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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33372/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 del TRIBUNALE di CUNEOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e del difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] castrale, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, con sentenza del 21/2/2019, aveva assolto per non aver commesso il fatto gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal reato di cui agli artt. 110, 40 co.2, cod. pen., 256, co. 4, D.Ivo 152/2006 (concorso o omesso impedimento di inosservanza delle prescrizioni autorizzative) perché [OSCURATO:PERSONA]- sasco quale Presidente del C.d.A., [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA] per il quale si è proceduto separatamente) quali componenti del Consiglio di Ammini- strazione della [OSCURATO:SOCIETA]., (il Morra delegato in materia di "antinquina- mento, rifiuti"), ditta avente ad oggetto, raccolta, trasporto recupero e commercio di rifiuti speciali non pericolosi e metalli ferrosi ed iscritta al n. 558 nel registro provinciale delle imprese che effettuano recuperi di rifiuti, venendo meno ai doveri di controllo sulla gestione dell'attività aziendale inerenti la carica ricoperta concor- davano o non impedivano che: a) si acquistassero anche da privati rifiuti metallici in contrasto con le prescri- zioni del DM 5/2/1998 allegato 3 parte terza (norme tecniche per i centri di recu- pero rifiuti metallici); b) venisse effettuato, rispetto al limite di 4.000 tonnellate previsto dal tipo di iscrizione, nel corso del 2014 il ritiro di 5.189 tonnellate (+26%) e nel 2015 il ritiro di 4097 tonnellate (+ 2%); c) non venisse seguita la planimetria delle aree di messa in riserva dei rifiuti nella sede aziendale.

Fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] (CN) ed accertati il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica di Cuneo proponeva ricorso diretto per Cassazione e la Terza Sezione Penale, con sentenza n. 12642/20 del 12/2/2020, annullava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo (per ritenuto difetto di motivazione in ordine all'os- servanza nel caso di specie dell'obbligo di vigilanza del delegante circa il corretto uso della delega da parte del delegato).

Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, - riuniva il giudizio per- venutogli in sede di rinvio (n. 1599/17 R.G.N.R.) per connessione a quello n. 2709/19 R.G.N.R. con cui con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal P.M. in data 5/9/2020 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati nel frat- tempo tratti a giudizio per rispondere dei reati: 1) di cui all'art. 256 co. 4 in rif. all'art. 256 co. 1) lett. a) D.Igs. 152/06 (omesso impedimento di acquisto da privati di rifiuti metallici) perché, quali com- ponenti del Consiglio di [OSCURATO:SOCIETA]. (unitamente a MORRA Fabio, soggetto con posizione stralciata), ditta avente ad oggetto raccolta, trasporto recupero e commercio di rifiuti speciali non pericolosi e metalli ferrosi (PI 03327200048) iscritta al 558 nel registro provinciale delle imprese che effet- tuano recuperi di rifiuti, venendo meno ai doveri di controllo sulla gestione dell'at- tività aziendale inerenti la carica ricoperta, pur dopo fatti analoghi già oggetto del processo 1599/17 RGNR, disponevano o, quantomeno, non impedivano che gli addetti continuassero l'acquisto di rifiuti metallici da privati (GAMBINO Carlo in data 5.7.19) in contrasto con le prescrizioni del DM 5.2.98 allegato 3 pt 3 (norme tecniche per i centri di recupero rifiuti metallici) e l'espresso divieto per i produttori di conferire ad altri che ad imprese autorizzate ex art. 188 c ibis DLG 152/06.

Fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) di cui agli artt. 110 c.p., 40 co. 2 c.p., 256 co. 4 in rif . all'art. 256 co. 1 lett. a) D.Igs. 152/06 (concorso o omesso impedimento di inosservanza del prov- vedimento autorizzativo) perché quali componenti del Consiglio di Amministra- zione della [OSCURATO:SOCIETA]. (unitamente a MORRA Fabio, soggetto con posizione stralciata), ditta avente ad oggetto raccolta, trasporto recupero e commercio di rifiuti speciali non pericolosi e metalli ferrosi (PI 03327200048) iscritta al 558 nel registro provinciale delle imprese che effettuano recuperi di rifiuti, venendo meno ciascuno ai doveri di controllo sulla gestione dell'attività aziendale inerenti la carica ricoperta, non impedivano uno stoccaggio dei rifiuti in corso lavorazione senza suddivisione tra le diverse tipologie e ricevevano quantitativi superiori o difformi da quelli previsti nell'autorizzazione.

Fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] ed accertati il 10.10.19 Con sentenza del 18/1/2022, il Tribunale di Cuneo ha dichiarato FROSSA- SCO Albino e FROSSASCO Ermes colpevoli dei reati loro contestati nel proc. pen. n. 2709/19 R.G.N.R. con esclusione dell'addebito relativo ai quantitativi di rifiuti ricevuti, nonché del reato contestato nel proc. pen. n. 1599/17 R.G.N.R., limita- tamente al punto c), e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, li ha condannati alla pena di euro 900 di ammenda ciascuno per ognuno dei tre reati (e quindi in totale euro 2.700 di ammenda), oltre al pagamento delle spese processuali; assolvendoli dal reato sub 2) del proc. pen. n. 2709/19 R.G.N.R., relativamente all'addebito concernente i quantitativi di rifiuti ricevuti, perché il fatto non sussiste; dichiarando altresì non luogo a procedere nei confronti degli imputati in ordine alle violazioni di cui ai punti a) e b) dell'imputazione formulata nel proc. pen. n. 1599/17 R.G.N.R. perché dette violazioni sono estinte per inter- venuta prescrizione; con confisca e allegazione al fascicolo processuale del mano- scritto in sequestro.

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, con unico atto a mezzo del comune difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con primo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 628 cod. proc. pen. in relazione all'art. 627 n. 3 cod. proc. pen. nel proc. pen. 1599/2017 oggetto del giudizio di rinvio.

Ricorda il difensore ricorrente che la sentenza n. 12642/20 aveva annullato la prima sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo il 21/2/2019 di assoluzione dei due imputati per avere omesso "... di spiegare le ragioni per le quali, pur in presenza di una valida delega, i deleganti avessero omesso di vigilare in ordine al corretto svolgimento da parte del delegato delle funzioni trasferite", per specificare poche righe dopo come ciò fosse ancor più necessario quando si era in presenza di fatti di "evidente percezione da parte dei frequentatori dell'area" (pag. 7 della sentenza di legittimità).

Ebbene, si sostiene che il giudice di rinvio avrebbe dovuto motivare il perché (ad esempio ragioni di profitto) i deleganti non avessero vigilato e controllato l'o- pera del delegato.

In risposta a quanto chiesto, invece, ci si duole che la sentenza impugnata si dilunghi a motivare come - e soltanto - le violazioni fossero "perce- pibili" dai deleganti (così infatti recita: "era poi direttamente percepibile da Fros- sasco Albino e da [OSCURATO:PERSONA], posto che costoro si recavano pressoché gior- nalmente presso l'impianto di Costigliole di Saluzzo per ivi svolgere le loro incom- benze di soci e posto che, ... , dalle finestre degli uffici è perfettamente visibile il piazzale" (pag. 9 della sentenza impugnata).

Orbene, si sostiene in ricorso che tale "percepibilità" era già dato proprio della sentenza della Corte di Cassazione ed è stata la ragione per la quale veniva richie- sto al giudice di rinvio di motivare il mancato controllo.

E si lamenta che la sen- tenza del Tribunale di Cuneo nulla dica su quanto richiesto dal giudice di legittimità così violando il disposto dell'art 627 n. 3 cod. proc. pen.

Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione derivante dalla sen- tenza del Tribunale di Cuneo del 3/4/2017 in relazione di cui al capo sub 1) del proc. pen. 2709/19.

Il ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata condanna gli imputati per avere acquistato del materiale ferroso da un privato - tal Gambino - come conte- stato al capo sub 1) del procedimento penale n. 2709/19 R.G.N.R. (artt. 256 co 4 in rif.

All'art. 256 co 1 lett. a) D.Igs. 152/06).

E che la condanna avviene in quanto "... può essere comunque mosso ai gestori della EFFE-EMME un rimprovero di colpa, per non avere impartito idonee istruzioni ai dipendenti e per non avere predisposto misure per impedire che all'interno dell'impianto accedessero soggetti non autorizzati." (pagg. 7/8).Il giudice ritiene, dunque, che i Frossasco non potessero acquistare da privati senza aggiungere la doverosa motivazione a tale conclusione, laddove è presente in atti la sentenza del 3 aprile 2017 con il quale altro giudice del Tribunale di Cuneo ha assolto [OSCURATO:PERSONA] ed Ermes (oltre al coimputato [OSCURATO:PERSONA]) dallo stesso reato, ex art. 256 c.4 rif. 256 c.1 lett. a) DLG 152/06, in quanto "... non impedivano che la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. acquistasse rifiuti metallici da privati per tonnellate ...

".

Per i ricorrenti tale ultima sentenza spiegava come tale condotta, vuoi attiva vuoi omissiva, non sia ricompresa in una qualsivoglia fattispecie incriminatrice prevista dal TU 152/06 ovvero da altra normativa in quanto il fatto andava inqua- drato nella fattispecie relativa alla inosservanza di prescrizioni.

Dopo una lunga e approfondita rassegna della normativa il giudice concludeva che non vi è alcun obbligo giuridico di impedire l'evento specificamente riconducibile alla qualità sog- gettiva di chi conferisce il rifiuto.

E continuava affermando che "le previsioni dell'autorizzazione nulla dicono rispetto alla qualità soggettiva di chi non già pro- duce il rifiuto ma di chi lo conferisce.

Tanto meno impongono che sia l'azienda autorizzata a dover verificare l'esatta... corrispondenza ... non risultando tale ve- rifica imposta da qualsivoglia norma_ generale o particolare".

A fronte di una tale motivazione ci si duole che la sentenza oggi impugnata nulla dica e non impegni una parola a spiegare sia perché si debba applicare la norma contestata e sia perché la condotta sia irrispettosa del dettato normativo.

Oltre che nulla dire sul perché il privato non sia soggetto autorizzato.

L'assenza di motivazione sarebbe quindi palese come lo è la contraddittorietà con la sentenza del 3 aprile 2017, presente agli atti del processo.

Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 43 cod. pen. in relazione alla contestazione di cui al capo sub 1) del proc. pen. 2709/2019.

I ricorrenti ritengono che il richiamo della sentenza impugnata alla precedente contestazione per lo stesso fatto avvenuta il 19/1/2017 e oggetto del proc. pen. n. 1599/2017 sia inconferente.

Infatti, tale contestazione, risalente al 19/1/2017, è antecedente alla sentenza di assoluzione sempre per la stessa ipotesi contrav- venzionale che è del 3/4/2017, di tre mesi successiva.

Tra l'altro la pronuncia di annullamento con rinvio della sentenza di assolu- zione del Tribunale di Como avente ad oggetto tale contestazione del 19/1/2017 è stata emessa il 12/2/2020 e quindi successivamente all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Si contesta, pertanto, il malgoverno della norma penale.

Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen.

Si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis. cod. pen.Il rigetto della richiesta -ci si duole- è stato erroneamente fondato sulla rite- nuta non occasionalità della condotta mentre la norma richiede l'esistenza dei due presupposti della particolare tenuità e della non abitualità del comportamento.

Si rileva che, in primo luogo, l'abitualità si concretizza, come stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 13681/2016, nella presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.

In secondo luogo, la particolare tenuità dell'offesa era chiaramente rinvenibile nei fatti reato ascritti ai ricorrenti sia per la natura delle contestazioni, consistenti nell'errata collocazione temporanea di materiali non pericolosi, sia per quanto emerso dalle dichiarazioni del teste ing.

Bonis che ha escluso qualsiasi rischio am- bientale sottolineando la proattività degli imputati per l'adeguamento normativo e il miglioramento dell'impianto.

Chiede, pertanto, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al proc. pen. 1599/2017 r.g.n.r.; annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al proc. pen. n.2009/2019 r.g.n.r. con ogni consequenziale provvedi- mento di legge; pronunciarsi declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La decisione impugnata risulta perfettamente coerente ed in linea con il prin- cipio di diritto affermato nella sentenza rescindente.

È vero quanto sostiene il ricorrente che la precedente sentenza di legittimità aveva dato per scontato tanto l'immediata percepibilità delle violazioni poste in essere che il dato emergente dalla consolidata giurisprudenza secondo cui pur in presenza di una valida delega in materia ambientale permanga in capo al dele- gante un onere di controllo dell'attività del delegato.

E che pertanto la precedente sentenza di assoluzione era stata annullata ritenendo la Corte di legittimità che il giudice dovesse motivare in base a quali elementi si ritenesse che, pur in presenza di tale dovere di controllo, nel caso di specie si erano ritenuti i due odierni ricorrenti non responsabili di averlo adempiuto.

Non sussiste, tuttavia, il lamentato vizio nella sentenza di rinvio perché il giu- dice del rinvio, sulla scorta dell'immediata percepibilità delle violazioni e del per- sistere dell'obbligo di controllo del delegato, elementi ammessi dallo stesso ricor- rente e affermati dalla precedente sentenza di legittimità, perviene all'opposta conclusione della sussistenza di una penale responsabilità per i Frossasco.

Invero, il Tribunale di Cuneo, con motivazione priva di aporie logiche e cor- retta in punto di diritto -e, pertanto, immune dai denunciati vizi di legittimità-, ha spiegato che sussiste la responsabilità degli imputati, nonostante il conferimento della delega di funzioni, per avere essi omesso di adempiere l'obbligo di controllo che il delegante è tenuto ad esercitare sul delegato; ed ha precisato che tale omis- sione è emersa, con evidenza, dalla circostanza che le accertate inadempienze ed inosservanze (stoccaggio dei rifiuti metallici in difformità da quanto indicato nella planimetria elaborata dalla stessa ditta e costituente parte integrante del provve- dimento autorizzativo come da imputazione sub lett. c) del capo 1 del p.p. 1599/17 RGNR e acquisto degli stessi da privati) erano certamente "percepibili" da parte dei deleganti, ovverosia da loro direttamente verificabili e conoscibili, poiché "co- storo si recavano pressoché giornalmente presso l'impianto di [OSCURATO:PERSONA] per ivi svolgere le loro incombenze di soci e posto che, come ha confermato anche l'impiegata [OSCURATO:PERSONA] (sentita come teste all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) dalle finestre degli uffici è perfettamente visibile il piazzale aziendale" (pag. 9 della sen- tenza impugnata).

Non è fondata la doglianza proposta dai ricorrenti in sede di ricorso e di me- moria di replica alle conclusioni del PG secondo cui la Cassazione avrebbe richiesto al giudice di merito di indicare una sorta di "movente" della mancata percezione del corretto svolgimento da parte del delegato delle funzioni trasferitegli.

Ed in- vero, al di là delle singole espressioni utilizzate, il portato motivazionale comples- sivo della precedente sentenza di legittimità evidenzia chiaramente come ciò che veniva richiesto al giudice del rinvio fosse di connotare in cosa si fosse concretiz- zato, nello specifico, l'omesso controllo da parte dei deleganti.

3. Nel caso in esame, la sentenza censurata, con motivazione priva di aporie logiche che segue il dictum della sentenza rescindente, che gli imputati avrebbero dovuto vigilare e prevenire il rischio di condotte illecite e pericolose da parte del delegante.

Ciò nel solco della consolidata giurisprudenza che, quanto alla natura e ai contenuti dell'obbligo di vigilanza del delegante, ha costantemente affermato che pur non essendo imposto «(...) il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite", è tuttavia richiesto quanto meno "di veri- ficare la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato", da ciò derivando che "se il delegante abbia contezza (...) dell'inadeguato esercizio della delega e non intervenga (...), lo stesso risponde dei reati commessi dal dele- gato ai sensi dell'art. 40, secondo comma, c.p.» (Sez. 3, n. 15941 del 12.2.2020, Rv. 278879: nella fattispecie, gli imputati, membri del consiglio di amministra- zione, sono stati ritenuti, quali deleganti, responsabili in concorso con il delegato per non aver vigilato in ordine al corretto svolgimento degli adempimenti conferiti in materia ambientale, avendo accertato la presenza di un deposito di rifiuti, col- locati alla rinfusa senza essere ripartiti per categorie omogenee, negli spazi azien- dali recintati in cui si trovavano anche gli uffici degli imputati; nello stesso senso, Sez. 4, n. 24908 del 29/1/2019, Rv. 276335; Sez. 4, n. 22837 del 21/4/2016; Sez. 4, n. 39158 del 18/1/2013, Rv. 256878; Sez. 4, n. 10702 del 1.2.2012).

La giurisprudenza di legittimità ha sempre confermato in capo ai deleganti la responsabilità per non aver correttamente vigilato sul rispetto della normativa am- bientale, in casi come quello in esame, in cui le violazioni della stessa fossero chiaramente percepibili agli occhi dei deleganti i quali, in virtù della posizione di garanzia ricoperta, sono tenuti a monitorare e intercettare le condotte illecite as- sunte dai delegati (in tema, si veda anche Sez. 4, n. 26279/2015).

4. Manifestamente infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di ri- corso, con i quali si assume che la sentenza impugnata sia carente in quanto priva di argomentazioni idonee a fornire spiegazione circa la rilevanza penale della condotta addebitata, nonché violazione dell'art. 43 cod. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo 1) del p.p. riunito RGNR 2709/2019.

Al riguardo va preliminarmente ricordato che la disposizione di cui all'art. 256, co. 4, D.Igs. 152 del 2006, che costituisce autonoma fattispecie attenuata rispetto a quelle previste dai primi tre commi della medesima disposizione, sanziona le "ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizza- zioni", tra le quali deve farsi rientrare anche la condotta illecita contestata agli odierni ricorrenti, vale a dire l'ipotesi di omesso impedimento dell'acquisto di rifiuti da privati, in contrasto con le prescrizioni del D.M. 5 febbraio 1998, all. 3, pt. 3 (norme tecniche per i centri di recupero rifiuti metallici) e con il divieto per i pro- duttori di conferire a soggetti diversi dalle imprese autorizzate ex art. 188, comma 1-bis, d.lgs. 152 del 2006: sul punto, cfr. Sez. 3, n. 5817 del 15/01/2019, Rv. 275696.Orbene, a fronte di ciò nessun rilievo assume la pronuncia resa in diverso procedimento a carico degli odierni ricorrenti ed allegata al ricorso, della quale, peraltro, neppure si conosce l'irrevocabilità.

Né vi è dubbio sul fatto che la condotta colposa in esame risulti pienamente provata.

Al riguardo il Tribunale ha evidenziato che "quanto all'acquisto dei rifiuti me- tallici conferiti dal "privato" [OSCURATO:PERSONA] (fatto avvenuto ed accertato il 5/7/2019)" il fatto "non può essere ritenuto un mero "incidente", occasionato dalla momentanea assenza, presso l'impianto, dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (oltre che dell'allora terzo socio [OSCURATO:PERSONA]).

Il teste [OSCURATO:PERSONA], indicato dalla difesa degli imputati ed escusso all'u- dienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato di essere il fratello di [OSCURATO:PERSONA] e lo zio di [OSCURATO:PERSONA], ma di lavorare come dipendente della "[OSCURATO:SOCIETA]"; che il 5/7/2019 si è ritrovato, all'interno dell'impianto, l'autovettura con carrello con- dotta dal Gambino (persona dal medesimo mai vista in precedenza); di aver pe- sato i rifiuti metallici e di aver cominciato a scaricarli nella convinzione che il Gam- bino si fosse in precedenza accordato con i "titolari".

Ebbene, come rileva logicamente la sentenza impugnata, anche ammesso che i fatti si siano svolti come ha riferito il teste [OSCURATO:PERSONA], può essere comunque mosso ai gestori della "EFFE-EMME" un rimprovero di colpa, per non avere impar- tito idonee istruzioni ai dipendenti e per non avere predisposto misure per impedire che all'interno dell'impianto accedessero soggetti non autorizzati.

Logico è anche il rilievo che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia annotato su un foglio di carta prelevato da un'agenda aziendale, accanto all'indicazione dei quantitativi di materiale già scaricati, il solo nome di battesimo "Carlo" sembre- rebbe rivelare una certa familiarità tra il Gambino e i gestori della "EFFE-EMME".

Né, ad avviso del tribunale piemontese, vale ad escludere la responsabilità dei soci amministratori la circostanza che "all'epoca dei fatti la società avesse conferito una delega di funzioni in materia di inquinamento e rifiuti in capo al socio ammi- nistratore [OSCURATO:PERSONA]", atteso che "il conferimento di una delega in materia am- bientale non esclude l'obbligo di vigilanza in capo ai deleganti e ciò con particolare riferimento alle inosservanze che possono essere oggetto di verifica da parte dei deleganti o comunque "percepibili" dai medesimi".

A fronte di tale logica e coerente motivazione, le doglianze dei ricorrenti si rivelano prive di qualsivoglia forza confutativa.

5. In ultimo, manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, con il quale si assume la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.In proposito, va osservato in primo luogo che il giudice di merito ha tenuto in considerazione, al fine di formulare la propria valutazione -discrezionale e non censurabile in questa sede in quanto sorretta da adeguata motivazione- la non occasionalità della condotta nel solco del dictum secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fatti- specie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

I fatti -va rilevato- non sono, in effetti, relativi ad un unico procedimento, poiché nel caso che occupa vi è stata la trattazione cumulativa di due regiudicande (quelle iscritte, rispettivamente, ai nn.

RGNR 2709/2019 e RGNR 1599/2017), alle quali afferiscono i diversi fatti cui il Tribunale fa riferimento.

Né, sul punto, appare conferente il richiamo a Sez. 5, ord. n. 38174 del 2021 (ordinanza con cui è stata rimessa alle SS.UU. la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. al reato continuato, questione decisa da Sez.

Un, n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064), non versandosi, nel caso di specie, nell'ipotesi di cui all'art. 81 cpv. cod. pen.

In secondo luogo, la censura difensiva non si confronta con il consolidato prin- cipio di legittimità secondo cui "ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis rite- nuto, evidentemente, decisivo" (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678).

6. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccolì, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaf- foni, Rv. 256463).

7. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 del TRIBUNALE di CUNEOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e del difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] castrale, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, con sentenza del 21/2/2019, aveva assolto per non aver commesso il fatto gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal reato di cui agli artt. 110, 40 co.2, cod. pen., 256, co. 4, D.Ivo 152/2006 (concorso o omesso impedimento di inosservanza delle prescrizioni autorizzative) perché [OSCURATO:PERSONA]- sasco quale Presidente del C.d.A., [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA] per il quale si è proceduto separatamente) quali componenti del Consiglio di Ammini- strazione della [OSCURATO:SOCIETA]., (il Morra delegato in materia di "antinquina- mento, rifiuti"), ditta avente ad oggetto, raccolta, trasporto recupero e commercio di rifiuti speciali non pericolosi e metalli ferrosi ed iscritta al n. 558 nel registro provinciale delle imprese che effettuano recuperi di rifiuti, venendo meno ai doveri di controllo sulla gestione dell'attività aziendale inerenti la carica ricoperta concor- davano o non impedivano che: a) si acquistassero anche da privati rifiuti metallici in contrasto con le prescri- zioni del DM 5/2/1998 allegato 3 parte terza (norme tecniche per i centri di recu- pero rifiuti metallici); b) venisse effettuato, rispetto al limite di 4.000 tonnellate previsto dal tipo di iscrizione, nel corso del 2014 il ritiro di 5.189 tonnellate (+26%) e nel 2015 il ritiro di 4097 tonnellate (+ 2%); c) non venisse seguita la planimetria delle aree di messa in riserva dei rifiuti nella sede aziendale. Fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] (CN) ed accertati il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica di Cuneo proponeva ricorso diretto per Cassazione e la Terza Sezione Penale, con sentenza n. 12642/20 del 12/2/2020, annullava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo (per ritenuto difetto di motivazione in ordine all'os- servanza nel caso di specie dell'obbligo di vigilanza del delegante circa il corretto uso della delega da parte del delegato). Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, - riuniva il giudizio per- venutogli in sede di rinvio (n. 1599/17 R.G.N.R.) per connessione a quello n. 2709/19 R.G.N.R. con cui con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal P.M. in data 5/9/2020 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati nel frat- tempo tratti a giudizio per rispondere dei reati: 1) di cui all'art. 256 co. 4 in rif. all'art. 256 co. 1) lett. a) D.Igs. 152/06 (omesso impedimento di acquisto da privati di rifiuti metallici) perché, quali com- ponenti del Consiglio di [OSCURATO:SOCIETA]. (unitamente a MORRA Fabio, soggetto con posizione stralciata), ditta avente ad oggetto raccolta, trasporto recupero e commercio di rifiuti speciali non pericolosi e metalli ferrosi (PI 03327200048) iscritta al 558 nel registro provinciale delle imprese che effet- tuano recuperi di rifiuti, venendo meno ai doveri di controllo sulla gestione dell'at- tività aziendale inerenti la carica ricoperta, pur dopo fatti analoghi già oggetto del processo 1599/17 RGNR, disponevano o, quantomeno, non impedivano che gli addetti continuassero l'acquisto di rifiuti metallici da privati (GAMBINO Carlo in data 5.7.19) in contrasto con le prescrizioni del DM 5.2.98 allegato 3 pt 3 (norme tecniche per i centri di recupero rifiuti metallici) e l'espresso divieto per i produttori di conferire ad altri che ad imprese autorizzate ex art. 188 c ibis DLG 152/06. Fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) di cui agli artt. 110 c.p., 40 co. 2 c.p., 256 co. 4 in rif . all'art. 256 co. 1 lett. a) D.Igs. 152/06 (concorso o omesso impedimento di inosservanza del prov- vedimento autorizzativo) perché quali componenti del Consiglio di Amministra- zione della [OSCURATO:SOCIETA]. (unitamente a MORRA Fabio, soggetto con posizione stralciata), ditta avente ad oggetto raccolta, trasporto recupero e commercio di rifiuti speciali non pericolosi e metalli ferrosi (PI 03327200048) iscritta al 558 nel registro provinciale delle imprese che effettuano recuperi di rifiuti, venendo meno ciascuno ai doveri di controllo sulla gestione dell'attività aziendale inerenti la carica ricoperta, non impedivano uno stoccaggio dei rifiuti in corso lavorazione senza suddivisione tra le diverse tipologie e ricevevano quantitativi superiori o difformi da quelli previsti nell'autorizzazione. Fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] ed accertati il 10.10.19 Con sentenza del 18/1/2022, il Tribunale di Cuneo ha dichiarato FROSSA- SCO Albino e FROSSASCO Ermes colpevoli dei reati loro contestati nel proc. pen. n. 2709/19 R.G.N.R. con esclusione dell'addebito relativo ai quantitativi di rifiuti ricevuti, nonché del reato contestato nel proc. pen. n. 1599/17 R.G.N.R., limita- tamente al punto c), e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, li ha condannati alla pena di euro 900 di ammenda ciascuno per ognuno dei tre reati (e quindi in totale euro 2.700 di ammenda), oltre al pagamento delle spese processuali; assolvendoli dal reato sub 2) del proc. pen. n. 2709/19 R.G.N.R., relativamente all'addebito concernente i quantitativi di rifiuti ricevuti, perché il fatto non sussiste; dichiarando altresì non luogo a procedere nei confronti degli imputati in ordine alle violazioni di cui ai punti a) e b) dell'imputazione formulata nel proc. pen. n. 1599/17 R.G.N.R. perché dette violazioni sono estinte per inter- venuta prescrizione; con confisca e allegazione al fascicolo processuale del mano- scritto in sequestro. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, con unico atto a mezzo del comune difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con primo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 628 cod. proc. pen. in relazione all'art. 627 n. 3 cod. proc. pen. nel proc. pen. 1599/2017 oggetto del giudizio di rinvio. Ricorda il difensore ricorrente che la sentenza n. 12642/20 aveva annullato la prima sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo il 21/2/2019 di assoluzione dei due imputati per avere omesso "... di spiegare le ragioni per le quali, pur in presenza di una valida delega, i deleganti avessero omesso di vigilare in ordine al corretto svolgimento da parte del delegato delle funzioni trasferite", per specificare poche righe dopo come ciò fosse ancor più necessario quando si era in presenza di fatti di "evidente percezione da parte dei frequentatori dell'area" (pag. 7 della sentenza di legittimità). Ebbene, si sostiene che il giudice di rinvio avrebbe dovuto motivare il perché (ad esempio ragioni di profitto) i deleganti non avessero vigilato e controllato l'o- pera del delegato. In risposta a quanto chiesto, invece, ci si duole che la sentenza impugnata si dilunghi a motivare come - e soltanto - le violazioni fossero "perce- pibili" dai deleganti (così infatti recita: "era poi direttamente percepibile da Fros- sasco Albino e da [OSCURATO:PERSONA], posto che costoro si recavano pressoché gior- nalmente presso l'impianto di Costigliole di Saluzzo per ivi svolgere le loro incom- benze di soci e posto che, ... , dalle finestre degli uffici è perfettamente visibile il piazzale" (pag. 9 della sentenza impugnata). Orbene, si sostiene in ricorso che tale "percepibilità" era già dato proprio della sentenza della Corte di Cassazione ed è stata la ragione per la quale veniva richie- sto al giudice di rinvio di motivare il mancato controllo. E si lamenta che la sen- tenza del Tribunale di Cuneo nulla dica su quanto richiesto dal giudice di legittimità così violando il disposto dell'art 627 n. 3 cod. proc. pen. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione derivante dalla sen- tenza del Tribunale di Cuneo del 3/4/2017 in relazione di cui al capo sub 1) del proc. pen. 2709/19. Il ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata condanna gli imputati per avere acquistato del materiale ferroso da un privato - tal Gambino - come conte- stato al capo sub 1) del procedimento penale n. 2709/19 R.G.N.R. (artt. 256 co 4 in rif. All'art. 256 co 1 lett. a) D.Igs. 152/06). E che la condanna avviene in quanto "... può essere comunque mosso ai gestori della EFFE-EMME un rimprovero di colpa, per non avere impartito idonee istruzioni ai dipendenti e per non avere predisposto misure per impedire che all'interno dell'impianto accedessero soggetti non autorizzati." (pagg. 7/8).Il giudice ritiene, dunque, che i Frossasco non potessero acquistare da privati senza aggiungere la doverosa motivazione a tale conclusione, laddove è presente in atti la sentenza del 3 aprile 2017 con il quale altro giudice del Tribunale di Cuneo ha assolto [OSCURATO:PERSONA] ed Ermes (oltre al coimputato [OSCURATO:PERSONA]) dallo stesso reato, ex art. 256 c.4 rif. 256 c.1 lett. a) DLG 152/06, in quanto "... non impedivano che la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. acquistasse rifiuti metallici da privati per tonnellate ... ". Per i ricorrenti tale ultima sentenza spiegava come tale condotta, vuoi attiva vuoi omissiva, non sia ricompresa in una qualsivoglia fattispecie incriminatrice prevista dal TU 152/06 ovvero da altra normativa in quanto il fatto andava inqua- drato nella fattispecie relativa alla inosservanza di prescrizioni. Dopo una lunga e approfondita rassegna della normativa il giudice concludeva che non vi è alcun obbligo giuridico di impedire l'evento specificamente riconducibile alla qualità sog- gettiva di chi conferisce il rifiuto. E continuava affermando che "le previsioni dell'autorizzazione nulla dicono rispetto alla qualità soggettiva di chi non già pro- duce il rifiuto ma di chi lo conferisce. Tanto meno impongono che sia l'azienda autorizzata a dover verificare l'esatta... corrispondenza ... non risultando tale ve- rifica imposta da qualsivoglia norma_ generale o particolare". A fronte di una tale motivazione ci si duole che la sentenza oggi impugnata nulla dica e non impegni una parola a spiegare sia perché si debba applicare la norma contestata e sia perché la condotta sia irrispettosa del dettato normativo. Oltre che nulla dire sul perché il privato non sia soggetto autorizzato. L'assenza di motivazione sarebbe quindi palese come lo è la contraddittorietà con la sentenza del 3 aprile 2017, presente agli atti del processo. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 43 cod. pen. in relazione alla contestazione di cui al capo sub 1) del proc. pen. 2709/2019. I ricorrenti ritengono che il richiamo della sentenza impugnata alla precedente contestazione per lo stesso fatto avvenuta il 19/1/2017 e oggetto del proc. pen. n. 1599/2017 sia inconferente. Infatti, tale contestazione, risalente al 19/1/2017, è antecedente alla sentenza di assoluzione sempre per la stessa ipotesi contrav- venzionale che è del 3/4/2017, di tre mesi successiva. Tra l'altro la pronuncia di annullamento con rinvio della sentenza di assolu- zione del Tribunale di Como avente ad oggetto tale contestazione del 19/1/2017 è stata emessa il 12/2/2020 e quindi successivamente all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si contesta, pertanto, il malgoverno della norma penale. Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis. cod. pen.Il rigetto della richiesta -ci si duole- è stato erroneamente fondato sulla rite- nuta non occasionalità della condotta mentre la norma richiede l'esistenza dei due presupposti della particolare tenuità e della non abitualità del comportamento. Si rileva che, in primo luogo, l'abitualità si concretizza, come stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 13681/2016, nella presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. In secondo luogo, la particolare tenuità dell'offesa era chiaramente rinvenibile nei fatti reato ascritti ai ricorrenti sia per la natura delle contestazioni, consistenti nell'errata collocazione temporanea di materiali non pericolosi, sia per quanto emerso dalle dichiarazioni del teste ing. Bonis che ha escluso qualsiasi rischio am- bientale sottolineando la proattività degli imputati per l'adeguamento normativo e il miglioramento dell'impianto. Chiede, pertanto, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al proc. pen. 1599/2017 r.g.n.r.; annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al proc. pen. n.2009/2019 r.g.n.r. con ogni consequenziale provvedi- mento di legge; pronunciarsi declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La decisione impugnata risulta perfettamente coerente ed in linea con il prin- cipio di diritto affermato nella sentenza rescindente. È vero quanto sostiene il ricorrente che la precedente sentenza di legittimità aveva dato per scontato tanto l'immediata percepibilità delle violazioni poste in essere che il dato emergente dalla consolidata giurisprudenza secondo cui pur in presenza di una valida delega in materia ambientale permanga in capo al dele- gante un onere di controllo dell'attività del delegato. E che pertanto la precedente sentenza di assoluzione era stata annullata ritenendo la Corte di legittimità che il giudice dovesse motivare in base a quali elementi si ritenesse che, pur in presenza di tale dovere di controllo, nel caso di specie si erano ritenuti i due odierni ricorrenti non responsabili di averlo adempiuto. Non sussiste, tuttavia, il lamentato vizio nella sentenza di rinvio perché il giu- dice del rinvio, sulla scorta dell'immediata percepibilità delle violazioni e del per- sistere dell'obbligo di controllo del delegato, elementi ammessi dallo stesso ricor- rente e affermati dalla precedente sentenza di legittimità, perviene all'opposta conclusione della sussistenza di una penale responsabilità per i Frossasco. Invero, il Tribunale di Cuneo, con motivazione priva di aporie logiche e cor- retta in punto di diritto -e, pertanto, immune dai denunciati vizi di legittimità-, ha spiegato che sussiste la responsabilità degli imputati, nonostante il conferimento della delega di funzioni, per avere essi omesso di adempiere l'obbligo di controllo che il delegante è tenuto ad esercitare sul delegato; ed ha precisato che tale omis- sione è emersa, con evidenza, dalla circostanza che le accertate inadempienze ed inosservanze (stoccaggio dei rifiuti metallici in difformità da quanto indicato nella planimetria elaborata dalla stessa ditta e costituente parte integrante del provve- dimento autorizzativo come da imputazione sub lett. c) del capo 1 del p.p. 1599/17 RGNR e acquisto degli stessi da privati) erano certamente "percepibili" da parte dei deleganti, ovverosia da loro direttamente verificabili e conoscibili, poiché "co- storo si recavano pressoché giornalmente presso l'impianto di [OSCURATO:PERSONA] per ivi svolgere le loro incombenze di soci e posto che, come ha confermato anche l'impiegata [OSCURATO:PERSONA] (sentita come teste all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) dalle finestre degli uffici è perfettamente visibile il piazzale aziendale" (pag. 9 della sen- tenza impugnata). Non è fondata la doglianza proposta dai ricorrenti in sede di ricorso e di me- moria di replica alle conclusioni del PG secondo cui la Cassazione avrebbe richiesto al giudice di merito di indicare una sorta di "movente" della mancata percezione del corretto svolgimento da parte del delegato delle funzioni trasferitegli. Ed in- vero, al di là delle singole espressioni utilizzate, il portato motivazionale comples- sivo della precedente sentenza di legittimità evidenzia chiaramente come ciò che veniva richiesto al giudice del rinvio fosse di connotare in cosa si fosse concretiz- zato, nello specifico, l'omesso controllo da parte dei deleganti. 3. Nel caso in esame, la sentenza censurata, con motivazione priva di aporie logiche che segue il dictum della sentenza rescindente, che gli imputati avrebbero dovuto vigilare e prevenire il rischio di condotte illecite e pericolose da parte del delegante. Ciò nel solco della consolidata giurisprudenza che, quanto alla natura e ai contenuti dell'obbligo di vigilanza del delegante, ha costantemente affermato che pur non essendo imposto «(...) il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite", è tuttavia richiesto quanto meno "di veri- ficare la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato", da ciò derivando che "se il delegante abbia contezza (...) dell'inadeguato esercizio della delega e non intervenga (...), lo stesso risponde dei reati commessi dal dele- gato ai sensi dell'art. 40, secondo comma, c.p.» (Sez. 3, n. 15941 del 12.2.2020, Rv. 278879: nella fattispecie, gli imputati, membri del consiglio di amministra- zione, sono stati ritenuti, quali deleganti, responsabili in concorso con il delegato per non aver vigilato in ordine al corretto svolgimento degli adempimenti conferiti in materia ambientale, avendo accertato la presenza di un deposito di rifiuti, col- locati alla rinfusa senza essere ripartiti per categorie omogenee, negli spazi azien- dali recintati in cui si trovavano anche gli uffici degli imputati; nello stesso senso, Sez. 4, n. 24908 del 29/1/2019, Rv. 276335; Sez. 4, n. 22837 del 21/4/2016; Sez. 4, n. 39158 del 18/1/2013, Rv. 256878; Sez. 4, n. 10702 del 1.2.2012). La giurisprudenza di legittimità ha sempre confermato in capo ai deleganti la responsabilità per non aver correttamente vigilato sul rispetto della normativa am- bientale, in casi come quello in esame, in cui le violazioni della stessa fossero chiaramente percepibili agli occhi dei deleganti i quali, in virtù della posizione di garanzia ricoperta, sono tenuti a monitorare e intercettare le condotte illecite as- sunte dai delegati (in tema, si veda anche Sez. 4, n. 26279/2015). 4. Manifestamente infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di ri- corso, con i quali si assume che la sentenza impugnata sia carente in quanto priva di argomentazioni idonee a fornire spiegazione circa la rilevanza penale della condotta addebitata, nonché violazione dell'art. 43 cod. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo 1) del p.p. riunito RGNR 2709/2019. Al riguardo va preliminarmente ricordato che la disposizione di cui all'art. 256, co. 4, D.Igs. 152 del 2006, che costituisce autonoma fattispecie attenuata rispetto a quelle previste dai primi tre commi della medesima disposizione, sanziona le "ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizza- zioni", tra le quali deve farsi rientrare anche la condotta illecita contestata agli odierni ricorrenti, vale a dire l'ipotesi di omesso impedimento dell'acquisto di rifiuti da privati, in contrasto con le prescrizioni del D.M. 5 febbraio 1998, all. 3, pt. 3 (norme tecniche per i centri di recupero rifiuti metallici) e con il divieto per i pro- duttori di conferire a soggetti diversi dalle imprese autorizzate ex art. 188, comma 1-bis, d.lgs. 152 del 2006: sul punto, cfr. Sez. 3, n. 5817 del 15/01/2019, Rv. 275696.Orbene, a fronte di ciò nessun rilievo assume la pronuncia resa in diverso procedimento a carico degli odierni ricorrenti ed allegata al ricorso, della quale, peraltro, neppure si conosce l'irrevocabilità. Né vi è dubbio sul fatto che la condotta colposa in esame risulti pienamente provata. Al riguardo il Tribunale ha evidenziato che "quanto all'acquisto dei rifiuti me- tallici conferiti dal "privato" [OSCURATO:PERSONA] (fatto avvenuto ed accertato il 5/7/2019)" il fatto "non può essere ritenuto un mero "incidente", occasionato dalla momentanea assenza, presso l'impianto, dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (oltre che dell'allora terzo socio [OSCURATO:PERSONA]). Il teste [OSCURATO:PERSONA], indicato dalla difesa degli imputati ed escusso all'u- dienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato di essere il fratello di [OSCURATO:PERSONA] e lo zio di [OSCURATO:PERSONA], ma di lavorare come dipendente della "[OSCURATO:SOCIETA]"; che il 5/7/2019 si è ritrovato, all'interno dell'impianto, l'autovettura con carrello con- dotta dal Gambino (persona dal medesimo mai vista in precedenza); di aver pe- sato i rifiuti metallici e di aver cominciato a scaricarli nella convinzione che il Gam- bino si fosse in precedenza accordato con i "titolari". Ebbene, come rileva logicamente la sentenza impugnata, anche ammesso che i fatti si siano svolti come ha riferito il teste [OSCURATO:PERSONA], può essere comunque mosso ai gestori della "EFFE-EMME" un rimprovero di colpa, per non avere impar- tito idonee istruzioni ai dipendenti e per non avere predisposto misure per impedire che all'interno dell'impianto accedessero soggetti non autorizzati. Logico è anche il rilievo che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia annotato su un foglio di carta prelevato da un'agenda aziendale, accanto all'indicazione dei quantitativi di materiale già scaricati, il solo nome di battesimo "Carlo" sembre- rebbe rivelare una certa familiarità tra il Gambino e i gestori della "EFFE-EMME". Né, ad avviso del tribunale piemontese, vale ad escludere la responsabilità dei soci amministratori la circostanza che "all'epoca dei fatti la società avesse conferito una delega di funzioni in materia di inquinamento e rifiuti in capo al socio ammi- nistratore [OSCURATO:PERSONA]", atteso che "il conferimento di una delega in materia am- bientale non esclude l'obbligo di vigilanza in capo ai deleganti e ciò con particolare riferimento alle inosservanze che possono essere oggetto di verifica da parte dei deleganti o comunque "percepibili" dai medesimi". A fronte di tale logica e coerente motivazione, le doglianze dei ricorrenti si rivelano prive di qualsivoglia forza confutativa. 5. In ultimo, manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, con il quale si assume la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.In proposito, va osservato in primo luogo che il giudice di merito ha tenuto in considerazione, al fine di formulare la propria valutazione -discrezionale e non censurabile in questa sede in quanto sorretta da adeguata motivazione- la non occasionalità della condotta nel solco del dictum secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fatti- specie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). I fatti -va rilevato- non sono, in effetti, relativi ad un unico procedimento, poiché nel caso che occupa vi è stata la trattazione cumulativa di due regiudicande (quelle iscritte, rispettivamente, ai nn. RGNR 2709/2019 e RGNR 1599/2017), alle quali afferiscono i diversi fatti cui il Tribunale fa riferimento. Né, sul punto, appare conferente il richiamo a Sez. 5, ord. n. 38174 del 2021 (ordinanza con cui è stata rimessa alle SS.UU. la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. al reato continuato, questione decisa da Sez. Un, n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064), non versandosi, nel caso di specie, nell'ipotesi di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. In secondo luogo, la censura difensiva non si confronta con il consolidato prin- cipio di legittimità secondo cui "ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis rite- nuto, evidentemente, decisivo" (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678). 6. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccolì, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaf- foni, Rv. 256463). 7. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione p
Sentenza Cassazione n. 33372/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris