CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 28806/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2561-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e dife sa d all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calceal ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 2840/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositata il 20/6/2022 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso la sentenza n. 7708/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in rigetto de l ricors o proposto a vverso avvis i di accertamento IMU 2015; la contribuenteè rimasta intimat a [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt 2 e 5 bis del d.l. n. 102 del 2013, nonché dell'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019» per avere la Commissione tributaria regionale accolto l’appello della società contribuente ritenendoerroneamente che il comma 769 dell’articolo 1 della legge 160/2019 avesse innovato nella disciplina della cosiddetta esenzione relativa ai «beni merce» delle società immobiliari eliminando l’obbligo di presentazione della dichiarazione di per poter godere dell’agevolazione prevista il ricorso è fondato; 1.3.12852/2021,32635/2019, 695/2015, 12495/2014; conf.a [OSCURATO:PERSONA] non si è dunque confermata alle predette norme e ai predetti principi laddove ha ritenuto che l’art. 1, comma 769, cit. abbiaescluso la decadenza dall’esenzione del tributo in caso di mancata presentazione della dichiarazione IMU; 2. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; 3. inoltre, non richiedendosi, per larisoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente; 4. poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, si è consolidatodopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dellacontribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di meritoe di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cass