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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2021

Cassazione n. 38241/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17289-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati 1-\,rc.35-[OSCURATO:PERSONA], ~irci] Bortoluzzi; - controric. e ric.incidentale - avverso la sentenza n. 1454/2016 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 23/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che, in accoglimento del gravame del Comune di Oderzo e rigettando il di lui appello incidentale, ha riformato la sentenza del Tribunale di Treviso e ha condannato la sola società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento dell'intero importo dovuto per l'attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino eseguiti dal Boscarato e resisi necessari a seguito dell'accertata presenza di consistenti quantità di gasolio nella condotta comunale di scarico delle acque meteoriche in via Baite del medesimo Comune di Oderzo, oltre alle spese di lite; - il giudizio era stato introdotto nel 2005 dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., proprietaria dello stabilimento dal quale proveniva il gasolio sversato e nei confronti della quale era stata emessa la fattura per il pagamento di euro 123.515,94 per il ripristino, nei confronti del Boscarato e del Comune di Oderzo per sentirli condannare il Boscarato alla restituzione dell'importo già corrisposto di euro 40.000, previo accertamento che l'unico soggetto tenuto a pagare l'intero corrispettivo della attività di ripristino delle condotte della delle acque meteoriche era il Comune; in via subordinata la società chiedeva la riduzione dell'esborso a suo carico nella misura di euro 46.388 e, in via ulteriormente subordinate, si dichiarava disposta a corrispondere al Boscarato il saldo nella misura accertata dal giudice in Corso di causa; -costituendosi nel giudizio il Comune chiedeva il rigetto delle domande attoree mentre il Boscarato proponeva domanda Ric. 2016 n. 17289 sez. 52 - ud. 15-04-2021 -2- riconvenzionale di condanna del Comune e della società [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in solido fra loro di quanto ancora dovuto o della diversa somma accertata in causa; -il giudizio di primo grado si concludeva con l'accoglimento della domanda di restituzione formulata dalla società [OSCURATO:PERSONA] e con l'accoglimento parziale della riconvenzionale e, per l'effetto, condanna del Comume di Oderzo al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 81.455,58; -avverso la decisione dell'adito Tribunale di Treviso ha proposto gravame principale il Comune di Oderzo contro la statuizione di condanna per non essere stato conferito dall'ente pubblico alcun incarico di ripristino con la necessaria forma scritta ed appello incidentale dal Boscarato contro la statuizione di restituzione di quanto ricevuto dalla società; -la Corte d'appello di Venezia ha ricostruito i rapport fra le parti sulla scorta dell'ordinanza sindacale n. 15 del 1.3.2005, della normativa allora vigente con specifico riferimento all'art. 17 d.lgs, n. 22/1997 in materia di rifiuti, nonchè delle risultanze istruttorie e ha concluso che l'obbligo del ripristino era a carico della società che aveva accettato l'esecuzione degli interventi da parte del Boscarato con la consgeuenza che solo la [OSCURATO:PERSONA].s.r.l. era tenuta al relative pagamento; -la corte territoriale ha invece respinto l'appello incidentale del Boscarato, decurtando quanto già versato dalla [OSCURATO:PERSONA] dall'importo ancora dovuto; - la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dal Boscarato sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste il Comune di Oderzo che formula a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi e pure illustrato da memoria; -non ha svolto attività difensiva l'intimata società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; Ric. 2016 n. 17289 sez. 52 - ud. 15-04-2021 -3- -sia il ricorrente principale che quello incidentale hanno depositato memorie ai sensi dell'articolo 380 bis. 1 cod. proc. civ.; considerato che: -osserva il Collegio in via preliminare l'inammissibilità della memoria di replica del Boscarato ai sensi dell'art. 371, comma 4, cod. proc. civ. il quale prevede che per resistere al ricorso incidentale occorre il controricorso, che nel caso di specie non risulta proposto (cfr. Cass. n.1542/2021; id. n. 270/1984); -con l'unico motivo del ricorso principale il ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 17 d.lgs. 22/1997, dell'art. 1292 cod. civ., dell'art.1337 e 2014 cod. civ. per avere la corte d'appello erroneamente negato la responsabilità solidale del Comune di Oderzo; - assume il ricorrente che, nel caso di specie, sia stato erroneamente esclusa l'obbligazione in solido del Comune, nonostante quest'ultimo abbia dato il primo incarico ed abbia emesso l'ordinanza che disponeva il completamento della bonifica e, pertanto, sia corresponsabile in via generale ai sensi del comma 9 dell'articolo 17 del d.lgs. 22/1997; -la censura è infondata; -il comma 9 dell'art. 17 del d.lgs. 22/1997 nel testo applicabile ratione temporis dispone che "Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici.

Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell'àmbito delle proprie disponibilità di bilancio"; Ric. 2016 n. 17289 sez. 52 - ud. 15-04-2021 -4- • -il comma 10 del medesimo d.lgs. 22/1997 prevede, altresì, che "Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e

3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47"; -la giurisprudenza di questa Corte ha poi chiarito che ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. decreto Ronchi) - ora trasfuso nell'art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. codice dell'ambiente) - anche il proprietario, oltre all'inquinatore, è tenuto alla bonifica e al ripristino ambientale del sito inquinato, (cfr. in generale sull'obbligo del ripristino Cass. 21887/2911; id.30723/2019; id.32142/2019); -ebbene, nel caso di specie la corte d'appello ha deciso in conformità al predetto principio considerando che il responsabile, seppure a titolo di colpa, dello sversamento era stato individuato con l'ordinanza sindacale n. 15/2005, e senza contestazioni, nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che le emergenze processuali confermavano l'incarico affidato dalla stessa società al Boscarato e l'avvenuto pagamento parziale eseguito a favore di quest'ultimo; -passando all'esame del ricorso incidentale proposto dal Comune di Oderzo, con il primo motivo si deduce l'omessa pronuncia e, quindi, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., per non avere la corte d'appello pronunciato sulle domande di restituzione di quanto pagato - successivamente all'instaurazione del giudizio di appello-alla società [OSCURATO:PERSONA] ed al Boscarato in ottemperanza la sentenza di primo grado; Ric. 2016 n. 17289 sez. 52 - ud. 15-04-2021 -5- -la richiesta era stata formulata in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e ribadita nella conclusionale; -premesso che con la memoria ex articolo 380 bis.1 cod. proc. civ. il Comune dà atto della parziale adempimento all'obbligo istitutivo da parte della [OSCURATO:PERSONA], la censura è fondata, costituendo omessa pronuncia la mancata statuizione sugli obblighi di restituzione di quanto versato in adempimento della sentenza di primo grado dall'appellante che quindi non incorre in preclusione ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 23972/2020; 15457/2020; 3527/2020; 30495/2019); -con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., per non avere la corte d'appello insieme alla statuizione di condanna della società [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, accolto anche la domanda di rimborso delle spese di consulente tecnico di parte sostenute in quel! giudizio; -la censura è fondata; - costituisce principio costante della giurisprudenza di legittimità che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. (cfr. Cass. 84/2013; id.6056/1990); -poiché nel caso di specie non ricorre detta ultima ipotesi, anche la seconda doglianza va accolta e, per l'effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ric. 2016 n. 17289 sez. 52 - ud. 15-04-2021 -6- Venezia, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17289-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati 1-\,rc.35-[OSCURATO:PERSONA], ~irci] Bortoluzzi; - controric. e ric.incidentale - avverso la sentenza n. 1454/2016 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 23/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che, in accoglimento del gravame del Comune di Oderzo e rigettando il di lui appello incidentale, ha riformato la sentenza del Tribunale di Treviso e ha condannato la sola società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento dell'intero importo dovuto per l'attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino eseguiti dal Boscarato e resisi necessari a seguito dell'accertata presenza di consistenti quantità di gasolio nella condotta comunale di scarico delle acque meteoriche in via Baite del medesimo Comune di Oderzo, oltre alle spese di lite; - il giudizio era stato introdotto nel 2005 dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., proprietaria dello stabilimento dal quale proveniva il gasolio sversato e nei confronti della quale era stata emessa la fattura per il pagamento di euro 123.515,94 per il ripristino, nei confronti del Boscarato e del Comune di Oderzo per sentirli condannare il Boscarato alla restituzione dell'importo già corrisposto di euro 40.000, previo accertamento che l'unico soggetto tenuto a pagare l'intero corrispettivo della attività di ripristino delle condotte della delle acque meteoriche era il Comune; in via subordinata la società chiedeva la riduzione dell'esborso a suo carico nella misura di euro 46.388 e, in via ulteriormente subordinate, si dichiarava disposta a corrispondere al Boscarato il saldo nella misura accertata dal giudice in Corso di causa; -costituendosi nel giudizio il Comune chiedeva il rigetto delle domande attoree mentre il Boscarato proponeva domanda Ric. 2016 n. 17289 sez. 52 - ud. 15-04-2021 -2- riconvenzionale di condanna del Comune e della società [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in solido fra loro di quanto ancora dovuto o della diversa somma accertata in causa; -il giudizio di primo grado si concludeva con l'accoglimento della domanda di restituzione formulata dalla società [OSCURATO:PERSONA] e con l'accoglimento parziale della riconvenzionale e, per l'effetto, condanna del Comume di Oderzo al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 81.455,58; -avverso la decisione dell'adito Tribunale di Treviso ha proposto gravame principale il Comune di Oderzo contro la statuizione di