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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 24158/2022

Testo disponibile della fonte

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ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. -Inopponibilità allo stato passivo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron.

R.G.N. 19116/2015 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 19116/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentata e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. unipersonale in Liquidazione; intimato avverso il decreto n. 6783/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, del 18/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:SOCIETA]. è stata ammessa al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma di euro 224.814,19 in chirografo e non, Sez.

I –RG19116/2015 camera di consiglio17.5.2022 come da essa richiesto,per la somma complessiva di euro 252.957,40 in privilegio ipotecario.

2. ― Avverso il decreto del Giudice delegato la società ha proposto opposizione allo stato passivo.

Il Tribunale di Firenze ha respinto l’opposizione osservando che la formula esecutiva di cui all’art. 647 c.p.c. era stata apposta successivamente alla dichiarazione di fallimento e che da tanto derivava l’inopponibilità ai terzi del giudicato caduto sul d ecreto ingiuntivo.

3. ― Avverso il decreto del Tribunale [OSCURATO:SOCIETA]. r icorre per cassazione, con un unico motivo.

La curatela non ha rassegnato difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. — La ricorrente , col motivo di censura, lamenta la falsa applicazione e la violazione degli artt. 642 e 647 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 653, comma 2, c.p.c.per aver il tribunale escluso che il credito ammesso potesse ricevere collocazione ipotecaria.

Deduce di non aver avanzato alcuna pretesa di insinuazione di tale credito in base aldecreto ingiuntivo ottenuto, invocando l’autorità di giudicato di quest’ultimo, in quanto della sua esistenza era stata fornita idonea prova scritta con la produzione del contratto da cui esso scaturiva, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese.

Sostiene tuttavia che il provvedimento di concessione dell’esecutivitàemesso inaudita altera parte al momentodella pronuncia del provvedimento monitorio aveva assunto una stabilità definitiva, posto che, una volta scaduto il termine per l’opposizione contro il decreto provvisoriamente esecutivo, la formalità di cui all’art. 647 c.p.c. non è necessaria .

Aggiunge che gli atti di esecuzione già compiuti in base a un decreto ingiuntivo dichiarato esecu tivo conservano, in base all’art. 653, comma 2, c.p.c. i loro effetti nel caso di accoglimento dell’opposizione Sez.

I –RG19116/2015 camera di consiglio17.5.2022 nei limiti della somma della quantità ridotta: se ne dovrebbe desumere che « nel caso di mancata instaurazione del giudizio di opposizione, tali effetti, a maggior ragione, debbano rimanere fermi e irrevocabili, in mancanza di una norma che affermi il contrario».

2. ― Il ricorso è inamm i ssibile, a norma dell’art. 360 bis , n. 1, c.p.c..

E’ pacifico che il decreto di esecutività di cui all’art. 647 c.p.c. sia stato pronunciato dopo l’apertura della procedura fallimentare della società [OSCURATO:SOCIETA].

Il principio secondo cui è inopponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non opposto ma privo della dichiarazione di esecutivitàdi cui all’art. 647 c.p.c. è espressione della giurisprudenza consolidata della Corte (da ultimo, tra le sentenze massimate in CED: Cass. 30 ottobre 2020, n. 24157) .

Infatti, il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c..

Tale funzione si differenzia da quella affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo.

Ne consegue che il decreto ingiuntivo, non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà, non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori aisensi dell’art. 52 l. fall. (Cass. 3 settembre 2018, n. 21583; Cass. 24 gennaio 2018, n. 1774; Cass. 24 ottobre Sez.

I –RG19116/2015 camera di consiglio17.5.2022 2017, n. 25191; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112; cfr. pure: Cass. 11 ottobre 2013, n. 23202; Cass. 23 dicembre 2011, n. 28553; Cass. 13 marzo 2009, n. 6198; Cass. 26 marzo 2004, n. 6085).

Né rileva che il decreto ingiuntivo fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice che lo aveva emesso, a norma dell'art. 642 c.p.c. ( Cass. 23 dicembre 2011, n. 28553, cit.): per quanto osservato, il passaggio in giudicato del provvedimento non si compie prima della spendita dell'attività giurisdizionale di cui all'art. 647 c.p.c., la quale ― come è del tutto evidente ― risulta necessaria anche nel caso in cui il pro vvedimento monitorio sia stato reso esecutivo in via provvisoria.

