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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03870/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 24 / 01/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 13547 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13547del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall ’ Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirigente della [OSCURATO:PERSONA] e Patrimonio-[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65A18 H501 I ) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: SCF C R L 53E01 H183R ) -controricorrente-ricorrente in via incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1655/2020, pubblicatain data 4 marzo 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioniha agito in giudizio nei confronti delMinistero dello [OSCURATO:PERSONA] (MISE), pro- ponendo opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 comma 1, c.p.c., avverso la cartella di pagamento dell’importo di € 1.569.917,26 notificatale dal locale agente della riscos- sione in virtù di un credito iscritto a ruolo dal suddetto mini- stero, avente ad oggetto l’importo preteso in virtù dell’escus- sione di una polizza fideiussoria rilasciata dalla società conve- nuta a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla revoca di un contributo pubblico erogato in favore di una società dichiarata fallita ([OSCURATO:SOCIETA].).

L’opposizioneè stata accolta dal Tribunale di Roma.

La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado, sulla base di una diversa motivazione.

Ricorre il MISE, sulla base di duemotivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Assicura- zioni, che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Il ministero ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Preliminarmente, la Corte osserva che la domanda oggetto del presente giudizio risulta pacificamente qualificata, sia dalle parti che dai giudici del merito, come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c..

Tale qualificazione è senz’altrocorretta, in quanto non vi è dub- bio che la societàopponente abbia proposto la presente oppo- sizione avverso una cartella di pagamento(cioè, un atto della riscossione che ha la natura e gli effetti di un atto di precetto) notificataledall’agente della riscossione, per un credito iscritto a ruolo dal MISE, chiedendo accertarsi l’inesistenza del diritto Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 di procedere ad esecuzione forzata per il suddetto credito, pro- prio ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c..

D’altronde, si tratta di una qualificazione della domanda propo- sta che non risulta contestata o, comunque, messa in discus- sione da nessuna delle parti, né le parti hanno in alcun modo dedotto che nel presente giudizio sia stata avanzata altra e/o diversa domanda, la questione della cui proponibilità al di fuori dei rimedi tipici previsti per il processo esecutivo esattoriale si lascia comunque impregiudicata. 2.Tanto premesso, va, in primo luogo, ribadito il principio ge- nerale, su cui vi è unanime consenso sia in dottrina che in giu- risprudenza, secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge sta- bilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di creditoe la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione for- zata, cioè la titolarità dell’azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all’ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avve- nuta l’iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all’agente della riscossione.

Ne consegueche, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all’agente della riscossione, quest’ultimo è l’esclusivo legitti- mato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Quelle appena esposte sono le ragioni logichee giuridiche al la base della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale,nelle opposizioni esecutive proposte nell’ambito della riscossione dei crediti a mezzo ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 1973, l’unico legittimato passivo necessario è l’agente della ri- scossione. 3.Secondo il costante indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre motivi per rivedere, infatti, l’agente della riscossione è titolare esclusivo dell’azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del de- bitore(si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massi- mata; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata).

L’agente della riscossione è, anzi, l’unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell’azione esecutiva, avendo l’onere di chiamare eventualmente in giudi- zio l’ente creditore, laddove siano in discussione questioni atti- nenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 39del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480;Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013, Rv. 626290; Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5, Sentenza n. 10477 del Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 14/05/2014, Rv. 630892; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate). 4.Va, in proposito, opportunamente precisato, che diversa è la situazione in caso di opposizioniproposte dopo la notificazione di una cartella di pagamentoche non possono, però , qualificarsi come opposizioni esecutive, ma vanno qualificate come oppo- sizioni cd. recuperatorie.

Si tratta, in particolare,di quelle opposizioni con le quali si con- testa«una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscos- sione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione», le quali vanno proposte « ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.» (si veda, in proposito, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 –01 e successive conformi) e che, di conseguenza, se proposte ai sensi dell’art. 615 c.p.c., vanno riqualificate nel senso indicato, qualiopposizioni alla sanzione amministrativa.

In tali casi,la contestazione della cartella di pagamento ha , i n realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti.

Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivonecessario è certamente l’ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 mentre la legittimazione passiva dell’agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all’an- nullamento della sanzione amministrativa.