condanna per non essere stato conferito dall'ente pubblico alcun incarico di ripristino con la necessaria forma scritta ed appello incidentale dal Boscarato contro la statuizione di restituzione di quanto ricevuto dalla società; -la Corte d'appello di Venezia ha ricostruito i rapport fra le parti sulla scorta dell'ordinanza sindacale n. 15 del 1.3.2005, della normativa allora vigente con specifico riferimento all'art. 17 d.lgs, n. 22/1997 in materia di rifiuti, nonchè delle risultanze istruttorie e ha concluso che l'obbligo del ripristino era a carico della società che aveva accettato l'esecuzione degli interventi da parte del Boscarato con la consgeuenza che solo la [OSCURATO:PERSONA].s.r.l. era tenuta al relative pagamento; -la corte territoriale ha invece respinto l'appello incidentale del Boscarato, decurtando quanto già versato dalla [OSCURATO:PERSONA] dall'importo ancora dovuto; - la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dal Boscarato sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste il Comune di Oderzo che formula a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi e pure illustrato da memoria; -non ha svolto attività difensiva l'intimata società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; Ric. 2016 n. 17289 sez. 52 - ud. 15-04-2021 -3- -sia il ricorrente principale che quello incidentale hanno depositato memorie ai sensi dell'articolo 380 bis. 1 cod. proc. civ.; considerato che: -osserva il Collegio in via preliminare l'inammissibilità della memoria di replica del Boscarato ai sensi dell'art. 371, comma 4, cod. proc. civ. il quale prevede che per resistere al ricorso incidentale occorre il controricorso, che nel caso di specie non risulta proposto (cfr. Cass. n.1542/2021; id. n. 270/1984); -con l'unico motivo del ricorso principale il ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 17 d.lgs. 22/1997, dell'art. 1292 cod. civ., dell'art.1337 e 2014 cod. civ. per avere la corte d'appello erroneamente negato la responsabilità solidale del Comune di Oderzo; - assume il ricorrente che, nel caso di specie, sia stato erroneamente esclusa l'obbligazione in solido del Comune, nonostante quest'ultimo abbia dato il primo incarico ed abbia emesso l'ordinanza che disponeva il completamento della bonifica e, pertanto, sia corresponsabile in via generale ai sensi del comma 9 dell'articolo 17 del d.lgs. 22/1997; -la censura è infondata; -il comma 9 dell'art. 17 del d.lgs. 22/1997 nel testo applicabile ratione temporis dispone che "Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell'àmbito delle proprie disponibilità di bilancio"; Ric. 2016 n. 17289 sez. 52 - ud. 15-04-2021 -4- • -il comma 10 del medesimo d.lgs. 22/1997 prevede, altresì, che "Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47"; -la giurisprudenza di questa Corte ha poi chiarito che ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. decreto Ronchi) - ora trasfuso nell'art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. codice dell'ambiente) - anche il proprietario, oltre all'inquinatore, è tenuto alla bonifica e al ripristino ambientale del sito inquinato, (cfr. in generale sull'obbligo del ripristino Cass. 21887/2911; id.30723/2019; id.32142/2019); -ebbene, nel caso di specie la corte d'appello ha deciso in conformità al predetto principio considerando che il responsabile, seppure a titolo di colpa, dello sversamento era stato individuato con l'ordinanza sindacale n. 15/2005, e senza contestazioni, nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che le emergenze processuali confermavano l'incarico affidato dalla stessa società al Boscarato e l'avvenuto pagamento parziale eseguito a favore di quest'ultimo; -passando all'esame del ricorso incidentale proposto dal Comune di Oderzo, con il primo motivo si deduce l'omessa pronuncia e, quindi, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., per non avere la corte d'appello pronunciato sulle domande di restituzione di quanto pagato - successivamente all'instaurazione del giudizio di appello-alla società [OSCURATO:PERSONA] ed al Boscarato in ottemperanza la sentenza di primo grado; Ric. 2016 n. 17289 sez. 52 - ud. 15-04-2021 -5- -la richiesta era stata formulata in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e ribadita nella conclusionale; -premesso che con la memoria ex articolo 380 bis.1 cod. proc. civ. il Comune dà atto della parziale adempimento all'obbligo istitutivo da parte della [OSCURATO:PERSONA], la censura è fondata, costituendo omessa pronuncia la mancata statuizione sugli obblighi di restituzione di quanto versato in adempimento della sentenza di primo grado dall'appellante che quindi non incorre in preclusione ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 23972/2020; 15457/2020; 3527/2020; 30495/2019); -con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., per non avere la corte d'appello insieme alla statuizione di condanna della società [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, accolto anche la domanda di rimborso delle spese di consulente tecnico di parte sostenute in quel! giudizio; -la censura è fondata; - costituisce principio costante della giurisprudenza di legittimità che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. (cfr. Cass. 84/2013; id.6056/1990); -poiché nel caso di specie non ricorre detta ultima ipotesi, anche la seconda doglianza va accolta e, per l'effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ric. 2016 n. 17289 sez. 52 - ud. 15-04-2021 -6- Venezia, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess
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