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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15763/2026

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e pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’EmiliaRomagna n. 90/2019 depositata il 15/1/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11873/2020Numero sezionale 3224/2026Numero di raccolta generale 15763/2026Data pubblicazione 22/05/20261.

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA],la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di accertamento n.

THS038802005 perIRES, IRAP ed IVA relative all’anno 2010, emesso in quanto i dati relativial volume d’affari ed al reddito d’impresa per gli anni 2009, 2010 e 2011non risultavano conformi ai parametri degli studi di settore.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che fosse stata violata ladisciplina in materia di contraddittorio preventivo e che, comunque, lemodalità attraverso le quali si era pervenuti all’accertamento del maggiorreddito, ai sensi dell’art. 39, comma 1°, lett. d) d.P.R. 600/1973, nonerano condivisibili.2.

L’Amministrazione proponeva appello, ma la CTR dell’EmiliaRomagna rigettava l’impugnazione, rilevando la violazione dell’art. 12,comma 7°, l. 212/2000, in quanto all’esito dei controlli non era statoemesso un processo verbale di chiusura delle operazioni, presuppostoindispensabile per il successivo avviso di accertamento.3.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.La controricorrente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha lamentato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7°, l. 212/2000.Ha dedotto che la CGT di secondo grado avrebbe erroneamenteritenuto applicabile la disciplina in questione, operante solo nel caso diaccertamenti svolti presso i locali destinati all’esercizio dell’attività, mentrenel caso di specie l’accertamento era stato compiuto “a tavolino”1.2 Con il secondo motivo, ha denunciato il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 12, commi 2, 3 e 4, l.212/2000, in quanto il giudice d’appello non aveva svolto alcunaNumero registro generale 11873/2020Numero sezionale 3224/2026Numero di raccolta generale 15763/2026Data pubblicazione 22/05/2026considerazione in ordine alle forme di contraddittorio che comunque sierano realizzate attraverso l’invito (notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) a produrredocumentazione ed a fornire chiarimenti in ordine all’attività esercitata.1.3 Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 5) c.p.c., in quanto la CTR avrebbe omesso di esaminare deifatti decisivi per il giudizio ed in particolare non avrebbe dato rilievo «daun lato alla evidenziata sussistenza di un contraddittorio richiestodall’Agenzia e, a tutto voler concedere, non realizzato compiutamente soloa causa del comportamento della Società e, dall’altro lato, alleconsiderazioni di merito sollevate dall’Agenzia sia in primo che in secondogrado che rendono del tutto insussistente la presunta violazione dell’art.12 comma 7 cit., evocata dal Giudice di seconde cure».2.

Va osservato, preliminarmente, che il ricorso è inammissibile.La sentenza d’appello risulta pubblicata il 15/1/2019.La ricorrente ha affermato, nel ricorso, che il difensore della società nelgiudizio d’appello sarebbe deceduto prima della proposizionedell’impugnazione, tuttavia, ha inteso dimostrare tale circostanza solodomiciliatario”.Il primo tentativo di notifica del ricorso per cassazione è statoeseguito, in data 27/4/2020, presso la sede della società in QuattroCastella, fraz.

Bergonzano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12 e non è andato a buonfine in quanto la società è risultata irreperibile.Successivamente, è stato compiuto, in data 1° giugno 2020, un nuovotentativo di notifica, ai sensi della l. 53/1994, tramite il servizio postale,presso il domicilio del legale rappresentante della società risultante dalregistro delle imprese, [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], frazioneBergonzano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32 di cui non si conosce l’esito, inquanto non è stato prodotto l’avviso di ricevimento.Non risulta che siano stati compiuti ulteriori tentativi di notifica.Numero registro generale 11873/2020Numero sezionale 3224/2026Numero di raccolta generale 15763/2026Data pubblicazione 22/05/2026Orbene, il ricorso è stato inizialmente proposto tempestivamente, inquanto operava la sospensione prevista dall’art. 6 d.l. 119/2018 conv. in l.136/2018 - secondo il quale sono sospesi per nove mesi i termini diimpugnazione che scadono tra il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigoredel decreto, ed il 31 luglio 2019 - che si cumulava con quella (dovuta alladisciplina emergenziale per la pandemia di Covid 19) di cui all’art. 83,comma 2°, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e 36, comma 1°, d.l. 23/2020conv. in l. 40/2020 (Cass. n. 33069/2022).Va tuttavia osservato, innanzi tutto, che la notifica non è stata maitentata presso il difensore costituito nel giudizio di appello e che lacircostanza della sua morte risulta solo dal documento sopra indicato.

Inogni caso, pur tralasciando tali considerazioni – atteso che la notificaeseguita presso la parte anziché presso il difensore determinerebbe al piùla nullità, ma non l’inesistenza della stessa (cfr., ex multis, Cass. n.17494/2002; Cass. n. 8533/2003; Cass. n. 16801/2014; Cass. n.32006/2018; Cass. n. 32366/2024) - va rilevato che quella tentata pressola sede della società il 27/4/2020 non ha avuto buon esito per irreperibilitàdella destinataria.

Quindi la ricorrente avrebbe dovuto riattivare ilprocedimento notificatorio entro la metà dei termini previsti dall’art. 325c.p.c. (Cass. Sez.

U. n. 14594/2016; Cass. Sez.

U. n. 17352/2009), ma atanto non ha provveduto in quanto il successivo tentativo di notifica,presso il legale rappresentante della società, è stato compiuto solo il 1°giugno 2020, dopo che tale termine era già decorso.Anche questa circostanza potrebbe essere superata, in considerazionedel tempo che presumibilmente è stato necessario per conoscere l’esitodel primo tentativo di notifica e della sospensione dei termini processualistabilita dalla legislazione emergenziale per la pandemia di Covid

19. Ciòche tuttavia determina senz’altro l’inammissibilità del ricorso, nonconsentendo di disporre la rinnovazione della notifica, è la mancanzadell’avviso di ricevimento (mai depositato dalla ricorrente) relativo allaNumero registro generale 11873/2020Numero sezionale 3224/2026Numero di raccolta generale 15763/2026Data pubblicazione 22/05/2026notifica presso il domicilio del legale rappresentante del 1° giugno 2020,che determina l’impossibilità di conoscere se un tentativo di consegna siamai stato compiuto.

Questa Corte ha infatti affermato che «la notifica amezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto masi perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso diricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo aprovare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità dellapersona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove talemezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, lamancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la meranullità bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, nonpuò essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e ladichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo» (Cass. n.25552/2017; nello stesso senso, cfr. Cass. 1970/2026; Cass.11225/2022; Cass. Sez.

U. n. 9278/2020; Cass. n. 16574/2014; Cass. n.13639/2010).

Ovviamente tali principi operano anche con riguardo allanotifica ex l. 53/1994, qualora sia compiuta tramite il servizio postale,tenuto conto, altresì, dei richiami alla l. 890/1982 contenuti nell’art. 1 enell’art. 3, comma 3°, l. 53/1994.Le considerazioni svolte valgono a maggior ragione nel caso in esame,in cui tale notifica costituiva già la riattivazione di un precedente processonotificatorio che non era giunto a buon fine.3.

Per quanto esposto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.Non occorre provvedere in ordine alle spese in quanto la contribuentenon si è costituita.Neppure va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppiodel contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014).Numero registro generale 11873/2020Numero sezionale 3224/2026Numero di raccolta generale 15763/2026Data pubblicazione 22/05/2026 P.Q.MDichiara l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/4/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’EmiliaRomagna n. 90/2019 depositata il 15/1/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11873/2020Numero sezionale 3224/2026Numero di raccolta generale 15763/2026Data pubblicazione 22/05/20261. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA],la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di accertamento n. THS038802005 perIRES, IRAP ed IVA relative all’anno 2010, emesso in quanto i dati relativial volume d’affari ed al reddito d’impresa per gli anni 2009, 2010 e 2011non risultavano conformi ai parametri degli studi di settore.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che fosse stata violata ladisciplina in materia di contraddittorio preventivo e che, comunque, lemodalità attraverso le quali si era pervenuti all’accertamento del maggiorreddito, ai sensi dell’art. 39, comma 1°, lett. d) d.P.R. 600/1973, nonerano condivisibili.2. L’Amministrazione proponeva appello, ma la CTR dell’EmiliaRomagna rigettava l’impugnazione, rilevando la violazione dell’art. 12,comma 7°, l. 212/2000, in quanto all’esito dei controlli non era statoemesso un processo verbale di chiusura delle operazioni, presuppostoindispensabile per il successivo avviso di accertamento.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.La controricorrente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha lamentato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7°, l. 212/2000.Ha dedotto che la CGT di secondo grado avrebbe erroneamenteritenuto applicabile la disciplina in questione, operante solo nel caso diaccertamenti svolti presso i locali destinati all’esercizio dell’attività, mentrenel caso di specie l’accertamento era stato compiuto “a tavolino”1.2 Con il secondo motivo, ha denunciato il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 12, commi 2, 3 e 4, l.212/2000, in quanto il giudice d’appello non aveva svolto alcunaNumero registro generale 11873/2020Numero sezionale 3224/2026Numero di raccolta generale 15763/2026Data pubblicazione 22/05/2026considerazione in ordine alle forme di contraddittorio che comunque sierano realizzate attraverso l’invito (notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) a produrredocumentazione ed a fornire chiarimenti in ordine all’attività esercitata.1.3 Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 5) c.p.c., in quanto la CTR avrebbe omesso di esaminare deifatti decisivi per il giudizio ed in particolare non avrebbe dato rilievo «daun lato alla evidenziata sussistenza di un contraddittorio richiestodall’Agenzia e, a tutto voler concedere, non realizzato compiutamente soloa causa del comportamento della Società e, dall’altro lato, alleconsiderazioni di merito sollevate dall’Agenzia sia in primo che in secondogrado che rendono del tutto insussistente la presunta violazione dell’art.12 comma 7 cit., evocata dal Giudice di seconde cure».2. Va osservato, preliminarmente, che il ricorso è inammissibile.La sentenza d’appello risulta pubblicata il 15/1/2019.La ricorrente ha affermato, nel ricorso, che il difensore della società nelgiudizio d’appello sarebbe deceduto prima della proposizionedell’impugnazione, tuttavia, ha inteso dimostrare tale circostanza solodomiciliatario”.Il primo tentativo di notifica del ricorso per cassazione è statoeseguito, in data 27/4/2020, presso la sede della società in QuattroCastella, fraz. Bergonzano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12 e non è andato a buonfine in quanto la società è risultata irreperibile.Successivamente, è stato compiuto, in data 1° giugno 2020, un nuovotentativo di notifica, ai sensi della l. 53/1994, tramite il servizio postale,presso il domicilio del legale rappresentante della società risultante dalregistro delle imprese, [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], frazioneBergonzano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32 di cui non si conosce l’esito, inquanto non è stato prodotto l’avviso di ricevimento.Non risulta che siano stati compiuti ulteriori tentativi di notifica.Numero registro generale 11873/2020Numero sezionale 3224/2026Numero di raccolta generale 15763/2026Data pubblicazione 22/05/2026Orbene, il ricorso è stato inizialmente proposto tempestivamente, inquanto operava la sospensione prevista dall’art. 6 d.l. 119/2018 conv. in l.136/2018 - secondo il quale sono sospesi per nove mesi i termini diimpugnazione che scadono tra il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigoredel decreto, ed il 31 luglio 2019 - che si cumulava con quella (dovuta alladisciplina emergenziale per la pandemia di Covid 19) di cui all’art. 83,comma 2°, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e 36, comma 1°, d.l. 23/2020conv. in l. 40/2020 (Cass. n. 33069/2022).Va tuttavia osservato, innanzi tutto, che la notifica non è stata maitentata presso il difensore costituito nel giudizio di appello e che lacircostanza della sua morte risulta solo dal documento sopra indicato. Inogni caso, pur tralasciando tali considerazioni – atteso che la notificaeseguita presso la parte anziché presso il difensore determinerebbe al piùla nullità, ma non l’inesistenza della stessa (cfr., ex multis, Cass. n.17494/2002; Cass. n. 8533/2003; Cass. n. 16801/2014; Cass. n.32006/2018; Cass. n. 32366/2024) - va rilevato che quella tentata pressola sede della società il 27/4/2020 non ha avuto buon esito per irreperibilitàdella destinataria. Quindi la ricorrente avrebbe dovuto riattivare ilprocedimento notificatorio entro la metà dei termini previsti dall’art. 325c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 14594/2016; Cass. Sez. U. n. 17352/2009), ma atanto non ha provveduto in quanto il successivo tentativo di notifica,presso il legale rappresentante della società, è stato compiuto solo il 1°giugno 2020, dopo che tale termine era già decorso.Anche questa circostanza potrebbe essere superata, in considerazionedel tempo che presumibilmente è stato necessario per conoscere l’esitodel primo tentativo di notifica e della sospensione dei termini processualistabilita dalla legislazione emergenziale per la pandemia di Covid 19. Ciòche tuttavia determina senz’altro l’inammissibilità del ricorso, nonconsentendo di disporre la rinnovazione della notifica, è la mancanzadell’avviso di ricevimento (mai depositato dalla ricorrente) relativo allaNumero registro generale 11873/2020Numero sezionale 3224/2026Numero di raccolta generale 15763/2026Data pubblicazione 22/05/2026notifica presso il domicilio del legale rappresentante del 1° giugno 2020,che determina l’impossibilità di conoscere se un tentativo di consegna siamai stato compiuto. Questa Corte ha infatti affermato che «la notifica amezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto masi perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso diricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo aprovare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità dellapersona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove talemezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, lamancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la meranullità bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, nonpuò essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e ladichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo» (Cass. n.25552/2017; nello stesso senso, cfr. Cass. 1970/2026; Cass.11225/2022; Cass. Sez. U. n. 9278/2020; Cass. n. 16574/2014; Cass. n.13639/2010). Ovviamente tali principi operano anche con riguardo allanotifica ex l. 53/1994, qualora sia compiuta tramite il servizio postale,tenuto conto, altresì, dei richiami alla l. 890/1982 contenuti nell’art. 1 enell’art. 3, comma 3°, l. 53/1994.Le considerazioni svolte valgono a maggior ragione nel caso in esame,in cui tale notifica costituiva già la riattivazione di un precedente processonotificatorio che non era giunto a buon fine.3. Per quanto esposto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.Non occorre provvedere in ordine alle spese in quanto la contribuentenon si è costituita.Neppure va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppiodel contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014).Numero registro generale 11873/2020Numero sezionale 3224/2026Numero di raccolta generale 15763/2026Data pubblicazione 22/05/2026 P.Q.MDichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/4/2026.Il Presidente
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