In altri termini,con siffatte opposizioni (cd. opposizioni recupe- ratorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministra- tiva (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l’ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l’agente della riscossione, anche se quest’ultima è una do- manda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali sog- getti.

Tale situazione, però, come premesso è del tutto eccezionale, in quanto, nella normalità dei casi, e cioè per le opposizioni esecutive vere e proprieproposte nell’ambito della riscossione a mezzo ruolo,nelle quali non vi è da recuperare un momento di tutela necessario che non ha potuto aver luogo per vizi degli atti presupposti, la scissione tra titolarità del credito e titolarità dell’azione esecutiva opera pienamente e, di conseguenza, la legittimazione passiva necessaria, in caso di contestazione di quest’ultima,spetta in via esclusiva all’agente della riscossione. 5.L’impostazione sistematica appena esposta risulta da molto tempo univocamente affermata e, di recente, ancora ripetuta- mente ribadita da questa stessa Corte.

Anche di recente, infatti, si è precisato che sussiste il litiscon- sorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, con riferimento proprio alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da san- zioni amministrative per violazione del codice della strada (cioè, ai casi in cui sia dedotta, a base dell’opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata notifica del verbale di accer- tamento dell’infrazione amministrativa), ma , al tempo stesso , Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 si è ribadito che il principio generale, nella materia, è quello dettato dall’art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, da applicarsi sempre, pertanto, in caso di opposizioni esecutive re- golarmente proposte ai sensi degli artt. 615 e ss. c.p.c., cioè di opposizioni non aventi carattere cd. recuperatorio, e ciò anche in caso di riscossione a mezzo ruolo di crediti derivanti da san- zioni amministrative per violazione del codice della strada(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023; ancor p iù di recente, nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36505 del29/12/2023).

Restano, infine e per la specialità della disciplina di settore, diversamente regolate le opposizioni esat- toriali in materia previdenziale (Cass.,Sez.

U, Sentenzan. 7514 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 664407-01).

In caso di opposizioni esecutive proposte nell’ambito della ri- scossione a mezzo ruolonon sussiste, quindi, alcun litisconsor- zio necessario con l’ente creditore e l’unico legittimato passivo, per tali opposizioni, è l’agente della riscossione. 6.In base all’indicata impostazione sistematica – è opportuno precisarlo– non può certamente ritenersi impedi to al debitore opponente di chiamare in giudizio anche l’ente creditore, oltre all’agente della riscossione,in caso di proposizione di una op- posizione esecutiva nell’ambito di una procedura di riscossione a mezzo ruolo.

In tal caso,potrebbe al più (almeno in determinati casi) rive- larsi superflua l’evocazione in giudizio del l’ente creditore da parte dell’agente della riscossione, ai sensi ed ai fini di cui all’art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, essendo lo stesso già parte del giudizio.

Ma, se non sussiste alcun litisconsorzio necessario e, dunque, l’evocazione dell’ente creditore non è necessariaai fini dell’in- tegrità del contraddittorio, ne consegue inevitabilmente che, in tali cas i , l’opponente è certamente e comunque tenuto , sin dall’instaurazione del giudizio, ad evocare l’unico legittimato Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 passivo necessario rispetto alla sua domanda e che , laddove non lo faccia, non essendo possibile alcun ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c.(non ricorrendo l’ipotesi in cui «la decisione non può pronunciarsi che in con- fronto di più parti»), al giudice non resterà altro che prendere atto dell’inammissibilità della domanda proposta, per la man- cata evocazione dell’unico legittimato passivo necessario. 7.Le conclusioni appena esposte derivano in via logica neces- saria dall’indirizzo consolidato di questa Corte in ordine alla le- gittimazione passiva esclusiva dell’agente della riscossione nelle opposizioni esecutive proposte nell’ambito della riscos- sione a mezzo ruolo.

Esse, peraltro, trovano fondamento e giustificazione sistema- tica anche in considerazioni di carattere più generale.

In primo luogo, infatti, deve ricordarsi che il fenomeno di scis- sionetra titolarità del credito e titolarità dell’azione e secutiva , in caso di riscossione a mezzo ruolo,è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico)e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del creditoin riscossione non sempre è age- vole da individuareper l’intimato, né è sempre agevole distin- guere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell’agente della riscossione, onde l’eventualeonere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell’azione esecutiva, in caso di opposi- zione alla riscossione a mezzo ruoloriguardante anche la sus- sistenza del credito,finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore.