E' del resto incontestabile che il decreto provvisoriamente esecutivo non sia equiparabile alla sentenza non ancora passata in giudicato (di cui all’art. 96, comma 2, n. 3 l. fall.), la quale viene pronunciata nel contraddittorio delle parti: esso è pertanto totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento (Cass. 10 ottobre 2017, n. 23679; Cass. 27 maggio 2014, n. 11811).

Ciò determina, come è evidente, che sia inefficace, nei confronti della procedura concorsuale, anche l’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato (Cass. 27 maggio 2014, n. 11811cit.).

L’assunto della ricorrente, secondo cui non sarebbe stata formulata alcuna pretesa di insinuazione del credito in base al provvedimento giudiziale ottenuto (pag. 14),è privo di concludenza: e ciò in quanto il credito in questione è stato effettivamente ammessoal concorso, ancorché in chirografo (sulla base, e da intendere, dell’attitudine probatoria dei documenti prodotti in sede ingiuntiva, mentre la pronuncia del provvedimento monitorio, titolo per l’iscrizione dell’ipoteca, è stataper l’appunto reputat a non opponibile al fallimento).

Sez.

I –RG19116/2015 camera di consiglio17.5.2022 Sprovvistodi idonea consistenza è, infine, l’argomento fondato sull’art. 653, comma 2, c.p.c..

Questa norma ha riguardo all’ipotesi in cui l’opposizione sia accolta solo in parte, ed evita, per una chiara ragione di economia,che siano vanificati gli atti di esecuzione vol ti al soddisfacimento del credito, nella porzione positivamente accertata .

Laconservazione di efficacia di tali atti non interferisce affatto con la questione oggetto del motivo di ricorso, vertente sull’individuazione del momento in cui possa ritenersi passato in giudicato il decreto ingiuntivo non opposto.L’art. 653 concerne i possibili esiti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra coloro che ne sono parte ; il tema oggetto del presente giudizio è, invece, quello dell’inopponibilità, a un soggetto diverso dall’ingiunto, del provvedimento monitorio che non sia passato in giudicato: la preclusione al mantenimento in vita, anche solo parziale, degli effetti che discendono dal decreto discende proprio dall’impossibilità di ritenere che l’accertamento del credito, prima del formarsi del giudicato, faccia stato nei confronti del fallimento e possa attuarsial di fuori della procedura concorsuale.

3. ― Nul la deve statuirsi in punto di spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. -Inopponibilità allo stato passivo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. 19116/2015 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 19116/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentata e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. unipersonale in Liquidazione; intimato avverso il decreto n. 6783/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, del 18/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:SOCIETA]. è stata ammessa al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma di euro 224.814,19 in chirografo e non, Sez. I –RG19116/2015 camera di consiglio17.5.2022 come da essa richiesto,per la somma complessiva di euro 252.957,40 in privilegio ipotecario. 2. ― Avverso il decreto del Giudice delegato la società ha proposto opposizione allo stato passivo. Il Tribunale di Firenze ha respinto l’opposizione osservando che la formula esecutiva di cui all’art. 647 c.p.c. era stata apposta successivamente alla dichiarazione di fallimento e che da tanto derivava l’inopponibilità ai terzi del giudicato caduto sul d ecreto ingiuntivo. 3. ― Avverso il decreto del Tribunale [OSCURATO:SOCIETA]. r icorre per cassazione, con un unico motivo. La curatela non ha rassegnato difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. — La ricorrente , col motivo di censura, lamenta la falsa applicazione e la violazione degli artt. 642 e 647 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 653, comma 2, c.p.c.per aver il tribunale escluso che il credito ammesso potesse ricevere collocazione ipotecaria. Deduce di non aver avanzato alcuna pretesa di insinuazione di tale credito in base aldecreto ingiuntivo ottenuto, invocando l’autorità di giudicato di quest’ultimo, in quanto della sua esistenza era stata fornita idonea prova scritta con la produzione del contratto da cui esso scaturiva, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese. Sostiene tuttavia che il provvedimento di concessione dell’esecutivitàemesso inaudita altera parte al momentodella pronuncia del provvedimento monitorio aveva assunto una stabilità definitiva, posto che, una volta scaduto il termine per l’opposizione contro il decreto provvisoriamente esecutivo, la formalità di cui all’art. 647 c.p.c. non è necessaria . Aggiunge che gli atti di esecuzione già compiuti in base a un decreto ingiuntivo dichiarato esecu tivo conservano, in base all’art. 653, comma 2, c.p.c. i loro effetti nel caso di accoglimento dell’opposizione Sez. I –RG19116/2015 camera di consiglio17.5.2022 nei limiti della somma della quantità ridotta: se ne dovrebbe desumere che « nel caso di mancata instaurazione del giudizio di opposizione, tali effetti, a maggior ragione, debbano rimanere fermi e irrevocabili, in mancanza di una norma che affermi il contrario». 2. ― Il ricorso è inamm i ssibile, a norma dell’art. 360 bis , n. 1, c.p.c.. E’ pacifico che il decreto di esecutività di cui all’art. 647 c.p.c. sia stato pronunciato dopo l’apertura della procedura fallimentare della società [OSCURATO:SOCIETA]. Il principio secondo cui è inopponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non opposto ma privo della dichiarazione di esecutivitàdi cui all’art. 647 c.p.c. è espressione della giurisprudenza consolidata della Corte (da ultimo, tra le sentenze massimate in CED: Cass. 30 ottobre 2020, n. 24157) . Infatti, il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia da quella affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo, non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà, non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori aisensi dell’art. 52 l. fall. (Cass. 3 settembre 2018, n. 21583; Cass. 24 gennaio 2018, n. 1774; Cass. 24 ottobre Sez. I –RG19116/2015 camera di consiglio17.5.2022 2017, n. 25191; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112; cfr. pure: Cass. 11 ottobre 2013, n. 23202; Cass. 23 dicembre 2011, n. 28553; Cass. 13 marzo 2009, n. 6198; Cass. 26 marzo 2004, n. 6085). Né rileva che il decreto ingiuntivo fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice che lo aveva emesso, a norma dell'art. 642 c.p.c. ( Cass. 23 dicembre 2011, n. 28553, cit.): per quanto osservato, il passaggio in giudicato del provvedimento non si compie prima della spendita dell'attività giurisdizionale di cui all'art. 647 c.p.c., la quale ― come è del tutto evidente ― risulta necessaria anche nel caso in cui il pro vvedimento monitorio sia stato reso esecutivo in via provvisoria. E' del resto incontestabile che il decreto provvisoriamente esecutivo non sia equiparabile alla sentenza non ancora passata in giudicato (di cui all’art. 96, comma 2, n. 3 l. fall.), la quale viene pronunciata nel contraddittorio delle parti: esso è pertanto totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento (Cass. 10 ottobre 2017, n. 23679; Cass. 27 maggio 2014, n. 11811). Ciò determina, come è evidente, che sia inefficace, nei confronti della procedura concorsuale, anche l’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato (Cass. 27 maggio 2014, n. 11811cit.). L’assunto della ricorrente, secondo cui non sarebbe stata formulata alcuna pretesa di insinuazione del credito in base al provvedimento giudiziale ottenuto (pag. 14),è privo di concludenza: e ciò in quanto il credito in questione è stato effettivamente ammessoal concorso, ancorché in chirografo (sulla base, e da intendere, dell’attitudine probatoria dei documenti prodotti in sede ingiuntiva, mentre la pronuncia del provvedimento monitorio, titolo per l’iscrizione dell’ipoteca, è stataper l’appunto reputat a non opponibile al fallimento). Sez. I –RG19116/2015 camera di consiglio17.5.2022 Sprovvistodi idonea consistenza è, infine, l’argomento fondato sull’art. 653, comma 2, c.p.c.. Questa norma ha riguardo all’ipotesi in cui l’opposizione sia accolta solo in parte, ed evita, per una chiara ragione di economia,che siano vanificati gli atti di esecuzione vol ti al soddisfacimento del credito, nella porzione positivamente accertata . Laconservazione di efficacia di tali atti non interferisce affatto con la questione oggetto del motivo di ricorso, vertente sull’individuazione del momento in cui possa ritenersi passato in giudicato il decreto ingiuntivo non opposto.L’art. 653 concerne i possibili esiti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra coloro che ne sono parte ; il tema oggetto del presente giudizio è, invece, quello dell’inopponibilità, a un soggetto diverso dall’ingiunto, del provvedimento monitorio che non sia passato in giudicato: la preclusione al mantenimento in vita, anche solo parziale, degli effetti che discendono dal decreto discende proprio dall’impossibilità di ritenere che l’accertamento del credito, prima del formarsi del giudicato, faccia stato nei confronti del fallimento e possa attuarsial di fuori della procedura concorsuale. 3. ― Nul la deve statuirsi in punto di spese processuali. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Decreto Cassazione n. 24158/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris