CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 26349/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8732/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ASSOCIATI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] I MILANO, in persona del suo direttore pro tempore, con sede a Milano, [OSCURATO:PERSONA] n.97, ove è effettivamente domiciliata intimata avverso SENTENZA dellaCOMM. TRIB. REG. della LOMBARDIA n. 4648/2019 depositata il 21/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia n. 4648/2019, dep. il 21/11/2019 avverso il silenzio-diniego di rimborso dell’IRAP, anni 2011-2015, deducendo che i compensi derivanti dall’attività di Amministratore e/o Liquidatore e/o Sindaco di società e/o Revisore di Enti, svolti dai tre professionisti dello Studio, derivano esclusivamente dal lavoro personale dei singoli associati che, a tal fine, non si avvalgono della struttura dello Studio associato ma, al contrario, operano in autonomia quale organi della compagine societaria terza cui afferisce il correlativo incarico. La CTP avevaaccolto il ricorso presentato dallo Studio , ritenendo che la struttura associativa de quanon era diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi, ma piuttosto alla condivisione dei servizi e alla suddivisione delle relative spese. Sull’appello dell’Agenzia, la CTR accoglieva il gravame, ritenendo che l’ associazione presentasse “i requisiti dell’autonoma organizzazione previsti dall’art. 2 L. 446/92, in quanto risulta creata dagli associati, non solo per ridurre le spese della struttura associativa, ma altresì per ottenere un’organizzazione in grado di migliorare la produzione e lo scambio di beni e servizi condivisi dagli associati”. Avverso la sentenza ricorre lo [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e deposita successiva memoria (nella quale rileva la presenza di un giudicato favorevole per altre annualità). L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 15 settembre 1997 n. 446 ed art.2728 c.c. e/o art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., per averela CTR fondato la propria decisione sull’erroneo presupposto che per l’attività professionale di membri di [OSCURATO:PERSONA], di Amministratori, di Liquidatori di società e di Revisore di Enti, svolta individualmente e personalmente dai professionisti dello Studio, questi ultimi si eranoavvalsi della struttura associativa, che racchiude un potenziale organizzativo autonomo in grado di costituire un quid pluris rispetto all’attività dei singoli associati. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, lett. c) ed 8 delD.Lgs. 15 settembre 1997 n. 446 e artt. 50, comma 1, lett. c-bis) e 53, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre n. 917, per non aver e la CTR accertato se sia sottoponibile ad Irap la parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente attività professionale intellettuale di dottore commercialista quale componente di un’associazione professionale, ha prodotto nell’espletamento delle funzioni di Amministratore e/o Sindaco e/o Revisione di società, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione. 3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. 4. E' insegnamento di questa Corte quello secondo cui «l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività» (Cass., Sez. Un., n. 7371 del 2016; conf., tra le altre, Cass. n. 12763 del 2017, Cass. n. 30873 del 2019, nonché Cass. n. 3622 del 2019 pronunciata tra le stesse parti). 4.1. Nel motivare la menzionata pronuncia le Sezioni unite hanno chiarito che l'affermato principio di diritto è da applicarsi anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria avente ad oggetto "non l'insussistenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata dell'attività, ma piuttosto l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa" (in tal senso anche Cass. n. 18920 del 2016 e Cass. n. 30873 del 2019). 5. Ne consegue che legittimamente i l reddito dello studio associato viene assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cass., sez. 6-5, 26 novembre 2019, n. 30873, con riferimento alle associazioni professionali senza personalità giuridica; Cass., sez. 5, 13 novembre 2009, in ordine all’associazione di ingegneri civili; Cass., sez. 5, 27 gennaio 2014, n. 1575, in relazione all’esercizio in forma associata dell’attività di amministratore di condominio): dimostrazione nella specie non fornita. 5.1. E’ stato altresì ribadito che «l'eventuale esclusione da IRAP delle società semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata. In altre parole, va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito» (Cass. 31/10/2018, n.27843, in motivazione). Nel caso di specie, il giudice di appello si è adeguato ai superiori principi, avendo riformato la decisione di primo laddove ha affermato che “i giudici di prime cure hanno errato nel valutare l’associazione de qua come una struttura associativa diretta unicamente alla condivisione dei servizi e alla suddivisione delle spese; poiché oltre a questi elementi essa racchiude anche un potenziale organizzativo autonomo in grado di dare un quid pluris all’attività dei singoli associati che si avvalgono di tale struttura per migliorare e potenziare la propria immagine e il proprio profitto professionale”. Ciò senza che, peraltro, possa riconoscersi autorità di cosa giudicata a decisioni emesse tra le stesse parti ma con riferimento ad annualità d'imposta diverse, ben potendo la parte aver fornito in un giudizio la prova della insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività nel periodo d'imposta in considerazione, non fornitainvece nel presente giudizio. 6. Va conseguentemente r espinto il ricorso; nulla sulle spese, essendo l’Ufficio rimasto intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a