CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06153/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27161/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 89 UNO [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn.3101/2024 depositata i l 08/05/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CGT-2 del Lazio, con la sentenza n. 3101/2024, depositata in data 8 maggio 2024 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento IMU anno 2014 con riguardo ai dati concernenti i beni-merce delle società. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. società contribuente cui resisteva [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 3. Formulata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la società contribuente ha avanzato istanza di decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcuna incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenza degli stessi quali componenti del collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. (Cass. Sez. U., 10 aprile 2024, n. 9611). 2. Ciò posto deve rilevarsi che, con un solo articolato motivo, la società ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 2, comma 5-bis del d.l. n. 102 del 2013 applicabile alla fattispecie ratione temporis, alla stregua degli artt. 3 e 53 Cost. per avere i giudici di merito, nel risolvere la controversia al suo esame, applicato una norma suscettibile di condizionare il prelievo dell’IMU al mancato assolvimento di un obbligo procedimentale, là dove era stata, comunque, dimostrata (e giudizialmente accertata) l’insussistenza degli elementi necessari alla realizzazione del presupposto dell’imposta. 3. Il motivo è da ritenere manifestamente infondato. 3.1. Come previsto dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013, norma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame: «Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma»). La legge 27 dicembre 2019 n. 160, all’ art. 1, comma 751, ha stabilito, fino al 2021, per i cd. «beni merce», che non siano locati, l’applicazione dell’aliquota di base pari allo 0,1 per cento, consentendo ai Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento,. Tale norma, per i medesimi fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dal 1° gennaio 2022 prevede l’esenzione dall'IMU senza, in effetti, espressamente specificare se tale la dichiarazione IMU debba comunque essere presentata «a pena di decadenza» dal beneficio, come invece previsto dal citato articolo 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013. Tuttavia questa Corte ha condivisibilmente chiarito, con l’ordinanza n. 5191/2022, sulla scorta di principi che questo Collegio condivide appieno, che il summenzionato art. 1, comma 769 della L. n. 160 del 2019 non ha abrogato l’art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 102 del 2013, al che consegue che l'esonero dall'IMU per i fabbricati-merce presuppone la tempestiva presentazione della dichiarazione. È stato posto in rilievo che la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta (vedi, anche, Cass. 28806/2023). E’ stato, pure, precisato che secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, le disposizioni agevolative costituiscono altrettante deroghe al sistema definito dalle norme tributarie impositrici, ed all'ambito dell'imposizione tracciato dal legislatore con compiuta indicazione di oggetti e soggetti tassabili, così che «non diversamente dalle norme impositive, in relazione alle quali è pacificamente escluso che la tassazione possa investire oggetti o soggetti non espressamente indicati dal dato normativo, anche le norme agevolative, per ineludibile simmetria, declinano un catalogo completo, insuscettibile di integrazione che trascenda i confini semantici del dato suddetto», risultando dette disposizioni sottoposte «ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale» ed insuscettibili (anche) di un’interpretazione logico-evolutiva e costituzionalmente orientata (v. Cass. Sez. U., 3 giugno 2015, n. 11373; Cass., 27 aprile 2018, n. 10213; Cass., 9 aprile 2018, n. 8618; Cass. Sez. U., 22 settembre 2016, n. 18574; Cass., 25 marzo 2011, n. 6925). La stessa giurisprudenza costituzionale ha rilevato che le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali, quali norme di carattere eccezionale e derogatorio, «costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua palese arbitrarietà o irrazionalità (sentenza n. 292 del 1987; ordinanza n. 174 del 2001) … con la conseguenza che la Corte stessa non può estenderne l’ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi (sentenze n. 6 del 2014,n. 275 del 2005, n. 27 del 2001, n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009 e n. 10 del 1999).» (così Corte Cost., 20 maggio 2016, n. 111 nonchè Corte Cost., 27 giugno 2017, n. 153). Con riguardo, poi, agli effetti della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 160/2019, vigente dall’annualità 2020, dianzi illustrata, la stessa non può ritenersi, in ogni caso, applicabile per l'anno di imposta oggetto del giudizio (2014), in base al principio del «favor rei», trattandosi di principio relativo solo alle sanzioni tributarie (articolo 3 del d.lgs. 472/1997) e che non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli al reo, e trattandosi inoltre di disposizione che ha carattere innovativo e non interpretativo (cfr. Cass. n. 14530 del 2010). 3.2. In relazione ai paventati dubbi di costituzionalità va, pure, precisato che con la sentenza n. 49 del 17 aprile 2025, la Corte Cost. ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, numero 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, numero 214, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione. Il giudice delle leggi ha affermato che anche gliimmobili dell’impresadestinati alla vendita e non locati costituiscono un valido indice di capacità contributiva perché quel che rileva ai fini dell’obbligo delpagamento dell’IMU è l’astratta possibilità di avvalersi delle facoltà proprie del diritto reale e non il loro effettivo esercizio, che dipende esclusivamente dal possessore. La Corte ha, infatti, chiarito che l’IMU è un’imposta sul patrimonio immobiliare, avente come presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale, e che un immobile non costituisce un valido indice dicapacità contributiva solo se sia inutilizzabile nonostante uno sforzo diligente per tornarne in possesso, come è stato deciso nella sentenza numero 60 del 2024, che ha dichiarato incostituzionale la disciplina dell’IMU nella parte in cui non prevede che non siano soggetti a tale imposta gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria, precisando che spetta al legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità e nei limiti della non palese irragionevolezza, decidere non solo in ordine all’an, ma anche in ordine alquantum e ad ogni altra modalità e condizione afferente alla determinazione di agevolazioni e benefici fiscali (sentenza numero 72 del 2018) secondo un criterio che concili, nel corso degli anni, le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva. Ed, ancora, ha chiarito, nel rigettare la prospettazione del giudice a quo che dubitava della ragionevolezza della disposizione censurata in considerazione del fatto che il legislatore ha mutato negli anni la disciplina dell'IMU, prevedendo, in tutto o in parte, per alcune annualità di imposta, l'esenzione per i beni immobili destinati alla vendita, come: “La doglianza si sostanzia in una asserita disparità di trattamento che sarebbe derivata dal mutamento della disciplina legislativa nel corso degli anni. Anche questa doglianza non è fondata. Questa Corte ha affermato, infatti, che applicare alla stessa categoria di soggetti, per effetto di un sopravvenuto mutamento di disciplina, un trattamento differenziato non contrasta con l'art. 3 Cost., poiché il trascorrere del tempo costituisce, già di per sé, un elemento idoneo a giustificare un diverso trattamento (ex plurimis, sentenze n. 108 del 2023, n. 240 del 2019 e n. 104 del 2018)”. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono stante la manifesta infondatezza delle censure formulate il ricorso va, dunque, rigettato. 4.1. In forza del principio della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. 4.2. Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata ed essendo il giudizio definito in piena conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somme liquidate equitativamente come in dispositivo. 4.3. Esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte (Cass., Sez. U., n. 36069/2023, Rv. 670580 -01), «una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie», va, peraltro, precisato che la fattispecie in esame non presenta alcuna peculiarità o ragione di sorta, tale da escludere l’applicabilità dalla sopra menzionata previsione legale. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 4.000,00, per compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Condanna, altresì, la società ricorrente al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore della controricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c. e di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del la ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a n