Tale ricostruzione trova , poi , un preciso aggancio nella disci- plina positiva: infatti, l’art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 prevede che «Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non ri- guardano esclusivamente la regolarità o la validit à degli atti Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite».

Quest’ultima norma, in particolare, impone all’agente della ri- scossione di chiamare in giudizio l’ente creditore quando sono in gioco questioni attinenti al credito, se vuole evitare di “ri- sponderedelle conseguenze della lite“.

Il fatto che, laddovel’agente non provveda in tal senso, è pre- visto che esso “rispondadelle conseguenze della lite”, implica, quindi, necessariamente: a) che è possibile che il giudizio di opposizione pervenga al suo esito anche senza la partecipa- zione dell’ente creditore; b) che, anche senza la partecipazione al giudizio dell’ente creditore, all’esito dell’opposizione esecu- tiva si forma, comunque , il giudicato sull’oggetto dell’opposi- zione stessa e, quindi, eventualmente anche sull’esistenza del credito, nei confronti dell’ente creditore ( in caso contrario, l’agente della riscossione non potrebbe rispondere delle conse- guenze della litenei confronti dell’ente creditore, perché la de- cisione non sarebbe opponibile aquest’ultimo).

Tutto ciò – quale ulteriore conseguenza – implica necessaria- menteche l’ente creditore non è litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive vere e proprie (diversamente da quelle cc.dd. recuperatorie sopra descritte), in caso di riscossione a mezzo ruolo, anche sepuò essere chiamato in causa. 8.Non sarebbe, ovviamente, possibile ipotizzare che non sus- sistail litisconsorzio necessario sostanziale ai sensi dell’art. 102 c.p.c., tra il debitore opponente, l’ agente della riscossione e l’ente creditore, laddove venga evocato in giudizio dall’oppo- nente il solo agente della riscossione, e sussist a il medesimo litisconsorzio necessario, tra i medesimi soggetti , laddove venga invece evocato il solo ente creditore.

Rimane impregiudicato l’esame delle eventuali diverse conclu- sionicui potrebbe giungersi con riguardo al litisconsorzio ne- cessario processuale (ai sensi dell’art. 331 c.p.c.) nei gradi di Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 impugnazione, laddove in primo grado siano stati in concreto evocati o abbiano, comunque, partecipato al giudizio sia l’ente creditore che l’agente della riscossione: e ciò in quanto la que- stione non rileva nel presente giudizio. 9.Orbene, chiarito quanto fin qui esposto, non vi è dubbio che, laddove vengaevocato in giudizio un soggetto privo di legitti- mazione (processuale) passiva, senza la contestuale evoca- zione in giudizio del legittimato passivo necessario effettivo, la conseguenza, sul piano processuale, è inevitabil mente quella dell’inammissibilità della domanda.

In definitiva, si deve enunciare il seguente principio di diritto: «in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973,e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, l e opposizion i esecutiv e, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell’agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell’azione esecutiva; in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche seproposte nei confronti del solo ente ti- tolare del credito, in quanto avanzate nei confrontidi un sog- getto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine diintegrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione».

10. L’originaria inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione avanzata nel presente giudizio, per il difetto di legittimazione processuale passiva dell’unico soggetto evocato (non essendo stata oggetto di una espressa pronuncia da parte dei giudici del merito e non essendovi, quindi, alcun giudicato interno ostativo sul punto), può certamente essere rilevata anche nella presente sede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. e determina la ne- cessità di una cassazione senza rinvio della decisione Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 impugnata, perché la domanda non poteva essere proposta, con conseguente caducazione degli effetti di entrambe le pro- nunzie di merito (dipendendo quella della sentenza di primo grado dalla caducazione, qui disposta, di quella di appello, che già l’aveva sostituita)e l’assorbimento di tutti i motivi dei ricorsi proposti nella presente sede, sia in via principale che in via in- cidentale.

11. Decidendo su i ricors i , l a sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la domanda non poteva essere proposta.

Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Per questi motivi La Corte: - decidendo su i ricors i , cassa senza rinvio la decisione im- pugnata perché la domanda non poteva essere proposta, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.; - condanna la società controricorrente a pagar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 24 / 01/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 13547 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13547del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall ’ Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirigente della [OSCURATO:PERSONA] e Patrimonio-[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65A18 H501 I ) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: SCF C R L 53E01 H183R ) -controricorrente-ricorrente in via incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1655/2020, pubblicatain data 4 marzo 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioniha agito in giudizio nei confronti delMinistero dello [OSCURATO:PERSONA] (MISE), pro- ponendo opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 comma 1, c.p.c., avverso la cartella di pagamento dell’importo di € 1.569.917,26 notificatale dal locale agente della riscos- sione in virtù di un credito iscritto a ruolo dal suddetto mini- stero, avente ad oggetto l’importo preteso in virtù dell’escus- sione di una polizza fideiussoria rilasciata dalla società conve- nuta a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla revoca di un contributo pubblico erogato in favore di una società dichiarata fallita ([OSCURATO:SOCIETA].). L’opposizioneè stata accolta dal Tribunale di Roma. La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado, sulla base di una diversa motivazione. Ricorre il MISE, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Assicura- zioni, che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di due motivi. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il ministero ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente, la Corte osserva che la domanda oggetto del presente giudizio risulta pacificamente qualificata, sia dalle parti che dai giudici del merito, come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.. Tale qualificazione è senz’altrocorretta, in quanto non vi è dub- bio che la societàopponente abbia proposto la presente oppo- sizione avverso una cartella di pagamento(cioè, un atto della riscossione che ha la natura e gli effetti di un atto di precetto) notificataledall’agente della riscossione, per un credito iscritto a ruolo dal MISE, chiedendo accertarsi l’inesistenza del diritto Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 di procedere ad esecuzione forzata per il suddetto credito, pro- prio ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.. D’altronde, si tratta di una qualificazione della domanda propo- sta che non risulta contestata o, comunque, messa in discus- sione da nessuna delle parti, né le parti hanno in alcun modo dedotto che nel presente giudizio sia stata avanzata altra e/o diversa domanda, la questione della cui proponibilità al di fuori dei rimedi tipici previsti per il processo esecutivo esattoriale si lascia comunque impregiudicata. 2.Tanto premesso, va, in primo luogo, ribadito il principio ge- nerale, su cui vi è unanime consenso sia in dottrina che in giu- risprudenza, secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge sta- bilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di creditoe la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione for- zata, cioè la titolarità dell’azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all’ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avve- nuta l’iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all’agente della riscossione. Ne consegueche, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all’agente della riscossione, quest’ultimo è l’esclusivo legitti- mato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Quelle appena esposte sono le ragioni logichee giuridiche al la base della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale,nelle opposizioni esecutive proposte nell’ambito della riscossione dei crediti a mezzo ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 1973, l’unico legittimato passivo necessario è l’agente della ri- scossione. 3.Secondo il costante indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre motivi per rivedere, infatti, l’agente della riscossione è titolare esclusivo dell’azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del de- bitore(si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massi- mata; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata). L’agente della riscossione è, anzi, l’unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell’azione esecutiva, avendo l’onere di chiamare eventualmente in giudi- zio l’ente creditore, laddove siano in discussione questioni atti- nenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 39del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480;Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013, Rv. 626290; Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5, Sentenza n. 10477 del Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 14/05/2014, Rv. 630892; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate). 4.Va, in proposito, opportunamente precisato, che diversa è la situazione in caso di opposizioniproposte dopo la notificazione di una cartella di pagamentoche non possono, però , qualificarsi come opposizioni esecutive, ma vanno qualificate come oppo- sizioni cd. recuperatorie. Si tratta, in particolare,di quelle opposizioni con le quali si con- testa«una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscos- sione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione», le quali vanno proposte « ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.» (si veda, in proposito, Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 –01 e successive conformi) e che, di conseguenza, se proposte ai sensi dell’art. 615 c.p.c., vanno riqualificate nel senso indicato, qualiopposizioni alla sanzione amministrativa. In tali casi,la contestazione della cartella di pagamento ha , i n realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivonecessario è certamente l’ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 mentre la legittimazione passiva dell’agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all’an- nullamento della sanzione amministrativa. In altri termini,con siffatte opposizioni (cd. opposizioni recupe- ratorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministra- tiva (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l’ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l’agente della riscossione, anche se quest’ultima è una do- manda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali sog- getti. Tale situazione, però, come premesso è del tutto eccezionale, in quanto, nella normalità dei casi, e cioè per le opposizioni esecutive vere e proprieproposte nell’ambito della riscossione a mezzo ruolo,nelle quali non vi è da recuperare un momento di tutela necessario che non ha potuto aver luogo per vizi degli atti presupposti, la scissione tra titolarità del credito e titolarità dell’azione esecutiva opera pienamente e, di conseguenza, la legittimazione passiva necessaria, in caso di contestazione di quest’ultima,spetta in via esclusiva all’agente della riscossione. 5.L’impostazione sistematica appena esposta risulta da molto tempo univocamente affermata e, di recente, ancora ripetuta- mente ribadita da questa stessa Corte. Anche di recente, infatti, si è precisato che sussiste il litiscon- sorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, con riferimento proprio alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da san- zioni amministrative per violazione del codice della strada (cioè, ai casi in cui sia dedotta, a base dell’opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata notifica del verbale di accer- tamento dell’infrazione amministrativa), ma , al tempo stesso , Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 si è ribadito che il principio generale, nella materia, è quello dettato dall’art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, da applicarsi sempre, pertanto, in caso di opposizioni esecutive re- golarmente proposte ai sensi degli artt. 615 e ss. c.p.c., cioè di opposizioni non aventi carattere cd. recuperatorio, e ciò anche in caso di riscossione a mezzo ruolo di crediti derivanti da san- zioni amministrative per violazione del codice della strada(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023; ancor p iù di recente, nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36505 del29/12/2023). Restano, infine e per la specialità della disciplina di settore, diversamente regolate le opposizioni esat- toriali in materia previdenziale (Cass.,Sez. U, Sentenzan. 7514 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 664407-01). In caso di opposizioni esecutive proposte nell’ambito della ri- scossione a mezzo ruolonon sussiste, quindi, alcun litisconsor- zio necessario con l’ente creditore e l’unico legittimato passivo, per tali opposizioni, è l’agente della riscossione. 6.In base all’indicata impostazione sistematica – è opportuno precisarlo– non può certamente ritenersi impedi to al debitore opponente di chiamare in giudizio anche l’ente creditore, oltre all’agente della riscossione,in caso di proposizione di una op- posizione esecutiva nell’ambito di una procedura di riscossione a mezzo ruolo. In tal caso,potrebbe al più (almeno in determinati casi) rive- larsi superflua l’evocazione in giudizio del l’ente creditore da parte dell’agente della riscossione, ai sensi ed ai fini di cui all’art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, essendo lo stesso già parte del giudizio. Ma, se non sussiste alcun litisconsorzio necessario e, dunque, l’evocazione dell’ente creditore non è necessariaai fini dell’in- tegrità del contraddittorio, ne consegue inevitabilmente che, in tali cas i , l’opponente è certamente e comunque tenuto , sin dall’instaurazione del giudizio, ad evocare l’unico legittimato Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 passivo necessario rispetto alla sua domanda e che , laddove non lo faccia, non essendo possibile alcun ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c.(non ricorrendo l’ipotesi in cui «la decisione non può pronunciarsi che in con- fronto di più parti»), al giudice non resterà altro che prendere atto dell’inammissibilità della domanda proposta, per la man- cata evocazione dell’unico legittimato passivo necessario. 7.Le conclusioni appena esposte derivano in via logica neces- saria dall’indirizzo consolidato di questa Corte in ordine alla le- gittimazione passiva esclusiva dell’agente della riscossione nelle opposizioni esecutive proposte nell’ambito della riscos- sione a mezzo ruolo. Esse, peraltro, trovano fondamento e giustificazione sistema- tica anche in considerazioni di carattere più generale. In primo luogo, infatti, deve ricordarsi che il fenomeno di scis- sionetra titolarità del credito e titolarità dell’azione e secutiva , in caso di riscossione a mezzo ruolo,è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico)e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del creditoin riscossione non sempre è age- vole da individuareper l’intimato, né è sempre agevole distin- guere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell’agente della riscossione, onde l’eventualeonere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell’azione esecutiva, in caso di opposi- zione alla riscossione a mezzo ruoloriguardante anche la sus- sistenza del credito,finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore. Tale ricostruzione trova , poi , un preciso aggancio nella disci- plina positiva: infatti, l’art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 prevede che «Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non ri- guardano esclusivamente la regolarità o la validit à degli atti Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite». Quest’ultima norma, in particolare, impone all’agente della ri- scossione di chiamare in giudizio l’ente creditore quando sono in gioco questioni attinenti al credito, se vuole evitare di “ri- sponderedelle conseguenze della lite“. Il fatto che, laddovel’agente non provveda in tal senso, è pre- visto che esso “rispondadelle conseguenze della lite”, implica, quindi, necessariamente: a) che è possibile che il giudizio di opposizione pervenga al suo esito anche senza la partecipa- zione dell’ente creditore; b) che, anche senza la partecipazione al giudizio dell’ente creditore, all’esito dell’opposizione esecu- tiva si forma, comunque , il giudicato sull’oggetto dell’opposi- zione stessa e, quindi, eventualmente anche sull’esistenza del credito, nei confronti dell’ente creditore ( in caso contrario, l’agente della riscossione non potrebbe rispondere delle conse- guenze della litenei confronti dell’ente creditore, perché la de- cisione non sarebbe opponibile aquest’ultimo). Tutto ciò – quale ulteriore conseguenza – implica necessaria- menteche l’ente creditore non è litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive vere e proprie (diversamente da quelle cc.dd. recuperatorie sopra descritte), in caso di riscossione a mezzo ruolo, anche sepuò essere chiamato in causa. 8.Non sarebbe, ovviamente, possibile ipotizzare che non sus- sistail litisconsorzio necessario sostanziale ai sensi dell’art. 102 c.p.c., tra il debitore opponente, l’ agente della riscossione e l’ente creditore, laddove venga evocato in giudizio dall’oppo- nente il solo agente della riscossione, e sussist a il medesimo litisconsorzio necessario, tra i medesimi soggetti , laddove venga invece evocato il solo ente creditore. Rimane impregiudicato l’esame delle eventuali diverse conclu- sionicui potrebbe giungersi con riguardo al litisconsorzio ne- cessario processuale (ai sensi dell’art. 331 c.p.c.) nei gradi di Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 impugnazione, laddove in primo grado siano stati in concreto evocati o abbiano, comunque, partecipato al giudizio sia l’ente creditore che l’agente della riscossione: e ciò in quanto la que- stione non rileva nel presente giudizio. 9.Orbene, chiarito quanto fin qui esposto, non vi è dubbio che, laddove vengaevocato in giudizio un soggetto privo di legitti- mazione (processuale) passiva, senza la contestuale evoca- zione in giudizio del legittimato passivo necessario effettivo, la conseguenza, sul piano processuale, è inevitabil mente quella dell’inammissibilità della domanda. In definitiva, si deve enunciare il seguente principio di diritto: «in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973,e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, l e opposizion i esecutiv e, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell’agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell’azione esecutiva; in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche seproposte nei confronti del solo ente ti- tolare del credito, in quanto avanzate nei confrontidi un sog- getto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine diintegrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione». 10. L’originaria inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione avanzata nel presente giudizio, per il difetto di legittimazione processuale passiva dell’unico soggetto evocato (non essendo stata oggetto di una espressa pronuncia da parte dei giudici del merito e non essendovi, quindi, alcun giudicato interno ostativo sul punto), può certamente essere rilevata anche nella presente sede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. e determina la ne- cessità di una cassazione senza rinvio della decisione Ric. n. 13547/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 impugnata, perché la domanda non poteva essere proposta, con conseguente caducazione degli effetti di entrambe le pro- nunzie di merito (dipendendo quella della sentenza di primo grado dalla caducazione, qui disposta, di quella di appello, che già l’aveva sostituita)e l’assorbimento di tutti i motivi dei ricorsi proposti nella presente sede, sia in via principale che in via in- cidentale. 11. Decidendo su i ricors i , l a sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la domanda non poteva essere proposta. Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Per questi motivi La Corte: - decidendo su i ricors i , cassa senza rinvio la decisione im- pugnata perché la domanda non poteva essere proposta, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.; - condanna la società controricorrente a pagar