le spese di soccombenza dell’assicuratoex art. 1917, comma 1, c.c., con quelle inerenti al rapporto processuale dimanleva, regolate dalla Corte milanese secondo soccombenza (punto 4 deldispositivo), ma con esclusione del procedimento ante causam. Il ragionamentocosì seguito è fallace, perché il rimborso delle spese di ATP prescinde dallasoccombenza dell’assicuratore verso l’assicurato, ed è proprio per ciò che lacircostanza (peraltro vigorosamente negata dal Bontempelli) della mancataevocazione dell’assicuratore nel relativo procedimento è irrilevante.3.4.2 – Quanto al restante profilo, l’erronea riduzione di un quarto operata dallaCorte meneghina rievoca l’art. 1917, comma 3, c.c., ma in modo doppiamenteimproprio: in primo luogo perché detta disposizione concerne le spese diresistenza, che prescindono dalla soccombenza dell’assicurato (e qui, lo si ripete,si discute delle spese di soccombenza di cui al comma 1 della disposizionecitata); ed in secondo luogo perché una tale decurtazione va comunque applicatanon già sull’importo liquidato alla controparte (come ha inteso la Corted’appello), bensì sul massimale, onde ridurlo ex lege rispetto alle stesse spesedi resistenza.Numero registro generale 8473/2023N. 8473/23 R.G. Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 17644/2026Data pubblicazione 03/06/20263.4.3 - Da quanto precede discende, dunque, come la Corte territoriale abbiafalsamente applicato, sotto entrambi i profili agitati dai motivi in esame, l’art.1917, comma 3, c.c.4.1 - In definitiva, il primo motivo è fondato per quanto di ragione, mentre irestanti sono fondati. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, conrinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà aisuperiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa in relazione erinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno20.5.2026.Il PresidenteMarco Rossetti